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Decisione

52.2012.48

Commessa pubblica. Ricorrente a giusto titolo esclusa dalla gara per non aver prodotto un documento che andava obbligatoriamente allegato all'offerta. Valore probatorio del verbale di apertura

30 marzo 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 28 ottobre

2011 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge

sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato

secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura di un veicolo con

ponte ribaltabile per la vuotatura dei cestini (FU n. __________ pag. __________).

Il bando di

concorso (cifra 4) e la documentazione di gara (pos. 224.100) stabilivano che

le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenendo conto dei seguenti

criteri e fattori di ponderazione:

1.

economicità 50%

Considerandi

2.

termini di fornitura 25%

3.

caratteristiche tecniche 20%

4.

formazione apprendisti

5%

Le modalità di

valutazione erano partitamente indicate nel capitolato.

Le disposizioni

particolari del concorso (CPN 102) elencavano con precisione la documentazione

che andava obbligatoriamente allegata all'offerta (pos. 252). La posizione

252.120

lett. a chiedeva in particolare ai concorrenti di accludere la scheda

tecnica del veicolo in lingua italiana. In mancanza di prospetti essi avrebbero

dovuto allestire una descrizione tecnica particolareggiata. La posizione avvertiva

inoltre che la compilazione carente o l'allestimento incompleto di uno o più

dei documenti menzionati alla presente posizione sarà considerata come una mancata

consegna del documento stesso e che di conseguenza l'offerta verrà estromessa

dalla procedura di aggiudicazione.

B. In tempo utile sono pervenute al committente sei offerte per importi

compresi tra fr. 49'032.- e fr. 56'214.-. Constatato che l'offerta della RI 1

(di seguito: RI 1) era corredata di tutta la documentazione richiesta, ad eccezione

della scheda tecnica del veicolo richiesta alla posizione 252.120 lett. a delle

disposizioni particolari, il 23 gennaio 2012 il municipio di CO 2 ha risolto di escluderla dalla gara e di deliberare la commessa alla ditta CO 1 di __________,

risultata prima in graduatoria con 5.80 punti.

C. Contro questa decisione comunicata alle parti il 24 gennaio

2012, la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione della commessa a

proprio favore. In via subordinata ha postulato, oltre alla sua riammissione in

gara e all'annullamento della delibera, la retrocessione degli atti al

committente affinché, valutata anche la sua offerta, renda una nuova decisione.

Quale misura provvisionale, la ricorrente ha domandato inoltre il conferimento dell'effetto

sospensivo al gravame.

La RI 1 ritiene in sostanza che la sua estromissione dalla

gara sia ingiustificata. La sua offerta è completa e corredata di tutta la

documentazione richiesta dal capitolato, in particolare delle schede tecniche e

del prospetto ufficiale con tutte le informazioni e i dettagli del veicolo

proposto. L'insorgente rileva inoltre che la committenza, nella richiesta di

informazioni del 7 dicembre 2011, non ha accennato al fatto che la documentazione

inoltrata era incompleta. Nel capitolato e modulo d'offerta, soggiunge, sono

comunque stati elencati dettagliatamente tutti i dati tecnici rilevanti del veicolo offerto. La ricorrente censura infine

l'aggiudicazione in favore della ditta CO 1, giacché operata in contrasto con i

principi e gli scopi della LCPubb.

D. All'accoglimento del ricorso si è opposto il municipio,

difendendo il proprio operato per rapporto all'esclusione disposta nei confronti

della ricorrente.

Il committente nega in particolare che la RI 1 abbia

trasmesso, unitamente alla propria offerta, la documentazione obbligatoriamente

richiesta dalle disposizioni particolari del capitolato. La scheda tecnica e il

prospetto del veicolo proposto sono stati infatti prodotti solo in sede

ricorsuale, quindi tardivamente. A giusto titolo l'offerta della ricorrente è

stata dunque esclusa dalla gara siccome non conforme alle esigenze annunciate

negli atti di gara, che l'insorgente non ha impugnato rendendole vincolanti.

Dal canto suo, la deliberataria si è rimessa al giudizio del

Tribunale.

E. Con la replica la RI 1 ha sviluppato ulteriormente le argomentazioni addotte con il ricorso, contestando i motivi presentati dal municipio

a sostegno del provvedimento censurato.

Ribadisce in particolare di aver trasmesso - unitamente al capitolato d'appalto

e modulo d'offerta - i documenti F, F1, F3 e F4 e precisa che tale circostanza

potrà essere comprovata mediante l'audizione dei dipendenti della ricorrente che

hanno partecipato alle operazioni di allestimento e invio della documentazione.

Con ogni probabilità - soggiunge l'insorgente - la documentazione oggetto di

disamina è stata smarrita al momento dell'apertura delle buste. Donde la

necessità di sentire anche le persone che hanno partecipato alle operazioni di

apertura delle buste e al primo esame dei documenti.

F. In sede di duplica il municipio ha precisato ulteriormente il

proprio punto di vista, contestando recisamente di aver perso i documenti della

RI 1. Ribadisce con vigore che gli allegati al ricorso prodotti sub docc. F, F1,

F3 e F4 non figuravano nella busta contenente l'offerta della ricorrente. Tale

circostanza, segnalata peraltro nel verbale di apertura, è stata confermata dai

funzionari comunali presenti all'apertura pubblica delle offerte, interpellati

dall'ente banditore.

La CO 1 non ha invece presentato osservazioni.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb.

In quanto

partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro legittimata

a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 43

legge di procedura per la cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL

3.3.1

). La potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa

alla ditta CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) e rivendicarne il conseguimento potrà

esserle invece riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto

contro la decisione di esclusione (STA 52.2010.11 del 15 marzo 2010).

Con

questa riserva il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in

ordine.

1.2

Il

ricorso può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere

all'assunzione delle prove richiamate dalla ricorrente, insuscettibili di

apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi fattuali rilevanti

per il giudizio che è chiamato a rendere (vedi consid. 4.1.; art. 18 cpv. 1

LPamm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente

e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano

per statuire con cognizione di causa. I fatti decisivi sono noti.

2.

2.1. Notoriamente,

soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire

l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio

di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza,

che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche. La conformità deve

essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i

criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve

soddisfare le prescrizioni di gara.

2.2

Giusta

l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per

iscritto, in modo completo e tempestivo. Il capitolato d'offerta, sottolinea

l'art. 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse

pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12

settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), deve essere compilato dal concorrente

in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle

eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte

incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio

essere escluse (STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010). Una diversa conclusione,

che permettesse di aggiudicare la commessa ad offerte non conformi alle

prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o

completare le offerte dopo la loro apertura, sarebbe contraria al principio

della parità di trattamento tra concorrenti, sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb.

Le offerte devono in altri termini essere formulate in modo tale da permettere

al committente di procedere direttamente all'aggiudicazione, senza dover sollecitare

il singolo concorrente a fornire completazioni, chiarimenti o precisazioni in

merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste

Zuffe-rey/Corinne Maillard/

Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 108-109).

Al momento della loro apertura devono pertanto risultare complete,

corrette, nonché compilate in modo fedefacente, nel rispetto delle condizioni

stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara.

Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente

raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella

oggettivamente più vantaggiosa. La conformità dell'offerta per rapporto alle

condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di

qualsiasi commessa pubblica (STA 52.2011.426 del 17 ottobre 2011 consid. 3.2.).

3.

Giusta

l'art. 31 cpv. 1 LCPubb, le offerte sono aperte in seduta pubblica conformemente

all'avviso di gara. Il committente - soggiunge l'articolo (cpv. 2) - tiene un

verbale di apertura nel quale vengono indicati i nomi degli offerenti, gli

importi delle offerte e le eventuali osservazioni concernenti i documenti e le

irregolarità già manifestatesi al momento dell'apertura. Riallacciandosi a

questa norma di legge, l'art. 45 cpv. 2 RLCPubb/CIAP ribadisce

puntualmente gli stessi concetti. L'apertura delle offerte e la stesura del

relativo verbale costituiscono delle formalità essenziali di procedura, volte

ad affermare la corretta attuazione del principio della trasparenza che governa

l'aggiudicazione di ogni genere di commessa pubblica (vedi art. 1 lett. a

LCPubb). Con l'apertura delle offerte e l'iscrizione a verbale dei relativi

importi si rende noto il nominativo di chi ha concorso e si conferma la ricezione

delle offerte inoltrate. Ma non solo. Si attesta che l'importo offerto

corrisponde a quello effettivamente proposto, scongiurando manipolazioni o

negoziazioni ex post (Vincent

Carron/Jacques Fournier, La protection juridique dans la passation des

marchés publics, Fribourg 2002, p. 7 segg.). In sostanza, il verbale

di apertura delle offerte certifica quanto avviene durante tale operazione,

contraddistinta dall'apertura vera e propria delle buste contenenti le offerte,

dalla lettura degli importi offerti e da una prima verifica sommaria degli atti

pervenuti. Il documento ha valore probatorio e garantisce il rispetto del

principio della trasparenza, il quale a sua volta assicura ai concorrenti un'adeguata

protezione giuridica (Martin Beyeler, Ziele

und Instrumente des Vergaberechts, Zürich-Basel-Genf 2008, n. 23 segg.; Carron/ Fournier, op. cit., pag. 7; STA

52.2011.41

del 16 febbraio 2011, pubbl. nella RtiD II-2011 n. 20, consid. 2.1).

4.

4.1. In

concreto, nelle prescrizioni concorsuali il committente ha stabilito chiaramente

che i concorrenti dovevano allegare all'offerta la scheda tecnica del veicolo

offerto e che in mancanza di prospetti avrebbero dovuto allestire una

descrizione tecnica particolareggiata. La stazione appaltante si è riservata la

facoltà di escludere dalla procedura i concorrenti che avessero compilato in

modo carente o allestito in modo incompleto uno o più dei documenti menzionati alla

pos. 252.120 lett. a CPN 102, carenza che sarebbe stata considerata alla

stregua di una mancata consegna del documento stesso.

Dall'incarto

messo a disposizione di questo Tribunale non risulta che la RI 1 abbia prodotto

la scheda tecnica del veicolo offerto, obbligatoriamente richiesta dai documenti

di gara. Prova ne è che il verbale di apertura del 2 dicembre 2011 - documento

che, come detto, ha valore probatorio e garantisce il rispetto del principio della

trasparenza - constata che la ricorrente ha omesso di allegare alla propria

offerta tale documento. Dagli atti non emerge neppure che sia stato esibito il

prospetto illustrativo o, in mancanza dello stesso, che sia stata allestita una

descrizione tecnica particolareggiata del veicolo. I dati tecnici forniti nel

capitolato e modulo d'offerta dalla ricorrente non possono certamente sopperire

alla mancata trasmissione della scheda esatta dalla committenza. Non v'è dubbio

alcuno che stante il suo contenuto, essa abbia un'importanza tutt'altro che

trascurabile nel contesto dell'offerta in cui è integrata. La lacuna

individuata dal committente concerne la sostanza stessa dell'offerta, riferita

ai dati tecnici del veicolo richiesto al concorrente ai fini dell'esecuzione della

commessa posta a concorso.

La

circostanza per cui la committenza, nella richiesta di informazioni del 7

dicembre 2011, non abbia accennato al fatto che la documentazione inoltrata era

incompleta, è assolutamente ininfluente. L'ente banditore non era infatti

tenuto ad assegnare all'insorgente un termine perentorio per rimediare al

difetto ravvisato. L'operazione di sanatoria prevista alle pos. 252.110 e

252.130

delle disposizioni particolari CPN 102 - ed alla quale si riferisce

implicitamente la ricorrente - era ammissibile unicamente per supplire alla

mancata produzione di documenti ben precisi, attestanti fatti oggettivi già

esistenti al momento dell'inoltro dell'offerta (cfr., in questo senso, la STA

52.2011.354

del 26 agosto 2011), rispettivamente per rimediare alla carente

compilazione dell'elenco prezzi negli appositi spazi contraddistinti da puntini.

Non poteva di sicuro essere svolta per completare quella presentata dalla RI 1,

carente in uno dei punti essenziali legati al criterio di aggiudicazione 3. A maggior ragione se si pon mente al fatto che l'omessa allegazione della scheda tecnica del veicolo

era sanzionata esplicitamente con l'estromissione dalla gara dalla posizione

252.120

lett. a delle disposizioni particolari. Essa non poteva in alcun modo

essere richiesta a posteriori. Né giova all'insorgente averla prodotta solo in

sede ricorsuale, posteriormente all'inoltro degli atti. La sua offerta,

incompleta, non conforme alle esigenze annunciate negli atti di gara e non

sanabile applicando le pos. 252.110 e 252.130 CPN 102, è stata dunque

estromessa dalla gara a giusto titolo.

4.2

Resistendo

la decisione di esclusione alle censure della ricorrente, quest'ultima non può

aggravarsi contro la decisione di aggiudicazione, in mancanza della necessaria

legittimazione ricorsuale (cfr. sopra, consid. 1.1).

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto nella misura

in cui è ricevibile.

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda

volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

6.

La tassa

di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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