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Decisione

52.2012.406

Non si assegnano ripetibili a avvocato che agisce in causa propria, tassa di giustizia a carico di chi ha provocato la decisione errata di prima istanza, anche se si rimette al giudizio del Tribunale

2 gennaio 2013Italiano5 min

Non si assegnano ripetibili a avvocato che agisce in causa propria, tassa di giustizia a carico di chi ha provocato la decisione errata di prima istanza, anche se si rimette al giudizio del Tribunale

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Numero d'incarto:

Fatti

52.2012.406

Data decisione, Autorità:

02.01.2013, TRAM

Titolo:

Non si assegnano ripetibili a avvocato che agisce in causa propria, tassa di giustizia a carico di chi ha provocato la decisione errata di prima istanza, anche se si rimette al giudizio del Tribunale

RIPETIBILI

TASSA DI GIUSTIZIA

art. 28 LPAMM

art. 31 LPAMM

art. 10 RTARRIP

Incarto n.

52.2012.406

Lugano

2 gennaio

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Raffaello Balerna, presidente

assistito

dal segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 19 ottobre 2012 del

Comune di RI 1,

rappresentato dal suo municipio, ,

contro

la risoluzione 3 ottobre 2012 (n. 5438), con la

quale il Consiglio di Stato ha annullato il concorso indetto dal municipio di

RI 1 per l'assegnazione dell'intero sedime di Piazza __________ durante il periodo

natalizio, limitatamente all'assegnazione delle ripetibili a favore dell'avv.

CO 1 (parte del dispositivo n. 3);

viste:

- la risposta 23 ottobre 2012

dell'avv. CO 1;

- la risposta 6 novembre 2012 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 7 settembre 2012 il municipio di RI 1 ha indetto un concorso per l'assegnazione, l'esercizio e la gestione dell'intero sedime della Piazza

__________ nel periodo 6 dicembre 2012 - 1° gennaio 2013, per consentire lo

svolgimento di una prolungata manifestazione di carattere ricreativo e

celebrativo riferita ai festeggiamenti natalizi e della notte di S.

Silvestro/Capodanno; il relativo bando è stato pubblicato nel foglio;

che, avverso il concorso, con ricorsi separati l'avv. CO 1 e la __________ sono

insorti al Consiglio di Stato, al quale hanno chiesto di annullarlo;

che, con risoluzione 3 ottobre 2012 (n. 5438), il Consiglio di Stato, per

motivi che non vengono qui ripresi non essendo rilevanti ai fini del presente

Considerandi

giudizio, ha annullato il concorso, ponendo a carico del comune la rifusione di

fr. 300.- di ripetibili a favore sia dell'avv. CO 1 sia della __________;

che il comune di RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo

contro il predetto giudicato governativo, nella misura in cui gli impone di

versare delle ripetibili all'avv. CO 1: avendo agito in causa propria, con il patrocinio

di un praticante del suo studio, egli non avrebbe diritto a quest'indennità;

che il Consiglio di Stato chiede che il gravame venga respinto, mentre che l'avv.

CO 1 si rimette al giudizio di questa Corte;

considerato, in diritto

che la

competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 legge organica comunale del 10

marzo 1987; LOC; RL 2.1.1.2); il ricorso è tempestivo e la legittimazione del comune

ricorrente certa (art. 43 e 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1);

che,

secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006.

(LOG; RL 3.1.1.1), il Tribunale cantonale amministrativo può decidere

nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di

principio o che non sono di rilevante importanza;

che, a tenore

dell'art. 31 LPamm, il Consiglio di Stato ed il Tribunale amministrativo, quali

autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità

(ripetibili) alla controparte;

che le

ripetibili consistono nella partecipazione all'onorario dell'avvocato (iscritto

nell'apposito registro) e alle spese sopportate da questi nell'interesse del

cliente (art. 10 regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e

di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre

2007, in seguito: regolamento; RL 3.1.1.7.1);

che l'autorità

competente determina le ripetibili in base agli atti con un ammontare

complessivo che include anche l'imposta sul valore aggiunto; può essere

presentata una nota d'onorario (art. 14 regolamento);

che, per

prassi costante, una parte non patrocinata non ha in linea di principio diritto

alla rifusione di ripetibili, ovvero di onorari e spese (cfr., tra tante, STA

52.2011.211

del 13 maggio 2011; Marcel

Maillard, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori],

Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n.

34.

ad art. 64 con rinvii; cfr. inoltre Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 3 ad art. 31);

che questo

principio ritorna applicabile anche all'avvocato che agisce in causa propria

(STA 52.2010.54 del 4 novembre

2010.

consid. 8.2, 52.2010.36 del 25 agosto 2010 consid. 6; Hansjörg Seiler, in: Hansjörg Seiler/ Nicolas von Werdt/ Andreas Güngerich,

Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 16 ad art. 68 e

giurisprudenza ivi citata; Maillard,

op. cit., n. 36 ad art. 64), e questo sia che l'avvocato agisca personalmente,

sia che si faccia patrocinare dallo studio legale di cui è titolare, come si avvera

in concreto (STA 90.2011.15 del 7 febbraio 2012);

che,

di conseguenza, è a torto che il Governo ha imposto al comune il versamento di

ripetibili a favore del resistente: il suo giudizio, su questo punto, dev'essere

annullato;

che la

tassa di giudizio va posta a carico del resistente (art. 28 LPamm), che ha

provocato la decisione qui annullata, protestando spese e ripetibili in prima

sede: poco importa che egli si rimetta ora al giudizio di questo Giudice (DTF

128.

II 90 consid. 2b).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza il dispositivo n. 3 della risoluzione 3 ottobre 2012 (n.

5438) del Consiglio di Stato è riformato come segue:

"3. Il Comune di RI 1 è tenuto a rifondere a titolo di ripetibili fr.

300.- (trecento) in favore della __________ ".

2. La tassa

di giustizia, di fr. 300.-, è posta a carico dell'avv. CO 1.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato Il

segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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