52.2012.406
Non si assegnano ripetibili a avvocato che agisce in causa propria, tassa di giustizia a carico di chi ha provocato la decisione errata di prima istanza, anche se si rimette al giudizio del Tribunale
2 gennaio 2013Italiano5 min
Non si assegnano ripetibili a avvocato che agisce in causa propria, tassa di giustizia a carico di chi ha provocato la decisione errata di prima istanza, anche se si rimette al giudizio del Tribunale
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2012.406
Data decisione, Autorità:
02.01.2013, TRAM
Titolo:
Non si assegnano ripetibili a avvocato che agisce in causa propria, tassa di giustizia a carico di chi ha provocato la decisione errata di prima istanza, anche se si rimette al giudizio del Tribunale
RIPETIBILI
TASSA DI GIUSTIZIA
art. 28 LPAMM
art. 31 LPAMM
art. 10 RTARRIP
Incarto n.
52.2012.406
Lugano
2 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Raffaello Balerna, presidente
assistito
dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 ottobre 2012 del
Comune di RI 1,
rappresentato dal suo municipio, ,
contro
la risoluzione 3 ottobre 2012 (n. 5438), con la
quale il Consiglio di Stato ha annullato il concorso indetto dal municipio di
RI 1 per l'assegnazione dell'intero sedime di Piazza __________ durante il periodo
natalizio, limitatamente all'assegnazione delle ripetibili a favore dell'avv.
CO 1 (parte del dispositivo n. 3);
viste:
- la risposta 23 ottobre 2012
dell'avv. CO 1;
- la risposta 6 novembre 2012 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 7 settembre 2012 il municipio di RI 1 ha indetto un concorso per l'assegnazione, l'esercizio e la gestione dell'intero sedime della Piazza
__________ nel periodo 6 dicembre 2012 - 1° gennaio 2013, per consentire lo
svolgimento di una prolungata manifestazione di carattere ricreativo e
celebrativo riferita ai festeggiamenti natalizi e della notte di S.
Silvestro/Capodanno; il relativo bando è stato pubblicato nel foglio;
che, avverso il concorso, con ricorsi separati l'avv. CO 1 e la __________ sono
insorti al Consiglio di Stato, al quale hanno chiesto di annullarlo;
che, con risoluzione 3 ottobre 2012 (n. 5438), il Consiglio di Stato, per
motivi che non vengono qui ripresi non essendo rilevanti ai fini del presente
Considerandi
giudizio, ha annullato il concorso, ponendo a carico del comune la rifusione di
fr. 300.- di ripetibili a favore sia dell'avv. CO 1 sia della __________;
che il comune di RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo
contro il predetto giudicato governativo, nella misura in cui gli impone di
versare delle ripetibili all'avv. CO 1: avendo agito in causa propria, con il patrocinio
di un praticante del suo studio, egli non avrebbe diritto a quest'indennità;
che il Consiglio di Stato chiede che il gravame venga respinto, mentre che l'avv.
CO 1 si rimette al giudizio di questa Corte;
considerato, in diritto
che la
competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 legge organica comunale del 10
marzo 1987; LOC; RL 2.1.1.2); il ricorso è tempestivo e la legittimazione del comune
ricorrente certa (art. 43 e 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1);
che,
secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006.
(LOG; RL 3.1.1.1), il Tribunale cantonale amministrativo può decidere
nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di
principio o che non sono di rilevante importanza;
che, a tenore
dell'art. 31 LPamm, il Consiglio di Stato ed il Tribunale amministrativo, quali
autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità
(ripetibili) alla controparte;
che le
ripetibili consistono nella partecipazione all'onorario dell'avvocato (iscritto
nell'apposito registro) e alle spese sopportate da questi nell'interesse del
cliente (art. 10 regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre
2007, in seguito: regolamento; RL 3.1.1.7.1);
che l'autorità
competente determina le ripetibili in base agli atti con un ammontare
complessivo che include anche l'imposta sul valore aggiunto; può essere
presentata una nota d'onorario (art. 14 regolamento);
che, per
prassi costante, una parte non patrocinata non ha in linea di principio diritto
alla rifusione di ripetibili, ovvero di onorari e spese (cfr., tra tante, STA
52.2011.211
del 13 maggio 2011; Marcel
Maillard, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori],
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n.
34.
ad art. 64 con rinvii; cfr. inoltre Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, n. 3 ad art. 31);
che questo
principio ritorna applicabile anche all'avvocato che agisce in causa propria
(STA 52.2010.54 del 4 novembre
2010.
consid. 8.2, 52.2010.36 del 25 agosto 2010 consid. 6; Hansjörg Seiler, in: Hansjörg Seiler/ Nicolas von Werdt/ Andreas Güngerich,
Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 16 ad art. 68 e
giurisprudenza ivi citata; Maillard,
op. cit., n. 36 ad art. 64), e questo sia che l'avvocato agisca personalmente,
sia che si faccia patrocinare dallo studio legale di cui è titolare, come si avvera
in concreto (STA 90.2011.15 del 7 febbraio 2012);
che,
di conseguenza, è a torto che il Governo ha imposto al comune il versamento di
ripetibili a favore del resistente: il suo giudizio, su questo punto, dev'essere
annullato;
che la
tassa di giudizio va posta a carico del resistente (art. 28 LPamm), che ha
provocato la decisione qui annullata, protestando spese e ripetibili in prima
sede: poco importa che egli si rimetta ora al giudizio di questo Giudice (DTF
128.
II 90 consid. 2b).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo n. 3 della risoluzione 3 ottobre 2012 (n.
5438) del Consiglio di Stato è riformato come segue:
"3. Il Comune di RI 1 è tenuto a rifondere a titolo di ripetibili fr.
300.- (trecento) in favore della __________ ".
2. La tassa
di giustizia, di fr. 300.-, è posta a carico dell'avv. CO 1.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Il giudice delegato Il
segretario
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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