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Decisione

52.2013.114

Revoca di un permesso di dimora UE/AELS

13 gennaio 2014Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i funzionari. Il 6 febbraio 2013 aveva impedito, con violenza e minaccia, a due

agenti della Polizia comunale di __________ di procedere nei loro incombenti,

insultandoli e minacciandoli, nonché costringendoli, considerata la sua

reazione, a doverlo atterrare e ammanettare. Va peraltro osservato che, benché

la sospensione della pena inflittagli il 23

marzo 2012 non sia stata revocata nell'ambito della condanna 5 marzo

2013, all'interessato è comunque stato formalmente inflitto un ammonimento.

3.4. Vista la

gravità dei reati commessi, si deve sostanzialmente convenire con il Consiglio

di Stato che l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia effettiva e

sufficientemente grave per la società ai

sensi sia dell'art. 5 dell'Allegato I all'ALC, che dell'art. 62 lett.

c LStr. Ritenuto inoltre che egli è stato condannato a una

pena privativa della libertà ampiamente superiore a un anno, ovvero di lunga

durata ai sensi della menzionata giurisprudenza,

egli adempie pure i requisiti per la revoca del suo permesso di

domicilio sulla base dell'art. 62 lett. b LStr.

4. 4.1.

Una decisione di revoca di un permesso di dimora o di domicilio si giustifica soltanto

se rispetta il principio della proporzionalità. In sostanza, occorre tener conto

della gravità della colpa, del tempo

trascorso dal compimento di eventuali reati, della durata del soggiorno in

Svizzera e degli svantaggi incombenti sullo straniero e sulla sua famiglia in

caso di allontanamento (DTF 129 II 215 consid. 3.3 pag. 217; STF 2C_825/2008

del 7 maggio 2009 consid. 2). Se un permesso di domicilio viene revocato

perché è stato commesso un reato, il primo criterio per valutare la gravità della

colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna

inflitta in sede penale. Conformemente alla

giurisprudenza sviluppata in base al diritto previgente, per ammettere

la revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più

elevate quanto più lungo è il tempo vissuto

in Svizzera (DTF 130 II 176 consid. 4.4.2 pag. 190 segg.; 125 II 521 consid.

2b). Nel caso in cui il

provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita

privata e familiare ai sensi dell'art. 8

CEDU, che a determinate condizioni consente

a un cittadino straniero di opporsi all'eventuale separazione dalla

famiglia, occorre inoltre procedere ad un esame della proporzionalità anche nell'ottica

di questa norma. Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle

circostanze, alla persona interessata può essere

rivolto un ammonimento, con la comminazione di tale provvedimento (art.

96 cpv. 2 LStr).

4.2. RI 1 risiede stabilmente in Svizzera

dal 13 giugno 2008. Dal 19 luglio 2012, giorno in cui il Dipartimento gli ha revocato il permesso di dimora, la sua presenza

dal profilo della polizia degli stranieri è soltanto tollerata in attesa di una

decisione definitiva riguardo al suo

permesso. In siffatte circostanze, il

suo soggiorno nel nostro Paese non può quindi essere considerato ancora

di lunga durata.

Bisogna anche

tenere conto che durante questi pochi anni di presenza

sul nostro territorio il ricorrente ha ripetutamente infranto, anche in maniera grave, il nostro ordinamento

giuridico, dimostrandosi incurante dei provvedimenti di natura

penale disposti nei suoi confronti. Visto che l'insorgente ha ampiamente dimostrato la propria incapacità di

adattarsi alle nostre leggi, tanto da rendersi una

persona indesiderata nel nostro Paese, non

Considerandi

si può certo ritenere che egli sia integrato in Svizzera, dove in poco

tempo ha pure contratto vari debiti privati (3 esecuzioni per un totale di fr.

6'515.80 e 8 atti di carenza beni per complessivi fr. 12'022.05: vedi estratto

UEF Locarno, agli atti). Certo, l'insorgente

afferma di svolgere dal dicembre 2011 un'attività professionale (su chiamata)

quale falegname e con piena soddisfazione da parte del suo datore di lavoro

(doc. C e D). Tale attività non gli ha comunque impedito di delinquere nuovamente il 6 febbraio 2013 e di essere in

seguito punito per violenza e minaccia contro due agenti di polizia.

Bisogna anche

considerare che il ricorrente è ancora relativamente giovane, avendo attualmente 33 anni. Tenuto conto

del suo breve soggiorno in

Svizzera, il suo rientro nel Regno Unito dove ha

vissuto fino all'età di 28 anni, quindi gran parte della sua vita e in modo

autonomo dalla famiglia, appare quindi tutto sommato esigibile e non

comprometterà certo il suo reinserimento sociale

e professionale. Inoltre egli non pretende nemmeno di

avere attualmente dei problemi di salute tali da non permettergli di lasciare

il nostro territorio, ritenuto pure che indica di essere uscito dal mondo della

droga (doc. H: analisi tossicologiche). Ma anche se li invocasse, bisogna

tenere conto che la Gran Bretagna non è certo

sprovvista di adeguate strutture sanitarie ed egli non sarebbe pertanto

totalmente privato in futuro di assistenza medica, nemmeno nell'ambito delle tossicodipendenze. Egli non si troverà quindi confrontato ad insormontabili

problemi di ordine medico o di risocializzazione.

Del resto, le difficoltà di

adattamento che egli dovrà affrontare una volta giunto in patria sono

aspetti del tutto normali che toccano la

maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio

Paese d'origine dopo un prolungato soggiorno all'estero. Questo non gli

impedirà certo di mantenere le sue relazioni con il padre e le

sorellastre in Svizzera. Va comunque osservato

che, essendo cittadino comunitario, egli ha sempre la

possibilità di trasferirsi in Italia, segnatamente nella fascia di confine.

Infine, l'argomento dell'insorgente secondo

cui un suo allontanamento avrebbe quale conseguenza quello di dover lasciare l'attività

lucrativa che gli permette attualmente di risarcire la vittima minorenne che

egli aveva gravemente ferito al volto, non è certo sufficiente ad impedire il

suo allontanamento.

4.3

In conclusione, un'attenta ponderazione

di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il

provvedimento adottato dall'autorità inferiore. L'interesse pubblico a revocare

il permesso di dimora al ricorrente è infatti preponderante rispetto ai suoi

motivi di ordine privato di rimanere nel nostro Paese.

5.

Va poi

osservato che l'insorgente non può invocare la protezione dell'art. 8 CEDU, che

come detto dianzi garantisce il rispetto della vita privata e famigliare, in

quanto è maggiorenne e non risulta che si trovi in un rapporto di dipendenza

verso i famigliari che vivono in Svizzera. Condizioni, queste, che devono

essere necessariamente adempiute per poter applicare tale disposizione. Ma anche se potesse richiamarsi a questa

norma, non ne potrebbe

trarre alcun giovamento, poiché ha violato

gravemente l'ordine pubblico del nostro Paese e rappresenta attualmente una concreta

minaccia per la nostra società. Ritenuto che la ponderazione degli interessi

richiesta nell'ambito dell'applicazione dell'art. 8 n. 2 CEDU è analoga a

quella prevista dall'art. 96 LStr (DTF 135 I 143 consid. 2.1; STF 2C_323/2012

del 6 settembre 2012, consid. 6.2), può quindi essere qui integralmente

richiamato quanto già esposto al considerando 4.2.

6.

Revocando

il permesso di dimora a RI 1, l'autorità dipartimentale non ha pertanto

disatteso le disposizioni legali applicabili.

Inoltre la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del

potere di apprezzamento che la legge riserva

all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza

della misura adottata, per cui la medesima, dev'essere confermata. Un semplice

ammonimento non può quindi trovare applicazione nella presente fattispecie.

7.

Stante

quanto precede, il ricorso va respinto.

La tassa di

giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in

quanto soccombente (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Spese e

tassa di giustizia per complessivi fr. 800.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono

a suo carico.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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