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Decisione

52.2013.149

Revoca permesso di dimora CE/AELS

12 maggio 2014Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione

delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 23 e 24 dell'ordinanza

sull'introduzione della libera circolazione

delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203).

C. Con

giudizio 5 marzo 2013, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa

contro di essa interposta da RI 1, agente per sé e per la figlia RI 2.

Dopo avere respinto

una censura di ordine formale sollevata dalle ricorrenti (carenza di

motivazione della decisione della Sezione della popolazione), il Governo ha ritenuto

in sostanza che vi fossero gli estremi per la revoca del loro permesso di dimora

CE/AELS in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, essendo

oltretutto la misura conforme al principio della proporzionalità. Ha inoltre

respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, le soccombenti si sono aggravate davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone

l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora CE/AELS.

RI 1 ribadisce che

il provvedimento dipartimentale sarebbe carente di

motivazione e critica il Consiglio di Stato per aver preso in considerazione,

nell'ambito del rischio di recidiva, la sentenza della CARP non ancora

cresciuta in giudicato, violando in tal modo la presunzione della sua innocenza.

Nel merito, sostiene che la condanna subìta

in Cile è lontana nel tempo e contesta di essere attualmente una minaccia concreta

e attuale per l'ordine pubblico elvetico. Infine, reputa la decisione impugnata

in ogni caso lesiva del principio di proporzionalità.

E. All'accoglimento del gravame si sono opposti sia il

Dipartimento che il Consiglio di Stato, quest'ultimo con argomenti di

cui si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.

F. Con

sentenza 17 settembre 2013 (__________), la Corte penale del Tribunale federale

ha respinto, in quanto ammissibile, il ricorso presentato da RI 1 contro la decisione

28 novembre 2012 della CARP.

Il 2 aprile 2014, il giudice preposto alla

causa ha richiesto all'alta Corte federale una

copia della menzionata sentenza penale e, una volta acquisita agli atti,

ha informato le insorgenti di tale atto istruttorio, su cui esse hanno poi

potuto esprimersi.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art.

10 lett. a della legge di

applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL

1.2.2.1). Va comunque rilevato che l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiavano le insorgenti, valida fino al 13 settembre 2012, è nel frattempo scaduta. In

siffatte circostanze, qualora il presente gravame fosse

volto ad ottenere in ultima battuta l'annullamento della decisione di revoca di

un permesso ormai decaduto, esso apparirebbe privo di oggetto. Il giudizio impugnato

non concerne tuttavia solo la revoca, ma si riferisce implicitamente anche al rifiuto

di prorogare a RI 1 e alla figlia RI 2 il permesso di dimora CE/AELS di cui

erano titolari. Ne discende che esse hanno

ancora un interesse pratico e attuale ad impugnare la decisione dell'autorità

inferiore. Da questo punto di vista dunque il gravame in oggetto, tempestivo

giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181) e presentato da persone senz'altro

legittimate a ricorrere (art. 43 LPamm), è ricevibile in ordine. L'impugnativa può

inoltre essere evasa sulla base degli atti, integrati dalla sentenza 17 settembre

2013 della Corte penale del Tribunale federale (__________), richiamata dal

giudice delegato alla causa (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Le

ricorrenti si dolgono innanzitutto della

violazione del loro diritto di essere sentite. Ribadiscono anche in questa sede

il fatto che l'autorità di prime cure avrebbe omesso di motivare

sufficientemente la decisione con cui ha

risolto di non rinnovare loro il permesso di dimora.

Tale rimprovero

va esaminato preliminarmente, poiché quanto da esse

invocato costituisce una garanzia di natura formale, la cui disattenzione

comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata,

indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 124

V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).

2.1

La natura ed i limiti del diritto di

essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale

cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime

dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione svizzera

del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Tale norma, applicabile anche ai

procedimenti in materia di diritto degli stranieri, assicura all'interessato il

diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che

sia emanata una decisione e gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione

delle prove, di conoscere i risultati delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270

consid. 3.1, 120 Ib 379, 118 Ia 17; Ulrich

Häfelin/Georg Müller, Grundriss des

Allgemeinen Verwaltungsrechts, 6a ed., Zurigo 2010, pag. 374 n. 1615, pag. 384 n. 1672 segg., segnatamente

n. 1680; Ben-jamin Schindler in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela

Thurnherr, Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer AuG, Berna 2010, n.

17.

ad art. 96 e nota a piè di pagina n. 64).

Il diritto di essere sentito garantito dall'art.

29.

Cost. comprende anche il dovere per le autorità amministrative e giudiziarie

di motivare le proprie decisioni (art. 26

cpv. 1 LPamm; DTF 117 Ib 64 consid. 4). Per prassi, una motivazione può

essere ritenuta sufficiente quando l'autorità

menziona brevemente le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un senso

piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella

situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali

possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232

consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 121 I 54 consid. 2c; 117 Ib 64 consid. 4),

oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la

decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri

atti (cfr. STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del

2.

febbraio 2000 consid. 2).

2.2

In

concreto, la Sezione della popolazione ha revocato il

permesso di dimora alle insorgenti con la seguente motivazione:

“Gentile Signora RI

1,

tenuto conto che ha

interessato le Autorità di polizia e giudiziarie del nostro Paese e all'estero,

richiamata in particolare la Sentenza emanata dal Tribunale di Santiago (Cile)

il 12.07.2007, si ritiene che, per motivi di ordine pubblico, la sua presenza

sul nostro territorio non appare opportu-

no. Già solo per questo motivo, richiamate la LStr, l'OASA, nonché gli art. 5 Allegato I ALC, 23 e 24 OLCP e ogni altra applicabile in casu, l'Ufficio della

migrazione

DECIDE

1.

I permessi di dimora B

UE/AELS a suo tempo concessi a lei e RI 2, sono revocati.

2.

Dovete lasciare la

Svizzera entro il 31.08.2012, notificando la partenza all'Ufficio controllo

abitanti e al Servizio regionale degli stranieri competenti.

3.

La tassa di decisione di

fr. 65.– è posta a suo carico (fattura allegata).

4.

Contro la presente

decisione è data facoltà di ricorso, entro il termine di 15 giorni dall'intimazione,

al Consiglio di Stato.”

Alla luce di quanto precede si può senz'altro

ritenere che in concreto i requisiti minimi di motivazione previsti dalla

giurisprudenza testé menzionata sono stati ossequiati dal Dipartimento.

L'argomentazione addotta, seppur succinta,

ha infatti consentito a RI 1, di rendersi perfettamente conto delle ragioni poste a fondamento dell'avversata pronuncia

e cioè che la revoca del suo permesso era sostanzialmente stata determinata dal fatto di essere

stata condannata penalmente all'estero e di

avere pure interessato la polizia e le autorità giudiziarie del nostro

Paese. Prova ne è che essa è stata in grado di impugnare tale provvedimento con la dovuta cognizione di causa davanti al Consiglio di Stato.

Affermando in quella sede di non costituire un pericolo per l'ordine pubblico

elvetico, essa ha dimostrato di avere

perfettamente capito i motivi posti alla base del querelato provvedimento.

3.

RI 1

lamenta inoltre la violazione del principio della presunzione d'innocenza per

il fatto che nel proprio giudizio il Consiglio di Stato ha preso pure in

considerazione la condanna inflittale con sentenza 28 novembre 2012 della Corte di appello e di

revisione penale, sebbene che la stessa non fosse a quel tempo ancora

cresciuta in giudicato, visto il gravame da lei interposto al Tribunale

federale.

Ci si può invero chiedere se l'Esecutivo

cantonale non dovesse attendere l'esito di

tale ricorso per poter fare riferimento a questa condanna. Sia come sia, il

quesito può rimanere indeciso in quanto la questione appare superata dagli

eventi. Bisogna in effetti considerare che con sentenza del 17 settembre 2013 (__________), la Corte penale del Tribunale federale ha definitivamente

confermato la suddetta decisione della Corte di appello e di revisione penale,

respingendo il ricorso interposto contro di essa dall'insorgente. Sentenza,

questa, che è stata acquisita agli atti nell'ambito del presente procedimento

ricorsuale. Anche tale condanna può dunque essere presa in considerazione a

tutti gli effetti in questa sede, ritenuto che di principio il Tribunale cantonale

amministrativo giudica i ricorsi che gli sono sottoposti in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui emette la propria decisione, di

modo che esso può prendere in considerazione anche d'ufficio fatti aventi

rilevanza giuridica che si sono verificati in costanza di litispendenza,

successivamente alla decisione dell'istanza inferiore (RDAT 1985 n. 46 consid.

C). Oltretutto la ricorrente ha avuto modo di prendere

posizione sulla suddetta sentenza del Tribunale federale che la riguarda, di modo

che il suo diritto di essere sentita è stato pienamente rispettato.

4.

4.1. L'accordo

tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone si rivolge ai cittadini elvetici e a

quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro

diritto di entrare, soggiornare, accedere a

delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli

Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio,

derogano alle disposizioni di diritto interno.

L'art. 5 Allegato I ALC dispone che i diritti

conferiti dall'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da

misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità.

Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25

febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad

essa relativa (art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC), le deroghe alla libera

circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate

in modo restrittivo. Al di là della turbativa insita in ogni violazione

della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una

minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale

per la società. In applicazione dell'art. 5 Allegato I ALC, una condanna penale

va di conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti dall'Accordo

solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento

personale costituente una minaccia attuale

per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid.

3.4

; 129 II 215 consid. 7.4 con rinvii alla giurisprudenza della Corte di

Giustizia dell'Unione europea). A dipendenza delle circostanze, già la sola

condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile

messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della

minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà

altre infrazioni in futuro; d'altra parte, per rinunciare a misure di ordine

pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo

(DTF 137 II 233 consid. 4.3.2; 136 II 5 consid. 4.2; STF 2C_238/2012 del 30 luglio

2012.

consid. 3.1). Va osservato che anche una condanna pronunciata all'estero può, di

per sé, giustificare misure di ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato

I all'ALC (DTF 134 II 25, consid. 4.3.1, con rif.).

4.2

In quanto

cittadina comunitaria (italiana) e titolare di un documento di legittimazione

valido, RI 1 può prevalersi in linea di principio del

menzionato accordo bilaterale per esercitare un'attività lucrativa, ricercare

un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività lucrativa

(cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 Allegato I ALC; STF 131 II 339, consid. 2).

Sennonché,

bisogna considerare che il campo di applicazione

personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino

comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di

soggiorno garantito dall'accordo in parola

al momento determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato

(STF 134 II 10 , consid. 2; 130 II 1, consid. 3.4).

4.3

Come detto in precedenza, l'autorizzazione

di soggiorno di cui beneficiava l'insorgente

per svolgere un'attività lucrativa quale dipendente in Svizzera, valida fino al 13 settembre 2012, è nel

frattempo scaduta. Bisogna pertanto

esaminare se RI 1 possa essere considerata ancora “lavoratrice” ai sensi

dell'ALC e pretendere il rinnovo del permesso sotto questo profilo.

La Corte di giustizia delle Comunità

europee ha precisato che dev'essere considerato tale il soggetto che esegue per

un certo tempo, a favore di un'altra persona e sotto la direzione di questa,

prestazioni in contropartita delle quali percepisce una rimunerazione. Essa ha

aggiunto che, una volta cessato il rapporto di lavoro, l'interessato perde - in

linea di principio - la qualità di lavoratore, fermo tuttavia restando che, da

un lato, questa qualifica può produrre degli

effetti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che, dall'altro, una

persona all'effettiva ricerca di un impiego deve pure essere qualificata come

un lavoratore (sentenze CGCE del 12

maggio 1998 nella causa Martinez Sala/Freistaat Bayern, C-85/96 Racc. 1998

I-2691, punto 32; 3 luglio 1986 Lawrie-Blum/

Land Baden-Württemberg, 66/85, Racc. 1986 2121, punto 17). La Corte di

giustizia delle Comunità europee ha considerato a più riprese che l'effetto utile

dell'art. 39 del Trattato CE (ex art. 48) esige che venga concesso all'interessato

un termine ragionevole in grado di consentirgli di prendere conoscenza, sul

territorio dello Stato in cui si trova, delle offerte di lavoro corrispondenti

alle sue qualifiche professionali e di adottare, se del caso, le misure

necessarie al fine di essere assunto (sentenza CGCE del 26 febbraio 1991

Antonissen, C-292/89, Racc. 1991 I-745, punto 16; sentenza CGCE del 23 gennaio

1997.

Tetik/Land Berlin, C-171/95, Racc. 1997 I-329, punto 27; sentenza CGCE del

20.

febbraio 1997 Commissione delle Comunità europee/ Regno del Belgio,

C-344/95, Racc. 1997 I-1035, punto 16). Essa ha pure rilevato che, mancando una

disposizione comunitaria volta a disciplinare

la durata del soggiorno dei cittadini comunitari in cerca di

occupazione, gli Stati membri hanno il diritto di fissare un termine

ragionevole a tal fine. Un lasso di tempo di 6 mesi è stato considerato

adeguato nel caso di un cittadino comunitario che mai aveva lavorato in precedenza

nello Stato ospitante (sentenza CGCE del 26 febbraio 1991 Antonissen, C-292/89,

Racc. 1991 I-745, punto 21); per contro la Corte ha reputato insufficiente un

termine di tre mesi (sentenza CGCE del 20 febbraio 1997 Commissione delle

Comunità europee/Regno del Belgio, C-344/

95, Racc. 1997 I-1035, punto 18). Ha comunque

pure rilevato che il diritto di soggiorno per cercare lavoro non può essere

fatto valere per vari anni da una persona che non ha alcuna prospettiva di

lavoro (cfr. sentenza CGCE del 26 maggio 1993 Tsiotras/

Landeshauptstadt Stuttgart, C-171/91, Racc. 1993 I−2925, punto 14).

Nel caso in

esame, non risulta dagli atti che successivamente dalla

fine di dicembre del 2010 RI 1 abbia ancora svolto un'attività lucrativa effettiva

e regolare. In siffatte circostanze, essa non può (più) essere considerata

quale "lavoratrice" ai sensi dell'ALC e della giurisprudenza comunitaria.

Visto inoltre il

tempo trascorso da quando non è più attiva professionalmente, l'interessata non

può invocare l'ALC neanche per la ricerca di un impiego

(cfr. sentenza CGCE del 26 maggio 1993 Tsiotras/Landeshauptstadt Stuttgart,

C-171/91, Racc. 1993 I−2925, punto 14). Oltre a ciò, non

può beneficiare dello statuto di persona non esercitante un'attività lucrativa,

non disponendo di sufficienti mezzi finanziari per il suo mantenimento, tanto che

da tempo deve far capo all'aiuto sociale

(art. 6 ALC, 24 Allegato I ALC e 16 OLCP).

4.4

La ricorrente non può nemmeno invocare

il diritto di rimanere sancito dall'art. 4 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC, il

quale prescrive che i cittadini di una parte

contraente e i membri della loro famiglia hanno in linea di principio il

diritto di rimanere sul territorio di un'altra

parte contraente anche dopo avere cessato la loro attività economica

(vedi anche art. 22 OLCP). A questo proposito fanno stato, oltre alla prassi

della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia, anche il

regolamento CEE n. 1251/70 (per i lavoratori

dipendenti) e la direttiva 75/34/CEE (per gli indipendenti). Da entrambe

queste regolamentazioni emerge che hanno il diritto di rimanere in Svizzera al

termine della loro attività lucrativa, segnatamente, i cittadini comunitari che

hanno maturato il diritto alla pensione e quelli residenti senza interruzione

nel territorio di tale Stato da più di due

anni, colpiti da inabilità permanente al lavoro (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a e b

del suddetto regolamento e della suddetta direttiva CEE). Ciò che non è evidentemente

il caso nella presente fattispecie, ritenuto che l'insorgente non ha maturato

il diritto alla pensione e non ha mai dimostrato di essere colpita da inabilità

permanente al lavoro.

4.5

Ne discende pertanto che la ricorrente

non può (più) prevalersi di un diritto sgorgante dall'ALC per poter risiedere

in Svizzera.

Alla presente

vertenza è quindi applicabile il diritto interno (cfr.

art. 12 ALC e 2 cpv. 2 LStr).

5.

Giusta

l'art. 62 LStr, il permesso di dimora può essere revocato (o non rinnovato) se

lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto

fatti essenziali (lett. a), è stato condannato a una pena detentiva

di lunga durata (lett. b), se ha violato in

modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici

in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o

esterna della Svizzera (c), disattende una delle condizioni

legate alla decisione (lett. d) oppure se egli o una persona a suo carico

dipende dall'aiuto sociale (lett. e).

Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare

- è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno (DTF 135 II 377

consid. 4.2 pag. 379 segg.; STF 2C_515/2009 del 27 gennaio 2010 consid. 2.1).

Una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici è per contro data, in

caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità

(art. 80 cpv. 1 lett. a OASA). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine

pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera

dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione

della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA).

6.

6.1. Come

accennato in narrativa, con sentenza 12 luglio 2007 RI 1 è stata condannata dal Tribunale di Santiago (Cile) alla pena

detentiva di 3 anni, sospesa con un periodo di prova di identica durata, al

pagamento di una multa nonché all'espulsione

da tale Paese. L'11 gennaio 2007, essa era stata fermata unitamente alla madre __________ dalla polizia aeroportuale di Santiago

del Cile con 6,155 kg di cocaina (con l'84% di purezza media) destinati

al mercato elvetico. Posta in arresto fino all'8 maggio successivo, è stata in

seguito riconosciuta colpevole di infrazione alla legge cilena sugli

stupefacenti. Va osservato che nell'ambito della commisurazione della pena sono

comunque state ritenute le attenuanti relative al suo stato di salute (“enfermedad

bipolar por lo cual su responsabilidad penal esta comprometido parzialmente”).

6.2

Facendo riferimento a questa condanna, il cui

reato è punibile anche nel nostro Paese tanto da essere qualificato come crimine (o quanto meno delitto) giusta l'art. 10 del codice penale

svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; 311.0), bisogna

effettivamente ammettere che RI 1 si è resa colpevole di un'azione

delittuosa molto grave.

I reati in materia di stupefacenti non vanno sottovalutati, dal momento che

toccano un settore particolarmente sensibile

dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un pericolo serio e concreto per un

interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al

diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la

salute pubblica. La protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce

quindi un interesse pubblico preponderante

che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli

stranieri coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi

provvedimenti di questo tipo (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid.

2c; STF 2A.7/2004 del 2 agosto 2004, consid. 5.1).

Contrariamente a quanto assume l'insorgente,

i fatti per i quali è stata pesantemente condannata all'estero non possono

essere considerati lontani nel tempo ed ancor meno sottovalutati, anche perché

gli eventi più recenti hanno dimostrato come tale evento non costituisce un

episodio isolato e non è bastato a farla desistere dal nuovamente delinquere in

questo specifico settore.

In effetti, come esposto in narrativa, con sentenza 4 aprile 2012, la Corte delle assise criminali ha

riconosciuto RI 1 colpevole di infrazione aggravata alla LStup,

siccome riferita a un quantitativo di cocaina

che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di

molte persone, per avere,

senza essere autorizzata, nel periodo febbraio

2011/giugno 2011, acquistato, detenuto ai fini di vendita ed alienato a consumatori locali, complessivi 300 grammi di tale sostanza e l'ha condannata alla

pena detentiva di 16 mesi. Nel contempo, sono stati condannati, sempre per

infrazione aggravata alla LStup, anche sua madre __________ e lo zio, avendo

tutti agito in correità. Statuendo sull'appello di RI 1 e su quello incidentale

del Ministero pubblico, con sentenza 28 novembre 2012 - confermata come detto

dal Tribunale federale il 17 settembre 2013 - la CARP

ha accolto parzialmente il primo e respinto il secondo, riducendo a 15 mesi la

pena detentiva inflitta. Al di là di questo aspetto legato alla commisurazione

della pena, entrambe le autorità di ricorso hanno comunque sostanzialmente

confermato le imputazioni a carico dell'insorgente. Eloquenti

in merito alla responsabilità penale della ricorrente appaiono le considerazioni

sviluppate dalla CARP nel suo giudizio (sentenza

anonimizzata, consid. 45, con AP1 riferito a RI 1):

"(...) per la valutazione della colpa va considerato,

in primo luogo, il quantitativo di droga trattata, ovvero 300 grammi di cocaina che, ritenuto il grado di purezza pari al 25%, equivale a 75 grammi di cocaina pura (doc. TPC 33). Si tratta di un quantitativo importante e abbondantemente al

di là del limite richiesto per l'applicazione

del caso grave ex. art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, in grado di mettere

potenzialmente in pericolo la salute di un gran numero di persone, che sapeva essere

frutto di un traffico internazionale. Sebbene a livello organizzativo AP 1

ricoprisse senz'altro un ruolo minore della madre, va sottolineato, come già

fatto in prima istanza, il suo coinvolgimento in alcune delle fasi cruciali

della vicenda (presa in consegna di 300 grammi di cocaina, contatti con gli acquirenti, trattative concernenti il pagamento al fornitore) ad eccezione degli

accordi iniziali con A. e la prima consegna di 3 ovuli a IM 2, nonché il fatto

che lei era la sua persona di fiducia e che, quindi, in assenza della madre -

come è stato il caso nella fase in cui quest'ultima si trovava a __ - ricopriva

un ruolo di responsabilità all'interno della piccola rete domestica che componeva

assieme a madre e zio.

Dal profilo

soggettivo, come per la madre, anche per AP 1 si tratta di un traffico

perpetrato per spirito di lucro (diversamente dal tossicomane che delinque per

finanziare il proprio consumo di droga). Per quanto attiene alla libertà dell'appellante

di decidere fra legalità e illegalità, va detto che AP 1 era titolare di un

permesso di soggiorno B (la decisione di mancato rinnovo è attualmente sub iudice)

e beneficiaria di prestazioni sociali a seguito della nascita della figlia più

che sufficienti a permetterle di vivere onestamente.

L'incidenza

negativa di questi due elementi - o meglio, del movente di lucro e dell'ampia

libertà di decidere fra legalità e illegalità - va però mitigata a causa della

sindrome affettiva bipolare di cui AP 1 soffre e che, come già evocato, ha dato

luogo in passato ad episodi maniacali con sintomi psicotici e a ricoveri in

strutture stazionarie del Cantone. Pur non pregiudicando la sua capacità di

intendere e di volere, come già osservato dai primi giudici, tale patologia va

tuttavia tenuta in maggior considerazione di quanto fatto dai primi giudici in

quanto pone AP 1 in uno stato di parziale sudditanza dalla madre con cui vive.

Ne segue che, per le circostanze legate al reato, adeguata appare essere una

pena detentiva aggirantesi sui 13 mesi.

La colpa di AP 1

deve poi essere ponderata in funzione delle sue circostanze personali. Del valore

attenuante nullo della sua incensuratezza in Svizzera, già s'è detto. Nulla di

positivo AP 1 può dedurre dal suo comportamento processuale caratterizzato da

continue menzogne. La sua malattia non può essere chiamata a giustificazione

dei suoi molteplici “non ricordo”, non essendo evocata nemmeno dai medici una

qualche influenza di tale patologia sulla sua capacità di ricordare i fatti. Il

suo comportamento processuale è stato improntato alla negazione più totale,

anche confrontata con schiaccianti risultanze istruttorie a suo carico, ciò che

- pur configurando un diritto della difesa - non può comportare sconti di pena.

Nemmeno si ravvisano, nel suo passato, situazioni o comportamenti

particolarmente meritori visto che la giovane neppure ha mai lavorato in vita

sua. Per contro, in questo ambito, così come per la madre, va considerata quale

elemento aggravante la pesante condanna cilena per reati di stupefacenti e i

quasi quattro mesi di detenzione preventiva e l'espulsione dal paese. In questo

senso, anche AP 1 dimostra di essere impermeabile agli interventi dell'autorità,

ciò che non può non preoccupare.

Pertanto, tutto

considerato - in particolare, considerata la recidiva specifica - questa Corte

ritiene di dover aumentare di 2 mesi la pena base e, così, infliggerle la pena

detentiva di 15 mesi”.

Ne discende che la ricorrente

è stata condannata per ben due volte nell'arco di pochi anni per avere

trafficato un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale

da mettere in pericolo la salute di parecchie persone.

Essa ha quindi

dimostrato di non volere o di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento

vigente nel paese che lo ospita e di essere un pericolo per l'ordine e la

sicurezza pubblica. Considerato in particolare che quanto da essa

commesso non concerne il consumo di stupefacenti bensì lo spaccio, lo stato in

cui essa si sarebbe trovata a delinquere non diminuisce l'interesse al suo allontanamento.

Del resto, in occasione della sua ultima condanna, non è

nemmeno stato considerato che essa avesse agito in stato di scemata imputabilità.

6.3

Va pure rilevato, per completezza, che il 14 settembre 2007, al momento di rilasciarle

il permesso di dimora CE/AELS, il Dipartimento non era a conoscenza che il 12

luglio precedente essa era stata condannata in Cile a una pena detentiva di 3

anni. Giudizio, questo, che l'interessata ha

sempre sottaciuto, affermando ancora il 10 maggio 2010, nell'ambito di

una procedura ricorsuale concernente il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno,

di non aver subìto condanne né messo in pericolo la sicurezza pubblica in

Svizzera o all'estero.

Con il

suo comportamento, essa ha quindi tratto scientemente in inganno l'autorità

preposta all'esame della sua domanda. È infatti evidente che se avesse saputo sin dall'inizio del suo grave

precedente penale, ben difficilmente l'autorità

dipartimentale le avrebbe rilasciato un permesso di dimora CE/AELS per poter lavorare

nel nostro Paese.

6.4

Alla luce di quanto precede,

considerato che ha sottaciuto fatti

essenziali durante la procedura d'autorizzazione (art.

62.

lett. a LStr), che è stata condannata a una pena detentiva

di lunga durata ai sensi dell'art. 62 lett. b LStr (pena privativa della libertà

superiore a un anno ai sensi della giurisprudenza menzionata nel consid. 4) ed

ha violato in modo rilevante e ripetutamente,

nonché esposto a pericolo, l'ordine pubblico giusta l'art. 62 lett. c LStr, l'insorgente

adempie i requisiti per la revoca - nonché per il mancato rinnovo - del suo

permesso di dimora sulla base del diritto interno.

Va da sé che, rappresentando attualmente una

minaccia effettiva ed abbastanza grave per la società, la ricorrente adempirebbe

pure i requisiti legittimanti un provvedimento per motivi di ordine pubblico ai

sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 Allegato I ALC testé

menzionata, qualora tale accordo fosse applicabile nella fattispecie.

7.

A questo

punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione

della popolazione.

7.1

RI 1 è giunta in Svizzera nel 2006. Quand'anche

non si volesse tenere conto del periodo di carcerazione sofferto in Cile nella

prima parte del 2007, la sua presenza nel nostro Paese va

comunque considerata di media durata. Ora,

se da una parte questa circostanza ha un sicuro peso nell'ambito della

ponderazione degli interessi in presenza, dall'altra bisogna tenere conto che i

gravi reati in materia di stupefacenti di cui si è macchiata in questi anni, l'hanno

resa una persona indesiderata in Svizzera. Ritenuto che l'insorgente ha

ampiamente dimostrato la sua incapacità di adattarsi all'ordinamento giuridico

del nostro Paese, da tempo non svolge più un'attività lucrativa regolare, ha contratto

diversi debiti ed è ricorsa all'aiuto sociale, non si può certo ritenere che essa

sia integrata in Svizzera.

Bisogna anche tenere conto che la ricorrente

è entrata in Svizzera all'età di 23 anni. Un suo rientro in Italia o nella

Repubblica Dominicana, dove è sovente tornata per trascorrere le vacanze, non

le porrà insormontabili problemi di risocializzazione, ritenuto pure che non

rende nemmeno minimamente verosimile di non avervi ancora dei parenti. Va

peraltro osservato, su quest'ultimo aspetto, che anche a sua madre __________ è stato revocato il permesso di

dimora e che la relativa decisione è cresciuta in giudicato (vedi STF __________

del giugno 2013).

Un suo rientro nella vicina Penisola o sull'isola

caraibica appare quindi tutto sommato esigibile. Del resto, le

difficoltà che dovrà affrontare una volta giunta in patria sono aspetti del

tutto normali che toccano la maggior parte

dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine

dopo diversi anni trascorsi all'estero.

Di conseguenza, considerati la gravità dei

reati commessi e il pericolo che essa

rappresenta attualmente per l'ordine pubblico, un'attenta ponderazione

di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionata la decisione

adottata dall'autorità inferiore.

Va pure rilevato, per completezza, che in

questa sede essa non invoca nemmeno che l'affezione bipolare di cui soffre non

possa essere trattata in Italia o nella Repubblica Dominicana.

7.2

Per quanto

riguarda sua figlia RI 1 (__________2010), essa è ancora molto piccola e dipendente

dalla madre, ragione per la quale non si pone nemmeno il

problema di un suo eventuale sradicamento con la partenza dalla Svizzera.

L'insorgente adduce che l'allontanamento della

bimba violerebbe la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS 0.107), in quanto comprometterà la relazione

con il padre. La tesi non può esserle di soccorso. Innanzitutto, dal relativo certificato di

nascita, non risulta chi sia il padre naturale di RI 2. Inoltre, nemmeno

nel corso di tutta la procedura ricorsuale l'insorgente ne ha fornito l'identità,

cosicché non è dato di sapere né se egli risiede in Svizzera o all'estero né l'estensione

di un eventuale diritto di visita sulla medesima. In siffatte circostanze, non

è quindi dato di vedere come la CDF sia stata violata nella presente fattispecie.

Va infine osservato che RI 2 non potrebbe pretendere di ottenere un'autorizzazione

di soggiorno a titolo autonomo sulla base dell'ALC in virtù della sua cittadinanza

italiana, ritenuto che è minorenne e dipende in tutto e per tutto dalla madre.

8.

Revocando

il permesso di dimora alle ricorrenti, la Sezione della popolazione non ha

pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione

censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che

la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla

valutazione dell'adeguatezza della misura

adottata, per cui la medesima dev'essere confermata.

9.

Stante

quanto precede il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va dunque respinto. La tassa di giustizia e le

spese sono solidalmente a carico delle ricorrenti in quanto soccombenti (art.

28.

LPamm), con la precisazione che la quota parte di RI 2 va accollata alla madre, in quanto sua

rappresentante legale.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Spese e

tassa di giustizia per complessivi fr. 800.-, sono poste solidalmente a carico

delle ricorrenti. La quota

parte riferita di RI 2 va però accollata alla madre, in quanto sua

rappresentante legale.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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