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Decisione

52.2013.127

Attinenza comunale - cittadinanza svizzera per naturalizzazione

7 marzo 2014Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dopo avere

già soggiornato nel nostro Paese, nel Canton Neuchâtel, dal 14 marzo 1991 al 28

aprile 1998 quale richiedente l'asilo, il cittadino serbo RI 1 (1958) è giunto nuovamente

in Svizzera il 9 dicembre 2001, depositando un'identica domanda, che è stata respinta,

in ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale con sentenza 2

dicembre 2005. Il 22 agosto 2008 egli è stato posto al beneficio dell'ammissione

provvisoria (permesso F) nel nostro Paese, in quanto l'esecuzione del suo allontanamento

non risultava ragionevolmente esigibile.

Dal profilo famigliare, nel 2004 l'interessato si è risposato con la connazionale __________ (1966), con cui aveva avuto il

figlio __________ (1991), il quale ha ottenuto la cittadinanza elvetica nel

2010.

Residente a __________ dal 18 dicembre 2001

e senza attività lucrativa, il ricorrente ha beneficiato a partire da quell'anno

di aiuti finanziari da parte del Soccorso operaio svizzero sotto forma di

assegni di sostentamento.

B. a. Il 19

novembre 2007, RI 1 ha depositato presso la cancelleria comunale di __________ una domanda, secondo la procedura ordinaria,

volta a ottenere la cittadinanza svizzera, quella cantonale e l'attinenza

comunale per stranieri.

b. Esperite le

formalità del caso volte a determinare il grado di integrazione e di idoneità dell'istante e dopo

avere considerato adempiuti i presupposti di legge in

materia, l'esecutivo di CO 1 ha sottoposto il relativo messaggio (n. 11/2009) al

legislativo, invitandolo a concedere l'attinenza all'interessato. Nella seduta

15 marzo 2010, il consiglio comunale ha tuttavia respinto la proposta municipale.

Il 25 agosto 2010, il Consiglio di Stato ha

accolto il ricorso di RI 1 contro la predetta risoluzione ed ha rinviato gli

atti all'autorità inferiore per nuova decisione, in quanto era stata adottata dal

legislativo sulla base di un preavviso commissionale negativo e non sufficientemente

motivato.

c. Dopo avere aggiornato l'incarto con ulteriori

accertamenti, il 1° febbraio 2012 il municipio ha allestito un nuovo messaggio

(n. 4/2012), proponendo ancora una volta di accogliere la richiesta di ottenimento

dell'attinenza comunale presentata da RI 1.

Il 4 luglio 2012 la commissione della

legislazione del consiglio comunale di __________ ha quindi convocato

l'interessato per un colloquio inteso a rivalutare l'adempimento delle

condizioni poste dalla legge. In esito alle risultanze dell'incontro, la commissione

ha rilasciato due distinti rapporti: uno di maggioranza, contrario alla

proposta municipale e supportato da una serie di motivazioni indicate in una

scheda separata, e uno di minoranza, che postulava la concessione dell'attinenza

comunale all'interessato, pur riconoscendo le sue difficoltà linguistiche nonché

la sua situazione professionale precaria.

d. Il 1° ottobre

2012, il consiglio comunale di __________ si è riunito in seduta ordinaria alla

presenza di 40 membri su 45.

Dopo la

discussione, il suo presidente ha messo ai voti il rapporto commissionale di

minoranza che ha ottenuto 7 adesioni, successivamente quello di maggioranza, sostenuto

da 33 consiglieri e corredato della necessaria scheda esplicativa distribuita

seduta stante e poi ritirata. In votazione finale, è quindi stato sottoposto

nuovamente il rapporto commissionale di maggioranza, che ha ottenuto 32 voti

favorevoli, 7 contrari e 1 astenuto, di modo che la

domanda di concessione dell'attinenza comunale

a RI 1 è stata respinta.

Due giorni più

tardi, il municipio ha informato l'interessato della

decisione del legislativo, riportando integralmente i motivi del rifiuto.

C. Con

giudizio 27 febbraio 2013, il Consiglio di Stato ha respinto i gravami inoltrati dal gruppo __________ e da RI 1 contro la

predetta risoluzione comunale, dopo avere congiunto i due ricorsi.

Il primo ricorso,

che sollevava un vizio nella procedura di voto adottata dal legislativo

comunale, è stato rigettato in quanto, contrariamente a

quanto sostenuto dagli insorgenti, è stato ritenuto che il legislativo si era

in realtà pronunciato sulla proposta contenuta nel messaggio municipale,

votando e respingendo la proposta, identica, contenuta nel rapporto

commissionale di minoranza.

Per quanto

riguarda l'impugnativa di RI 1, l'Esecutivo cantonale ha considerato in sostanza che egli

non adempie le condizioni per ottenere l'attinenza comunale, in quanto non è sufficientemente integrato dal profilo

linguistico e lavorativo, non partecipa assolutamente alla vita sociale della

comunità di __________ ed ha giustificato la sua domanda di naturalizzazione

invocando motivi di mera opportunità personale.

D. Contro il

predetto giudicato governativo, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando di rinviare gli atti al legislativo di Chiasso per

nuovo giudizio.

Il ricorrente afferma di parlare con

difficoltà l'italiano e il francese, ma di possedere delle nozioni di tedesco

ed evidenzia di non avere mai interessato né le autorità giudiziarie penali né

la polizia. Afferma di avere sempre fatto il possibile per ottenere un posto di

lavoro, ma invano a causa della sua età e dei suoi problemi di salute: fattori,

questi, indipendenti dalla sua volontà.

Sostiene pertanto di adempiere tutti i

requisiti di idoneità per l'ottenimento dell'attinenza comunale, tra cui anche

quello messo in dubbio dalle autorità inferiori di non essere integrato nel

nostro Paese.

Lamenta infine il comportamento

contraddittorio del Consiglio di Stato, che nel 2010 aveva accolto il suo

ricorso per vizi procedurali indicando che era idoneo all'ottenimento

della naturalizzazione, per poi ora negargliela.

E. Il

municipio di CO 2 propone di accogliere il gravame, mentre il Consiglio di

Stato vi si oppone senza formulare particolari osservazioni al riguardo. Dal

canto suo, il Presidente del consiglio comunale non ha preso posizione sull'impugnativa.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 208 cpv.

1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2) e 41a cpv.

Considerandi

2.

della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8

novembre 1994 (LCCit; RL 1.2.1.1). La legittimazione di RI 1 è data dagli art.

43.

della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966

(LPamm; BU 1966, 181) e 209 lett. b LOC. Il gravame, tempestivo giusta l'art.

46.

cpv. 1 LPamm, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2.

2.1. Secondo l'art. 37 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101), ha la cittadinanza svizzera chi possiede

una cittadinanza comunale e quella di un Cantone. Giusta l'art. 38 cpv. 2

Cost., la Confederazione emana prescrizioni

minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e

rilascia il relativo permesso.

2.2

L'acquisto e la perdita della cittadinanza è disciplinata

dalla relativa legge federale del 29 settembre 1952 (Legge

sulla cittadinanza, LCit; RS 141.0).

L'art. 12 cpv.

1.

LCit dispone che nella

procedura ordinaria - quale è quella in oggetto - la cittadinanza svizzera si acquista

mediante la naturalizzazione in un Cantone e in un Comune.

Il richiedente è considerato idoneo all'ottenimento della

naturalizzazione, precisa l'art. 14 LCit, se si è integrato nella comunità

svizzera (a), si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi elvetici

(b), si conforma al nostro ordine giuridico (c) e non

compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera (d).

2.3

In Ticino, la cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero, se ha risieduto

nel Cantone durante cinque anni e se adempie i requisiti per la concessione

dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione (art.

12.

cpv. 1 LCCit).

Lo straniero che

intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e l'attinenza

comunale, e con ciò la cittadinanza svizzera, deve presentare la sua domanda al

municipio del comune di residenza, utilizzando l'apposito modulo ufficiale e

allegando i documenti previsti (art. 15 cpv. 1 LCCit e

5.

del regolamento della legge sulla cittadinanza

ticinese e sull'attinenza comunale del 10 ottobre 1995; RLCCit; RL 1.2.1.1.1).

Ricevuta la

domanda, il municipio assume per mezzo dei suoi servizi, della polizia

cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico, tutte le

informazioni atte a dare un quadro completo della

personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare, per

quanto si riferisce all'integrazione nella comunità

ticinese, alla condotta, alle condizioni economiche e sociali, come pure alle relazioni con il paese

d'origine (art. 6 cpv. 1 RLCCit). Conclusi gli accertamenti,

dispone l'art. 17 LCCit, il legi-slativo comunale decide sulla concessione

dell'attinenza comuna-le (cpv. 1). Se

l'attinenza comunale è rifiutata, la procedura ha termine (cpv. 2). Il municipio comunica in forma scritta al

richiedente il risultato della decisione dell'assemblea o del consiglio comunale (art. 4 cpv. 2 RLCCit, giusta il rinvio di cui all'art. 8 RLCCit).

Concessa l'attinenza comunale, l'autorità cantonale trasmette

la domanda a quella federale con il suo preavviso. L'autorità cantonale può

effettuare ulteriori accertamenti (art. 18 LCCit).

Conferita l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione

federale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla concessione della cittadinanza

cantonale (art. 19 LCCit).

2.4

In Svizzera, la

procedura di naturalizzazione è pertanto applicata a tre livelli e

coinvolge la Confederazione, il Cantone ed il Comune. La competenza per la naturalizzazione spetta al Cantone e al Comune, che

possono prevedere condizioni proprie oltre a quelle previste dal diritto

federale.

In due sentenze del 2003 (DTF 129 I 217 e

soprattutto DTF 129 I 232), il Tribunale federale ha chiarito che, dal profilo

materiale, la decisione di naturalizzazione costituisce un atto amministrativo

e non politico, come veniva sovente

considerato in passato. Per questo motivo, sebbene in molti cantoni e

comuni svizzeri, tra cui il Ticino, siano ancora oggi gli organi legislativi a

pronunciarsi in proposito, le parti interessate devono poter beneficiare in

questo ambito di tutte le garanzie sgorganti dalla Costituzione federale. L'Alta

Corte ha quindi rilevato che le procedure di naturalizzazione non si svolgono in un contesto privo di regole

giuridiche: le autorità

competenti a decidere in materia devono rispettare le disposizioni procedurali

applicabili e il diritto del richiedente al rispetto della sua sfera personale,

soprattutto per quanto attiene alla protezione dei dati che lo concernono. Esse

sono inoltre tenute ad agire in modo non arbitrario e non discriminatorio. Devono

quindi fare uso del vasto margine di apprezzamento di cui dispongono

rispettando i principi generali del diritto e tenendo conto del senso e dello scopo perseguiti dalla legislazione in materia.

Dal profilo materiale le decisioni adottate in questo ambito

costituiscono pertanto degli atti concreti di applicazione della legge.

Chiunque faccia istanza di naturalizzazione assume nella relativa procedura la

qualità di parte e può esigere l'ottenimento di una decisione, la quale, stante il diritto di essere sentito di cui

all'art. 29 cpv. 2 Cost., deve essere motivata, soprattutto quando è negativa (DTF 129 I 232 consid. 3.3).

Questi principi, ulteriormente ribaditi e

precisati dal Tribunale federale ancora in tempi recenti (DTF 134 I 56; 132 I

196; 131 I 18), sono stati ancorati nella LCit, con la modifica del 21 dicembre

2007, agli art. 15a (procedura nel Cantone), 15b (obbligo di motivazione) e 15c

(protezione della sfera privata), in vigore dal 1° gennaio 2009.

A livello

cantonale, l'art. 34 cpv. 4 LCCit sancisce che il richiedente la

cittadinanza cantonale ha diritto di prendere conoscenza degli atti inerenti le

procedure previste dalla presente legge e che lo concernono. Conclusi

gli accertamenti, soggiunge il capoverso 4 della medesima norma, l'autorità

competente deve darne comunicazione all'istante, avvisandolo della facoltà di

prendere visione degli atti e di domandare

entro quindici giorni, un complemento d'inchiesta, indicandone i motivi

e i mezzi.

2.5

Come detto

dinanzi, le decisioni in

materia di attinenza comunale sono prese dall'assemblea

(art. 13 cpv. 1 lett. n LOC) rispettivamente dal consiglio comunale, laddove è

istituito (art. 42 cpv. 2 LOC), come è il caso a __________.

L'art. 212 LOC dispone che le singole

decisioni degli organi comunali sono annullabili, tra l'altro, se contrarie a

norme della Costituzione, di legge o di regolamenti (lett. a) oppure quando fossero

violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti (lett. e).

3.

Ferme

queste premesse di ordine generale, la presente vertenza ruota attorno alla

questione di sapere se il ricorrente possa essere considerato idoneo

all'ottenimento dell'attinenza comunale.

Come detto, l'art. 14 LCit dispone che il richiedente è considerato idoneo all'ottenimento

della naturalizzazione, se si è integrato nella comunità svizzera (a), si è familiarizzato

con il modo di vita, gli usi e costumi elvetici (b), si

conforma al nostro ordine giuridico (c) e non

compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera (d).

L'elemento dell'integrazione nella comunità svizzera sancito

dall'art. 14 lett. a LCit designa l'accoglimento dello straniero nella comunità

locale e la sua disponibilità a inserirsi nell'ambiente elvetico, senza per

questo rinunciare ai suoi legami e peculiarità culturali nonché alla sua

nazionalità d'origine. Oltre alla partecipazione alla vita economica, sociale e

culturale, è richiesta l'osservanza di regole di comportamento elementari che

permettano una vita societaria senza conflitti. Per quanto riguarda la familiarità

con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri (art. 14 lett. b LCit), essa

non deve essere intesa nel senso di assimilazione, vale a dire della condizione

posta allo straniero di doversi adattare e adeguare in maniera completa alla

realtà elvetica. Il concetto deve piuttosto essere inteso nel senso di uno

stato di avanzata integrazione come pure di una conoscenza approfondita delle

condizioni di vita, del modo di pensare e degli atteggiamenti tipici degli svizzeri. Tale conoscenza si basa su uno

sviluppo quasi naturale affidato al libero apprezzamento del singolo straniero

che consiste nel collegare tra di loro elementi della cultura elvetica e di

quella straniera. Ne fanno parte la capacità di esprimersi in una lingua

nazionale (condizione adempiuta da chi possiede le conoscenze linguistiche

necessarie per la vita quotidiana e ciò in conformità alla sua situazione

professionale e sociale) e le conoscenze relative alla vita pubblica e sociale

(inteso che non è opportuno esigere nozioni superiori a quelle possedute dai

cittadini svizzeri in una situazione personale paragonabile).

Per il rilascio dell'autorizzazione federale alla

naturalizzazione è pure necessario che il richiedente si conformi all'ordine

giuridico svizzero (art. 14 lett. c LCit). Ciò significa in sostanza che l'interessato

deve godere di una buona reputazione per quanto concerne l'aspetto penale e in

ordine all'esecuzione e al fallimento. Deve

inoltre essere considerato il comportamento assunto da quest'ultimo

nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei suoi obblighi. Infine, come

previsto dall'art. 14 lett. d LCit, egli non deve compromettere la sicurezza

della Svizzera (vedi Messaggio relativo alla cittadinanza per giovani stranieri

e alla revisione della legge sulla

cittadinanza del 21 novembre 2001, FF 2.2.1.3; Michele Albertini, Procedura di naturalizzazione: accertamento

dell'idoneità dei richiedenti e tutela della sfera privata, in: RtiD II-2007,

pag. 364, con riferimenti).

4.

Come

esposto in narrativa, il consiglio comunale di __________ ha respinto la domanda

di concessione dell'attinenza comunale a RI 1,

non ritenendolo idoneo. In sostanza, egli non sarebbe sufficientemente

integrato nel tessuto elvetico (art.

14.

lett. a LCit) e non si sarebbe familiarizzato con il modo di vita, gli

usi e costumi elvetici (art. 14 lett. b LCit).

A questo proposito va innanzitutto osservato

che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, egli vive ininterrottamente

in Svizzera dal 2001 e non dall'inizio degli anni '90, visto che nel 1998 ha dovuto lasciare il nostro Paese a seguito della reiezione della sua prima domanda d'asilo.

Risiedendo da una dozzina di anni in Ticino, è comunque innegabile che il suo

soggiorno vada considerato di lunga durata. Ora, come rilevato nel proprio giudizio

dal Consiglio di Stato, nonostante tutti gli anni trascorsi nel nostro Cantone,

durante la procedura di naturalizzazione RI 1 ha ancora denotato evidenti difficoltà linguistiche al punto che egli riesce a malapena a comunicare

in italiano e a farsi capire nella vita quotidiana. Del resto, nemmeno l'insorgente

contesta tale circostanza (ricorso, pag. 1). Il fatto che egli asserisca di possedere

delle nozioni di tedesco non permette ancora di supplire a questa carenza, visto

che anche tali conoscenze sono limitate all'essenziale e che comunque egli intende

continuare a vivere e vuole ottenere l'attinenza in un comune del nostro Cantone,

dove la lingua utilizzata è l'italiano. Del resto, dalle tavole processuali

emerge che egli frequenta esclusivamente la propria famiglia e la comunità di

origine serba, circostanza, questa, che oltre che a rendere più difficoltoso l'apprendimento

dell'italiano, costituisce un evidente ostacolo al suo inserimento sociale

nella realtà in cui vive.

Il concetto di integrazione non può inoltre essere

disgiunto da un esame della situazione economica dell'insorgente, la quale appare

alquanto precaria. Dopo aver beneficiato dal 2001 al luglio 2011 di aiuti da

parte del Soccorso operaio svizzero sotto forma di assegni di sostentamento, nel

corso della procedura di naturalizzazione RI 1 vive attualmente grazie alla mezza

rendita AI percepita dalla moglie e alla relativa prestazione complementare di

cui quest'ultima è beneficiaria. Nel suo gravame egli ha inoltre specificato di

non avere entrate se non quelle che vengono erogate ad un richiedente l'asilo.

Da quando risiede in Ticino, egli non ha mai avuto un'occupazione. Certo,

inizialmente non poteva svolgere alcuna attività retribuita, visto il suo

statuto di richiedente l'asilo. Nemmeno dopo avere ottenuto nell'agosto del 2008 l'ammissione provvisoria nel nostro Paese, egli si è però impegnato a reperire un lavoro. Il fatto

che l'insorgente sia scarsamente scolarizzato e invochi di essere ormai in età avanzata

e di avere dei problemi di salute, di natura diabetica e circolatoria, che

necessitano una terapia farmacologica e dei controlli regolari (vedi

certificato 21.12.12 Dr. med. __________, prodotto in questa sede), non basta

ancora a giustificare del tutto questa sua attitudine. A prescindere che detti

disturbi non appaiono a tal punto gravi da escludere in maniera assoluta lo

svolgimento di un'attività lavorativa, si deve considerare come egli non abbia

nemmeno mai manifestato l'intenzione di partecipare ad un programma occupazionale

o formativo (che gli avrebbe permesso di acquisire delle competenze in ambito

professionale), oppure a svolgere delle attività di volontariato o ricreative a

favore della comunità che lo accoglie e che altre persone della sua stessa sua

età e in analoghe condizioni di salute svolgono regolarmente.

Oltretutto bisogna anche tenere conto che in

occasione del colloquio avuto il 4 luglio 2012 con la commissione della

legislazione del consiglio comunale, RI 1 ha motivato il proprio desiderio di ottenere la naturalizzazione elvetica, non tanto con la volontà di far

pienamente parte della comunità nella quale vive, quanto semmai invocando ragioni

di mera convenienza personale, quali in particolare la necessità di evitare di dover

un giorno far rientro nel proprio Paese d'origine, nonché il maggior benessere

sociale ed economico che si gode in Svizzera.

Infine, a torto il ricorrente sostiene che il Consiglio di Stato sia caduto in

contraddizione per avere respinto il suo ricorso allorquando, nel precedente giudizio

del 25 agosto 2010, lo aveva considerato idoneo alla naturalizzazione indicando

che la sua scarsa conoscenza della lingua italiana e l'impedimento a trovare un

lavoro fisso erano dovuti soltanto alla sua mancata scolarizzazione. In quell'occasione

infatti l'Esecutivo cantonale aveva accolto il suo gravame unicamente per

motivi di natura procedurale, visto che la decisione negativa del consiglio

comunale di __________ era stata adottata sulla base di un preavviso commissionale

non sufficientemente motivato. Le considerazioni di merito inutilmente e

inopinatamente espresse a mero titolo abbondanziale dal Governo in quel

giudizio erano il semplice frutto di un esame sommario della fattispecie e non

avevano quindi alcun carattere vincolante. Tanto più che nella decisione qui

impugnata (ad 7, pag. 8), il Consiglio di Stato ha precisato che quanto da esso

esposto nella sua precedente risoluzione non escludeva ulteriori

approfondimenti da parte dell'autorità comunale per poter decidere nuovamente sulla

domanda di naturalizzazione presentata dall'insorgente, fatto, questo, che si è

poi effettivamente verificato.

Dato che, alla luce di quanto precede, l'insorgente

non adempie i requisiti di idoneità per ottenere la cittadinanza svizzera, in

quanto non appare sufficientemente integrato nel tessuto elvetico (art. 14 lett. a LCit) e non si è familiarizzato

con il modo di vita, gli usi e costumi elvetici (art. 14 lett.

b LCit), l'argomento secondo cui egli non avrebbe mai violato il nostro ordine giuridico (art. 14

lett. c LCit) e non

comprometterebbe la sicurezza interna o esterna del nostro Paese (art. 14 lett. d LCit) non necessita di essere esaminato in questa

sede in quanto ininfluente per l'esito del gravame.

5.

In

siffatte circostanze, si deve pertanto concludere che la decisione del

consiglio comunale di __________, oltre che ad essere sorretta da una valida

base legale, non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento di

cui dispone l'autorità. Essa risulta inoltre rispettosa del principio di

proporzionalità. In effetti, il querelato diniego dell'attinenza comunale non

impedisce al ricorrente di continuare a risiedere in Svizzera.

6.

Stante

tutto quanto precede il ricorso dev'essere respinto, con conseguente conferma

del giudizio governativo impugnato e della risoluzione del consiglio comunale

da esso tutelata.

La tassa di giustizia e le spese,

commisurate tenendo conto della precaria situazione economica del ricorrente,

seguono la sua integrale soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese di fr. 400.– sono poste a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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