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Decisione

52.2012.453

Permesso di domicilio

25 giugno 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. La cittadina brasiliana RI 1 (1962) si è sposata

il 1° giugno 2006 nel proprio Paese d'origine con il cittadino elvetico M__________ (1958). Il 31 ottobre 2006,

essa è entrata in Svizzera unitamente alle loro figlie __________ (2003)

e __________ (2005), entrambe titolari della nazionalità elvetica e brasiliana,

per poi essere posta al beneficio di un permesso di dimora annuale, in seguito

regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 30 dicembre 2012.

Il 1° marzo 2008, i coniugi __________ hanno

cessato la comunione domestica. Il 2 giugno

2008, nell'ambito dell'udienza di discussione dell'istanza di misure a

protezione dell'unione coniugale, il Pretore __________ li ha autorizzati a

vivere separati ed ha affidato le figlie alla madre.

A causa di gravi problemi di salute, dal 2009 l'insorgente non ha più potuto svolgere un'attività lucrativa regolare che le permettesse di

rendersi autosufficiente. Essa beneficia attualmente di una rendita di invalidità AI e delle relative prestazioni complementari,

nonché degli assegni integrativi AFI.

B. Il 21 marzo

2012, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha

respinto la domanda di RI 1 volta a ottenere il rilascio di un'autorizzazione di

domicilio, rinnovandole comunque nel contempo il permesso di dimora annuale.

L'autorità dipartimentale ha rilevato che

l'interessata non dispone di sufficienti

mezzi finanziari e beneficia di aiuti da parte dello Stato. La decisione è stata resa sulla base degli

art. 34 cpv. 4 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr;

RS 142.20) e 62 dell'ordinanza sull'ammissione,

il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

C. Con

giudizio 24 ottobre 2012, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Dopo avere rilevato che la ricorrente non

dispone di un diritto all'ottenimento del permesso richiesto, il Governo ha

ritenuto che vi fossero gli estremi per non rilasciarle un'autorizzazione di domicilio

in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, nonché per il fatto che essa

aveva interessato le nostre autorità amministrative e giudiziarie penali.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone

l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di domicilio anticipato.

La ricorrente sostiene di adempiere tutte le

condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione richiesta, ponendo in evidenza

di risiedere ininterrottamente in Svizzera da almeno 5 anni e di essere ben

integrata nel nostro Paese, dove ha raggiunto il livello A2 della lingua

italiana ed ha sempre lavorato quando la salute glielo permetteva. Contesta che

gli assegni integrativi di cui beneficia

attualmente rientrino nella definizione di aiuto sociale previsto dalla

legge e suscettibile di comportare il diniego del permesso richiesto.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato,

quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, nell'ambito dei considerandi

di diritto.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della

presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla

legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto,

tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da

una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

L'art. 42 LStr dispone che il coniuge straniero di

un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso

di dimora se coabita con lui (cpv. 1) e che

dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al

permesso di domicilio (cpv. 3).

Come accennato in narrativa, RI 1 è entrata

in Svizzera il 31 ottobre 2006 ed ha ottenuto un permesso di dimora annuale per

vivere con il marito e le figlie, titolari della nazionalità elvetica. Dall'inserto di causa risulta che i coniugi __________

hanno cessato la comunione domestica già alla fine di febbraio 2007 e che da allora non hanno più ripreso la vita in comune.

Il fatto che in seguito l'interessata sia stata autorizzata a soggiornare nel

nostro Paese è dovuto a gravi motivi personali che non è necessario evocare in

questa sede.

Ne discende che essa non dispone di un

diritto al rilascio di un permesso di domicilio sulla base dell'art. 42 cpv. 3

LStr.

Del resto, nemmeno l'insorgente lo pretende.

3.

3.1. L'art. 34 LStr, norma di natura potestativa, dispone

che il permesso di domicilio può essere rilasciato: allo

straniero che ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale,

sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e che negli

ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora

(cpv. 2 lett. a), sempre che non

sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 (cpv. 2 lett. b); dopo un soggiorno più breve se motivi gravi lo

giustificano (cpv. 3); dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni

sulla scorta di un permesso di dimora se è ben integrato, segnatamente se conosce

bene una lingua nazionale (cpv. 4). È motivo di revoca, giusta l'art. 62 lett. e LStr,

se lo straniero o una persona a suo carico dipende

dall’aiuto sociale.

L'art. 60 OASA dispone che prima del

rilascio del permesso di domicilio, occorre verificare il comportamento tenuto

fino a quel momento dal richiedente nonché il suo grado d'integrazione. L'art. 62 cpv. 1 OASA precisa che il

permesso di domicilio può essere rilasciato in caso di integrazione

riuscita ai sensi dell'art. 34 cpv. 4 LStr, segnatamente

se lo straniero rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della

Costituzione federale (lett. a), ha raggiunto, nella lingua nazionale parlata

nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A2 del Quadro di

Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa, in casi

debitamente motivati può essere tenuto conto anche delle conoscenze di un'altra

lingua nazionale (lett. b), manifesta la volontà di partecipare alla vita

economica e di acquisire una formazione (lett. c).

3.2

Nella presente fattispecie non esiste alcuna

convenzione multilaterale o un accordo tra la Svizzera e la Repubblica federativa

del Brasile, da cui potrebbe scaturire un diritto all'ottenimento di un

permesso di domicilio in favore dell'insorgente.

Ne discende dunque che le autorità

amministrative competenti in materia di

polizia degli stranieri fruiscono nell'applicazione di questa

disposizione di un ampio potere discrezionale, che sono tenute ad esercitare nel rispetto dei principi generali del diritto,

nonché tenendo conto degli interessi pubblici in gioco, delle relazioni

personali e del grado d'integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStr). Tale margine di apprezzamento può essere

censurato - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando il

suo esercizio integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere e viola

il principio della proporzionalità (cfr. DTF 112 Ib 478).

4.

La

ricorrente chiede il rilascio anticipato del permesso di domicilio sulla base

dell'art. 34 cpv. 4 LStr. Come detto dianzi, prima di rilasciare un permesso di

domicilio, occorre verificare il comportamento

tenuto fino a quel momento dal richiedente nonché il suo grado

d'integrazione.

RI 1, entrata in Svizzera il 31 ottobre 2006,

è stata posta al beneficio di un permesso di dimora il 3 gennaio 2007. Tuttavia,

a causa di gravi problemi di salute, dal 2009 non ha più potuto svolgere

un'attività lucrativa regolare che le permettesse di rendersi autosufficiente.

Infatti, dagli atti risulta che dall'agosto 2008 fino al novembre 2009 è stata

a carico dell'assistenza pubblica per un importo complessivo di fr. 5'153.05,

che non è ancora stata in grado di rimborsare (estratto conto 10 ottobre 2012

dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento), e beneficia attualmente

- oltre ad una rendita di invalidità AI ed alle relative prestazioni

complementari - di assegni integrativi AFI (ricorso ad

5). Ora, bisogna considerare che quest'ultimo genere di sussidio, riconosciuto per i figli

che non hanno ancora compiuto i quindici anni (art. 48 legge

sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; Laf; RL 6.4.1.1), è una prestazione temporanea destinata proprio alle famiglie in indigenza (v. art. 2 lett. f legge

sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000; Laps; RL 6.4.1.2; cfr. anche STF 2C_346/08 del 24 ottobre 2008,

consid. 5.2 in fine). In Svizzera, soltanto in Ticino è previsto tale genere di

prestazione sociale. Infatti, negli altri Cantoni, la situazione è regolata

dalle rispettive leggi sull'assistenza pubblica. Come ha indicato il Consiglio

di Stato, chi non ha figli non ha la possibilità di ottenere tale genere di

sussidio e deve pertanto ricorrere all'ausilio dello Stato. Non è quindi dato

di vedere come la prestazione AFI non vada considerata quale "aiuto

sociale" ai sensi dell'art. 62 lett. e LStr.

Oltre a non disporre della necessaria indipendenza

economica, bisogna anche considerare che durante il suo soggiorno nel nostro

Paese la ricorrente ha interessato le autorità giudiziarie e amministrative. Con

mandato penale per contravvenzioni 6 aprile 2010, l'Ufficio di circolo di Mesocco l'ha condannata a una multa di fr. 300.– per violazione delle

norme sulla circolazione stradale, per avere messo a disposizione il proprio

veicolo a motore a un conducente, del quale sapeva o doveva sapere che non era

titolare della licenza di condurre. Con Strafbefehl 17 maggio 2011 dello Staatsanwaltschaft

del Canton Lucerna, le è stata inflitta una multa di fr. 260.–, per avere superato

di 21-25 km/h il limite di velocità su un'autostrada. Inoltre, il 9 novembre

2007, è stata multata dal Dipartimento per avere lavorato senza il necessario

permesso.

Certo, l'insorgente pone in evidenza di

avere raggiunto il Livello A 2 in italiano - benché non dimostri il conseguimento del relativo certificato dopo il suo

corso intensivo di due mesi (doc. 5) -, di seguire le lezioni per il Master in

scienza, filosofia e teologia delle religioni presso la Facoltà di teologia di

Lugano (doc. 6), di avere frequentato il

corso per mediatori interculturali dell'agenzia __________ nonché quello biblico-teologico

della Chiesa evangelica riformata per l'insegnamento della religione

nelle scuole elementari (doc. 8), e di avere raccolto le testimonianze di

diverse persone (prodotte dinnanzi al Consiglio di Stato) che attestano come

essa sia ben voluta. Tuttavia, pur comprendendo la sua situazione dal lato

umano e riconoscendo gli sforzi intrapresi durante quest'ultimo periodo, tali

argomenti non permettono ancora di sovvertire quanto precede.

Tenuto conto di quanto testé esposto, non si

può infatti ritenere - perlomeno attualmente - che l'insorgente sia pienamente integrata

in Svizzera in maniera tale da ottenere il rilascio anticipato del permesso di domicilio sulla base degli art. 34 cpv.

4.

LStr e 60 OASA, ritenuto pure che tali disposizioni non le conferiscono

un diritto in tal senso.

In sostanza, la sua domanda si rivela

prematura.

5.

In

siffatte circostanze, si deve quindi concludere che la decisione censurata non

procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge

riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza del querelato

diniego. Essa non disattende nemmeno il

principio della proporzionalità, ritenuto che l'autorità dipartimentale le ha già rinnovato il permesso di dimora,

ciò che le permette di continuare a soggiornare in Svizzera e di beneficiare

delle medesime condizioni di cui gode attualmente.

6.

Stante

quanto precede, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di

giustizia e le spese, secondo soccombenza, sono poste a

carico della ricorrente, ma tengono comunque conto della sua precaria

situazione finanziaria (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Spese e

tassa di giustizia, per complessivi fr. 400.–, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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