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Decisione

52.2012.57

Progetto stradale cantonale - ripetibili nella procedura di opposizione

26 giugno 2012Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorsi sono pertanto ricevibili in ordine.

2. 2.1. Lo

strumento per pianificare e realizzare le strade cantonali è il progetto stradale

(art. 10 cpv. 1 Lstr). Questa disposizione, nell'attuale versione, è il frutto

di un'importante revisione della Lstr, adottata il 12 aprile 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007, che ha modificato la procedura di approvazione di questi impianti.

Attraverso questa revisione è difatti stata abbandonata la procedura di

approvazione dei progetti in due fasi (procedura completa di piano generale,

seguita da una seconda procedura di progetto definitivo), che è stata

sostituita da quella del solo progetto stradale. Questa soluzione, già scelta

dalla Confederazione e da altri Cantoni, permette non solo di guadagnare tempo,

ma anche di eliminare tutte quelle incertezze che sorgono in punto alla

ripartizione dei contenuti tra le due fasi, soprattutto quando dev'essere

svolto l'esame di impatto ambientale (cfr. il relativo messaggio 11 febbraio

2003, n. 5361, pubbl. in: RVGC, anno parlamentare 2005-2006, vol. 8, pag. 4135

segg., pag. 4157 seg.). La natura, ad un tempo pianificatoria e d'autorizzazione

a costruire, del progetto stradale elimina inoltre ogni possibile discussione

circa la conformità del progetto con la sua base pianificatoria. La duplice

indole di questo strumento lo situa, gerarchicamente, al livello dei piani di

utilizzazione cantonali (cfr. nello stesso

senso il recente rapporto n. 6309 R, del 1° marzo 2011, della Commissione

speciale per la pianificazione del territorio sul messaggio 9 dicembre 2009

concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale, pag. 12). Ciò

implica, per quanto concerne gli effetti, che le norme ed i piani regolatori

comunali in contrasto con il progetto stradale decadono con l'entrata in vigore

di quest'ultimo (momento che, per questo strumento, coincide con la sua

crescita in giudicato) rispettivamente che i comuni sono tenuti ad uniformare

allo stesso i piani già in vigore (cfr. art. 24 cpv. 3, 51 cpv. 3 e 4 legge

cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 23 maggio 1990; LALPT; BU 1990, 365; in vigore sino al 31

dicembre 2011; dal 1° gennaio 2012, art. 18 cpv. 3 e 49 cpv. 2 legge sullo sviluppo

territoriale del 21 giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1; STA 52.2008.273 del 3 febbraio

2009 consid. 4.2).

Il

progetto stradale deve indicare, tra l'altro, il tracciato della strada,

l'assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, le opere previste, principali

e accessorie, comprese quelle di protezione esterna, gli allacciamenti delle

infrastrutture e, se del caso, gli accessi ai fondi (art. 10 cpv. 2 lett. a

Lstr).

2.2. La

revisione della Lstr, in vigore dal 1° gennaio 2007, ha integrato nell'iter di approvazione del progetto stradale la fase di pubblicazione degli

atti, di notificazione delle pretese e di evasione delle contestazioni prevista

dalla legge d'espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 7.3.1.1). Per questo

motivo il progetto stradale dev'essere accompagnato, tra l'altro, da una relazione

sull'opera, da un piano dal quale risultino la situazione dei fondi toccati

dall'espropriazione e l'eventuale rettifica dei confini, da una tabella

d'espropriazione nella quale siano indicati i singoli fondi interessati e per

ciascuno di essi i titolari dei diritti espropriati, la natura di tali diritti,

la qualità degli immobili e la superficie oggetto dell'espropriazione, le

offerte d'indennità (art. 17 cpv. 1 lett. a-d Lstr, corrispondenti all'art. 21

Lespr). Il progetto è approvato dal Consiglio di Stato, al quale spetta anche

la competenza ad evadere tutte le questioni preliminari proprie della procedura

espropriativa, come le opposizioni alla pubblica utilità e le domande di

modifica dei piani (art. 23 cpv. 1 Lstr), mentre al Tribunale d'espropriazione

rimane unicamente il compito di concedere all'occorrenza l'anticipata

immissione in possesso dei diritti espropriati e di svolgere la procedura di

stima, stabilendo le indennità espropriative sulla scorta delle pretese annunciate

(art. 26 Lstr).

3. 3.1. Nel rapporto 11 maggio 2012, che riprende e

dettaglia la relazione tecnica pubblicata insieme ai piani (piano n.

204.024P/201), il progettista ing. Gianni Brugnoli spiega che il sistema

stradale legato allo svincolo autostradale di Lugano Nord è molto influenzato

dalla rete circostante, in particolare dal nodo semaforico di Suglio a Manno,

che qui interessa, il quale, soprattutto nelle ore di punta del mattino e della

sera, risulta saturo, causando rallentamenti e code. L'insufficiente capacità

del nodo semaforico in oggetto, anello debole dell'intero sistema viario

regionale, provoca colonne di ritorno sia sull'accesso autostradale sia sulla

rete principale Bioggio-Manno.

L'incrocio

di Suglio è attualmente percorso da circa 20'400 veicoli al giorno sulla strada

cantonale Bioggio-Manno e da circa 29'700 veicoli al giorno lungo l'asta che

conduce allo svincolo autostradale. Con l'apertura della galleria

Vedeggio-Cassarate, oramai imminente (26 luglio 2012), si prevede che

l'attrattività di questo ulteriore accesso alla città porti ad un incremento

del traffico sull'incrocio, quantificato in 3'700 veicoli al giorno sulla strada

cantonale, lato Bioggio, 2'900 veicoli al giorno sulla stessa strada, lato

Manno, e 7'500 veicoli al giorno sull'asta verso lo svincolo autostradale. Con

questi aumenti, dell'ordine del 18-25%, il traffico che transita all'incrocio

Considerandi

di Suglio supera le capacità dello stesso e provoca il collasso dell'intero

sistema viario del settore.

Il

rapporto in discussione spiega quindi che le verifiche di capacità sono state

eseguite sulla base del traffico nelle ore di punta. A questo scopo, il modello

del traffico alla base delle simulazioni giornaliere è stato integrato, per

quanto riguarda gli accessi al centro __________ ed __________, di rilievi

specifici effettuati dalla Sezione della mobilità del Dipartimento del

territorio, in parte automatici (piastre di rilevamento all'accesso __________)

ed in parte manuali (accesso centro __________). Si è quindi potuto elaborare

un piano dettagliato del carico stradale nelle due ore di punta determinanti

per lo stato attuale e per quello futuro (07.00-08.00; 17.00-18.00). Sulla base

di questi valori, si è proceduto alla valutazione di capacità dell'intero

sistema.

Dopo aver

illustrato perché si è optato per l'adattamento dell'incrocio con regolazione

semaforica in luogo della realizzazione di una rotonda, il rapporto affronta il

tema degli accessi laterali. Dalle verifiche della capacità del sistema, svolte

con l'ausilio di un programma di simulazione dinamica, che ha il pregio di considerare

l'insieme della rete, risulta anzitutto che i movimenti di svolta a sinistra

(entrate da sud ed uscite verso nord) non ostacolano in modo significativo i

flussi di traffico principale e possono, di conseguenza, essere mantenuti. I

movimenti di svolta a sinistra (entrate da nord ed uscite verso sud) devono

invece intersecare le correnti principali di traffico e sono, anzitutto, di ostacolo

alla capacità di traffico. Tanto più che quest'ultimo è destinato ad aumentare sensibilmente

con l'apertura della galleria. Il rapporto rileva inoltre che, per quanto

riguarda almeno l'accesso al centro __________, solo il 15-20% dei movimenti

provengono da nord. Un ulteriore problema, nel caso di specie, ai movimenti di

svolta a sinistra sono costituiti dal fatto che la manovra di attraversamento

interessa due corsie, per cui non può essere ammessa, in quanto troppo

pericolosa.

3.2

Le

giustificazioni di ordine tecnico addotte dal progettista, già fatte proprie

dal Consiglio di Stato sulla base degli atti pubblicati, appaiono pertinenti e

meritano tutela. Vanamente le ricorrenti cercano di mettere in forse gli accertamenti

e le conseguenti valutazioni svolte dal professionista incaricato dallo Stato

di approntare il controverso progetto.

Per

cominciare, l'accesso allo stabile Suglio di __________ è ubicato a meno di 70 m dalla rotonda Gerre; l'estesa proprietà di questo istituto bancario confina, per un lungo tratto,

con via Gerre, che si diparte dall'omonima, citata rotonda, perpendicolarmente alla

strada cantonale. Questa ricorrente può quindi agevolmente ricavare l'accesso

ai centro Suglio, per chi proviene da nord, su questo lato della proprietà. In

alternativa l'insorgente potrebbe sfruttare l'accesso già esistente (oggi

precluso ai clienti) verso via Pobiette, che corre parallelamente alla strada

cantonale e che vien raggiunto percorrendo via Gerre. Nei confronti di questa

ricorrente la soppressione dell'accesso diretto al suo fondo per i veicoli

provenienti da nord, oltre ad essere sorretto da un sicuro interesse pubblico, non

appare minimamente sproporzionato quanto ad effetti.

Le

proprietarie che fanno capo al centro __________, la cui entrata/uscita è posta

a circa 150 m dalla rotonda Gerre e che non dispongono di accessi ai loro fondi

se non tramite la strada cantonale (via Cantonale), sono invece toccate dal

provvedimento in misura più incisiva. In effetti, i veicoli che circolano sulla

corsia nord/sud non posso accedere direttamente al centro, ma devono prolungare

il loro percorso sino al punto più vicino che permetta loro di invertire la

marcia ed immettersi sulla corsia in direzione opposta, da dove possono poi

svoltare verso il citato centro. A dire delle ricorrenti, la soppressione della

svolta verso sinistra cagiona un supplemento di percorso di circa 2.5 Km, pari al doppio della distanza che separa l'incrocio di Suglio dalla rotonda di Bioggio. Ora,

tuttavia, il Tribunale ritiene che questa distanza possa essere, in realtà, ridotta

di 1/3 circa, se l'inversione di marcia viene effettuata alla rotonda posta di

fronte alla nuova galleria Vedeggio-Cassarate. Queste insorgenti criticano

inoltre gli accertamenti utilizzati dal progettista e concernenti i movimenti da

e verso il centro __________, troppo lontani nel tempo e limitati ad un solo

giorno; essi presentano un rilevamento commissionato dalle stesse il 5 giugno

u.s., che dimostra - a loro dire - come l'accesso al centro per chi proviene da

nord rispettivamente parte in direzione sud sia più frequente ed importante di

quanto assunto dall'autorità. Se, da un lato, questi rilievi convalidano

effettivamente l'interesse delle ricorrenti a mantenere la manovra di svolta a

sinistra, d'altro canto, essi si prestano, però, nello stesso tempo, a confortare

maggiormente la bontà dell'avversata scelta, perché prospettano degli ostacoli

alla fluidità del traffico e dei pericoli alla sua sicurezza maggiori di quelli

ipotizzati negli studi che hanno accompagnato i progetti. Anche queste

ricorrenti devono, di conseguenza, sopportare questa restrizione all'accesso ai

loro fondi: provvedimento adeguato, necessario, che del pari si pone in un rapporto

ragionevole con il suo scopo e che non preclude un'utilizzazione dei fondi

interessati conforme alla loro funzione. Allo Stato non incombe inoltre in alcun

modo un obbligo legale di ripristinare questa possibilità di accesso.

4.

Alcune insorgenti

chiedono l'assegnazione di ripetibili per la procedura dinanzi al Consiglio di

Stato, affermando che le obiezioni mosse contro l'anello stradale proposto nei

documenti estromessi dall'incarto sono state accolte nel merito. Ora, la richiesta

che pur prima facie non appare priva di qualche pregio, va respinta, quantomeno

per quanto attiene alla procedura di approvazione dei progetti, che qui sola

interessa. In effetti, per espressa scelta del legislatore le ripetibili

vengono assegnate solo nelle procedure di ricorso (art. 31 legge di procedura

per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), mentre che

il Governo ha esperito una semplice procedura di approvazione dei progetti,

nella quale era data la possibilità di opposizione preventiva (cfr., sulla

procedura, il consid. 2.2). Una decisione in merito alle ripetibili nella procedura

di espropriazione, che farà seguito a quella qui in esame, spetterà invece, in

primo luogo, al Tribunale competente.

5.

Ferme

queste premesse, i ricorsi devono essere respinti.

6.

La tassa

di giudizio dev'essere posta a carico delle ricorrenti (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi

sono respinti.

2. La tassa

di giudizio e le spese sono poste a carico di ciascuna ricorrente in ragione di

1'000.- ciascuno, tranne che per le ricorrenti sub e, la cui tassa di giudizio

è fissata a fr. 500.- ciascuna.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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