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Decisione

52.2012.494

Licenza edilizia in sanatoria per un impianto di climatizzazione con sei unità esterne

7 agosto 2015Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i principi economici di mercato. Qualora le emissioni provengano da altre

fonti, le conseguenze finanziarie delle limitazioni devono essere prese in

considerazione nell'ambito dell'esame della proporzionalità.

Per prassi, se i valori di pianificazione determinanti sono rispettati, si

giustificano ulteriori limitazioni delle emissioni soltanto allorquando i

provvedimenti ipotizzabili permettono di ottenere un'ulteriore importante

riduzione delle emissioni con un dispendio relativamente basso (DTF 127 II 306

consid. 8, 124 II 517 consid 5a; STF 1C_10/2011 citata, consid. 4.1,1C_299/2009

del 12 gennaio 2010 consid. 3.2).

3.2.

3.2.1. Nel caso

concreto, l'impianto di climatizzazione in discussione è composto da sei

scambiatori di calore esterni. Quattro unità sono state collocate all'interno

della corte, all'altezza del primo piano, sopra una pensilina addossata

all'immobile (sub. A) di proprietà dei qui resistenti. Le restanti due unità

sono state installate nel sottopassaggio che collega via Dunant con la corte

interna, nelle vicinanze della griglia di espulsione dell'aria di un aggregato

interno al servizio di un negozio.

Chiamata a esprimersi

sulla notifica di costruzione, in base a misurazioni eseguite in loco la UCE Sagl

ha determinato le immissioni foniche prodotte dai condizionatori presso i ricettori

più prossimi, dando per assodato che il loro funzionamento fosse limitato al

periodo diurno (07:00-19:00). In particolare, per quanto concerne i quattro

scambiatori di calore collocati sulla tettoia, ha accertato il livello del

rumore da essi prodotto in prossimità dell'adiacente portafinestra (terrazza) al

primo piano dell'immobile dell'insorgente (ricettore R1), mentre per quanto

attiene alle restanti due unità nonché al preesistente aggregato del negozio

installati all'interno del sottopassaggio, i rilevamenti sono stati effettuati in

prossimità di una finestra situata dirimpetto a quest'ultimo (ricettore R2). Ha

così ottenuto dei livelli di immissioni sonore pari a 54 dB(A) per R1 e di 59

dB(A) per R2, superiori in quest'ultimo caso ai VP della zona (cfr. perizia,

parte terza n. 3).

Di seguito, ha esaminato

e proposto delle misure atte a ridurre il rumore, ciò che ha portato l'autorità

a subordinare il permesso, in particolare, alle seguenti condizioni:

-

gli impianti potranno funzionare unicamente nel periodo diurno dalle

ore 07.00 alle ore 19.00, come stabilito dal perito nelle valutazioni foniche;

-

lungo il bordo della tettoia si dovrà realizzare lo schermo fonico

così come descritto nella menzionata perizia al cap. 2.1;

-

l'aggregato del negozio (apparecchio interno) dovrà essere spostato

di un metro verso l'interno al fine di poter posare il [recte: i] due

silenziatori ed il tamponamento proposto nella perizia al cap. 3.

3.2.2. L'insorgente

contesta anzitutto i livelli d'immissione calcolati presso la portafinestra dell'appartamento

sito al primo piano del suo stabile. Nell'allestimento del referto non sarebbe

stato tenuto conto delle due unità motocondensanti collocate all'interno del

sottopassaggio e la componente sonora del traffico sarebbe stata sovrastimata.

Inoltre, i rilievi sarebbero stati effettuati senza che le unità fossero a

pieno regime e senza accedere all'appartamento in questione. A torto.

Il 4 aprile 2012, la UCE Sagl ha rilevato

il rumore nella corte con gli impianti in esercizio e con gli impianti spenti.

Le misurazioni sono state effettuate in diversi punti, tenendo conto delle

varie sorgenti di rumore, incluso il rumore di fondo (cfr. studio UCE, parte

seconda n. 1 segg.). Dalle note esplicative relative alle misurazioni

fonometriche si evince che, malgrado la difficoltà di distinguere l'apporto

fonico dei condizionatori dal rumore di fondo (traffico), il risultato ottenuto

presso la tettoia può essere considerato per eccesso come il valore più alto

ottenibile provocato dagli impianti di climatizzazione (cfr. perizia

aprile 2012, parte seconda n. 2.2). Nelle precisazioni del 24 settembre 2012

(cfr. doc. 3 allegato alla risposta 4 ottobre 2012 dei resistenti davanti al

Governo), la UCE Sagl ha inoltre chiarito che gli accertamenti sono stati effettuati

a regime massimo di funzionamento, malgrado che il sistema di gestione

preveda un inverter che adatta le macchine a un funzionamento parziale in

funzione della richiesta di carichi termici ridotti. Ha altresì precisato di

aver preso in considerazione pure le due unità installate nel sottopassaggio,

ma che, dato il forte rumore di fondo, i rilievi strumentali non hanno permesso

di stabilirne la componente acustica. Ha quindi individuato le sorgenti di

rumore rilevanti per le immissioni presso i due ricettori più prossimi agli

impianti. In particolare, per il ricettore R1 ha appurato come determinanti fossero

unicamente le emissioni prodotte dai quattro scambiatori sulla tettoia, mentre che

per il ricettore R2 decisivo sarebbe il rumore provocato dal preesistente aggregato

del negozio (cfr. studio UCE, parte terza n. 1 segg.).

Tenuto conto delle precisazioni

fornite, non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità di questi rilevamenti.

Le generiche critiche sollevate dall'insorgente a questo proposito vanno

pertanto respinte.

Partendo dal livello sonoro

misurato con gli apparecchi in funzione, la UCE Sagl ha ricavato la pressione

sonora degli impianti, sottraendo il rumore di fondo (rilevato con gli impianti

fuori esercizio), ed ha calcolato il livello di immissioni foniche presso i citati

ricettori, utilizzando la teoria della trasmissione del rumore in campo

libero giacché in occasione dei rilievi non ha potuto accedere direttamente

agli appartamenti interessati (cfr. studio UCE, parte terza n. 2). Avendo

rilevato la presenza di una componente impulsiva, malgrado la stessa non fosse

necessariamente riconducibile ai controversi impianti, ha effettuato precauzionalmente

una correzione di 4 dB(A). Come accennato sopra, è così giunta a determinare

livelli di immissioni sonore per il periodo diurno pari a 54 dB(A) presso il

ricettore R1 e a 59 dB(A) presso il ricettore R2.

Oltre che caratterizzate da un

certo grado di prudenza, le valutazioni effettuate risultano sufficientemente

precise e complete. Le stesse hanno tenuto conto delle sorgenti di rumore e dei

ricettori più prossimi, della componente ambientale del rumore, del periodo di

funzionamento di tutti gli impianti e della potenza di questi ultimi. Sebbene i

rilievi non siano stati effettuati direttamente presso i ricettori, i dati ottenuti

sono stati rielaborati al fine di ottenere un risultato coerente con la situazione

reale.

Questi risultati hanno peraltro trovato

sostanziale conferma negli esami svolti successivamente al fine di completare lo

studio fonico. La UCE Sagl ha infatti calcolato le immissioni foniche prodotte

dai quattro impianti collocati sulla tettoia presso il ricettore R1 e le

finestre sovrastanti, sulla base della pressione sonora indicata dalla scheda

tecnica e considerando una correzione di 2 dB(A) per la componente tonale (cfr.

complemento 27 ottobre 2014, di seguito: complemento UCE, parte seconda). Lo ha

fatto per mezzo del software di modellazione numerica SoundPlan, che consente

la simulazione della propagazione del rumore emesso da sorgenti puntuali o

lineari in ambiente esterno e che tiene conto di tutti gli ostacoli e di tutte

le riflessioni sonore originate dagli edifici (cfr. complemento UCE, parte

prima n. 2). Suddette verifiche hanno segnatamente confermato il livello delle

immissioni foniche misurate presso il ricettore R1 [dB(A) 54.1], considerato,

dato il tipo di impianto, un tempo di funzionamento pari al 70% del periodo

diurno. Da questo profilo non vi è dunque motivo di annullare la licenza.

3.2.3. Destinate

all'insuccesso sono pure le doglianze espresse dalla ricorrente in merito al

funzionamento dei condizionatori durante la notte. La licenza edilizia impone

infatti che gli impianti possano funzionare unicamente durante il periodo

diurno (dalle ore 07:00 alle 19:00). Un uso difforme, e meglio la loro messa in

funzione tra le ore 19:00 e le 07:00, non è stato autorizzato. La possibilità

che i resistenti non si attengano al permesso ricevuto non è suscettibile di portare

all'annullamento della licenza. In caso di abusi, l'insorgente potrà semmai chiedere

al municipio di adottare provvedimenti idonei a far rispettare le condizioni

d'uso indicate nel permesso.

3.3. Raggiungendo 59 dB(A), il livello

sonoro misurato presso il punto d'immissione R2 supera il valore limite diurno

di 55 dB(A). Per questo la UCE Sagl ha proposto il risanamento dell'impianto

interno del negozio tramite l'installazione di due silenziatori e di un

tamponamento fonoisolante (studio UCE, parte quarta n. 3). Provvedimento, questo,

ripreso dall'autorizzazione a costruire quale condizione per il rilascio del

permesso e nel frattempo già implementato dai resistenti (cfr. complemento UCE,

parte quarta n. 1). Secondo la UCE Sagl, l'attenuazione del rumore dovuta ai

due silenziatori è di 16 dB(A). Si tratta conseguentemente di misure in grado

di riportare le immissioni foniche presso il ricettore R2 abbondantemente al di

sotto dei valori limite previsti per la zona. Nella misura in cui autorizza la

posa dei due scambiatori di calore all'interno del sottopassaggio, di per sé

privi d'impatto sul ricettore R2, alla condizione di dotare l'impianto preesistente

di due silenziatori e di un tamponamento fonoisolante, la decisione municipale deve

pertanto essere tutelata. Neppure la ricorrente pretende invero il contrario.

3.4. Per quanto concerne il

ricettore R1, ove il valore limite diurno di 55 dB(A) è rispettato di poco

[54.1 dB(A)], la UCE Sagl ha invece proposto, al fine di tenere conto del

principio di prevenzione, di posare uno schermo fonico. Il permesso ne impone

analogamente l'installazione.

L'insorgente asserisce che la

posa di quest'ultimo sul bordo della pensilina non sarebbe materialmente

praticabile, vista la mancanza di spazio, e non sarebbe comunque in grado di

contenere il rumore generato dagli impianti retrostanti, date la vicinanza ai

locali sensibili e la conformazione della corte. Eccepisce inoltre che non

sarebbe conforme con le prescrizioni comunali in materia di distanze (cfr.

osservazioni 18 novembre 2014, pag. 5).

3.4.1. Durante la fase

istruttoria, la Corte ha chiesto alla UCE Sagl di specificare la tipologia e le

dimensioni dello schermo fonico proposto e di indicare l'entità della riduzione

del rumore dovuta alla sua installazione, nonché i possibili effetti di

riflessione del rumore sulle facciate. Dalle informazioni fornite, risulta che

la barriera antirumore ha un'altezza di m 2.00, rispettivamente una lunghezza

di m 3.00, e che si compone di pannelli opachi in fibra minerale, fonoassorbenti

e fonoisolanti (cfr. scheda tecnica prodotta col complemento UCE). Il manufatto

è suddiviso in una parte fissa e in una parte mobile, al fine di agevolare gli

interventi di manutenzione (cfr. studio UCE, parte quarta n. 2 segg.). Secondo

la UCE Sagl, la barriera comporta una diminuzione delle immissioni foniche

presso il punto d'immissione R1 di circa 13 dB(A), di modo che il livello

sonoro passerebbe da 54.1 a 41 dB(A). Un calo delle immissioni, seppur più

contenuto [da 51.6 a 47 dB(A)], è previsto pure presso la finestra al secondo

piano. Di contro, ai piani terzo e quarto il rumore dovrebbe aumentare, anche

se di poco, passando da 43 a 44 dB(A), rispettivamente da 45.4 a 46 dB(A), restando comunque al di sotto dei VP validi per il periodo diurno (cfr. complemento UCE,

parte terza n. 2.3). Se ne deduce che la posa dello schermo fonico in

discussione è suscettibile di ridurre, in ossequio al principio di prevenzione,

le immissioni in maniera marcata in prossimità del ricettore più vicino (R1) e

di migliorare la situazione anche presso l'apertura esistente al piano

superiore, senza peggiorare sensibilmente quella ai due piani soprastanti. I

paventati fenomeni di riflessione non sussistono e, semmai, restano

circoscritti. Di per sé, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, la

misura proposta si configura dunque come un provvedimento efficace e, considerati

i costi di realizzazione indicati (fr. 7'000.-), senz'altro sostenibile dal

profilo economico. Resta da vedere se la sua installazione sia anche rispettosa

delle norme sulle distanze.

3.4.2.

3.4.2.1. Giusta l'art. 39 cpv. 1

LE, la distanza dal confine è la distanza tra l'edificio e il confine del

fondo. L'art. 41 RLE precisa le modalità di misurazione delle distanze definite

dall'art. 39 LE. Secondo il cpv. 1, la distanza è misurata nel punto in cui

l'edificio o l'impianto più si avvicina al confine, dall'estremità dei corpi

sporgenti, escluse le gronde e i balconi che hanno una sporgenza fino a m 1.10

e non occupano più di un terzo della lunghezza della facciata. Condizioni,

queste ultime, che devono essere soddisfatte cumulativamente.

3.4.2.2. Nel comprensorio del

centro cittadino, le distanze tra edifici e da confine sono disciplinate

dall'art. 11 cpv. 3 lett. a e b NAPPZCC. La lett. a concerne le edificazioni

con plano-volume-tria indicata ai sensi del cpv. 1 (cosiddetta crosta urbana) e

regola le distanze in corrispondenza delle parti laterali dei fondi (perpendicolarmente

all'asse del corso principale (n. 1), dove vale, per principio, l'obbligo

di costruzione in contiguità, rispettivamente verso il (confine sul) retro dei

fondi (n. 2), dove di norma va osservata una distanza minima di 5.00 m. La

lett. b riguarda invece le superfici definite retrostanti e disciplina la distanza

minima dagli altri confini (n. 1), che è pari a 5.00 m per altezze fino a m

16.60 ed a 6.00 m per altezze fino a m 19.50 (riservato un supplemento di

distanza di ml 3.00 da edifici esistenti), rispettivamente la distanza minima tra

facciate contrapposte di uno stesso edificio (n. 2), caso quest'ultimo che

qui non interessa.

3.4.2.3. In concreto, gli

immobili dei resistenti e della ricorrente che si affacciano su Corso San

Gottardo e via Dunant, indicati come edifici ricostruibili, sono interessati

da una linea di costruzione con contiguità prevalente ai sensi dell'art.

11 cpv. 1 NAPPZCC; la corte sul retro è invece qualificata come superficie

retrostante d'edificazione libera (cfr. Piano particolareggiato del centro

cittadino, Tipi e concetti d'inserimento, Piano di sintesi).

Il confine tra le part. 1456 e

471 corre da nord a sud, suddividendo dapprima gli immobili contigui dei

resistenti e della ricorrente che si affacciano su Corso San Gottardo, proseguendo

poi per un breve tratto (ca. 1.50 m, misurazione dedotta dalla planimetria in

atti) verso est lungo il retro del fabbricato dell'insorgente e, infine, tagliando

pressapoco a metà la retrostante corte interna. Nell'angolo nord-ovest di quest'ultima,

la facciata est dell'edificio (sub. A e C) dei resistenti si situa a 2.00 m

(sub. C), rispettivamente a 4.00 m circa (sub. A) dal confine verso il fondo

della ricorrente. La pensilina sporgente dalla facciata, sulla quale sono

collocati i quattro controversi scambiatori di calore e sul cui bordo esterno dovrebbe

essere applicato lo schermo fonico, vi si avvicina addirittura sino a circa 1.50

m (cfr. planimetria; materiale fotografico agli atti; ricorso 10 dicembre 2012,

pag. 6, che parla di una distanza di ca. 1.00 m). Essendo profonda oltre 2.50

m, non può essere ignorata dal profilo del computo delle distanze dal confine e

tra edifici. A prescindere che alla fattispecie sia applicabile l'art. 11 cpv.

3 lett. a n. 2 oppure lett. b n. 1, l'immobile dei resistenti configura

pertanto una costruzione esistente in contrasto

con la distanza minima dal confine di 5.00 m (3.00 m qualora la profondità del

fondo sia inferiore a 17.00 m; cfr. anche Schizzi esplicativi riferiti

all'art. 11 cpv. 3 NAPPZCC).

3.4.2.4. Secondo l'art. 66 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21

giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1), in vigore dal 1° gennaio 2012, è permessa la

conservazione e la manutenzione di costruzioni esistenti in contrasto col

nuovo diritto. Possono essere autorizzate,

soggiunge il cpv. 2, trasformazioni a condizione che il contrasto col nuovo

diritto non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico e

quello dei vicini (lett. a). Giusta l'art. 39

del regolamento di applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE;

RL 7.1.2.1.1) - ancora in vigore al momento in cui il Governo ha statuito

- le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore, possono essere riparate e mantenute, esclusi i lavori di trasformazione

sostanziali. Trasformazioni di una certa importanza, soggiunge la norma,

possono nondimeno essere autorizzate se il contrasto con il nuovo diritto non

pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini.

La trasformazione è sostanziale quando modifica l'identità della costruzione

preesistente dal profilo delle volumetrie, dell'aspetto e della destinazione,

ingenerando nuove ripercussioni sull'ordinamento delle utilizzazioni o quando

aggrava i momenti di contrasto con il nuovo diritto o ne introduce di nuovi. I

limiti delle trasformazioni ammissibili vanno

stabiliti caso per caso, tenendo conto delle finalità delle norme applicabili,

della natura del contrasto esistente, dell'entità dell'intervento e delle

conseguenze che ne derivano, soppesando attentamente gli interessi

pubblici e privati contrapposti alla luce del principio di proporzionalità

(cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2

con rinvii; RDAT I-1999 n. 28 consid. 2.1; 1994-II n. 46; Adelio Scolari, Commentario, II ed.,

Cadenazzo 1996, ad art. 70 LALPT n. 515 seg.).

I

suddetti principi sono ora sanciti dall'art. 86 cpv. 3 del regolamento della

legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL

7.1.1.1.1), che ha ripreso la disciplina dell'art. 39 RLE, abrogato a far tempo

dal 2 aprile 2013 (BU 2013, 145). Nel caso di costruzioni non conformi ad altre

norme edilizie, precisa l'art. 86 cpv. 3

RLst, il municipio può autorizzare la trasformazione se: (a) non incide sull'aspetto

esterno o sui contenuti della costruzione, alterandone l'identità in misura

significativa o comunque tale da consolidare i momenti di contrasto con

il nuovo diritto; (b) il contrasto con il

nuovo diritto non pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e

l'interesse dei vicini.

Nella fattispecie, l'applicazione

della barriera antirumore sul bordo esterno della tettoia rappresenterebbe una

modifica non trascurabile della struttura. Il pannello antirumore, composto da

materiale opaco, ha infatti un'altezza di 2.00 m ed una lunghezza di 3.00 m.

Date le sue dimensioni, non si può ragionevolmente negare che determinerebbe un

aumento localmente apprezzabile degli ingombri esistenti nella fascia sottratta

all'edificazione dal vigente ordinamento delle distanze da confine, consolidando

ed aggravando il contrasto esistente con le norme sulle distanze. Basti considerare

al riguardo che l'art. 40 LE, nel computo dell'altezza degli edifici, tiene

conto anche dell'ingombro costituito dai semplici parapetti. L'opera non

passerebbe poi certamente inosservata. Al posto della struttura tutto sommato leggera

della pensilina, si percepirebbe infatti la presenza ingombrante dei due

pannelli, che, al fine di esplicare correttamente la loro funzione di schermo

fonico, finirebbero per ridurre in misura non trascurabile anche lo spazio

verticale ancora libero da costruzioni. Benché non sia suscettibile di alterare

l'identità dell'intero stabile, la trasformazione costituisce comunque una

modifica del suo aspetto esterno che esaspera significativamente la difformità

esistente, rendendo maggiormente percettibile il contrasto con la distanza da

confine. Anche se non la si volesse considerare sostanziale, ma soltanto di una

certa importanza, la trasformazione non potrebbe comunque essere autorizzata,

poiché l'installazione della barriera fonica è tutt'altro che irrilevante per gli

interessi privati della ricorrente, vista la vicinanza alla sua proprietà, in

particolare alla portafinestra ed al balcone dell'appartamento al primo piano, e

dal momento che rappresenta una delle condizioni per il rilascio del permesso

avversato. La condizione di licenza che ne impone l'installazione non può

dunque essere tutelata.

3.5. A questo punto si tratta di

esaminare quali conseguenze attribuire all'annullamento della citata

condizione.

3.5.1. Il rispetto del principio

di prevenzione impone di esaminare se altri provvedimenti per ridurre le

emissioni siano possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio, oltre

che sopportabili dal profilo economico e proporzionali. Essenzialmente, i

provvedimenti ipotizzabili devono permettere di ottenere un'ulteriore importante

riduzione delle emissioni con un dispendio relativamente basso. Ciò presuppone che

siano esaminate delle varianti, suscettibili, sotto il profilo delle immissioni,

di condurre a risultati (ancora) migliori, pur restando sopportabili dal

profilo economico. In tal senso, la conformità di un progetto con il principio

di prevenzione non può dunque essere esaminata isolatamente, ma sempre con uno

sguardo rivolto a possibili alternative (cfr., mutatis mutandis, STF

1C_560/2010 del 14 luglio 2011 consid. 7).

Di norma, spetta all'istante

fornire le necessarie indicazioni, onde permettere all'autorità competente di

valutare se il progetto è conforme al principio di prevenzione, rispettivamente

se subordinare il permesso richiesto ad ulteriori/altri provvedimenti. Anche

l'autorità può proporre, sulla base della propria esperienza o di accertamenti

appositamente esperiti o fatti eseguire, delle misure o soluzioni atte a

ridurre ulteriormente il rumore a costi accettabili, purché non si tratti di

provvedimenti o interventi necessitanti uno studio (più) approfondito, che, in

quanto tali, esigono la presentazione di un nuovo progetto.

Il principio di prevenzione non impone

di prendere in considerazione tutte le opzioni possibili o immaginabili. Basta

considerare quelle che appaiono più adatte. Viceversa, l'istante non può limitarsi

a perorare i vantaggi del progetto che più gli è comodo, senza confrontarsi con

altre soluzioni appropriate o con le proposte alternative degli eventuali

opponenti. Diversamente, il principio di prevenzione potrebbe essere facilmente

eluso.

Ferme queste premesse, il fatto

che in concreto non possa essere confermata la misura imposta come condizione

di licenza al fine di ridurre ulteriormente il rumore in conformità al

principio di prevenzione, non significa ancora, posto che i VP determinanti sono

comunque rispettati, che il permesso rilasciato debba essere annullato. Un tale

risultato si giustificherebbe soltanto se dovesse apparire necessario approfondire

lo studio di eventuali soluzioni alternative volte ad attuare il principio di

prevenzione. In effetti, qualora il provvedimento annullato potesse essere immediatamente

sostituito con un'altra misura suscettibile di esplicare i medesimi effetti ma conforme

al diritto, basterebbe subordinare la licenza alla nuova condizione. Il

permesso dovrebbe invece essere rilasciato senza condizioni addizionali, se

fosse evidente che non sussistono alternative concrete oppure che queste ultime

non sono sopportabili dal profilo economico.

3.5.2. Nella fattispecie, non

sono ravvisabili soluzioni o provvedimenti alternativi che possano essere

facilmente imposti da questo Tribunale a titolo di clausola accessoria, così da

poter confermare, subordinandolo alla nuova condizione, il permesso rilasciato.

D'altro canto, non può neppure dirsi che, venuta meno la possibilità di

installare lo schermo fonico per le ragioni anzidette, non fosse/sia altrimenti

possibile eliminare o ridurre ulteriormente il rumore proveniente dai

controversi impianti con un dispendio sostenibile. Approfondite verifiche a

questo riguardo fanno invero difetto. In particolare, ritenuto che la proposta

di spostare gli impianti sotto la pensilina, scartata a motivo dei costi eccessivi

(cfr. studio UCE, parte quarta n. 2.2; precisazioni 24 settembre 2012, pag. 2;

complemento UCE, parte quinta n. 2) e dei benefici insufficienti (complemento

UCE, parte quinta n. 1), sembra soffrire dello stesso difetto che ha

determinato la mancata conferma della succitata condizione di licenza, dato che

esige anch'essa la posa di un pannello antirumore a filo del bordo esterno

della tettoia, maggiori approfondimenti meritano la collocazione dei controversi

impianti all'interno (scantinato) o sul tetto dello stabile. Nel primo caso, non

è in effetti dato di capire perché tale soluzione, già implementata per

l'aggregato del negozio, sarebbe tecnicamente problematica (cfr. osservazioni

16 dicembre 2014, pag. 3), rispettivamente eccessivamente onerosa (precisazioni

24 settembre 2012, pag. 2). Nel secondo caso, non risulta che l'ipotesi sia stata

seriamente presa in considerazione, malgrado che, apparentemente, sul tetto vi

sarebbero già analoghi impianti (cfr. replica 25 marzo 2013, pag. 5). Il solo

fatto che tali varianti comportino verosimilmente ulteriori costi, ovvero rendano

vane talune spese già effettuate, non basta a scartarle, ritenuto che ciò è la

conseguenza dell'agire dei resistenti, che, anziché chiedere preventivamente la

necessaria autorizzazione, hanno posto le autorità ed i vicini di fronte al

fatto compiuto. Ne consegue che, non apparendo la ricerca di soluzioni

alternative, tese ad attuare il principio di prevenzione, a priori priva di

possibilità di esito favorevole, nelle particolari circostanze del caso

concreto si giustifica di annullare il permesso nella misura in cui ha

approvato la posa dei quattro scambiatori di calore alla condizione di posare

uno schermo fonico sul bordo della tettoia sulla quale sono collocati e di

rinviare la causa al municipio affinché, completati gli atti con la

collaborazione degli istanti e sentita l'opponente, si pronunci di nuovo.

4.Dato l'esito,

non meritano di essere approfondite le ulteriori censure sollevate, che, prima

facie, appaiono comunque infondate.

Per quanto concerne le

vibrazioni, la UCE Sagl ha precisato che non esistono forze impulsive

periodiche che potrebbero determinare delle vibrazioni percepibili,

ritenuto che anche il principale elemento dell'unità moto condensante

(motocompressore) posa su speciali elementi antivibranti (cfr. complemento

UCE, parte seconda n. 4). L'insorgente non spiega perché queste precisazioni,

che confortano le precedenti valutazioni dell'UDC, non sarebbero plausibili.

Per quanto attiene al

calore che emanerebbe dai condizionatori, non vi sono elementi oggettivi a

sostegno dell'affermazione secondo cui il disagio sarebbe tale da impedire ai

vicini di tenere aperte le loro finestre durante il periodo estivo. Il rinvio

degli atti all'autorità inferiore permette comunque, se del caso, di valutare meglio

anche questo aspetto, sul quale i resistenti non si sono espressi in modo

specifico.

Agli impianti in discussione,

qualificabili come corpi tecnici, non si applica d'altronde l'art. 10 NAPPZCC,

che esige che gli edifici e le costruzioni accessorie si inseriscano in modo

armonioso nel tessuto urbano del centro cittadino. La loro collocazione

all'interno della corte, che non presenta particolari pregi architettonici,

escluderebbe comunque la violazione della norma. Le dimensioni relativamente

modeste ed il fatto che sono addossati alle facciate non determinano infine un

ingombro apprezzabile, rilevante dal profilo delle distanze.

5.5.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente

accolto e la risoluzione governativa impugnata annullata. La licenza edilizia a

posteriori è annullata nella misura in cui approva le quattro unità motocondensanti

poste sulla tettoia e impone la posa di uno schermo fonico, mentre viene

confermata per il resto.

5.2. Dato l'esito, la

tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente e dei resistenti, proporzionalmente

al rispettivo grado di soccombenza (art. 28 LPamm). Nella misura in cui non

sono compensate, le ripetibili sono a carico dei resistenti (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.Il ricorso è parzialmente

accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 21 novembre 2012 (n. 6618) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. la licenza edilizia in sanatoria 8 agosto 2012 è

annullata nella misura in cui autorizza l'installazione delle quattro unità

motocondensanti sulla tettoia e impone la posa di uno schermo fonico, mentre viene

confermata per il resto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 2'400.-

è posta a carico della ricorrente in misura di fr. 1'000.- e per il resto (fr.

1'400.-) dei resistenti, in solido. Questi ultimi verseranno inoltre fr. 500.-

all'insorgente, a titolo di ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario