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Decisione

52.2013.140

Conferma del diniego dell'effetto sospensivo al divieto d'utilizzazione non conforme di uno stabile

30 aprile 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

52.2013.140

Data decisione, Autorità:

30.04.2013, TRAM

Titolo:

Conferma del diniego dell'effetto sospensivo al divieto d'utilizzazione non conforme di uno stabile

EFFETTO SOSPENSIVO

FUORI ZONA

MISURE PROVVISIONALI

PROSTITUZIONE

SOSPENSIONE DEI LAVORI

art. 42 LE

art. 21 cpv. 4 LPAM

art. 26 LPAM

art. 47 cpv. 1 LPAM

art. 47 cpv. 2 LPAM

Incarto n.

52.2013.140

Lugano

30 aprile

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente

Stefano Bernasconi, Flavia Verzasconi

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 27 marzo 2013 delle

RI 1

RI 2

patrocinate da: PA 1

contro

la decisione 15 marzo 2013 (n. 17) del presidente

del Consiglio di Stato che respinge la domanda di conferimento dell'effetto

sospensivo al ricorso interposto dalle insorgenti avverso la decisione 25 febbraio

2013 con cui il municipio di CO 2 ha vietato l'utilizzazione quale postribolo

del motel __________ al mapp. __________ di quel comune e ordinato la

cessazione immediata dell'esercizio della prostituzione al suo interno;

viste le risposte:

- 3 aprile 2013

dell'Ufficio del commercio e dei passaporti;

- 3 aprile 2013 del

presidente del Consiglio di Stato;

- 5 aprile 2013 della

Divisione degli interni;

- 8 aprile 2013

dell'Ufficio delle domande di costruzione;

- 9 aprile 2013 del

municipio di CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che la RI 1 è proprietaria del mapp. __________ di CO 2, ubicato in

località __________, fuori della zona edificabile, sul quale sorge l'omonimo

esercizio pubblico gestito dalla RI 2;

che il 18 dicembre 2010 il municipio ha rilasciato alla RI 1 una licenza

edilizia per il ripristino della destinazione a motel dell'edificio al mapp. __________,

per la realizzazione di quattro camere private al piano terra e un appartamento

privato al primo piano, ponendo alcune condizioni, che non è necessario qui riportare;

che il 28 agosto 2012 il Dipartimento del territorio, preso atto che presso il motel

__________ era esercitata la prostituzione, ha invitato il municipio a chiedere

l'inoltro di una domanda di costruzione a posteriori per il cambiamento di

destinazione;

che, dando seguito alla richiesta del Dipartimento, l'11 settembre 2012 il

municipio ha chiesto alla RI 2 di presentare la domanda in questione;

che il 30 gennaio 2013 la RI 2 ha quindi domandato

il permesso di cambiare la destinazione d'uso di alcuni locali del motel per

l'esercizio della prostituzione;

che, con scritto 20 febbraio 2013, il procuratore generale del Ministero

pubblico ha invitato il municipio di CO 2 a prendere i provvedimenti necessari

alla cessazione dell'attività illecita della prostituzione;

che con risoluzione 25 febbraio 2013 il municipio ha quindi vietato l'utilizzo

quale postribolo del motel __________, ordinando inoltre alla RI 1, alla RI 2 e

a CO 1 (gerente del motel) di far cessare immediatamente l'esercizio della

prostituzione sino all'eventuale ottenimento di una licenza edilizia a

posteriori; la decisione, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata

assortita della comminatoria di cui all'art. 292 del codice penale svizzero del

21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0);

che, contro la decisione appena descritta, il 7 marzo 2013 la RI 1 e la RI 2

sono insorte davanti al Consiglio di Stato,

chiedendone l'annullamento; nel contempo esse hanno domandato in via superprovvisionale e provvisionale che il presidente

del Governo conferisse l'effetto sospensivo al gravame;

che con decisione 15 marzo 2013, qui impugnata, il presidente dell'Esecutivo cantonale

ha respinto la richiesta di misure provvisionali; preso atto della domanda di

costruzione presentata dalle ricorrenti e evidenziato che l'esercizio della

prostituzione non risultava sorretto da permessi edilizi, esso ha ritenuto che

il rispetto della legalità prevalesse su gli interessi meramente economici

delle insorgenti;

che contro quest'ultima decisione la RI 1 e

la RI 2 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via supercautelare e

cautelare il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame pendente davanti al Governo e, nel merito, l'annullamento

della decisione del presidente del Consiglio di Stato e la sua riforma

nel senso che al ricorso 7 marzo 2013 contro le risoluzione 25 febbraio 2013

del municipio di CO 2 sia conferito l'effetto sospensivo;

che secondo le insorgenti la decisione

impugnata non sarebbe sufficientemente motivata, in violazione dell'art. 26

cpv. 2 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile

1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);

che esse ritengono non sussista alcun

interesse pubblico alla sollecita attuazione della decisione, mentre il mancato

conferimento dell'effetto sospensivo cagionerebbe loro un danno irreparabile,

data la necessità di licenziare tutto il personale e il rischio di un

fallimento;

che esse sottolineano come le prostitute

siano in regola con i permessi, con le imposte e con i contributi

sociali; esse effettuano poi regolari visite sanitarie; vi sarebbero inoltre

ottimi rapporti con la Polizia cantonale;

che la legge sull'esercizio della prostituzione (Lprost; RL 1.4.1.3) non

Considerandi

prevedrebbe la specifica destinazione dei locali per esercitare la

prostituzione, ma è il municipio che vieta tale attività (art. 3 cpv. 2 Lprost);

che, da ultimo, fatto salvo il titolare del vicino grotto, nessuno si sarebbe

lamentato per immissioni o altro;

che, con decisione 29 marzo 2013, il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, formulata in

via supercautelare rispettivamente cautelare, al ricorso;

che l'Ufficio del commercio e dei passaporti non esprime osservazioni, il

municipio e l'ufficio delle domande di costruzione si rimettono al giudizio del

Tribunale, mentre il presidente del Consiglio di Stato e la Divisione degli

interni chiedono che il ricorso sia respinto;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e 45 della legge edilizia

cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1); la legittimazione attiva

delle insorgenti, destinatarie del provvedimento municipale e della decisione

del presidente del Consiglio di Stato che

respinge la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al loro

ricorso, discende dall'art. 43 LPamm;

che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine e può

essere evaso sulla base degli atti, conformemente alla prassi di questo

Tribunale in ambito di ricorsi contro decisioni di natura provvisionale, senza

istruttoria, del resto nemmeno sollecitata dalle parti;

che giusta l'art. 47 cpv. 1 LPamm, il

ricorso ha effetto sospensivo a meno

che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti; in questo

caso, soggiunge la norma (cpv. 2), il ricorrente può chiedere al presidente

dell'autorità di ricorso la sospensione della decisione;

che, per principio, il ricorso esplica effetto sospensivo, inibendo

l'esecutività della decisione; in deroga a questo principio, la legge o l'autorità decidente può tuttavia disporre

che la decisione sia immediatamente esecutiva; la revoca preventiva dell'effetto

sospensivo a un eventuale ricorso da parte dell'autorità decidente, rispettivamente

la concessione di tale effetto a un ricorso proposto contro una decisione

dichiarata immediatamente esecutiva dalla legge, dipendono dal confronto degli

interessi contrapposti; l'esecutività immediata si giustifica quando

l'interesse pubblico a una sollecita attuazione delle decisioni prevale

sull'interesse dell'amministrato a che le decisioni non esplichino effetti

prima della loro crescita in giudicato formale (STA 52.2008.277 del 22 agosto

2008.

consid. 2.1.; Marco Borghi/Guido

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2

ad art. 47 LPamm);

che le decisioni provvisionali sono

dichiarate immediatamente esecutive dall'art. 21 cpv. 4 LPamm; la

prevalenza dell'interesse a una loro

immediata esecutività sul contrapposto interesse di chi ne è gravato, è

presunta per legge; chi ne è gravato può semmai chiedere al presidente

dell'autorità di ricorso di concedere l'effetto sospensivo; la concessione

dell'effetto sospensivo a un ricorso contro una misura provvisionale entra

tuttavia in considerazione soltanto in casi eccezionali, poiché, privando di

qualsiasi efficacia il provvedimento cautelare stesso, esplica lo stesso effetto di una decisione di accoglimento

dell'impugnativa nel merito (STA 52.2008.277 del 22 agosto 2008 consid.

2.2

);

che l'ordine di cessare immediatamente l'utilizzazione non autorizzata di un

edificio configura un provvedimento di natura cautelare, fondato

sull'ordinamento edilizio e volto a inibire una fruizione dell'immobile non

conforme alla destinazione autorizzata fintanto che non verrà semmai stabilito,

nell'ambito di un procedimento di rilascio

del permesso in sanatoria, se tale uso sia conforme al diritto materiale concretamente applicabile; per

molti aspetti, tale misura può essere paragonata all'ordine di sospendere

lavori di costruzione privi della necessaria

autorizzazione previsto dall’art. 42 LE; anch'essa è in effetti

destinata ad assicurare il mantenimento della situazione di fatto, nell'attesa

che l'autorità accordi il permesso mancante od ordini il ripristino di una

situazione conforme al diritto applicabile (Adelio

Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1261 seg. ad art. 42 LE); in considerazione

della sua natura di provvedimento cautelare, tale ordine è immediatamente

esecutivo (art. 21 cpv. 4 LPamm) e il ricorso contro di esso non esplica dunque

effetto sospensivo (art. 47 LPamm; STA 52.2008.277 del 22 agosto 2008 consid.

3.1

);

che le ricorrenti contestano la decisione del presidente del Governo di non

conferire l'effetto sospensivo alla loro impugnativa inoltrata contro la

decisione 25 febbraio 2013 con cui il municipio di __________ ha (a) vietato

l'utilizzo quale postribolo del motel __________ e (b) ingiunto loro di far

cessare immediatamente la prostituzione all'interno dello stesso;

che, formulata in maniera pleonastica, quella impartita dal municipio è dunque una

misura cautelare, fondata sull'ordinamento edilizio;

che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la decisione impugnata

adempie le condizioni di motivazione sancite dall'art.

26.

cpv. 1 LPamm; questa norma non pone esigenze troppo severe all'obbligo di

motivazione: l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi unicamente

sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul

giudizio di merito, non su ogni asserzione delle parti; la garanzia ha essenzialmente

lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni

che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e,

dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid.

3.

, 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa i.f.);

che il presidente del Consiglio di Stato ha ritenuto che in presenza di una attività esercitata in assenza dei

permessi edilizi necessari, l'interesse pubblico al rispetto della

legalità prevalesse sugli interessi meramente economici delle ricorrenti; tale

motivazione, ancorché spiccia, appare

sufficiente, poiché permette di comprendere le motivazioni alla base

della decisione;

che, inoltre, essa è corretta: l'interesse pubblico a impedire che nelle more

del procedimento relativo alla licenza edilizia la struttura venga utilizzata

abusivamente per l'esercizio della prostituzione prevale chiaramente su quello

economico sollevato dalle ricorrenti;

che, difatti, deve a questo stadio essere dato per assodato che l'attività in

questione è svolta in locali che non sono stati autorizzati per lo svolgimento

della stessa dal profilo edilizio, come la presentazione della domanda di

costruzione da parte della ricorrente dimostra con sufficiente verosimiglianza;

che in questi termini non si può ritenere che il presidente del Governo sia

incorso in una violazione del diritto intesa come abuso di potere;

che la decisione impugnata è difatti

sostenibile, tenuto conto, sotto il profilo della proporzionalità, che a essere

vietata è unicamente l'attività non autorizzata, mentre nulla impedisce

alle ricorrenti di far uso della struttura conformemente alle licenze edilizie

ottenute;

che, inoltre, l'esito della domanda di costruzione tendente a ottenere il

parziale cambiamento di destinazione della struttura appare tutt'altro che

scontato, ritenuto anche che l'edificio in questione si trova fuori della zona

edificabile;

che è irrilevante, dal profilo edilizio, la circostanza che le prostitute che

vi lavorano siano in regola con le altre disposizioni legali;

che il fatto che il motel sia discosto dall'abitato e isolato, rispettivamente,

che non sussisterebbero problemi di ordine pubblico o di tutela della popolazione da immissioni di natura materiale

e immateriale sono questioni di merito che necessitano di istruttoria e non

possono essere decise nell'ambito di un giudizio di mera apparenza;

che il fatto che l'attività commerciale perduri già da due anni non è

circostanza atta a fondare una pretesa alla sua continuazione in assenza dei

necessari permessi del diritto edilizio;

che la circostanza per cui il municipio ha adottato il controverso ordine su

invito del procuratore generale non sminuisce affatto la sua pertinenza, semmai

la corrobora;

che il fatto che la Lprost non preveda la

specifica destinazione dei locali per esercitare la prostituzione è

inconferente: si tratta infatti essenzialmente di una legge di polizia, che non

inibisce l'applicazione della legislazione edilizia e pianificatoria;

che stanti le considerazioni che precedono il ricorso dev'essere respinto;

che le insorgenti, soccombenti, sono tenute al

pagamento della tassa di giustizia e delle spese (art. 28 LPamm), mentre non si

giustifica l'assegnazione di ripetibili al

comune benché patrocinato, poiché si è rimesso alla decisione del Tribunale

(art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono posti a carico delle

ricorrenti, con vincolo di solidarietà. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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