52.2012.78
Lavoratori distaccati
26 novembre 2012Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2012.78
Lugano
26 novembre 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano
Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina, Flavia Verzasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 21 febbraio 2012 della
RI
1
patrocinata
da PA 1
contro
la
risoluzione 1° febbraio 2012 (n. 608) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa
inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 21 settembre 2011 dell'Ufficio
dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia in
materia di lavoratori distaccati (divieto di offrire i propri servizi in
Svizzera per la durata di 4 anni);
viste le risposte:
- 6 marzo 2012 dell'Ufficio dell'ispettorato
del lavoro;
- 7 marzo 2012 del Consiglio di Stato;
preso
atto della replica 11 maggio 2012 della ricorrente e della duplica 29 maggio
2012 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. La ditta __________, con sede a __________
(Italia, prov. di __________), ha ottenuto l'appalto per realizzare diversi
lavori edili a L__________, sul fondo n. __________ (cantiere __________). La
copertura in legno del capannone è stata realizzata in subappalto dalla ditta RI
1 di __________ (Italia, prov. di __________), la quale ha notificato all'autorità
competente nove lavoratori distaccati per il periodo 1° giugno-1° luglio 2011.
b. Il 15 giugno 2011, un ispettore della divisione sicurezza
sul lavoro della SUVA ha effettuato un controllo sul cantiere in parola, constatando
che non erano state attuate le dovute misure a tutela dei lavoratori.
Con "decisione in seguito a pericolo grave ed
imminente" del 16 giugno 2011, la SUVA ha quindi ordinato alla RI 1 di sospendere
Fatti
i lavori e di ripristinare la sicurezza sul cantiere per i seguenti motivi:
1.
"Nonostante si lavori su un
tetto a falde (>10°-<60°), con un'altezza di caduta superiore ai 3 metri (ca. 14 m), sono assenti le misure di protezione richieste (OLCostr; art. 28-29 cpv. 3). Misura:
Un ponte da lattoniere dev'essere montato conformemente all'art. 47 dell'OLCostr.
Se la pendenza del tetto è superiore ai 25°, ma inferiore ai 60°, la protezione
laterale del ponte da lattoniere dev'essere installata come parete di
protezione da copritetto, conformemente all'art. 48 dell'OLCostr.
Considerandi
2.
Nonostante l'altezza di caduta ai
bordi del tetto, dal lato dei frontoni, sia superiore di 3 metri (ca. 14 m), sono assenti le protezioni laterali formate da correnti superiori e da correnti
intermedi (OLCostr; art. 28-29 cpv. 5). Misura: Le protezioni laterali
sono montate ai bordi del tetto. Tali protezioni devono essere conformi allo
stato della tecnica attualmente riconosciuto.
3.
Nonostante l'altezza di caduta all'interno
dell'edificio, che a partire dal colmo del tetto sia superiore ai 3 metri, sono assenti le misure di protezione collettive richieste (OLCostr; art. 19). Misura:
Vengono montate le necessarie reti di sicurezza e/o dei ponteggi di ritenuta (impalcati).
Le nostre constatazioni e le
misure ordinate sono state discusse sul posto con il sig. __________, il quale
ha avuto modo di esprimere la propria opinione. Inoltre sono stati ascoltati i
lavoratori interessati. Quanto accertato durante la visita ed il colloquio conferma
le constatazioni succitate.
Vista la situazione di
pericolo di cui sopra, avete l'obbligo di sospendere tutti i lavori sul tetto
presso il cantiere succitato, fino a quando non verranno eliminate le carenze
elencate. Sono ammessi unicamente i lavori di posa della struttura portante
nella parte centrale dell'edificio, esclusivamente se eseguiti a partire da
ponteggi mobili. Questo provvedimento amministrativo equivale ad una decisione
ai sensi degli art. 62 cpv. 2 e 64 cpv. 1 dell'ordinanza sulla prevenzione
degli infortuni (OPI). (...) Nota
importante. La presente decisione ha il solo scopo di eliminare il pericolo
grave ed imminente a cui i lavoratori sono esposti".
Il medesimo giorno la sicurezza sul cantiere è stata ristabilita.
La predetta decisione è rimasta inimpugnata.
B. Preso atto di tali risultanze, il
13.
luglio 2011 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle
finanze e dell'economia (UIL) ha intimato alla ditta RI 1 un rapporto, prospettandole
l'adozione di una sanzione amministrativa giusta l'art. 9 cpv. 2 della
legge federale concernente le condizioni lavorative e salariali minime per
lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell'8 ottobre 1999
(LDist; RS 823.20), per avere, nelle suddette circostanze, disatteso il suo
obbligo di garantire la sicurezza e la protezione della salute sul posto di
lavoro prescritto dall'art. 2 cpv. 1 lett. d LDist.
Dopo avere raccolto le osservazioni dell'interessata, il 21
settembre successivo l'autorità cantonale ha deciso quanto segue:
"1. Alla RI 1 e per essa al signor __________ e a
tutti i propri dipendenti è intimato il divieto di prestare servizi in Svizzera
per un periodo di 4 anni a decorrere dalla crescita in giudicato della
presente decisione.
2.
Sono inflitte spese di giustizia ammontanti a fr.
150.
–".
Il provvedimento è stato reso sulla base degli art. 82 e 112
della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981
(LAINF; RS 832.20), 49 dell'ordinanza sulla
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali del 19 dicembre 1983
(OPI; RS 832.30), 2 cpv. 1 lett. d, 7, 9 cpv. 2 lett. b LDist e 2 dell'ordinanza
federale sui lavoratori distaccati in Svizzera del 21 maggio 2003 (ODist; RS
823.
).
C. Con giudizio 1° febbraio 2012, il
Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dalla RI 1 contro la
predetta risoluzione dipartimentale.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha confermato la decisione
dell'UIL considerandola conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa, la ditta RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
La ricorrente ritiene il provvedimento impugnato carente nell'accertamento
dei fatti, lesivo del principio di non discriminazione, di quello dell'uguaglianza
giuridica e della libertà economica. Contesta di avere commesso tutte le
infrazioni rimproveratele dall'UIL e critica il Consiglio di Stato per non
averle dato modo di determinarsi sull'entità della sanzione, che ritiene in
ogni caso sproporzionata.
E. All'accoglimento del ricorso si
oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento, quest'ultimo con
argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
F. In sede di replica e di duplica,
le parti hanno in sostanza ribadito le proprie posizioni.
Considerato, in
diritto
1.
La competenza di questo Tribunale
a statuire su di un ricorso contro una decisione governativa in materia di
sanzioni amministrative adottate in base all'art. 9 LDist è data dall'art. 9
cpv. 1 della legge di applicazione della LDist e della LLN dell'11 marzo 2008
(LLDist-LLN; RL 10.1.1.5). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46
della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm;
RL 3.3.1.1), e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a
ricorrere in quanto lesa direttamente nei suoi legittimi interessi dalla
decisione qui impugnata (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non è infatti
necessario indire un'udienza e procedere all'audizione di __________ (ispettore
della SUVA che ha effettuato il controllo sul cantiere), di __________ (responsabile
della direzione dei lavori della ditta appaltante __________), di __________ (della
ditta ricorrente), di __________ (dell'associazione interprofessionale di
controllo) e di __________ (capoufficio dell'UIL), che l'insorgente chiede di
sentire al fine di comprendere l'evoluzione dei fatti che hanno portato al
provvedimento qui impugnato, in quanto tali mezzi di prova, per i motivi che
verranno spiegati in seguito, non apporterebbero a questo Tribunale ulteriori
elementi per il giudizio che è chiamato a rendere.
2.
2.1. L'Accordo tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera
circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), si
rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità
europea e disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a
delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi negli Stati
contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano
alle disposizioni di diritto interno.
Nei settori per i quali non sono stati conclusi
speciali accordi sulla prestazione di servizi, l'art. 5 n. 1 ALC prevede un
diritto alla prestazione di servizi transfrontalieri in un altro Stato
contraente per una durata di 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile.
Beneficiano di tale diritto i cittadini CE/AELS
che effettuano una prestazione di servizi in uno Stato contraente in qualità di
lavoratori indipendenti come pure i lavoratori dipendenti di qualsiasi cittadinanza,
distaccati in Svizzera per fornire una prestazione di servizi. I lavoratori
dipendenti sono considerati distaccati quando il prestatore di servizi (ditta
con sede in uno Stato contraente) li invia in un altro Stato contraente in
vista di una prestazione di servizi (mandato o contratto d'appalto) - nel
contesto di un rapporto di subordinazione - da effettuare a favore di uno o più
destinatari, indipendentemente che siano una persona fisica o giuridica (cfr. art. 14 cpv. 1 dell'ordinanza
sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002;
OLCP; RS 142.203; v. anche n. 6.3.1
delle "Istruzioni concernenti l'introduzione graduale della libera
circolazione delle persone, stato al 1° maggio 2011, emanate dall'Ufficio
federale della migrazione: Istruzioni UFM).
2.2
Al fine di combattere il pericolo di un'eventuale pressione
sociale che potrebbe causare la comparsa sul mercato del lavoro svizzero di
manodopera a buon mercato proveniente dai Paesi dell'UE, il Dipartimento
federale dell'economia (DFE) ha elaborato delle misure di accompagnamento per l'introduzione
dell'ALC volte a istituire una base giuridica al fine di evitare un dumping
sociale e salariale a scapito dei lavoratori in Svizzera.
In questo senso, l'8 ottobre 1999 è stata adottata, tra l'altro,
la già citata LDist, entrata in vigore il 1° luglio 2004.
2.3
Per quanto qui interessa, l'art. 2 cpv. 1 lett. d LDist
dispone che il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati
almeno le condizioni lavorative e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle
ordinanze del Consiglio federale, in contratti collettivi di obbligatorietà
generale e in contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo
360a del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), tra l'altro,
nell'ambito della sicurezza e della protezione
della salute sul posto di lavoro.
2.4
L'art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza
sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione del 29 giugno 2005 (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr;
RS 832.311) dispone che la pianificazione di lavori di costruzione deve
ridurre al minimo il rischio d'infortuni professionali, di malattie professionali
o di danni alla salute e garantire l'applicazione delle misure di sicurezza
necessarie, in particolare durante l'utilizzazione degli attrezzi di lavoro. Sono
considerate misure proprie al cantiere le misure di protezione utilizzabili da
più imprese come - per quanto qui interessa - ponteggi e reti di sicurezza
(cpv. 3). Se il datore di lavoro delega l'esecuzione del contratto d'appalto a
un altro datore di lavoro deve assicurarsi che esso metta in atto le misure di
sicurezza e di protezione della salute previste dal contratto (cpv. 4). Nei
lavori di costruzione di edifici occorre installare un ponteggio di facciata se
l'altezza di caduta supera i 3 m (art. 18 OLCostr). Quando tecnicamente non è
possibile o risulta troppo pericoloso installare una protezione laterale
conformemente all'articolo 16 o un ponteggio conformemente all'articolo 18
devono essere utilizzati ponteggi di ritenuta, reti di sicurezza, funi di
sicurezza o altre misure di protezione equivalenti (art. 19 cpv. 1 OLCostr). Ai
bordi dei tetti, compresi quelli a due spioventi, devono essere prese misure
per evitare le cadute a partire da un'altezza di caduta di 3 m (art. 28 cpv. 1 OLCostr). Giusta l'art. 29 OLCostr, sui tetti con un'inclinazione tra 25° e 60°
la protezione laterale del ponte da lattoniere deve essere installata come
parete di protezione da copritetto conformemente all'articolo 48 (cpv. 3). Ai
bordi del tetto, dal lato dei frontoni, devono essere istallati un parapetto e
un corrente intermedio. Si può rinunciare a questo provvedimento se è
installato un ponte da lattoniere continuo o se sono state prese misure di protezione
equivalenti (cpv. 5).
Secondo l'art. 82 cpv. 1 LAINF, per prevenire gli infortuni
professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere
tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte
alle circostanze.
In linea di principio, tutte le aziende che occupano
lavoratori in Svizzera sono tenute a rispettare le prescrizioni concernenti la
sicurezza sul lavoro (art. 1 cpv. 1 OPI). L'art.
49.
cpv. 3 OPI prevede che la sorveglianza sull'applicazione
delle prescrizioni sulla prevenzione dei rischi particolari di infortunio professionale
insita nella persona del lavoratore è affidata all'Istituto nazionale
svizzero d'assicurazione contro gli infortuni (SUVA).
Se durante un'ispezione l'organo d'esecuzione competente accerta un'infrazione
alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, ne avverte il datore di
lavoro e gli fissa un congruo termine per ovviarvi. L'avvertimento deve essere
confermato per iscritto al datore di lavoro (art. 62 cpv. 1 OPI).
2.5
In caso di lievi
infrazioni all'art. 2 LDist, l'autorità competente può pronunciare una multa
amministrativa sino a 5'000.- franchi
(art. 9 cpv. 2 lett. a LDist). Per infrazioni all'art. 2 LDist che
non sono di lieve entità, la medesima autorità può vietare al datore di lavoro
interessato di offrire i suoi servizi in Svizzera per un periodo da uno a
cinque anni (art. 9 cpv. 2 lett. b LDist). Tra le sanzioni previste all'art. 9 cpv. 2 LDist, quest'ultimo provvedimento
è ritenuto il più efficace e dissuasivo (Messaggio concernente la legge
federale sulla revisione delle misure collaterali alla libera circolazione
delle persone del 1° ottobre 2004, in FF 2044 5863 pag. 5877).
3.
3.1. Ferme
queste premesse e come accennato in narrativa, durante un controllo effettuato
il 15 giugno 2011 sul cantiere __________ a L__________ dove era all'opera la
ditta RI 1, un ispettore della divisione sicurezza sul lavoro della SUVA ha accertato
diverse carenze nelle misure a tutela dei lavoratori, precisamente l'assenza di
un ponte da lattoniere, delle protezioni laterali formate da correnti superiori
e intermedi, e delle reti di sicurezza e/o dei ponteggi di ritenuta (impalcati):
1.
Nonostante si lavori su un tetto a
falde (>10°-<60°), con un'altezza di caduta superiore ai 3 metri (ca. 14 m), sono assenti le misure di protezione richieste (OLCostr; art. 28-29 cpv. 3).
2.
Nonostante l'altezza di caduta ai
bordi del tetto, dal lato dei frontoni, sia superiore di 3 metri (ca. 14 m), sono assenti le protezioni laterali formate da correnti superiori e da correnti
intermedi (OLCostr; art. 28-29 cpv. 5).
3.
Nonostante l'altezza di caduta all'interno
dell'edificio, a partire dal colmo del tetto, sia superiore ai 3 metri, sono assenti le misure di protezione collettive richieste (OLCostr; art. 19).
Tali infrazioni sono state poste a fondamento della decisione,
cresciuta in giudicato, con cui il 16 giugno 2011 la SUVA ha ordinato alla RI 1
di sospendere i lavori e di ripristinare la sicurezza sul cantiere. Da qui la
decisione dell'UIL che fa divieto all'insorgente di offrire i propri servizi in
Svizzera per la durata di 4 anni.
3.2
La ricorrente sostiene che le infrazioni da lei commesse
sarebbero soltanto le ultime due elencate in precedenza.
La tesi non può essere condivisa. Il fatto che, per la prima di
queste infrazioni, la SUVA non avrebbe misurato esattamente la pendenza
concreta del tetto a falde, non permette certo di ritenere come inesistente il
pericolo creato dall'assenza delle misure di protezione richieste. Del resto, le
predette 3 infrazioni erano già state ammesse dall'insorgente nell'ambito delle
osservazioni formulate il 28 luglio 2011 al rapporto di contravvenzione intimatole
(v. anche ricorso, ad 17 pag. 19) e in buona fede non possono ora venir negate.
Contrariamente a quanto ora essa assume, la decisione impugnata non si fonda
pertanto su un accertamento insufficiente dei fatti determinanti. Su questo
punto, il provvedimento impugnato non può quindi essere considerato carente sul
piano della motivazione, cosicché nemmeno il suo diritto di essere sentito è
stato violato dall'autorità inferiore.
3.3
Oltre a ciò, bisogna considerare che i lavoratori
presenti sul cantiere sono stati esposti a un grave ed imminente pericolo a
causa della mancanza delle misure appropriate, atte a scongiurare il rischio d'infortuni
professionali, come quello di una possibile caduta da un'altezza superiore a 3 metri. Le infrazioni riscontrate non possono pertanto essere considerate di lieve entità ed è quindi
con ragione che l'autorità dipartimentale ha sanzionato la RI 1 sulla base dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDist. La pronuncia di un divieto come quello qui
contestato, si giustifica infatti quando sono messe a repentaglio,
come nella presente fattispecie, la salute e la sicurezza dei lavoratori. Già la
presenza di impalcature difettose è considerata infatti dalla prassi come un'infrazione di non lieve entità, tale da comportare l'adozione di una
simile sanzione (v.
Commento delle misure di accompagnamento alla libera circolazione
delle persone, edito dalla Seco nel 2008).
3.4
Ne discende che, per quanto riguarda la materialità delle
infrazioni commesse, la ricorrente non può essere prosciolta dall'addebito
mossole dall'autorità di prime cure.
4.
Oltre che a essere contenuta nei
limiti concessi dalla legge, la sanzione risulta rispettosa del principio della
proporzionalità e tiene debitamente conto della gravità oggettiva delle infrazioni
commesse dalla ricorrente, la quale è attiva in un ramo, come quello edilizio,
che comporta un rischio marcato di caduta per i lavoratori. In effetti, la
mancanza nel caso concreto delle misure di sicurezza previste dalla legge costituisce
un'infrazione grave che ha messo a
repentaglio la salute e la sicurezza di ben 9 lavoratori. Non permette certo di sovvertire quanto precede il fatto che il giorno
successivo al controllo, le misure di sicurezza siano state ristabilite. Determinante
era la situazione al momento dell'accertamento effettuato dall'autorità
competente. Già per questo motivo, si giustifica pertanto il divieto fatto alla
ricorrente di offrire i propri servizi in Svizzera per la durata di 4 anni,
senza che sia necessario chinarsi sui criteri di calcolo applicati in concreto
dalla Divisione dell'economia per la commisurazione della sanzione, i quali,
nella misura in cui costituiscono una sorta di direttiva interna volta ad
assicurare un'interpretazione ed un'applicazione uniforme delle prescrizioni
legali da parte dell'apparato amministrativo, specie sotto il profilo della
sicurezza del diritto e della parità di trattamento (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a
ed., Cadenazzo 2002, n. 129 con numerosi riferimenti), non sono in alcun modo
vincolanti per gli amministrati o per i tribunali (DTF 128 I 167 consid. 4.3;
121.
II 473 consid. 2b). Data la portata relativa di questo genere di
istruzioni, non può ancora essere ravvisata alcuna violazione del diritto di
essere sentito della ricorrente nel semplice fatto che l'autorità di prime cure
non le abbia sottoposto le medesime preventivamente per delle eventuali osservazioni
in proposito. Una riduzione della sanzione oppure una condanna a una semplice
multa, non può quindi entrare in linea di conto nella presente fattispecie.
5.
5.1. La ricorrente sostiene pure
che il provvedimento impugnato, adottato in applicazione dell'art. 9 LDist,
sarebbe lesivo sia del principio di non discriminazione riguardo alla nazionalità
previsto dall'art. 2 ALC, come di quello dell'uguaglianza giuridica garantito
dall'art. 8 Cost.
5.2
La censura è infondata e pertanto deve essere respinta.
L'art. 2 ALC dispone che i cittadini di una parte contraente che soggiornano
legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione
di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. Il
principio di non discriminazione sancito all'art. 2 ALC vieta quindi agli Stati
contraenti di far dipendere dal requisito della cittadinanza il riconoscimento
di un diritto ad una persona che si trova in una situazione disciplinata dall'Accordo
sulla libera circolazione (cfr. DTF 137 II 242 consid. 3.2.1). In altre parole,
la norma sancisce in via generale il principio della parità di trattamento
nella forma negativa di un divieto di discriminazione diretta o indiretta (DTF
136.
II 241 consid. 12; 130 I 26 consid. 3.2; Alvaro
Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Ginevra
2010, § 55 segg.). Da quanto precede, risulta quindi che anche il diritto di
soggiorno e di accesso ad un'attività economica previsto dall'art. 4 ALC può in
principio essere sottoposto a condizioni. Determinante è però che non dia luogo
a discriminazioni fondate direttamente sulla nazionalità, oppure a forme di discriminazione
dissimulata che, tramite l'applicazione di altri criteri di distinzione, portano di fatto al medesimo risultato (DTF 130 I
26.
consid. 3.2.3, con numerosi rinvii alla giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione europea).
Ora, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, una simile
discriminazione non è data nella fattispecie, in relazione all'applicazione
dell'art. 9 LDist. La sanzione prevista da questa disposizione concerne infatti
indistintamente tutte le persone e aziende che si trovano, come la ricorrente,
in una situazione disciplinata dall'Accordo sulla libera circolazione e che intendono
distaccare i propri lavoratori in Svizzera. Non permette quindi di ritenere che
il principio di non discriminazione invocato dall'insorgente sia stato violato
per il fatto che un datore di lavoro con domicilio o sede in Svizzera, il quale
non è sottoposto al regime dell'ALC, sia soggetto in caso di sanzione a una
normativa diversa di quella prevista all'art. 9 LDist, segnatamente con un aumento
di premio per l'assicurazione contro gli infortuni (art. 66 OPI).
Tenuto conto di quanto precede, ne discende che nemmeno il principio dell'uguaglianza
giuridica, tutelato dall'art. 8 Cost., risulta violato nella presente
fattispecie.
6.
Infine la ricorrente ritiene che
la sanzione inflittale violi la libertà economica garantita dall'art. 27 Cost.
e non le permetterà di offrire i propri servizi in Svizzera, ciò che le comporterà
per lei un ingente danno economico.
Anche questa censura dev'essere respinta. Giova infatti ricordare
che come ogni libertà fondamentale, anche la libertà economica non è assoluta ma
può essere soggetta a limitazioni (art. 36 Cost.). Come visto, il provvedimento
qui querelato poggia su una valida base legale, è giustificato da un interesse
pubblico, come la protezione dei lavoratori, ed è proporzionato allo scopo che
si prefigge, ossia quello di lottare contro le violazioni in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro.
Non permette di mutare tale conclusione il fatto che il provvedimento impedirà alla
ricorrente di offrire i propri servizi per 4 anni. Tale conseguenza è infatti ascrivibile
soltanto al suo modo di agire negligente. In ogni caso occorre considerare che
dal profilo effettivo il divieto pronunciato nei confronti della ricorrente si tradurrà
nell'impossibilità di operare in Svizzera durante 90 giorni all'anno su di un
periodo di 4 anni (art. 17 dell'Allegato I all'ALC), per cui, tenuto conto
anche di questo aspetto, la restrizione che ne deriva non appare ancora lesiva
del principio della proporzionalità.
7.
In esito alle considerazioni che
precedono, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giudizio e le spese seguono la soccombenza (art.
28.
LPamm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia e le spese,
per complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il segretario