Lexipedia

Decisione

52.2012.359

Progetto stradale - compensazione in natura di una pretesa espropriativa

8 agosto 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il 4 gennaio 2012 la Sezione amministrativa immobiliare del Dipartimento

del territorio ha disposto la pubblicazione per il periodo 10 gennaio - 9 febbraio

2012 del progetto stradale e dei piani espropriativi per l'allargamento e la

sistemazione stradale a Carì, nel già comune di Campello, e la relativa deponia

nell'allora comune di Calpiogna (entrambi oggi comune di Faido).

b. Per quanto qui importa ricordare, il progetto prevede l'allargamento e la

sistemazione del sedime della strada cantonale S707

Faido-Calpiogna-Campello-Carì, nel tratto Riale Bassengo- abitato di Carì.

Quest'opera è volta principalmente a rendere più sicura e scorrevole la viabilità

all'interno dell'abitato di Carì.

B. a. Entro il termine di pubblicazione sono state notificate sette opposizioni

al Consiglio di Stato, tra cui quella di RI 1, proprietaria del mapp. 126 di

Faido-Campello, interessato, oltre che da occupazione temporanea, da

espropriazione definitiva parziale di una striscia terreno di 0.5-1.0 m x 15 m, destinata all'allargamento del campo stradale. Questa comporta una riduzione della superficie

del piazzale antistante i garages ricavati al disotto dello chalet

di proprietà dell'opponente. Con memoria 21 gennaio 2012, essa ha sottolineato

che il progetto avrebbe occasionato la perdita di un posto auto tracciato sul

citato piazzale, destinato a soddisfare una servitù iscritta a favore del mapp.

127, oltre l'impossibilità di edificare una nova scala di accesso per la sua abitazione.

RI 1 ha quindi proposto l'ampliamento dello slargo esistente sul mapp. 197,

pure di sua proprietà e ubicato sul lato opposto della strada, dove già insisteva

una servitù di posteggio a favore del mapp. 128, in modo da spostare lì il posto auto sottratto.

b. Con risoluzione 22 agosto 2012 (n. 4306), il Consiglio di Stato ha approvato

il progetto e, nel contempo, ha evaso le opposizioni. Per quanto riguardava le

richieste formulate da RI 1, esso ha ritenuto che il posteggio in questione non

presentasse la larghezza minima di 2.35 m prevista dalla norma VSS 640 291, per cui la sua perdita non poteva essere imputata allo Stato e nemmeno poteva

l'opponente pretendere delle opere di compensazione dello stesso. In ogni caso,

l'esecuzione della nuova scala avrebbe comportato l'eliminazione del posto

auto.

C. Con impugnativa 19 settembre 2012 RI 1 insorge davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, domandando l'inserimento del mapp. 197 nel progetto stradale,

in modo da ampliare il parcheggio ivi esistente. In via subordinata, domanda

sia riconosciuta un'indennità di esproprio di fr. 15'000.- per la menomazione

della servitù di un posto auto iscritta sul mapp. 126. A sostegno della propria richiesta, la ricorrente sottolinea che il posteggio esistente è in

realtà largo 2.20 m ed è atto a ospitare agevolmente una vettura di medie/grandi

dimensioni. Inoltre, ribadisce il fatto che il posto auto sarebbe regolarmente

iscritto a registro fondiario quale servitù, d'onde la necessità di garantirlo.

D. Chiamati a presentare una risposta, il municipio di Faido non

formula osservazioni, mentre la Sezione amministrativa immobiliare chiede che

il ricorso sia, in quanto ricevibile respinto. Le tesi verranno discusse - ove

necessario - in diritto.

E. Il 5 giugno 2013 una delegazione del Tribunale ha tenuto un'udienza

sul luogo della contestazione, delle cui risultanze si riferirà se del caso in

seguito.

F. Con decreto 27 giugno 2013, su istanza della Repubblica e Cantone

Ticino, il giudice delegato ha levato l'effetto sospensivo al ricorso.

G. Con le conclusioni, tanto la ricorrente quanto la Sezione hanno ribadito le proprie posizioni.

Considerato, in

diritto

1.

La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 25 legge sulle strade del

23 marzo 1983, modificata e riordinata il 12 aprile 2006; Lstr; RL 7.2.1.2). La

legittimazione attiva della ricorrente, già opponente davanti al Consiglio di

Stato, è data dagli art. 20 cpv. 1 Lstr e

43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966

(LPamm; RL 3.3.1.1), applicabile grazie al rinvio contenuto all'art. 25 Lstr.

Considerandi

2.

2.1

2.1.1

Lo strumento per pianificare e realizzare le strade cantonali è il

progetto stradale (art. 10 cpv. 1 Lstr). Questa disposizione, nell'attuale

versione, è il frutto di un'importante revisione della Lstr, adottata il 12

aprile 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007, che ha modificato la procedura di

approvazione di questi impianti. Attraverso questa revisione è difatti stata

abbandonata la procedura di approvazione dei progetti in due fasi (procedura completa

di piano generale, seguita da una seconda procedura di progetto definitivo),

che è stata sostituita da quella del solo progetto stradale. Questa soluzione,

già scelta dalla Confederazione e da altri Cantoni, permette non solo di

guadagnare tempo, ma anche di eliminare tutte quelle incertezze che sorgono in

punto alla ripartizione dei contenuti tra le due fasi, soprattutto quando

dev'essere svolto l'esame di impatto ambientale (cfr. il relativo messaggio 11

febbraio 2003, n. 5361, pubbl. in: RVGC, anno parlamentare 2005-2006, vol. 8,

pag. 4135 segg., pag. 4157 seg.). La natura, a un tempo pianificatoria e

d'autorizzazione a costruire, del progetto stradale elimina inoltre ogni

possibile discussione circa la conformità del progetto con la sua base pianificatoria.

La duplice indole di questo strumento lo situa, gerarchicamente, al livello dei

piani di utilizzazione cantonali (cfr. nello

stesso senso il recente rapporto n. 6309 R, del 1° marzo 2011, della Commissione

speciale per la pianificazione del territorio sul messaggio 9 dicembre 2009

concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale, pag. 12). Ciò

implica, per quanto concerne gli effetti, che le norme ed i piani regolatori

comunali in contrasto con il progetto stradale decadono con l'entrata in vigore

di quest'ultimo (momento che, per questo strumento, coincide con la sua

crescita in giudicato) rispettivamente che i comuni sono tenuti ad uniformare

allo stesso i piani già in vigore (cfr. art. 24 cpv. 3, 51 cpv. 3 e 4 legge

cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 23 maggio 1990; LALPT; BU 1990, 365; in vigore sino al 31

dicembre 2011; dal 1° gennaio 2012, art. 18 cpv. 3 e 49 cpv. 2 legge sullo sviluppo

territoriale del 21 giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1; STA 52.2008.273 del 3 febbraio

2009.

consid. 4.2).

2.1.2

Il progetto stradale deve indicare, tra l'altro, il tracciato della

strada, l'assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, le opere previste,

principali e accessorie, comprese quelle di protezione esterna, gli

allacciamenti delle infrastrutture e, se del caso, gli accessi ai fondi (art.

10.

cpv. 2 lett. a Lstr).

2.2

La revisione della Lstr, in vigore dal 1° gennaio 2007, ha integrato nell'iter di approvazione del progetto stradale la fase di pubblicazione degli

atti, di notificazione delle pretese e di evasione delle contestazioni prevista

dalla legge d'espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 7.3.1.1). Per questo

motivo il progetto stradale dev'essere accompagnato, tra l'altro, da una relazione

sull'opera, da un piano dal quale risultino la situazione dei fondi toccati

dall'espropriazione e l'eventuale rettifica dei confini, da una tabella d'espropriazione

nella quale siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di essi i

titolari dei diritti espropriati, la natura di tali diritti, la qualità degli

immobili e la superficie oggetto dell'espropriazione, le offerte d'indennità

(art. 17 cpv. 1 lett. a-d Lstr, corrispondenti all'art. 21 Lespr). Il progetto

è approvato dal Consiglio di Stato, al quale spetta anche la competenza a

evadere tutte le questioni preliminari proprie della procedura espropriativa,

come le opposizioni alla pubblica utilità e le domande di modifica dei piani

(art. 23 cpv. 1 Lstr), mentre al Tribunale d'espropriazione rimane unicamente

il compito di concedere all'occorrenza l'anticipata immissione in possesso dei

diritti espropriati e di svolgere la procedura di stima, stabilendo le indennità

espropriative sulla scorta delle pretese annunciate (art. 26 Lstr).

2.3

Davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contro

la decisione di approvazione del progetto stradale, sono proponibili sia

censure riguardanti l'atto pianificatorio in quanto tale, in particolare la

conformità delle opere per rapporto alla pianificazione direttrice sovrastante,

sia censure riferite alle prescrizioni del diritto edilizio o ambientale

concretamente applicabili. Censure sulle quali questo Tribunale statuisce con

pieno potere di cognizione (art. 25 Lstr; cfr. STA 52.2009.468-469

del 1° aprile 2010 consid. 2). In

quest'ambito il potere d'esame del Tribunale è, quindi, completo e contempla

anche il sindacato di opportunità. Questo pieno potere di cognizione, che

esorbita dal campo solitamente riservato all'azione giudiziaria, va tuttavia

esercitato con il dovuto riserbo e senso della misura, specie allorquando si

tratta di dirimere questioni con forte valenza tecnica, dove le conoscenze

degli specialisti costituiscono spesso un insostituibile elemento per la presa

di decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo dovrà pertanto esaminare

con attento spirito critico gli aspetti controversi della decisione impugnata,

ma è solo se vi scoprirà vizi di una certa rilevanza, inconciliabili col

precetto dell'adeguatezza, che l'annullerà e lo rinvierà all'autorità di

adozione o che procederà a una sua modificazione. Non basta dunque che risulti

possibile una soluzione migliore, magari solo sotto certi aspetti, di quella

contestata, per sostituirla a quest'ultima; la soluzione alternativa deve manifestare

dei pregi realmente superiori, nel suo complesso, da convincere il Tribunale a

preferirla a quella approvata dall'autorità amministrativa (STA 52.2008.422/427

del 31 maggio 2010 consid. 5).

3.

Per permettere l'allargamento del campo

stradale, il progetto prevede l'esproprio definitivo di una striscia di 10 mq

del mapp. 126, per la quale è offerta un'indennità di fr. 1'650.-.

RI 1 insorge contro il progetto non tanto per

censurarne un difetto o contestarne la legittimità. Essa si limita invece a

evocare le conseguenze economiche che esso avrà sulla sua proprietà, segnatamente

sul destino del posteggio tracciato a margine del piazzale sottostante lo chalet,

in parte dinanzi la porta dell'ultimo garage. Ora, le domande da lei

avanzate si configurano come una pretesa espropriativa, poiché volte a compensare

- in natura, subordinatamente, in denaro - la (presunta) perdita del posteggio

che parzialmente insiste sulla striscia di terreno che verrà espropriata al

fine di realizzare il (minimo) allargamento del campo stradale. Il nesso tra le

prestazioni domandate e l'espropriazione è palese e prevale senz'altro sul

fatto che l'allargamento del piazzale esistente sul mapp. 197 potrebbe anche al

limite rientrare in un perfezionamento di opere costruttive del controverso

progetto stradale (cfr., sul tema, STA 52.2002.25-26 del 6 giugno 2003;

inoltre: Heinz Hess/Heinrich Weibel,

Das Enteignungsrecht des Bundes, Berna 1986, n. 13 segg. ad art. 18). Ora, come

visto, una simile richiesta attiene alla fase successiva, dell'espropriazione. Essa dovrà dunque essere vagliata nell'ambito

della procedura di stima, dinanzi al Tribunale d'espropriazione. Non è

dunque nemmeno necessario a questo stadio pronunciarsi sull'esistenza giuridica

e materiale del querelato posteggio. Un simile accertamento dovrà essere

compiuto pregiudizialmente in quella procedura.

Infine, l'esproprio previsto, di minima entità, oltre a essere idoneo allo

scopo previsto, è senz'altro necessario per l'esecuzione dell'opera. Esso

nemmeno viola, dunque, il principio di proporzionalità. Del resto la ricorrente

nemmeno pretende altrimenti.

4.

Stante quanto precede, il ricorso dev'essere respinto, ponendo a

carico dell'insorgente la tassa di giustizia (art. 28 LPamm). La soccombenza

esclude l'assegnazione alla stessa - unica patrocinata - di ripetibili (art. 31

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono poste a carico di RI 1.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster