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Decisione

52.2012.358

Revoca della licenza di condurre per 12 mesi ex art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr confermata. I 5 anni di cui all'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr decorrono dalla scadenza della revoca precedente, segnatamen

26 ottobre 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nato

il 10 febbraio 1937 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore

nell'ottobre del 1955. Attualmente pensionato, negli anni scorsi è stato

oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel registro automatizzato delle

misure amministrative:

19 giugno 1998 ammonimento

per aver circolato a velocità eccessiva (132 km/h sul limite di 100);

29 gennaio 1999 ammonimento

per aver omesso di fermarsi davanti ad un passaggio pedonale sul quale stavano

transitando due pedoni;

28 settembre 2006 revoca

di tre mesi a seguito di un'infrazione grave (eccesso di velocità di + 41 km/h sul limite di 80 km/h), scontata dal 15 ottobre 2006 al 14 gennaio 2007.

B. a. Il 17

novembre 2011, alle ore 15.06, RI 1 ha circolato alla guida del veicolo Lexus targato

__________ in territorio di __________ (tunnel __________) ad una velocità

punibile di 112 km/h - accertata tramite regolare procedimento di misurazione -

laddove vige un limite di 80 km/h.

b. A seguito di questi accadimenti, mediante Strafbefehl 8 febbraio 2012

il competente Procuratore pubblico __________ l'ha ritenuto colpevole di grave

infrazione alle norme della circolazione, condannandolo alla pena pecuniaria

(sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di fr. 7'200.-,

corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 240.- cadauna, oltre al

pagamento di una multa di fr. 1'400.-.

Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli, RI

1 ha rinunciato ad impugnare la predetta decisione, che è quindi regolarmente

cresciuta in giudicato.

c. Avviata una procedura amministrativa, l'11 maggio 2012 la Sezione della

circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di 12 mesi (dal

18 giugno 2012 al 17 giugno 2013), autorizzandolo comunque a condurre i veicoli

delle categorie G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c

cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. c della legge federale sulla

circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1

dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS

741.51).

C. Con

giudizio 5 settembre 2012 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

L'autorità

di ricorso di prime cure ha constatato in sostanza la sussistenza di un'infrazione

grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, reato che unito alla precedente revoca

scaduta il 14 gennaio 2007 impone ex lege (art. 16c cpv. 2 lett. c

LCStr) l'adozione di un provvedimento analogo della durata minima di dodici

mesi.

D. Contro il

predetto giudicato governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della decisione impugnata e

la riduzione a tre mesi della sanzione irrogatagli.

Il ricorrente ha riproposto le

argomentazioni invano sottoposte al giudizio del Consiglio di Stato, negando

che alla fattispecie possa essere applicato l'art. 16c cpv. 2 lett. c

LCStr. A suo parere, il termine di cinque anni che fa scattare la revoca di almeno

dodici mesi in caso di reiterata infrazione grave compiuta in quel lasso di

tempo decorre infatti dalla commissione del reato pregresso, rispettivamente

dal giorno dell'emanazione della relativa decisione di revoca, non dalla

scadenza della precedente misura inflitta. La norma, formulata in termini

troppo imprecisi, va interpretata a favore del reo, con la conseguenza che in

concreto - essendo trascorsi più di cinque anni tra la risoluzione di revoca del

28 settembre 2006 e l'eccesso di velocità del 17 novembre 2011 - non si

potrebbe imporre all'insorgente un provvedimento di durata superiore ai tre

mesi.

E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il

Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni

ivi contenute.

Ad

identica conclusione è pervenuta la Sezione della circolazione, la quale ha parimenti

sollecitato la reiezione del gravame.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla

circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985

(LALCStr; RL 7.4.2.1).

La

legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato,

è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile

1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il ricorso,

tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 46 cpv. 1 LPamm),

è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo questioni di principio né di

rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge

sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1) può essere

evaso da un giudice unico sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Posto che RI

1, a giusto titolo, non contesta i fatti né la loro qualifica giuridica, ai

fini del presente giudizio occorre soltanto chiedersi se la durata della

controversa revoca è conforme ai principi fissati agli art. 16 e 16c

LCStr.

3.

3.1. Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile

la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970

(LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento

del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca

devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il

pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in

quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare

uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere

ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

Il nuovo

diritto prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza

dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b;

grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui

che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo

per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c

cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata

per almeno dodici mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata

revocata una volta per una infrazione grave o due volte a causa di

infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). I cinque anni di cui all'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr decorrono

notoriamente dalla scadenza della revoca precedente, segnatamente dal giorno in

cui il conducente torna in possesso della sua patente. Lo si desume con

assoluta certezza dal tenore del vecchio art. 17 cpv. 1 lett. c e d LCStr e

dalle conferme in tal senso provenienti in modo unanime dalla miglior dottrina (Cédric Mizel, Retrait

administratif du permis de conduire: le nouveau concept de récidive et la

pratique des “cascades”, in RPS 2008 pag. 330 e note di coda n. 65 e 67) e

dalla giurisprudenza federale (STF 1C_347/2007 del 22 ottobre 2007, consid. 2).

3.2

La giurisprudenza resa dal Tribunale

federale sulla scorta del vecchio diritto aveva sancito che indipendentemente

dalle circostanze concrete un eccesso di velocità di 26-29 km/h fuori delle località o su una semiautostrada senza spartitraffico era una violazione di media

gravità da punire con una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16

cpv. 2 vLCStr. Un superamento del limite di 30 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della

patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a (cfr. DTF

124.

II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e

rinvii). Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti

amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi

e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha

mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di

ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II

234.

consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 26-29 km/h fuori delle località è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con

il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della

patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da

un eccesso di 30 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a

reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2

lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli.

3.3

Dagli atti risulta che nel 2006 RI 1 ha

commesso un grave eccesso di velocità per il quale il 28 settembre 2006 gli è

stata revocata la licenza di condurre durante tre mesi in forza dell'art. 16c

cpv. 2 lett. a LCStr. La misura è stata scontata dal 15 ottobre 2006 al 14

gennaio 2007.

Il 17 novembre 2011 il ricorrente ha

superato di ben 32 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità

massima di 80 km/h vigente all'interno del tunnel __________. Egli ha dunque gravemente

compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della citata

giurisprudenza e degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2 LCStr. Il

fatto di essere incorso in un'infrazione grave a distanza di meno di 5 anni

dalla scadenza di una pregressa misura amministrativa inflittagli per un reato

di pari importanza fa sì che gli debbano essere applicate le norme relative

alla durata minima della revoca in caso di reiterazione (sistema a cascata)

introdotte nella LCStr a contare dal 1° gennaio 2005.

Se ne

deve concludere che il provvedimento di revoca di 12 mesi tutelato dal Consiglio

di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una

misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del

principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo previsto

dalla legge per la recidiva ed il genere di violazione di cui il ricorrente si

è macchiato (vedi art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). Minimo, sia detto per

completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di contingenze

particolari, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal

legislatore federale (vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3).

4.

Stante

quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato La

segretaria

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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