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Decisione

52.2013.103

CONTRIBUTI DI MILGIORIA

23 luglio 2013Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I medesimi principi valgono anche per questa Corte. Infatti, il ricorso al

Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del

diritto (art. 61 cpv. 1 LPamm). Costituisce in particolare violazione del

diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o

risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un

fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di

procedura (art. 61 cpv. 2 LPamm). Il controllo dell'apprezzamento da parte di

questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità

decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole

dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto.

L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio

apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle

decisioni che integrano gli estremi di una

violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere.

Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione

appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive,

fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi

fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di

trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994 n. 34; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., Zurigo

2010, n. 463; Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 61 LPamm,

n. 2d; Adelio Scolari, Diritto

amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 407 segg.).

3.4. La legge cantonale sui contributi di miglioria

prevede altresì che il diritto di imposizione è perento se il prospetto dei

contributi non è pubblicato entro 2 anni dalla messa in esercizio dell'opera

(art. 16 LCM). Il contributo è esigibile a decorrere dalla messa in esercizio dell'opera; acconti possono essere

chiesti con l'inizio dei lavori (art. 17 cpv. 1 LCM). Pagamenti rateali

e altre agevolazioni possono essere concessi

a seconda della particolarità di ogni singolo caso (art. 17 cpv. 2 LCM). Il reclamo

ed il ricorso non sospendono l'esigibilità del contributo (art. 13 cpv. 4 LCM).

Se il contributo non è pagato nel termine stabilito decorre l'interesse

semplice al saggio usuale; l'interesse decorre anche nel caso di reclamo e ricorso

(art. 18 cpv. 1 e 2 LCM).

4.Il ricorrente contesta nuovamente il

piano del perimetro e ne chiede l'ampliamento alle

particelle n. __________, che a suo dire beneficiano di un accesso alla nuova

strada attraverso i mappali n. __________ e rispettivamente n. __________

appartenenti ai medesimi proprietari.

4.1. In materia di contributi di miglioria l'inclusione di un fondo o di un comparto nel perimetro di imposizione dipende

sostanzialmente dall'esistenza di un vantaggio per il medesimo. Questo deve

adempiere due requisiti fondamentali: essere "particolare" e di

natura "economica". Il vantaggio è "particolare" se

concerne una cerchia ben determinata di interessati, che traggono un beneficio

specifico decisamente maggiore di quello di cui fruisce in genere la

collettività grazie all'attività dell'ente pubblico. È poi "economico"

se è realizzabile, ossia se può essere convertito in denaro (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 4.2 e rinvii).

4.2. La strada comunale in esame (mappale n. __________) è contemplata dalla

variante del piano regolatore di __________ approvata dal Governo con

risoluzione n. 4933 del 9 novembre 2004 quale strada di servizio SS1b. Essa si

dirama dal tornante dell'arteria stradale esistente appena sotto l'abitato

(mappale n. 646) e, dopo aver attraversato la zona residenziale estensiva (RE),

si snoda oltre il limite della zona edificabile fino all'altezza dei mappali __________,

dove è prevista la realizzazione di una piazza di giro. Per ragioni di

carattere economico e ambientale che non occorre qui rammentare, il municipio

ha deciso di costruire la strada in questione solo fino al confine della zona

edificabile, dove ha realizzato una piazza di giro all'altezza del mappale n. __________

previo accordo col relativo proprietario, qui ricorrente (cfr. messaggio

municipale n. 03/06 del 23 gennaio 2006 e convenzione del 9 giugno 2008 agli atti). Essa è lunga 109.33 ml con una

pendenza massima del 13% e con calibro di 3.00 ml, senza marciapiede. Contestualmente

alla realizzazione di quest'opera sono state posate svariate infrastrutture

quali l'acquedotto, le canalizzazioni e le condotte della corrente elettrica e

della rete telefonica (cfr. incarto progetto definitivo).

4.3. L'arteria stradale in oggetto è un'opera dotata di tutte le infrastrutture

fondamentali realizzata completamente a nuovo che serve un comprensorio

edificabile, ed in parte già edificato, a carattere residenziale. Per un verso,

essa ha infatti urbanizzato una zona edificabile che, prima dell'intervento,

era priva di accesso carrozzabile e poteva essere raggiunta solo grazie ad un sentiero prativo pedonale. Sono così state poste le

premesse necessarie per l'edificazione dei fondi ivi situati (mappali n. __________). Per altro verso, essa ha invece migliorato lo stato d'urbanizzazione

dei sedimi, già edificati, posti all'imbocco dell'arteria (mappali n. __________).

In particolare, le particelle n. __________, già accessibili veicolarmente

dalla strada comunale (mappale n. __________), beneficiano ora di una seconda

possibilità di accesso veicolare (e di raccordo alle infrastrutture). Dal canto suo, la particella n. __________ servita, prima

dell'intervento, solamente da un sentiero prativo pedonale a monte e da un percorso

pedonale comunale a valle (mappale n. __________), usufruisce adesso di una

possibilità di accesso veicolare (e di raccordo alle infrastrutture). Indubbi appaiono quindi i vantaggi particolari tratti dai precitati

sedimi direttamente confinanti con la nuova strada SS1b. È parimenti innegabile

che essi, proprio grazie alla creazione di un accesso carrozzabile (eventualmente

supplementare), hanno acquistato pure maggiore attrattiva, e quindi valore,

prestandosi ad un miglior sfruttamento da un punto di vista economico. L'inserimento

nel perimetro d'imposizione dei mappali n. __________ (inclusi, quindi, quelli del ricorrente) ed il loro

assoggettamento al contributo sono dunque fondati.

4.4. Ferme queste premesse, va rilevato che il perimetro di imposizione include

altresì i mappali n. __________, pure confinanti con la nuova strada SS1b, in

merito ai quali si impongono alcune precisazioni. Pur appartenendo alla zona

edificabile RE, queste particelle non si prestano - per conformazione

(irregolare ed in declivio), forma (rettangolare) e dimensioni (mappale n. __________:

194 mq pari a 9 ml x 21.55 ml; mappale n. __________: 196 mq pari a 10 ml x

19.6 ml) - alla edificazione di abitazioni, tenuto conto delle distanze da confine

(3 ml) che simili edifici dovrebbero rispettare. Di principio, quindi, la loro

situazione non ha subito alcuna modifica

sostanziale per effetto della nuova strada, per cui non sarebbe

ravvisabile alcun vantaggio particolare. Neppure consentirebbe di addivenire a

diversa conclusione il fatto che esse dispongono di indici eventualmente cedibili.

Sennonchè, tali sedimi sono stati acquistati il 30 ottobre 2008 (e, quindi, proprio

durante la costruzione della SS1b) dai proprietari dei limitrofi mappali n. __________

e __________ ovvero di due fondi (esclusi dal perimetro di imposizione) ubicati

pure a valle della nuova strada ma in posizione retrostante ed appartenenti ad un piccolo comprensorio - attribuito alla

zona nucleo vecchio (NV) - occupato da edifici contigui attualmente serviti solamente da un

percorso pedonale comunale (mappale n. 647). È indubbio che tali compravendite siano

state realizzate onde dotare le abitazioni del nucleo che insistono sui

precitati sedimi di un'area di svago (giardino)

come pure di una possibilità di accesso veicolare (e di raccordo alle infrastrutture) per il tramite della

nuova strada SS1b. È, quindi, parimenti innegabile che i mappali n. __________,

rispettivamente le particelle n. __________, costituiscono

delle entità unitarie che, come tali, traggono un indubbio vantaggio "particolare"

ed "economico" dall'opera in questione e sono, quindi, assoggettabili

nel complesso al contributo. La semplice possibilità d'uso dell'opera basta d'altronde

per ammettere l'esistenza di un vantaggio particolare, non essendo necessario l'uso

effettivo (cfr. in questo senso: STA 52.2010.321 del 7 dicembre 2011

consid. 5.1, STA 52.2011.299 del 19 luglio 2012 consid. 4 e STA 52.2011.102 del 21 dicembre 2012 consid. 5.2). Contrariamente a quanto ritenuto dal

Tribunale di espropriazione nel giudizio avversato, la mancata inclusione dei mappali n. __________ e __________ nel perimetro d'imposizione

si rivela dunque lesiva

dei prin-cipi della parità di trattamento e del divieto

d'arbitrio. Ciò impone la modifica del comprensorio impositivo con conseguente

accoglimento, per quest'aspetto, del gravame.

5.Giusta l'art. 6 LCM, per il calcolo dei contributi sono determinanti

le spese totali d'esecuzione o di acquisto dell'opera, comprese quelle per i terreni

necessari, le indennità, i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione (cpv. 1). Se un'opera è eseguita

in vista di un futuro ampliamento, come il prolungamento di una strada o

di una condotta, si conteggia solo la quota parte di spesa; la differenza viene messa in conto al momento dell'ampliamento (cpv. 2). Di conseguenza, nella spesa

determinante sono da computare, ad esclusione dei sussidi (cpv. 3),

tutti i costi connessi con la realizzazione dell'opera riconducibili tanto alla

preliminare fase di progettazione quanto alla costruzione vera e propria dell'opera

e di tutte le sue parti costitutive. Nel caso di un intervento stradale che

includa anche le infrastrutture sono deducibili

le spese afferenti a quelle opere che sono finanziabili con altri tributi, come

ad esempio le canalizzazioni fognarie che sono soggette al contributo di costruzione

(art. 96 e ss. della legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento

delle acque dell'8 ottobre 1971; LALIA; RL 9.1.1.2). Dalla documentazione agli

atti emerge inequivocabilmente che la spesa determinante per il calcolo dei

contributi ammonta a fr. 431'501.73. Essa include unicamente i costi

determinati dall'intervento stradale; non è stato difatti computato l'importo

di fr. 75'232.40 relativo alle opere di canalizzazioni (cfr. tabella dei costi

a pag. 5 della relazione tecnica annessa al prospetto).

6.6.1. L'insorgente ribadisce in questa sede la tesi giusta la quale

il prelievo del querelato contributo concerne anche la realizzazione di una

piazza di giro provvisoria che non può essere considerata un'opera di

urbanizzazione particolare poiché non è prevista nel piano regolatore e,

pertanto, non è sostanzialmente suscettibile di essere finanziata in questo

modo. Secondo il ricorrente, neppure potrebbe supplire a tale manchevolezza,

contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di espropriazione, la sua

presenza nel progetto definitivo pubblicato ed approvato nel 2007. Di modo che, i relativi importanti costi andrebbero

decurtati dalla spesa determinante.

6.2. Innanzitutto va detto che posta in

questi termini, la censura tende sostanzialmente a rimettere in discussione il

diritto del comune di prelevare nel

caso di specie dei contributi di miglioria per la realizzazione di tale

opera provvisoria. Siffatta tesi trascura tuttavia di considerare che la

presente vertenza concerne unicamente il prospetto dei contributi pubblicato

dal municipio, mentre che il principio dell'imposizione, come pure il piano di

finanziamento e la quota imponibile dell'intervento (nel suo complesso) sono

stati precedentemente decisi dal legislativo comunale, conformemente a quanto

disposto dall'art. 13 cpv. 1 lett. g della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2),

mediante risoluzione 19 giugno 2006, regolarmente cresciuta in giudicato. Qualsiasi contestazione al riguardo

andava dunque semmai sollevata a quel tempo dinnanzi al Consiglio di

Stato nelle forme e nei termini previsti

dagli art. 208 e segg. LOC, che trattano dei ricorsi contro le decisioni

degli organi comunali. Pertanto in questa sede ogni censura o critica in merito

alla natura dell'opera ed alla quota imponibile è irrimediabilmente tardiva ed

irricevibile.

Val comunque qui la pena di ricordare a

titolo abbondanziale, che la mancata

contemplazione nel piano regolatore della rotonda di giro provvisoria al

mappale n. __________ è in ogni caso irrilevante. Difatti, come peraltro rettamente rilevato nel

giudizio avversato, determinante è

che essa fosse prevista nel progetto definitivo pubblicato in

applicazione della legge sulle strade del

23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2),

nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2006. Infatti, in base al vecchio art. 39a Lstr, gli interventi di miglioria - finalizzati

esclusivamente ad adeguare la strada alle nuove esigenze tecniche, di sicurezza

e di protezione dell'ambiente senza modificarne in modo sostanziale la

funzionalità, l'uso e la struttura - sottostavano unicamente alla procedura di

approvazione del progetto e non a quella pianificatoria. In applicazione di tale normativa eventuali contestazioni sulla

pubblica utilità e sul progetto

venivano decise in via definitiva dal Tribunale di espropriazione. Nel caso

concreto, l'insorgente ha chiesto in sede di pubblicazione alcuni chiarimenti e

delucidazioni che ha ricevuto all'udienza di conciliazione del 14 marzo 2007,

ma non si è opposto all'esecuzione della piazza di giro provvisoria. Giustamente.

Difatti, quest'ultima costituiva un intervento che, per definizione e finalità,

influiva sul traffico veicolare rendendolo più agevole e sicuro, tuttavia senza

modificare essenzialmente l'assetto e la funzionalità della strada di servizio

SS1b. Di conseguenza, essa si configurava come miglioria ai sensi dell'anzidetto

art. 39a Lstr che, come tale, è stata correttamente approvata con la precitata

sentenza 19 settembre 2007 del Tribunale di espropriazione, regolarmente

cresciuta in giudicato.

Da ultimo, ma non per questo meno importante, va osservato che l'opera

deve in ogni caso essere considerata

nel suo complesso, poiché è impensabile

estrapolarne singoli elementi (quale, ad esempio, una piazza di giro, seppur

Considerandi

provvisoria) senza i quali essa non potrebbe dirsi compiuta e conforme alla

legislazione vigente in materia. Determinante ai fini del presente giudizio è

dunque la costatazione che tale intervento provvisorio costituisce a tutti gli

effetti una componente dell'opera che è stata eseguita per facilitare l'agibilità e le manovre, a vantaggio di tutti i fondi

serviti. Ciò che è stato peraltro rettamente rilevato anche nel giudizio

avversato.

6.3

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, questo Tribunale è

quindi dell'avviso che, correttamente, i costi relativi alla realizzazione della piazza di giro transitoria -

il cui preciso ammontare appare irrilevante in questa sede - non sono stati

detratti dalla spesa determinante. Sotto questo punto di vista, la

sentenza impugnata, al pari della

determinazione municipale, non presta dunque il fianco a critica alcuna.

7.7.1

Il ricorrente censura l'operato dell'autorità giudiziaria di prima

istanza che, a torto, non avrebbe stralciato dalla spesa determinante i costi

per il rifacimento della pavimentazione dell'imbocco della strada. Innanzitutto perché detta superficie non sarebbe presente

nel progetto pubblicato e in secondo luogo poiché non si tratterebbe di un

semplice raccordo ma del rifacimento di ca. il 50% della piazza di imbocco. In

terzo luogo perché tale costo è causato da

un accordo privato intercorso tra il municipio e la proprietaria del mappale n.

681.

che ne ha tratto un vantaggio particolare considerevole, di cui tuttavia

non è stato tenuto in conto nella tabella di ripartizione delle spese.

7.2

Dalle tavole processuali emerge che, in sede di approvazione del progetto

stradale, in esito ad un'obiezione sollevata dalla proprietaria del mappale n. __________,

è stato disposto l'abbassamento parziale della livelletta tra le sez. 01 e 08

(e, più precisamente, di ca. 75 cm nelle sezioni 03 e 06 e di ca. 105 cm nelle sezioni 04 e 05 con una conseguente pendenza del 13%).

Tale modifica ha comportato tecnicamente lo spostamento di 4 ml dell'inizio del

collegamento con l'imbocco della strada comunale

esistente (mappale n. __________) da

cui si dirama la strada SS1b (nuova tratta A-01 che, in effetti, non

figurava nel progetto pubblicato). Essa è stata

approvata dal Tribunale di espropriazione con sentenza 19 settembre 2007, regolarmente

cresciuta in giudicato (inc. TE 20.2006.61-6). Vero è che copia di detta

decisione - che comportava, di fatto, una modifica sostanziale del progetto

pubblicato - non è stata intimata agli altri opponenti, segnatamente al qui

ricorrente. D'altra parte però non risulta neppure che quest'ultimo abbia mai contestato

in alcun modo, per lo meno a titolo

cautelativo, tale operato davanti alle competenti autorità, a fronte di un'opera

terminata addirittura nel corso dell'estate del 2009. In questa sede, il suo agire si appalesa dunque contrario al principio della buona fede.

In ogni caso non ci si può esimere dal rilevare che la predetta variante si è

resa necessaria per consentire l'accesso veicolare anche al mappale n. __________

(al pari degli altri sedimi affacciati sulla strada SS1b ed inseriti nel

perimetro di imposizione) e ha contestualmente garantito un'esecuzione del

raccordo secondo criteri conformi dal profilo tecnico e della viabilità.

Giustamente, quindi, è stata approvata dal Tribunale di prima istanza. Contrariamente

a quanto asserito dall'insorgente, la proprietaria del mappale n. __________

non ha dunque tratto alcun "vantaggio particolare considerevole" di

cui non si sarebbe tenuto conto nella

tabella di ripartizione delle spese. Anzi, in assenza della precitata modifica dei piani (e, quindi, della

concreta possibilità di predisporre un accesso veicolare), il mappale in

questione non avrebbe tratto alcun vantaggio "particolare" ed "economico"

dalla costruzione della nuova strada SS1b e,

pertanto, non sarebbe stato assoggettato all'imposizione. Il corrispondente

contributo di fr. 8'394.51 sarebbe dunque stato inevitabilmente distribuito sugli

altri contribuenti inclusi nel perimetro e,

quindi, anche sul ricorrente.

7.3

Stante quanto precede, si deve dunque

ritenere che pure questo intervento costituisce a tutti gli effetti una

componente essenziale dell'opera, i cui costi rientrano correttamente nella

spesa determinante ai fini del calcolo dei contributi. Anche sotto questo punto

di vista, il giudizio avversato, al pari della determinazione municipale, appare

corretto.

8.8.1

Per quanto concerne il metodo di

calcolo, rispettivamente la chiave di riparto adottati dall'autorità comunale,

va detto che dalla documentazione agli atti (in particolare

dalla scheda di calcolo e dalla relazione

tecnica) si evince che il municipio ha tenuto conto delle superfici edificabili (risultanti dal catasto, epurate delle

aree censite quali bosco, ripa, riale e delle parti non edificabili giusta

il piano regolatore in vigore) e di un indice di sfruttamento pari a 0.5 visto

che tutti i fondi appartengono alla medesima zona di piano regolatore. Sono

stati infine applicati un fattore interesse ed un fattore percorrenza. Il primo

considera la necessità d'uso dell'opera

(coefficiente 1 per tutti i fondi inseriti nel perimetro; correttivo 0.5

per i mappali n. __________ con accesso preesistente) mentre il secondo la

distanza da percorrere per raggiungere i singoli fondi misurata a partire dall'imbocco

della strada (coefficiente variabile: 0.10-1).

Come esposto in narrativa, il Tribunale d'espropriazione,

dopo aver ricordato che ai fini del calcolo dei contributi è

determinante la situazione pianificatoria vigente alla data di pubblicazione

del prospetto e avere osservato che per i mappali n. __________ doveva essere quindi

considerata - diversamente da quanto avvenuto - unicamente la superficie

edificabile risultante dalle misurazioni del geometra revisore agli atti, ha giudicato il riparto effettuato

dal municipio troppo schematico perché gli unici

criteri adottati nel prospetto (fattori percorrenza e interesse con corrispondente correttivo), seppur applicati

correttamente, non rimarcavano a sufficienza le differenze importanti che

presentano i fondi inclusi nel comprensorio.

Innanzitutto perché era stata trascurata l'ampia

profondità di taluni fondi (mappali n. __________) rispetto ad altri sedimi (ad

esempio, particelle n. __________) che notoriamente

implica maggiori costi di urbanizzazione interna e, quindi, un vantaggio

minore. In secondo luogo perché non era stata considerata la diversa estensione

dei fronti stradali (segnatamente: 47 ml per il mappale n. __________; 19 ml per il mappale n. __________; 15 ml per il mappale n. __________; 20 ml per il

mappale n. __________; 9 ml per il mappale n.

__________; 7 ml per il mappale n. __________; 20 ml per il mappale n. __________;

25.

ml per il mappale n. __________; 17 ml per il mappale n. __________; 12 ml per il mappale n. __________ e 27 ml per il mappale n. __________)

che pure comporta un beneficio differenziato nella misura in cui più ampio è un

fronte, maggiori sono le possibilità per realizzarvi un accesso. È quindi

giunto alla conclusione che il prospetto non operava

una differenziazione accurata e che, data l'interdipendenza tra i singoli contributi,

ciò implicava una distribuzione squilibrata della quota imponibile e, di conseguenza,

risultati che non riflettevano l'effettivo

vantaggio particolare di ogni singolo contribuente. Di modo che, sotto

questo aspetto, la decisione di imposizione risultava essere viziata.

8.2

Fatta eccezione per l'appunto relativo all'estensione

della superficie edificabile dei mappali n. __________, che è del tutto giustificato

e corretto, per il resto le critiche rivolte dal Tribunale di prima istanza all'operato

del municipio non possono essere condivise per più motivi.

8.2.1

Com'è stato spiegato al considerando 3.3, i comuni ticinesi dispongono

di grande libertà nell'applicazione della legislazione cantonale sui contributi

di miglioria e, quindi, di autonomia protetta. Ora, la scelta adottata dall'autorità

municipale, di tenere conto delle superfici edificabili (epurate delle aree

censite quali bosco, ripa, riale e delle parti non edificabili) e di un indice

di sfruttamento pari a 0.5, dal momento che tutti i fondi appartengono alla medesima

zona di piano regolatore, è senz'altro corretta. Alla luce dell'estensione

alquanto modesta del perimetro di imposizione, anche l'esclusiva presa in considerazione di un fattore interesse e di

un fattore percorrenza risulta pienamente condivisibile, quantomeno nell'ottica

della latitudine di giudizio che occorre riconoscere al municipio. Parimenti

dicasi per le forchette di coefficienti adottate all'interno dei fattori in

questione, sufficientemente ampie e oggettive per garantire un'adeguata

differenziazione di situazioni che presentano tra loro delle diversità

rilevanti e che esigono perciò un trattamento

distinto. Nel complesso quindi il metodo di riparto adottato nel caso di

specie dal municipio appare semplice ma abbastanza dettagliato. Esso si avvale

infatti di criteri oggettivi comunemente ammessi e facilmente verificabili e in

tal modo attua, a seconda della situazione concreta dei fondi, una distinzione

equa e proporzionata all'utilità dell'opera e all'interesse ad usufruirne.

Pertanto il risultato conseguito non è né insostenibile, né contrario ai

principi della proporzionalità e della parità di trattamento. Di modo che la

conclusione contraria a cui è giunto il Tribunale di espropriazione nel

giudizio avversato si appalesa lesiva dell'autonomia comunale.

8.2.2

A fronte di un riparto giudicato ingiustamente troppo schematico per i

motivi anzidetti, il Tribunale di prima istanza ha rimproverato al municipio di

aver trascurato l'ampia profondità di taluni fondi rispetto

ad altri sedimi (che notoriamente implica maggiori costi di urbanizzazione

interna e, quindi, un vantaggio minore) come pure la diversa estensione dei

fronti stradali (che pure comporta un beneficio differenziato nella misura in

cui più ampio è un fronte, maggiori sono le possibilità per realizzarvi un accesso).

Ora, posto in questi termini, l'appunto tende sostanzialmente ad imporre al municipio l'inserimento nel metodo di

calcolo di due nuovi criteri non contemplati nel prospetto, ovvero quello della

profondità dei fondi rispetto al tracciato stradale e quello della

lunghezza del fronte stradale, riconducibili rispettivamente al "Bautiefenprinzip"

e all'"Anstösserprinzip". Sennonché il Tribunale

federale ha già rilevato in più occasioni come la determinazione della quota di spesa a carico dei proprietari

dipenda da elementi di varia natura, che trovano la loro legittimità in

motivi d'ordine non solo giuridico, ma anche

tecnico, pianificatorio e pragmatico, per l'apprezzamento dei quali l'autorità

locale è certo più indicata e preparata. In

quest'ottica il Tribunale di espropria-zione non può quindi imporre ad un municipio

determinati criteri di computo piuttosto che altri, ma deve tener conto dell'ampio

mar-gine di autonomia di cui lo stesso

gode in questo ambito (STF 2P.22/2001 del 17 aprile 2001 consid. 4 b e

rinvii;2P.95/2004 del 27 maggio 2005 consid. 6.4 e rinvii;2P.264/2006

del 18 giugno 2007 consid. 5.1 e rinvii). Oltretutto i criteri

a cui il Tribunale d'espropriazione fa riferimento, se applicati, condurrebbero

ad una modifica del sistema di ripartizione che nel caso di specie darebbe dei

risultati insostenibili. Innanzitutto l'applicazione del criterio della

profondità dei fondi nelle zone residenziali è decisamente controversa, posto

come gli svantaggi riconducibili ai costi di urbanizzazione

interna appaiono compensati dalla maggiore tranquillità e salubrità dovuta alla lontananza dal traffico veicolare

di cui beneficiano i sedimi retrostanti. Da tempo ne viene quindi invocato l'abbandono

in questo ambito (cfr. STF

2C.665 e 670/2009 del 25

febbraio 2011 consid. 5.3 e rinvii; Rudolf Stuedeli, Rapport sur les

contributions des propriétaires fonciers et les taxes relatives aux équipements techniques, Diss. Berna 1975, pag. 48; Renè Reitter, Les contributions d'équipements,

Diss. Neuenburg 1986, pag. 95; Adelio Scolari, Tasse e contributi di miglioria,

Cadenazzo 2005, n. 257). In ogni caso, anche laddove tale criterio viene applicato (ad es. nel Cantone

Zurigo), l'imposizione differenziata inizia oltre i 30-40 m di profondità (STF 2C.665 e 670/2009

del 25 febbraio 2011 consid. 5.3; A. Ulrich, Baulanderschliessung

und Erschliessungsbeiträge Schweizerische Bausekretärenkonferenz

1966.

in:

Schweizerisces Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht 68/1967, pag. 395;

Christian Lindenmann,

Beiträge und Gebühren für die Erschliessung nach zürcherischem Planungs- und

Baurecht, Diss. Zurigo 1989, pag. 114; Peter Kleb, Kosten und Entschädigungen

im zürcherischen Quartierplanverfahren, Zurigo 2004, pag. 186). Nel caso concreto, i fondi

inclusi nel perimetro di imposizione più estesi verso l'interno sono

profondi poco più di 30 m, per cui in ogni caso, non si giustificherebbe la

presa in considerazione di un simile fattore.

Dal canto suo, il criterio della lunghezza del fronte stradale, ritenuto

inefficace e sorpassato ed il cui utilizzo (esclusivo) conduce a grosse

discriminazioni, non viene più impiegato, salvo che per le zone commerciali laddove la possibilità di disporre di ampie vetrine è di considerevole importanza per i negozianti

(Ulrich, op. cit., pag. 396; Reitter, op. cit., pag. 94; Kleb, op. cit., pag. 184). La

giustificazione data dal Tribunale di prima istanza per il suo impiego nel caso

di specie appare inoltre poco pertinente. A parte il fatto che la formula

dovrebbe funzionare solo per i fondi inedificati (visto che in quelli già

completamente edificati l'accesso c'è già), mal si comprende perché mai un

fondo con un fronte più esteso debba essere

imposto maggiormente di due o più fondi che presentano complessivamente

la medesima estensione del fronte stradale. Di questo elemento si potrebbe, del

resto, indirettamente tenere conto attraverso

un impiego mirato del criterio della percorrenza, qualora la lunghezza del

tratto interessato fosse conteggiata per tutto il fronte della

particella (non ancora edificata) verso la strada pubblica.

9.

In conclusione, le manchevolezze accertate

nella decisione di imposizione (considerandi

4.4

e 8.2), per quanto

importanti, non riguardano aspetti procedurali, bensì di merito e non appaiono

a tal punto manifeste da imporre di venir meno alla certezza del diritto, ammettendo la nullità, rispettivamente l'annullamento

dell'intera procedura d'imposizione. In simili circostanze - conformemente

alla giurisprudenza in materia (cfr. STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006

consid. 6.4.3) - deve pertanto essere tutelata - seppur per

motivi differenti da quelli evocati nel giudizio impugnato - la decisione del Tribunale di espropriazione di

rinviare gli atti

al municipio. Quest'ultimo dovrà, in particolare,

ricalcolare i contributi fondandosi su di un nuovo piano di ripartizione, previa correzione della superficie

edificabile computabile per i mappali n. __________ (cfr. consid. 8.2) e

inclusione anche dei mappali n. __________ nel perimetro imponibile (cfr. consid. 4.4.), applicando comunque i

criteri che aveva correttamente stabilito nel prospetto pubblicato. Dal momento che le NAPR non indicano l'indice

di sfruttamento massimo consentito per la zona NV, per il calcolo del contributo

dovuto dai mappali n. __________, a cui è stato esteso in questa sede il perimetro,

dovrà essere applicato un indice teorico valutato sulla base delle costruzioni ivi

esistenti. Tale documento sarà in gran parte

privo di conseguenze effettive poiché inapplicabile

laddove i contributi già richiesti dal municipio sono cresciuti in giudicato

incontestati (cfr. STF 2P.76/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 6.4 e

rinvii), rispettivamente laddove, per quanto attiene ai nuovi

fondi che dovranno essere presi in considerazione, gli stessi non erano stati

inclusi nel perimetro d'imposizione stabilito dal municipio (STA 52.2010.321

del 7 dicembre 2011 consid. 7.2.), rispettivamente nel caso in cui gli stessi dovessero

aumentare per il ricorrente di cui alla presente procedura impositiva (divieto

della reformatio in peius ex art. 65 cpv. 4 LPamm; STA 52.2011.102 del

21.

dicembre 2012 consid. 7.4.). Questo modo di procedere garantirà una

distribuzione equilibrata della quota imponibile nel rispetto del principio

della parità di trattamento, senza arrecare

nel contempo alcun pregiudizio all'in-sorgente. Contrariamente a quanto

auspicato da quest'ultimo, non è dunque necessaria una nuova

pubblicazione. Una diversa conclusione costituirebbe

invero un eccesso di formalismo (STA 52.2010.321 del 7

dicembre 2011 consid. 7.2.).

10.

10.1.

Stante tutto quanto precede, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto

ed il giudizio avversato riformato ai sensi dei considerandi.

10.2

La tassa di giustizia e le spese sono

poste a carico del ricorrente e del comune di __________, che è intervenuto in

causa a difesa dei propri interessi finanziari, in ragione di 3/4 e rispettivamente 1/4, proporzionalmente al

rispettivo grado di soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza la decisione 5 febbraio 2013 del

Tribunale di espropriazione, limitatamente ai mappali n. __________ di C__________,

è riformata, come segue:

"1.1. Gli atti sono retrocessi al municipio affinché proceda ad

allestire - previa correzione

della superficie edificabile computabile per i mappali n. __________ e

determinazione di un indice teorico di sfruttamento per la zona NV - un nuovo

calcolo dei contributi posti a carico del ricorrente per i mappali n. 582 e 583

fondato su un piano di ripartizione che tenga conto, oltre che dei mappali

inclusi nel perimetro di imposizione, anche dei fondi n.__________ e__________ di

__________ e in applicazione dei criteri che aveva stabilito nel prospetto a

suo tempo pubblicato.

1.2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 360.- per i mappali n. __________ sono

poste per 1/3 a carico del comune di __________ e per 2/3 a carico del ricorrente.

1.3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 90.- per la quota di comproprietà

di un mezzo del mappale n. __________ sono a carico delle parti in ragione di

metà ciascuna".

2. La tassa

di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'200.-, sono

poste per 1/4 a carico del comune di __________ e per 3/4 del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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