52.2012.70
Revoca della licenza di condurre veicoli a motore a titolo definitivo. Confermata da STF 1C_287/2012 del 12 luglio 2013
23 aprile 2012Italiano13 min
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Numero d'incarto:
52.2012.70
Data decisione, Autorità:
23.04.2012, TRAM
Titolo:
Revoca della licenza di condurre veicoli a motore a titolo definitivo. Confermata da STF 1C_287/2012 del 12 luglio 2013
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16b cpv. 1 let. a LCSTR
art. 16b cpv. 2 let. f LCSTR
art. 23 cpv. 3 LCSTR
Incarto n.
52.2012.70
Lugano
23 aprile
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Stefano Bernasconi, vicepresidente
assistito
dalla segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 febbraio 2012 di
RI 1
patrocinato da:PA 1
contro
la decisione 1° febbraio 2012 (n. 611) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 6 ottobre 2011 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato
la licenza di condurre veicoli a motore a titolo definitivo;
vista la risposta 7 marzo
2012 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è nato
il 23 settembre 1973 ed ha conseguito la licenza di condurre nell'ottobre del
1991 (cat. B), rispettivamente nel dicembre del 1996 (cat. A). Meccanico di professione
e titolare di un'officina (__________), negli anni scorsi è stato oggetto dei
seguenti provvedimenti amministrativi:
12 gennaio 1995
revoca di un mese
per aver circolato a velocità eccessiva (95 km/h sul limite di 60 km/h) nell'abitato di __________;
6 novembre 1997
revoca di tre mesi
a seguito di un eccesso di velocità (171 km/h sul limite di 120 km/h) commesso sulla tratta autostradale __________ alla guida di un motoveicolo;
17 settembre 1998
revoca di un mese e
15 giorni per aver circolato a velocità eccessiva (72 km/h sul limite di 50 km/h) nell'abitato di __________;
22 novembre 2002
ammonimento per aver
effettuato due manovre di sorpasso in moto spostandosi a sinistra della linea
di sicurezza;
18 settembre 2003
revoca di un mese
subordinata all'obbligo di frequentare un corso di educazione stradale per aver
circolato a velocità eccessiva nell'abitato di __________ incorrendo in un
incidente e, cinque mesi dopo, aver viaggiato in autostrada alla velocità di 144 km/h in luogo dei 100 prescritti;
28 aprile 2005
revoca di sette
mesi per aver nuovamente circolato a velocità eccessiva (160 km/h sul limite di 120 km/h) in autostrada;
9 settembre 2005
revoca di ulteriori
8 mesi e mezzo, in aggiunta a quella pronunciata il 28 aprile 2005, per aver
guidato nonostante la misura amministrativa in atto; licenza restituita il 16
settembre 2006;
6 maggio 2008
revoca a tempo
indeterminato ex art. 16c cpv. 2 lett. d della legge federale sulla
circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) per aver
ripetutamente circolato nell'abitato a velocità eccessiva e pericolosa; riammesso
alla guida il 10 agosto 2010.
B. a. Il 13
agosto 2011, alle ore 01.38, RI 1 ha viaggiato sul rettilineo di __________ ad
una velocità punibile di 109 km/h, laddove vige un limite massimo di 80 km/h. L'infrazione è stata accertata da un veicolo inseguitore di polizia dotato di apposite
apparecchiature debitamente omologate, le quali hanno registrato una velocità
di 122 km/h.
b. Informata
dell'accaduto, il 6 ottobre 2011 la Sezione della circolazione gli ha revocato
la licenza di condurre a titolo definitivo, stabilendo che nessun riesame
sarebbe stato concesso prima di 5 anni. La risoluzione è stata adottata sulla
base degli art. 16b cpv. 1 lett. a, 16b cpv. 2 lett. f e 23 cpv.
3 LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del
27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
C. Con
giudizio 1° febbraio 2012 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
L'autorità di ricorso di prime cure ha
ritenuto in sostanza che il 13 agosto 2011 l'insorgente avesse effettivamente commesso un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b LCStr, tale da
imporre ex lege una revoca definitiva della patente a causa dei precedenti
iscritti nel registro automatizzato delle misure amministrative (art. 16b
cpv. 2 lett. f LCStr). La riammissione alla guida - ha soggiunto il Governo - è
regolamentata dall'art. 23 cpv. 3 LCStr, norma che consente un riesame del caso
non prima di 5 anni dall'adozione della revoca definitiva.
D. Avverso la predetta
pronunzia il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone la ri-
forma nel senso che gli venga concesso immediatamente il riesame della
decisione di revoca. In via subordinata, RI 1 chiede l'annullamento del
giudizio impugnato ed il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per l'emanazione
di una nuova decisione. In entrambi i casi, previo conferimento dell'effetto
sospensivo al gravame.
Il
ricorrente ripropone sostanzialmente le tesi sollevate davanti all'istanza
inferiore, contestando in particolare la durata del periodo di sospensione
connesso con la revoca, che l'autorità cantonale ha arbitrariamente fissato in
5 anni richiamandosi in modo acritico all'art. 23 cpv. 3 LCStr. A mente dell'insorgente,
tale periodo andrebbe invece stabilito tenendo conto dell'ampiezza della revoca
di ammonimento che in applicazione dei criteri indicati all'art. 16 cpv. 3
LCStr gli sarebbe stata inflitta se non fossero sussistiti i presupposti per l'adozione
di una misura definitiva.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni
contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla
circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985
(LALCStr; RL 7.4.2.1).
La legittimazione attiva del ricorrente,
destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura
per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame,
tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in
ordine e non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione
giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1) può essere evaso da un giudice
unico sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti
istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
In virtù delle norme transitorie della modifica del 14 dicembre 2001
della LCStr (RU 2002 pag. 2767 segg.) le nuove disposizioni si applicano al
conducente che dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio
2005, commette un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni
sulla circolazione stradale (cpv. 1).
Il 22 gennaio 2005 RI 1 ha circolato per l'ennesima volta a velocità eccessiva (superando di ben 40 km/h il limite prescritto) e il 17 giugno seguente ha guidato nonostante la revoca inflittagli. A
distanza di neppure un anno dalla restituzione della patente è poi incorso in un
complesso di infrazioni gravi, per le quali gli è stata revocata la licenza a
tempo indeterminato in applicazione dell'art. 16c
cpv. 2 lett. d LCStr (penultimo gradino del cosiddetto sistema a cascata istituito
dal nuovo diritto). Trascorso un anno circa dalla riammissione alla guida è
nuovamente incappato in un eccesso di velocità per il quale gli è stata
inflitta la più estrema delle misure amministrative, oggetto
dell'odierno contendere. Tutti questi avvenimenti vanno quindi esaminati alla
luce del nuovo diritto, tenendo presente che il gravame verte a ben guardare su
una revoca della licenza di condurre adottata a scopo
di sicurezza. In un simile contesto, il potere cognitivo di questo Tribunale si
limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con
riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di
potere (art. 61 cpv. 1 e 2 LPamm), nonché alla verifica se l'accertamento dei
fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62
LPamm).
3.
3.1. Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970
(LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento
del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca
devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il
pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare
uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta
(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima
della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.
16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio grave
colui che violando norme della circolazione provoca un pericolo per la sicurezza
altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a
LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata definitivamente
se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo la lettera
e o l'articolo 16c capoverso 2 lett. d LCStr (art. 16b cpv. 2 lett.
f LCStr). Trattasi in sostanza di una revoca di sicurezza, applicabile senza
perizia nei confronti dei conducenti che accumulano importanti infrazioni,
dimostrando con il loro ripetuto comportamento inadeguato di essere un pericolo
per gli altri utenti della strada e quindi inidonei alla guida (cfr. messaggio
31.
marzo 1999 concernente la modifica della legge federale sulla circolazione
stradale, FF 1999 pag. 3865; Cédric Mizel,
Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF
2004.
pag. 407).
3.2
La giurisprudenza resa dal Tribunale
federale sulla scorta del vecchio diritto aveva sancito che indipendentemente
dalle circostanze concrete un eccesso di velocità di 26-29 km/h fuori delle località o su una semiautostrada senza spartitraffico era una violazione di media
gravità da punire con una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16
cpv. 2 vLCStr. Un superamento del limite di 30 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della
patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a (cfr. DTF
124.
II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e
rinvii). Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti
amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi
e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha
mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di
ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II
234.
consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 26-29 km/h fuori delle località è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con
il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una
revoca della patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). Se
il conducente ha dei precedenti, si applicano le misure viepiù severe previste
all'art. 16b cpv. 2 lett. b-f LCStr.
3.3
Nel caso in esame, dagli atti risulta che
il 13 agosto 2011 RI 1 ha superato di 29 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 80 km/h consentita sulla cantonale in territorio di __________.
Egli ha dunque compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della
citata giurisprudenza e dell'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr. Dato che il 6 maggio 2008 gli è stata inflitta una revoca
a tempo indeterminato ex art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr, l'infrazione
medio grave commessa il 13
agosto 2011 comporta automaticamente la revoca
definitiva della sua licenza di condurre, come imposto dall'art. 16b
cpv. 2 lett. f LCStr.
4.
Il
ricorrente non si oppone al provvedimento in quanto tale, perentoriamente
sancito dalla legge, ma contesta che debbano trascorrere 5 anni prima di poter
chiedere un riesame, dato che a suo giudizio la revoca andrebbe assortita di un
periodo di sospensione commisurato sulla scorta dei criteri indicati all'art.
16.
cpv. 3 LCStr. La tesi si avvera manifestamente infondata.
La revoca
definitiva dell'art. 16b cpv. 2 lett. f LCStr costituisce l'ultima tappa
del sistema a cascata. Chi raggiunge questo gradino della “scala”, non ha modo
di mettere in discussione la durata minima della più drastica delle misure amministrative.
In effetti, contrariamente al vecchio diritto (art. 17 cpv. 2 vLCStr), che
permetteva di associare alla revoca definitiva un periodo di prova da 1 a 5 anni (cfr. André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., Lausanne 1996, n. 2.6
ad art. 17 LCR), la nuova legge (art. 23 cpv. 3, al
quale rinvia l’art. 17 cpv. 4 LCStr) fissa inderogabilmente un periodo di
attesa di almeno 5 anni, trascorsi i quali il conducente sanzionato può richiedere
la restituzione della patente. La riconsegna sarà subordinata all'esito
positivo di perizie volte a dimostrare la ritrovata idoneità alla guida ed al
superamento di nuovi esami di guida (cfr. messaggio 31 marzo 1999
concernente la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865 e 3867; Cédric Mizel, op. cit., pag. 401).
Per concludere, il
ricorrente è stato sanzionato con una revoca definitiva della licenza di
condurre in quanto autore di un’infra-zione importante e plurirecidivo in pochi
anni. Dato che il riesame di un simile provvedimento è disciplinato dall’apposito
art. 17 cpv. 4 LCStr (e non dagli art. 16d cpv. 2 e 17 cpv. 3 LCStr ai quali
si è verosimilmente riferito l’insorgente) nessun elemento deducibile dall'art.
16.
cpv. 3 LCStr può essere in casu preso in considerazione al fine di ridurre
il periodo di aspettativa al di sotto del quinquennio prescritto in modo
tassativo dall'art. 23 cpv. 3 LCStr, tale essendo la scelta
chiaramente operata sul tema dal Legislatore (a dispetto del Consiglio
federale, che nel suo messaggio aveva proposto un periodo di prova di addirittura
10.
anni in quanto concernente conducenti recidivi, renitenti e incorreggibili).
5.
Sulla
scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto, confermando - siccome
immune da violazioni del diritto - il giudizio governativo impugnato e la risoluzione
dipartimentale che esso ha tutelato.
L'emanazione della presente decisione rende
superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
La tassa
di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Il giudice delegato La
segretaria
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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