52.2012.48
Commessa pubblica. Ricorrente a giusto titolo esclusa dalla gara per non aver prodotto un documento che andava obbligatoriamente allegato all'offerta. Valore probatorio del verbale di apertura
30 marzo 2012Italiano13 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2012.48
Data decisione, Autorità:
30.03.2012, TRAM
Titolo:
Commessa pubblica. Ricorrente a giusto titolo esclusa dalla gara per non aver prodotto un documento che andava obbligatoriamente allegato all'offerta. Valore probatorio del verbale di apertura
ESCLUSIONE
OFFERTA
art. 26 cpv. 1 LCPUBB
art. 31 LCPUBB
art. 40 cpv. 1 RLCPUBB
art. 45 cpv. 2 RLCPUBB
Incarto n.
52.2012.48
Lugano
30 marzo 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 febbraio 2012 della
RI 1
patrocinata da:,
contro
la decisione 24 gennaio 2012 del municipio di CO 2,
che ha escluso la ricorrente dal concorso per la fornitura di un veicolo con ponte
ribaltabile per la vuotatura dei cestini e aggiudicato la commessa alla ditta
CO 1 di __________;
viste le risposte:
- 10 febbraio 2012 della CO
1;
- 29 febbraio 2012 del
municipio di CO 2;
preso atto della replica 15 marzo 2012 e della duplica
29 marzo 2012 del municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 28 ottobre
2011 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge
sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura di un veicolo con
ponte ribaltabile per la vuotatura dei cestini (FU n. __________ pag. __________).
Il bando di
concorso (cifra 4) e la documentazione di gara (pos. 224.100) stabilivano che
le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenendo conto dei seguenti
criteri e fattori di ponderazione:
1.
economicità 50%
Considerandi
2.
termini di fornitura 25%
3.
caratteristiche tecniche 20%
4.
formazione apprendisti
5%
Le modalità di
valutazione erano partitamente indicate nel capitolato.
Le disposizioni
particolari del concorso (CPN 102) elencavano con precisione la documentazione
che andava obbligatoriamente allegata all'offerta (pos. 252). La posizione
252.120
lett. a chiedeva in particolare ai concorrenti di accludere la scheda
tecnica del veicolo in lingua italiana. In mancanza di prospetti essi avrebbero
dovuto allestire una descrizione tecnica particolareggiata. La posizione avvertiva
inoltre che la compilazione carente o l'allestimento incompleto di uno o più
dei documenti menzionati alla presente posizione sarà considerata come una mancata
consegna del documento stesso e che di conseguenza l'offerta verrà estromessa
dalla procedura di aggiudicazione.
B. In tempo utile sono pervenute al committente sei offerte per importi
compresi tra fr. 49'032.- e fr. 56'214.-. Constatato che l'offerta della RI 1
(di seguito: RI 1) era corredata di tutta la documentazione richiesta, ad eccezione
della scheda tecnica del veicolo richiesta alla posizione 252.120 lett. a delle
disposizioni particolari, il 23 gennaio 2012 il municipio di CO 2 ha risolto di escluderla dalla gara e di deliberare la commessa alla ditta CO 1 di __________,
risultata prima in graduatoria con 5.80 punti.
C. Contro questa decisione comunicata alle parti il 24 gennaio
2012, la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione della commessa a
proprio favore. In via subordinata ha postulato, oltre alla sua riammissione in
gara e all'annullamento della delibera, la retrocessione degli atti al
committente affinché, valutata anche la sua offerta, renda una nuova decisione.
Quale misura provvisionale, la ricorrente ha domandato inoltre il conferimento dell'effetto
sospensivo al gravame.
La RI 1 ritiene in sostanza che la sua estromissione dalla
gara sia ingiustificata. La sua offerta è completa e corredata di tutta la
documentazione richiesta dal capitolato, in particolare delle schede tecniche e
del prospetto ufficiale con tutte le informazioni e i dettagli del veicolo
proposto. L'insorgente rileva inoltre che la committenza, nella richiesta di
informazioni del 7 dicembre 2011, non ha accennato al fatto che la documentazione
inoltrata era incompleta. Nel capitolato e modulo d'offerta, soggiunge, sono
comunque stati elencati dettagliatamente tutti i dati tecnici rilevanti del veicolo offerto. La ricorrente censura infine
l'aggiudicazione in favore della ditta CO 1, giacché operata in contrasto con i
principi e gli scopi della LCPubb.
D. All'accoglimento del ricorso si è opposto il municipio,
difendendo il proprio operato per rapporto all'esclusione disposta nei confronti
della ricorrente.
Il committente nega in particolare che la RI 1 abbia
trasmesso, unitamente alla propria offerta, la documentazione obbligatoriamente
richiesta dalle disposizioni particolari del capitolato. La scheda tecnica e il
prospetto del veicolo proposto sono stati infatti prodotti solo in sede
ricorsuale, quindi tardivamente. A giusto titolo l'offerta della ricorrente è
stata dunque esclusa dalla gara siccome non conforme alle esigenze annunciate
negli atti di gara, che l'insorgente non ha impugnato rendendole vincolanti.
Dal canto suo, la deliberataria si è rimessa al giudizio del
Tribunale.
E. Con la replica la RI 1 ha sviluppato ulteriormente le argomentazioni addotte con il ricorso, contestando i motivi presentati dal municipio
a sostegno del provvedimento censurato.
Ribadisce in particolare di aver trasmesso - unitamente al capitolato d'appalto
e modulo d'offerta - i documenti F, F1, F3 e F4 e precisa che tale circostanza
potrà essere comprovata mediante l'audizione dei dipendenti della ricorrente che
hanno partecipato alle operazioni di allestimento e invio della documentazione.
Con ogni probabilità - soggiunge l'insorgente - la documentazione oggetto di
disamina è stata smarrita al momento dell'apertura delle buste. Donde la
necessità di sentire anche le persone che hanno partecipato alle operazioni di
apertura delle buste e al primo esame dei documenti.
F. In sede di duplica il municipio ha precisato ulteriormente il
proprio punto di vista, contestando recisamente di aver perso i documenti della
RI 1. Ribadisce con vigore che gli allegati al ricorso prodotti sub docc. F, F1,
F3 e F4 non figuravano nella busta contenente l'offerta della ricorrente. Tale
circostanza, segnalata peraltro nel verbale di apertura, è stata confermata dai
funzionari comunali presenti all'apertura pubblica delle offerte, interpellati
dall'ente banditore.
La CO 1 non ha invece presentato osservazioni.
Considerato, in
diritto
1.
1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb.
In quanto
partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro legittimata
a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 43
legge di procedura per la cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL
3.3.1
). La potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa
alla ditta CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) e rivendicarne il conseguimento potrà
esserle invece riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto
contro la decisione di esclusione (STA 52.2010.11 del 15 marzo 2010).
Con
questa riserva il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in
ordine.
1.2
Il
ricorso può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere
all'assunzione delle prove richiamate dalla ricorrente, insuscettibili di
apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi fattuali rilevanti
per il giudizio che è chiamato a rendere (vedi consid. 4.1.; art. 18 cpv. 1
LPamm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente
e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano
per statuire con cognizione di causa. I fatti decisivi sono noti.
2.
2.1. Notoriamente,
soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire
l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio
di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza,
che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche. La conformità deve
essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i
criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve
soddisfare le prescrizioni di gara.
2.2
Giusta
l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per
iscritto, in modo completo e tempestivo. Il capitolato d'offerta, sottolinea
l'art. 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse
pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12
settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), deve essere compilato dal concorrente
in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle
eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte
incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio
essere escluse (STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010). Una diversa conclusione,
che permettesse di aggiudicare la commessa ad offerte non conformi alle
prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o
completare le offerte dopo la loro apertura, sarebbe contraria al principio
della parità di trattamento tra concorrenti, sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb.
Le offerte devono in altri termini essere formulate in modo tale da permettere
al committente di procedere direttamente all'aggiudicazione, senza dover sollecitare
il singolo concorrente a fornire completazioni, chiarimenti o precisazioni in
merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste
Zuffe-rey/Corinne Maillard/
Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 108-109).
Al momento della loro apertura devono pertanto risultare complete,
corrette, nonché compilate in modo fedefacente, nel rispetto delle condizioni
stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara.
Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente
raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella
oggettivamente più vantaggiosa. La conformità dell'offerta per rapporto alle
condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di
qualsiasi commessa pubblica (STA 52.2011.426 del 17 ottobre 2011 consid. 3.2.).
3.
Giusta
l'art. 31 cpv. 1 LCPubb, le offerte sono aperte in seduta pubblica conformemente
all'avviso di gara. Il committente - soggiunge l'articolo (cpv. 2) - tiene un
verbale di apertura nel quale vengono indicati i nomi degli offerenti, gli
importi delle offerte e le eventuali osservazioni concernenti i documenti e le
irregolarità già manifestatesi al momento dell'apertura. Riallacciandosi a
questa norma di legge, l'art. 45 cpv. 2 RLCPubb/CIAP ribadisce
puntualmente gli stessi concetti. L'apertura delle offerte e la stesura del
relativo verbale costituiscono delle formalità essenziali di procedura, volte
ad affermare la corretta attuazione del principio della trasparenza che governa
l'aggiudicazione di ogni genere di commessa pubblica (vedi art. 1 lett. a
LCPubb). Con l'apertura delle offerte e l'iscrizione a verbale dei relativi
importi si rende noto il nominativo di chi ha concorso e si conferma la ricezione
delle offerte inoltrate. Ma non solo. Si attesta che l'importo offerto
corrisponde a quello effettivamente proposto, scongiurando manipolazioni o
negoziazioni ex post (Vincent
Carron/Jacques Fournier, La protection juridique dans la passation des
marchés publics, Fribourg 2002, p. 7 segg.). In sostanza, il verbale
di apertura delle offerte certifica quanto avviene durante tale operazione,
contraddistinta dall'apertura vera e propria delle buste contenenti le offerte,
dalla lettura degli importi offerti e da una prima verifica sommaria degli atti
pervenuti. Il documento ha valore probatorio e garantisce il rispetto del
principio della trasparenza, il quale a sua volta assicura ai concorrenti un'adeguata
protezione giuridica (Martin Beyeler, Ziele
und Instrumente des Vergaberechts, Zürich-Basel-Genf 2008, n. 23 segg.; Carron/ Fournier, op. cit., pag. 7; STA
52.2011.41
del 16 febbraio 2011, pubbl. nella RtiD II-2011 n. 20, consid. 2.1).
4.
4.1. In
concreto, nelle prescrizioni concorsuali il committente ha stabilito chiaramente
che i concorrenti dovevano allegare all'offerta la scheda tecnica del veicolo
offerto e che in mancanza di prospetti avrebbero dovuto allestire una
descrizione tecnica particolareggiata. La stazione appaltante si è riservata la
facoltà di escludere dalla procedura i concorrenti che avessero compilato in
modo carente o allestito in modo incompleto uno o più dei documenti menzionati alla
pos. 252.120 lett. a CPN 102, carenza che sarebbe stata considerata alla
stregua di una mancata consegna del documento stesso.
Dall'incarto
messo a disposizione di questo Tribunale non risulta che la RI 1 abbia prodotto
la scheda tecnica del veicolo offerto, obbligatoriamente richiesta dai documenti
di gara. Prova ne è che il verbale di apertura del 2 dicembre 2011 - documento
che, come detto, ha valore probatorio e garantisce il rispetto del principio della
trasparenza - constata che la ricorrente ha omesso di allegare alla propria
offerta tale documento. Dagli atti non emerge neppure che sia stato esibito il
prospetto illustrativo o, in mancanza dello stesso, che sia stata allestita una
descrizione tecnica particolareggiata del veicolo. I dati tecnici forniti nel
capitolato e modulo d'offerta dalla ricorrente non possono certamente sopperire
alla mancata trasmissione della scheda esatta dalla committenza. Non v'è dubbio
alcuno che stante il suo contenuto, essa abbia un'importanza tutt'altro che
trascurabile nel contesto dell'offerta in cui è integrata. La lacuna
individuata dal committente concerne la sostanza stessa dell'offerta, riferita
ai dati tecnici del veicolo richiesto al concorrente ai fini dell'esecuzione della
commessa posta a concorso.
La
circostanza per cui la committenza, nella richiesta di informazioni del 7
dicembre 2011, non abbia accennato al fatto che la documentazione inoltrata era
incompleta, è assolutamente ininfluente. L'ente banditore non era infatti
tenuto ad assegnare all'insorgente un termine perentorio per rimediare al
difetto ravvisato. L'operazione di sanatoria prevista alle pos. 252.110 e
252.130
delle disposizioni particolari CPN 102 - ed alla quale si riferisce
implicitamente la ricorrente - era ammissibile unicamente per supplire alla
mancata produzione di documenti ben precisi, attestanti fatti oggettivi già
esistenti al momento dell'inoltro dell'offerta (cfr., in questo senso, la STA
52.2011.354
del 26 agosto 2011), rispettivamente per rimediare alla carente
compilazione dell'elenco prezzi negli appositi spazi contraddistinti da puntini.
Non poteva di sicuro essere svolta per completare quella presentata dalla RI 1,
carente in uno dei punti essenziali legati al criterio di aggiudicazione 3. A maggior ragione se si pon mente al fatto che l'omessa allegazione della scheda tecnica del veicolo
era sanzionata esplicitamente con l'estromissione dalla gara dalla posizione
252.120
lett. a delle disposizioni particolari. Essa non poteva in alcun modo
essere richiesta a posteriori. Né giova all'insorgente averla prodotta solo in
sede ricorsuale, posteriormente all'inoltro degli atti. La sua offerta,
incompleta, non conforme alle esigenze annunciate negli atti di gara e non
sanabile applicando le pos. 252.110 e 252.130 CPN 102, è stata dunque
estromessa dalla gara a giusto titolo.
4.2
Resistendo
la decisione di esclusione alle censure della ricorrente, quest'ultima non può
aggravarsi contro la decisione di aggiudicazione, in mancanza della necessaria
legittimazione ricorsuale (cfr. sopra, consid. 1.1).
5.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto nella misura
in cui è ricevibile.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda
volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
6.
La tassa
di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28
LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei
limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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