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Decisione

52.2012.458

Mancata concessione di una sovvenzione per il risanamento dell'involucro termico di un edificio. Le Condizioni generali del Programma Edifici escludono dal sussidio edifici annessi e sopraelevazioni d

3 aprile 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i quali era stata richiesta. Le Condizioni generali e le Linee guida applicabili

alla presente fattispecie, ha precisato il Governo, non solo escludono dal

sussidio edifici annessi e sopraelevazioni di nuova costruzione, ma non prevedono

neppure eccezioni o deroghe di sorta. A giusta ragione agli interessati è stata

pertanto negata la concessione dell'invocato aiuto per il risanamento dell'involucro

termico del loro edificio.

F. Contro la predetta pronunzia governativa RI 1 sono insorti davanti

al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e

sollecitando il rinvio degli atti alla Sezione per la protezione dell'aria,

dell'acqua e del suolo (di seguito: SPAAS) affinché riconosca loro una

sovvenzione in deroga alle disposizioni legislative applicabili in materia.

I ricorrenti hanno ribadito in buona sostanza le medesime argomentazioni già

addotte dinanzi alle precedenti istanze. Anche in questa sede hanno riepilogato

i termini della prevista riattazione, volta

sostanzialmente al mantenimento di un edificio del 1600 meritevole di

conservazione nel rispetto delle nuove esigenze in tema di risparmio

energetico, e illustrato le ragioni - essenzialmente riconducibili alla vetustà

della struttura esistente del secondo piano in legno e relativa necessità di

sostituzione - che impongono la demolizione delle parti più antiche in legno,

mantenendo unicamente la parete in muratura sul lato a monte. Secondo gli

insorgenti, tali particolari circostanze giustificano appieno la concessione di

una sovvenzione, se del caso in deroga alle disposizioni legislative e alla

prassi vigenti.

G. All'accoglimento dell'impugnativa si è

opposto il Governo, riconfermandosi nelle tesi di diritto, allegazioni e

conclusioni contenute nella pronunzia impugnata. Medesima

proposta di giudizio è stata espressa dalla SPAAS (UACER), la quale ha ritenuto

di non dover formulare ulteriori osservazioni rispetto a quelle già presentate dinanzi

al Consiglio di Stato.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 60 cpv. 2 della

legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL

3.3.1.1). La legittimazione attiva degli insorgenti, destinatari della

decisione impugnata, è certa (art. 43 LPamm).

Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in

ordine e può essere evaso sulla scorta delle tavole processuali, senza

procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Il Programma

Edifici, varato da Confederazione e Cantoni, è stato introdotto nel 2010

allo scopo di incentivare in tutta la Svizzera il risanamento energetico degli edifici e l'utilizzo delle energie rinnovabili. Esso si compone di due

parti: la prima (parte A) prevede lo stanziamento di contributi federali per l'esecuzione

uniforme sull'intero territorio nazionale di misure di risanamento energetico

degli involucri di edifici, ossia per il miglioramento dell'isolamento di

tetti, pareti, pavimenti, soffitti e finestre; la seconda (parte B) comprende,

a seconda del Cantone, programmi cantonali supplementari volti a promuovere le

energie rinnovabili, il recupero del calore residuo e dell'ottimizzazione della

tecnica impiantistica (cfr. Il Programma Edifici nel primo anno d'esercizio:

Rapporto di gestione 2010, pag. 5). Il Programma Edifici si finanzia mediante

la cosiddetta tassa sul CO2, di cui si parlerà in dettaglio nei considerandi

seguenti.

2.1

Applicabile alla fattispecie è la legge federale sulla riduzione delle

emissioni di CO2 dell'8 ottobre 1999, in vigore fino al 31 dicembre 2012 (LCO2; RU 2000 pag. 979 segg., abrogata con l'avvento

- il 1° gennaio 2013 - della nuova LCO2 del 23 dicembre 2011; RS

641.

). La legge, nella sua formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2012,

si prefigge di ridurre le emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione

energetica di agenti energetici fossili (combustibili e carburanti). Essa tende

a contribuire anche alla riduzione di altri effetti dannosi sull'ambiente, a un'utilizzazione

parsimoniosa e razionale dell'energia nonché a un maggior impiego delle energie

rinnovabili (art. 1 LCO2).

Ad interessare la presente vertenza sono unicamente gli artt. 6-11 LCO2

(tassa federale sul CO2), nonché 28a-j dell'Ordinanza relativa alla

tassa sul CO2 dell'8 giugno 2007, nell'enunciazione valevole fino al

31.

dicembre 2012 (OCO2; RU 2010 pag. 953 segg., abrogata con l'entrata

in vigore - il 1° gennaio 2013 - della nuova OCO2 del 30 novembre

2012, RS 641.711), disciplinanti l'erogazione degli aiuti finanziari globali

per provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO2 negli edifici.

2.2

L'art. 10 cpv. 1bis LCO2 scaturito dalla modifica

legislativa del 12 giugno 2009 (RU 2010 pag. 951) dispone che parte del

prodotto della tassa - ove per prodotto della tassa si intendono gli introiti

complessivi provenienti dalla tassa CO2 previa detrazione dei costi

di esecuzione e compresi gli interessi (art. 10 cpv. 1 LCO2) - è utilizzata

per provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO2 negli edifici.

Entro il limite indicato, vale a dire un terzo del prodotto della tassa, ma al

massimo 200 milioni di franchi l'anno (cfr. art. 10 cpv. 1bis LCO2),

la Confederazione concede ai Cantoni aiuti

finanziari globali per il risanamento energetico di edifici esistenti abitativi

e di servizi (lett. a). Detti aiuti - precisa l'art. 28a cpv. 1 OCO2

- vengono elargiti al fine di agevolare provvedimenti volti a migliorare

l'isolamento termico dell'involucro di edifici abitativi e del terziario

esistenti (edifici). Quasi la totalità dei Cantoni ha delegato alla Conferenza

dei direttori cantonali dell'energia (EnDK, Konferenz kantonaler Energiedirektoren)

l'organizzazione delle modalità di ripartizione degli aiuti finanziari (art.

28a cpv. 3 OCO2). Conformemente all'art. 28c cpv. 1 OCO2,

essa ha concluso con la Confederazione un accordo programmatico finalizzato alla

concessione del contributo finanziario, disciplinante essenzialmente gli

obiettivi del programma di sovvenzionamento e il contributo globale della Confederazione

(cvp. 2). Anche il Ticino, attraverso la Conferenza dei direttori cantonali dell'energia - e l'associata Conferenza dei servizi

cantonali dell'energia (EnFK, Konferenz der kantonalen Energiefachstellen)

- ha aderito, nell'ambito dell'erogazione dei proventi della tassa sul CO2

destinati al risanamento degli edifici, al modello definito Programma

Edifici. Il Programma Edifici - si legge sul sito internet www.ilprogrammaedifici.ch - è stato varato in seguito a una decisione

delle Camere federali. I Cantoni, rappresentati dalla Conferenza dei direttori

cantonali dell'energia (EnDK), hanno sviluppato il programma insieme all'Ufficio

federale dell'energia (UFE) e

all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

La Confederazione e i Cantoni si sono pronunciati a

favore del modello più semplice possibile e orientato all'utente. Il modello

tiene conto delle diversità regionali e garantisce un rapporto con la tassa sul

CO2. Il risanamento degli edifici, l'efficienza energetica e le

energie rinnovabili, come pure la protezione del clima, sono i temi prioritari.

Ai Cantoni, in quanto organi esecutivi, viene assegnato un ruolo centrale. [...]

Per affrontare insieme le questioni energetiche, i Cantoni hanno istituito nel

1979.

la Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (EnDK) che, a sua

volta, è collegata alla Conferenza dei

servizi cantonali dell'energia (EnFK). L'EnDK e l'EnFK costituiscono, a livello

cantonale, il centro di competenza per le questioni relative all'energia

e all'efficienza energetica degli edifici.

Le sovvenzioni sono distribuite dalla Conferenza dei direttori cantonali dell'energia attraverso le agenzie locali integrate nei

competenti Uffici cantonali (in Ticino, l'UACER), secondo i criteri enunciati

nelle Condizioni generali del Programma Edifici e precisati nelle Linee guida

per l'esecuzione della valutazione e delle richieste per i Cantoni (versione

10/30.09.2011).

3.

Nel caso di specie, la documentazione

annessa alla richiesta di contributo per il risanamento dell'involucro

dell'edificio del 6 dicembre 2011 dimostra chiaramente che il

progetto prevede la demolizione totale del secondo piano dell'edificio e la costruzione

sostitutiva di due nuovi piani (secondo piano e mansarda), allo scopo di ricavarne

una nuova unità abitativa. Dagli stessi atti emerge inoltre che oggetto della

richiesta di sussidio sono unicamente i lavori di coibentazione termica dei

nuovi elementi costruttivi (tetto, murature e finestre dei due nuovi piani).

Come si legge infatti nel "commento e dichiarazione" riportato

a pag. 8 della richiesta di sovvenzione "[...] Il 2°P è attualmente abitabile,

ma verrà demolito fino al livello del pavimento e rifatto tutto a nuovo, così

come nuove saranno le pareti a partire dal 2°P ed il tetto a falda. Al 2°P e

mansarda si otterrà un nuovo appartamento indipendente. Al PT e 1°P non sono

previsti interventi". Anche l'arch. __________, che in nome e per

conto di RI 1 ha trasmesso all'UACER la richiesta di sovvenzione, nella lettera

accompagnatoria ha così descritto gli interventi per i quali gli insorgenti

hanno postulato l'erogazione del contributo litigioso: "Il progetto in

questione, per cui si chiede il sussidio, è il risanamento del 2°P con

ampliamento dello stabile. In pratica, essendo il 2°P un piano abitabile ma in

uno stato di conservazione basso e oltretutto di limitata altezza, si è optato

per la rimozione completa di questo livello, con rifacimento a nuovo delle sue

pareti perimetrali, nonché del tetto a falda, ampliando la volumetria dello

stabile a beneficio di una nuova mansarda abitabile. Questo importante

intervento creerà comunque un beneficio termico all'intera abitazione. Infatti attualmente il 2°P non è isolato con conseguente

disperdimento termico elevato. Rifacendo "a nuovo" sia il

secondo piano che il tetto, il beneficio termico nel complesso aumenta sebbene

aumenti anche il volume dello stabile. Il PT e il 1°P sono due piani abitabili,

ma non subiranno interventi di ristrutturazione e rimarranno tali anche in futuro".

Sennonché, l'art. 3 delle Condizioni

generali riportato alla cifra 8 del modulo di richiesta sottoscritto dagli

insorgenti, esclude espressamente dal sussidio edifici annessi e

sopraelevazioni di nuova costruzione. Tale impostazione è ribadita e compiutamente

definita, anche sulla scorta di esempi illustrati, nelle Linee guida del Programma

Edifici (vedi in particolare la "Figura 1: costruzione sostitutiva

parziale. Sostituzione dell'ultimo piano e del tetto", pag. 10), ove

si specifica, al § 2.3 (pag. 9), che le nuove costruzioni sostitutive, ossia

la ricostruzione di edifici o parti di edifici che vengono completamente demoliti,

non sono ammesse a contributi.

Ciò posto, non v'è dubbio alcuno che i lavori progettati da RI 1 non possano

beneficiare dell'incentivo offerto dal Programma

Edifici. Questa conclusione si impone a maggior ragione in

considerazione del fatto che gli stessi ricorrenti, alla domanda volta a sapere

se "si progettano edifici annessi, sopraelevazioni o innalzamenti (vedi

punto 5 della richiesta di contributo) - espressamente esclusi, come visto,

dalla sovvenzione (cfr. art. 3 Condizioni generali) - hanno risposto affermativamente.

Nessuna prescrizione, dalla LCO2 sino alle Condizioni generali e

alle linee guida, prevede la possibilità di concedere deroghe. In assenza di una base legale non è pertanto

possibile accogliere la richiesta in tal senso formulata dagli insorgenti (Adelio scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed.,

Cadenazzo 2002, n. 790 segg.).

Ne segue che la decisione impugnata non presta il fianco a critiche e merita

piena tutela.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. La tassa di

giustizia e le spese sono poste a carico degli insorgenti, in solido (art. 28

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.-, sono poste a carico dei ricorrenti,

in solido.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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