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Decisione

52.2012.80

Lavoratori distaccati

26 novembre 2012Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i doveri di informazione previsti dall'art. 5 cpv. 1 LDist. Prove, queste, che l'insorgente

non è però stata minimamente in grado di apportare durante tutta la procedura ricorsuale,

malgrado che avesse avuto già davanti all'autorità dipartimentale la possibilità

di esprimersi per iscritto e di presentare l'eventuale documentazione

necessaria a liberarsi dalle proprie responsabilità sul piano amministrativo. Nella

sua posizione di appaltatrice dei lavori, l'insorgente avrebbe infatti avuto tutto

l'interesse a documentare sin dall'inizio di avere subappaltato i medesimi alla

__________ Srl e di avere obbligato contrattualmente quest'ultima ditta a

rispettare la LDist. Sennonché essa non è nemmeno stata in grado di produrre il

contratto di subappalto che, a suo dire, aveva concluso con quest'ultima ditta.

Nella corrispondenza con la SUVA dapprima e con l'UIL in seguito la RI 1 non ha

mai fatto alcun accenno alla questione di un eventuale subappalto alla __________

Srl e alla necessità di interpellare direttamente quest'ultima società per le

manchevolezze riscontrate sul cantiere di L__________.

Ora, è vero che il principio inquisitorio, che caratterizza il procedimento

amministrativo, sancisce l'obbligo per l'autorità di accertare d'ufficio i

fatti determinanti per la decisione, assumendo all'occorrenza le necessarie

prove ed avvalendosi cioè di documenti, informazioni delle parti, informazioni

o testimonianze di terzi, sopralluoghi o perizie (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, Lugano 1997, ad art. 18, n. 1/b). Tra le conseguenze del principio citato vige la particolarità che

le regole sulla ripartizione dell'onere probatorio non sono, in principio,

applicabili. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti in un

procedimento da esse proposto (art. 13 cpv. 1 lett. a legge federale sulla

procedura amministrativa del 20 dicembre 1968; PA; RS 172.021), ma ciò non ha

alcuna influenza sull'onere della prova. Tuttavia, quando manca una prova,

oppure quando non si può ragionevolmente esigerne l'apporto da parte dell'autorità,

la regola dell'art. 8 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS

210) è applicabile per analogia (STA 52.2003.195 del 18 dicembre 2003 consid.

3.2). In virtù di questa norma, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol

dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve

fornirne la prova. Nel caso di specie spettava dunque esclusivamente all'insorgente

il compito di apportare la prova di avere subappaltato alla __________ Srl i

lavori in questione e di avere obbligato contrattualmente quest'ultima ditta a

rispettare le disposizioni della LDist, attraverso la produzione della relativa

documentazione in suo possesso. Nella misura in cui essa non è stata in grado

di fare questo, non può ora rimproverare alla precedente autorità di giudizio

di avere accertato in

maniera lacunosa i fatti. Date le circostanze è dunque senza incorrere in una

violazione del diritto che il Consiglio di Stato si è rifiutato di dar seguito

alla generica richiesta della RI 1, presentata peraltro soltanto con l'allegato

di replica, di indire un contraddittorio tra le parti, coinvolgendo anche l'ispettore

della SUVA __________, in quanto non è dato di vedere in che misura le stesse

avrebbero potuto apportare sulle suddette questioni la conoscenza di nuovi elementi

utili per il giudizio. Per le stesse ragioni anche la richiesta formulata dinnanzi

a questo Tribunale viene disattesa.

A titolo abbondanziale occorre comunque rilevare che dagli atti non risulta che

nel caso specifico siano stati notificati alle autorità cantonali dei

lavoratori distaccati alle dipendenze della __________ Srl, ulteriore ragione

per la quale la presenza di questa ditta sul cantiere in questione non appare

minimamente comprovata.

4.3. La RI 1 non è comunque stata in grado di dimostrare di

avere adempiuto gli obblighi impostile dall'art. 5 cpv. 1 LDist nemmeno nei

confronti di quella che a tutti gli effetti sembra essere stata la sua diretta

subappaltatrice, ossia la C__________. Anche su questo punto vale in sostanza

quanto appena esposto con riferimento alla RI 1 e cioè che la ricorrente non ha

prodotto alcun contratto di subappalto concluso con tale ditta, dal quale sarebbe

eventualmente potuto emergere che essa aveva effettivamente impegnato la medesima

ad ossequiare scrupolosamente le prescrizioni legali svizzere e segnatamente

quelle in materia di sicurezza sui cantieri. Tenuto conto di ciò, occorre dunque

concludere che la ricorrente può legittimamente essere chiamata a rispondere sul

piano amministrativo, giusta l'art. 5 cpv. 2 LDist, per le infrazioni commesse

dalla sua subappaltatrice contro le disposizioni contemplate da quest'ultima legge.

5. Chiarito questo aspetto, per

quanto attiene alle varie violazioni delle prescrizioni di sicurezza che sono

state rilevate nel caso di specie dalla SUVA, bisogna considerare che i lavoratori

presenti sul cantiere in parola sono stati esposti ad un grave ed imminente

pericolo a causa della mancanza delle misure appropriate, atte a scongiurare il

rischio d'infortuni professionali, come in particolare quello di una possibile

caduta da un'altezza superiore a 3 metri. Su questo punto gli elementi agli atti sono assolutamente chiari e, contrariamente a quanto sostenuto nel

gravame, non abbisognano di ulteriori approfondimenti istruttori, ragione per

la quale non è necessario in questa sede procedere all'audizione dei testi proposti

dalla ricorrente. Quest'ultimi dovrebbero oltretutto riferire su questioni che

non appaiono decisive per l'esito della vertenza. La natura e la portata delle

infrazioni alle norme di sicurezza rilevate sul cantiere di L__________

emergono in tutta la loro chiarezza dalla "decisione preventiva" 16

giugno 2011 della SUVA, nei confronti della quale la RI 1 non ha sollevato

alcuna contestazione, accettandone così integralmente il contenuto.

Ciò detto, occorre considerare che le manchevolezze riscontrate non possono

essere considerate di lieve entità ed è quindi a ragione che l'autorità

dipartimentale ha ritenuto che le stesse integrassero gli estremi della

fattispecie contemplata dall'art. 9 cpv. 2 lett. b LDist. La

pronuncia di un divieto come quello qui contestato, si giustifica infatti quando sono

messe a repentaglio, come è stato il caso nella presente fattispecie, la salute

e la sicurezza dei lavoratori. Già la presenza di impalcature

difettose è considerata dalla prassi come un'infrazione di

non lieve entità, tale da comportare l'adozione di una simile sanzione (v. Commento

delle misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone, edito

dalla Seco nel 2008). A più forte ragione ciò deve valere allorquando, come in

concreto, simili infrastrutture non sono state nemmeno posate.

Ne discende che, per quanto riguarda la materialità dell'infrazione

commessa, la ricorrente non può essere prosciolta dall'addebito mossole dall'autorità

di prime cure.

6. 6.1. L'UIL ha fatto divieto alla RI

1 di offrire i propri servizi in Svizzera per la durata di 4 anni, adottando la

medesima sanzione inflitta alla C__________, ditta alla quale, come detto,

aveva subappaltato i lavori. La ricorrente critica tale provvedimento dal

profilo della sua proporzionalità, rilevando come lo stesso sia in ogni caso

eccessivo.

6.2. La censura è in parte fondata, anche se per motivi diversi da quelli

invocati dall'insorgente. Come sopra esposto (cfr. consid. 5.1), all'appaltatore

primario possono in linea di principio essere inflitte le sanzioni di cui all'articolo

9 LDist per le infrazioni commesse dal subappaltatore, qualora esso non sappia

dimostrare di avere obbligato contrattualmente quest'ultimo a rispettare le

disposizioni della LDist. Nel caso di specie l'UIL ha pronunciato il querelato

divieto attenendosi, per quanto concerne la durata del medesimo, a quanto

deciso nei confronti della C__________, alla quale era stato rimproverato di

non avere posato un ponteggio con relativo sporto da lattoniere, la mancanza di

protezioni laterali formate da correnti superiori e intermedi, nonché

l'assenza delle reti di sicurezza

e/o dei ponteggi di ritenuta (cfr. STA 52.2012.78 di data odierna). A questo

proposito occorre però rilevare che nel corso di tutta la procedura che ha

condotto alla pronuncia della sanzione qui impugnata, la SUVA dapprima e

(soprattutto) l'UIL in seguito hanno sempre rimproverato alla ricorrente

unicamente l'assenza di un ponteggio con relativo sporto da lattoniere,

tralasciando in questo modo di contestarle anche le altre omissioni notificate

alla C__________. Ora, la normativa in materia di lavoratori distaccati non

prevede espressamente che, prima di infliggere una sanzione di natura amministrativa,

occorra intimare alla parte interessata un avviso scritto indicante i fatti, il

luogo, la data ed il periodo in cui le infrazioni sarebbero avvenute e le norme

di legge o di regolamento che si reputano essere state disattese. Nemmeno a

livello cantonale sussistono norme che esigono esplicitamente l'espletamento di

una simile formalità da parte dell'UIL, non essendo - per esempio - la legge di

procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010 (LPContr) applicabile al

procedimento in esame, per via della sua natura squisitamente amministrativa. Questo

Tribunale ha però già avuto modo di chiarire che laddove una persona corre il

rischio di essere lesa da una decisione dell'autorità, come è senz'altro il

caso in presenza di una sanzione amministrativa che sancisce il divieto di

offrire i propri servizi in Svizzera per una certa durata di tempo, il suo bisogno

di giustificarsi prima che questo atto venga adottato nei suoi confronti

risulta fondamentale e quindi degno di protezione dal profilo costituzionale.

La notifica di un simile avviso si configura infatti in questo ambito come

una formalità, volta a garantire al prevenuto adeguate possibilità di difesa,

partecipando all'accertamento dei fatti in contraddittorio e prendendo

anticipatamente posizione sui rimproveri che gli vengono rivolti. Esso

costituisce dunque la base per un'eventuale successiva adozione di misure amministrative

nei suoi confronti: in quanto tale, deve pertanto indicare compiutamente, non

solo i fatti addebitati al trasgressore, specificandone le circostanze di tempo

e di luogo, ma precisare anche le norme che l'autorità ritiene violate (STA 52.2010.479

del 4 maggio 2011 consid. 4.1). Nel caso di specie l'UIL ha sicuramente rispettato

queste esigenze procedurali, ma nella misura in cui si è limitata a contestare

alla ricorrente soltanto una delle tre infrazioni poste alla base del provvedimento

pronunciato nei confronti della C__________, l'autorità di prime cure non

poteva sanzionarla nel medesimo modo, pena la violazione del principio della

parità di trattamento e di quello della proporzionalità. Una simile soluzione, in

teoria senz'altro percorribile in virtù di quanto stabilito dall'art. 9 LDist,

presupponeva infatti che dal profilo formale anche alla RI 1 fossero contestate

da parte dell'autorità dipartimentale le medesime omissioni rimproverate alla

ditta subappaltatrice. Tenuto conto di questa circostanza e considerato che con

separato giudizio odierno (STA 52.2012.78) questo Tribunale ha confermato la natura

e la durata del provvedimento pronunciato dall'UIL nei confronti della C__________,

si giustifica di ridurre la sanzione a carico dell'insorgente da 4 a 2 anni e 6 mesi di divieto di offrire i propri servizi in Svizzera, ciò che equivale a circa i 2/3

della sanzione inflitta alla subappaltatrice.

Oltre che a essere contenuta nei limiti concessi dalla legge, la misura così

ridotta risulta rispettosa del principio della proporzionalità e tiene

debitamente conto della gravità oggettiva dell'infrazione rimproverata dall'insorgente,

ritenuto che essa è attiva in un ramo, come quello edilizio, che comporta un

rischio marcato di caduta per i lavoratori. In effetti, la mancanza nel caso

concreto delle misure di sicurezza imposte dalla legge costituisce un'infrazione

grave che ha messo a

repentaglio la salute e la sicurezza di ben 9 lavoratori. Non permette di sovvertire quanto precede il fatto che il giorno

successivo al controllo, le misure di sicurezza siano state ristabilite.

Determinante era infatti la situazione al momento dell'accertamento effettuato

dall'autorità competente. Benché all'insorgente sia

stata addebitata una sola omissione, ciò non sta ancora a significare che la

messa in pericolo dell'incolumità dei lavoratori che ne è conseguita sia stata

molto minore di quella creata direttamente dalla C__________. Dal profilo

oggettivo e soggettivo la situazione delle due ditte in questione non appare

dunque nettamente dissimile, ritenuto oltretutto che la ricorrente ha negligentemente

tralasciato nell'occasione di dare le disposizioni che si imponevano alla

subappaltatrice, venendo in questo modo meno ai suoi obblighi legali.

Per tutti questi motivi, si giustifica dunque di vietare alla ricorrente di

offrire i propri servizi in Svizzera per la suddetta durata di tempo, senza che

sia necessario chinarsi sui criteri di calcolo applicati dalla Divisione dell'economia,

i quali, nella misura in cui costituiscono una sorta di direttiva interna volta

ad assicurare un'interpretazione ed un'applicazione uniforme delle

prescrizioni legali da parte dell'apparato amministrativo, specie sotto il

profilo della sicurezza del diritto e della parità di trattamento (Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

parte genrale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 129 con numerosi riferimenti), non

sono in alcun modo vincolanti per gli amministrati o per i tribunali (DTF 128 I

167 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2b). Data la portata relativa di questo

genere di istruzioni, non può ancora essere ravvisata alcuna violazione del

diritto di essere sentito della ricorrente nel semplice fatto che l'autorità di

prime cure non le abbia sottoposto le medesime preventivamente per delle

eventuali osservazioni in proposito.

7. 7.1. La ricorrente sostiene che il

provvedimento impugnato sarebbe lesivo sia del principio di non discriminazione

riguardo alla nazionalità previsto dall'art. 2 ALC, sia di quello dell'uguaglianza

giuridica garantito dall'art. 8 Cost, in quanto è suscettibile di colpire

unicamente le ditte estere, ma non quelle con sede in Svizzera.

7.2. La censura è infondata e pertanto deve essere respinta. L'art. 2 ALC

dispone che i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul

territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di

dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. Il

principio di non discriminazione sancito all'art. 2 ALC vieta quindi agli Stati

contraenti di far dipendere dal requisito della cittadinanza il riconoscimento

di un diritto ad una persona che si trova in una situazione disciplinata dall'Accordo

sulla libera circolazione (cfr. DTF 137 II 242 consid. 3.2.1). In altre parole,

la norma sancisce in via generale il principio della parità di trattamento

nella forma negativa di un divieto di discriminazione diretta o indiretta (DTF

136 II 241 consid. 12; 130 I 26 consid. 3.2; Alvaro

Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Ginevra

2010, § 55 segg.). Da quanto precede, risulta quindi che anche il diritto di

soggiorno e di accesso ad un'attività economica previsto dall'art. 4 ALC può in

principio essere sottoposto a condizioni. Determinante è però che non dia luogo

a discriminazioni fondate direttamente sulla nazionalità, oppure a forme di discriminazione

dissimulata che, tramite l'applicazione di altri criteri di distinzione,

portano di fatto al medesimo risultato (DTF 130 I 26 consid. 3.2.3, con

numerosi rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea).

Ora, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, una simile

discriminazione non è data nella fattispecie, in relazione all'applicazione

dell'art. 9 LDist. La sanzione prevista da questa disposizione concerne infatti

indistintamente tutte le persone e aziende che si trovano, come la ricorrente,

in una situazione disciplinata dall'Accordo sulla libera circolazione e che

intendono distaccare i propri lavoratori in Svizzera. Non permette quindi di

ritenere che il principio di non discriminazione invocato dall'insorgente sia

stato violato per il fatto che un datore di lavoro con domicilio o sede in

Svizzera, il quale non è sottoposto al regime dell'ALC, sia soggetto in caso di

sanzione a una normativa diversa di quella prevista all'art. 9 LDist,

segnatamente venga punito con un aumento di premio per l'assicurazione contro

gli infortuni (art. 66 OPI).

Tenuto conto di quanto precede, ne discende che nemmeno il principio

dell'uguaglianza giuridica, tutelato dall'art. 8 Cost., risulta violato nella

presente fattispecie.

8. Infine la ricorrente ritiene che

la sanzione inflittale violi la libertà economica garantita dall'art. 27 Cost.

e non le permetterà di offrire i propri servizi in Svizzera, ciò che le comporterà

un danno economico.

Anche questa doglianza dev'essere respinta. Giova infatti ricordare

che, come ogni libertà fondamentale, anche la libertà economica non è assoluta

ma può essere soggetta a limitazioni (art. 36 Cost.). Come visto, la sanzione poggia

su una valida base legale, è giustificata da un interesse pubblico, come la

protezione dei lavoratori, ed è proporzionata allo scopo che si prefigge, come

quello di lottare contro le violazioni in materia di sicurezza

e tutela della salute sul posto di lavoro. Non permette di mutare tale

conclusione il fatto che il provvedimento impedirà alla ricorrente di offrire i

propri servizi per diverso tempo. Tale conseguenza è infatti ascrivibile

soltanto al suo modo di agire negligente. In ogni caso occorre considerare che

dal profilo effettivo il divieto pronunciato nei confronti della ricorrente si tradurrà

nell'impossibilità di fornire i propri servizi durante 135 giorni nell'arco di

un anno e mezzo (cfr. art. 17 dell'Allegato I all'ALC), per cui, tenuto conto

anche di questo aspetto, la restrizione che ne deriva non appare ancora lesiva

del principio della proporzionalità.

9. Stante quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto parzialmente accolto e la decisione dell'UIL così come quella del Consiglio di Stato che

la tutela riformate, nel senso che all'insorgente è fatto divieto di prestare

servizi in Svizzera per un periodo di 2 anni e 6 mesi.

10. La tassa di giudizio (art. 28

LPamm), è posta a carico della ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza.

Lo Stato del Cantone Ticino verserà all'insorgente, assistita

da un avvocato iscritto nell'apposito registro, un importo ridotto a titolo di

ripetibili per entrambe le sedi (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la risoluzione 1° febbraio 2012 (n. 609) del

Consiglio di Stato è riformata come segue:

"1. Il ricorso è

parzialmente accolto e la decisione 21 settembre 2011 (__________)

dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro riformata, nel senso che:

"1.

Alla RI 1 e per essa al signor __________ e a

tutti i propri dipendenti è intimato il divieto di prestare servizi in Svizzera

per un periodo di 2 anni e 6 mesi a decorrere dalla crescita in giudicato

della presente decisione.

Considerandi

2.

Sono inflitte spese di giustizia ammontanti a fr. 50.–".

2.

È messa a carico della società ricorrente una tassa di

giudizio di fr. 150.– (centocinquanta), da pagarsi mediante polizza di

versamento che verrà emessa in seguito".

2.

La tassa di giudizio è a carico

della ricorrente, nella misura di fr. 400.–.

3.

Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà alla ricorrente fr. 800.– a titolo di ripetibili per entrambe le

sedi.

4.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge

sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il segretario