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Decisione

52.2012.412

Modifica della pianta organica e disdetta del rapporto di impiego per soppressione della funzione

1 luglio 2013Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i compiti assegnati a questa unità. Analizzata la situazione da un punto di

vista operativo, funzionale, logistico, finanziario e amministrativo, la SMPP

ha quindi allestito una “Proposta di riorganizzazione”, datata 31 gennaio 2012,

che il Consiglio di Stato ha approvato con risoluzione 13 marzo 2012, autorizzando la SMPP alla sua riorganizzazione

e attribuendo alla Sezione due unità lavorative supplementari da inserire

nel piano dei posti autorizzati (PPA).

b. Secondo il progetto di riorganizzazione, la funzione di custode e capo del

materiale occupata da RI 1 è stata soppressa.

Dei cambiamenti in atto l'interessato è stato informato già in data 12

marzo 2012 in occasione di un incontro svoltosi alla presenza del Direttore del

Dipartimento delle istituzioni, del Caposervizio e dei rappresentanti della

Sezione delle risorse umane (SRU) del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

Il 5 aprile 2012 questi ultimi hanno

confermato a RI 1 l'approvazione definitiva, il 13 marzo 2012, della

nuova organizzazione della SMPP da parte

dell'Esecutivo cantonale e la soppressione della sua funzione. Hanno pure

avvertito il dipendente dell'intenzione di sottoporgli a breve termine un nuovo

posto quale custode presso un istituto scolastico, avvertendolo nel contempo

che la mancata accettazione avrebbe comportato lo scioglimento del rapporto di

lavoro. Il 18 maggio 2012 RI 1, per mano del suo legale, preso atto della

decisione del Consiglio di Stato e ribadito che la stessa non avrebbe potuto in

alcun modo pregiudicare la sua posizione professionale, ha chiesto informazioni

più dettagliate in merito al suo profilo attitudinale e alla sua situazione

retributiva. Con scritto 5 giugno 2012 la SRU ha ribadito la decisione governativa

13 marzo 2012 e le conseguenze per il dipendente (soppressione della funzione

di custode/capo materiale), proponendogli l'assunzione quale custode del Centro

professionale del verde a __________, funzione per la quale era prevista la

medesima classe di stipendio (17-19), escluse le indennità per picchetti e

straordinari, nonché la messa a disposizione dell'appartamento di servizio.

c. Preso atto dell'ulteriore colloquio, il 19 luglio 2012, con il Direttore della Divisione per la formazione

professionale alla quale sottostà il Centro professionale del verde di __________

e constatata la mancata partecipazione di RI 1 al concorso pubblicato per

quella funzione il 27 luglio 2012 (FU n. 60/2012), il 6 settembre 2012 la SRU

ha comunicato a RI 1 per il tramite del rappresentante, l'intenzione dello

Stato di procedere al licenziamento. Il 19

settembre 2012 il Consiglio di Stato ha quindi prospettato a RI 1 la

disdetta del rapporto di lavoro per giustificati motivi (soppressione del posto).

D. Con scritto

24 settembre 2012 quest'ultimo ha chiesto alla SRU che gli venisse intimata la risoluzione governativa con cui era stata avallata la proposta di soppressione della

sua funzione, ciò che è avvenuto il 5 ottobre 2012.

E. a. Fallito

il tentativo di conciliazione richiesto dal dipendente, con risoluzione 6 novembre 2012 il Governo ha

proceduto alla disdetta del contratto di lavoro con effetto al 31 maggio

2013.

b. Il 13 novembre 2012 la SRU ha informato RI

1 della pubblicazione di un concorso quale custode del Liceo cantonale

di Lugano 2 a Savosa (FU n. 91/2012), al quale egli non ha tuttavia

partecipato.

F. RI 1 ha

impugnato al Tribunale cantonale amministrativo

con separati ricorsi rispettivamente del 23 ottobre 2012 e del 22 novembre

2012 sia la risoluzione 13 marzo 2012 del Governo concernente la

riorganizzazione della SMPP, sia la decisione di disdetta del rapporto di

lavoro, delle quali egli chiede l'annullamento e la conferma del rapporto di

lavoro.

a. Con il primo gravame, egli contesta la soppressione della funzione di custode/capo

materiale decisa dal Governo, di cui, asserisce, non vi sarebbe peraltro alcuna

certezza, visto che il rapporto di riorganizzazione farebbe cenno unicamente di

un trasferimento del ricorrente. Considera ad ogni modo sempre necessaria e

utile la presenza di un custode, come finora, malgrado i cambiamenti che

verranno messi in atto con la nuova struttura della

SMPP, la quale verrà addirittura potenziata con due unità di lavoro supplementari.

b. Per quanto riguarda invece la disdetta del rapporto di lavoro, l'insorgente ribadisce anzitutto le considerazioni

già avanzate nella precedente procedura ricorsuale per quanto riguarda la

soppressione della funzione di custode /capo materiale. Osserva che i compiti

da esso attualmente svolti (manutenzione esterna, riservazione delle sale del

Centro PCi e gestione del materiale della protezione civile) rimarrebbero tali

anche dopo la ristrutturazione, da cui l'attualità del suo posto che non potrebbe

essere soppresso. Tanto più che la specifica funzione di custode sarebbe tuttora

prevista nel regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti

dello Stato del 10 luglio 2012 (RL 2.5.4.1.2). Critica pure la decisione del

Governo nella misura in cui nega la possibilità di trasferimento ad altra

funzione. Reputa al proposito che lo Stato debba poter essere in grado di

offrirgli altre concrete possibilità oltre a quella al Centro professionale del

verde di __________, ciò che in concreto non sarebbe invece avvenuto. In

difetto di altre proposte, il licenziamento sarebbe ingiustificato, a maggior

ragione se si considera che il ricorrente dispone pure di un appartamento di

servizio proprio al Centro PCi, dove vive con la moglie, gerente della buvette

che lì si trova, e con il figlio.

G. a. Ai

ricorsi si oppongono il Consiglio di Stato, la Sezione delle risorse umane e la

SMPP per motivi che verranno ripresi, se necessario, in seguito. Nelle

successive prese di posizioni scritte le parti si sono riconfermate nelle

rispettive allegazioni e domande.

b. Il 6 maggio 2013 si è tenuta su richiesta

del ricorrente un'u-dienza a valere quale pubblico dibattimento ai sensi dell'art.

6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101). Le prove

offerte dall'insorgente in quell'occasione sono state respinte con decreto del

giudice delegato del 5 giugno 2013. Il 24 giugno 2013 il ricorrente ha

comunicato al Tribunale di rinunciare a presentare conclusioni scritte, ribadendo

tuttavia quanto già espresso in corso di procedura.

Considerato, in

diritto

I Ricorso

contro la risoluzione 13 marzo 2012 del Consiglio di Stato di approvazione

della riorganizzazione della SMPP (inc. 52. 2012.412)

1. Prima di

entrare nel merito del ricorso il Tribunale esamina d'ufficio se sono date le premesse d'ordine che ne determinano la

sua ricevibilità.

1.1. Per

principio possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero gli

atti amministrativi di carattere concreto e individuale mediante i quali l'autorità

statuendo iure imperii costituisce, annulla o modifica diritti o

obblighi fondati sul diritto pubblico o ne accerta l'esistenza, l'inesistenza o

l'estensione (art. 1 cpv. 1, 55 cpv. 1, 60 cpv. 2 LPamm; RDAT II-1994, n. 8 e

16; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio

di procedura amministrativa ticinese, Lugano

1997, n. 4 ad art. 1 LPamm; Adelio Scolari, Diritto amministrativo parte

generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 200 e . 744 e seg.). Nella fattispecie, la

decisione di approvazione della nuova organizzazione della SMPP rappresenta un

provvedimento organizzativo di carattere generale e interno all'amministrazione, non esplica effetti diretti nei confronti

del ricorrente e non dispone direttamente su suoi diritti o obblighi (DTF 131

IV 32 consid. 3; BVR 2009 pag. 461 consid. 3.4; Markus

Müller, in Auer/Müller/Schindler, Kommentar VwVG, Zurigo 2008, n. 44 ad art. 5 e rinvii; Adelio Scolari, op. cit. n. 760; cfr.

anche STA 52.2011.395 del 9 settembre 2011). Alla stessa occorre dunque misconoscere

il carattere di decisione ai sensi delle norme e della giurisprudenza e dottrina

menzionate. È in effetti solo la successiva decisione di rottura del rapporto di

lavoro con l'insorgente che ha concretamente modificato i suoi diritti e

obblighi, per cui l'impugnabilità è limitata a tale provvedimento.

1.2. Ma anche nella denegata ipotesi in cui si dovesse ammettere che la nuova

pianta organica della SMPP fosse assimilabile ad una decisione ai sensi dell'art.

1 cpv. 1 LPamm, il ricorso sarebbe in ogni caso stato inammissibile poiché

tardivo. Infatti, la notificazione difettosa di una decisione

- concetto comprensivo dell'omissione di notificarla ad uno o più suoi

destinatari - non può cagionare alle parti alcun pregiudizio, Com'é noto, tuttavia,

il principio della buona fede e quello della sicurezza del diritto temperano la

regola suddetta allo scopo di evitare che la notifica difettosa di una

decisione permetta di differire illimitatamente il termine per impugnarla.

Pertanto, quando una parte è venuta a conoscenza

dell'esistenza di una decisione che non le è stata intimata, essa deve mettere

diligentemente in atto quanto ci si può attendere dalla stessa affinché l'autorità

proceda a tanto: non lo facesse, allora agirebbe contrariamente alle regole

della buona fede, pregiudicando con ciò la tempestività di un suo eventuale

ricorso contro una notifica tardiva della decisione (cfr. STA

52.1995.370 del 25 luglio 1995).

Orbene, come accennato in narrativa il ricorrente da tempo al corrente delle

intenzioni di riorganizzazione in corso alla SMPP. Al più tardi il 5 aprile

2012 egli è venuto a conoscenza dell'ap-provazione definitiva da parte del

Consiglio di Stato della nuova pianta organica e della prevista soppressione

della sua funzione. Nella consapevolezza di tale decisione, nei mesi successivi,

con l'aiuto del suo legale, il ricorrente ha chiesto precisazioni, incontrato

funzionari, precisato la sua posizione, avanzato pretese e rifiutato la proposta di trasferimento a __________.

Solo dopo la prospettazione di disdetta del rapporto di lavoro da parte dello

Stato, egli ha per la prima volta, il 24

settembre 2012, chiesto la risoluzione governativa relativa alla riorganizzazione

della SMPP, inviatagli dalla SRU il 5 ottobre 2012 e contro la quale il

23 ottobre 2012 ha inoltrato ricorso a questo Tribunale. Il ricorrente ha quindi atteso circa 6 mesi dalla

conoscenza dell'approvazione della

riorganizzazione della SMPP da parte del Governo prima di muovere i

necessari passi per ottenere la decisione da dedurre in giudizio. Tale comportamento non solo è contrario alle

regole della buona fede, ma è addirittura pretestuoso dato che l'interessato,

già il 5 aprile 2012, avrebbe potuto e dovuto reagire prontamente, attivandosi

con la diligenza che ci si poteva attendere in quel frangente per ottenere

copia della decisione di approvazione. Di conseguenza, anche nell'ipotesi in

cui si dovesse conferire carattere decisionale all'atto governativo in parola,

il ricorso dovrebbe quindi essere dichiarato inammissibile.

Considerandi

II Ricorso

contro la decisione 6 novembre 2012 di disdetta del contratto di impiego (inc.

52.

2012.468)

2.

2.1. L'ammissibilità

del ricorso contro la decisione con cui il Consiglio

di Stato ha disdetto il contratto di lavoro con l'insorgente per il 31 maggio

2013.

è per contro assodata: la competenza del Tribunale è data dall'art. 66

cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti

del 15 marzo 1995 (LORD; RL 2.5.4.1),

la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato

dal provvedimento censurato, è certa (art. 43 LPamm) e il ricorso è

tempestivo (art. 46 LPamm).

2.2

Il ricorso è quindi ricevibile in

ordine e può essere esaminato nel merito ed evaso congiuntamente con il

primo ricorso in un unico giudizio (art. 51 LPamm), sulla base degli atti

prodotti dalle parti in corso di istruttoria.

Le altre prove offerte dal ricorrente negli allegati scritti e precisate in

occasione dell'udienza di discussione del 6 maggio 2013 non vengono assunte in

quanto non suscettibili, nell'ambito di una valutazione

anticipata della loro concludenza, di procurare a questo Tribunale la conoscenza

di ulteriori elementi fattuali rilevanti per il giudizio, risultando, come si

vedrà in seguito, la situazione sufficientemente chiara dalla copiosa documentazione

prodotta dalle parti nelle rispettive comparse scritte (cfr. STF 8C_770/2009

del 25 maggio 2010 consid.

5.

; DTF 134 I 140 consid. 5.3; DTF 131 I 153

consid. 3; DTF 124 I 208 consid. 4a). In particolare, per quanto

riguarda la testimonianza del direttore della Divisione della formazione professionale,

__________, con il quale il ricorrente e il suo legale avevano avuto un

colloquio in merito all'impiego di custode del Centro professionale del verde a

__________, agli atti è stata prodotta copia della corrispondenza e-mail intercorsa

con la quale il direttore ha stilato un preciso riassunto dell'incontro. Non si

vede quindi quali altri elementi determinanti potrebbero essere portati oltre a

quanto già precisamente citato in quello scritto. L'altro testimone indicato

dal ricorrente, __________, che ha assunto solo di recente la funzione prevista

dalla nuova pianta organica di capo del Centro PCi di __________, non potrà dal

canto suo portare elementi utili alla valutazione della legittimità del

licenziamento del ricorrente per soppressione della funzione di custode/capo

materiale, vista anche l'inammissibilità del ricorso contro la riorganizzazione

della SMPP (cfr. supra consid. 1).

3.

Secondo l'art.

69.

cpv. 1 LPamm, dichiarato applicabile dall'art. 66 cpv. 4 LORD, se il Tribunale cantonale amministrativo giudica il licenziamento

ingiustificato, esso deve limitarsi ad accertarlo nella propria sentenza. Non

può invece annullare il provvedimento, ordinando la riassunzione o la reintegrazione del

dipendente licenziato nella funzione precedentemente occupata (STA 52.2011.238 dell'11 gennaio 2012 consid.

1.

; 52.2004.284 del 24 gennaio 2007 consid. 1.1). Il legislatore ha deliberatamente escluso la possibilità di

obbligare lo Stato a riprendere alle sue dipendenze un impiegato nel quale non

ha più fiducia (cfr. RDAT I-1994 n. 19, consid. 4; Marco Borghi/Guido

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 1a ad art. 69). La domanda formulata dal ricorrente di

annullamento della decisione di disdetta e di

conferma della funzione ricoperta in precedenza è pertanto improponibile.

4.

4.1. Secondo l'art. 60 cpv. 1 e 2

LORD, l'autorità di nomina può sciogliere il rapporto di impiego per la fine di

un mese con il preavviso di tre, rispettivamente sei mesi, prevalendosi di

giustificati

motivi. Tra gli altri, sono considerati giustificati motivi la soppressione del

posto o della funzione senza possibilità di trasferimento o di pensionamento

per limiti d'età (art. 60 cpv. 3 lett. a LORD).

4.2

In concreto, il Consiglio di Stato ha

fondato la contestata disdetta proprio sull'ipotesi contemplata all'art. 60

cpv. 3 lett. a LORD, ossia sulla soppressione della funzione di custode/capo

materiale presso il Centro PCi a __________ conseguente alla riorganizzazione

della SMPP. Il ricorrente tenta inutilmente di mettere in discussione la legittimità

della nuova struttura di cui sarà dotata la SMPP anche nell'ambito del ricorso

contro la disdetta del rapporto di lavoro. Le sue censure, tuttavia, per i motivi

già spiegati in precedenza) sono improponibili in quanto dirette contro un atto

per sua natura inimpugnabile (cfr. supra consid. 1).

In ogni caso, nel rapporto del 31 gennaio

2102.

sottoscritto dal Capo sella SMPP e dal suo sostituto, e condiviso

dal Direttore del Dipartimento delle

istituzioni, è stata dapprima eseguita un'analisi

globale della situazione passata e attuale della Sezione (rapporto pag.

6.

e segg.). Alla luce dei mutamenti legislativi intervenuti soprattutto a

livello federale, con nuovi compiti e oneri per i Cantoni e constatata l'inadeguatezza

della vecchia struttura a rispondere alle nuove esigenze (rapporto pag. 11 e

segg.), nel documento in questione vengono poi proposte una serie di misure a

tutti i livelli (tecnico, organizzativo, strutturale, logistico e finanziario;

rapporto pag. 14 e segg.), per far fronte alle nuove e aumentate esigenze

tenendo conto ad ogni modo della necessità di contenere al massimo i costi

globali in un periodo di generali ristrettezze finanziarie. In questa ottica è

quindi stato ritenuto che i compiti svolti dal custode e capo materiale, ossia

la manutenzione esterna, la gestione delle sale e la manutenzione del materiale

della protezione civile (cfr. anche ricorso punto n. 8 pag. 4) potessero essere

ottimizzati e distribuiti tra altri dipendenti (rapporto pag. 17), di modo che

il mantenimento della funzione svolta in precedenza dal ricorrente non è più stato

ritenuto giustificato (rapporto pag. 18;

allegati n. 1 e 6). Tanto più che, anche da un punto logistico, l'intera attività

della SMPP verrà concentrata in un'unica sede, a __________, in luogo

delle attuali tre dislocazioni, permettendo importanti sinergie tra gestione

del Centro PCi e i vari servizi della sezione e favorendo nel contempo la

collaborazione e lo scambio di informazioni all'interno tra i collaboratori (cfr.

rapporto 31 gennaio 2012, pag. 17 e 18).

Ora, le ragioni che hanno condotto alla

riorganizzazione della sezione appaiono del tutto pertinenti e non

permettono affatto di ritenere che la conseguente soppressione della funzione

di custode/capo materiale sii basi su considerazione pretestuose o del tutto

estranee allo scopo perseguito attraverso al suddetta riforma.

4.3

A questo punto occorre stabilire se le condizioni di cui all'art. 60 cpv. 3 lett. a LORD sono adempiute e in

particolare se in concreto non avrebbe potuto entrare in considerazione

un trasferimento del dipendente in luogo del licenziamento.

Dagli atti dell'incarto risulta che già il 5 giugno 2012 al ricorrente era

stata offerta la possibilità di assumere la funzione di custode al 100% al Centro

professionale del verde di __________ con il medesimo trattamento di salario (classe

17-19) e senz'altro consona al suo profilo, alle sue attitudini e alla sua

esperienza professionale. Proposta che il ricorrente, per i disagi che il

trasferimento a __________ avrebbe comportato (cfr. e-mail __________ a PA 1 del 28 novembre 2012), ha tuttavia rifiutato

nemmeno partecipando al concorso ufficiale indetto per l'occu-pazione di tale

posto. Certo, il ricorrente avrebbe perso, perlomeno in parte, i privilegi

acquisiti in lunghi anni di attività al Centro PCi a __________, dove tra l'altro

è attiva anche la moglie che gestisce lì la buvette e dove usufruisce pure di

un appartamento di servizio. Ma ciò non poteva giustificare il suo rifiuto a

priori della proposta senz'altro interessante offertagli dallo Stato per

reimpiegare il suo dipendente (da quest'ultimo pure definita come apprezzabile;

cfr. suo scritto 27 novembre 2012 alla SRU), né il suo rifiuto poteva essere spiegato

con la perdita dell'apparta-mento di servizio o dei picchetti e delle ore

straordinarie effettuate quale custode/capo materiale del Centro PCi. Va

inoltre rilevato che la SRU ha in seguito informato il ricorrente della vacanza

del posto di custode al liceo di Lugano 2 a Savosa. Ma anche in questo caso egli non ha, inspiegabilmente, partecipato al concorso, facendo sfumare senza valida

ragione nota, anche questa possibilità di

trasferimento in una posizione adeguata alle sue peculiarità. Per precisione, occorre dar atto al ricorrente di aver

partecipato ad alcuni concorsi indetti dallo Stato, ma per funzioni alle quali,

verosimilmente, egli non avrebbe mai potuto ambire in difetto dei requisiti

professionali richiesti (tecnico di manutenzione presso la sezione logistica e

capo del Centro PCi). L'impossibilità di trasferire un dipendente ad altra

funzione, che giustifica giusta l'art. 60 cpv. 3 lett. a LORD il suo licenziamento

in caso di soppressione della funzione o del posto, deve evidentemente essere

riferita ad un impiego idoneo alle caratteristiche personali e professionali

del dipendente, tenuto conto dei requisiti richiesti dalla specifica funzione e

dal bando di concorso. Per la dimostrata sua preclusione di fronte a concrete

possibilità di trasferimento ad altre confacenti occupazioni, la decisione dell'autorità

di nomina di sciogliere il rapporto di lavoro con l'insorgente è quindi scevra

da violazioni del diritto e non può che essere confermata in questa sede, con

reiezione del ricorso. Resta in ogni caso applicabile in concreto il disposto di

cui all'art. 62 cpv. 3 LORD, secondo cui i dipendenti ai quali è stata data disdetta

per soppressione del posto, senza altri motivi loro imputabili, hanno diritto

di priorità, a parità di requisiti, nei concorsi per nuovi posti indetti entro

quattro anni dalla medesima autorità di nomina, come peraltro già indicato

dallo Stato negli allegati scritti.

III Oneri

processuali

5.

La tassa

di giustizia, di complessivi fr. 2'000.-, è posta a carico del ricorrente (art.

28.

LPamm), soccombente in entrambe le procedure ricorsuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

23 ottobre 2012 (sub a) è inammissibile.

2. Il ricorso

22 novembre 2012 (sub b) è respinto.

3. La tassa

di giustizia di complessivi fr. 2'000.- è posta carico del ricorrente.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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