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Decisione

52.2012.420

Pubblico concorso. Consorzio escluso dalla procedura di aggiudicazione perché non adempie appieno i requisiti di idoneità esatti dalle prescrizioni di gara

11 gennaio 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri di idoneità vanno chiaramente

distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare

se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di

fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta

più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è

unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la

bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento,

questo, che deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si

conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.

L'accertamento preliminare dell'idoneità dei

concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito della procedura di concorso

secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase.

Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti

valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla base di parametri

oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che

non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una corretta

esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che non

soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta

migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2010.267

del 23 agosto 2010; per i concorsi retti dalla LCPubb cfr. invece STA

52.2010.132 del 7 giugno 2010 e 52.2010.123 del 7 maggio 2010).

2.2. I

criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di

carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che

qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della

commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa

categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri

sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di

carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate

dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il

capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze.

2.3. Notoriamente,

soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione.

Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità,

anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza, che governano l'intero

ordinamento delle commesse pubbliche. La conformità deve essere data sia per

quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia

per quanto concerne l'offerta stessa, che deve soddisfare le prescrizioni di

gara. In particolare, l'offerente che non soddisfa o non soddisfa più i criteri

di idoneità richiesti deve essere escluso dall'aggiudicazione (art. 38 lett. e

RLCPubb/CIAP).

3. Nel caso

di specie, oltre agli usuali criteri d'idoneità di carattere generale (pagamento

degli oneri sociali e delle imposte, ecc.), il committente ha inserito nelle prescrizioni

di gara un criterio di natura particolare volto a circoscrivere la cerchia degli

offerenti ai soli architetti, i quali potevano partecipare al concorso autonomamente

Considerandi

o in consorzio con altri operatori dello stesso ramo. Non altrimenti può esser

letta la disposizione inserita neI bando

(lett. d) e nel capitolato d'appalto

(cap. 4.2), laddove viene esplicitamente stabilito che il

concorso è aperto agli architetti con domicilio civile o professionale in

Svizzera, iscritti nel Registro Svizzero degli architetti, categoria A o B (REG

A o B), o con titolo di studio e pratica equipollenti. Possono inoltre

partecipare gli architetti con titolo equipollente, domiciliati negli stati che

hanno sottoscritto i trattati internazionali GPA e gli accordi bilaterali, abilitati

ad esercitare la loro professione nel paese di domicilio, rispettivamente in

uno degli Stati parte dell'accordo internazionale sugli appalti pubblici OMC

(ex GATT/WTO), purché sia garantita, dal loro Stato di domicilio la reciprocità

sull'esercizio della professione. Gli interessati dovranno dimostrare l'equivalenza

del loro registro professionale a quello richiesto dal regolamento del concorso,

così come il riconoscimento di reciprocità dell'eser-cizio. Come annota in

risposta la stazione appaltante, il requisito di appartenenza alla categoria degli

architetti sia per la progettazione vera e propria che per la direzione lavori,

già di per sé chiaro, è ulteriormente confermato dalla struttura dell'organi-gramma

complessivo esposto nel capitolato (dal quale sono esclusi gli ingegneri; vedi cifra

1.

), così come dal genere di professionisti appartenenti allo studio o al

consorzio concorrente di cui occorreva esporre numero e grado di occupazione (solo

architetti; cfr. cifra 10.3).

Alla luce di questi elementi, nulla poteva indurre gli

interessati a ritenere che alla gara potessero prendere parte specialisti che

non fossero architetti. Nonostante l'infelice formulazione della clausola

riferita alla referenza del capo progetto e della direzione lavori, le

condizioni generali di partecipazione fissate dall'ente banditore in tema di

idoneità degli offerenti erano troppo intellegibili per essere fraintese. Le

stesse non permettevano oggettivamente di presumere che gli ingegneri potessero

intervenire nella competizione, onde ottenere in veste di consorziati la parte

della commessa relativa alla direzione lavori. D'altra parte, in presenza di incertezze riguardanti i documenti di gara spetta ai

concorrenti chiedere al committente delucidazioni in merito (vedi art. 12

RLCPubb/CIAP). Alcun interessato, per quanto è dato di sapere, si è fatto

avanti. Anzi, tutti hanno partecipato al concorso senza

sollevare obiezioni o riserve al riguardo e quindi nessuno

può più metterne in discussione le prescrizioni, divenute ormai vincolanti

(art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP).

Lo esige il principio della buona fede, il quale esclude la possibilità di

contestare l'esito di una gara scaturito dall'applicazione di regole accettate senza

riserve (RDAT I-2002 n. 24).

Ne segue che il consorzio RI 4, capeggiato da

uno studio d'architettura al quale si è aggregato uno studio di ingegneria per

svolgere una parte della DL, non adempiva appieno i requisiti di idoneità

esatti dalle prescrizioni di gara. A giusto titolo la società semplice è stata

quindi estromessa dalla procedura, conclusione - questa - giustificata anche

dal fatto che l'insorgente ha presentato un'offerta errata e incompleta,

essendo del tutto impossibile che il consorzio RI 4 possa contare nella sua globalità

solo sei persone come indicato alla cifra 10.3 del capitolato.

4.

Sulla

scorta di quanto precede il gravame deve essere respinto siccome infondato,

confermando l'impugnata decisione di esclusione siccome immune da violazioni

del diritto.

5.

L'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a

concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

6.

La tassa

di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal gravame ed ai valori in

discussione, è posta a carico dei comparenti secondo soccombenza e suddivisa in parti uguali fra di loro (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà,

in ragione di 1/3 ciascuno.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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