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Decisione

52.2013.147

Aspetti ambientali in relazione all'organizzazione di eventi su di una piazza pubblica

8 novembre 2013Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti dell'uso consueto e abituale, impedendo od ostacolando la fruizione

del bene da parte di altre persone costituisce uso accresciuto o speciale,

soggetto ad autorizzazione od a concessione.

L'autorizzazione per uso

accresciuto o speciale può essere negata quando il diniego appare giustificato

da interessi contrari preponderanti, riconducibili alla sicurezza, alle

esigenze di protezione dell'ambiente, della natura o del paesaggio, alla necessità

di tutelare il bene demaniale stesso o di salvaguardarne l'uso comune (Scolari, Parte speciale, n. 578 e rimandi).

3.2. Secondo l'art. 2 del regolamento comunale sull'occupazione di area

pubblica e della proprietà privata aperta al pubblico transito (ROAP), l'occupazione

di area pubblica in superficie, sotterranea e aerea, in qualsiasi forma od

estensione, nonché quella di area privata aperta al pubblico transito, è soggetta

ad autorizzazione. L'art. 4 ROAP disciplina le condizioni per l'autorizzazione

limitandosi a stabilire che il Municipio delibera considerando le esigenze di

estetica, di viabilità e di sicurezza generale. Nella misura in cui

l'occupazione di area pubblica determini ripercussioni sull'ambiente

circostante, l'esecutivo comunale deve in ogni caso tener conto anche delle

disposizioni della legislazione federale in materia di protezione

dell'ambiente.

3.3. Il programma in contestazione riserva ancora il rilascio delle

autorizzazioni occorrenti per i singoli eventi. Esso stabilisce tuttavia già

sin d'ora che la Piazza __________ potrà essere oggetto di autorizzazioni per

uso accresciuto per un numero rilevante di giorni sull'arco del 2013. Durante

quest'anno, conteggiando i tempi tecnici necessari per montare e smontare le

installazioni occorrenti alle singole manifestazioni (palchi, tribune, fari,

altoparlanti, tendoni ecc.), la piazza verrebbe occupata per un'ottantina di giorni,

sottraendola in tutto o in parte all'uso comune al quale è destinata. La

menomazione non è di certo trascurabile. Il municipio, considerato l'interesse

ad animare il centro storico con attività di richiamo, l'ha nondimeno ritenuta

compatibile con la destinazione attribuita al bene.

La valutazione, per quanto opinabile possa apparire, regge alla critica dei

ricorrenti. Non è di certo insostenibile. Non si pone in contrasto con la

destinazione d'uso attribuita alla piazza dalla pianificazione locale. Rientra

nei limiti della funzione di attrezzatura pubblica assegnatale dal piano

regolatore, che non è soltanto quella di spazio aperto, libero da costruzioni,

ma anche quella di luogo d'incontro e di aggregazione della comunità. Riservato

quanto si dirà qui appresso con riferimento alla tutela degli interessi degli

abitanti della zona circostante, la decisione non viola i principi fondamentali

del diritto. Essa contempera adeguatamente gli interessi contrapposti, attribuendo

all'interesse dei cittadini all'uso pedonale indisturbato della piazza un peso

che in termini di tempo risulta almeno tre volte più importante di quello che riserva

alle manifestazioni. Non scaturisce dunque da un esercizio abusivo del potere

d'apprezzamento che deve essere generalmente riconosciuto al municipio

nell'ambito delle decisioni riguardanti l'uso dei beni comunali e della Piazza __________

in particolare.

4. 4.1. La LPAmb si ripropone di proteggere l'uomo, la fauna e la flora

dagli effetti dannosi e molesti, limitando tempestivamente, a scopo di

prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti (art. 1).

Per effetti si intendono fra l'altro gli inquinamenti atmosferici, il rumore,

le vibrazioni prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti

(cfr. art. 7 cpv. 1 LPAmb). Per impianti s'intendono le costruzioni, le

vie di comunicazione, altre installazioni fisse e modificazioni del terreno.

Sono equiparati a impianti gli attrezzi, le macchine, i veicoli, i battelli e

gli aeromobili (art. 7 cpv. 7 LPAmb).

4.2. Secondo la strategia a due

tempi posta alla base dell'art. 11 LPAmb, gli inquinamenti atmosferici, il

rumore e le vibrazioni sono anzitutto da contenere con misure di limitazione

delle emissioni applicate alla fonte (primo grado; art. 11 cpv. 1 LPAmb). Tali

provvedimenti, elencati all'art. 12 cpv. 1 LPAmb, devono essere previsti da

ordinanze o, per i casi che non vi siano contemplati, da decisioni fondate direttamente

sulla LPAmb stessa (art. 12 cpv. 2 LPAmb). Nell'ambito della prevenzione questa

limitazione delle emissioni deve spingersi sino al limite massimo consentito

dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche:

e questo indipendentemente dal carico inquinante esistente (art. 11 cpv. 2

LPAmb). Se, tuttavia, considerate queste misure, sia certo o probabile che gli

effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti,

le limitazioni alla fonte devono essere inasprite (secondo grado; art. 11 cpv.

3 LPAmb).

4.3. Per la valutazione prognostica di tali effetti dannosi o molesti,

suscettibili di esigere un inasprimento delle misure alla fonte, sono

determinanti in primo luogo i valori limite delle immissioni, fissati dal

Consiglio federale per ordinanza (art. 13 cpv. 1 LPAmb) sulla scorta dei

criteri generali enunciati nel secondo capoverso dello stesso disposto e di

quelli particolari stabiliti negli art. 14 e 15 LPAmb per gli inquinamenti

atmosferici e per il rumore e le vibrazioni rispettivamente. Qualora tali

valori (ancora) mancassero o non consentissero di risolvere il problema, le

autorità d'esecuzione devono stabilire nel singolo caso, sempre sulla scorta

dei citati principi, quanto deve essere ritenuto dannoso o molesto (art. 40

cpv. 3 OIF; STF 1C_550/ 2010 del 25 marzo 2010 consid. 2.2; cfr. RDAT II-1998

n. 54 consid. 3.1. con rinvii). Gli effetti sono valutati singolarmente,

globalmente e secondo la loro azione congiunta (art. 8 LPAmb; per le considerazioni

che precedono, cfr. STA 52.2011.312 del 22 giugno 2012 consid. 8.1.,

52.2008.143 del 6 agosto 2008 consid. 9.2.). Nell'ambito della valutazione caso

per caso dei valori limite delle immissioni per il rumore che secondo la

scienza o l'esperienza non molestino considerevolmente la popolazione occorre

tener conto del tipo di rumore, dell'orario, della durata e della frequenza con

cui si manifesta, ponderando anche la sensibilità e l'esposizione al rumore di

chi lo subisce (Urs Walker, Umwelterechtliche

Beurteilung von Alltags- und Freizeitlärm, in: URP 2009 pag. 64 segg., pag. 82

e rimandi). Determinante non è il modo di sentire di singole persone, ma un

modo di percepire oggettivato, che prenda in considerazione anche le persone

particolarmente sensibili, bambini, malati, anziani e donne incinte (DTF 133 II

292 consid. 3.2. e 3.3. pag. 296, 130 II 32 consid. 2.2 pag. 36 con

riferimenti).

4.4. Il rumore delle manifestazioni ricreative, musicali, sportive o d'altro

genere, che si svolgono all'aperto su strade, piazze e aree pubbliche o private

può disturbare notevolmente la popolazione che non è coinvolta direttamente. Il

rumore può essere costituito da voci umane (grida, schiamazzi, ma anche il

semplice parlare), che assumono rilevanza dal profilo della legislazione

ambientale quando sono riconducibili all'esercizio conforme alla destinazione

di un impianto fisso. Può essere costituito dal suono di strumenti musicali o

dalle emissioni foniche prodotte da apparecchi e installazioni di varia natura.

Può inoltre essere amplificato, trasportato e diffuso anche a notevole distanza

dalla fonte. Può infine essere connaturato alla manifestazione stessa (p. es.

concerti, spettacoli), costituendone addirittura una finalità.

Conformemente al principio di prevenzione dell'art. 11 cpv. 2 LPAmb, anche il

rumore delle manifestazioni all'aperto va contenuto con misure di limitazione

delle emissioni applicate alla fonte, nella misura massima consentita dal

progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità

economiche: e questo indipendentemente dal carico inquinante esistente. Misure

che devono essere inasprite se sia certo o probabile che gli effetti, tenuto

conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (art. 11

cpv. 3 LPAmb). Resta riservata la concessione di facilitazioni soprattutto per

impianti fissi per i quali sussiste un interesse pubblico preponderante (art.

25 cpv. 2 LPAmb).

4.5. L'OIF non contiene prescrizioni, né fissa valori limite specifici volti a

contenere le immissioni foniche derivanti da concerti, spettacoli, feste o

eventi sportivi all'aperto. Il rumore prodotto dai complessi musicali che vi si

esibiscono facendo uso di potenti apparecchi per amplificare il suono, dalla musica

riprodotta, diffusa a scopo d'intrattenimento mediante altoparlanti, dall'esercizio

delle mescite installate per l'occasione, dalle grida e dagli schiamazzi degli

spettatori o dal vociferare del pubblico che frequenta queste manifestazioni

non sono valutabili in base agli allegati all'OIF. Considerata l'eterogeneità

delle fonti di rumore, della durata, dell'intensità, della frequenza e della

saltuarietà delle immissioni una valutazione globale risulterebbe peraltro problematica,

non da ultimo perché la produzione di rumore (p. es. musica) rientra nello

scopo stesso di certe manifestazioni. Proprio per quest'ultimo motivo, dal profilo

della prevenzione, appare maggiormente indicato imporre limitazioni di luogo e

di tempo invece di limiti del volume sonoro (DTF 126 II 300 consid. 4c/cc, 126

Considerandi

II 366 consid. 2d; STF 1A.39/2004 dell'11 ottobre 2004 consid. 4.3),

ponderando, secondo apprezzamento, l'interesse alla quiete, alla tranquillità e

al riposo della popolazione, in particolare dei residenti, con quello

dell'evento. In quest'ambito va altresì tenuto presente che l'uso del suolo

pubblico per manifestazioni ricreative o d'intrattenimento risponde anche

all'interesse generale ad animare i centri urbani creando occasioni d'incontro

e di aggregazione fra gli abitanti (Die

Begrenzung des Lärms von Veranstaltungen im Freien, Veranstaltungslärm,

Eidgenössische Kommission für Lärmbekämpfung, EKLB, 16 aprile 2007).

4.6

Le misure destinate a limitare le emissioni delle manifestazioni

all'aperto vanno quindi decise caso per caso dalle autorità esecutive, tenendo

conto dei criteri di valutazione sopra illustrati. Ulteriori elementi di

giudizio sono deducibili dagli ordinamenti locali che tutelano la quiete

notturna e festiva (ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e

inutili del 21 maggio 2007), dalla direttiva del Cercle bruit sul rumore degli

esercizi pubblici del 10 marzo 1999 (sebbene non direttamente applicabile alle

mescite occasionali annesse alle manifestazioni; STF 1A.39/2004 cit. consid. 3.4)

o da direttive, raccomandazioni e linee guida estere nella misura in cui

risultano compatibili con la legislazione ambientale svizzera e con le

caratteristiche specifiche dell'evento (STF 1A.195/2006 del 17 luglio 2007

consid. 3.3;1C_169/2008 del 5 dicembre 2008

consid. 3.3 [Germania: Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchv,

applicabile all'uso conforme alla destinazione degli impianti sportivi;

Austria: Lärmschutzrichtlinie für Veranstaltungen]).

Nulla può invece essere dedotto al

riguardo dall'ordinanza concernente la protezione del pubblico delle

manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del

27.

febbraio 2007 (OSLa; RS 814.49), poiché i valori di esposizione al rumore

fissati da questo ordinamento sono destinati a proteggere il pubblico delle

manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser e

non la popolazione estranea, in particolare gli abitanti della zona circostante

(art. 1 OSLa; STF 1A.39/2004 cit. consid. 3.2).

4.7

Sebbene la limitazione delle emissioni dei singoli eventi debba essere

fissata caso per caso, occorre comunque tenere adeguatamente conto anche delle

altre manifestazioni organizzate durante l'anno nello stesso luogo (Reto Höin, Ermittlung und Dokumentation von Alltags- und Freizeitlärm,

in: URP 2009 pag. 89 seg., in particolare

pag. 105; UFAM, Valutazione dei rumori quotidiani, 2011, versione per la

consultazione, pag. 47).

Il giudizio sull'ammissibilità del singolo evento dal profilo delle immissioni

non può essere disgiunto da una valutazione della sostenibilità dell'impatto

derivante dall'insieme degli eventi per la popolazione locale, effettuata per

rapporto alla quantità di rumore cumulata durante l'anno (numero totale di

giorni di esposizione al rumore e livelli di rumore; cfr. in tal senso: Lärmschutzrichtlinie für Veranstaltungen, Vienna 2011, n.

2.1

e 3.5; Merkblatt: Musikanlässe und Veranstaltungen mit störendem Lärm,

Kanton Basel-Landschaft; Bewirtschaftungssystem öffentlicher Raum, Kanton Basel

Stadt).

5.

5.1. La controversa lista degli eventi fissa per la maggior parte

delle manifestazioni un livello fonico massimo ammissibile. Il livello

fonico varia a seconda del genere di manifestazione da

65.

dB(A) ("__________") a 85 dB(A) ("__________").

Nella maggior parte dei casi, il livello fonico massimo è fissato a 75 dB(A)

alla fonte (p. es. pista di ghiaccio), con l'avvertenza che se sono previsti

concerti è stabilito a 93 dB(A) per la durata del concerto, con l'eccezione dei

"__________"), ove è indicato in 93 (96) dB(A).

Considerato che il valore di 93

dB(A) corrisponde al limite fissato dall'art. 5 cpv. 1 OSLa, è da presumere che

il municipio abbia inteso riferirsi a questa disposizione, che impone di

limitare le emissioni sonore in modo che durante tutta la durata della manifestazione

le immissioni prodotte dalla medesima non superino il livello sonoro orario (LAeq1h)

di 93 dB(A); valore definito dall'art. 4 OSLa, che deve essere determinato ad

altezza d'orecchio nel punto dove il pubblico è maggiormente esposto allo

stimolo sonoro (cfr. allegato all'OSLa n. 1.1 cpv. 1).

Il limite fissato dal municipio non corrisponde pertanto ai valori d'immissione

riscontrabili in corrispondenza delle finestre aperte delle abitazioni; valori,

che - notoriamente - si attenuano in proporzione geometrica per rapporto alla

distanza dalla fonte di rumore (ca. 17 dB[A] per una distanza di 50 m).

5.2

Le manifestazioni contemplate dalla lista qui in esame, durante le quali è

prevista la produzione di musica diffusa mediante impianti elettroacustici

(altoparlanti) con un limite fonico di 93 dB(A) misurato secondo l'art. 4 OSLa,

si estendono per una durata complessiva superiore a 20 giorni, sull'arco dell'anno.

La mancata indicazione del numero di concerti ammessi durante la manifestazione

"__________" non permette una maggiore precisione. La durata complessiva della diffusione di

musica mediante impianti elettroacustici è valutabile in almeno un centinaio di

ore, diverse decine delle quali collocate nella fascia oraria compresa tra le

22.00

e le 6.00 (notte).

A queste manifestazioni, in cui il limite fonico massimo previsto è fissato a

93.

dB(A), si aggiungono i 6 giorni del "__________",

il cui epicentro è situato in Piazza __________ (manifestazione tradizionale,

per la quale non è fissato alcun limite fonico) e il 2 giorni dei "__________", manifestazione per la quale il limite fonico

massimo è stabilito a 96 dB(A), distribuito nella misura di 1 ora al giorno tra

le 21.00 e le 22.00, rispettivamente di 3 ore al giorno tra le 22.00 e la 1.00.

Orbene, facendo astrazione sia delle manifestazioni "__________", "__________", "__________", "__________" e altre ancora

- per le quali il limite fonico fissato

(75 dB[A]) è sensibilmente inferiore -, sia delle immissioni foniche di origine

comportamentale, che dovrebbe formare oggetto di valutazione congiunta degli

effetti (art. 8 LPAmb), non v'è chi non veda come l'insieme degli eventi

comporti per gli abitanti del centro storico un carico fonico che travalica

palesemente qualsiasi limite di tollerabilità.

Considerata l'attenuazione del rumore dovuta alla distanza, per il ricorrente RI

2, che abita a circa 50 m dal centro della Piazza __________, si può in effetti

ritenere che le immissioni foniche sulla sua proprietà ammonteranno ad almeno 75

dB(A) per almeno una trentina di giornate di eventi della durata media di 3

ore, distribuiti sull'arco dell'anno: quantità, questa, che si situa ben al di

là del limite, su base annua, di 10 eventi di 1 giorno, che non si protraggono

oltre le 22.00 e che non producono immissioni superiori a 70 dB(A), fissato

dalla normativa austriaca sopra citata per manifestazioni sporadiche (seltene),

nelle quali le fonti di rumore sono essenzialmente costituite dal suono diffuso

da impianti elettroacustici (Lärmschutzrichtlinie

für Veranstaltungen, n. 3.5).

Limite peraltro ripreso anche dalla Freizeitlärmrichtlinie del 23 ottobre 2006 del Land

Nordrhein-Westfalen e da ordinamenti simili di altri Länder germanici (Berlin;

Mecklenburg-Vorpommern; Niedersachsen, Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Besonderer Teil, 2011, § 4.1 pubblicata

all'indirizzo internet: ‹http://www.beck-online.beck.de›; nonché

Bundesgerichtshof V ZR 41/03 del 26 settembre 2003 consid. 2a) che, sotto

questo profilo, costituiscono comunque un utile parametro di riferimento.

La direttiva austriaca è invero estera. Essa non appare tuttavia incompatibile

con il diritto svizzero. Basti considerare che è stata applicata per valutare

il carico fonico determinato dai concerti open-air nel nuovo stadio di Lucerna

(Höin, op. cit., pag. 104). Se poi

si considera che il limite di 10 giorni per gli eventi rari si riscontra anche

in altri ordinamenti (cfr. Allgemeine Richtlinien für Veranstaltungen,

Erteilung von Erlaubnissen für Musikveranstaltungen auf öffentlichen Strassen

und Plätzen in Konstanz, 1 gennaio 2007) si può ammettere che almeno per quel

che riguarda il numero di eventi ammissibili sull'arco di un anno rifletta il

comune sentire di una vasta collettività, le cui abitudini non si scostano

comunque in misura apprezzabile da quelle svizzere e locali.

Due di questi eventi ("__________" e "__________"), in

parte ricreativi e in parte sportivi, organizzati sull'arco di un mese ciascuno

(giugno e gennaio + dicembre), il secondo dei quali con un programma di 17 giorni

(3 in gennaio e 14 in dicembre) di produzioni musicali limitate a 93 dB(A),

superano da soli il carico fonico globale ammissibile in base alla citata

direttiva. Le circa 25 ore di musica, diffusa in larga misura nelle ore di

quiete (20.00-22.00), previste da __________, cumulate con le ore programmate

da "__________", travalicano abbondantemente i limiti di tollerabilità

indicati dalle direttive alle quali ci si può riferire in assenza di valori

limite fissati dall'OIF.

Un'altra di queste manifestazioni ("Be__________ "), prevista

sull'arco di soli due giorni, per un totale di almeno 8 ore, 6 delle

quali oltre le 22.00, con un limite fonico di 96 dB(A) misurati secondo l'art.

4.

OSLa, stando a queste direttive, non potrebbe nemmeno essere autorizzata (cfr.

Höin, loc. cit.). Basti al riguardo

considerare che alle finestre dell'abitazione del ricorrente RI 2 siffatte

emissioni comportano immissioni foniche di poco meno di 80 dB(A), mentre sulle

finestre degli appartamenti che si affacciano direttamente su Piazza __________

si traducono in un livello sonoro orario (LAeq1h) che supera gli 85

dB(A).

5.3

Vero è che gli art. 25 cpv. 2 LPAmb e 7 cpv. 2 OIF, fatti salvi i valori

limite d'immissione, permettono di concedere facilitazioni per gli impianti che

rispondono a un interesse pubblico preponderante, qualora l'osservanza dei

valori limite di pianificazione costituisca un onere sproporzionato per la

realizzazione del progetto. All'infuori dei festeggiamenti del 1° agosto,

nessuna delle manifestazioni contemplate dalla decisione impugnata risponde

tuttavia a un interesse pubblico talmente marcato da giustificare una così

estesa menomazione del diritto alla quiete notturna degli abitanti della zona.

Va d'altro canto rilevato che la presenza di abitanti nel centro storico non costituisce

solo una semplice circostanza di fatto, ma rappresenta il frutto di una

specifica scelta strategica, volta a salvaguardare la sua vitalità. Il piano regolatore particolareggiato del centro storico, approvato

dal Consiglio di Stato il 31 dicembre 1985 (ris. n. 8029), non si limita a

permettere l'insediamento residenziale, ma lo impone anzi in taluni comparti,

con quote che vanno dal 20 al 40% della superficie utile lorda (SUL). Questo

indirizzo pianificatorio è stato ribadito anche in occasione delle successive

varianti, una delle quali, approvata l'11 ottobre 1988 dal Consiglio di Stato (ris.

n. 7219), relativa proprio a Piazza __________ e ai due comparti edificabili speciali

I1 e I2 a essa adiacenti, obbliga a destinare almeno il

20% della SUL all'abitazione.

In quest'ottica, non è dato di vedere come

l'interesse pubblico all'animazione del centro storico con manifestazioni di

tipo ricreativo, musicale o sportivo possa giustificare eventi che per la loro

durata complessiva sull'arco di un anno e il carico fonico globale che ne

deriva rendono per finire l'intera zona poco attraente per l'abitazione. Il

perseguimento dell'obbiettivo di mantenere vitali i centri cittadini anche al

di fuori degli orari di lavoro non deve in altri termini andare a scapito della

loro abitabilità. A maggior ragione quando, come nel caso concreto, la pianificazione

territoriale vigente si ripropone esplicitamente di assecondare questa finalità

mediante l'imposizione di quote minime di SUL destinata all'abitazione.

Pur tenendo conto del potere d'apprezzamento che deve essere riconosciuto al municipio

nella definizione del numero di manifestazioni ammissibili sull'arco di un anno

e delle condizioni di svolgimento (orari, limiti fonici) soprattutto nel caso di

eventi locali o tradizionali (DTF 126 II 366 consid. 2d pag. 370 e 5b pag. 374

con riferimenti; STF 1A.39/2004 cit. consid. 4.3), il giudizio sul programma

qui in discussione non può che essere negativo, sia per il soverchio numero di

giorni riservati a eventi che implicano l'uso di impianti elettroacustici, sia

per l'esorbitante limite fonico (93 dB[A]) fissato per la maggior parte degli

eventi, sia per l'eccessivo numero di ore di rumore previste nella fascia di

quiete notturna.

5.4

La conclusione è indirettamente avvalorata dal grado di sensibilità (II),

attribuibile al centro storico secondo l'art. 44 cpv. 3 e 43 cpv. 1 lett. b

OIF, che in tutti i suoi allegati fissa valori limite d'immissioni di 60 dB(A)

per il giorno, rispettivamente 50 dB(A) per la notte; parametri, questi, che in

mancanza di valori limite d'esposizione al rumore forniscono pur sempre utili

indicazioni per stabilire le immissioni foniche ammissibili secondo gli art. 40

cpv. 3 OIF e 15 LPAmb (cfr. STF 1A.39/2004 cit. consid. 5.2).

È anche vero che chi abita in un centro cittadino in prossimità di una piazza

deve essere disposto a tollerare un disturbo più importante di chi abita in una

zona esclusivamente residenziale, sopportando eventi tradizionali quali il

carnevale o manifestazioni culturali destinate a evitare che dopo l'ora di

chiusura dei negozi si trasformino in luoghi deserti e inanimati (STF

1A.39/2004 cit. consid. 5.4). Non si può tuttavia pretendere che gli abitanti

del centro storico sacrifichino il loro bisogno di quiete e di tranquillità

notturna in una misura che per numero di serate, orari e quantità di rumore

supera di gran lunga i parametri applicati da altre città in contesti analoghi

(cfr. delibera n. 1007 del 24 maggio 2013 della Giunta comunale di Milano che approva

le nuove linee direttive per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai

limiti di rumore per lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o

aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile ai

sensi dell'art. 6 - comma 1° - lettera h della legge n. 447 del 26 ottobre

1995, pubblicata all'indirizzo internet: ‹http://www.albopretorionline.it/milano/›;

cfr. anche Corriere della sera 25 maggio 2013, cronaca di Milano pag. 7).

La manifestazione musicale prevista nel centro

di Basilea su una chiatta ancorata lungo il Reno, che il Tribunale federale con

la sentenza appena citata ha considerato tollerabile sebbene producesse

immissioni (70-80 dB[A]) superiori ai valori limite d'immissione previsti per

una zona con grado di sensibilità II, si estendeva invero sull'arco di 17 serate,

ma durava soltanto un'ora per sera e terminava prima dell'inizio (22.00) della

fascia di quiete notturna ed era l'unica organizzata durante l'anno. Arrecava

dunque agli abitanti della zona un disturbo di gran lunga inferiore a quello

ingenerato dall'insieme degli eventi programmati dalla lista qui in

contestazione.

6.

6.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la lista degli

eventi previsti dalla decisione municipale impugnata non può dunque essere

confermata nemmeno nella misura in cui è stata avallata dal Consiglio di Stato

con il giudizio 23 marzo 2013 (n. 1465) qui impugnato. Non spettando a questo

Tribunale apportarvi gli emendamenti necessari per renderla conforme al diritto,

operando una scelta tra le varie manifestazioni in programma, il ricorso, va

dunque parzialmente accolto, annullando, con la riserva di cui si dirà qui

appresso (consid. 6.2), il provvedimento censurato e il giudizio governativo

che lo conferma parzialmente. Spetterà all'esecutivo comunale decidere, se non

intende procedere in via di ordinanza (cfr. Arbeitsgruppe EKLB, Die

Begrenzung des Lärms von Veranstaltungen im Freien, del 16

aprile 2007, pag. 3), il quadro degli eventi programmabili su Piazza __________

sull'arco di un anno, riducendo in misura consistente il numero e gli orari

delle manifestazioni, rispettivamente, in subordine, i limiti fonici alla fonte

(emissioni) in funzione delle immissioni sulle abitazioni più vicine, in modo

da rientrare nei parametri deducibili dagli art. 40 cpv. 3 OIF e 15 LPAmb

attraverso le direttive di cui si è detto sopra.

6.2

Nella misura in cui la

decisione con cui il municipio ha approvato la controversa lista degli eventi

include anche il permesso rilasciato alla città stessa di mettere in cantiere

le manifestazioni organizzate in proprio, l'annullamento

integrale e senza riserva del provvedimento censurato comporterebbe inevitabilmente

anche l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata alla città stessa per la

manifestazione "__________", prevista per il prossimo mese di dicembre. Una simile conclusione

sarebbe tuttavia contraria al principio di proporzionalità, poiché lesivo del diritto

non è l'insieme delle manifestazioni previste dalla lista in quanto tali, ma

unicamente il carico fonico complessivo derivante da queste manifestazioni agli

abitanti della zona del centro storico. L'autorizzazione implicitamente

rilasciata dal municipio alla città per organizzare questa manifestazione non

va quindi annullata, ma va semplicemente corretta, riformandola nel senso di

escludere i 14 concerti previsti tra le 21.30 e le 23.00 con un limite fonico

di 93 dB(A), in modo da non aggravare ulteriormente il volume totale di

immissioni foniche che gli abitanti della zona circostante alla Piazza __________

hanno dovuto sobbarcarsi nei primi dieci mesi di quest'anno. Anche se non tutti

gli eventi in cui erano previsti concerti hanno avuto luogo (p. es. "__________"),

il volume globale delle immissioni limitate a 93 dB(A), prodotte durante le ore

serali (in particolare dopo le 22.00), dalle manifestazioni che si sono sino ad

oggi tenute sulla Piazza __________ dall'inizio dell'anno ("__________"

di gennaio, "__________", "__________",

"__________" ecc.), cumulato con il disturbo arrecato dalle altre

fonti di rumore connesse a queste manifestazioni, già raggiunge i limiti di

tollerabilità che possono essere ragionevolmente esatti dagli abitanti della

zona.

6.3

Dato l'esito, si prescinde dal

prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Il comune di CO 1 rifonderà

fr. 1'000.- alla ricorrente RI 1 a titolo di ripetibili di entrambe le istanze,

ritenuto che RI 2 non ne ha diritto in quanto patrocinatore di se stesso (art.

31.

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 20 marzo 2013 del Consiglio di Stato (n. 1465) è annullata;

1.2. la decisione 23 gennaio 2013

con cui il municipio di CO 1 è annullata nei limiti precisati dal considerando

6.2.

2. Non

si preleva tassa di giustizia. Il comune di CO 1 rifonderà alla ricorrente RI 1

le ripetibili per entrambe le sedi di ricorso, per un importo complessivo di fr.

1'000.-.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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