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Decisione

52.2012.70

Revoca della licenza di condurre veicoli a motore a titolo definitivo. Confermata da STF 1C_287/2012 del 12 luglio 2013

23 aprile 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nato

il 23 settembre 1973 ed ha conseguito la licenza di condurre nell'ottobre del

1991 (cat. B), rispettivamente nel dicembre del 1996 (cat. A). Meccanico di professione

e titolare di un'officina (__________), negli anni scorsi è stato oggetto dei

seguenti provvedimenti amministrativi:

12 gennaio 1995

revoca di un mese

per aver circolato a velocità eccessiva (95 km/h sul limite di 60 km/h) nell'abitato di __________;

6 novembre 1997

revoca di tre mesi

a seguito di un eccesso di velocità (171 km/h sul limite di 120 km/h) commesso sulla tratta autostradale __________ alla guida di un motoveicolo;

17 settembre 1998

revoca di un mese e

15 giorni per aver circolato a velocità eccessiva (72 km/h sul limite di 50 km/h) nell'abitato di __________;

22 novembre 2002

ammonimento per aver

effettuato due manovre di sorpasso in moto spostandosi a sinistra della linea

di sicurezza;

18 settembre 2003

revoca di un mese

subordinata all'obbligo di frequentare un corso di educazione stradale per aver

circolato a velocità eccessiva nell'abitato di __________ incorrendo in un

incidente e, cinque mesi dopo, aver viaggiato in autostrada alla velocità di 144 km/h in luogo dei 100 prescritti;

28 aprile 2005

revoca di sette

mesi per aver nuovamente circolato a velocità eccessiva (160 km/h sul limite di 120 km/h) in autostrada;

9 settembre 2005

revoca di ulteriori

8 mesi e mezzo, in aggiunta a quella pronunciata il 28 aprile 2005, per aver

guidato nonostante la misura amministrativa in atto; licenza restituita il 16

settembre 2006;

6 maggio 2008

revoca a tempo

indeterminato ex art. 16c cpv. 2 lett. d della legge federale sulla

circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) per aver

ripetutamente circolato nell'abitato a velocità eccessiva e pericolosa; riammesso

alla guida il 10 agosto 2010.

B. a. Il 13

agosto 2011, alle ore 01.38, RI 1 ha viaggiato sul rettilineo di __________ ad

una velocità punibile di 109 km/h, laddove vige un limite massimo di 80 km/h. L'infrazione è stata accertata da un veicolo inseguitore di polizia dotato di apposite

apparecchiature debitamente omologate, le quali hanno registrato una velocità

di 122 km/h.

b. Informata

dell'accaduto, il 6 ottobre 2011 la Sezione della circolazione gli ha revocato

la licenza di condurre a titolo definitivo, stabilendo che nessun riesame

sarebbe stato concesso prima di 5 anni. La risoluzione è stata adottata sulla

base degli art. 16b cpv. 1 lett. a, 16b cpv. 2 lett. f e 23 cpv.

3 LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del

27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

C. Con

giudizio 1° febbraio 2012 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

L'autorità di ricorso di prime cure ha

ritenuto in sostanza che il 13 agosto 2011 l'insorgente avesse effettivamente commesso un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b LCStr, tale da

imporre ex lege una revoca definitiva della patente a causa dei precedenti

iscritti nel registro automatizzato delle misure amministrative (art. 16b

cpv. 2 lett. f LCStr). La riammissione alla guida - ha soggiunto il Governo - è

regolamentata dall'art. 23 cpv. 3 LCStr, norma che consente un riesame del caso

non prima di 5 anni dall'adozione della revoca definitiva.

D. Avverso la predetta

pronunzia il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulandone la ri-

forma nel senso che gli venga concesso immediatamente il riesame della

decisione di revoca. In via subordinata, RI 1 chiede l'annullamento del

giudizio impugnato ed il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per l'emanazione

di una nuova decisione. In entrambi i casi, previo conferimento dell'effetto

sospensivo al gravame.

Il

ricorrente ripropone sostanzialmente le tesi sollevate davanti all'istanza

inferiore, contestando in particolare la durata del periodo di sospensione

connesso con la revoca, che l'autorità cantonale ha arbitrariamente fissato in

5 anni richiamandosi in modo acritico all'art. 23 cpv. 3 LCStr. A mente dell'insorgente,

tale periodo andrebbe invece stabilito tenendo conto dell'ampiezza della revoca

di ammonimento che in applicazione dei criteri indicati all'art. 16 cpv. 3

LCStr gli sarebbe stata inflitta se non fossero sussistiti i presupposti per l'adozione

di una misura definitiva.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni

contenute nel giudizio impugnato.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla

circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985

(LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente,

destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura

per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame,

tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in

ordine e non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi

dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione

giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1) può essere evaso da un giudice

unico sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti

istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

In virtù delle norme transitorie della modifica del 14 dicembre 2001

della LCStr (RU 2002 pag. 2767 segg.) le nuove disposizioni si applicano al

conducente che dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio

2005, commette un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni

sulla circolazione stradale (cpv. 1).

Il 22 gennaio 2005 RI 1 ha circolato per l'ennesima volta a velocità eccessiva (superando di ben 40 km/h il limite prescritto) e il 17 giugno seguente ha guidato nonostante la revoca inflittagli. A

distanza di neppure un anno dalla restituzione della patente è poi incorso in un

complesso di infrazioni gravi, per le quali gli è stata revocata la licenza a

tempo indeterminato in applicazione dell'art. 16c

cpv. 2 lett. d LCStr (penultimo gradino del cosiddetto sistema a cascata istituito

dal nuovo diritto). Trascorso un anno circa dalla riammissione alla guida è

nuovamente incappato in un eccesso di velocità per il quale gli è stata

inflitta la più estrema delle misure amministrative, oggetto

dell'odierno contendere. Tutti questi avvenimenti vanno quindi esaminati alla

luce del nuovo diritto, tenendo presente che il gravame verte a ben guardare su

una revoca della licenza di condurre adottata a scopo

di sicurezza. In un simile contesto, il potere cognitivo di questo Tribunale si

limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con

riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di

potere (art. 61 cpv. 1 e 2 LPamm), nonché alla verifica se l'accertamento dei

fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62

LPamm).

3.

3.1. Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile

la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970

(LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento

del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca

devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il

pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in

quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare

uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta

(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima

della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.

16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio grave

colui che violando norme della circolazione provoca un pericolo per la sicurezza

altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a

LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata definitivamente

se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo la lettera

e o l'articolo 16c capoverso 2 lett. d LCStr (art. 16b cpv. 2 lett.

f LCStr). Trattasi in sostanza di una revoca di sicurezza, applicabile senza

perizia nei confronti dei conducenti che accumulano importanti infrazioni,

dimostrando con il loro ripetuto comportamento inadeguato di essere un pericolo

per gli altri utenti della strada e quindi inidonei alla guida (cfr. messaggio

31.

marzo 1999 concernente la modifica della legge federale sulla circolazione

stradale, FF 1999 pag. 3865; Cédric Mizel,

Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF

2004.

pag. 407).

3.2

La giurisprudenza resa dal Tribunale

federale sulla scorta del vecchio diritto aveva sancito che indipendentemente

dalle circostanze concrete un eccesso di velocità di 26-29 km/h fuori delle località o su una semiautostrada senza spartitraffico era una violazione di media

gravità da punire con una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16

cpv. 2 vLCStr. Un superamento del limite di 30 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della

patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a (cfr. DTF

124.

II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e

rinvii). Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti

amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi

e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha

mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di

ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II

234.

consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 26-29 km/h fuori delle località è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con

il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una

revoca della patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). Se

il conducente ha dei precedenti, si applicano le misure viepiù severe previste

all'art. 16b cpv. 2 lett. b-f LCStr.

3.3

Nel caso in esame, dagli atti risulta che

il 13 agosto 2011 RI 1 ha superato di 29 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 80 km/h consentita sulla cantonale in territorio di __________.

Egli ha dunque compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della

citata giurisprudenza e dell'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr. Dato che il 6 maggio 2008 gli è stata inflitta una revoca

a tempo indeterminato ex art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr, l'infrazione

medio grave commessa il 13

agosto 2011 comporta automaticamente la revoca

definitiva della sua licenza di condurre, come imposto dall'art. 16b

cpv. 2 lett. f LCStr.

4.

Il

ricorrente non si oppone al provvedimento in quanto tale, perentoriamente

sancito dalla legge, ma contesta che debbano trascorrere 5 anni prima di poter

chiedere un riesame, dato che a suo giudizio la revoca andrebbe assortita di un

periodo di sospensione commisurato sulla scorta dei criteri indicati all'art.

16.

cpv. 3 LCStr. La tesi si avvera manifestamente infondata.

La revoca

definitiva dell'art. 16b cpv. 2 lett. f LCStr costituisce l'ultima tappa

del sistema a cascata. Chi raggiunge questo gradino della “scala”, non ha modo

di mettere in discussione la durata minima della più drastica delle misure amministrative.

In effetti, contrariamente al vecchio diritto (art. 17 cpv. 2 vLCStr), che

permetteva di associare alla revoca definitiva un periodo di prova da 1 a 5 anni (cfr. André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., Lausanne 1996, n. 2.6

ad art. 17 LCR), la nuova legge (art. 23 cpv. 3, al

quale rinvia l’art. 17 cpv. 4 LCStr) fissa inderogabilmente un periodo di

attesa di almeno 5 anni, trascorsi i quali il conducente sanzionato può richiedere

la restituzione della patente. La riconsegna sarà subordinata all'esito

positivo di perizie volte a dimostrare la ritrovata idoneità alla guida ed al

superamento di nuovi esami di guida (cfr. messaggio 31 marzo 1999

concernente la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865 e 3867; Cédric Mizel, op. cit., pag. 401).

Per concludere, il

ricorrente è stato sanzionato con una revoca definitiva della licenza di

condurre in quanto autore di un’infra-zione importante e plurirecidivo in pochi

anni. Dato che il riesame di un simile provvedimento è disciplinato dall’apposito

art. 17 cpv. 4 LCStr (e non dagli art. 16d cpv. 2 e 17 cpv. 3 LCStr ai quali

si è verosimilmente riferito l’insorgente) nessun elemento deducibile dall'art.

16.

cpv. 3 LCStr può essere in casu preso in considerazione al fine di ridurre

il periodo di aspettativa al di sotto del quinquennio prescritto in modo

tassativo dall'art. 23 cpv. 3 LCStr, tale essendo la scelta

chiaramente operata sul tema dal Legislatore (a dispetto del Consiglio

federale, che nel suo messaggio aveva proposto un periodo di prova di addirittura

10.

anni in quanto concernente conducenti recidivi, renitenti e incorreggibili).

5.

Sulla

scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto, confermando - siccome

immune da violazioni del diritto - il giudizio governativo impugnato e la risoluzione

dipartimentale che esso ha tutelato.

L'emanazione della presente decisione rende

superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

La tassa

di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato La

segretaria

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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