52.2012.453
Permesso di domicilio
25 giugno 2013Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2012.453
Data decisione, Autorità:
25.06.2013, TRAM
Titolo:
Permesso di domicilio
PERMESSO DI DOMICILIO
art. 34 cpv. 1 LFSTR
art. 60 OASA
Incarto n.
52.2012.453
Lugano
25 giugno
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo
Cassina, Flavia Verzasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 novembre 2012 di
RI 1
rappresentato da: RA 1
contro
la risoluzione 24 ottobre 2012 (n. 6093) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 21 marzo 2012 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia
di rifiuto di rilascio di un permesso di domicilio;
viste le risposte:
- 19 novembre 2012 della
Sezione della popolazione;
- 28 novembre 2012 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. La cittadina brasiliana RI 1 (1962) si è sposata
il 1° giugno 2006 nel proprio Paese d'origine con il cittadino elvetico M__________ (1958). Il 31 ottobre 2006,
essa è entrata in Svizzera unitamente alle loro figlie __________ (2003)
e __________ (2005), entrambe titolari della nazionalità elvetica e brasiliana,
per poi essere posta al beneficio di un permesso di dimora annuale, in seguito
regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 30 dicembre 2012.
Il 1° marzo 2008, i coniugi __________ hanno
cessato la comunione domestica. Il 2 giugno
2008, nell'ambito dell'udienza di discussione dell'istanza di misure a
protezione dell'unione coniugale, il Pretore __________ li ha autorizzati a
vivere separati ed ha affidato le figlie alla madre.
A causa di gravi problemi di salute, dal 2009 l'insorgente non ha più potuto svolgere un'attività lucrativa regolare che le permettesse di
rendersi autosufficiente. Essa beneficia attualmente di una rendita di invalidità AI e delle relative prestazioni complementari,
nonché degli assegni integrativi AFI.
B. Il 21 marzo
2012, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha
respinto la domanda di RI 1 volta a ottenere il rilascio di un'autorizzazione di
domicilio, rinnovandole comunque nel contempo il permesso di dimora annuale.
L'autorità dipartimentale ha rilevato che
l'interessata non dispone di sufficienti
mezzi finanziari e beneficia di aiuti da parte dello Stato. La decisione è stata resa sulla base degli
art. 34 cpv. 4 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr;
RS 142.20) e 62 dell'ordinanza sull'ammissione,
il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
C. Con
giudizio 24 ottobre 2012, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Dopo avere rilevato che la ricorrente non
dispone di un diritto all'ottenimento del permesso richiesto, il Governo ha
ritenuto che vi fossero gli estremi per non rilasciarle un'autorizzazione di domicilio
in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, nonché per il fatto che essa
aveva interessato le nostre autorità amministrative e giudiziarie penali.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di domicilio anticipato.
La ricorrente sostiene di adempiere tutte le
condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione richiesta, ponendo in evidenza
di risiedere ininterrottamente in Svizzera da almeno 5 anni e di essere ben
integrata nel nostro Paese, dove ha raggiunto il livello A2 della lingua
italiana ed ha sempre lavorato quando la salute glielo permetteva. Contesta che
gli assegni integrativi di cui beneficia
attualmente rientrino nella definizione di aiuto sociale previsto dalla
legge e suscettibile di comportare il diniego del permesso richiesto.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato,
quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, nell'ambito dei considerandi
di diritto.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della
presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla
legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto,
tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da
una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
L'art. 42 LStr dispone che il coniuge straniero di
un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso
di dimora se coabita con lui (cpv. 1) e che
dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al
permesso di domicilio (cpv. 3).
Come accennato in narrativa, RI 1 è entrata
in Svizzera il 31 ottobre 2006 ed ha ottenuto un permesso di dimora annuale per
vivere con il marito e le figlie, titolari della nazionalità elvetica. Dall'inserto di causa risulta che i coniugi __________
hanno cessato la comunione domestica già alla fine di febbraio 2007 e che da allora non hanno più ripreso la vita in comune.
Il fatto che in seguito l'interessata sia stata autorizzata a soggiornare nel
nostro Paese è dovuto a gravi motivi personali che non è necessario evocare in
questa sede.
Ne discende che essa non dispone di un
diritto al rilascio di un permesso di domicilio sulla base dell'art. 42 cpv. 3
LStr.
Del resto, nemmeno l'insorgente lo pretende.
3.
3.1. L'art. 34 LStr, norma di natura potestativa, dispone
che il permesso di domicilio può essere rilasciato: allo
straniero che ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale,
sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e che negli
ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora
(cpv. 2 lett. a), sempre che non
sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 (cpv. 2 lett. b); dopo un soggiorno più breve se motivi gravi lo
giustificano (cpv. 3); dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni
sulla scorta di un permesso di dimora se è ben integrato, segnatamente se conosce
bene una lingua nazionale (cpv. 4). È motivo di revoca, giusta l'art. 62 lett. e LStr,
se lo straniero o una persona a suo carico dipende
dall’aiuto sociale.
L'art. 60 OASA dispone che prima del
rilascio del permesso di domicilio, occorre verificare il comportamento tenuto
fino a quel momento dal richiedente nonché il suo grado d'integrazione. L'art. 62 cpv. 1 OASA precisa che il
permesso di domicilio può essere rilasciato in caso di integrazione
riuscita ai sensi dell'art. 34 cpv. 4 LStr, segnatamente
se lo straniero rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della
Costituzione federale (lett. a), ha raggiunto, nella lingua nazionale parlata
nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A2 del Quadro di
Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa, in casi
debitamente motivati può essere tenuto conto anche delle conoscenze di un'altra
lingua nazionale (lett. b), manifesta la volontà di partecipare alla vita
economica e di acquisire una formazione (lett. c).
3.2
Nella presente fattispecie non esiste alcuna
convenzione multilaterale o un accordo tra la Svizzera e la Repubblica federativa
del Brasile, da cui potrebbe scaturire un diritto all'ottenimento di un
permesso di domicilio in favore dell'insorgente.
Ne discende dunque che le autorità
amministrative competenti in materia di
polizia degli stranieri fruiscono nell'applicazione di questa
disposizione di un ampio potere discrezionale, che sono tenute ad esercitare nel rispetto dei principi generali del diritto,
nonché tenendo conto degli interessi pubblici in gioco, delle relazioni
personali e del grado d'integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStr). Tale margine di apprezzamento può essere
censurato - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando il
suo esercizio integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere e viola
il principio della proporzionalità (cfr. DTF 112 Ib 478).
4.
La
ricorrente chiede il rilascio anticipato del permesso di domicilio sulla base
dell'art. 34 cpv. 4 LStr. Come detto dianzi, prima di rilasciare un permesso di
domicilio, occorre verificare il comportamento
tenuto fino a quel momento dal richiedente nonché il suo grado
d'integrazione.
RI 1, entrata in Svizzera il 31 ottobre 2006,
è stata posta al beneficio di un permesso di dimora il 3 gennaio 2007. Tuttavia,
a causa di gravi problemi di salute, dal 2009 non ha più potuto svolgere
un'attività lucrativa regolare che le permettesse di rendersi autosufficiente.
Infatti, dagli atti risulta che dall'agosto 2008 fino al novembre 2009 è stata
a carico dell'assistenza pubblica per un importo complessivo di fr. 5'153.05,
che non è ancora stata in grado di rimborsare (estratto conto 10 ottobre 2012
dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento), e beneficia attualmente
- oltre ad una rendita di invalidità AI ed alle relative prestazioni
complementari - di assegni integrativi AFI (ricorso ad
5). Ora, bisogna considerare che quest'ultimo genere di sussidio, riconosciuto per i figli
che non hanno ancora compiuto i quindici anni (art. 48 legge
sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; Laf; RL 6.4.1.1), è una prestazione temporanea destinata proprio alle famiglie in indigenza (v. art. 2 lett. f legge
sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000; Laps; RL 6.4.1.2; cfr. anche STF 2C_346/08 del 24 ottobre 2008,
consid. 5.2 in fine). In Svizzera, soltanto in Ticino è previsto tale genere di
prestazione sociale. Infatti, negli altri Cantoni, la situazione è regolata
dalle rispettive leggi sull'assistenza pubblica. Come ha indicato il Consiglio
di Stato, chi non ha figli non ha la possibilità di ottenere tale genere di
sussidio e deve pertanto ricorrere all'ausilio dello Stato. Non è quindi dato
di vedere come la prestazione AFI non vada considerata quale "aiuto
sociale" ai sensi dell'art. 62 lett. e LStr.
Oltre a non disporre della necessaria indipendenza
economica, bisogna anche considerare che durante il suo soggiorno nel nostro
Paese la ricorrente ha interessato le autorità giudiziarie e amministrative. Con
mandato penale per contravvenzioni 6 aprile 2010, l'Ufficio di circolo di Mesocco l'ha condannata a una multa di fr. 300.– per violazione delle
norme sulla circolazione stradale, per avere messo a disposizione il proprio
veicolo a motore a un conducente, del quale sapeva o doveva sapere che non era
titolare della licenza di condurre. Con Strafbefehl 17 maggio 2011 dello Staatsanwaltschaft
del Canton Lucerna, le è stata inflitta una multa di fr. 260.–, per avere superato
di 21-25 km/h il limite di velocità su un'autostrada. Inoltre, il 9 novembre
2007, è stata multata dal Dipartimento per avere lavorato senza il necessario
permesso.
Certo, l'insorgente pone in evidenza di
avere raggiunto il Livello A 2 in italiano - benché non dimostri il conseguimento del relativo certificato dopo il suo
corso intensivo di due mesi (doc. 5) -, di seguire le lezioni per il Master in
scienza, filosofia e teologia delle religioni presso la Facoltà di teologia di
Lugano (doc. 6), di avere frequentato il
corso per mediatori interculturali dell'agenzia __________ nonché quello biblico-teologico
della Chiesa evangelica riformata per l'insegnamento della religione
nelle scuole elementari (doc. 8), e di avere raccolto le testimonianze di
diverse persone (prodotte dinnanzi al Consiglio di Stato) che attestano come
essa sia ben voluta. Tuttavia, pur comprendendo la sua situazione dal lato
umano e riconoscendo gli sforzi intrapresi durante quest'ultimo periodo, tali
argomenti non permettono ancora di sovvertire quanto precede.
Tenuto conto di quanto testé esposto, non si
può infatti ritenere - perlomeno attualmente - che l'insorgente sia pienamente integrata
in Svizzera in maniera tale da ottenere il rilascio anticipato del permesso di domicilio sulla base degli art. 34 cpv.
4.
LStr e 60 OASA, ritenuto pure che tali disposizioni non le conferiscono
un diritto in tal senso.
In sostanza, la sua domanda si rivela
prematura.
5.
In
siffatte circostanze, si deve quindi concludere che la decisione censurata non
procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge
riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza del querelato
diniego. Essa non disattende nemmeno il
principio della proporzionalità, ritenuto che l'autorità dipartimentale le ha già rinnovato il permesso di dimora,
ciò che le permette di continuare a soggiornare in Svizzera e di beneficiare
delle medesime condizioni di cui gode attualmente.
6.
Stante
quanto precede, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di
giustizia e le spese, secondo soccombenza, sono poste a
carico della ricorrente, ma tengono comunque conto della sua precaria
situazione finanziaria (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Spese e
tassa di giustizia, per complessivi fr. 400.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;
LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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