52.2012.358
Revoca della licenza di condurre per 12 mesi ex art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr confermata. I 5 anni di cui all'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr decorrono dalla scadenza della revoca precedente, segnatamen
26 ottobre 2012Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2012.358
Data decisione, Autorità:
26.10.2012, TRAM
Titolo:
Revoca della licenza di condurre per 12 mesi ex art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr confermata. I 5 anni di cui all'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr decorrono dalla scadenza della revoca precedente, segnatamente dal giorno in cui il conducente torna in possesso della sua patente
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16 cpv. 3 LCSTR
art. 16c cpv. 1 let. a LCSTR
art. 16c cpv. 2 let. c LCSTR
art. 33 cpv. 1 OAC
Incarto n.
52.2012.358
Lugano
26 ottobre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Stefano
Bernasconi, vicepresidente
assistito
dalla segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 settembre 2012 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 5 settembre 2012 (n. 4694) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 11 maggio 2012 con cui la Sezione della circolazione
gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di dodici
mesi;
viste le risposte:
- 3 ottobre 2012 della
Sezione della circolazione;
- 3 ottobre 2012 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è nato
il 10 febbraio 1937 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore
nell'ottobre del 1955. Attualmente pensionato, negli anni scorsi è stato
oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel registro automatizzato delle
misure amministrative:
19 giugno 1998 ammonimento
per aver circolato a velocità eccessiva (132 km/h sul limite di 100);
29 gennaio 1999 ammonimento
per aver omesso di fermarsi davanti ad un passaggio pedonale sul quale stavano
transitando due pedoni;
28 settembre 2006 revoca
di tre mesi a seguito di un'infrazione grave (eccesso di velocità di + 41 km/h sul limite di 80 km/h), scontata dal 15 ottobre 2006 al 14 gennaio 2007.
B. a. Il 17
novembre 2011, alle ore 15.06, RI 1 ha circolato alla guida del veicolo Lexus targato
__________ in territorio di __________ (tunnel __________) ad una velocità
punibile di 112 km/h - accertata tramite regolare procedimento di misurazione -
laddove vige un limite di 80 km/h.
b. A seguito di questi accadimenti, mediante Strafbefehl 8 febbraio 2012
il competente Procuratore pubblico __________ l'ha ritenuto colpevole di grave
infrazione alle norme della circolazione, condannandolo alla pena pecuniaria
(sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di fr. 7'200.-,
corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 240.- cadauna, oltre al
pagamento di una multa di fr. 1'400.-.
Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli, RI
1 ha rinunciato ad impugnare la predetta decisione, che è quindi regolarmente
cresciuta in giudicato.
c. Avviata una procedura amministrativa, l'11 maggio 2012 la Sezione della
circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di 12 mesi (dal
18 giugno 2012 al 17 giugno 2013), autorizzandolo comunque a condurre i veicoli
delle categorie G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c
cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. c della legge federale sulla
circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1
dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS
741.51).
C. Con
giudizio 5 settembre 2012 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
L'autorità
di ricorso di prime cure ha constatato in sostanza la sussistenza di un'infrazione
grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, reato che unito alla precedente revoca
scaduta il 14 gennaio 2007 impone ex lege (art. 16c cpv. 2 lett. c
LCStr) l'adozione di un provvedimento analogo della durata minima di dodici
mesi.
D. Contro il
predetto giudicato governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della decisione impugnata e
la riduzione a tre mesi della sanzione irrogatagli.
Il ricorrente ha riproposto le
argomentazioni invano sottoposte al giudizio del Consiglio di Stato, negando
che alla fattispecie possa essere applicato l'art. 16c cpv. 2 lett. c
LCStr. A suo parere, il termine di cinque anni che fa scattare la revoca di almeno
dodici mesi in caso di reiterata infrazione grave compiuta in quel lasso di
tempo decorre infatti dalla commissione del reato pregresso, rispettivamente
dal giorno dell'emanazione della relativa decisione di revoca, non dalla
scadenza della precedente misura inflitta. La norma, formulata in termini
troppo imprecisi, va interpretata a favore del reo, con la conseguenza che in
concreto - essendo trascorsi più di cinque anni tra la risoluzione di revoca del
28 settembre 2006 e l'eccesso di velocità del 17 novembre 2011 - non si
potrebbe imporre all'insorgente un provvedimento di durata superiore ai tre
mesi.
E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il
Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni
ivi contenute.
Ad
identica conclusione è pervenuta la Sezione della circolazione, la quale ha parimenti
sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla
circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985
(LALCStr; RL 7.4.2.1).
La
legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato,
è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile
1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il ricorso,
tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 46 cpv. 1 LPamm),
è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo questioni di principio né di
rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge
sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1) può essere
evaso da un giudice unico sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
Posto che RI
1, a giusto titolo, non contesta i fatti né la loro qualifica giuridica, ai
fini del presente giudizio occorre soltanto chiedersi se la durata della
controversa revoca è conforme ai principi fissati agli art. 16 e 16c
LCStr.
3.
3.1. Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970
(LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento
del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca
devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il
pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare
uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere
ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
Il nuovo
diritto prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza
dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b;
grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui
che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo
per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c
cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata
per almeno dodici mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata
revocata una volta per una infrazione grave o due volte a causa di
infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). I cinque anni di cui all'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr decorrono
notoriamente dalla scadenza della revoca precedente, segnatamente dal giorno in
cui il conducente torna in possesso della sua patente. Lo si desume con
assoluta certezza dal tenore del vecchio art. 17 cpv. 1 lett. c e d LCStr e
dalle conferme in tal senso provenienti in modo unanime dalla miglior dottrina (Cédric Mizel, Retrait
administratif du permis de conduire: le nouveau concept de récidive et la
pratique des “cascades”, in RPS 2008 pag. 330 e note di coda n. 65 e 67) e
dalla giurisprudenza federale (STF 1C_347/2007 del 22 ottobre 2007, consid. 2).
3.2
La giurisprudenza resa dal Tribunale
federale sulla scorta del vecchio diritto aveva sancito che indipendentemente
dalle circostanze concrete un eccesso di velocità di 26-29 km/h fuori delle località o su una semiautostrada senza spartitraffico era una violazione di media
gravità da punire con una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16
cpv. 2 vLCStr. Un superamento del limite di 30 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della
patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a (cfr. DTF
124.
II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e
rinvii). Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti
amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi
e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha
mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di
ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II
234.
consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 26-29 km/h fuori delle località è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con
il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della
patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da
un eccesso di 30 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a
reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2
lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli.
3.3
Dagli atti risulta che nel 2006 RI 1 ha
commesso un grave eccesso di velocità per il quale il 28 settembre 2006 gli è
stata revocata la licenza di condurre durante tre mesi in forza dell'art. 16c
cpv. 2 lett. a LCStr. La misura è stata scontata dal 15 ottobre 2006 al 14
gennaio 2007.
Il 17 novembre 2011 il ricorrente ha
superato di ben 32 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità
massima di 80 km/h vigente all'interno del tunnel __________. Egli ha dunque gravemente
compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della citata
giurisprudenza e degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2 LCStr. Il
fatto di essere incorso in un'infrazione grave a distanza di meno di 5 anni
dalla scadenza di una pregressa misura amministrativa inflittagli per un reato
di pari importanza fa sì che gli debbano essere applicate le norme relative
alla durata minima della revoca in caso di reiterazione (sistema a cascata)
introdotte nella LCStr a contare dal 1° gennaio 2005.
Se ne
deve concludere che il provvedimento di revoca di 12 mesi tutelato dal Consiglio
di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una
misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del
principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo previsto
dalla legge per la recidiva ed il genere di violazione di cui il ricorrente si
è macchiato (vedi art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). Minimo, sia detto per
completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di contingenze
particolari, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal
legislatore federale (vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3).
4.
Stante
quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Il giudice delegato La
segretaria
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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