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Decisione

52.2012.388

Concessione utilizzazione acque coordinata con approvazione varianti di piano regolatore e relative autorizzazioni al dissodamento

6 dicembre 2013Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi, approvava in tutto o in parte il piano regolatore, oppure negava

l'approvazione. Contro le decisioni del Consiglio di Stato era dato ricorso al

Tribunale cantonale amministrativo (art. 38 cpv. 1 LALPT). L'art. 38 cpv. 4

LALPT legittimava a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti, per gli

stessi motivi (lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostrasse un

interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio

di Stato (lett. c). In vigenza della LALPT era pertanto legittimato a ricorrere

dinanzi a questo Tribunale solo chi aveva precedentemente inoltrato ricorso

davanti al Consiglio di Stato; faceva eccezione l'ipotesi in cui quest'ultima

autorità avesse disposto una modifica rispetto alle decisioni del legislativo

comunale.

2.3.1.2. La Lst, in vigore dal 1° gennaio 2012, ha istituito un regime giuridico analogo a quello previsto dalla LALPT per quanto attiene alla

procedura di adozione, approvazione e impugnazione del piano regolatore (cfr. art.

da 25 a 30 Lst).

2.3.2. In concreto, come già visto, si è in

presenza di una decisione globale, presa attraverso la procedura direttrice

della concessione (supra, 1.1). L'esigenza di coordinare la procedura è

stata risolta attraverso l'adozione del piano regolatore, come prevede la

pertinente normativa, da parte del legislativo comunale, mentre la competenza

di approvare la pianificazione è stata assorbita dall'autorità che ha emanato la

decisione globale, ossia il Gran Consiglio. In merito, nel già citato messaggio

21 settembre 2011 il Consiglio di Stato spiega (RVGC cit. pag. 1691):

Per quanto riguarda la possibilità

di ricorso contro la decisione globale del Gran Consiglio, essa è data solo

dopo l'espressione della volontà del Parlamento. La procedura LUA (…) non

prevede infatti la possibilità di formulare opposizioni o ricorsi e, invero,

non invita neppure ad esprimere osservazioni al momento della pubblicazione

della domanda di approvazione. Il Consiglio di Stato ritiene tuttavia

opportuno, considerato il coordinamento con la procedura LALPT particolarmente

attiva nell'ambito della garanzia dell'informazione e della partecipazione

della popolazione, di aprire la possibilità di formulare osservazioni all'indirizzo

dell'autorità di approvazione già in questa fase.

Coerentemente con quanto appena espresso, l'adozione della variante da parte

del legislativo comunale di Giubiasco è stata pubblicata - previo annuncio sul

Foglio ufficiale del 16 novembre 2010 (FU 91/2010, 8518 seg.) e avviso

pubblicato all'albo comunale, per trenta giorni, dal 30 novembre al 30 dicembre

2010 - con l'indicazione che entro il 17 gennaio 2011 ogni cittadino attivo nei

comuni interessati, in relazione al proprio comune, e ogni altra persona o ente

che dimostrava un interesse degno di protezione, poteva presentare osservazioni

al Gran Consiglio, per il tramite del municipio.

2.3.3. La scelta procedurale dell'autorità cantonale suscita qualche

perplessità. Nella misura in cui l'adozione della pianificazione è stata

lasciata ai comuni, sarebbe stato preferibile mantenere il diritto di ricorso

previsto dalla LALPT (e ora dalla Lst) contro le risoluzioni dei legislativi

comunali, deferendo la decisione sulle impugnative - al pari di quella di

approvazione - al Gran Consiglio. La soluzione adottata dal Governo, ossia di permettere

di formulare delle semplici osservazioni, senza indicare la possibilità di

impugnare l'atto comunale o quantomeno di opporvisi, può effettivamente aver

generato confusione sulla reale portata della facoltà d'inoltrarne, concessa

unicamente alle stesse condizioni previste per il ricorso in materia

pianificatoria. Ciò non influisce, come si vedrà qui appresso, sul diritto di ricorrere degli insorgenti.

2.3.4. Per le considerazioni appena esposte, la legittimazione a ricorrere

davanti a questo Tribunale non può logicamente essere fatta dipendere dalla

pregressa impugnazione dell'atto comunale, giacché simile facoltà è stata, in

sostanza, limitata. Nemmeno può essere determinante, ai fini della ricevibilità

del ricorso, il fatto che i cittadini abbiano o meno presentato delle

osservazioni. Pretendere l'adempimento di una di queste due condizioni finirebbe

col restringere il diritto di impugnare la pianificazione, così come previsto

dalla LALPT (e ora dalla Lst), applicabile anche nella presente procedura

coordinata (art. 13 Lcoord). Nel caso concreto

occorre pertanto rinunciare all'esigenza dell'interesse degno di protezione e

riconoscere eccezionalmente la possibilità di impugnare tramite actio

popularis la decisione del Parlamento cantonale. Tale soluzione è analoga a

quella prevista per i ricorsi contro i piani di utilizzazione cantonali

adottati dal Consiglio di Stato (art. 47 LALPT; art. 45 cpv. 3 Lst), la cui approvazione

spetta pure al Gran Consiglio (art. 48 cpv. 1 LALPT; art. 46 cpv. 1 Lst).

2.3.5. In definitiva, nella misura in cui è volto a contestare la variante

pianificatoria del comune di Giubiasco ed è presentato da cittadini di quel

comune, il ricorso è ricevibile.

2.3.6. La RI 6 e la RI 7 sono invece prive di legittimazione a impugnare la

variante di piano regolatore di Giubiasco: esse non possono infatti beneficiare

dell'actio popularis, rimedio di diritto che dipende dal possesso dei

diritti civici, e non hanno dimostrato - e nemmeno sostenuto - di essere

portatrici di un interesse degno di protezione a contestare la pianificazione,

rispettivamente che lo sia almeno la maggioranza dei loro aderenti. Nella misura in cui è presentato da queste due associazioni,

il ricorso è dunque irricevibile anche nella misura in cui contesta la variante

pianificatoria relativa al serbatoio in località Madonna degli angeli.

3.

Il ricorso è, infine, di principio tempestivo (art. 35 LUA) e

dev'essere esaminato nel merito, con la precisazione che nella misura in cui

censura lo sperpero di mezzi pubblici (ricorso, pag. 11) dev'essere considerato

quanto segue.

3.1. Giusta l'art. 74 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987

(LOC; RL 2.1.1.2), il presidente, entro

cinque giorni, pubblica all'albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale

con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, nonché dei termini per

l'esercizio del diritto di referendum. Per quanto concerne specificatamente il

piano regolatore, l'art. 34 cpv. 2 LALPT dispone inoltre che il municipio procede

sollecitamente alla sua pubblicazione presso la cancelleria comunale per il periodo

di trenta giorni, previo annuncio effettuato almeno dieci giorni prima agli

albi comunali, nel foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv.

3 LALPT; dal 1° gennaio 2012 la pubblicazione degli atti è retta dall'art. 27

Lst). La prima pubblicazione, effettuata immediatamente dopo la deliberazione

dal presidente del legislativo, è volta a permettere, nei comuni ove è stato

istituito il consiglio comunale, l'esercizio del diritto di referendum e, in

tutti i comuni, l'esercizio del diritto di ricorso al Consiglio di Stato

dapprima e al Tribunale cantonale amministrativo successivamente (art. 208 cpv.

1 LOC) per violazione della LOC, ma in particolare della procedura prescritta

da quest'ultima per addivenire alla deliberazione dell'organo legislativo. La seconda

pubblicazione, da eseguirsi in seguito da parte del municipio, preferibilmente

dopo la scadenza inutilizzata dei termini di ricorso e di referendum stabiliti

nella prima, è invece volta a permettere l'impugnazione dinanzi al Consiglio di

Stato dapprima e al Tribunale cantonale amministrativo successivamente del

contenuto del piano regolatore (art. 35 cpv. 1, 38 cpv. 1 LALPT; cfr. RDAT

II-1999 n. 23 consid. 3; inoltre STA 52.2004.260 del 5 settembre 2005,

52.2003.391 del 26 giugno 2003; 52.2002.396 del 21 novembre 2002; 52.2001.324

del 15 novembre 2001, quest'ultima con rinvii alla prassi precedente; inoltre Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo

1996, n. 348 ad art. 35 LALPT con rinvii alla giurisprudenza anteriore e la

precisazione che la seconda STA citata è parzialmente pubblicata in RDAT 1979

n. 5).

3.2. Nel caso concreto, il piano regolatore è

stato adottato - come di regola - dal consiglio comunale, la cui risoluzione è

stata pubblicata all'albo comunale il 13 ottobre 2010. È in occasione di questa

prima pubblicazione - ove era peraltro esplicitamente indicata la possibilità

di ricorrere davanti al Consiglio di Stato, rispettivamente di lanciare il

referendum - che un'eventuale lesione del principio di parsimonia sancito

dall'art. 151 LOC e del divieto di sperpero a esso sotteso avrebbe potuto (e

dovuto) essere sollevata. Il ricorso davanti a questa Corte dipende invece

dalla pubblicazione del decreto legislativo 28 giugno 2012 nel Bollettino

ufficiale del 4 settembre successivo. Pertanto, nella misura in cui le censure sollevate

dai ricorrenti si riferiscono all'applicazione della LOC esse sono ampiamente

tardive. Tardiva è in particolare la censura relativa allo sperpero di mezzi

pubblici.

4.

4.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.

Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto

cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di

almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio

di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 29 cpv. 1 Lst), che approva

il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa

controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte

pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano

tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento

necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di

Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello

del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più

soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna.

Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione

comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile.

Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono

i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non

danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono

adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei

dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità

governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto

la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno

2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n.

78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

4.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto

alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 30

cpv. 3 Lst e relativo rinvio agli art. 61 seg. LPamm; RDAT II-2001 n. 78

consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per

poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale

interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81

consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente

quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente

una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

4.3. Quanto appena spiegato vale anche nel caso concreto, con la precisazione

che l'approvazione del piano regolatore è stata demandata al Gran Consiglio (supra,

2.3.2.). Siccome non è stato possibile impugnare la delibera del legislativo

comunale dinanzi all'autorità d'approvazione, il Tribunale interviene qui quale

prima istanza di ricorso a livello cantonale e, pertanto, esso dispone di pieno

potere cognitivo.

5.

5.1. Il piano regolatore di Giubiasco è stato approvato con risoluzione

13 dicembre 1994 (n. 11313) dal Consiglio di Stato. Esso è stato in seguito

oggetto di alcune modifiche. In particolare, nella seduta 13 dicembre 2004 il

consiglio comunale ha adottato una variante volta a permettere l'insediamento

di un nuovo bacino per l'acqua potabile nei pressi dell'oratorio di santa Maria

degli angeli. Concretamente, si è deciso di assegnare una porzione di terreno

boschivo dei mapp. 2026, 2043, 2044 e 2045 a una nuova zona AP-EP.

5.2. Con risoluzione 7 marzo 2006 (n. 1035),

il Consiglio di Stato ha approvato la variante, riconducendo tuttavia il limite

dell'area AP-EP a quello del dissodamento concesso con decisione 1° dicembre 2003

coordinata colla domanda di costruzione n. 39.184 (ris. gov. citata, pag. 4

cap. 2.3.2). Provvedimento che è stato annullato dal Consiglio di Stato con

risoluzione 9 novembre 2004, confermata da questo Tribunale con sentenza 26 ottobre

2006 (n. 52.2004.387 il; v. supra, A.b).

5.3. Nella seduta 11 ottobre 2010, il legislativo di Giubiasco ha adottato

una variante per la zona AP-EP appena descritta. La nuova pianificazione

differisce per la superficie più ampia da dissodare; scelta dettata dalla

volontà d'interrare il più possibile il volume del serbatoio (fascicolo

variante settembre 2010, rapporto di pianificazione, pag. 5).

Fonte iconografica: rapporto di

pianificazione, pag. 6.

Inoltre, sono stati stabiliti i parametri edilizi e la possibilità d'introdurre

una microturbina nella struttura, che la variante del 2006 non prevedeva

(rapporto di pianificazione citato, pag. 1).

6.

I ricorrenti sostengono innanzitutto che il comune avrebbe omesso

di informare la popolazione, in conformità con l'art. 32 LALPT. In merito, la Corte considera quanto segue.

6.1.

6.1.1. Secondo l'art. 4 LPT, le autorità incaricate di compiti pianificatori

informano la popolazione sugli scopi e sullo sviluppo delle pianificazioni

previste dalla legge stessa (cpv. 1). Esse devono inoltre provvedere per

un'adeguata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio (cpv.

2). Questi obblighi sono sottolineati dalla giurisprudenza del Tribunale

federale, avuto riguardo sia al peso politico delle decisioni adottate, sia

alla loro forzata imprecisione, finalizzata a permettere la regolamentazione di

una molteplicità di situazioni complesse (RDAF I-1999 pag. 56 segg., 60, con

numerosi rinvii). In adempimento di questo mandato legislativo ai Cantoni (cfr.

DFGP/ UPT, Commento alla legge federale sulla pianificazione del territorio,

Berna 1981, n. 5 ad art. 4 LPT), l'art. 5 cpv. 1 LALPT stabiliva che il Cantone

e i comuni dovevano garantire un'adeguata informazione e partecipazione della

popolazione nell'ambito della procedura di formazione dei piani previsti dalla

legge stessa. Per quanto concerne il piano regolatore, l'art. 32 cpv. 2 LALPT sanciva

che il municipio informava la popolazione sugli studi intrapresi e sugli

obiettivi che intendeva perseguire. Ogni cittadino residente nel comune e ogni

persona o ente che dimostrava un interesse degno di protezione poteva

presentare osservazioni o proposte pianificatorie entro un termine di almeno

trenta giorni; il municipio esaminava le osservazioni e le proposte pianificatorie

nell'ambito dell'elaborazione del piano (art. 32 cpv. 3 LALPT). Il municipio

informava ulteriormente la popolazione sulla proposta di piano, sull'esito

dell'esame preliminare e della consultazione pubblica (art. 33 cpv. 3 LALPT).

6.1.2. Queste formalità erano esatte per qualsiasi procedura concernente il

piano regolatore, tranne che per le varianti di poco conto (cfr. anche RtiD

II-2006 n. 33 consid. 3; RDAT II-2002 n. 34, II-1995 n. 4 consid 3.1). Esse

servivano ad assicurare un'effettiva partecipazione della popolazione al processo

pianificatorio, permettendole di formulare tempestivamente proposte che potevano

essere adeguatamente vagliate e ponderate prima di eventualmente tradursi in

soluzioni concrete. La tempestiva informazione della popolazione, oltre a

favorire la condivisione e il consenso attorno alle soluzioni elaborate dal

municipio, serviva inoltre a prevenire la presentazione di proposte alternative

dell'ultima ora, magari improvvisate e incongruenti, in sede di adozione del

piano da parte del legislativo.

6.1.3. Anche la Lst prevede il principio dell'informazione e della

partecipazione della popolazione (art. 4 e 5 Lst). Essa ha tuttavia concentrato

in un'unica fase quest'obbligo (art. 26 Lst; cfr. anche il messaggio 9 dicembre

2009 [n. 6309] del Consiglio di Stato,

in: RVGC 2011-2012, vol. 1 pag. 329 segg., pag. 381 ad art. 26). L'informazione

e partecipazione avviene ora di regola (solo) dopo l'esame preliminare del

Dipartimento del territorio (art. 26 cpv. 1 Lstr) e ogni cittadino attivo e

ogni persona o ente che dimostra un interesse degno di protezione possono

presentare osservazioni o proposte pianificatorie all'intenzione del municipio.

6.1.4. Comunque sia, a prescindere dalle modalità seguite nel singolo caso,

l'art. 4 LPT richiede, come esigenza minima, che l'autorità sottoponga i piani

ad una consultazione generale e prenda successivamente posizione, ancorché in

modo succinto, su obiezioni e suggerimenti formulati nella stessa (DTF 133 II

120 consid. 3.2; STF 1C_101/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.1; STA

90.2007.21 del 10 ottobre 2008 consid. 3.1. i.f.).

6.1.5. L'obbligo d'informazione e partecipazione della popolazione al processo

pianificatorio è diretto a garantire la partecipazione al processo di

formazione del consenso politico e non dev'essere confuso, in particolare, con

la garanzia della via giudiziaria (cfr. Waldmann/Hänni,

op. cit., n. 2 ad art. 4). Questa formalità ha, inoltre, una portata

sostanziale: la necessità di seguire una procedura coordinata, come in

concreto, non svincola l'ente pianificante dall'obbligo di esperirla. Tanto più

che tale obbligo discende nel suo principio direttamente, come visto, dalla

legislazione federale.

6.2.

6.2.1. In concreto, ricevuto l'esito dell'esame preliminare 16 giugno 2010

svolto dal Dipartimento del territorio, il municipio ha licenziato il messaggio

7 settembre 2010 (n. 14).

6.2.2. Il 15 settembre 2010 l'esecutivo ha quindi pubblicato all'albo comunale

un avviso, consegnato brevi manu ai confinanti, con il quale informava

la popolazione di aver elaborato una variante per la zona AP/EP di Madonna

degli angeli, specificando che questa concerneva l'estensione della superficie

riservata all'azienda acqua potabile al fine di permettere una migliore integrazione

del serbatoio nel paesaggio, come richiesto dall'autorità cantonale. L'avviso

indicava che la documentazione era consultabile presso l'ufficio tecnico

comunale dal 16 al 30 settembre 2010 e che potevano essere inoltrate

osservazioni al municipio sino al 30 settembre 2010 (cfr. rapporto di

pianificazione settembre 2010, pag. 6; scritto 15 gennaio 2013 del municipio di

Giubiasco e 18). In relazione a questa pubblicazione non sono state inoltrate osservazioni

al municipio (cfr. scritto 18 febbraio 2013 del municipio di Giubiasco).

6.2.3. Il 1° ottobre 2010 la commissione della gestione ha reso il suo rapporto

con il quale, all'unanimità, ha proposto al legislativo - tra l'altro - di

adottare la modifica del piano regolatore.

6.2.4. Il 4 ottobre 2010 ha avuto luogo una serata informativa, volta a

presentare la variante in parola (cfr. invito 5 settembre 2010).

6.2.5. In occasione della seduta 11 ottobre

2010 RI 1 ha proposto il rinvio del messaggio al municipio per completazione.

Egli, pur ritenendo "validissimo" il progetto e l'obiettivo

"sicuramente condivisibile", si è dichiarato preoccupato per

quanto atteneva alla gestione dello stesso; anche RI 2 ha esposto i suoi dubbi,

in relazione ai costi (cfr. estratto del verbale di discussione della seduta 11

ottobre 2011 pag. 2 seg.). Il rinvio del messaggio è stato bocciato dal

legislativo con 26 voti contrari e due favorevoli, mentre la proposta pianificatoria

è stata fatta propria dal consiglio comunale con 27 voti a favore e 2 astensioni.

6.3. Contrariamente a quanto sostengono gli insorgenti il municipio ha svolto

la procedura di informazione e partecipazione della popolazione in merito alla

modifica del vincolo di piano regolatore per la realizzazione del serbatoio in

località Madonna degli angeli. Certo, le modalità con cui l'informazione è

avvenuta non rispecchiano appieno quanto era previsto dalla LALPT e, soprattutto,

essa è avvenuta solo dopo che il municipio aveva già licenziato il messaggio

all'attenzione del legislativo. Tuttavia, nonostante la possibilità offerta

esplicitamente, nessuno ha ritenuto d'insinuare una presa di posizione o

manifestare il suo dissenso per la pianificazione prevista. Opposizione che

avrebbe potuto indurre ancora in tempo utile il municipio - qualora ciò fosse

stato necessario o anche solo opportuno - a ritornare sui suoi passi, ritirando

o modificando il messaggio (art. 57 cpv. 1 LOC). La popolazione ha dunque avuto

la possibilità di esprimersi prima dell'adozione della controversa

pianificazione; essa ha tuttavia rinunciato a farvi capo. Del resto, dev'essere

anche considerato come il tema dell'insediamento di un serbatoio in località

Madonna degli angeli non fosse nuovo e, inoltre, come già nel 2006 l'istituzione di una zona AP/EP simile fosse stata approvata dal Consiglio di Stato al termine

di una procedura che non aveva suscitato ricorsi (cfr. ris. gov. 7 marzo 2006,

pag. 1). È quanto basta per ritenere soddisfatti nella fattispecie i requisiti

posti dall'art. 4 LPT e dagli art. 32 seg. LALPT (cfr. RtiD II-2006 n. 33

consid. 3.5). La relativa censura deve quindi essere respinta.

7.

I ricorrenti ritengono che sia stato violato il principio del

coordinamento delle procedure nella misura in cui il Consiglio di Stato non ha

ancora adottato il piano cantonale di approvvigionamento ai sensi della Laidr

per il comprensorio della valle Morobbia (PCAI-VMO). A sostegno della loro

tesi, i ricorrenti invocano anche la decisione che questo Tribunale aveva reso

nell'ambito della pregressa procedura edilizia (supra, A.b.). La censura

non può essere accolta, per i seguenti motivi.

7.1. Nella decisione 26 ottobre 2006 (supra, A.b.), questa Corte aveva

avuto modo di rilevare come l'impatto del progetto in questione sul territorio

e sull'ambiente fosse senz'altro molto importante, per cui era necessario

svolgere una procedura pianificatoria ai sensi della LALPT. Esso aveva poi

rilevato come la captazione delle acque avrebbe ridotto la portata del fiume

Morobbia e di conseguenza la redditività dell'esistente centrale idroelettrica,

con ripercussioni anche sulla concessione rilasciata al comune di Bellinzona.

Vi era poi a quel momento l'intenzione del Cantone di procedere alla riversione

degli impianti idroelettrici di potenza superiore ai 3 MW, tra i quali quello

della Valle Morobbia. Da ultimo, il Tribunale aveva rilevato che il Consiglio

di Stato, con risoluzione 23 febbraio 2005 (n. 748), aveva adottato il PCAI del

Bellinzonese (PCAI-B), risolvendo in particolare di includere il comune di

Giubiasco nel comprensorio che avrebbe dovuto far capo alla riserva idrica

cantonale di Gnosca. Pertanto, esso aveva ritenuto che l'intervento si ponesse addirittura

in contrasto con gli indirizzi della pianificazione cantonale in materia idrica.

7.2. I problemi evidenziati dal Tribunale sono nel frattempo stati risolti.

7.2.1. Innanzitutto, attraverso l'adozione delle varianti dei piani regolatori

interessati dall'opera.

7.2.2. Da un punto di vista del coordinamento con la politica energetica, oltre

alle pertinenti considerazioni sviluppate dal Governo nel messaggio 21 settembre

2011, alle quali per semplicità si rinvia, è importante qui sottolineare come

il Gran Consiglio abbia nel frattempo chiarito di non voler esercitare il

diritto di riversione sulle acque in oggetto e come i municipi dei comuni interessati

al loro sfruttamento, tra i quali proprio quello di Bellinzona, abbiano trovato

un accordo (per quanto precede: messaggio 21 settembre 2011, in RVGV citato pag. 1680 seg.; convenzione 30 agosto 2004 tra i comuni di Bellinzona,

Giubiasco, Pianezzo e Sant'Antonio).

7.2.3. Resta da vagliare la questione

sollevata dai ricorrenti circa la coordinazione del progetto con la politica

cantonale in materia di approvvigionamento idrico. Nel messaggio 21 settembre

2011 il Consiglio di Stato ha dichiarato che con la risoluzione 23 febbraio

2005 (n. 748) con cui ha adottato il PCAI-B esso ha in realtà escluso il comune

di Giubiasco da questo comprensorio, per inserirlo successivamente in quello di

studio del PCAI-VMO (cfr. messaggio citato, in RVCG citata, pag. 1680, aspetto

confermato a più riprese dal Governo negli allegati davanti al Tribunale). In

merito, dev'essere precisato che quanto ritenuto in precedenza dal Tribunale,

ossia che Giubiasco fosse stato formalmente incluso dal Governo nel comprensorio

del PCAI-B, non corrisponde alla realtà. Questa precisazione s'impone non solo

in forza delle delucidazioni fornite in questa sede dal Governo, ma anche e

soprattutto alla luce della risoluzione 23 febbraio 2005 stessa, in particolare

confrontando gli interventi previsti dal progetto PCAI-B (pag. 3) con quelli

del progetto definitivo adottato (pag. 18). Ferma questa premessa, si può

escludere che il progetto avversato (e di conseguenza la variante al piano

regolatore in esame) si ponga in contrasto con la pianificazione cantonale.

Esso si conforma anzi con quella allo studio, che il Consiglio di Stato,

autorità competente in materia di PCAI (art. 13 cpv. 2 lett. c Lidr), ha già

indicato di voler adottare, se il progetto di acquedotto della valle Morobbia

potrà essere realizzato (cfr. in tal senso anche la duplica 17 maggio 2003,

pag. 3). Il progetto è inoltre in consonanza con quanto previsto dal piano

direttore cantonale, specie dalle schede V3 - "energia", in

particolare misure previste al cap. 3.1, riferite all'elettricità ricavata da

fonti rinnovabili , e P6 - "acqua", misure cap. 3.4, concernenti

l'acqua come fonte di energia (in questo senso anche il messaggio 21 settembre 2011, in RVGC citato, pag. 1685).

7.2.4. Sotto questo profilo, dunque, il ricorso si avvera privo di fondamento.

8.

Secondo i ricorrenti la variante non sarebbe giustificata da un

profilo pianificatorio poiché non può fondarsi su "atti in vigore e

vincolanti". In particolare non lo sarebbe il PCAI-VMO. Essi soggiungono

poi, per la prima volta in sede di conclusioni, che nemmeno la pianificazione

comunale vigente indicherebbe l'esigenza di captare l'acqua in alta valle Morobbia.

Né accennerebbe al nuovo serbatoio a Giubiasco o a obblighi di erogazione di

acqua a comuni terzi (cfr. conclusioni, pag. 3 e 6). In merito il Tribunale

considera quanto segue.

8.1. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello

comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso

ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo

luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il

diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art.

18 cpv. 1 LPT). I piani regolatori devono difatti tener conto degli sviluppi

prevedibili non solo per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT), ma anche

per gli altri generi di utilizzazione del territorio. Essi possono quindi,

segnatamente, disporre delle zone per gli edifici e le attrezzature di

interesse pubblico che serviranno a soddisfare i bisogni futuri della collettività,

purché questi bisogni siano indicati con precisione e l'aspettativa circa la

loro realizzazione abbia una buona verosimiglianza di concretizzarsi. Una volta

soddisfatte queste premesse, l'autorità pianificatoria può prendere in

considerazione, ai fini della determinazione di queste zone, anche delle

necessità che eccedono il periodo di 15 anni, determinante per il dimensionamento

delle zone edificabili giusta l'art. 15 lett. b LPT. Ciò che importa è che il

bisogno sia provato in modo sufficiente e che la realizzazione dell'opera

pubblica sia prevista con un relativa certezza (RDAT II-2000 n. 75 consid. 4,

con rinvii; inoltre RDAT II-2000 n. 27, II-1997 n. 22 e I-1994 n. 40, che concernono

particolarmente l'istituzione di vincoli per la realizzazione di posteggi

pubblici). In quest'ordine di idee l'art. 28 cpv. 2 LALPT stabiliva che le rappresentazioni

grafiche che compongono il piano regolatore dovevano fissare, tra l'altro, i

fondi destinati a zone per i servizi e le attrezzature di interesse pubblico (lett.

d).

8.2. Nella misura in cui sono ricevibili, le censure sollevate dai ricorrenti

tendono a contestare la variante riferita all'istituzione dell'AP/EP per il

nuovo serbatoio a Giubiasco sotto il profilo dell'interesse pubblico e della

proporzionalità.

8.2.1. Il nuovo serbatoio in località

Madonna degli angeli, ubicato a una quota superiore rispetto a quello esistente

di Sasso Piatto, era già stato pianificato nel 2001 nell'ambito del piano

generale dell'acquedotto del comune. Attraverso questo intervento, il comune

intende garantire una sufficiente pressione nella rete e costituire un'idonea

riserva d'acqua (valutata in 600 mc) che permetta da un lato di garantire la sua

distribuzione, dall'altro di assicurare la lotta antincendio, anche in località

ove oggi sussistono problemi. Il dimensionamento (in totale 2'000 mc, suddivisi

in due volumi di 1'000 mc) tiene conto anche del presumibile sviluppo del

comune, coprendone il fabbisogno stimato sull'arco dei prossimi decenni. Esso

considera pure le necessità dei comuni limitrofi interessati al recupero dell'acqua

eccedente. Sulla base di questo concetto, sono stati anche pianificati gli

interventi di risanamento e di potenziamento delle condotte di distribuzione su

tutto il territorio comunale. La costruzione del manufatto permette, infine, di

considerare l'eventuale messa fuori esercizio del serbatoio di Sasso Piatto, ad

esempio per risanamenti (per quanto precede, cfr. in particolare Studio

Sciarini SA, Rapporto del 20 agosto 2010, pag. 6, e, del medesimo, Relazione

tecnica, aggiornamento aprile 2009, pag. 17 segg.). L'intervento permetterà

anche, in caso di rottura della condotta di alimentazione del costruendo

serbatoio, di disporre di una riserva d'acqua (comprendendo quella del serbatoio

già esistente) in grado di garantire l'approvvigionamento idrico di Giubiasco

per almeno due giorni, in base al consumo medio attuale e senza far capo alle

riserve antincendio (relazione tecnica testé citata, pag.23). Con queste premesse,

dal profilo pianificatorio, il fabbisogno appare sufficientemente dimostrato.

8.2.2. La realizzazione del progetto appare, inoltre, ben più che verosimile,

atteso come il consiglio comunale di Giubiasco abbia già votato il rinnovo del

credito nel contesto dell'adozione della variante e che il comune ha già

sottoscritto accordi con gli enti viciniori. L'opera, inoltre, dovrebbe sostanzialmente

autofinanziarsi (messaggio 21 settembre 2011, in RVGC citato, pag. 1687 che considera "ininfluente" la realizzazione dell'opera sui

conti del comune).

8.3. In definitiva su questo punto il ricorso appare infondato. Le relative

censure devono dunque essere disattese.

9.

I ricorrenti ritengono da ultimo che la costruzione del serbatoio

nel bosco, nella fascia di protezione del bene culturale, sarebbe lesiva del

contesto paesaggistico e ambientale costituito dall'oratorio di santa Maria

degli angeli, che non sarebbe congruamente protetto, come avrebbe evidenziato

nel proprio preavviso l'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP).

9.1. Il piano regolatore di Giubiasco classifica l'oratorio di santa Maria

degli angeli quale bene culturale protetto dal comune; nel piano del paesaggio

esso è inserito in una zona AP/EP. A monte dell'oratorio vi è la "zona

edificabile residenziale estensiva riservata alla residenza primaria"

(Re), che contorna il nucleo di Madonna degli angeli, assegnato a sua volta

alla "zona del nucleo di risanamento Nr". Per favorire la

salvaguardia dell'edificio religioso, il piano regolatore stabilisce un

"perimetro di protezione" a monte, ottenuto con delle linee che impongono

l'arretramento delle costruzioni per una fascia della profondità 20-35 m dalla facciata est dell'oratorio (cfr. art. 17 cpv. 3 norme d'attuazione del piano regolatore

[NAPR], piano di dettaglio 1:500 del nucleo di Madonna degli angeli).

9.2. Inizialmente il municipio intendeva realizzare una struttura di 8'000 mq,

delle dimensioni di 32x13 m, che avrebbe dovuto sporgere per un'altezza di ca. 13 m dal terreno. Con l'esame preliminare 16 giugno 2010, il Dipartimento ha tuttavia ritenuto che il

volume fosse fuori scala rispetto al contesto locale e che avrebbe alterato le

peculiarità del sito, contraddistinte da un rapporto armonioso tra l'oratorio e

il bosco. Infatti, il nuovo edificio avrebbe assunto un ruolo dominante

rispetto all'oratorio. Inoltre, ha soggiunto, il progetto avrebbe avuto

ripercussioni negative sull'assetto della conca posta a valle. Pertanto il

Dipartimento aveva chiesto all'esecutivo comunale di valutare approfonditamente

l'impatto di questa struttura sugli ambienti circostanti, motivandone l'ubicazione.

Esso ha inoltre invitato il pianificatore a riconsiderare, nel limite del

possibile, i parametri edilizi previsti per la costruzione fuori terra e a integrare

il manufatto con maggior cura nel contesto (esame preliminare citato, pag. 7

seg.).

9.3. Il rapporto di pianificazione settembre 2010 della variante adottata

spiega (pag. 2 segg.) che la posizione del serbatoio è dettata da motivi

idraulici. Infatti, come già visto in precedenza, essa permette di risolvere i

problemi di distribuzione e di lotta antincendio in diverse località (il

serbatoio esistente a Sasso Piatto si trova a una quota che non permette di

ottenere una pressione sufficiente in rete), di garantire una corretta

distribuzione all'utenza anche in considerazione del futuro sviluppo urbano e

di erogare ai comuni interessati (in particolare Camorino e S. Antonio) l'acqua

in eccedenza proveniente dalla valle Morobbia. L'ubicazione è legata anche alla

morfologia del terreno e all'esistenza di un adeguato accesso veicolare. Uno

studio di dettaglio ha inoltre permesso di accertare il modesto interesse

ambientale del luogo (loc. cit., pag. 3 seg.). In ogni caso, la variante

prevede di mantenere aperto il corso d'acqua temporaneo esistente, deviandolo lungo

il lato nord del serbatoio, ricostruendo il bosco con essenze indigene

nell'area AP/EP non occupata dal serbatoio (vincolo previsto esplicitamente dal

nuovo art. 22 quater cpv. 4 NAPR). Per quanto riguarda, da ultimo, gli aspetti

paesaggistici, torna utile riportare il seguente passaggio del rapporto citato

(pag. 4 seg.):

Allo scopo di contenere i volumi del serbatoio sono

stati riviste e riverificate le componenti idrauliche interne (condotte, microcentrale,

vaschette di rivitalizzazione, ecc.), con il risultato che il volume definitivo

è stato quasi dimezzato rispetto al volume dell'esame preliminare (da 8'000 mc

a 4'500 mc), mantenendo solo gli spazi funzionali strettamente necessari. Oltre

a ciò l'edificio è stato suddiviso in due volumi e buona parte degli edifici

viene interrata, ne risultano pertanto delle altezze massime dimezzate.

La forma e le dimensioni del serbatoio sono state dunque modificate sostanzialmente

rispetto al progetto previsto con la variante 2009, progettato nel 2002, come

descritto nella tabella in calce. I valori massimi previsti dalle NAPR sono senza

coperture del terreno.

Dimensione della costruzione

Esame preliminare

19.8.2009

Definitivo *

10.10.2010

Larghezza max:

m

32

31

Lunghezza max:

m

13

13

Altezza max:

m

13

7.3

Volumetria max:

mc

8000

4500

* vedere NAPR in allegato 1

(…)

La costruzione di un serbatoio per 2000 mc di acqua potabile non può non avere

un impatto sul paesaggio. Tuttavia il manufatto previsto nella variante 2010

permette di ridurre innanzitutto l'impatto della facciata a valle, scomponendo

il volume affiorante in due corpi e ricoprendo parzialmente gli stessi con

terreno.

In sostanza si può affermare che il nuovo manufatto s'inserisce senza dubbio

meglio nella morfologia del terreno e riduce, specialmente dal basso e dalla

strada di servizio, il volume affiorante del serbatoio. L'obbligo di ripiantare

della vegetazione arborea contribuisce alla mitigazione dell'impatto.

9.4. Nel messaggio più

volte citato, il Consiglio di Stato, dopo aver illustrato la variante, osserva

quanto segue (RVGC citato, pag. 1687):

Permane un certo impatto paesaggistico a livello

locale, comunque ridimensionato dalla rivista progettazione che ha migliorato

l'integrazione nel territorio del manufatto, riducendo da 8'000 a 4'500 m3 i volumi dell'edificio, la cui altezza è stata dimezzata da 13 a 7.3 metri. Le misure mitigative individuate dagli approfondimenti effettuati permettono effettivamente

di ridurre l'impatto dell'edificio che ospita il serbatoio, tuttavia le

ripercussioni locali sull'assetto e sull'aspetto della conca a valle

dell'oratorio rimangono e sono considerate rilevanti dall'Ufficio della natura

e del paesaggio che conferma il giudizio critico sull'intervento previsto. Il

nuovo progetto ha comunque il pregio di garantire un migliore inserimento del

serbatoio nel paesaggio. Esso può così essere accettato in considerazione

dell'interesse pubblico preponderante alla realizzazione del serbatoio quale elemento

del nuovo acquedotto intercomunale (…).

9.5. Alle esaurienti spiegazioni contenute nel rapporto di pianificazione e nel

messaggio citati, i ricorrenti oppongono una generica critica, limitandosi ad

affermare in modo apodittico che la costruzione del serbatoio sarebbe "lesiva

della tutela paesaggistica e ambientale dell'oratorio" e a

sottolineare il giudizio critico emesso dall'UNP. Facendo uso del pieno potere

cognitivo di cui gode nel caso concreto, il Tribunale considera quanto segue.

9.6. La costruzione del serbatoio è prevista a valle dell'edificio sacro, ove

insiste un lieve avvallamento del terreno. Il vigente piano regolatore -

approvato, come visto, prima dell'entrata in vigore della legge sulla

protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC; RL 9.3.2.1) - non ha

istituito particolari vincoli su questo versante. Nondimeno, il rispetto del

paesaggio è uno dei principi generali che informa la pianificazione del

territorio (cfr. art. 3 cpv. 2 LPT). In merito, alla luce non solo delle indicazioni

riportate in precedenza, ma anche del sopralluogo e delle rappresentazioni

tridimensionali contenute nel fascicolo settembre 2010, il Tribunale ritiene

che la pianificazione approvata costituisca una soluzione che rispetta

sufficientemente l'ambiente circostante, con particolare riferimento al

contesto in cui è inserito il bene culturale. Certo, il serbatoio rappresenta

un elemento nuovo. Tuttavia, esso è collocato in un contesto paesaggistico già

caratterizzato da elementi antropici (oratorio con sagrato, strada, più a monte

l'abitato, fontana ecc.). L'importante ridimensionamento e la suddivisione in

più volumi della struttura rispetto al progetto originario, così come le misure

fiancheggiatrici ancorate anche nelle NAPR (in particolare l'obbligo di

piantumazione), permettono di mitigarne l'impatto. In particolare, il rapporto

tra la struttura civile e quella religiosa risulta convenientemente equilibrato,

essendo stato eliminato quel rapporto di subordinazione tra il volume

dell'oratorio e quello del serbatoio che caratterizzava il precedente progetto.

9.7. Anche l'ultima

censura si rivela dunque infondata e dev'essere respinta.

10.

Nell'ambito una ponderazione generale degli interessi, dunque, se

da un lato l'intervento appare sostenibile da un profilo economico, ambientale,

paesaggistico e naturalistico (in merito a quest'ultimo aspetto: Sebastiano Schneebeli/ Nicola Bomio-Paccio-rini, Valutazione degli elementi naturali

agosto 2010, allegato 4 al rapporto di pianificazione), l'ubicazione della struttura

- dettata dalle esigenze tecniche d'inserimento nell'infrastruttura esistente

di distribuzione dell'acqua potabile, dalla presenza di un accesso confacente e

dall'ottimizzazione della lotta agli incendi - s'impone senz'altro su quello di

mantenere completamente libero da costruzioni il pendio sottostante l'edificio

sacro, il cui contesto ambientale viene sì alterato, ma in misura sopportabile.

11.

Per i motivi che precedono il ricorso, nella misura in cui è ricevibile,

dev'essere respinto.

12.

L'emanazione del presente giudizio rende obsoleta la domanda di

concessione dell'effetto sospensivo.

13.

La tassa di giustizia è posta a carico degli insorgenti, soccombenti,

con vincolo di solidarietà (art. 28 LPamm). Non si assegnano ripetibili al

comune, siccome non è patrocinato (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.Il ricorso, nella

misura in cui è ricevibile, è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 3'000.-

è a carico dei ricorrenti, in solido.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. LTF).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario