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Decisione

52.2012.4

Accesso agli atti. Concorrente copia parti del rapporto analitico che i ricorrenti avevano presentato nel contesto del primo concorso, integrandole nella propria relazione - diritti d'autore - plagio.

7 maggio 2012Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti hanno rimproverato innanzi

tutto alla committenza di aver emanato una decisione carente nella motivazione.

Nel

merito, hanno in pratica rinfacciato a CO 1 di aver copiato parte del rapporto

analitico che RI 1 aveva presentato in occasione del primo concorso, relazione

che aveva permesso ai loro autori di ottenere la nota migliore in tutti e tre i

sottocriteri facenti capo all'analisi del mandato. Questo - hanno

ribadito gli insorgenti - grazie alla violazione del trattamento confidenziale

delle informazioni posta in essere dal committente, il quale ha concesso all'attuale

deliberatario di consultare liberamente la loro offerta e di estrapolarne

elementi concettuali che CO 1 ha poi proposto come propri nel concorso oggetto

dell'odierno contendere.

D. a. In sede

di risposta il comune di CO 7 si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa,

ribattendo punto per punto alle critiche formulate dai ricorrenti.

Il

committente ha rilevato in particolare che il diritto di essere sentito degli

insorgenti non è stato violato, atteso che la decisione impugnata risulta

debitamente motivata e RI 1 ha potuto prendere visione di tutti i documenti

concernenti il concorso prima dell'inoltro dell'impugnativa.

A mente

del municipio, parimenti infondata oltre che tardiva è l'accusa di violazione

del trattamento confidenziale delle informazioni. La facoltà di consultare gli

atti è garantita a livello costituzionale e dopo la delibera del 3 dicembre

2010 la stazione appaltante non poteva impedire a CO 1 di compulsare le offerte

inoltrate dagli altri concorrenti, dato che esse non contenevano alcun dato commerciale

o di fabbricazione suscettibile di essere secretato. Il secondo concorso - ha soggiunto

l'ente pubblico - è stato impostato in maniera del tutto corretta. Checché ne

dicano gli insorgenti, non vi era alcuna ragione per modificare radicalmente

gli elementi del bando e il capitolato.

b. Il deliberatario si è rimesso al giudizio

del Tribunale.

c. Il Consorzio CO 2, interpellato dal

Tribunale avendo anch'esso impugnato l'aggiudicazione pronunciata dal municipio

di CO 7, si è riservato di prendere posizione in proseguo di causa.

E. Con la replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle loro

rispettive posizioni, puntualizzandole ulteriormente.

a. RI 1 ha evidenziato in particolare i punti del suo primo rapporto analitico ricopiati da CO 1 al fine di migliorare la

propria analisi del mandato dal profilo formale e materiale e ottenere,

come è avvenuto, una nota superiore a quella conseguita nella gara antecedente.

Ciò è stato possibile grazie all'aiuto del municipio di CO 7, che da un lato ha

permesso a CO 1 di avere intero accesso agli atti nell'ambito della precedente

procedura ricorsuale e dall'altro ha riaperto il medesimo concorso senza variare

di una virgola i criteri di aggiudicazione e i documenti da produrre. La committenza

ha quindi agito in violazione del diritto, disattendendo in maniera evidente il

principio della parità di trattamento tra offerenti sancito dall'art. 1 cpv. 3

lett. b CIAP.

b. Tesi, quest'ultima, recisamente

contestata dal municipio di CO 7, il quale ha ribadito di aver operato in modo

del tutto corretto, dall'apertura del concorso sino alla delibera, pronunciata

a favore dell'offerta più vantaggiosa.

c. CO 1 dal canto suo ha negato di aver

plagiato il rapporto analitico dei ricorrenti. Visto che nel primo concorso le

note migliori erano state attribuite a esposizioni di tipo

narrativo/didat-tico, si è adeguato, adottando questa tecnica redazionale (in

luogo di quella sintetica applicata in precedenza) per i contenuti e riprendendo

l'ossatura della griglia di valutazione del committente per la struttura

formale della nuova relazione allegata all'offer-ta vincente.

d. Il Consorzio CO 2 ha affermato di condividere le doglianze esposte dai ricorrenti in punto al comportamento

effettivamente scorretto tenuto da CO 1. Ne segue che il consorzio deliberatario

andrebbe escluso dalla gara e la commessa direttamente aggiudicata al

comparente, giunto secondo in classifica.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino

al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15

marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4).

1.2. In

quanto partecipanti al concorso nella forma del consorzio i ricorrenti, riuniti

in un litisconsorzio necessario, sono senz'altro

legittimati a contestare l'aggiudicazione della

commessa ad un altro concorrente (art. 15 cpv. 1bis

lett. e CIAP e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile

1966; LPamm, RL 3.3.1.1). Come già spiegato in altre sentenze (da ultimo STA

52.2011.190 del 1° febbraio 2012), il fatto che il consorzio RI 1 sia giunto

solo 3° in classifica non impedisce ai suoi membri di avversare la delibera

operata dal municipio di CO 7, cresciuta invece in giudicato nei confronti di

tutti gli altri concorrenti che hanno rinunciato ad impugnarla.

1.3. Il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2

CIAP), è pertanto ricevibile in ordine e può essere

evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori

(art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio concernente il concorso prodotto dal

committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie

scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di

causa.

Considerandi

2.

2.1. La

natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto

dalla normativa procedurale cantonale. Giusta l'art. 26 LPamm, ogni decisione

deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti con l'indicazione dei

mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare

la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione

del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del

loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi

sulla legittimità dell'atto impugnato (DTF 123 I 31 consid. 2c; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 26).

Il CIAP, contrariamente alla legge sulle

commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1), non prescrive che

la decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno

condotto all'esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di

aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso

non ha, per principio, effetto sospensivo (vedi art. 33 cpv. 2 LCPubb). L'art.

56.

cpv. 2 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche

e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006

(RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) indica tuttavia che la notifica delle decisioni di

selezione o di aggiudicazione da parte del committente deve contenere le

seguenti indicazioni:

a) nome e indirizzo

del o degli aggiudicatari o selezionati;

b) tipo di procedura

impiegata;

c) oggetto e entità

della commessa;

d) motivi essenziali

dell'esclusione dall'aggiudicazione;

e) termini di

ricorso e tribunale competente.

Ferma restando l'esigenza di soddisfare i

requisiti minimi richiesti dalle predette norme che disciplinano

specificatamente le commesse pubbliche, le decisioni di esclusione e

aggiudicazione devono essere in ogni modo convenientemente motivate. Per risultare

adeguata, la motivazione deve fornire una spiegazione ragionevole in ordine

alle valutazioni operate dalla committenza. La motivazione può anche essere

succinta e fare riferimento ad altri atti, ma i destinatari della decisione devono

essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.

La violazione dell'obbligo di motivazione

trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata

indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito (DTF 125 I 113

consid. 3e). Eventuali carenze di motivazione possono comunque essere sanate davanti

all'istanza di ricorso. A tal fine occorre che il committente fornisca la

motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere

posizione sugli argomenti addotti (RDAT II-2002 n. 43; STA 52.2006.125/129 del

12.

luglio 2006).

2.2

In concreto, nella decisione 19

dicembre 2011 notificata a RI 1 il municipio di CO 7 ha giustificato l'aggiudicazione della commessa a CO 1 richiamandosi alla "graduatoria di

delibera scaturita dalla ponderazione dei criteri di aggiudicazione stabiliti

secondo il bando di concorso" ed al punteggio complessivo conseguito dai

due concorrenti.

Queste indicazioni, unitamente alla

compulsazione degli atti concorsuali, hanno permesso ai ricorrenti di capire

alla perfezione i motivi e la portata della decisione censurata. Lo prova il

fatto che la stessa è stata impugnata compiutamente innanzi al Tribunale

cantonale amministrativo con il gravame che ci occupa. In simili evenienze gli

insorgenti non possono dolersi con successo di una violazione del diritto di

essere sentiti o di altre disattenzioni che consentano di accogliere la censura

in tal senso sollevata nel loro ricorso.

D'altro

canto, nella memoria di risposta la stazione appaltante ha spiegato ulteriormente

la propria posizione, confutando ogni argomentazione dei ricorrenti. Preso atto

di tali delucidazioni, in replica gli insorgenti hanno ulteriormente

contestato, in modo congruo e completo, la motivazione addotta dalla

committenza. Ne consegue che in casu non si concretizza alcuna offesa ai diritti

di difesa di RI 1 atta a giustificare l'annullamento in ordine della decisione

19.

dicembre 2011. Ogni eventuale lesione del suo diritto di essere sentito è

stata comunque e ampiamente sanata in questa sede.

3.

3.1. La

facoltà di consultare gli atti discende dal diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). A livello cantonale, tale garanzia è

ancorata all'art. 20 LPamm, ai sensi del quale chi è parte in un procedimento

amministrativo ha diritto di esaminare gli atti (cpv. 1). Tale diritto,

soggiunge il disposto (cpv. 2), può essere eccezionalmente negato a protezione

di legittimi interessi pubblici o privati o di una istruttoria in corso. Il

rifiuto deve essere motivato e annotato negli atti (cpv. 3). Il contenuto

essenziale di un documento di cui viene rifiutato l'esame, deve tuttavia essere

comunicato qualora ciò sia possibile senza violazione dell'interesse protetto

(cpv. 4). Se la comunicazione è fatta verbalmente, conclude la norma (cpv. 5),

deve esserne eseguita menzione a verbale.

Nell'ambito dei procedimenti di

aggiudicazione di commesse pubbliche, il diritto di esaminare gli atti

assicurato dall'art. 20 LPamm è limitato dall'obbligo dell'autorità di trattare

in modo confidenziale le informazioni prescritto dall'art. 11 lett. g CIAP, rispettivamente

dall'art. 5 lett. g LCPubb. Situazioni conflittuali tra il diritto di esaminare

gli atti ed il diritto dei concorrenti ad un trattamento confidenziale delle

informazioni fornite all'autorità vanno risolte in base alla ponderazione degli

interessi contrapposti (STA 52.2010.397 del 25 novembre 2010 consid. 2.1; Peter Galli/André

Moser/Elisabeth Lang/Evelyne Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht,

vol. I, Zurigo 2007, n. 765 seg.), fermo restando che

una certa discrezionalità si giustifica unicamente

in presenza di documenti riguardanti segreti commerciali o di fabbricazione (in

tal senso vedi l'art. 44 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). In ogni modo, la tutela

della natura confidenziale dei dati comunicati dagli offerenti non deve andare

a detrimento del principio della trasparenza (art. 1 cpv. 3 lett. c CIAP) od

ostacolare, senza valide ragioni, l'esercizio del diritto di ricorso (STA 52.2010.75

del 22 aprile 2010).

3.2

In

concreto, nulla si opponeva al fatto che CO 1 - fruendo del diritto di

esaminare gli atti ancorato all'art. 20 cpv. 1 LPamm - visionasse integralmente

le offerte degli altri concorrenti nell'ambito della procedura ricorsuale

incoata contro l'aggiudicazione del 3 dicembre 2010. Nessuna offerta conteneva

infatti segreti commerciali inviolabili e d'altronde alcun concorrente si è formalmente

opposto alla consultazione dei propri documenti, avvertendo che essi

comprendevano elementi strettamente riservati da mantenere tali (cfr. Jean-Baptiste Zufferey, Accès au dossier,

BR 1/2011 pag. 100 segg.).

3.3

Sta

di fatto che il 4 gennaio 2011 l'arch. __________, titolare dell'ufficio

capofila del Consorzio CO 1, ha compulsato tutti i documenti concernenti il

concorso prodotti dal committente (vedi memoria di replica nell'incarto

52.2010.487

di questo Tribunale). Secondo i ricorrenti, CO 1 ha approfittato di questa ispezione per copiare il rapporto analitico di RI 1, relazio-

ne che aveva permesso ai loro autori di ottenere la nota migliore in tutti e

tre i sottocriteri facenti capo all'analisi del mandato. Sempre a mente

degli insorgenti, in occasione della seconda gara, il consorzio avversario ha

poi integrato nella "sua" analisi diverse idee di forma e di contenuto

scovate nella documentazione dell'aggiudicatario, riuscendo ad ottenere una

nota di gran lunga superiore (5.335) a quella conseguita nella gara antecedente

(4.33, comprensiva di uno scarso 3.63 nel sottocriterio 1 analisi del

progetto e individuazione delle problematiche).

L'accusa,

assai grave, trova riscontri precisi ed attendibili nelle tavole processuali.

Raffrontando i tre documenti di cui trattasi (lo studio 25 maggio 2010 di RI 1,

così come le analisi presentate da CO 1 nel primo e nel secondo concorso)

emerge infatti con la forza dell'evidenza che nel rapporto analitico 8 luglio

2011.

di CO 1 sono contenuti elementi strutturali e concettuali mutuati dal lavoro

datato 25 maggio 2010 di RI 1.

Dal profilo

formale, il primo ricalca la stessa impostazione del secondo. Il plagio risulta

particolarmente manifesto nel capitolo dedicato all'analisi del progetto e

individuazione delle problematiche, segnatamente laddove CO 1 ha ripreso la stessa metodica d'analisi settoriale escogitata da RI 1 e soprattutto la stessa griglia

d'analisi delle fasi di progettazione/rischi e soluzioni approntata dai

ricorrenti. Invano su questo punto il resistente sostiene di aver semplicemente

adottato la grata di valutazione utilizzata dal committente in occasione della

prima gara. Lo schema di cui al punto 1.3. non esiste nella tabella di

valutazione della stazione appaltante ed è identico a quello esposto a pag.

9-10 del primo rapporto analitico di RI 1.

Ma non è

tutto. Come evidenziano con pertinenza i ricorrenti grazie ai doc. G e H

prodotti in duplica, la scopiazzatura si è estesa anche a diversi aspetti

materiali della relazione, in particolare a numerose considerazioni d'ordine

urbanistico e architettonico degli insorgenti che attualmente si ritrovano

esposte ai punti 1.2.1., 1.2.2., 2.2. e 3.1. del rapporto di CO 1, in precedenza privo di tali notazioni. Quest'operazione di saccheggio intellettuale ha permesso a CO

1.

di migliorare notevolmente la propria analisi del mandato, ove solo si

considerino le note seguenti, superiori a quelle conseguite nel primo concorso:

·

5.

(in luogo di 4) in

analisi del mandato sub D1,

·

5.

(in luogo di 4) in

analisi settoriali sub D1,

·

6.

(in luogo di 3) in

analisi fasi progettazione sub D1,

·

6.

(in luogo di 3.50) in

analisi rischi/soluzioni sub D1,

·

5.50

(in luogo di 4) in

analisi del progetto, per ogni edificio, dal punto di vista funzionale sub D2.

Per finire, nella seconda gara CO 1 ha ottenuto 5.34 punti nel criterio 3 relativo all'analisi del mandato, mentre nella prima

ne aveva conquistati solo 4.33. Una volta ponderata al 20% come previsto dalle

regole di gara, quest'ultima nota avrebbe comunque permesso al consorzio

resistente di capeggiare la graduatoria. Le modifiche apportate al rapporto

analitico non sono state quindi decisive per l'esito della contesa, determinato

dagli altri criteri di aggiudicazione, in particolare da quelli di natura prettamente

economica.

Resta comunque la circostanza,

incontrovertibile, che approfittando del diritto di consultare gli atti CO 1 ha copiato parti del rapporto analitico che i ricorrenti avevano presentato nel contesto del primo

concorso, integrandole nella propria relazione dell'8 luglio 2011. Il plagio non può tuttavia essere tollerato. L'abuso va sanzionato

con l'esclusione dell'offerta siccome viziata da un difetto inemendabile.

Al riguardo, va anzitutto considerato che l'analisi

del mandato effettuata dai concorrenti costituisce un'opera protetta dal

diritto d'autore giusta l'art. 2 della legge federale sul diritto d'autore e

sui diritti di protezione affini del 9 ottobre 1992 (Legge sul diritto d'autore;

LDA; RS 231.1). Si tratta in effetti di una creazione dell'ingegno in senso

lato, che presenta un carattere originale (art. 2 cpv. 1 LDA), segnatamente un

contenuto scientifico e tecnico (art. 2 cpv. 2 lett. d LDA; Peter Galli/André Moser/Elisa-beth Lang/Evelyne

Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 2. ed.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2007, n. 768; Martin

Beyeler, Oeffentliche Beschaffung, Vergaberecht und Schaden-ersatz,

Zurigo 2004, n. 832). Il concorrente che, come CO 1, riprende ed utilizza senza

autorizzazione gli elementi costitutivi, formali e sostanziali, dell'analisi

del mandato effettuata da un altro professionista allo scopo di allestire il

suo rapporto viola dunque il diritto d'autore (art. 67 lett. d LDA).

Ferma questa prima premessa, va in seguito

rilevato che il concorrente che al fine di procurarsi un indebito vantaggio

allega il

frutto del plagio all'offerta inoltrata in un pubblico concorso, spacciandolo

come opera sua, commette anche un atto di concorrenza sleale. Giusta l'art. 5

lett. a della legge federale contro la concorrenza sleale del 19 dicembre 1986

(LCSl; RS 241), agisce infatti in modo sleale chiunque sfrutta, senza

esserne autorizzato, il risultato affidatogli di un lavoro, per esempio

offerte, calcoli o piani. Ipotesi, questa, che si concretizza nel caso in esame,

ove l'analisi del mandato effettuata da RI 1 nel precedente concorso è stata

messa a disposizione del consorzio qui resistente da parte di questo Tribunale

soltanto per le esigenze di difesa di quest'ultimo nel procedimento di ricorso

che aveva promosso e non di certo affinché potesse sfruttarla a proprio vantaggio

nell'ambito di un'eventuale nuova procedura di concorso. Sfruttando, senza

esserne autorizzato, il documento affidatogli per agire in giudizio, CO 1 ha violato l'art. 5 lett. a LCSl (Beyeler, op. cit.,

n. 836). Al riguardo, non occorre nemmeno stabilire se l'agire del consorzio

resistente perfezioni anche gli estremi dell'art. 2 LCSl, che considera sleale

e illecito qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, o altrimenti

lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti

o tra fornitori e clienti (DTF 136 III 232 seg., consid. 7.2; Lucas David/Reto Jacobs, Schweizerisches

Wettbewerbsrecht, 4. ed., Berna 2005, n. 70 pag. 22).

Accertato che il comportamento del consorzio

resistente perfeziona un atto di concorrenza sleale, va infine ricordato che l'art.

1.

cpv. 3 lett. a CIAP inserisce al primo posto degli obbiettivi particolari

perseguiti da tale ordinamento, quello di promuovere un'efficace concorrenza

tra gli offerenti. Obbiettivo, questo, che elevato a principio da osservare

nell'ambito dell'aggiudicazione (art. 11 lett. b CIAP), rende del tutto inammissibile

qualsiasi atto di concorrenza sleale da parte degli offerenti. Se è sleale, la

concorrenza non può essere efficace.

Considerato che il committente non è tenuto

a rispettare soltanto le prescrizioni concretamente applicabili della

legislazione sulle commesse pubbliche, ma deve attenersi anche al resto dell'ordinamento

giuridico, al quale appartengono fra l'altro le disposizioni sulla proprietà

intellettuale (Galli/ Moser/ Lang/ Clerc,

op. cit., n. 766), offerte lesive della LDA, che costituiscono nel contempo

atti di concorrenza sleale, vanno di conseguenza escluse

dalla procedura di aggiudicazione. La sorte che spetta ad una simile offerta

non può essere diversa da quella riservata alle offerte sottocosto che violano

la LCSl (Galli/Moser/Lang/Clerc, op.

cit., n. 322 seg.) o che risultano da intese contrarie alla legge federale sui

cartelli del 6 ottobre 1995 (LCart; RS 251; Galli/

Moser/Lang/Clerc, op. cit., n. 724 seg.).

3.4

Alla medesima conclusione si perviene

anche se si considera che un'analisi del mandato copiata indebitamente da terzi

per finire non dimostra che il concorrente abbia effettivamente studiato il

compito, individuato i problemi e concepito le misure da adottare per

risolverli. Trattandosi di un'opera ripresa da terzi, non v'è alcuna garanzia

che sia stata assimilata da chi la spaccia come il frutto del suo ingegno. Ne

discende che il rapporto analitico prodotto da CO 1 può anche essere

considerato mancante o comunque carente al punto da giustificare l'estro-missione

dell'offerta (cfr. prescrizione 7.1.3 delle condizioni di gara).

4.

Ne segue

che il ricorso va parzialmente accolto, annullando la controversa delibera, con

contestuale rinvio degli atti al committente affinché renda una nuova decisione

dopo aver estromesso dalla gara il Consorzio CO 1. Contrariamente a quanto richiesto

dagli insorgenti, non v'è invece alcuna ragione per annullare l'intero procedimento

concorsuale.

5.

L'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a

concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

6.

La tassa

di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal gravame ed ai valori in

discussione, è suddivisa fra i comparenti secondo

il rispettivo grado di soccombenza (art. 28 LPamm). Il successo

solo parziale dell'impugnativa impone comunque il riconoscimento di congrue

ripetibili ai ricorrenti, da porsi a carico del Consorzio CO 1 e del comune di CO

7.

(art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 19 dicembre 2011 del municipio di CO 7, che ha

deliberato al Consorzio CO 1 le prestazioni interdisciplinari di progettazione

relative alla realizzazione del nuovo centro MEP, è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati al committente per nuova decisione.

2. La tassa

di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico del Consorzio CO 1 nella misura di

fr. 2'000.-. La differenza è suddivisa in parti uguali tra il committente ed il

Consorzio RI 1.

3. Le

ripetibili dovute ai ricorrenti sono ripartite come segue:

- fr. 1'500.-

a carico del Consorzio CO 1;

- fr. 1'500.-

a carico del comune di CO 7.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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