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Decisione

52.2013.11

Designazione del delegato comunale nel consiglio di amministrazione di una SA

30 dicembre 2013Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il

comune è parte»)."

2.3. La procedura di nomina, da parte del

consiglio comunale, dei delegati del comune in seno ai vari enti cui esso

partecipa secondo il sistema proporzionale, introdotta

a titolo generalizzato mediante la già citata modifica dell'art. 13 cpv. 1

lett. p LOC, non è specificatamente regolata nella LOC.

2.3.1. Sotto l'aspetto sostanziale, per poter

assicurare il pieno rispetto del

principio della nomina secondo il sistema proporzionale, è comunque

imprescindibile adottare, quale base di ripartizione, i criteri fissati nella

pertinente legislazione elettorale e applicati per la determinazione dei seggi in occasione dell'elezione del consiglio comunale chiamato a designare i

delegati, com'è del resto espressamente specificato all'art. 73 cpv. 5 LOC che concerne

la nomina dei membri delle commissioni del consiglio comunale e di quelli del consiglio

consortile: criteri che questo Tribunale aveva altresì ritenuto di dover

applicare, durante la vigenza della vLOC, alla nomina dei delegati di un comune

in seno a un'associazione di cui

questo era membro (RDAT I-2001 n. 2 consid. 2.5.). Il 1° gennaio 1999 è entrata

in vigore la legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998

(LEDP; RL 1.3.1.1.). Giusta l'art. 93 LDEP, per l'elezione del consiglio

comunale la ripartizione dei seggi

fra i gruppi si effettua in base al quoziente elettorale, costituito dalla

somma dei voti conseguiti dai singoli gruppi, divisa per il numero dei seggi;

se detta somma non è esattamente divisibile, si tiene conto della frazione sino

alla seconda cifra decimale (cpv. 1; versione in vigore dal 1° gennaio 2004).

Ciascun gruppo ha diritto di avere

tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei

voti da esso conseguiti (cpv. 2). Il cpv. 3 di tale norma, giusta il quale le liste che non hanno

raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione, non è per contro applicabile, visto che l'art. 73 cpv. 5 LOC stabilisce in deroga

a questo principio che

anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quoziente partecipano al riparto

in forza della maggiore frazione. I seggi non assegnati per quoziente intero vengono attribuiti ai gruppi aventi le maggiori frazioni

(cpv. 4). In caso di parità di frazione, la precedenza spetta al gruppo che ha

ottenuto il maggior numero di voti; se i gruppi a parità di frazione hanno pari

voti, decide la sorte (cpv. 5). I seggi che non possono essere assegnati per

quoziente o per frazione vengono attribuiti al gruppo che oltre il quoziente ha

ottenuto la maggiore frazione (cpv. 6).

2.3.2. Una volta assodati i principi di ripartizione numerica delle cariche di

delegato spettanti a ciascun gruppo, s'impone dal lato formale, quale logica e coerente conseguenza, l'applicazione analogica

dell'art. 73 cpv. 6 LOC, che regolamenta la nomina in sede di consiglio

comunale dei membri delle sue commissioni: la designazione dei nominativi dei

delegati spetta esclusivamente al gruppo che vi ha diritto. La giurisprudenza

di questo Tribunale relativa all'applicazione di detta disposizione ha avuto

modo di spiegare, ripetutamente, che la nomina in sede di consiglio comunale

dei membri di una commissione dello stesso avviene di conseguenza, di

principio, senza votazione. La designazione di tali membri spetta infatti ai

gruppi rappresentati in consiglio comunale: la funzione di quest'ultimo

consesso si esaurisce pertanto, su quest'oggetto, nel prendere atto dei

nominativi dei prescelti, annunciati dai rispettivi capigruppo. Una votazione

da parte del consiglio comunale è necessaria solo quando il numero dei membri

designati dai singoli gruppi cui spetta il diritto di essere rappresentati

differisca, per eccesso o per difetto, da quello dei seggi che spettano agli stessi (per tutto quanto precede: RDAT I-2001

citata, consid. 2.4. - 2.5., con riferimenti).

3.3.1. Applicando i principi testé menzionati al caso concreto, a ragione

il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'occupazione della carica di unico

delegato nel consiglio di amministrazione dell'__________ spettasse al gruppo PARTITO A. Infatti, come visto,

in occasione del rinnovo del consiglio

comunale su un totale di 176'970 voti di lista, il PARTITO A ne ha raccolti 77'122, lPARTITO C 32'607, i PARTITO D

32'262, il PARTITO B 26'246 e i PARTITO E 8'733. Nella misura in cui, come si è

effettivamente avverato, il capogruppo PARTITO A ha notificato un solo nominativo per la carica, il legislativo non doveva

in nessun caso essere chiamato a votare, poiché il presidente del

consiglio comunale non poteva dare alcun seguito alla proposta avanzata da membri di altri gruppi. La persona designata dal capogruppo PARTITO A avrebbe dovuto

essere semplicemente dichiarata eletta nella funzione, conformemente all'annuncio

del capogruppo stesso.

3.2.

3.2.1. I ricorrenti non concordano con la soluzione

appena descritta, sostenendo che quando "il seggio da nominare"

[recte: "il delegato da nominare" o "il seggio da attribuire"]

è uno solo, l'applicazione del sistema proporzionale previsto dall'art. 13 cpv.

1 lett. p LOC sarebbe poco comprensibile. Infatti, in questo caso non sussisterebbe nessuna possibilità di ripartire i

seggi proporzionalmente. Il testo legale necessiterebbe dunque d'interpretazione.

Essi suggeriscono quindi che la ripartizione proporzionale dei delegati

dovrebbe piuttosto avvenire considerando il complesso del numero dei delegati

di spettanza del comune nei vari enti. Ritenuto come, eccezion fatta per l'azienda

intercomunale __________, ove il comune dispone di 14 delegati, tutti gli altri

enti (8) prevedono un solo seggio, che è stato attribuito al PARTITO A, l'elezione

di un delegato proposto dal gruppo PARTITO B sarebbe dunque corretta.

Sennonché, tale argomentazione non può essere

accolta, per i seguenti motivi.

3.2.2. Occorre innanzitutto dar atto ai ricorrenti che, in presenza di un unico

seggio da attribuire, ottenere una rappresentazione "proporzionale",

ossia una riproduzione in scala ridotta dell'elettorato (Pierre Garrone, L'élection

populaire en Suisse, Basilea/Francoforte sul Meno 1991, pag.

69) è de facto impossibile. In questi casi il quorum indiretto risulta

così elevato che la rappresentanza ottenuta è di tipo maggioritario (cfr. Garrone, op. cit., pag. 70 con rinvio di

cui alla nota 44).

Come visto in precedenza, il Gran Consiglio ha emendato la disposizione in parola introducendo il principio della "nomina

con sistema proporzionale" dopo che l'allora Direttore del Dipartimento

delle Istituzioni aveva avuto modo di

attirare esplicitamente l'attenzione

del legislatore sui possibili risultati che l'adozione di questa norma avrebbe

potuto trarre seco qualora il numero di seggi a disposizione fosse stato limitato

(cfr. supra, 2.2.). Il legislatore doveva dunque essere consapevole che

nei casi in cui il numero di seggi a disposizione è limitato l'applicazione del

sistema proporzionale avrebbe ceduto per forza di cose il passo ad una rappresentanza di tipo maggioritario: l'eventualità

in cui il delegato da nominare sia uno solo altro non rappresenta che il caso

più estremo. Nessun correttivo

è tuttavia stato introdotto a livello normativo per impedire il verificarsi si

una simile evenienza, nemmeno dopo che dottrina (Eros Ratti, Il comune, IIa ed., Losone 1990, vol.

II, pag. 1047) e giurisprudenza (RDAT I-2001 n. 2 consid. 2 e 3) hanno

esplicitamente confermato che, in base all'attuale ordinamento, ogni qual volta

che si presenta la necessità di nominare un unico delegato del comune in seno

ad un ente in cui esso partecipa, la sua designazione spetta esclusivamente

alla formazione politica che detiene la maggioranza in consiglio comunale.

Non trova pertanto riscontro alcuno la teoria avanzata dagli insorgenti,

secondo i quali, in presenza di un unico seggio da attribuire, il fatto di

riconoscere il medesimo al rappresentante designato dal gruppo politico di

maggioranza conduce ad una "distorsione" del sistema che andrebbe

Considerandi

al di là degli intendimenti perseguiti dal legislatore. Per giungere a questa

conclusione, i ricorrenti fraintendono in particolare le parole espresse dal

relatore della commissione incaricata di esaminare le modifiche della LOC del 3

febbraio 1999, ove nel ricorso ritengono che il legislatore abbia inteso garantire

"un'equa rappresentanza dei gruppi politici fra i rappresentanti del

comune" (ricorso, pag. 7). Sennonché, in quell'occasione il predetto relatore

aveva affermato ben altro, ossia che la

commissione della legislazione sosteneva l'emendamento proposto su questo punto,

poiché avrebbe consentito "un'equa

rappresentazione negli enti" (RVGC cit., pag. 3598). In altri

termini, il Gran consiglio non si è preoccupato di garantire una distribuzione dei

seggi a disposizione tra le varie forze

politiche sull'insieme dei delegati spettanti al comune, quanto

piuttosto che l'emanazione del legislativo nei vari enti rispecchiasse per

quanto possibile i rapporti di forza in esso presenti, come conferma anche l'intervento del deputato (autore di una delle mozioni all'origine del cambiamento citato)

Bergonzoli, riportato in precedenza.

Del resto, come questo Tribunale ha già avuto modo di spiegare in un precedente

giudizio (STA 52.2009.50 del 25 ottobre 2010 consid. 3.4.), sebbene il delegato

comunale svolga principalmente funzioni di rappresentanza, di amministrazione o

di controllo in seno all'ente presso il quale

è designato (Ratti, op. cit., pag. 1041), la carica che egli

ricopre è anche marcatamente politica proprio

a seguito della scelta del sistema proporzionale istituito per la sua

designazione.

Ferme queste premesse, non sussistono pertanto motivi per distanziarsi dalla prassi

sviluppata in passato da questo Tribunale in relazione all'art. 13 cpv. 1 lett.

p LOC.

4.

Resta a questo punto da esaminare la censura di incostituzionalità

avanzata dai ricorrenti.

L'art. 19 cpv. 1 Cost./TI stabilisce che per

eseguire attività di pubblico interesse, i comuni possono riunirsi in

associazioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica oppure

collaborare sotto ogni altra forma organizzativa di natura pubblica, mista o

privata. La norma, volta a favorire la collaborazione intercomunale (cfr. RVGC

Sessione ordinaria primaverile 1997, pag. 156), lascia indubbiamente una grande

libertà di manovra al legislatore. Sotto questo

profilo, la Costituzione cantonale - contrariamente, per esempio, a

quanto riguarda il municipio e il consiglio comunale (cfr. art. 18 cpv. 1

Cost./TI) - non impone la proporzionalità quale massima per la nomina degli

organi dei vari enti cui può far parte il comune. Ne discende dunque che il

legislatore ticinese gode di un ampio margine di manovra nello stabilire tramite

legge il modo in cui deve avvenire la loro designazione.

In secondo luogo, richiamato quanto illustrato

in precedenza (supra, 3.2.2.), non si può ritenere che il legislatore

cantonale nell'adottare la

disposizione contestata non si sia lasciato guidare da motivi seri e oggettivi

oppure che tale norma sia priva di senso o scopo (DTF 131 I 1 consid. 4.2.; Claude Rouiller, Protection contre l'arbitraire

et protectione de la bonne foi, in: Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg

Paul Müller, Verfassungsrecht der Schweiz/Droit constitutionnel suisse, Zurigo

2001, pag. 677 segg., pag. 679; Jörg Paul

Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, IVa ed., Berna 2008,

pag. 8 segg.). La scelta di riservare la

rappresentanza nei vari enti in primo luogo a chi detiene la maggioranza nel legislativo comunale, per quanto

opinabile possa apparire, non presta dunque il fianco a critiche.

Contrariamente a quanto sostengono i

ricorrenti, l'interpretazione della norma data dal Consiglio di Stato nel caso

in esame non appare dunque arbitraria. Nulla permette infatti di ritenere insostenibile

o contraria al sentimento di giustizia e di equità (DTF 125

I 1 consid. 2b/aa, 124 I 247 consid. 5, 123 I 1 consid. 4a; Rouiller, loc. cit.; Müller/Schefer, op. cit., pag. 11 seg.)

la soluzione secondo cui, allorquando - come in concreto - il comune dispone di

un unico delegato in più enti, la sua designazione spetti sistematicamente

al partito di maggioranza. Tale maniera di

intendere la disposizione di cui all'art. 13 cpv. 1 lett. p LOC, oltre che a

riposare su di una ormai consolidata prassi, appare quella che meglio tiene

conto degli scopi perseguiti dal legislatore (cfr. supra, 3.2.2.).

Ne discende che la censura di

incostituzionalità sollevata dagli

insorgenti si dimostra infondata e come tale deve essere respinta, senza che

sulla medesima sia necessario dilungarsi oltre.

5.

Verificata la correttezza materiale

della decisione del Consiglio di Stato, resta

da evadere la censura relativa alla ricevibilità del ricorso di prima istanza,

messa in dubbio dagli insorgenti in questa sede.

5.1

Secondo l'art. 70 lett. f Cost./TI il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio, vigila

sulle autorità dei comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l'attività

nei limiti fissati dalla legge. Stante l'art. 196c cpv. 1 LOC, l'autorità

di vigilanza può annullare le risoluzioni degli

organi comunali, allorquando, cumulativamente, l'agire degli organi locali

violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi

o di regolamenti (lett. a) e lo impongano importanti e preponderanti interessi

collettivi (lett. b). L'intervento censorio

dell'autorità di vigilanza presuppone dunque che vi sia una violazione qualificata del diritto e che vi siano in gioco interessi collettivi di un certo rilievo.

5.2

La nullità, ovvero l'inefficacia assoluta, irrimediabile

e rilevabile in ogni tempo, di una decisione viziata costituisce un caso

eccezionale. Di regola, una decisione inficiata da difetti è soltanto annullabile.

La nullità è tuttavia ammessa quando il difetto è particolarmente grave ed

evidente. L'accertamento della nullità non deve tuttavia pregiudicare in modo

intollerabile la sicurezza del diritto (DTF 122 I 97 consid. 3a/aa; RDAT

II-2000 n. 54; Max Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrecht-sprechung,

Band I: Allgemeiner Teil, VIa ed., Basilea/Francoforte

sul Meno 1986, n. 40/B I seg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, IIa ed., Cadenazzo 2002, n. 832 seg.). All'infuori

dell'incompetenza ratione materiæ o funzionale dell'autorità decidente,

errori procedurali gravi non comportano di regola la nullità. Quest'ultima presuppone

piuttosto una violazione qualificata, ovvero crassa ed evidente, del diritto

materiale.

5.3

Nel caso concreto, come visto in

precedenza, la decisione del consiglio comunale di CO 6 di procedere alla

nomina di RI 3 quale delegato nel consiglio di amministrazione dell'__________

è illegale. In presenza di un candidato indicato dal gruppo cui la carica

spettava, il consiglio comunale avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto dell'avvenuta

designazione di quest'ultimo. Procedendo comunque a votazione, benché i

presupposti per farlo non fossero minimamente

dati, esso si è in sostanza arrogato una competenza che non gli spettava. Stante anche il carattere marcatamente

politico di questa carica, la violazione manifesta della legge appare assai

grave. Non pregiudicando in modo intollerabile la sicurezza del diritto, la sanzione per la decisione in parola avrebbe dovuto essere la nullità, non soltanto il suo annullamento.

Di fronte ad un simile vizio procedurale, il Governo, se non fosse stato

sollecitato su ricorso avrebbe addirittura dovuto intervenire - d'ufficio o su segnalazione di

qualsiasi cittadino attivo di CO 6 -

su questo oggetto in qualità di autorità preposta a esercitare la vigilanza sui

comuni . In questi termini, la questione inerente alla pretesa irricevibilità

del ricorso di prima istanza per carenza di legittimazione attiva degli

allora insorgenti non necessita di essere

risolta in questa sede, poiché priva di

un'effettiva portata pratica. Dal profilo sostanziale determinante è unicamente

il fatto che nel caso di specie erano dati i presupposti affinché il Governo intervenisse

per inficiare una risoluzione comunale

adottata in esito ad una procedura manifestamente irrita: il fatto che ciò si

avvenuto in seguito di un'impugnativa

presentata da persone la cui potestà ricorsuale era suscettibile di destare

qualche dubbio, anziché nell'ambito di una vera e propria procedura di

vigilanza ex art. 196 e segg. LOC, appare di per sé irrilevante ai fini del

risultato conseguito.

6.

6.1. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso, nella misura in cui

è ricevibile, dev'essere

respinto. Il consiglio comunale di CO 6 dovrà dunque procedere, nella prossima seduta,

alla nomina del delegato nell'__________, rispettando le regole dinnanzi

illustrate.

6.2

La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 LPamm; cfr. STF

1C_545/2010 del 7 aprile 2011; STA 52.2009.50 del 25 ottobre 2010, 52.2000.205

del 22 novembre 2000). L'assenza di parti vittoriose patrocinate esclude l'assegnazione

di ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. La tassa

di giustizia di complessivi fr. 600.- è posta in parti uguali a carico dei ricorrenti,

con vincolo di solidarietà. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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