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Decisione

52.2012.90

Licenza edilizia per casa plurifamiliare

15 aprile 2013Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 2, qui

ricorrenti, sono comproprietari di un vasto terreno (part. 5853; già part. 2098)

situato nel comune di Biasca, tra via Parallela e via al Ramon, all'interno

della zona residenziale estensiva R3.

b. Dopo vicissitudini che non occorre riprendere, con domanda di costruzione 21

settembre 2010, gli insorgenti hanno chiesto al municipio il permesso di

costruire un nuovo stabile di 5 appartamenti, articolato su quattro livelli, di

cui uno parzialmente interrato. Il piano inferiore (PC), oltre a vani tecnici e

cantine, è destinato ad un'autorimessa (dotata di 7 posteggi, che si aggiungono

ad ulteriori 7 esterni) accessibile da via al Ramon. Ai piani superiori sono previsti 2 appartamenti da 3½ locali rispettivamente

2 da 4½ locali (PT e P1) ed un attico (P2).

c. Nel termine di pubblicazione, alla domanda di costruzione si sono opposte CO

1 e CO 2, qui resistenti, proprietarie dei due fondi (part. 5675

rispettivamente part. 5676, già part. 2097) confinanti a nord, sollevando

censure riferite all'incompletezza della domanda, alle distanze (da confine,

tra edifici e dal bosco), alla sistemazione del terreno, al corretto inserimento

nel paesaggio e alle immissioni foniche.

d. Il 24 marzo 2011, i ricorrenti hanno inoltrato una variante contenente dei

nuovi profili del geometra ufficiale e dei piani aggiornati con le distanze da

confine e dal bosco.

Anche questa domanda ha suscitato l'opposizione di CO 1 e CO 2.

e. Fatto proprio l'avviso favorevole (n. 73643) dei Servizi generali del

Dipartimento del territorio - subordinato ad alcune condizioni di cui si dirà all'occorrenza in appresso - il 23

agosto 2011, il municipio ha rilasciato agli insorgenti il permesso richiesto,

respingendo le opposizioni delle vicine.

B. Con

giudizio 8 febbraio 2012, il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa

inoltrata da CO 1 e CO 2avverso il suddetto provvedimento, che ha annullato.

Disattese le censure riferite alla sistemazione del terreno, alla distanza dell'autorimessa interrata dal confine

(sud) e all'inserimento nel paesaggio, il Governo ha per contro ritenuto

che - allo stadio attuale - non fosse possibile stabilire se il progetto richiami

o meno la distanza tra edifici dal muro costruito sui fondi delle resistenti. Muro,

questo, alto fino a m 3.80 (oltre al parapetto di m 1.00), oggetto di una

separata procedura finalizzata ad accertare la sua legittimità. L'opera in

questione non potrebbe in ogni caso essere equiparata ad un muro di controriva

su terreni in pendio, che non richiama le distanze tra edifici. Il progetto, ha

concluso, difetterebbe inoltre di una perizia fonica riferita alle ripercussioni

del traffico stradale e degli impianti tecnici.

C. Avverso

tale risoluzione, con ricorso 28 febbraio 2012 i soccombenti si aggravano ora

dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che sia annullata e

che sia ripristinata la licenza edilizia rilasciata loro dal municipio.

Il muro delle vicine opponenti, argomentano,

non sarebbe mai stato autorizzato; dovrebbe

essere assimilato ad un muro di cinta

o comunque ad un muro di sostegno eretto verso monte su un terreno in pendio che

non richiama il rispetto delle distanze tra edifici.

Gli insorgenti contestano inoltre la necessità di presentare una perizia

fonica, così come ritenuto dal Governo. A torto quest'ultimo non avrebbe

considerato i calcoli e le verifiche, sufficienti e attendibili, eseguite dall'Ufficio

per la prevenzione dei rumori.

D. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione si riconferma in sostanza nel proprio avviso favorevole, mentre il municipio

si rimette al giudizio di questo Tribunale. Delle loro rispettive argomentazioni,

come pure di quelle di CO 1 e CO 2che

chiedono invece la reiezione dell'impugnativa - riproponendo anche tutte le

censure respinte dal Governo - si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti,

istanti in licenza, personalmente e direttamente toccati dal provvedimento

impugnato (art. 21 cpv. 2 LE, art. 43 legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non occorre

assumere le prove (sopralluogo, ecc.) chieste dalle parti. La situazione dei

luoghi e dell'oggetto della controversia emerge in modo sufficientemente chiaro

dai piani e dalla copiosa documentazione fotografica agli atti. Ad eventuali

carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti

all’istanza inferiore affinché, raccolti gli elementi mancanti, si pronunci

nuovamente (art. 65 cpv. 2 LPamm).

1.3. Non poggiando sul medesimo complesso di

fatti, si prescinde dalla congiunzione (art. 51 LPamm) di questa causa con

quella evasa con separato giudizio (cfr. STA 52.2012.101 di data odierna) riferita

al muro eretto a confine sui fondi (part. 5675 e 5676) delle resistenti. Di

quest'ultima opera e della relativa procedura si dirà comunque, se del caso, nel

seguito.

Considerandi

2.

Distanze

2.1

Secondo l'art. 8 cpv. 1 NAPR, la

distanza minima dal confine del fondo privato di un edificio con facciate non

superiori ai 18.00 m di lunghezza deve essere di (..) m 4.00 per gli edifici

ubicati nella zona R3 (cfr. anche art. 35 cpv. 3 NAPR). Per gli edifici ubicati nelle zone residenziali con

facciate di una lunghezza oltre i 18.00 m, soggiunge il cpv. 2, le distanze di cui al cpv. 1 devono essere aumentate di 0.50 m ogni metro o frazione superiore di maggior lunghezza della facciata oltre i 18.00 m fino a che sia raggiunta una misura pari all'altezza del fabbricato (misurata di regola a

metà della lunghezza della facciata, riferita al lato del fondo confinante).

L'art. 8 cpv. 3 NAPR disciplina invece la distanza tra edifici: su fondi

contigui, essa è pari alla somma delle rispettive distanze dallo stesso

confine. Fino ad una lunghezza del fabbricato

di 18.00 m, la distanza minima tra edifici deve essere di m 8.00 nelle zone R3

(cfr. anche art. 35 cpv. 3 NAPR); oltre questa lunghezza, precisa l'art.

8.

cpv. 3 NAPR, la distanza è pari alla somma delle distanze da

confine stabilita al cpv. 2.

2.2

2.2.1

Nel caso concreto, sul versante nord l'edificio progettato - nel punto

in cui più si avvicina al confine (cfr. art. 41 cpv. 1 regolamento di

applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1) - dista

m 7.50 dai fondi (part. 5675 e 5676) delle

resistenti. Tenuto conto della lunghezza (m 24.99) della facciata su questo

fronte, la distanza è dunque conforme agli art. 8 cpv. 1 e 2 NAPR [m 4.00 (cpv. 1) + m 3.50, in applicazione del

supplemento di cui al cpv. 2]. Come ritenuto dalle precedenti istanze,

nella distanza non vanno computate le esigue sporgenze (m 0.20) riscontrabili

in corrispondenza delle tre file (h = 0.80/0.90 m ca.) di finestre, assimilabili

ad opere che hanno funzione complementare o ornamentale che non creano ingombri

particolari (cfr. Adelio Scolari,

Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 39 LE, n. 1202).

2.2.2

Le distanze tra edifici non si applicano ai muri di cinta, né ai muri di

sostegno di terrapieni artificiali eretti lungo il confine dei fondi, che non superano le altezze prescritte

per questo specifico genere di manufatti (cfr. STA 52.2012.46 del 22 giugno

2012.

consid. 2.2; 52.2000.320 del 23 aprile 2001 consid. 3.1). Ai muri di cinta

sono infatti di regola assimilati i muri di sostegno eretti sul confine,

unitamente ai terrapieni artificiali che li sorreggono (cfr. STA 52.2011.230

del 3 aprile 2012, consid. 2.2.2; 52.2008.34 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2.2).

In concreto, l'edificio progettato non è chiamato a rispettare la distanza tra

edifici dal muro di sostegno eretto a confine sui fondi delle resistenti.

Determinante è infatti unicamente l'altezza autorizzata (m 2.50) di quest'opera;

altezza, questa, che rientra tuttora in quella massima ammessa a titolo di

deroga ai sensi dell'art. 6 NAPR. L'innalzamento di questo muro (fino a ca. m

3.

, oltre al parapetto di ca. m 1.00) non può invece essere considerato perché non è al beneficio di un permesso di costruzione

(cfr. STA 52.2012.101 citata). Di principio, il vicino opponente non può

infatti sollevare eccezioni contro un progetto edilizio prevalendosi di opere edilizie

sprovviste di un valido titolo che le autorizzi. Su questo punto, la decisione

della precedente istanza non può dunque essere tutelata.

Irrilevante ai fini del presente giudizio è invece la circostanza che al controverso muro di sostegno - finalizzato a

sorreggere un terrapieno artificiale e non il terreno sbancato a monte - non potrebbe

essere applicata la prassi secondo cui agli stabili costruiti su terreni in pendio,

in assenza di specifica normativa, non viene imposto di rispettare la distanza

tra edifici per rapporto ai muri di controriva eretti verso monte (cfr. STA 52.2012.46 citata, consid. 2.2; in tal senso anche STA

52.2008.327

del 3 novembre 2008 consid. 4.2 che

rinvia a STA 52.2002.194 del 20 marzo 2003, consid. 2.1 e 52.2000.320

citata, consid. 3.3; STA 52.1995.566 del 26 gennaio 1996, consid. 5). Prassi che è in effetti limitata a questa particolare categoria di

opere: i muri di controripa, ovvero le opere di sostegno di escavazioni di terreni in

pendio che, a differenza dei muri di sostegno

di terrapieni artificiali retrostanti, non determinano nuovi ingombri

verticali (cfr. STA 52.2011.230 citata, consid. 2.2.4; 52.2008.34

citata, consid. 4.2.4). La stessa trova invero

la sua giustificazione nel fatto che, esigendo il rispetto delle

distanze tra edifici anche per rapporto ai muri di controriva, si

comprometterebbero seriamente le possibilità edificatorie di questi fondi,

costringendo i costruttori ad aumentare a dismisura lo sbancamento del pendio o

ad addossare direttamente gli stabili ai retrostanti muri di controriva,

sopprimendo qualsiasi intercapedine (cfr. STA 52.2008.327 citata consid. 4.2;

52.2000.320

citata, consid. 3.3.; 52.1995.566 citata, consid. 5).

2.3

Sul versante sud, il progetto prevede l'autorimessa coperta a verde che si

estende fino al confine (part. 2098) e presenta verso quest'ultimo un'area non

accessibile profonda 3.00 m; non sporgendo dal terreno naturale più di m 1.50

(cfr. art. 42 RLE), come ritenuto dalle precedenti istanze, l'autorimessa non

richiama il rispetto delle distanze da confine. Invano le resistenti contestano

l'assenza di un parapetto su questo fronte, conforme alla norma della società

svizzera degli ingegneri ed architetti (SIA) sui parapetti, che andrebbe

conteggiato sull'altezza e priverebbe dunque il manufatto della sua qualifica

di opera sotterranea.

Per altezze di caduta fino a m 1.50 - come in concreto - la norma SIA 358 "parapetti"

(valida dal 1° marzo 2010) permette infatti di prescindere dalla posa di un

simile parapetto, disponendo che la protezione può anche consistere in una

limitazione della praticabilità del bordo della superficie tramite misure

appropriate, quali fioriere, piante o simili (cfr. ad 2.1.4). Condizione, questa, che nella

fattispecie risulta soddisfatta ritenuto che l'area non agibile sull'autorimessa

non concerne solo il bordo ma si estende fino a 3.00 m ed è delimitata da una fila continua di arbusti. Irrilevante è invece che a questa zona potranno

accedere all'occorrenza eventuali addetti alla sua manutenzione; a parti d'opera

avvicinabili unicamente da queste persone, le disposizioni della citata normativa

infatti non si applicano (cfr. ad 0.1.3).

3.

Sistemazione

del terreno

3.1

Secondo l'art. 6 cpv. 1 primo periodo NAPR, la sistemazione del terreno

è intesa come intervento che non modifica sostanzialmente la struttura naturale

del terreno. Riservati i casi eccezioni,

la sistemazione del terreno può essere ottenuta con la formazione

di muri di sostegno o di terrapieni di un'altezza non superiore (cfr. art.

6.

cpv. 1 NAPR, secondo periodo).

3.2

Nel caso concreto, il progetto prevede di sistemare il terreno tra l'edificio

e i fondi a nord delle resistenti con un terrapieno che presenta un'altezza variabile

tra ca. 0.20 m e 1.10 m. Non superando l'altezza di m 1.50, quest'opera è

conforme all'art. 6 cpv. 1 NAPR. Il muro di sostegno a confine sui fondi delle

resistenti innalzato senza autorizzazione (cfr. anche supra, consid.

2.2

). non impedisce di certo di sistemare il terreno sottostante dei ricorrenti;

inconferente è la giurisprudenza richiamata dalle vicine opponenti riferita alla

sistemazione dei terreni retrostanti ai muri che li sorreggono.

Da respingere è dunque la relativa censura delle resistenti.

4.

Inserimento

nel paesaggio

4.1

Secondo l'art. 5 cpv. 1 NAPR, gli edifici e gli impianti devono essere

progettati tenendo conto di criteri di inserimento nel paesaggio in generale e

nel sito particolare in cui sono previsti. Per inserimento nel paesaggio,

soggiunge il cpv. 2, s'intende una composizione architettonica

ed urbanistica delle opere che tenga conto di una lettura delle preesistenze

del sito specifico ma che sia nello stesso tempo capace di essere componente

costitutiva qualificata del disegno del paesaggio urbano e degli spazi aperti.

Il riferimento alle tipologie edilizie delle preesistenze non è di carattere

imperativo ed è ammessa anche un'architettura innovativa (per concezioni e

materiali) sia per parti di edifici restaurati sia per nuovi inserti come

tasselli tra edifici preesistenti sia più in generale per nuove costruzioni di

edifici ed impianti (cpv. 3). Nella relazione tecnica accompagnante i

progetti, dispone l'art. 5 cpv. 4 NAPR, devono essere presentati, anche

in forma riassuntiva, i criteri materiali utilizzati per l'inserimento del

progetto nel paesaggio.

4.2

La norma in questione esige un corretto inserimento delle costruzioni nel

paesaggio. L'obbligo di adottare una composizione architettonica ed urbanistica

che tenga conto di una lettura delle preesistenze del sito specifico rispettivamente

capace di essere componente costitutiva qualificata del disegno del paesaggio

urbano e degli spazi aperti - analogamente all'obbligo di inserimento

ordinato e armonioso nel paesaggio che impone ai progetti di integrarsi alle

nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le

preesistenze e le caratteristiche dei luoghi (cfr. art. 94 cpv. 2 legge sullo

sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1 e art. 100 del

relativo regolamento) - configura una cosiddetta clausola estetica positiva. Il

vincolo non si limita a vietare una deturpazione del paesaggio o anche solo una

menomazione apprezzabile dei valori paesaggistici (cd. clausola estetica

negativa; Verunstaltungsverbot), ma esige che l'edificazione si

inserisca convenientemente nel quadro ambientale (cd. clausola estetica

positiva; Eingliederungsgebot; cfr. STA 52.2010.147 del 24 agosto 2010,

consid. 2.3 con rinvii, confermata da STF 1C.442/2010 e 1C.448/2010 del 16

settembre 2011 in RtiD I-2012 n. 11; Marco

Borghi, Il diritto per gli architetti, Zurigo-Basilea-Ginevra

2010, n. 274).

4.3

Le nozioni di composizione architettonica ed urbanistica che tenga

conto di una lettura delle preesistenze del sito specifico rispettivamente capace

di essere componente costitutiva qualificata del disegno del paesaggio urbano e

degli spazi aperti costituiscono nozioni giuridiche di natura indeterminata

(unbestimmter Gesetzesbegriff), che come tali conferiscono all'autorità

decidente una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del loro

contenuto normativo. Latitudine di giudizio, che le istanze di ricorso sono

tenute a rispettare, intervenendo con riserbo, anche se dispongono di pieno

potere di cognizione. Ove si tratti di nozioni appartenenti al diritto comunale

autonomo, le predette istanze sono inoltre tenute a rispettare la libertà di

decisione costituzionalmente garantita dell'autorità comunale, limitandosi a

censurare le decisioni lesive del diritto in quanto insostenibili (cfr. DTF 96 I 369 consid. 4; STA 52.2009.256 del 7

gennaio 2010 consid. 2.2.; ZBl 107/2006, pag. 437 osservazioni di Arnold Marti in calce a STF 1P.678/2004

del 21 giugno 2005; René Wiederkehr/Paul

Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band I, Berna 2012, n.

1418.

segg. e 1439 segg.; Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea e Stoccarda 1976, V. ed., n. 66 B I seg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo - parte generale,

Cadenazzo 2002, n. 396 seg.). Circoscritto alla violazione del diritto è

anche il controllo, da parte delle autorità di ricorso, dell'apprezzamento esercitato

dal municipio in sede di applicazione di tali nozioni. Censurabili sono dunque

soltanto le interpretazioni sprovviste di ragioni oggettive, fondate su considerazioni estranee o procedenti da valutazioni

lesive del diritto segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere. Ove la

valutazione estetica appaia plausibile, l'autorità di ricorso non può

censurarla sostituendo il suo apprezzamento a quello dell'istanza decidente

(cfr. STA 52.2010.147 citata, consid. 2.3 con rimandi e RtiD I-2012 n. 11,

consid. 2.2.1; STF 1P.678/2004 del 21 giugno 2005 consid. 4, pubbl. in ZBl

107/2006 pag. 430 seg.).

4.4

Nel caso concreto, il progetto prevede in sostanza l'edificazione di un

volume unico, a pianta rettangolare (m 24.99 x m 11.05), alto m 10.19, con

tetto piano. L'edificio in calcestruzzo armato, orientato verso sud e parallelo

alle due vie che costeggiano il fondo, presenta un'architettura lineare, senza

particolari arretramenti o sporgenze.

In sede di rilascio del permesso, il municipio - facendo proprio il parere del

proprio pianificatore a cui si era affidato - ha ritenuto che lo stabile s'inserisse

correttamente nel paesaggio. L'autorità comunale ha in particolare evidenziato

che:

- l'edificio non può essere considerato estraneo alla tipologia

edilizia del comparto R3;

- non è opportuno che lo stabile in questione si riferisca alla

tipologia degli insediamenti delle opponenti, con caratteristiche più

adatte alla R2 che alla zona R3 a contatto con via Parallela e

contraddistinte da importanti sistemazioni del terreno;

- il progetto propone un unico volume, semplice e pulito nella

sua espressione formale ed è inserito nel terreno seguendo la regola

adottatata dalla maggior parte degli edifici esistenti;

- la sistemazione del terreno circostante rientra nei limiti ammessi

dal piano regolatore (h < 1.50 m);

- la posizione centrale dello stabile garantisce ampie aree verdi

sui lati, di dimensione e forma compatta, con una sistemazione generale di

qualità, messa in evidenza anche da un opportuno arredo con alberature;

- l'accesso è concentrato in unico punto (da via al Ramon), garantisce

una buona organizzazione del traffico e una razionalizzazione delle aree

pavimentate;

- il travaso di indici genera una modifica limitata (5%) della ripartizione

delle quantità edificatorie, senza compromettere l'uso razionale del suolo e l'edificazione

armoniosa del comparto.

Dal canto

suo il Governo ha tutelato questa decisione, ritenendola in sintesi sostenibile.

A giusta ragione.

La valutazione estetica dell'autorità di prime cure è esauriente e senz'altro plausibile.

Tiene compiutamente conto delle caratteristiche del comparto, di quelle dell'edificio

progettato e degli spazi circostanti. Contrariamente a quanto affermano le resistenti,

il comparto di situazione non è contraddistinto da sole case mono- o

bifamiliari (cfr. ad esempio il palazzo di cui alla foto doc. 5, ad punto 1,

prodotto dai ricorrenti al Governo). In ogni caso, il progetto rispetta i

parametri edilizi vigenti; la sola circostanza che possa comportare volumi e

sfruttamenti maggiori di quelli degli edifici circostanti non è sufficiente per

considerarlo contrario all'obbligo di inserirsi adeguatamente nel contesto paesaggistico

(cfr. STA 52.2010.147 citata, consid. 2.3 con rinvii e RtiD I-2012 n. 11,

consid. 3.3.; STF 1C.258/2009 del 20 maggio 2010 consid. 6.4 con rimando a DTF

115.

Ia 114 consid. 3d pag. 119; 363 consid. 3a pag. 366; STF 1P.9/1997 del 21

maggio 1997 consid. 3a pubblicata in ZBl 99/1998 pag. 170).

Pensata con disegno e modalità costruttive semplici, la palazzina non risulta più

estranea di tante altre presenti nel comune e nella nostra regione. Le

immediate adiacenze dell'edificio sono d'altronde caratterizzate da una serie

di edifici articolati su due o tre livelli, di colori e fogge diverse, sprovvisti

di raffinatezze architettoniche suscettibili di renderli particolarmente

pregevoli (cfr. fotografie prodotte dalle parti al Governo). Il progetto, come

rilevato dall'autorità comunale, tiene comunque conto dell'orientamento di

questi stabili situati a nord e il loro modo di relazionarsi con le strade

adiacenti. Diversamente dai fondi delle resistenti caratterizzati dal massiccio

muro a scogliera, lo stesso propone una modellazione contenuta del terreno,

rispettando per lo più la morfologia orografica esistente. Plausibili sono inoltre

le considerazioni del municipio riferite alla qualità del disegno degli spazi

esterni, secondo un concetto coerente.

Non porta ad altra conclusione la circostanza che il progetto usufruisca di un

travaso di indici (per una superficie edificabile pari a ca. 200 mq) dal fondo

(part. 2098) non edificato confinante verso sud. Fondo dal quale è stato

frazionato, con cui costituiva in precedenza un tutt'uno, appartenente al

medesimo comparto. Nell'ambito dei trasferimenti di quantità edificatorie, dal

profilo della pianificazione del territorio, determinante non è l'assetto della

proprietà fondiaria risultante dal registro fondiario, ma la qualità della superficie interessata dall'edificazione, che

deve formare, come nel caso concreto, un insieme di superfici adeguatamente

coerenti, a prescindere dai proprietari e dai confini (cfr. STA

52.2009.397

del 2 novembre 2009, consid. 2). Il travaso comporta peraltro un

incremento tutto sommato contenuto (ca. 1/5) delle quantità edificatorie

disponibili (cfr. calcolo annesso al progetto) non intralcia comunque la

pianificazione, non compromette l'uso razionale del territorio o un'edificazione

armoniosa ai sensi dell'art. 38a LE.

La decisione dell'autorità comunale che, previa consultazione del suo

pianificatore, ha ritenuto che il progetto s'inserisse correttamente nel

terreno - al pari di quella governativa che la conferma - è dunque immune da

violazioni di diritto.

5.

Aspetti

ambientali

5.1

Secondo l'art. 11 della legge federale sulla protezione del-l'ambiente del

7.

ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), gli inquina-menti atmosferici, il rumore, le

vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte

(limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante

esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate

nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio

e dalle possibilità economiche (cpv. 2).

Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabi-le che gli

effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, di-vengano dannosi o

molesti (cpv. 3). Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa l'art.

7.

cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità

esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio

e sopportabile sotto il profilo economico, e (b) in modo che le immissioni

foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione

(VP).

La costruzione di impianti fissi, dispone dal canto suo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb,

è autorizzata solo se le immissioni foniche da es-si prodotte non superano, da sole, i VP nelle vicinanze. L'autorità che

rilascia i permessi procede ad una valutazione preventiva del rumore. Se ha

motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore di detti

impianti siano o potrebbero essere superati, determina o fa determinare le

immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF) in base a calcoli o misurazioni (art.

38.

OIF; STA 52.2008.255 del 22 agosto 2008 consid. 3.1).

Per quel che concerne la valutazione delle immissioni,

l'OIF fissa negli allegati 3 e seguenti i valori limite d'esposizione al

rumore, in particolare, i valori di pianificazione ed i valori limite d'immissione

(VLI), a seconda del tipo d'impianto ed in funzione del grado di sensibilità

(GdS) assegnato alle singole zone di utilizzazione. I limiti di esposizione al

rumore dell'industria e delle arti e mestieri sono fissati dall'allegato 6 all'OIF,

che per le zone destinate all'abitazione, nelle quali non sono previste aziende

moleste fissa un valore di pianificazione (Lr) di 55 dB(A) per il giorno, rispettivamente

di 45 dB(A) per la notte.

5.2

Il rumore provocato dal traffico indotto sulle strade d'accesso a un nuovo

impianto è disciplinato dall'art. 9 OIF. In base a que-sta norma, l'esercizio di

un impianto fisso nuovo o modificato sostanzialmente

non deve né (a) comportare il superamento dei valori limite d'immissione

(VLI) a causa della maggiore sollecita-zione di un impianto per il traffico, né

(b) provocare, a causa del-la maggiore sollecitazione di un impianto per il

traffico che deve essere risanato, immissioni foniche percettibilmente più elevate.

Nelle zone residenziali con GdS II, il valore limite d'immissione (VLI) è di 60

dB(A) per il giorno, rispettivamente di 50 dB(A) per la notte (cfr. l'allegato

3.

dell'OIF).

5.3

In base all'art. 22 cpv. 1 LPAmb, permessi di costruzione per edifici

nuovi, destinati al soggiorno prolungato di persone, sono concessi, con riserva

del capoverso 2, soltanto se i valori limite delle immissioni non sono superati.

Se i valori limite delle immissioni sono superati, soggiunge il cpv. 2, i

permessi di costruzione per edifici nuovi, destinati al soggiorno prolungato di

persone, sono concessi soltanto qualora i locali siano disposti opportunamente

e siano state prese le eventuali misure complementari di protezione acustica

ancora necessarie. Questa disposizione è concretizzata dall'art. 31 OIF; in

particolare, in base al cpv. 1 di questa disposizione, quando i valori limite d'immissione

sono superati, la costruzione o la modifica sostanziale di un edificio con

locali sensibili al rumore può essere autorizzata soltanto se detti valori

possono essere rispettati:

a.

grazie alla disposizione dei locali sensibili al

rumore sul lato opposto dell'edificio rispetto al rumore stesso; oppure

b.

grazie a misure di costruzione o di sistemazione

che proteggano l'edificio dai rumori.

Se i

provvedimenti di cui al capoverso 1 non permettono di rispettare i valori

limite d'immissione, dispone il cpv. 2, l'autorizzazione di costruire può essere accordata solo se esiste un interesse preponderante per la costruzione

dell'edificio e se l'autorità cantonale è consenziente.

5.4

5.4.1

Nel caso concreto, l'autorità

dipartimentale, per quanto concerne la prevenzione dei rumori, ha

subordinato il permesso di costruzione per il nuovo stabile - appartenente ad

un comparto a cui è assegnato un grado di sensibilità (GdS) II (cfr. art. 35

cpv. 7 NAPR) - ad alcune condizioni, tra cui quella di posare dei parapetti dei

balconi pieni, ermetici e privi di fughe sui giunti verticali e orizzontali,

scegliendo un materiale con grado di fonoisolamento in opera ponderato Rw di

almeno 20 dB(A) (cfr. avviso cantonale n. 73643, pag. 3). L'Ufficio per la

prevenzione dei rumori (UPR) ha per contro disatteso una richiesta di

presentare una perizia fonica, poiché il progetto sarebbe conforme ai dispositivi

di protezione fonica stabiliti dall'OIF. Lo stesso Ufficio ha poi espresso

nel dettaglio alcune considerazioni in merito al (1) rumore stradale

esistente su via Parallela verso il nuovo edificio, al (2) rumore posteggi

e traffico indotto, alle (3) riflessioni del rumore stradale e

al (4) rumore pompa di calore (cfr. citato avviso, ad Opposizione,

Rumori, pag. 6 e 7). In particolare ha rilevato che:

ad (1) i valori limite d'esposizione al rumore sono risultati sempre rispettati in ogni locale sensibile al

rumore; il livello sonoro di

valutazione ottenuto presso le finestre delle camere più esposte sarebbe

inferiore ai valori limite d'immissione [58.4 dB(A) di giorno, 49.0

dB(A) di notte]; va inoltre tenuto conto, ha aggiunto, che queste

aperture beneficeranno della protezione fonica dei parapetti dei balconi

che è quantificabile in 4/6 dB(A);

ad (2) il rumore risultante dalle manovre di posteggio è nettamente

inferiore ai valori di pianificazione [39.7 dB(A) di giorno, 36.6 dB(A) di

notte];

il rumore provocato dal traffico indotto l'art. 9 OIF è sempre soddisfatto:

su via Parallela, dove i VLI sono attualmente superati fino ad una distanza

di circa 11 metri dall'asse stradale, l'incremento è inferiore a 1 dB(A) [+

0.05

dB(A)] e quindi non è percettibile (art. 9 cpv. 2 OIF); su via al

Ramon i VLI non sono e non saranno superati [l'incremento, comunque, è

ancora inferiore a 1 dB(A) (+ 0.54 dB(A)];

ad (3) le possibili riflessioni del rumore stradale sugli edifici

delle resistenti - che non andrebbero comunque considerate - non determinerebbero

in ogni caso un sorpasso dei valori limiti d'immissione;

ad (4) pur non conoscendo il tipo di termopompa acqua-acqua che

verrà posata nel locale tecnico, quest'impianto non provocherebbe rumori verso

l'esterno; il livello sonoro della maggior parte di queste pompe di calore si

aggirerebbe tra i 35-40 dB(A).

Dal canto suo il Governo non si è

confrontato con queste considerazioni, affermando sommariamente che il

predetto avviso si limita a riportare che per l'UPR l'oggetto della

domanda di costruzione non è in contrasto con l'OIF, che è strutturato correttamente

secondo i parametri dell'art. 31 OIF e non comporterà un aumento stradale. Difettando

per contro di una perizia fonica, ha concluso, il permesso dovrebbe essere annullato.

A torto. Il Consiglio di Stato non può infatti prescindere dall'esaminare le

valutazioni esperite dalla competente autorità dipartimentale, annullando un

permesso di costruzione solo perché non è stata presentata una perizia fonica.

5.4.2

Nel quadro della procedura di rilascio del permesso, l'autorità che è

chiamata a procedere ad una valutazione preventiva del rumore, determina o fa

determinare le immissioni, mediante calcoli o misurazioni, se ha motivo di

ritenere che i valori limite d'esposizione determinanti siano o potrebbero

essere superati (cfr. art. 36 cpv. 1 e 38 OIF). A tal fine, l'autorità ha

facoltà di richiedere all'istante delle informazioni come pure un vero e proprio

studio fonico (cfr. art. 25 cpv. 1 in fine e art. 46 LPAmb, secondo cui ognuno

è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all'esecuzione

della LPAmb e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini; cfr. anche Robert Wolf, Kommentar zum

Umweltschutzgesetz, Zurigo 2000, ad art. 25 n. 95 segg. nonché ad art. 22 n. 43).

Nel caso concreto, l'autorità dipartimentale ha proceduto ad una serie di valutazioni

preventive del rumore, determinando direttamente le immissioni mediante

calcoli. Essa non ha per contro ritenuto necessario - a torto, come si dirà

(cfr. infra consid. 5.4.3) - richiedere agli istanti in licenza ulteriori

informazioni o una perizia fonica.

In queste circostanze, il Governo non poteva fare astrazione da tali

valutazioni; non poteva omettere di verificarle, annullando semplicemente il permesso

di costruzione perché la domanda di costruzione non era corredata da una

perizia fonica. Semmai, se riteneva che queste valutazioni fossero carenti e

che l'assunzione di un simile referto s'imponesse, avrebbe dovuto assumere

direttamente le informazioni mancanti o, eventualmente, rinviare gli atti all'istanza

inferiore per ulteriori accertamenti. Già da questo profilo, il giudizio

governativo non può dunque essere confermato.

5.4.3

Le valutazioni esperite dall'Ufficio per la prevenzione dei rumori -

ribadite in questa sede, sulla scorta di alcune tabelle di calcolo (cfr.

scritto 4 aprile 2012 annesso alla risposta dell'Ufficio delle domande di

costruzione) - risultano in effetti parzialmente imprecise e incomplete.

Per quanto attiene il rumore stradale esistente su via Parallela verso il

nuovo edificio, dalle stesse tabelle di calcolo presentate dall'UPR (cfr.

tabella 10.2.2011, annesso 0) si evince che ad una distanza di ca. m 8.00 dalla

strada - distanza alla quale si troveranno approssimativamente le finestre dei

balconi al piano terreno del nuovo edificio

(cfr. piano facciata sud) - i valori limite d'immissione [65.2

dB(A) di giorno, 50.6 dB(A) di notte], contrariamente a quanto affermato dall'UPR

in questo punto [cfr. supra, ad (1)], saranno (di giorno) sensibilmente

superiori a quelli prescritti [60 dB(A) di giorno, 50 dB(A) di notte, cfr.

allegato 3 all'OIF; cfr. anche supra ad (2), dove lo stesso UPR dà atto

di un sorpasso dei VLI fino ad una distanza di m 11.00 dall'asse stradale]. Situazione,

questa, che - qualora fosse confermata - non renderebbe solo auspicabile ma imporrebbe

l'adozione di adeguati provvedimenti ai sensi degli art. 22 LPAmb e 31 OIF. Essendo

di oltre 5 dB(A) superiore ai valori d'immissione, la (sola) posa di parapetti pieni,

ermetici e privi di fughe sui giunti verticali e orizzontali - suscettibile

di ridurre di ca. 4-6 dB(A) secondo le affermazioni dell'UPR - potrebbe non

essere sufficiente. A maggior ragione se si considera che questi provvedimenti hanno

diversi effetti sulle facciate frontali e laterali, possono avere una scarsa efficacia

o esserne prive per logge o balconi situati al pian terreno al medesimo livello

della fonte di rumore o a causa di riverberi sulle

solette dei balconi sovrastanti (cfr. Wolf,

op. cit., ad art. 22 n. 28; cfr. il sito del Dipartimento delle costruzioni del

Canton Zurigo, ad Lärmschutzmassnahmen, Gestalterische Massnahme,

Balkone und Loggien, in www.tba.zh.ch/internet/

baudirektion/tba/de/laerm/laermvorsorge/bauvorhaben/

moegliche_massnahmen/balkone_und_loggien.html).

Aspetti, questi, che nelle circostanze concrete impongono ulteriori approfondimenti,

da eseguire mediante perizia fonica. Approfondimenti nell'ambito dei quali

occorrerà inoltre chiarire la correttezza dei dati relativi al traffico

giornaliero medio (TGM) - contestati dalle resistenti - su cui le valutazioni

dell'UPR si fondano.

Ulteriori informazioni dovranno inoltre essere assunte per il rumore pompa

di calore, della quale non sono note le specifiche tecniche, né le

ripercussioni foniche. Nel quadro della procedura di rilascio del permesso l'autorità

è del resto sempre chiamata a valutare preventivamente il rumore riferito ad un

determinato impianto. L'istante è anzitutto tenuto a fornire all'autorità

tutte le indicazioni necessarie al suo esame (cfr. art. 46 LPAmb; art. 11 cpv.

3.

RLE). Quest'ultima a richiederle, qualora mancassero. Per quanto è noto a

questo Tribunale, in commercio vi sono peraltro anche modelli che presentano

valori superiori a quelli indicati dall'UPR.

Considerato che, nel caso concreto, come visto poc'anzi, occorre comunque assumere una perizia fonica, quest'ultima

potrà esprimersi anche sulla conformità di tale impianto, di cui i

ricorrenti provvederanno a indicare previamente il modello con le specifiche

tecniche.

Riservata la questione riferita alla bontà dei dati sul TGM (cfr. supra)

- che l'autorità di ricorso è chiamata a verificare - sostanzialmente immune da

violazioni di diritto sono invece le valutazioni esperite dall'UPR riferite al

rumore derivante dal posteggio e a quello del traffico indotto, a cui si

rinvia. Analoga conclusione si impone per le riflessioni

del rumore stradale; di principio, edifici progettati che riflettono il rumore

stradale non sono considerati impianti che producono rumore ai sensi degli art.

7.

cpv. 1 LPAmb e art. 2 cpv. 1 lett. a OIF e, come tali, non generano in

capo al loro proprietario alcun obbligo particolare (cfr. DTF 129 II 238,

consid. 4.2; Wolf,

op. cit., ad art. 25 n. 37; Alain

Griffel/ Heribert Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband

zur 2. Auflage, Zurigo 2011, ad art. 7 n. 11 pag. 73

con rinvii).

6.

6.1. Sulla

base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere

parzialmente accolto, con conseguente annullamento della decisione governativa.

Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché, assunti - direttamente e

senza disporre un ulteriore rinvio - gli elementi mancanti ai sensi del consid.

5.4.3

e sentite le parti, si pronunci nuovamente.

6.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico dei

ricorrenti e delle resistenti, secondo il rispettivo grado di soccombenza.

Nella misura in cui non sono compensate, CO 1 e CO 2 rifonderanno inoltre a RI

2e RI 1 un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm) per questa

sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 8

febbraio 2012 del Consiglio di Stato (n. 725) è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati

al Governo affinché proceda così come indicato al consid. 6.1.

2. La tassa

di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico di RI 2 e RI 1, in solido, in

ragione di fr. 500.- e per la rimanenza (fr. 1'500.-) è addossata a CO 1 e CO 2,

in solido. Queste ultime rifonderanno inoltre ai ricorrenti complessivi fr. 1'000.-

a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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