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Decisione

52.2013.106

Contributi di miglioria

23 luglio 2013Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui

dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCM). Il

contributo di miglioria è un debito personale dovuto da colui

che, in base alle risultanze del registro fondiario, risulta essere proprietario

del fondo al momento della pubblicazione del prospetto (art. 5 cpv. 2

LCM; RDAT II-1991 n. 55; II-2005 n. 24). Per le opere di urbanizzazione

generale la quota a carico dei proprietari non può essere inferiore al 30% né

superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70%

della spesa determinante (art. 7 cpv. 1 LCM); la quota è stabilita nel piano di

finanziamento (art. 7 cpv. 3 LCM) ed è ripartita tra gli interessati in

funzione del vantaggio particolare (art. 8 cpv. 1 LCM).

La ripartizione si effettua di regola secondo la superficie dei fondi e tenendo

conto, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (art. 8

cpv. 2 LCM). Fattori di correzione e altri metodi di computo sono applicabili

se speciali circostanze lo giustificano, in particolare se l'esistente

edificazione non rende possibile un miglior sfruttamento del terreno (art. 8

cpv. 3 LCM). Posto che l'entità del

singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l'applicazione

di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall'esperienza

e di facile applicazione e comprensione, purché rispettino i principi della

parità di trattamento e del divieto di arbitrio (STF 2P.75/2006

del 19 ottobre 2006 consid. 5.1 e rinvii). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro,

con l'eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM). La legge

prevede poi che il prospetto dei contributi è elaborato sulla base del

preventivo o del consuntivo dell'opera (art. 11 cpv. 1 LCM) e che esso comprende

l'elenco dei contribuenti, il piano del perimetro, gli elementi di calcolo dei

contributi, il loro ammontare e i termini per il loro pagamento (art. 11 cpv. 2

lett. a-e LCM).

2.3. Come già rilevato in più

occasioni dal Tribunale federale, i comuni ticinesi dispongono di grande

libertà nell'applicazione della legislazione cantonale sui contributi di

miglioria, segnatamente nella determinazione del perimetro d'imposizione e nel

riparto dell'onere complessivo tra le varie proprietà. In tale ambito essi

godono pertanto di autonomia protetta (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006

consid. 2.2 e rinvii). Perciò, in caso di contestazioni, il

Tribunale d'espropriazione deve

limitarsi a verificare che l'esercizio del potere d'apprezzamento

da parte dell'autorità di prime cure sia contenuto nei termini prestabiliti e

si fondi su considerazioni serie e pertinenti.

I medesimi principi valgono anche per questa Corte. Infatti, il ricorso al

Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del

diritto (art. 61 cpv. 1 LPamm). Costituisce in particolare violazione del

diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o

risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un

fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di

procedura (art. 61 cpv. 2 LPamm). Il controllo dell'apprezzamento da parte di

questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità

decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole

dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto.

L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio

apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle

decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il

profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si

verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome

priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o

altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli

riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206;

RDAT I-1994 n. 34; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix

Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a

ed., Zurigo 2010, n. 463; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano

1997, ad art. 61 LPamm, n. 2d; Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed.,

Cadenazzo 2002, n. 407 segg.).

2.4. La legge cantonale sui contributi di miglioria

prevede altresì che il diritto di imposizione è perento se il prospetto dei

contributi non è pubblicato entro 2 anni dalla messa in esercizio dell'opera

(art. 16 LCM). Il contributo è esigibile a decorrere dalla messa in esercizio

dell'opera; acconti possono essere chiesti con l'inizio dei lavori (art. 17

cpv. 1 LCM). Pagamenti rateali e altre agevolazioni possono essere concessi a

seconda della particolarità di ogni singolo caso (art. 17 cpv. 2 LCM). Il reclamo

ed il ricorso non sospendono l'esigibilità del contributo (art. 13 cpv. 4 LCM).

Se il contributo non è pagato nel termine stabilito decorre l'interesse

semplice al saggio usuale; l'interesse decorre anche nel caso di reclamo e ricorso

(art. 18 cpv. 1 e 2 LCM)

3.Il ricorrente contesta nuovamente il piano del perimetro e ne chiede

l'ampliamento alle particelle n. __________ e __________, che a suo dire

beneficiano di un accesso alla nuova strada attraverso i mappali n. __________

e rispettivamente n. __________ appartenenti ai medesimi proprietari.

3.1. In materia di contributi di miglioria l'inclusione di un fondo o di un comparto nel perimetro di imposizione

dipende sostanzialmente dall'esistenza di un vantaggio per il medesimo. Questo

deve adempiere due requisiti fondamentali: essere "particolare" e di

natura "economica". Il vantaggio è "particolare" se

concerne una cerchia ben determinata di interessati, che traggono un beneficio

specifico decisamente maggiore di quello di cui fruisce in genere la

collettività grazie all'attività dell'ente pubblico. È poi "economico"

se è realizzabile, ossia se può essere convertito in denaro (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 4.2 e rinvii).

3.2. La strada comunale in esame (mappale n. __________) è contemplata dalla

variante del piano regolatore di __________ approvata dal Governo con

risoluzione n. 4933 del 9 novembre 2004 quale strada di servizio SS1b. Essa si

dirama dal tornante dell'arteria stradale esistente appena sotto l'abitato

(mappale n. __________) e, dopo aver attraversato la zona residenziale estensiva

(RE), si snoda oltre il limite della zona edificabile fino all'altezza dei

mappali n. __________ e __________, dove è prevista la realizzazione di una

piazza di giro. Per ragioni di carattere economico e ambientale che non occorre

qui rammentare, il municipio ha deciso di costruire la strada in questione solo

fino al confine della zona edificabile, dove ha realizzato una piazza di giro

all'altezza del mappale n. __________ previo accordo col relativo proprietario

(cfr. messaggio municipale n. 03/06 del 23 gennaio 2006). Essa è lunga 109.33

ml con una pendenza massima del 13% e con calibro di 3.00 ml, senza marciapiede.

Contestualmente alla realizzazione di quest'opera sono state posate svariate

infrastrutture quali l'acquedotto, le canalizzazioni e le condotte della

corrente elettrica e della rete telefonica (cfr. incarto progetto definitivo).

3.3. L'arteria stradale in oggetto è un'opera dotata di tutte le infrastrutture

fondamentali realizzata completamente a nuovo che serve un comprensorio edificabile,

ed in parte già edificato, a carattere residenziale. Per un verso, essa ha

infatti urbanizzato una zona edificabile che, prima dell'intervento, era priva

di accesso carrozzabile e poteva essere raggiunta solo grazie ad un sentiero

prativo pedonale. Sono così state poste le premesse necessarie per l'edificazione dei fondi ivi situati (mappali n. __________). Per altro verso, essa ha invece migliorato lo stato d'urbanizzazione

dei sedimi, già edificati, posti all'imbocco dell'arteria (mappali n. __________).

In particolare, le particelle n. __________, già accessibili veicolarmente

dalla strada comunale (mappale n. __________), beneficiano ora di una seconda

possibilità di accesso veicolare (e di raccordo alle infrastrutture). Dal canto

suo, la particella n. __________ servita, prima dell'intervento, solamente da

un sentiero prativo pedonale a monte e da un percorso pedonale comunale a valle (mappale n. __________), usufruisce

adesso di una possibilità di accesso veicolare (e di raccordo alle infrastrutture).

Indubbi appaiono quindi i vantaggi particolari tratti

dai precitati sedimi direttamente confinanti con la nuova strada SS1b. È

parimenti innegabile che essi, proprio grazie alla creazione di un accesso

carrozzabile (eventualmente supplementare), hanno acquistato pure maggiore

attrattiva, e quindi valore, prestandosi ad un miglior sfruttamento da un punto

di vista economico. L'inserimento nel perimetro d'imposizione dei mappali n. __________

(inclusi, quindi, quelli del ricorrente) ed il loro assoggettamento al

contributo sono dunque fondati.

3.4. Ferme queste premesse, va rilevato che il perimetro di imposizione include

altresì i mappali n. __________ e __________, pure confinanti con la nuova

strada SS1b, in merito ai quali si impongono alcune precisazioni. Pur

appartenendo alla zona edificabile RE, queste particelle non si prestano - per

conformazione (irregolare ed in declivio), forma (rettangolare) e dimensioni

(mappale n. __________: 194 mq pari a 9 ml x 21.55 ml; mappale n. __________:

196 mq pari a 10 ml x 19.6 ml) - alla edificazione di abitazioni, tenuto conto

delle distanze da confine (3 ml) che simili edifici dovrebbero rispettare. Di

principio, quindi, la loro situazione non ha subito alcuna modifica sostanziale

per effetto della nuova strada, per cui non sarebbe ravvisabile alcun vantaggio

particolare. Neppure consentirebbe di addivenire a diversa conclusione il fatto

che esse dispongono di indici eventualmente cedibili. Sennonchè, tali sedimi

sono stati acquistati il 30 ottobre 2008 (e, quindi, proprio durante la

costruzione della SS1b) dai proprietari dei limitrofi mappali n. __________

ovvero di due fondi (esclusi dal perimetro di imposizione) ubicati pure a valle

della nuova strada ma in posizione retrostante ed appartenenti ad un piccolo

comprensorio - attribuito alla zona nucleo vecchio (NV) - occupato da edifici

contigui attualmente serviti solamente da un percorso

pedonale comunale (mappale n. __________). È indubbio che tali compravendite

siano state realizzate onde dotare le abitazioni del nucleo che insistono sui

precitati sedimi di un'area di svago (giardino) come

pure di una possibilità di accesso veicolare (e di

raccordo alle infrastrutture) per il tramite della nuova strada SS1b. È,

quindi, parimenti innegabile che i mappali n.

__________, rispettivamente le particelle n. __________, costituiscono delle

entità unitarie che, come tali, traggono un indubbio vantaggio "particolare"

ed "economico" dall'opera in questione e sono, quindi, assoggettabili

nel complesso al contributo. La semplice possibilità d'uso dell'opera basta d'altronde

per ammettere l'esistenza di un vantaggio particolare, non essendo necessario l'uso effettivo (cfr. in questo senso: STA 52.2010.321 del 7

dicembre 2011 consid. 5.1, STA 52.2011.299 del 19 luglio 2012 consid. 4 e STA

52.2011.102 del 21 dicembre 2012 consid. 5.2). Contrariamente

a quanto ritenuto dal Tribunale di espropriazione nel giudizio avversato, la mancata inclusione dei mappali n. __________

nel perimetro d'imposizione si rivela dunque lesiva dei

principi della parità di trattamento e del divieto d'arbitrio. Ciò impone la

modifica del comprensorio impositivo con conseguente accoglimento, per quest'aspetto,

del gravame.

4.Giusta l'art. 6 LCM, per il calcolo dei contributi sono determinanti

le spese totali d'esecuzione o di acquisto dell'opera, comprese quelle per i

terreni necessari, le indennità, i progetti, la direzione dei lavori e gli

interessi di costruzione (cpv. 1). Se un'opera è eseguita in vista di un futuro

ampliamento, come il prolungamento di una strada o di una condotta, si

conteggia solo la quota parte di spesa; la

differenza viene messa in conto al momento dell'ampliamento (cpv. 2). Di

conseguenza, nella spesa determinante sono da computare, ad esclusione dei

sussidi (cpv. 3), tutti i costi connessi con la realizzazione dell'opera

riconducibili tanto alla preliminare fase di progettazione quanto alla

costruzione vera e propria dell'opera e di tutte le sue parti costitutive. Nel

caso di un intervento stradale che includa anche le infrastrutture sono deducibili

le spese afferenti a quelle opere che sono finanziabili con altri tributi, come

ad esempio le canalizzazioni fognarie che sono soggette al contributo di costruzione (art. 96 e ss. della legge d'applicazione

della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre

1971; LALIA; RL 9.1.1.2). Dalla documentazione agli atti emerge

inequivocabilmente che la spesa determinante per il calcolo dei contributi

ammonta a fr. 431'501.73. Essa include unicamente i costi determinati dall'intervento

stradale; non è stato difatti computato l'importo di fr. 75'232.40 relativo

alle opere di canalizzazioni (cfr. tabella dei costi a pag. 5 della relazione

tecnica annessa al prospetto).

5.Costi relativi alla costruzione della piazza di giro provvisoria.

5.1. L'insorgente ribadisce in questa sede la tesi

giusta la quale il prelievo del querelato contributo concerne anche la realizzazione

di una piazza di giro provvisoria che non può essere considerata un'opera di

urbanizzazione particolare poiché non è prevista nel piano regolatore e,

pertanto, non è sostanzialmente suscettibile

di essere finanziata in questo modo. Secondo il ricorrente nep-pure potrebbe supplire a tale manchevolezza,

contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di espropriazione, la sua

presenza nel progetto definitivo pubblicato ed approvato nel 2007. Di modo che

i relativi, importanti, costi andrebbero decurtati dalla spesa determinante.

5.2. Innanzitutto va detto che posta in questi termini, la censura tende sostanzialmente

a rimettere in discussione il diritto del comune di prelevare nel caso di

specie dei contributi di miglioria per la realizzazione di tale opera

provvisoria. Siffatta tesi trascura tuttavia di considerare che la presente

vertenza concerne unicamente il prospetto dei contributi pubblicato dal municipio,

mentre che il principio dell'imposizione, come pure il piano di finanziamento e

la quota imponibile dell'intervento (nel suo complesso) sono stati

precedentemente decisi dal legislativo comunale, conformemente a quanto

disposto dall'art. 13 cpv. 1 lett. g della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2),

mediante risoluzione 19 giugno 2006, regolarmente cresciuta in giudicato.

Qualsiasi contestazione al riguardo andava dunque semmai sollevata a quel tempo

dinnanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini previsti dagli art.

208 e segg. LOC, che trattano dei ricorsi contro le decisioni degli organi

comunali. Pertanto in questa sede ogni censura o critica in merito alla natura

dell'opera ed alla quota imponibile è irrimediabilmente tardiva ed

irricevibile.

Val comunque qui la pena di ricordare abbondanzialmente, che la mancata contemplazione nel piano

regolatore della rotonda di giro provvisoria al mappale n. __________ è in ogni

caso irrilevante. Difatti, come peraltro rettamente rilevato nel giudizio avversato,

Considerandi

determinante è che essa fosse prevista nel progetto definitivo pubblicato

in applicazione della legge sulle strade

del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2), nella versione in vigore fino al 31

dicembre 2006. Infatti, in base al vecchio art. 39a Lstr, gli interventi di miglioria - finalizzati

esclusivamente ad adeguare la strada alle nuove esigenze tecniche, di sicurezza

e di protezione dell'ambiente senza modificarne in modo sostanziale la

funzionalità, l'uso e la struttura - sottostavano unicamente alla procedura di

approvazione del progetto e non a quella pianificatoria. In applicazione di

tale normativa eventuali contestazioni sulla pubblica utilità e sul progetto

venivano decise in via definitiva dal Tribunale di espropriazione. Nel caso

concreto, l'insorgente si è opposto in sede di pubblicazione all'esecuzione

della piazza di giro provvisoria così come proposta dal progetto. La sua

opposizione è stata però evasa all'udienza di conciliazione del 14 marzo 2007,

allorquando ha ricevuto i necessari chiarimenti e precisazioni. Di modo che,

nulla più ostava alla sua approvazione. Difatti, la piazza di giro provvisoria

in questione costituiva un intervento che, per definizione e finalità, influiva

sul traffico veicolare rendendolo più agevole e sicuro, tuttavia senza

modificare essenzialmente l'assetto e la funzionalità della strada di servizio

SS1b. Di conseguenza, essa si configurava come miglioria ai sensi dell'anzidetto

art. 39a Lstr che, come tale, è stata correttamente approvata con la precitata

sentenza 19 settembre 2007 del Tribunale di espropriazione, regolarmente

cresciuta in giudicato.

Da ultimo, ma non per questo meno importante, va osservato che l'opera

deve in ogni caso essere considerata

nel suo complesso, poiché è impensabile estrapolarne singoli elementi (quale,

ad esempio, una piazza di giro, seppur provvisoria) senza i quali essa non

potrebbe dirsi compiuta e conforme alla legislazione vigente in materia. Determinante

ai fini del presente giudizio è dunque la costatazione che tale intervento

provvisorio costituisce a tutti gli effetti una componente dell'opera che è

stata eseguita per facilitare l'agibilità e le manovre, a vantaggio di tutti i

fondi serviti. Ciò che è stato peraltro rettamente rilevato anche nel giudizio

avversato.

5.3

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, questo Tribunale è

quindi dell'avviso che, correttamente, i costi relativi alla realizzazione

della piazza di giro transitoria - il cui preciso ammontare appare irrilevante

in questa sede - non sono stati detratti dalla spesa determinante. Sotto questo

punto di vista, la sentenza impugnata, al pari della determinazione municipale,

non presta dunque il fianco a critica alcuna.

6.

Costi per il rifacimento della pavimentazione dell'imbocco della strada.

6.1

Il ricorrente censura l'operato dell'autorità

giudiziaria di prima istanza che, a torto, non avrebbe stralciato dalla spesa

determinante i costi per il rifacimento della pavimentazione dell'imbocco della strada. Innanzitutto perché detta superficie

non sarebbe presente nel progetto pubblicato e in secondo luogo poichè

non si tratterebbe di un semplice raccordo ma del rifacimento di ca. il 50%

della piazza di imbocco. In terzo luogo perché tale costo è causato da un accordo privato intercorso tra il

municipio e la proprietaria del mappale n. __________ che ne ha tratto un vantaggio

particolare considerevole, di cui tuttavia non è stato tenuto in conto

nella tabella di ripartizione delle spese.

6.2

Dalle tavole processuali emerge che, in sede di approvazione del progetto

stradale, in esito ad un'obiezione sollevata dalla proprietaria del mappale n. __________,

è stato disposto l'abbassamento parziale della livelletta tra le sez. 01 e 08

(e, più precisamente, di ca. 75 cm nelle sezioni 03 e 06 e di ca. 105 cm nelle sezioni 04 e 05 con una conseguente pendenza del 13%).

Tale modifica ha comportato tecnicamente lo spostamento di 4 ml dell'inizio del

collegamento con l'imbocco della strada comunale esistente (mappale n. __________)

da cui si dirama la strada SS1b (nuova tratta A-01 che, in effetti, non figurava nel progetto pubblicato). Essa è stata

approvata dal Tribunale di espropriazione con sentenza 19 settembre 2007, regolarmente

cresciuta in giudicato (inc. TE 20.2006.61-6). Vero è che copia di detta

decisione - che comportava, di fatto, una modifica sostanziale del progetto

pubblicato - non è stata intimata agli altri opponenti, segnatamente al qui

ricorrente. D'altra parte però non risulta neppure che quest'ultimo abbia mai

contestato in alcun modo, per lo meno a

titolo cautelativo, tale operato davanti alle competenti autorità, a fronte di

un'opera terminata addirittura nel corso dell'estate del 2009. In questa sede, il suo agire si appalesa dunque contrario al principio della buona fede.

In ogni caso non ci si può esimere dal rilevare che la predetta variante si è

resa necessaria per consentire l'accesso veicolare anche al mappale n. __________

(al pari degli altri sedimi affacciati sulla strada SS1b ed inseriti nel

perimetro di imposizione) e ha contestualmente garantito un'esecuzione del

raccordo secondo criteri conformi dal profilo tecnico e della viabilità.

Giustamente, quindi, è stata approvata dal Tribunale di prima istanza.

Contrariamente a quanto asserito dall'insorgente, la proprietaria del mappale

n. __________ non ha dunque tratto alcun "vantaggio particolare considerevole" di cui non si sarebbe tenuto

conto nella tabella di ripartizione delle spese. Anzi, in assenza della

precitata modifica dei piani (e, quindi, della concreta possibilità di

predisporre un accesso veicolare), il mappale in questione non avrebbe tratto

alcun vantaggio "particolare" ed "economico" dalla costruzione della nuova strada SS1b e, pertanto, non

sarebbe stato assoggettato all'imposizione. Il corrispondente contributo

di fr. 8'394.51 sarebbe dunque stato inevitabilmente distribuito sugli altri

contribuenti inclusi nel perimetro e, quindi, anche sul ricorrente.

6.3

Stante quanto precede, si deve dunque

ritenere che pure questo intervento costituisce a tutti gli effetti una

componente essenziale dell'opera, i cui costi rientrano correttamente nella

spesa determinante ai fini del calcolo dei contributi. Anche sotto questo punto

di vista, il giudizio avversato, al pari della determinazione municipale, appare

corretto.

7.7.1

Per quanto concerne il metodo di

calcolo, rispettivamente la chiave di riparto adottati dall'autorità comunale,

va detto che dalla documentazione agli atti (in particolare

dalla scheda di calcolo e dalla relazione tecnica) si evince che il municipio

ha tenuto conto delle superfici edificabili (risultanti

dal catasto, epurate delle aree censite quali bosco, ripa, riale e delle parti

non edificabili giusta il piano regolatore in vigore) e di un indice di

sfruttamento pari a 0.5 visto che tutti i fondi appartengono alla medesima zona

di piano regolatore. Sono stati infine applicati un fattore interesse ed un

fattore percorrenza. Il primo considera la necessità d'uso dell'opera (coefficiente 1 per tutti i fondi

inseriti nel perimetro; correttivo 0.5 per i mappali n. __________ con

accesso preesistente) mentre il secondo la distanza da percorrere per raggiungere

i singoli fondi misurata a partire dall'imbocco della strada (coefficiente

variabile: 0.10-1).

Come esposto in narrativa, il Tribunale d'espropriazione, dopo aver ricordato

che ai fini del calcolo dei contributi è determinante la situazione

pianificatoria vigente alla data di pubblicazione del prospetto e avere

osservato che per i mappali n. __________ doveva essere quindi considerata -

diversamente da quanto avvenuto - unicamente la superficie edificabile

risultante dalle misurazioni del geometra revisore agli atti, ha giudicato il riparto effettuato dal municipio troppo schematico

perché gli unici criteri adottati nel prospetto

(fattori percorrenza e interesse con corrispondente correttivo), seppur applicati correttamente, non rimarcavano a

sufficienza le differenze importanti che presentano i fondi

inclusi nel comprensorio. Innanzitutto perché era stata trascurata l'ampia profondità di taluni fondi (mappali n. __________) rispetto

ad altri sedimi (ad esempio, particelle n. __________) che notoriamente implica

maggiori costi di urbanizzazione interna e, quindi, un vantaggio minore. In

secondo luogo perché non era stata considerata la diversa estensione dei fronti

stradali (segnatamente: 47 ml per il mappale n. __________; 19 ml per il mappale n. __________1; 15 ml per il mappale n. __________;

20.

ml per il mappale n. __________; 9 ml per il mappale n. __________; 7 ml per

il mappale n. __________; 20 ml per il mappale n. __________; 25 ml per il

mappale n. __________; 17 ml per il mappale n. __________; 12 ml per il mappale n. __________ e 27 ml per il mappale n. __________)

che pure comporta un beneficio differenziato nella misura in cui più ampio è un

fronte, maggiori sono le possibilità per realizzarvi un accesso. È quindi giunto

alla conclusione che il prospetto non operava una

differenziazione accurata e che, data l'interdipendenza tra i singoli contributi,

ciò implicava una distribuzione squilibrata della quota imponibile e, di conseguenza,

risultati che non riflettevano l'effettivo vantaggio particolare di ogni

singolo contribuente. Di modo che, sotto questo aspetto, la decisione di imposizione

risultava essere viziata.

7.2

Fatta eccezione per l'appunto relativo

all'estensione della superficie edificabile dei mappali n. __________,

che è del tutto giustificato e corretto, per il resto le critiche rivolte dal

Tribunale di prima istanza all'operato del municipio non possono essere

condivise per più motivi.

7.2.1

Com'è stato spiegato al considerando 2.3, i comuni ticinesi dispongono

di grande libertà nell'applicazione della legislazione cantonale sui contributi

di miglioria e, quindi, di autonomia protetta. Ora, la scelta adottata dall'autorità

municipale, di tenere conto delle superfici edificabili (epurate delle aree

censite quali bosco, ripa, riale e delle parti non edificabili) e di un indice

di sfruttamento pari a 0.5, dal momento che tutti i fondi appartengono alla medesima

zona di piano regolatore, è senz'altro corretta. Alla luce dell'estensione

alquanto modesta del perimetro di imposizione, anche l'esclusiva presa in considerazione di un fattore interesse e di

un fattore percorrenza risulta pienamente condivisibile, quantomeno nell'ottica

della latitudine di giudizio che occorre riconoscere al municipio. Parimenti

dicasi per le forchette di coefficienti adottate all'interno dei fattori in

questione, sufficientemente ampie e oggettive per garantire un'adeguata

differenziazione di situazioni che presentano tra loro delle diversità

rilevanti e che esigono perciò un trattamento distinto. Nel complesso quindi il

metodo di riparto adottato nel caso di specie dal municipio appare semplice ma

abbastanza dettagliato. Esso si avvale infatti di criteri oggettivi comunemente

ammessi e facilmente verificabili e in tal modo attua, a seconda della situazione

concreta dei fondi, una distinzione equa e proporzionata all'utilità dell'opera

e all'interesse ad usufruirne. Pertanto il risultato conseguito non è né

insostenibile, né contrario ai principi della proporzionalità e della parità di

trattamento. Di modo che la conclusione contraria a cui è giunto il Tribunale

di espropriazione nel giudizio avversato si appalesa lesiva dell'autonomia

comunale.

7.2.2

A fronte di un riparto giudicato ingiustamente troppo schematico per i

motivi anzidetti, il Tribunale di prima istanza ha rimproverato al municipio di

aver trascurato l'ampia profondità di taluni fondi rispetto

ad altri sedimi (che notoriamente implica maggiori costi di urbanizzazione

interna e, quindi, un vantaggio minore) come pure la diversa estensione dei

fronti stradali (che pure comporta un beneficio differenziato nella misura in

cui più ampio è un fronte, maggiori sono le possibilità per realizzarvi un accesso).

Ora, posto in questi termini, l'appunto tende sostanzialmente ad imporre al municipio l'inserimento nel metodo di

calcolo di due nuovi criteri non contemplati nel prospetto, ovvero quello della

profondità dei fondi rispetto al tracciato stradale e quello della

lunghezza del fronte stradale, riconducibili rispettivamente al "Bautiefenprinzip" e all'"Anstösserprinzip".

Sennonché il Tribunale

federale ha già rilevato in

più occasioni come la determinazione della quota di spesa a carico dei proprietari

dipenda da elementi di

varia natura, che trovano la loro legittimità in motivi d'ordine non solo giuridico, ma anche

tecnico, pianificatorio e

pragmatico, per l'apprezzamento dei quali l'autorità locale è certo più

indicata e preparata. In quest'ottica il Tribunale di espropria-zione non può

quindi imporre ad un municipio determinati criteri di computo piuttosto che

altri, ma deve tener conto dell'ampio mar-gine di autonomia di cui lo stesso

gode in questo ambito (STF

2P.22/2001 del 17 aprile 2001 consid.

4.

b e rinvii;2P.95/2004 del 27 maggio 2005 consid. 6.4 e rinvii;2P.264/2006

del 18 giugno 2007 consid. 5.1 e rinvii). Oltretutto i criteri

a cui il Tribunale d'espropriazione fa riferimento, se applicati, condurrebbero

ad una modifica del sistema di ripartizione che nel caso di specie darebbe dei

risultati insostenibili. Innanzitutto l'applicazione del criterio della

profondità dei fondi nelle zone residenziali è decisamente controversa, posto

come gli svantaggi riconducibili ai costi di urbanizzazione

interna appaiono compensati dalla maggiore tranquillità e salubrità dovuta alla lontananza dal traffico veicolare

di cui beneficiano i sedimi retrostanti. Da tempo ne viene quindi invocato l'abbandono

in questo ambito (cfr. STF

2C.665 e 670/2009 del 25 febbraio 2011 consid. 5.3 e rinvii; Rudolf Stuedeli, Rapport sur les contributions

des propriétaires fonciers et les taxes relatives aux équipements techniques,

Diss. Berna 1975, pag. 48; Renè Reitter,

Les contributions d'équipements, Diss. Neuenburg 1986, pag. 95; Adelio Scolari, Tasse e contributi di miglioria,

Cadenazzo 2005, n. 257). In ogni caso, anche laddove tale criterio viene applicato (ad es. nel Cantone

Zurigo), l'imposizione differenziata inizia oltre i 30-40 m di profondità (STF 2C.665 e 670/2009

del 25 febbraio 2011 consid. 5.3; A. Ulrich, Baulanderschliessung

und Erschliessungsbeiträge Schweizerische Bausekretärenkonferenz

1966.

in:

Schweizerisces Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht 68/1967, pag. 395;

Christian Lindenmann,

Beiträge und Gebühren für die Erschliessung nach zürcherischem Planungs- und

Baurecht, Diss. Zurigo 1989, pag. 114; Peter Kleb, Kosten und Entschädigungen

im zürcherischen Quartierplanverfahren, Zurigo 2004, pag. 186). Nel caso concreto, i fondi

inclusi nel perimetro di imposizione più estesi verso l'interno sono

profondi poco più di 30 m, per cui in ogni caso, non si giustificherebbe la

presa in considerazione di un simile fattore.

Dal canto suo, il criterio della lunghezza del fronte stradale, ritenuto

inefficace e sorpassato ed il cui utilizzo (esclusivo) conduce a grosse

discriminazioni, non viene più impiegato, salvo che per le zone commerciali

laddove la possibilità di disporre di ampie vetrine è di considerevole

importanza per i negozianti (Ulrich, op. cit., pag. 396; Reitter, op. cit., pag. 94; Kleb, op. cit., pag. 184). La

giustificazione data dal Tribunale di prima istanza per il suo impiego nel caso

di specie appare inoltre poco pertinente. A parte il fatto che la formula

dovrebbe funzionare solo per i fondi inedificati (visto che in quelli già

completamente edificati l'accesso c'è già), mal si comprende perché mai un

fondo con un fronte più esteso debba essere

imposto maggiormente di due o più fondi che presentano complessivamente

la medesima estensione del fronte stradale. Di questo elemento si potrebbe, del

resto, indirettamente tenere conto attraverso un impiego mirato del criterio

della percorrenza, qualora la lunghezza del tratto interessato fosse

conteggiata per tutto il fronte della particella (non ancora edificata) verso

la strada pubblica.

8.

In conclusione, le manchevolezze accertate

nella decisione di imposizione (considerandi

3.4

e 7.2), per quanto

importanti, non riguardano aspetti procedurali, bensì di merito e non appaiono

a tal punto manifeste da imporre di venir meno alla certezza del diritto,

ammettendo la nullità, rispettivamente l'annullamento dell'intera procedura d'imposizione.

In simili circostanze - conformemente alla giurisprudenza in materia (cfr. STF 2P.75/2006

del 19 ottobre 2006 consid. 6.4.3) - deve pertanto essere tutelata

- seppur per motivi differenti da quelli evocati nel giudizio impugnato - la

decisione del Tribunale di espropriazione di rinviare gli

atti al municipio. Quest'ultimo dovrà, in particolare, ricalcolare i contributi

fondandosi su di un nuovo piano di ripartizione, previa

correzione della superficie edificabile computabile per

i mappali n. __________ (cfr. consid. 7.2) e inclusione anche dei mappali n__________ nel perimetro imponibile

(cfr. consid. 3.4), applicando comunque i criteri che aveva correttamente

stabilito nel prospetto pubblicato. Dal momento che le NAPR non indicano l'indice di sfruttamento massimo

consentito per la zona NV, per il calcolo del contributo dovuto dai mappali n. __________,

a cui è stato esteso in questa sede il perimetro, dovrà essere applicato un indice

teorico valutato sulla base delle costruzioni ivi esistenti. Tale documento sarà in gran parte privo di conseguenze effettive poiché inapplicabile laddove i contributi già richiesti dal

municipio sono cresciuti in giudicato incontestati (cfr. STF 2P.76/2006

del 19 ottobre 2006 consid. 6.4 e rinvii), rispettivamente

laddove, per quanto attiene ai nuovi fondi che dovranno essere presi in considerazione,

gli stessi non erano stati inclusi nel perimetro d'imposizione stabilito dal

municipio (STA 52.2010.321 del 7 dicembre 2011 consid. 7.2.), rispettivamente

nel caso in cui gli stessi dovessero aumentare per il ricorrente di cui alla

presente procedura impositiva (divieto della reformatio in peius ex art.

65.

cpv. 4 LPamm; STA 52.2011.102 del 21 dicembre 2012 consid. 7.4.). Questo

modo di procedere garantirà una distribuzione equilibrata della quota

imponibile nel rispetto del principio della parità di trattamento, senza

arrecare nel contempo alcun pregiudizio all'in-sorgente. Contrariamente a

quanto auspicato da quest'ultimo, non è dunque necessaria una nuova

pubblicazione. Una diversa conclusione costituirebbe

invero un eccesso di formalismo (STA 52.2010.321 del 7

dicembre 2011 consid. 7.2.).

9.9.1

Stante tutto quanto precede, il ricorso deve dunque essere

parzialmente accolto ed il giudizio avversato riformato ai sensi dei

considerandi.

9.2

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente e del

comune di __________, che è intervenuto in causa a difesa dei propri interessi

finanziari, in ragione di 3/4 e rispettivamente 1/4, proporzionalmente al

rispettivo grado di soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza la decisione 5 febbraio 2013 del

Tribunale di espropriazione è riformata, come segue:

"1.1. Gli atti sono retrocessi all'autorità comunale affinché proceda

ad allestire - previa correzione

della superficie edificabile computabile per i mappali n. __________ e determinazione

di un indice teorico di sfruttamento per la zona NV - un nuovo calcolo dei

contributi posti a carico del ricorrente per i mappali n. __________ fondato su

un piano di ripartizione che tenga conto, oltre che dei mappali inclusi nel

perimetro di imposizione, anche dei fondi n__________ e __________ di __________

e in applicazione dei criteri che aveva stabilito nel prospetto a suo tempo pubblicato.

1.2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 480.- sono poste per 1/3 a carico

del comune di __________ e per 2/3 a carico del ricorrente".

2. La tassa

di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'200.-, sono

poste per 1/4 a carico del comune di __________ e per 3/4 del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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