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Decisione

52.2012.470

Bando di concorso. Opere da impresario forestale. Assoggettamento al CCL e obbligo di produrre una dichiarazione attestante il pagamento dei contributi da esso contemplati. Precisazione (cfr. STA 52.2

8 aprile 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 6

novembre 2012 il municipio di CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla

legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato

secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario forestale

inerenti la 2.a fase del risanamento, mediante tecniche di ingegneria naturalistica,

del riale __________ (FU n. __________ pag. __________).

B. La cifra 3

del bando indicava che il concorso era aperto alle sole imprese forestali.

Stabiliva inoltre i seguenti quantitativi principali:

Massi ca.

t 1700

Traverse

in tondame ca. ml 240

Palificate ca.

mc 460

Viminate ca. ml 120

Fascinate semplici ca. ml 200

Rinverdimenti ca.

mq 1500

L'elenco

prezzi (pag. 25 segg.) riprendeva le stesse indicazioni e specificava le opere

principali, che venivano così descritte:

- piccoli lavori di taglio

piante (pos. 130);

- rimozione di opere di consolidamento delle sponde e del fondo (pos. 140);

- movimenti di terra (pos. 300);

- trasporto e messa in deposito (pos. 320);

- lavori di scavo (pos. 340);

- rilevati e riempimenti (pos. 360);

- consolidamento con materiali inerti (pos. 500);

- fornitura materiale (pos. 510);

- trasporto e messa in deposito (pos. 520);

- consolidamento del fondo e soglie (pos. 530);

- consolidamento di sponde (pos. 540);

- drenaggi e imbocchi (pos. 550);

- sostegno e consolidamento di scarpate (pos. 570).

Le disposizioni particolari del capitolo d'appalto CPN 102, alla posizione 252.140, chiedevano ai concorrenti di

allegare l'usuale serie di dichiarazioni comprovanti l'avvenuto

pagamento degli oneri sociali, assicurativi e fiscali elencati all'art. 39 cpv.

1 del Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL

7.1.4.1.6), oltre ad un documento attestante il rispetto del CCL di categoria

(vedi pure pos. 223.100 CPN 102).

C. Contro il

predetto bando e la relativa documentazione di gara le ditte RI 1 di __________

e RI 2 di __________ sono insorte dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo preliminarmente di

concedere l'effetto sospensivo al loro gravame.

Nel merito, le ricorrenti hanno sottolineato la natura mista degli interventi

posti a concorso e rimproverato al committente di non aver inserito nel

capitolato anche l'obbligo di dimostrare l'avvenuto pagamento dei contributi

previsti dal contratto collettivo di lavoro

per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (in

seguito: CCL PEAN). Hanno dunque domandato che la pos. 252.140 sia

completata, nel senso che ai concorrenti sia fatto obbligo di produrre (anche)

una dichiarazione attestante il pagamento dei contributi PEAN.

D. a. In sede di risposta l'ULSA ha rilevato che le

obiezioni sollevate nell'impugnativa sono già state decise da questo Tribunale

nell'ambito di una recente sentenza cresciuta in giudicato (STA 52.2012.248 del

25 luglio 2012), che di fatto ha paralizzato la messa a concorso di

lavori di pertinenza di imprese forestali. Per evitare ulteriori problemi

legati alla gestione della problematica, ha chiesto di accogliere in toto la

domanda provvisionale formulata dalle ricorrenti e di sospendere l'intera

procedura concorsuale in atto. Nel merito, ha invece postulato la reiezione del

ricorso, esibendo la presa di posizione 29 novembre 2012 della Fondazione

pensionamento anticipato FAR (di seguito: Fondazione FAR), nella quale quest'ultima,

oltre a riassumere le modalità di verifica

dell'assoggettamento di una ditta al CCL PEAN, si esprime anche sulle

considerazioni espresse da questo Tribunale nella sentenza del 25 luglio 2012. Secondo

quanto indicato dalla Fondazione FAR, ha precisato l'ULSA, non è sufficiente

accertare che gli interventi messi a concorso rientrino tra quelli sottoposti

al CCL PEAN in virtù del campo di applicazione aziendale; occorre esperire (anche)

una valutazione della natura e dell'organizzazione dell'impresa stessa per stabilire

se questa debba o meno essere assoggettata al CCL PEAN, posto che nella seconda

delle ipotesi, essa potrà limitarsi a produrre una dichiarazione di non assoggettamento. Ritenuto che la procedura di verifica

dell'assoggettamento o dell'eventuale esonero dal CCL PEAN - avviata

dalla Fondazione FAR nei confronti delle imprese forestali ticinesi affiliate

all'Associazione Svizzera impresari forestali (ASIF) - è ancora in corso, la

presentazione, nell'ambito del presente concorso, di una dichiarazione (sia

essa di avvenuto pagamento degli oneri dovuti o di non assoggettamento) si

avvera chiaramente inesigibile.

b. Anche il municipio di CO 1 ha proposto di respingere il gravame. Non opponendosi

al principio della produzione della dichiarazione

PEAN, il committente ritiene nondimeno che prima di imporre un obbligo in capo

ai concorrenti, occorra attendere l'esito della procedura di verifica intrapresa

dalla Fondazione FAR.

E. Dando seguito

alla richiesta delle ricorrenti, con decisione cautelare del 13 dicembre 2012 il

giudice delegato ha sospeso la procedura di concorso sino ad emanazione del presente

giudizio di merito.

F.

Con le repliche e le dupliche le parti si sono

riconfermate nelle loro rispettive posizioni, puntualizzandole con

argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - nei considerandi

seguenti.

Il municipio di CO 1 si è rimesso per finire al giudizio del Tribunale.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb.

Le ricorrenti, operanti nel campo dei lavori oggetto del concorso, sono senz'altro

legittimate a contestare gli elementi del bando - e i relativi atti - pubblicati dalla stazione appaltante (art. 37 lett. a

LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966;

LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e

può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad

accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. A mente delle ricorrenti, le imprese che

intendono realizzare le opere poste a concorso soggiacciono obbligatoriamente al CCL PEAN e sono di conseguenza

tenute a versare i relativi contributi. L'ente banditore avrebbe dovuto quindi

inserire nel capitolato una prescrizione che obblighi i concorrenti a

produrre (anche) una dichiarazione attestante il pagamento degli oneri in discussione.

2.2

Il CCL PEAN è un contratto collettivo di lavoro

stipulato tra la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC), da una

parte, e il Sindacato UNIA (ex SEI, Sindacato Edilizia & Industria)

e il Sindacato SYNA dall'altra, allo scopo di tenere in debita considerazione

le sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i lavoratori nel settore dell'edilizia

principale e di attenuarne le conseguenze in età avanzata e, quindi, di offrire

ai lavoratori edili un pensionamento anticipato finanziariamente sostenibile.

Il contratto è entrato in vigore il 1° luglio 2003.

Il CCL PEAN, al quale è stata conferita obbligatorietà generale dal Consiglio

federale (cfr. decreto di proroga 6 dicembre 2012; DCF DOG CCL PEAN, in: FF

52/2012 pag. 8589 segg.), contempla tre diversi campi di applicazione:

1.

il campo di applicazione geografico (territoriale);

2.

il campo di applicazione aziendale;

3.

il campo di applicazione personale.

Ciò significa che un'impresa è assoggettata

al CCL PEAN se svolge un'attività nel settore sottoposto al contratto

collettivo stesso (art. 2 cpv. 4 DCF

DOG CCL PEAN / 1 CCL PEAN). Esso è applicabile per i lavoratori che

soddisfano determinate condizioni elencate

all'art. 2 cpv. 5 del decreto federale (art. 3 CCL PEAN). Inoltre, il CCL PEAN

è valido per tutto il territorio svizzero ad eccezione del Canton

Vallese (art. 2 cpv. 1 DCF DOG CCL PEAN / 1 CCL PEAN) e di alcune imprese

espressamente designate all'art. 2 cpv. 2 del citato decreto federale.

Come accennato in narrativa, le modalità di verifica dell'assoggettamento di

una ditta al CCL PEAN sono state compiutamente riassunte dalla Fondazione FAR nello

scritto 29 novembre 2012 (indirizzato all'ASIF), prodotto dall'ULSA in sede di

risposta. Nella citata missiva, dai cui contenuti questo Tribunale non ha motivo

di distanziarsi, la Fondazione FAR ha specificato in che modo avviene la

valutazione relativa all'applicazione del contratto collettivo ad un'azienda o ad un reparto aziendale (cfr. infra, 2.2.1-3).

2.2.1

Campo di applicazione geografico (territoriale)

Il contratto è valido per tutto il

territorio svizzero ad eccezione del Canton

Vallese (art. 2 cpv. 1 DCF DOG CCL PEAN / 1 CCL PEAN) e di alcune imprese

espressamente designate all'art. 2 cpv. 2 del citato decreto federale. Si

applica dunque anche nel nostro Cantone.

2.2.2

Campo di applicazione aziendale

Le aziende prettamente forestali sono escluse dalle pertinenti norme del DCF

DOG CCL PEAN e del CCL PEAN. Occorre tuttavia esaminare se in funzione del loro

campo di attività non rientrano nel novero delle cosiddette imprese miste,

ovvero ditte attive non soltanto nel settore dell'edilizia principale, ma operanti

(almeno) anche in un altro settore. In linea di principio si distingue tra

imprese miste a tutti gli effetti (con reparti autonomi) e imprese miste non a

tutti gli effetti (senza reparti autonomi).

Si considerano imprese miste a tutti gli effetti le imprese aventi

reparti aziendali chiaramente distinti, con una propria direzione ed un gruppo

di collaboratori assegnati in modo inequivocabile,

e che si presentano sul mercato come prestatori di servizi con un'identità

e clientela propri. Se tale costellazione si avvera, vale a dire se uno o più

reparti di un'impresa svolge/svolgono attività contemplate dal campo di

applicazione aziendale del DCF DOG CCL PEAN, rispettivamente del CCL PEAN, allora

questo reparto aziendale viene (o questi reparti aziendali vengono) assoggettato/i

e l'impresa sarà di conseguenza tenuta a versare i contributi per i lavoratori occupati

in questo/i reparto/i.

Per le imprese miste non a tutti gli

effetti (senza reparti autonomi)

si applica il principio dell'unità tariffaria (cfr. STF 4C.350/2000 del 12 marzo 2001 consid. 2a segg.). Occorre in altri termini determinare qual è l'attività

che caratterizza l'impresa nel suo insieme.

Se risultano preponderanti le attività sottoposte

al DCF DOG CCL PEAN, rispettivamente al CCL PEAN, allora l'intera

azienda è assoggettata e, di conseguenza, tenuta al pagamento dei contributi

per ogni singolo collaboratore occupato, indipendentemente dalla sua attività e/o

qualifica. Ove risultino invece preponderanti attività estranee (che esulano

dal campo di applicazione del DCF DOG CCL PEAN/CCL PEAN), allora l'intera

azienda non è assoggettata, così come non vengono assoggettati i suoi dipendenti,

neppure se questi svolgono attività che di principio rientrerebbero nel campo

di applicazione aziendale.

2.2.3

Campo di applicazione personale

Il campo di applicazione personale entra in gioco unicamente se una ditta è

soggetta (quale impresa mista a tutti gli effetti o non a tutti gli effetti)

sia al campo di applicazione geografico (territoriale), che a quello aziendale.

Ciò significa che i collaboratori attivi in un'impresa che esula dal campo di

applicazione aziendale non possono essere assoggettati al DCF DOG CCL PEAN,

rispettivamente del CCL PEAN. La Fondazione FAR non può infatti assoggettare

singoli lavoratori, ma solo intere aziende o interi reparti aziendali.

2.3

Il tema dell'assoggettamento delle

ditte forestali al CCL PEAN costituisce un novum nel nostro Cantone.

Dalle tavole processuali sembrerebbe che la Fondazione FAR non si sia

finora mai attivata nei confronti di queste

imprese per verificarne l'assoggettamento o l'eventuale esonero, avendo di fatto

intrapreso le prime, opportune verifiche nei confronti delle ditte forestali

ticinesi aderenti all'ASIF solo successivamente all'emissione della STA

52.2012.248

di questo Tribunale. La procedura avviata dalla Fondazione FAR è

tuttora in corso e coinvolge 35 aziende.

3.

Stante quanto

appena indicato, la domanda dei ricorrenti tendente ad inserire nel capitolato

una prescrizione che obblighi tutti i concorrenti a produrre una dichiarazione

attestante il pagamento degli oneri PEAN non può trovare accoglimento così come

formulata. La Fondazione FAR sta infatti accertando quali aziende forestali ticinesi

sono assoggettate al CCL PEAN e, per quanto è dato di sapere a questo

Tribunale, il procedimento - particolarmente laborioso e contraddistinto dalla

raccolta di numerosa documentazione - non è destinato a concludersi in tempi

brevi.

Il ricorso deve nondimeno essere

parzialmente accolto e la pos. 252.140 CPN 102 del capitolato completata nel

senso che i concorrenti tenuti al pagamento dei contributi

PEAN dovranno produrre una dichiarazione comprovante

che tali oneri sono stati regolarmente soluti, mentre le aziende restanti

dovranno allegare alla loro offerta una dichiarazione di non assoggettamento al

CCL PEAN rilasciata dalla Fondazione FAR, rispettivamente un'attestazione

vergata dallo stesso ente volta a certificare che la procedura di accertamento

aperta nei loro confronti è ancora pendente. Questa soluzione pragmatica permette non solo di prevenire la situazione di

stallo creatasi nel concorso oggetto della STA 52.2012.248

del 25 luglio 2012, ma consente anche di salvaguardare al meglio il principio

della trasparenza e della parità di trattamento tra concorrenti, in attesa che

tutte le aziende forestali ticinesi siano passate al vaglio della Fondazione

FAR.

4.

Sulla

scorta di quanto precede il ricorso va dunque parzialmente accolto.

La tassa

di giustizia è suddivisa in modo paritario fra gli insorgenti (in solido) ed il

committente (art. 28 LPamm). Alle ricorrenti, patrocinate da un legale, sono

dovute ripetibili ridotte, commisurate in

funzione del limitato successo dell'impugnativa (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza la pos. 252.140 CPN 102 del

capitolato per l'appalto delle opere da impresario forestale inerenti la 2.a fase

del risanamento, mediante tecniche di ingegneria naturalistica, del riale __________

è completata nel senso che:

- ai

concorrenti assoggettati al CCL PEAN è fatto obbligo di produrre una dichiarazione della Fondazione FAR attestante il pagamento

dei contributi PEAN giusta l'art. 39 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP;

- ai

concorrenti non assoggettati al CCL PEAN è fatto obbligo di produrre una

dichiarazione della Fondazione FAR attestante l'esonero dal pagamento dei

contributi PEAN;

- ai concorrenti restanti oggetto di verifiche da

parte della Fondazione FAR è fatto obbligo di produrre un'attestazione vergata dallo stesso ente volta a certificare che la

procedura di accertamento aperta nei loro confronti è ancora pendente.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è posta per ½ a carico delle ricorrenti in solido e

per ½ a carico del committente. Il comune di CO 1 rifonderà alle insorgenti complessivi

fr. 500.- di ripetibili.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83

lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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