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Decisione

52.2012.386

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 dicembre 2012Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal

principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse

pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in

funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere

indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare,

secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si

impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso

la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la

libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri

elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF

125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.).

Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione,

il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo

che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente,

lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di

valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura

delle offerte, può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo

di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende

invece salvaguardare (STA 52.2008.152 dell'11 luglio 2008).

3.2. Nel caso di specie, il committente ha preannunciato in modo dettagliato il

metodo e/o le formule che avrebbe utilizzato per valutare ogni singolo criterio

di aggiudicazione, salvo quello della qualità dell'imprenditore. Il

committente ne ha fissato la modalità di estimo solo in sede di valutazione

delle offerte, specificando che la "qualità dell'imprenditore" sarebbe

stata apprezzata sulla scorta delle referenze (al massimo tre) addotte dal

concorrente per lavori analoghi eseguiti negli ultimi tre anni. In quel contesto

ha infatti stabilito che "Per questo criterio sono presi in considerazione

i lavori analoghi eseguiti negli ultimi 3 anni. Ogni lavoro eseguito vale 2

punti, massimo 3 lavori analoghi. Nota massima 6, per 3 lavori eseguiti, un

numero superiore di lavori eseguiti è ininfluente" (vedi ricapitolazione

e graduatoria 21 settembre 2012 dell'Ufficio tecnico comunale, pag. 6) e attribuito

il punteggio massimo a tutte le ditte concorrenti.

Il municipio di CO 2, almeno in apparenza, non ha tuttavia invitato i

concorrenti a documentare le diverse referenze indicate nelle offerte, né ha chiesto

informazioni ai committenti segnalati dagli offerenti nella lista delle

referenze per verificare se avevano effettivamente realizzato i lavori vantati

e in che modo li avevano eseguiti. Nell'incartamento trasmesso al Tribunale non

figura nemmeno un documento atto a chiarire con precisione le caratteristiche,

l'importanza e l'accuratezza d'esecuzione delle opere portate come referenze. La

decisione di aggiudicazione non contiene peraltro alcuna motivazione circa le

valutazioni operate dal committente sulle singole referenze addotte dai

concorrenti. Solo con la risposta al ricorso la committenza ha infatti spiegato

che è giunta a riconoscere - in tema di referenze - la nota massima a tutti e dodici

i concorrenti in lizza siccome nessuno ha eseguito meno di 3 lavori. Palesemente

a torto.

Risulta chiaramente dagli atti che alcuni lavori non erano ammissibili a titolo

di referenza, poiché non rispondevano al limite temporale "fissato" -

peraltro solo in sede di valutazione delle offerte - dal committente (ultimi

tre anni; vedi offerte __________ __________, __________ __________). Alcune

delle concorrenti non li hanno neppure descritti nel dettaglio, specificandone le

caratteristiche (cfr. __________ __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________), rispettivamente l'importanza (__________, __________,

__________). Altre ancora hanno omesso di indicare l'epoca in cui sono stati

effettuati (__________, __________). La deliberataria ha invece presentato

delle referenze che si riferiscono a opere eseguite dalla R__________, senza avere

in alcun modo dimostrato, al fine di potersene prevalere con successo, che le

stesse sono effettivamente state conseguite con l'insieme delle risorse che ha

rilevato. A fronte di tali emergenze, la spiegazione fornita in sede di

risposta dall'ente banditore in ordine alle note assegnate, appare di primo

acchito inammissibile. Manca inoltre qualsiasi verifica circa l'attendibilità

delle (scarne) informazioni fornite dai singoli offerenti.

In simili condizioni, questo Tribunale non è assolutamente in grado di

verificare se la committenza ha acquisito una conoscenza adeguata delle

prestazioni che i concorrenti hanno addotto a titolo di referenze. Poco importa.

La mancata, preventiva definizione del metodo di valutazione della qualità

dell'imprenditore costituisce infatti un difetto d'impostazione del

capitolato, che pregiudica irrimediabilmente qualsiasi possibilità di pervenire

ad un'aggiudicazione conforme al principio della trasparenza. Il fatto che il

capitolato non sia stato impugnato non permette di giungere a diversa

conclusione. Nel caso di specie, la mancata predeterminazione della scala e del

metodo di valutazione di tutti i criteri di aggiudicazione imposta dalla legge

(art. 10 cpv. 2 lett. k RLCPubb/CIAP) è troppo importante e gravida di conseguenze

per non essere rilevata d'ufficio e non comportare l'irrimediabile annullamento

della decisione impugnata, resa in esito ad una procedura concorsuale

gravemente viziata e lesiva dei principi cardine che governano l'aggiudicazione

delle commesse pubbliche (Matteo Cassina,

Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Canton Ticino,

Lugano 2008, pag. 67; STA 52.2010.157 del 10 giugno 2010 consid. 3.3).

4. Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando la

decisione di aggiudicazione. Va invece respinta la domanda di deliberare direttamente

la commessa alla ricorrente o di rinviare gli atti al committente per nuova

decisione, perché l'impostazione del capitolato è talmente difettosa da non

permettere un'aggiudicazione conforme alle disposizioni della LCPubb e del

RLCPubb/CIAP.

5. L'emanazione del presente

giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto

sospensivo all'impugnativa.

6. La tassa di giustizia è

suddivisa tra la ricorrente, il committente e la ditta resistente secondo il

rispettivo grado di soccombenza (art. 28 LPamm).

Tenuto conto del successo solo parziale dell'impugnativa alla resistente sono

dovute indennità di patrocinio ridotte (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 26 settembre 2012 con la quale il

municipio di CO 2 ha deliberato alla CO 1 di __________ le opere da

metalcostruttore (fornitura e posa di gelosie in alluminio) occorrenti

nell'ambito della ristrutturazione della locale casa comunale, è annullata.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr.

2'000.- è posta a carico del committente e della CO 1 nella misura di fr. 800.-

ciascuno e della RI 1 nella misura di fr. 400.-.

3.

La RI 1 verserà alla CO 1 fr.

400.

- a titolo di ripetibili.

4.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle

condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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