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Decisione

52.2012.75

Bando di concorso annullato. Laddove ha imposto in modo vincolante la fornitura di un determinato programma informatico la committenza ha indubbiamente violato il divieto sancito dagli art. VI cpv. 3

10 aprile 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 27 gennaio 2012

il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha indetto a nome del Consiglio

di Stato un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del

20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera,

per aggiudicare le opere da chiusura elettriche/cilindri occorrenti al Centro

professionale di __________, blocco A + B (FU n. __________ pag. __________).

B. a. La lettera b

del bando indica che il concorso ha per oggetto la fornitura e la posa di

cilindri per chiusure elettriche, suddivise in due tappe: 32 pezzi per la tappa

1 e 181 pezzi per la tappa 2.

b. Il capitolato di appalto riprende sostanzialmente le stesse indicazioni,

mentre il modulo d'offerta descrive partitamente le prestazioni richieste e le

caratteristiche tecniche del materiale necessario. Da esse è possibile desumere

che per i cilindri il committente ha scelto un prodotto di riferimento (__________),

dando modo ai concorrenti di proporre un articolo equivalente. Per il sistema

di progettazione, gestione e programmazione delle chiusure elettriche, l'ente

banditore ha invece indicato senza alternative il programma __________,

avvertendo che tutti i componenti elettronici offerti (ovvero i cilindri) avrebbero

dovuto essere compatibili e interfacciarsi con il software selezionato.

C. Contro il

predetto bando e la relativa documentazione di gara la RI 1 (in seguito: RI 1) è

insorta dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che vengano

annullati.

In sostanza, la

ricorrente ha rimproverato al committente di aver imposto la fornitura di un

prodotto preciso, aprendo la gara alle sole ditte in grado di offrire materiale

della marca __________. A mente dell'insorgente, questa impostazione della gara

sarebbe discriminante e lesiva dell'art. 16 cpv. 2 del Regolamento di applicazione

della legge sulle commesse pubbliche e del

concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006

(RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6).

D. In sede di

risposta la Sezione della logistica si è opposta all'accoglimento dell'impugnativa,

annotando di aver lasciato ai concorrenti facoltà di offrire hardware alternativi

per rapporto al prodotto di riferimento prescelto. Quanto al software, ha evidenziato

come la sola equivalenza non sia sufficiente per garantire l'efficace e l'efficienza

di un importante sistema quale è quello degli accessi di più stabili amministrativi.

E. Con la replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle loro

rispettive posizioni, puntualizzandole ulteriormente. Il committente ha

rilevato in particolare che la scelta di imporre il software __________ è

dipesa dalla volontà di impiegare questo sistema in tutte le sedi scolastiche

professionali-tecniche, settore nel quale insegnano docenti itineranti.

Attualmente questo applicativo è già in funzione presso la Scuola medico

tecnica di __________, istituto ove lavorano anche 4 professori attivi al Centro

professionale di __________.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.

1.2. In quanto operante nel campo della tecnica della sicurezza (vedi estratto

RC consultabile in internet), la RI 1 è senz'altro legittimata a contestare gli

elementi del bando - e i relativi atti - pubblicati dalla stazione appaltante

(art. 37 lett. a LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del

19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

1.3. Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in

ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere

ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio concernente il

concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle

parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente

cognizione di causa.

Considerandi

2.

Secondo l'art. VI dell'Accordo sugli appalti pubblici del 15 aprile

1994.

(AAP; RS 0.632.231.422), le specifiche tecniche che definiscono le

caratteristiche dei prodotti o servizi che saranno oggetto di un appalto, come

la qualità, le proprietà d'impiego, la sicurezza e le dimensioni, i simboli, la

terminologia, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, o i processi e

metodi di produzione, come pure le prescrizioni relative alle procedure di valutazione

della conformità definite dalle entità contraenti, non devono essere stabilite,

adottate o applicate allo scopo di creare ostacoli non necessari al commercio

internazionale, né in modo tale che abbiano tale effetto (cpv. 1). Le

specifiche tecniche prescritte dalle entità contraenti sono, se del caso: (a)

definite in funzione delle proprietà d'impiego del prodotto piuttosto che in

funzione della sua concezione o delle sue caratteristiche descrittive; e (b)

basate su norme internazionali, se esistono, oppure, in caso contrario, su

regolamenti tecnici nazionali, su norme nazionali riconosciute o su codici

delle costruzioni (cpv. 2). Non devono essere richiesti o menzionati, soggiunge

la norma (cpv. 3), marchi di fabbrica o commercio né nomi commerciali,

brevetti, modelli o tipi speciali, né origini o produttori o fornitori

determinati, tranne quando non esistano altri mezzi sufficientemente precisi o

intellegibili per descrivere le condizioni dell'appalto e purché nel fascicolo

di gara figurino espressioni quali "o l'equivalente".

Per le commesse edili e le forniture, dispone il diritto

cantonale, il capitolato d'appalto deve basarsi sulle norme professionali in vigore

ed essere allestito secondo posizioni standardizzate e riconosciute dalle

categorie professionali (art. 11 cpv. 1 RLCPubb/ CIAP). Nell'allestimento del

capitolato è in particolare vietato - a meno che ciò non sia

giustificato dal particolare oggetto della commessa - introdurvi prescrizioni

che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure

che indichino marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata.

Indicazioni del genere, accompagnate dalla

menzione "o equivalente" sono ammesse soltanto nei casi in cui non

sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni

sufficientemente precise (art. 16 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). L'esigenza di precisione del capitolato deve evitare di tradursi nell'imposizione

di condizioni tali da limitare illecitamente la cerchia dei potenziali concorrenti

(STA 52.2005.291 del 28 settembre 2005; Peter

Galli/André Moser/Elisabeth

Lang/Evelyne Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, vol. I,

2.

ed., Zurigo 2007, n. 239 segg.). Deroghe sono ammesse

qualora: (a) le norme, i benestare tecnici svizzeri o europei o le

specificazioni tecniche comuni non includano alcuna disposizione in materia di

accertamento della conformità dei prodotti, o qualora non esistano mezzi

tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un

prodotto a tali norme o a tali benestare o a tali specificazioni tecniche

comuni, oppure (b) quando le apparecchiature già impiegate dai committenti

impongono l'uso di prodotti non compatibili, o il cui costo risulti

sproporzionato rispetto al valore complessivo della commessa, purché venga consensualmente

definita una strategia che consenta il graduale passaggio alle indicate norme,

benestare o specificazioni (art. 16 cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

3.

Nell'evenienza concreta, la documentazione di gara lascia ai

concorrenti facoltà di offrire articoli alternativi ai cilindri __________ scelti dal committente quale prodotto di

riferimento. Gli atti prescrivono però in modo vincolante la marca ed il tipo

di software che lo Stato intende acquistare (__________), avvertendo i concorrenti

che tutte le componenti elettroniche offerte (hardware) devono essere

compatibili e interfacciarsi con il programma di gestione degli accessi

selezionato. Non è dato di sapere se sul mercato esistono cilindri elettronici

oltre a quelli della __________ che possano integrarsi con il sistema informatico

__________. V'è motivo di dubitarne. La questione non va tuttavia approfondita,

poiché laddove ha imposto in modo vincolante la fornitura di un determinato

programma informatico la committenza ha indubbiamente violato il divieto

sancito dagli art. VI cpv. 3 AAP e 16 cpv. 2 RLCPubb/CIAP. È invero evidente

che così facendo l'ente banditore ha favorito la ditta __________ (società legata

alla austriaca __________, che ha siglato una joint venture con la spagnola __________,

multinazionale specializzata nello sviluppo di sistemi di controllo degli

accessi), escludendo qualsiasi concorrenza. Quand'anche il programma __________

possa essere acquistato e rivenduto da chiunque, dato che le prescrizioni di gara non prevedono specifici criteri

d'idoneità particolare, il principio della libera concorrenza di cui all'art. 1

lett. b LCPubb risulta comunque disatteso a monte.

In base alle carte processuali non sono peraltro dati i presupposti per una

deroga. L'intento di voler dotare tutte le scuole professionali-tecniche di un

unico sistema di gestione degli accessi in grado di amministrare l'andirivieni dei

docenti che si spostano da una sede all'altra è del tutto ragionevole e degno

di considerazione, ma rapportato alla singola gara oggetto dell'attuale contendere

non permette di eludere il divieto sancito dall'art. 16 cpv. 2 RLCPubb/CIAP. Tanto

più che in questo momento il programma __________ è in uso unicamente presso la

Scuola medico tecnica di __________, istituto ove lavorano solo 4 professori attivi

anche al Centro professionale di __________. Non si tratta dunque di inserire

un determinato prodotto in una larga rete della stessa famiglia già

implementata, in modo da assicurare una corretta uniformità/interscambiabilità

tecnica. La situazione attuale non giustifica insomma un'eccezione al divieto

di introdurre nel capitolato prescrizioni menzionanti prodotti di una

determinata fabbricazione o provenienza, rispettivamente di una ben precisa

marca. Eventuali esigenze di razionalizzazione e di uniformazione

nel contesto del concorso in discussione vanno affrontate e risolte attraverso

la definizione di criteri qualitativi che possano essere valutati in modo

oggettivo.

4.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va

dunque accolto ed il bando di concorso annullato. Il committente provvederà a

rinviare ai concorrenti le offerte pervenutegli senza aprirle.

5.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia

(art. 28 LPamm). Le ripetibili sono invece poste a carico dello Stato secondo

soccombenza (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. il bando ed il capitolato del concorso indetto dal Dipartimento

delle finanze e dell'economia per aggiudicare le opere da chiusura

elettriche/cilindri occorrenti al Centro professionale di __________, blocco A

+ B, sono annullati;

1.2. l'ente banditore rinvierà ai concorrenti le offerte pervenutegli senza aprirle.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.- a

titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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