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Decisione

52.2012.466

Esclusione di una ditta dalla partecipazione a tutti gli appalti soggetti alla LCPubb per il periodo di sei mesi. L'alterazione del documento volto a comprovare l'avvenuto pagamento dei premi LPP non

24 gennaio 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 18 novembre

2011 il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento delle finanze e dell'economia,

ha indetto un pubblico concorso soggetto al concordato intercantonale sugli

appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) al

fine di aggiudicare le opere da gessatore occorrenti al nuovo stabile __________

a __________ (FU n. __________ pag. __________).

Nel

contesto di tale concorso e di un'altra gara relativa alla posa dei controsoffitti

alla scuola __________ di __________ la RI 1 di __________, per mano del socio

U__________ e del gerente G__________, ha allegato alla propria offerta un documento

intestato alla __________ comprovante l'avvenuto pagamento dei premi LPP sino

al 30 settembre 2011. La dichiarazione è poi risultata contraffatta, atteso che

l'atto originale certificava la corresponsione dei tributi unicamente sino al

30 giugno 2011.

B. In

relazione a questo evento, il 13 agosto 2012 il Ministero Pubblico ha emesso un

decreto di accusa nei confronti di U__________ e di G__________, proponendo la

loro condanna alla pena pecuniaria di 100 aliquote giornaliere da 110.- fr. cadauna

(sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni) ed al pagamento di

una multa di fr. 300.- per violazione dell'art. 251 cifra 1 del codice penale

svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311). La sanzione, riconducibile alla

falsità in documenti di cui si erano macchiati i due soci della RI 1 (il primo

direttamente, il secondo per istigazione), è cresciuta in giudicato incontestata.

C. Fondandosi

sulle risultanze dei citati decreti di accusa, con decisione 6 novembre 2012 il

Consiglio di Stato ha escluso la RI 1 dalla partecipazione a tutti gli appalti

soggetti alla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL

7.1.4.1) per il periodo di sei mesi. Il provvedimento è stato adottato in base

all'art. 45 LCPubb, che in caso di gravi violazioni permette al Consiglio di

Stato di escludere il contravventore da ogni aggiudicazione per un periodo

massimo di 5 anni.

D. Contro la

predetta decisione la RI 1 davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento previa concessione dell'effetto sospensivo al

gravame.

L'insorgente non contesta i fatti, già

ammessi in ambito penale. Ritiene tuttavia che l'accaduto non rientri nel

novero delle violazioni gravi contemplate dall'art. 45 LCPubb. La società ha

peraltro sempre pagato i contributi dovuti ed il contenuto del documento

alterato corrispondeva dunque al vero. La contraffazione, operata a seguito di una

particolare situazione di disagio nella quale sono venuti a trovarsi i responsabili

della RI 1, non può peraltro aver leso in modo irrimediabile il rapporto di

fiducia instaurato con il committente.

A mente della ricorrente, la sanzione inflitta

- particolarmente gravosa - risulta in ogni modo sproporzionata e lesiva del

principio dell'uguaglianza.

E. All'accoglimento

del ricorso si è opposto il Dipartimento del territorio, contestando le tesi

dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei

seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1.La LCPubb, applicabile al caso in esame, permette di impugnare

direttamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo soltanto le

decisioni dei committenti che hanno per oggetto gli elementi del bando, l'esclusione

dell'offerente, la scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura

selettiva, l'aggiudicazione, l'interruzione o l'annullamento della procedura (cfr.

art. 36 cpv. 1 e 37 LCPubb).

La decisione governativa impugnata prefigura

una sanzione amministrativa fondata sull'art. 45 LCPubb, norma che non prevede

alcun rimedio di diritto. Nel caso di specie la competenza del Tribunale

cantonale amministrativo va nondimeno ammessa in forza dell'art. 60 cpv. 2

della legge di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), disposizione introdotta

il 27 gennaio 2009 al fine di adeguare la procedura amministrativa cantonale

alle nuove esigenze poste dal diritto federale e che istituisce in linea

generale la facoltà di dedurre in giudizio innanzi

a questo Tribunale tutte le decisioni del Consiglio di Stato che, come in

concreto, non sono dichiarate definitive dalla legge, né risultano

impugnabili davanti ad un'altra autorità di ricorso.

La legittimazione attiva dell'insorgente,

direttamente e personalmente toccata dal

provvedimento censurato, è certa (art. 43 LPamm).

Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1

LPamm) ed esplicante effetto sospensivo (art. 47 cpv. 1 LPamm), è dunque

ricevibile in ordine. Esso può essere evaso sulla scorta delle tavole processuali,

senza procedere ad atti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Secondo l'art. 45 cpv. 1 LCPubb, richiamato dalla decisione impugnata

ed applicabile anche alle commesse sottoposte ai trattati internazionali (art.

62.

cpv. 1 regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e

del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP;

RL 7.1.4.1.6), in caso di gravi violazioni della LCPubb, il Consiglio di Stato

può escludere il contravventore da ogni aggiudicazione per un periodo massimo

di cinque anni. Sono considerate gravi violazioni, soggiunge la norma (cpv. 2):

a) la cessione parziale o totale del contratto senza l'accordo del

committente;

b) il subappalto senza l'accordo del committente;

c) l'ottenimento dell'aggiudicazione sulla scorta di false indicazioni;

d) condanne giudiziarie per cattiva condotta dei lavori o per infrazioni

alle disposizioni legislative sulla protezione dei lavoratori o sui contratti

collettivi di lavoro nei cinque anni precedenti l'aggiudicazione;

e) infrazioni alla Legge d'applicazione della Legge federale concernente

condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera

e misure collaterali (LDist) e della Legge federale concernente i provvedimenti

in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN);

f) comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza

o da ostacolarla in modo rilevante;

g) la corruzione attiva o passiva ai sensi del Codice penale svizzero.

Come già accertato in passato da questo

Tribunale (vedi STA 52.2007.336 del 15 ottobre 2007), l'elenco dei motivi d'esclusione

di cui all'art. 45 cpv. 2 LCPubb è esaustivo [cfr. messaggio del Consiglio di

Stato n. 4086, relativo all'adozione della legge sulle commesse pubbliche ad

art. 42 = 45: questa norma riprende il concetto dell'art. 31 LApp.

Per meglio rispondere ai requisiti formali (base legale chiara e formale)

necessari per giustificare le sanzioni amministrative, l'articolo definisce

chiaramente cosa si intende per gravi violazioni]. Non sono pertanto

ammessi altri, diversi motivi.

Resta in ogni caso riservato al committente

il diritto di escludere dalla singola gara d'appalto i concorrenti che si sono

resi responsabili di comportamenti illeciti, suscettibili di perturbare in modo

irrimediabile il rapporto di fiducia che deve necessariamente sussistere ai

fini dell'aggiudicazione (Peter

Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Evelyne Clerc, Praxis des öffentlichen

Beschaffungsrecht, vol. I, Zurigo 2007, n. 291 segg.). Tale è il caso, in

particolare, allorquando l'offerente fornisce al committente false indicazioni

(art. 25 lett. b LCPubb, 38 cpv. 1 lett. f RLCPubb/CIAP).

3.

Il

Consiglio di Stato ha fondato il provvedimento impugnato sulle ipotesi previste

dalle lett. c e f dell'art. 45 cpv. 2 LCPubb.

3.1

L'alterazione

del documento volto a comprovare l'avvenuto pagamento dei premi LPP sino al 30

settembre 2011 non ha permesso alla RI 1 di accaparrarsi la commessa. La

contraffazione è stata infatti scoperta prima, cosicché la ricorrente è stata

esclusa dall'aggiudicazione, conseguita da altri (vedi risoluzione 13 marzo

2012, n. 1362, del Consiglio di Stato). La sanzione qui impugnata non può

quindi fondarsi sull'ipotesi prevista dall'art. 45 cpv. 2 lett. c LCPubb, il

quale subordina esplicitamente l'adozione di una misura amministrativa di emarginazione

dai concorsi all'ottenimento di un'aggiudicazione sulla scorta di false

indicazioni. Il semplice tentativo di vincere la gara, posto in essere con l'inoltro

di un'offerta contenente atti fasulli, non basta. Laddove scoperto, permette

tuttavia di escludere l'offerente dal concorso in svolgimento in virtù degli

art. 25 lett. b LCPubb e/o 38 cpv. 1 lett. f RLCPubb/CIAP, come peraltro

accaduto nel caso concreto.

3.2

Le irregolarità commesse dai

responsabili della RI 1 non hanno nemmeno impedito un'effettiva e libera

concorrenza o l'hanno ostacolata in modo rilevante. Questo motivo d'esclusione dalle

procedure di concorso, pronunciato a titolo di sanzione per un certo lasso di

tempo, presuppone infatti - al pari del provvedimento che può essere adottato

nelle singole gare di appalto (cfr. art. 25 lett. d LCPubb) - l'esistenza di accordi illeciti ai sensi dell'art.

5.

della legge sui cartelli del 6 ottobre 1995 (LCart; RS 251), volti cioè ad intralciare notevolmente o addirittura sopprimere la

concorrenza sul mercato di determinati beni o servizi e che non sono

giustificati da motivi di efficienza economica

(Galli/Moser/Lang/Clerc,

op. cit., n. 322 segg.; CRM 1999-002 del 16 agosto 1999 in RDAF 2000 I pag. 29). La soppressione di una concorrenza efficace è presunta in particolare

quando tali accordi, che riuniscono imprese effettivamente o potenzialmente

concorrenti, fissano direttamente o indirettamente i prezzi, limitano i

quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare, oppure

operano una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali (art. 5

cpv. 3 LCart). Nel caso di specie, nulla permette di affermare che in occasione

del concorso instaurato per aggiudicare le opere da gessatore

occorrenti al nuovo stabile __________ di __________ i

soci della RI 1 abbiano assunto comportamenti tali da impedire

un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante nel senso

che occorre dare a questo concetto in esito a quanto sin qui esposto. Anzi, sulla

scorta della scarna documentazione a disposizione di questo Tribunale, una

simile ipotesi va addirittura esclusa.

3.3

La

decisione di impedire alla ricorrente di partecipare a tutti gli appalti

soggetti alla legge sulle commesse pubbliche per il periodo di sei mesi non può

nemmeno essere giustificata dal grave perturbamento del rapporto di fiducia

causato dalla scoperta delle irregolarità commesse nel concorso __________. Comportamenti

illeciti o reprensibili suscettibili di turbare in modo irrimediabile il rapporto

di fiducia che deve necessariamente sussistere ai fini di qualsiasi

aggiudicazione possono essere infatti sanzionati con una prolungata estromissione

dai concorsi solo se rientrano nel novero di quelli specificatamente previsti

all'art. 45 cpv. 2 LCPubb. Approdando ad una conclusione diversa si introdurrebbe

un titolo d'esclusione di carattere generale in un sistema che il legislatore ha

invece concepito volutamente sulla base di ipotesi enumerate in modo esaustivo.

4.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il

ricorso va dunque accolto, annullando il provvedimento impugnato.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una

tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Le ripetibili sono invece poste a carico

dello Stato secondo soccombenza (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza la decisione 6 novembre 2012 (n.

6246) del Consiglio di Stato è annullata.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.- a

titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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