52.2013.127
Attinenza comunale - cittadinanza svizzera per naturalizzazione
7 marzo 2014Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2013.127
Data decisione, Autorità:
07.03.2014, TRAM
Titolo:
Attinenza comunale - cittadinanza svizzera per naturalizzazione
NATURALIZZAZIONE
PROPORZIONALITÀ
art. 37 COST
art. 38 COST
art. 12 LCCIT
art. 15 LCCIT
art. 17 LCCIT
art. 18 LCCIT
art. 19 LCCIT
art. 34 LCCIT
art. 12 LCIT
art. 14 LCIT
Incarto n.
52.2013.127
Lugano
7 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Stefano
Bernasconi, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 marzo 2013 di
RI 1
contro
la risoluzione 27 febbraio 2013 (n. 1016) del
Consiglio di Stato, che respinge le
impugnative inoltrate dal gruppo __________ e dall'insorgente avverso la
decisione 1° ottobre 2012 con la quale il consiglio comunale di __________ ha
negato a quest'ultimo l'attinenza comunale;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Dopo avere
già soggiornato nel nostro Paese, nel Canton Neuchâtel, dal 14 marzo 1991 al 28
aprile 1998 quale richiedente l'asilo, il cittadino serbo RI 1 (1958) è giunto nuovamente
in Svizzera il 9 dicembre 2001, depositando un'identica domanda, che è stata respinta,
in ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale con sentenza 2
dicembre 2005. Il 22 agosto 2008 egli è stato posto al beneficio dell'ammissione
provvisoria (permesso F) nel nostro Paese, in quanto l'esecuzione del suo allontanamento
non risultava ragionevolmente esigibile.
Dal profilo famigliare, nel 2004 l'interessato si è risposato con la connazionale __________ (1966), con cui aveva avuto il
figlio __________ (1991), il quale ha ottenuto la cittadinanza elvetica nel
2010.
Residente a __________ dal 18 dicembre 2001
e senza attività lucrativa, il ricorrente ha beneficiato a partire da quell'anno
di aiuti finanziari da parte del Soccorso operaio svizzero sotto forma di
assegni di sostentamento.
B. a. Il 19
novembre 2007, RI 1 ha depositato presso la cancelleria comunale di __________ una domanda, secondo la procedura ordinaria,
volta a ottenere la cittadinanza svizzera, quella cantonale e l'attinenza
comunale per stranieri.
b. Esperite le
formalità del caso volte a determinare il grado di integrazione e di idoneità dell'istante e dopo
avere considerato adempiuti i presupposti di legge in
materia, l'esecutivo di CO 1 ha sottoposto il relativo messaggio (n. 11/2009) al
legislativo, invitandolo a concedere l'attinenza all'interessato. Nella seduta
15 marzo 2010, il consiglio comunale ha tuttavia respinto la proposta municipale.
Il 25 agosto 2010, il Consiglio di Stato ha
accolto il ricorso di RI 1 contro la predetta risoluzione ed ha rinviato gli
atti all'autorità inferiore per nuova decisione, in quanto era stata adottata dal
legislativo sulla base di un preavviso commissionale negativo e non sufficientemente
motivato.
c. Dopo avere aggiornato l'incarto con ulteriori
accertamenti, il 1° febbraio 2012 il municipio ha allestito un nuovo messaggio
(n. 4/2012), proponendo ancora una volta di accogliere la richiesta di ottenimento
dell'attinenza comunale presentata da RI 1.
Il 4 luglio 2012 la commissione della
legislazione del consiglio comunale di __________ ha quindi convocato
l'interessato per un colloquio inteso a rivalutare l'adempimento delle
condizioni poste dalla legge. In esito alle risultanze dell'incontro, la commissione
ha rilasciato due distinti rapporti: uno di maggioranza, contrario alla
proposta municipale e supportato da una serie di motivazioni indicate in una
scheda separata, e uno di minoranza, che postulava la concessione dell'attinenza
comunale all'interessato, pur riconoscendo le sue difficoltà linguistiche nonché
la sua situazione professionale precaria.
d. Il 1° ottobre
2012, il consiglio comunale di __________ si è riunito in seduta ordinaria alla
presenza di 40 membri su 45.
Dopo la
discussione, il suo presidente ha messo ai voti il rapporto commissionale di
minoranza che ha ottenuto 7 adesioni, successivamente quello di maggioranza, sostenuto
da 33 consiglieri e corredato della necessaria scheda esplicativa distribuita
seduta stante e poi ritirata. In votazione finale, è quindi stato sottoposto
nuovamente il rapporto commissionale di maggioranza, che ha ottenuto 32 voti
favorevoli, 7 contrari e 1 astenuto, di modo che la
domanda di concessione dell'attinenza comunale
a RI 1 è stata respinta.
Due giorni più
tardi, il municipio ha informato l'interessato della
decisione del legislativo, riportando integralmente i motivi del rifiuto.
C. Con
giudizio 27 febbraio 2013, il Consiglio di Stato ha respinto i gravami inoltrati dal gruppo __________ e da RI 1 contro la
predetta risoluzione comunale, dopo avere congiunto i due ricorsi.
Il primo ricorso,
che sollevava un vizio nella procedura di voto adottata dal legislativo
comunale, è stato rigettato in quanto, contrariamente a
quanto sostenuto dagli insorgenti, è stato ritenuto che il legislativo si era
in realtà pronunciato sulla proposta contenuta nel messaggio municipale,
votando e respingendo la proposta, identica, contenuta nel rapporto
commissionale di minoranza.
Per quanto
riguarda l'impugnativa di RI 1, l'Esecutivo cantonale ha considerato in sostanza che egli
non adempie le condizioni per ottenere l'attinenza comunale, in quanto non è sufficientemente integrato dal profilo
linguistico e lavorativo, non partecipa assolutamente alla vita sociale della
comunità di __________ ed ha giustificato la sua domanda di naturalizzazione
invocando motivi di mera opportunità personale.
D. Contro il
predetto giudicato governativo, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando di rinviare gli atti al legislativo di Chiasso per
nuovo giudizio.
Il ricorrente afferma di parlare con
difficoltà l'italiano e il francese, ma di possedere delle nozioni di tedesco
ed evidenzia di non avere mai interessato né le autorità giudiziarie penali né
la polizia. Afferma di avere sempre fatto il possibile per ottenere un posto di
lavoro, ma invano a causa della sua età e dei suoi problemi di salute: fattori,
questi, indipendenti dalla sua volontà.
Sostiene pertanto di adempiere tutti i
requisiti di idoneità per l'ottenimento dell'attinenza comunale, tra cui anche
quello messo in dubbio dalle autorità inferiori di non essere integrato nel
nostro Paese.
Lamenta infine il comportamento
contraddittorio del Consiglio di Stato, che nel 2010 aveva accolto il suo
ricorso per vizi procedurali indicando che era idoneo all'ottenimento
della naturalizzazione, per poi ora negargliela.
E. Il
municipio di CO 2 propone di accogliere il gravame, mentre il Consiglio di
Stato vi si oppone senza formulare particolari osservazioni al riguardo. Dal
canto suo, il Presidente del consiglio comunale non ha preso posizione sull'impugnativa.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 208 cpv.
1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2) e 41a cpv.
Considerandi
2.
della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8
novembre 1994 (LCCit; RL 1.2.1.1). La legittimazione di RI 1 è data dagli art.
43.
della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966
(LPamm; BU 1966, 181) e 209 lett. b LOC. Il gravame, tempestivo giusta l'art.
46.
cpv. 1 LPamm, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2.
2.1. Secondo l'art. 37 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999 (Cost.; RS 101), ha la cittadinanza svizzera chi possiede
una cittadinanza comunale e quella di un Cantone. Giusta l'art. 38 cpv. 2
Cost., la Confederazione emana prescrizioni
minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e
rilascia il relativo permesso.
2.2
L'acquisto e la perdita della cittadinanza è disciplinata
dalla relativa legge federale del 29 settembre 1952 (Legge
sulla cittadinanza, LCit; RS 141.0).
L'art. 12 cpv.
1.
LCit dispone che nella
procedura ordinaria - quale è quella in oggetto - la cittadinanza svizzera si acquista
mediante la naturalizzazione in un Cantone e in un Comune.
Il richiedente è considerato idoneo all'ottenimento della
naturalizzazione, precisa l'art. 14 LCit, se si è integrato nella comunità
svizzera (a), si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi elvetici
(b), si conforma al nostro ordine giuridico (c) e non
compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera (d).
2.3
In Ticino, la cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero, se ha risieduto
nel Cantone durante cinque anni e se adempie i requisiti per la concessione
dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione (art.
12.
cpv. 1 LCCit).
Lo straniero che
intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e l'attinenza
comunale, e con ciò la cittadinanza svizzera, deve presentare la sua domanda al
municipio del comune di residenza, utilizzando l'apposito modulo ufficiale e
allegando i documenti previsti (art. 15 cpv. 1 LCCit e
5.
del regolamento della legge sulla cittadinanza
ticinese e sull'attinenza comunale del 10 ottobre 1995; RLCCit; RL 1.2.1.1.1).
Ricevuta la
domanda, il municipio assume per mezzo dei suoi servizi, della polizia
cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico, tutte le
informazioni atte a dare un quadro completo della
personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare, per
quanto si riferisce all'integrazione nella comunità
ticinese, alla condotta, alle condizioni economiche e sociali, come pure alle relazioni con il paese
d'origine (art. 6 cpv. 1 RLCCit). Conclusi gli accertamenti,
dispone l'art. 17 LCCit, il legi-slativo comunale decide sulla concessione
dell'attinenza comuna-le (cpv. 1). Se
l'attinenza comunale è rifiutata, la procedura ha termine (cpv. 2). Il municipio comunica in forma scritta al
richiedente il risultato della decisione dell'assemblea o del consiglio comunale (art. 4 cpv. 2 RLCCit, giusta il rinvio di cui all'art. 8 RLCCit).
Concessa l'attinenza comunale, l'autorità cantonale trasmette
la domanda a quella federale con il suo preavviso. L'autorità cantonale può
effettuare ulteriori accertamenti (art. 18 LCCit).
Conferita l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione
federale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla concessione della cittadinanza
cantonale (art. 19 LCCit).
2.4
In Svizzera, la
procedura di naturalizzazione è pertanto applicata a tre livelli e
coinvolge la Confederazione, il Cantone ed il Comune. La competenza per la naturalizzazione spetta al Cantone e al Comune, che
possono prevedere condizioni proprie oltre a quelle previste dal diritto
federale.
In due sentenze del 2003 (DTF 129 I 217 e
soprattutto DTF 129 I 232), il Tribunale federale ha chiarito che, dal profilo
materiale, la decisione di naturalizzazione costituisce un atto amministrativo
e non politico, come veniva sovente
considerato in passato. Per questo motivo, sebbene in molti cantoni e
comuni svizzeri, tra cui il Ticino, siano ancora oggi gli organi legislativi a
pronunciarsi in proposito, le parti interessate devono poter beneficiare in
questo ambito di tutte le garanzie sgorganti dalla Costituzione federale. L'Alta
Corte ha quindi rilevato che le procedure di naturalizzazione non si svolgono in un contesto privo di regole
giuridiche: le autorità
competenti a decidere in materia devono rispettare le disposizioni procedurali
applicabili e il diritto del richiedente al rispetto della sua sfera personale,
soprattutto per quanto attiene alla protezione dei dati che lo concernono. Esse
sono inoltre tenute ad agire in modo non arbitrario e non discriminatorio. Devono
quindi fare uso del vasto margine di apprezzamento di cui dispongono
rispettando i principi generali del diritto e tenendo conto del senso e dello scopo perseguiti dalla legislazione in materia.
Dal profilo materiale le decisioni adottate in questo ambito
costituiscono pertanto degli atti concreti di applicazione della legge.
Chiunque faccia istanza di naturalizzazione assume nella relativa procedura la
qualità di parte e può esigere l'ottenimento di una decisione, la quale, stante il diritto di essere sentito di cui
all'art. 29 cpv. 2 Cost., deve essere motivata, soprattutto quando è negativa (DTF 129 I 232 consid. 3.3).
Questi principi, ulteriormente ribaditi e
precisati dal Tribunale federale ancora in tempi recenti (DTF 134 I 56; 132 I
196; 131 I 18), sono stati ancorati nella LCit, con la modifica del 21 dicembre
2007, agli art. 15a (procedura nel Cantone), 15b (obbligo di motivazione) e 15c
(protezione della sfera privata), in vigore dal 1° gennaio 2009.
A livello
cantonale, l'art. 34 cpv. 4 LCCit sancisce che il richiedente la
cittadinanza cantonale ha diritto di prendere conoscenza degli atti inerenti le
procedure previste dalla presente legge e che lo concernono. Conclusi
gli accertamenti, soggiunge il capoverso 4 della medesima norma, l'autorità
competente deve darne comunicazione all'istante, avvisandolo della facoltà di
prendere visione degli atti e di domandare
entro quindici giorni, un complemento d'inchiesta, indicandone i motivi
e i mezzi.
2.5
Come detto
dinanzi, le decisioni in
materia di attinenza comunale sono prese dall'assemblea
(art. 13 cpv. 1 lett. n LOC) rispettivamente dal consiglio comunale, laddove è
istituito (art. 42 cpv. 2 LOC), come è il caso a __________.
L'art. 212 LOC dispone che le singole
decisioni degli organi comunali sono annullabili, tra l'altro, se contrarie a
norme della Costituzione, di legge o di regolamenti (lett. a) oppure quando fossero
violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti (lett. e).
3.
Ferme
queste premesse di ordine generale, la presente vertenza ruota attorno alla
questione di sapere se il ricorrente possa essere considerato idoneo
all'ottenimento dell'attinenza comunale.
Come detto, l'art. 14 LCit dispone che il richiedente è considerato idoneo all'ottenimento
della naturalizzazione, se si è integrato nella comunità svizzera (a), si è familiarizzato
con il modo di vita, gli usi e costumi elvetici (b), si
conforma al nostro ordine giuridico (c) e non
compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera (d).
L'elemento dell'integrazione nella comunità svizzera sancito
dall'art. 14 lett. a LCit designa l'accoglimento dello straniero nella comunità
locale e la sua disponibilità a inserirsi nell'ambiente elvetico, senza per
questo rinunciare ai suoi legami e peculiarità culturali nonché alla sua
nazionalità d'origine. Oltre alla partecipazione alla vita economica, sociale e
culturale, è richiesta l'osservanza di regole di comportamento elementari che
permettano una vita societaria senza conflitti. Per quanto riguarda la familiarità
con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri (art. 14 lett. b LCit), essa
non deve essere intesa nel senso di assimilazione, vale a dire della condizione
posta allo straniero di doversi adattare e adeguare in maniera completa alla
realtà elvetica. Il concetto deve piuttosto essere inteso nel senso di uno
stato di avanzata integrazione come pure di una conoscenza approfondita delle
condizioni di vita, del modo di pensare e degli atteggiamenti tipici degli svizzeri. Tale conoscenza si basa su uno
sviluppo quasi naturale affidato al libero apprezzamento del singolo straniero
che consiste nel collegare tra di loro elementi della cultura elvetica e di
quella straniera. Ne fanno parte la capacità di esprimersi in una lingua
nazionale (condizione adempiuta da chi possiede le conoscenze linguistiche
necessarie per la vita quotidiana e ciò in conformità alla sua situazione
professionale e sociale) e le conoscenze relative alla vita pubblica e sociale
(inteso che non è opportuno esigere nozioni superiori a quelle possedute dai
cittadini svizzeri in una situazione personale paragonabile).
Per il rilascio dell'autorizzazione federale alla
naturalizzazione è pure necessario che il richiedente si conformi all'ordine
giuridico svizzero (art. 14 lett. c LCit). Ciò significa in sostanza che l'interessato
deve godere di una buona reputazione per quanto concerne l'aspetto penale e in
ordine all'esecuzione e al fallimento. Deve
inoltre essere considerato il comportamento assunto da quest'ultimo
nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei suoi obblighi. Infine, come
previsto dall'art. 14 lett. d LCit, egli non deve compromettere la sicurezza
della Svizzera (vedi Messaggio relativo alla cittadinanza per giovani stranieri
e alla revisione della legge sulla
cittadinanza del 21 novembre 2001, FF 2.2.1.3; Michele Albertini, Procedura di naturalizzazione: accertamento
dell'idoneità dei richiedenti e tutela della sfera privata, in: RtiD II-2007,
pag. 364, con riferimenti).
4.
Come
esposto in narrativa, il consiglio comunale di __________ ha respinto la domanda
di concessione dell'attinenza comunale a RI 1,
non ritenendolo idoneo. In sostanza, egli non sarebbe sufficientemente
integrato nel tessuto elvetico (art.
14.
lett. a LCit) e non si sarebbe familiarizzato con il modo di vita, gli
usi e costumi elvetici (art. 14 lett. b LCit).
A questo proposito va innanzitutto osservato
che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, egli vive ininterrottamente
in Svizzera dal 2001 e non dall'inizio degli anni '90, visto che nel 1998 ha dovuto lasciare il nostro Paese a seguito della reiezione della sua prima domanda d'asilo.
Risiedendo da una dozzina di anni in Ticino, è comunque innegabile che il suo
soggiorno vada considerato di lunga durata. Ora, come rilevato nel proprio giudizio
dal Consiglio di Stato, nonostante tutti gli anni trascorsi nel nostro Cantone,
durante la procedura di naturalizzazione RI 1 ha ancora denotato evidenti difficoltà linguistiche al punto che egli riesce a malapena a comunicare
in italiano e a farsi capire nella vita quotidiana. Del resto, nemmeno l'insorgente
contesta tale circostanza (ricorso, pag. 1). Il fatto che egli asserisca di possedere
delle nozioni di tedesco non permette ancora di supplire a questa carenza, visto
che anche tali conoscenze sono limitate all'essenziale e che comunque egli intende
continuare a vivere e vuole ottenere l'attinenza in un comune del nostro Cantone,
dove la lingua utilizzata è l'italiano. Del resto, dalle tavole processuali
emerge che egli frequenta esclusivamente la propria famiglia e la comunità di
origine serba, circostanza, questa, che oltre che a rendere più difficoltoso l'apprendimento
dell'italiano, costituisce un evidente ostacolo al suo inserimento sociale
nella realtà in cui vive.
Il concetto di integrazione non può inoltre essere
disgiunto da un esame della situazione economica dell'insorgente, la quale appare
alquanto precaria. Dopo aver beneficiato dal 2001 al luglio 2011 di aiuti da
parte del Soccorso operaio svizzero sotto forma di assegni di sostentamento, nel
corso della procedura di naturalizzazione RI 1 vive attualmente grazie alla mezza
rendita AI percepita dalla moglie e alla relativa prestazione complementare di
cui quest'ultima è beneficiaria. Nel suo gravame egli ha inoltre specificato di
non avere entrate se non quelle che vengono erogate ad un richiedente l'asilo.
Da quando risiede in Ticino, egli non ha mai avuto un'occupazione. Certo,
inizialmente non poteva svolgere alcuna attività retribuita, visto il suo
statuto di richiedente l'asilo. Nemmeno dopo avere ottenuto nell'agosto del 2008 l'ammissione provvisoria nel nostro Paese, egli si è però impegnato a reperire un lavoro. Il fatto
che l'insorgente sia scarsamente scolarizzato e invochi di essere ormai in età avanzata
e di avere dei problemi di salute, di natura diabetica e circolatoria, che
necessitano una terapia farmacologica e dei controlli regolari (vedi
certificato 21.12.12 Dr. med. __________, prodotto in questa sede), non basta
ancora a giustificare del tutto questa sua attitudine. A prescindere che detti
disturbi non appaiono a tal punto gravi da escludere in maniera assoluta lo
svolgimento di un'attività lavorativa, si deve considerare come egli non abbia
nemmeno mai manifestato l'intenzione di partecipare ad un programma occupazionale
o formativo (che gli avrebbe permesso di acquisire delle competenze in ambito
professionale), oppure a svolgere delle attività di volontariato o ricreative a
favore della comunità che lo accoglie e che altre persone della sua stessa sua
età e in analoghe condizioni di salute svolgono regolarmente.
Oltretutto bisogna anche tenere conto che in
occasione del colloquio avuto il 4 luglio 2012 con la commissione della
legislazione del consiglio comunale, RI 1 ha motivato il proprio desiderio di ottenere la naturalizzazione elvetica, non tanto con la volontà di far
pienamente parte della comunità nella quale vive, quanto semmai invocando ragioni
di mera convenienza personale, quali in particolare la necessità di evitare di dover
un giorno far rientro nel proprio Paese d'origine, nonché il maggior benessere
sociale ed economico che si gode in Svizzera.
Infine, a torto il ricorrente sostiene che il Consiglio di Stato sia caduto in
contraddizione per avere respinto il suo ricorso allorquando, nel precedente giudizio
del 25 agosto 2010, lo aveva considerato idoneo alla naturalizzazione indicando
che la sua scarsa conoscenza della lingua italiana e l'impedimento a trovare un
lavoro fisso erano dovuti soltanto alla sua mancata scolarizzazione. In quell'occasione
infatti l'Esecutivo cantonale aveva accolto il suo gravame unicamente per
motivi di natura procedurale, visto che la decisione negativa del consiglio
comunale di __________ era stata adottata sulla base di un preavviso commissionale
non sufficientemente motivato. Le considerazioni di merito inutilmente e
inopinatamente espresse a mero titolo abbondanziale dal Governo in quel
giudizio erano il semplice frutto di un esame sommario della fattispecie e non
avevano quindi alcun carattere vincolante. Tanto più che nella decisione qui
impugnata (ad 7, pag. 8), il Consiglio di Stato ha precisato che quanto da esso
esposto nella sua precedente risoluzione non escludeva ulteriori
approfondimenti da parte dell'autorità comunale per poter decidere nuovamente sulla
domanda di naturalizzazione presentata dall'insorgente, fatto, questo, che si è
poi effettivamente verificato.
Dato che, alla luce di quanto precede, l'insorgente
non adempie i requisiti di idoneità per ottenere la cittadinanza svizzera, in
quanto non appare sufficientemente integrato nel tessuto elvetico (art. 14 lett. a LCit) e non si è familiarizzato
con il modo di vita, gli usi e costumi elvetici (art. 14 lett.
b LCit), l'argomento secondo cui egli non avrebbe mai violato il nostro ordine giuridico (art. 14
lett. c LCit) e non
comprometterebbe la sicurezza interna o esterna del nostro Paese (art. 14 lett. d LCit) non necessita di essere esaminato in questa
sede in quanto ininfluente per l'esito del gravame.
5.
In
siffatte circostanze, si deve pertanto concludere che la decisione del
consiglio comunale di __________, oltre che ad essere sorretta da una valida
base legale, non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento di
cui dispone l'autorità. Essa risulta inoltre rispettosa del principio di
proporzionalità. In effetti, il querelato diniego dell'attinenza comunale non
impedisce al ricorrente di continuare a risiedere in Svizzera.
6.
Stante
tutto quanto precede il ricorso dev'essere respinto, con conseguente conferma
del giudizio governativo impugnato e della risoluzione del consiglio comunale
da esso tutelata.
La tassa di giustizia e le spese,
commisurate tenendo conto della precaria situazione economica del ricorrente,
seguono la sua integrale soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia e le spese di fr. 400.– sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;
LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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