52.2013.149
Revoca permesso di dimora CE/AELS
12 maggio 2014Italiano32 min
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Numero d'incarto:
52.2013.149
Data decisione, Autorità:
12.05.2014, TRAM
Titolo:
Revoca permesso di dimora CE/AELS
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
PERMESSO CE O AELS
PERMESSO DI DIMORA
REVOCA
art. 5 ALC ALL1
art. 29 COST
Incarto n.
52.2013.149
Lugano
12 maggio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Stefano
Bernasconi, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 aprile 2013 di
RI 1
agente per sé e per la figlia RI 2,
patrocinate da: PA 1
contro
la risoluzione 5 marzo 2013 (n. 1168) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 28 giugno 2012 del Dipartimento delle
istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di revoca del permesso di
dimora CE/AELS;
ritenuto, in
fatto
A. a. La
cittadina italo-dominicana RI 1 (1983) - già al beneficio di un'autorizzazione di
corta durata L CE/AELS valida dal 9 febbraio 2006 - è rientrata in Svizzera il
14 settembre 2007, ottenendo un permesso di dimora CE/AELS valido fino al 13 settembre 2012 per esercitare un'attività
lucrativa dipendente come cameriera.
Con decreto d'accusa
19 maggio 2008 (DA __________), essa è stata condannata alla multa di fr. 150.–
per esercizio illecito della prostituzione (28.04.08). Dopo essere stata senza
attività almeno dal mese di ottobre 2007, tra il 1° novembre 2008 e il giugno 2009, ha beneficiato di prestazioni assistenziali, per poi sottoscrivere il
20 aprile 2009 un contratto di lavoro a tempo parziale. Rimasta di nuovo senza lavoro
a partire dal 16 agosto 2009, nel settembre 2009 ha ripreso a beneficiare dei sussidi di sostegno sociale.
b. Con decisione
23 aprile 2010, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni
le ha revocato il permesso di dimora, in quanto essa
non esercitava più un'attività lucrativa ed era a carico dell'assistenza
pubblica. Con risoluzione 12 ottobre 2010, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso
contro la menzionata decisione
dipartimentale e l'ha annullata, in quanto l'interessata aveva nel
frattempo reperito un posto di lavoro ed aveva indicato di non avere subìto
condanne né messo in pericolo la sicurezza pubblica in Svizzera o all'estero.
c. Il __________
2010 la ricorrente ha dato alla luce la figlia RI 2, alla quale è stato rilasciato un permesso di
dimora CE/AELS di identica durata di quello della madre.
Rimasta nel frattempo senza occupazione, quest'ultima è stata posta in seguito al
beneficio dell'assegno famigliare integrativo (AFI) e di quello di prima infanzia
(API).
d. Con sentenza 4 aprile 2012, la
Corte delle assise criminali ha riconosciuto RI 1 colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121), siccome
riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale
da mettere in pericolo la salute di molte persone, per avere,
senza essere autorizzata, nel periodo febbraio 2011/giugno 2011, acquistato, detenuto ai fini di vendita ed alienato a consumatori
locali, complessivi 300 grammi di tale sostanza e l'ha
condannata alla pena detentiva di 16 mesi. Nel contempo sono stati condannati,
sempre per infrazione aggravata alla LStup, anche sua madre __________ e
lo zio, avendo tutti agito in correità.
Statuendo sull'appello di RI
1 e su quello incidentale del Ministero pubblico, con sentenza 28 novembre
2012 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha accolto parzialmente
il primo e respinto il secondo, riducendo a 15 mesi la pena detentiva inflitta.
Contro quest'ultima decisione, l'interessata ha interposto ricorso al Tribunale
federale.
B. Il 28 giugno
2012, la Sezione della popolazione ha revocato il permesso di dimora CE/AELS a RI
1 e, di riflesso, alla figlia RI 2, per motivi di ordine pubblico. L'autorità
ha rilevato che essa aveva interessato la polizia e le autorità giudiziarie del
nostro Paese nonché all'estero, visto che con sentenza 12 luglio 2007 il Tribunale
di Santiago del Cile le aveva inflitto una pesante pena. Dalla sentenza
4 aprile 2012, la Corte delle assise criminali era infatti emerso che dopo
essere stata incarcerata dall'11 gennaio all'8 maggio 2007 in Cile, l'interessata era stata condannata nel Paese
sudamericano, unitamente alla madre, alla pena detentiva di 3 anni sospesa, al
pagamento di una multa nonché all'espulsione dal territorio nazionale,
per infrazione alla legge cilena sugli stupefacenti per avere tentato di
esportare 6,155 kg di cocaina destinati al mercato elvetico.
Il provvedimento
di revoca è stato reso sulla base della legge federale sugli stranieri del 16
dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività
lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), come pure degli art. 5 Allegato
Fatti
I dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione
delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 23 e 24 dell'ordinanza
sull'introduzione della libera circolazione
delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203).
C. Con
giudizio 5 marzo 2013, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa
contro di essa interposta da RI 1, agente per sé e per la figlia RI 2.
Dopo avere respinto
una censura di ordine formale sollevata dalle ricorrenti (carenza di
motivazione della decisione della Sezione della popolazione), il Governo ha ritenuto
in sostanza che vi fossero gli estremi per la revoca del loro permesso di dimora
CE/AELS in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, essendo
oltretutto la misura conforme al principio della proporzionalità. Ha inoltre
respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, le soccombenti si sono aggravate davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone
l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora CE/AELS.
RI 1 ribadisce che
il provvedimento dipartimentale sarebbe carente di
motivazione e critica il Consiglio di Stato per aver preso in considerazione,
nell'ambito del rischio di recidiva, la sentenza della CARP non ancora
cresciuta in giudicato, violando in tal modo la presunzione della sua innocenza.
Nel merito, sostiene che la condanna subìta
in Cile è lontana nel tempo e contesta di essere attualmente una minaccia concreta
e attuale per l'ordine pubblico elvetico. Infine, reputa la decisione impugnata
in ogni caso lesiva del principio di proporzionalità.
E. All'accoglimento del gravame si sono opposti sia il
Dipartimento che il Consiglio di Stato, quest'ultimo con argomenti di
cui si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.
F. Con
sentenza 17 settembre 2013 (__________), la Corte penale del Tribunale federale
ha respinto, in quanto ammissibile, il ricorso presentato da RI 1 contro la decisione
28 novembre 2012 della CARP.
Il 2 aprile 2014, il giudice preposto alla
causa ha richiesto all'alta Corte federale una
copia della menzionata sentenza penale e, una volta acquisita agli atti,
ha informato le insorgenti di tale atto istruttorio, su cui esse hanno poi
potuto esprimersi.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art.
10 lett. a della legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL
1.2.2.1). Va comunque rilevato che l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiavano le insorgenti, valida fino al 13 settembre 2012, è nel frattempo scaduta. In
siffatte circostanze, qualora il presente gravame fosse
volto ad ottenere in ultima battuta l'annullamento della decisione di revoca di
un permesso ormai decaduto, esso apparirebbe privo di oggetto. Il giudizio impugnato
non concerne tuttavia solo la revoca, ma si riferisce implicitamente anche al rifiuto
di prorogare a RI 1 e alla figlia RI 2 il permesso di dimora CE/AELS di cui
erano titolari. Ne discende che esse hanno
ancora un interesse pratico e attuale ad impugnare la decisione dell'autorità
inferiore. Da questo punto di vista dunque il gravame in oggetto, tempestivo
giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181) e presentato da persone senz'altro
legittimate a ricorrere (art. 43 LPamm), è ricevibile in ordine. L'impugnativa può
inoltre essere evasa sulla base degli atti, integrati dalla sentenza 17 settembre
2013 della Corte penale del Tribunale federale (__________), richiamata dal
giudice delegato alla causa (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
Le
ricorrenti si dolgono innanzitutto della
violazione del loro diritto di essere sentite. Ribadiscono anche in questa sede
il fatto che l'autorità di prime cure avrebbe omesso di motivare
sufficientemente la decisione con cui ha
risolto di non rinnovare loro il permesso di dimora.
Tale rimprovero
va esaminato preliminarmente, poiché quanto da esse
invocato costituisce una garanzia di natura formale, la cui disattenzione
comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 124
V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).
2.1
La natura ed i limiti del diritto di
essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale
cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime
dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Tale norma, applicabile anche ai
procedimenti in materia di diritto degli stranieri, assicura all'interessato il
diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che
sia emanata una decisione e gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione
delle prove, di conoscere i risultati delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270
consid. 3.1, 120 Ib 379, 118 Ia 17; Ulrich
Häfelin/Georg Müller, Grundriss des
Allgemeinen Verwaltungsrechts, 6a ed., Zurigo 2010, pag. 374 n. 1615, pag. 384 n. 1672 segg., segnatamente
n. 1680; Ben-jamin Schindler in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela
Thurnherr, Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer AuG, Berna 2010, n.
17.
ad art. 96 e nota a piè di pagina n. 64).
Il diritto di essere sentito garantito dall'art.
29.
Cost. comprende anche il dovere per le autorità amministrative e giudiziarie
di motivare le proprie decisioni (art. 26
cpv. 1 LPamm; DTF 117 Ib 64 consid. 4). Per prassi, una motivazione può
essere ritenuta sufficiente quando l'autorità
menziona brevemente le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un senso
piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella
situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232
consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 121 I 54 consid. 2c; 117 Ib 64 consid. 4),
oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la
decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri
atti (cfr. STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del
2.
febbraio 2000 consid. 2).
2.2
In
concreto, la Sezione della popolazione ha revocato il
permesso di dimora alle insorgenti con la seguente motivazione:
“Gentile Signora RI
1,
tenuto conto che ha
interessato le Autorità di polizia e giudiziarie del nostro Paese e all'estero,
richiamata in particolare la Sentenza emanata dal Tribunale di Santiago (Cile)
il 12.07.2007, si ritiene che, per motivi di ordine pubblico, la sua presenza
sul nostro territorio non appare opportu-
no. Già solo per questo motivo, richiamate la LStr, l'OASA, nonché gli art. 5 Allegato I ALC, 23 e 24 OLCP e ogni altra applicabile in casu, l'Ufficio della
migrazione
DECIDE
1.
I permessi di dimora B
UE/AELS a suo tempo concessi a lei e RI 2, sono revocati.
2.
Dovete lasciare la
Svizzera entro il 31.08.2012, notificando la partenza all'Ufficio controllo
abitanti e al Servizio regionale degli stranieri competenti.
3.
La tassa di decisione di
fr. 65.– è posta a suo carico (fattura allegata).
4.
Contro la presente
decisione è data facoltà di ricorso, entro il termine di 15 giorni dall'intimazione,
al Consiglio di Stato.”
Alla luce di quanto precede si può senz'altro
ritenere che in concreto i requisiti minimi di motivazione previsti dalla
giurisprudenza testé menzionata sono stati ossequiati dal Dipartimento.
L'argomentazione addotta, seppur succinta,
ha infatti consentito a RI 1, di rendersi perfettamente conto delle ragioni poste a fondamento dell'avversata pronuncia
e cioè che la revoca del suo permesso era sostanzialmente stata determinata dal fatto di essere
stata condannata penalmente all'estero e di
avere pure interessato la polizia e le autorità giudiziarie del nostro
Paese. Prova ne è che essa è stata in grado di impugnare tale provvedimento con la dovuta cognizione di causa davanti al Consiglio di Stato.
Affermando in quella sede di non costituire un pericolo per l'ordine pubblico
elvetico, essa ha dimostrato di avere
perfettamente capito i motivi posti alla base del querelato provvedimento.
3.
RI 1
lamenta inoltre la violazione del principio della presunzione d'innocenza per
il fatto che nel proprio giudizio il Consiglio di Stato ha preso pure in
considerazione la condanna inflittale con sentenza 28 novembre 2012 della Corte di appello e di
revisione penale, sebbene che la stessa non fosse a quel tempo ancora
cresciuta in giudicato, visto il gravame da lei interposto al Tribunale
federale.
Ci si può invero chiedere se l'Esecutivo
cantonale non dovesse attendere l'esito di
tale ricorso per poter fare riferimento a questa condanna. Sia come sia, il
quesito può rimanere indeciso in quanto la questione appare superata dagli
eventi. Bisogna in effetti considerare che con sentenza del 17 settembre 2013 (__________), la Corte penale del Tribunale federale ha definitivamente
confermato la suddetta decisione della Corte di appello e di revisione penale,
respingendo il ricorso interposto contro di essa dall'insorgente. Sentenza,
questa, che è stata acquisita agli atti nell'ambito del presente procedimento
ricorsuale. Anche tale condanna può dunque essere presa in considerazione a
tutti gli effetti in questa sede, ritenuto che di principio il Tribunale cantonale
amministrativo giudica i ricorsi che gli sono sottoposti in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui emette la propria decisione, di
modo che esso può prendere in considerazione anche d'ufficio fatti aventi
rilevanza giuridica che si sono verificati in costanza di litispendenza,
successivamente alla decisione dell'istanza inferiore (RDAT 1985 n. 46 consid.
C). Oltretutto la ricorrente ha avuto modo di prendere
posizione sulla suddetta sentenza del Tribunale federale che la riguarda, di modo
che il suo diritto di essere sentita è stato pienamente rispettato.
4.
4.1. L'accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone si rivolge ai cittadini elvetici e a
quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro
diritto di entrare, soggiornare, accedere a
delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli
Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio,
derogano alle disposizioni di diritto interno.
L'art. 5 Allegato I ALC dispone che i diritti
conferiti dall'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da
misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità.
Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25
febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad
essa relativa (art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC), le deroghe alla libera
circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate
in modo restrittivo. Al di là della turbativa insita in ogni violazione
della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una
minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale
per la società. In applicazione dell'art. 5 Allegato I ALC, una condanna penale
va di conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti dall'Accordo
solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento
personale costituente una minaccia attuale
per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid.
3.4
; 129 II 215 consid. 7.4 con rinvii alla giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione europea). A dipendenza delle circostanze, già la sola
condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile
messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della
minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà
altre infrazioni in futuro; d'altra parte, per rinunciare a misure di ordine
pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo
(DTF 137 II 233 consid. 4.3.2; 136 II 5 consid. 4.2; STF 2C_238/2012 del 30 luglio
2012.
consid. 3.1). Va osservato che anche una condanna pronunciata all'estero può, di
per sé, giustificare misure di ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato
I all'ALC (DTF 134 II 25, consid. 4.3.1, con rif.).
4.2
In quanto
cittadina comunitaria (italiana) e titolare di un documento di legittimazione
valido, RI 1 può prevalersi in linea di principio del
menzionato accordo bilaterale per esercitare un'attività lucrativa, ricercare
un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività lucrativa
(cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 Allegato I ALC; STF 131 II 339, consid. 2).
Sennonché,
bisogna considerare che il campo di applicazione
personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino
comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di
soggiorno garantito dall'accordo in parola
al momento determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato
(STF 134 II 10 , consid. 2; 130 II 1, consid. 3.4).
4.3
Come detto in precedenza, l'autorizzazione
di soggiorno di cui beneficiava l'insorgente
per svolgere un'attività lucrativa quale dipendente in Svizzera, valida fino al 13 settembre 2012, è nel
frattempo scaduta. Bisogna pertanto
esaminare se RI 1 possa essere considerata ancora “lavoratrice” ai sensi
dell'ALC e pretendere il rinnovo del permesso sotto questo profilo.
La Corte di giustizia delle Comunità
europee ha precisato che dev'essere considerato tale il soggetto che esegue per
un certo tempo, a favore di un'altra persona e sotto la direzione di questa,
prestazioni in contropartita delle quali percepisce una rimunerazione. Essa ha
aggiunto che, una volta cessato il rapporto di lavoro, l'interessato perde - in
linea di principio - la qualità di lavoratore, fermo tuttavia restando che, da
un lato, questa qualifica può produrre degli
effetti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che, dall'altro, una
persona all'effettiva ricerca di un impiego deve pure essere qualificata come
un lavoratore (sentenze CGCE del 12
maggio 1998 nella causa Martinez Sala/Freistaat Bayern, C-85/96 Racc. 1998
I-2691, punto 32; 3 luglio 1986 Lawrie-Blum/
Land Baden-Württemberg, 66/85, Racc. 1986 2121, punto 17). La Corte di
giustizia delle Comunità europee ha considerato a più riprese che l'effetto utile
dell'art. 39 del Trattato CE (ex art. 48) esige che venga concesso all'interessato
un termine ragionevole in grado di consentirgli di prendere conoscenza, sul
territorio dello Stato in cui si trova, delle offerte di lavoro corrispondenti
alle sue qualifiche professionali e di adottare, se del caso, le misure
necessarie al fine di essere assunto (sentenza CGCE del 26 febbraio 1991
Antonissen, C-292/89, Racc. 1991 I-745, punto 16; sentenza CGCE del 23 gennaio
1997.
Tetik/Land Berlin, C-171/95, Racc. 1997 I-329, punto 27; sentenza CGCE del
20.
febbraio 1997 Commissione delle Comunità europee/ Regno del Belgio,
C-344/95, Racc. 1997 I-1035, punto 16). Essa ha pure rilevato che, mancando una
disposizione comunitaria volta a disciplinare
la durata del soggiorno dei cittadini comunitari in cerca di
occupazione, gli Stati membri hanno il diritto di fissare un termine
ragionevole a tal fine. Un lasso di tempo di 6 mesi è stato considerato
adeguato nel caso di un cittadino comunitario che mai aveva lavorato in precedenza
nello Stato ospitante (sentenza CGCE del 26 febbraio 1991 Antonissen, C-292/89,
Racc. 1991 I-745, punto 21); per contro la Corte ha reputato insufficiente un
termine di tre mesi (sentenza CGCE del 20 febbraio 1997 Commissione delle
Comunità europee/Regno del Belgio, C-344/
95, Racc. 1997 I-1035, punto 18). Ha comunque
pure rilevato che il diritto di soggiorno per cercare lavoro non può essere
fatto valere per vari anni da una persona che non ha alcuna prospettiva di
lavoro (cfr. sentenza CGCE del 26 maggio 1993 Tsiotras/
Landeshauptstadt Stuttgart, C-171/91, Racc. 1993 I−2925, punto 14).
Nel caso in
esame, non risulta dagli atti che successivamente dalla
fine di dicembre del 2010 RI 1 abbia ancora svolto un'attività lucrativa effettiva
e regolare. In siffatte circostanze, essa non può (più) essere considerata
quale "lavoratrice" ai sensi dell'ALC e della giurisprudenza comunitaria.
Visto inoltre il
tempo trascorso da quando non è più attiva professionalmente, l'interessata non
può invocare l'ALC neanche per la ricerca di un impiego
(cfr. sentenza CGCE del 26 maggio 1993 Tsiotras/Landeshauptstadt Stuttgart,
C-171/91, Racc. 1993 I−2925, punto 14). Oltre a ciò, non
può beneficiare dello statuto di persona non esercitante un'attività lucrativa,
non disponendo di sufficienti mezzi finanziari per il suo mantenimento, tanto che
da tempo deve far capo all'aiuto sociale
(art. 6 ALC, 24 Allegato I ALC e 16 OLCP).
4.4
La ricorrente non può nemmeno invocare
il diritto di rimanere sancito dall'art. 4 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC, il
quale prescrive che i cittadini di una parte
contraente e i membri della loro famiglia hanno in linea di principio il
diritto di rimanere sul territorio di un'altra
parte contraente anche dopo avere cessato la loro attività economica
(vedi anche art. 22 OLCP). A questo proposito fanno stato, oltre alla prassi
della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia, anche il
regolamento CEE n. 1251/70 (per i lavoratori
dipendenti) e la direttiva 75/34/CEE (per gli indipendenti). Da entrambe
queste regolamentazioni emerge che hanno il diritto di rimanere in Svizzera al
termine della loro attività lucrativa, segnatamente, i cittadini comunitari che
hanno maturato il diritto alla pensione e quelli residenti senza interruzione
nel territorio di tale Stato da più di due
anni, colpiti da inabilità permanente al lavoro (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a e b
del suddetto regolamento e della suddetta direttiva CEE). Ciò che non è evidentemente
il caso nella presente fattispecie, ritenuto che l'insorgente non ha maturato
il diritto alla pensione e non ha mai dimostrato di essere colpita da inabilità
permanente al lavoro.
4.5
Ne discende pertanto che la ricorrente
non può (più) prevalersi di un diritto sgorgante dall'ALC per poter risiedere
in Svizzera.
Alla presente
vertenza è quindi applicabile il diritto interno (cfr.
art. 12 ALC e 2 cpv. 2 LStr).
5.
Giusta
l'art. 62 LStr, il permesso di dimora può essere revocato (o non rinnovato) se
lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto
fatti essenziali (lett. a), è stato condannato a una pena detentiva
di lunga durata (lett. b), se ha violato in
modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici
in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o
esterna della Svizzera (c), disattende una delle condizioni
legate alla decisione (lett. d) oppure se egli o una persona a suo carico
dipende dall'aiuto sociale (lett. e).
Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare
- è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno (DTF 135 II 377
consid. 4.2 pag. 379 segg.; STF 2C_515/2009 del 27 gennaio 2010 consid. 2.1).
Una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici è per contro data, in
caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità
(art. 80 cpv. 1 lett. a OASA). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine
pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera
dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione
della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA).
6.
6.1. Come
accennato in narrativa, con sentenza 12 luglio 2007 RI 1 è stata condannata dal Tribunale di Santiago (Cile) alla pena
detentiva di 3 anni, sospesa con un periodo di prova di identica durata, al
pagamento di una multa nonché all'espulsione
da tale Paese. L'11 gennaio 2007, essa era stata fermata unitamente alla madre __________ dalla polizia aeroportuale di Santiago
del Cile con 6,155 kg di cocaina (con l'84% di purezza media) destinati
al mercato elvetico. Posta in arresto fino all'8 maggio successivo, è stata in
seguito riconosciuta colpevole di infrazione alla legge cilena sugli
stupefacenti. Va osservato che nell'ambito della commisurazione della pena sono
comunque state ritenute le attenuanti relative al suo stato di salute (“enfermedad
bipolar por lo cual su responsabilidad penal esta comprometido parzialmente”).
6.2
Facendo riferimento a questa condanna, il cui
reato è punibile anche nel nostro Paese tanto da essere qualificato come crimine (o quanto meno delitto) giusta l'art. 10 del codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; 311.0), bisogna
effettivamente ammettere che RI 1 si è resa colpevole di un'azione
delittuosa molto grave.
I reati in materia di stupefacenti non vanno sottovalutati, dal momento che
toccano un settore particolarmente sensibile
dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un pericolo serio e concreto per un
interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al
diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la
salute pubblica. La protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce
quindi un interesse pubblico preponderante
che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli
stranieri coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi
provvedimenti di questo tipo (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid.
2c; STF 2A.7/2004 del 2 agosto 2004, consid. 5.1).
Contrariamente a quanto assume l'insorgente,
i fatti per i quali è stata pesantemente condannata all'estero non possono
essere considerati lontani nel tempo ed ancor meno sottovalutati, anche perché
gli eventi più recenti hanno dimostrato come tale evento non costituisce un
episodio isolato e non è bastato a farla desistere dal nuovamente delinquere in
questo specifico settore.
In effetti, come esposto in narrativa, con sentenza 4 aprile 2012, la Corte delle assise criminali ha
riconosciuto RI 1 colpevole di infrazione aggravata alla LStup,
siccome riferita a un quantitativo di cocaina
che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
molte persone, per avere,
senza essere autorizzata, nel periodo febbraio
2011/giugno 2011, acquistato, detenuto ai fini di vendita ed alienato a consumatori locali, complessivi 300 grammi di tale sostanza e l'ha condannata alla
pena detentiva di 16 mesi. Nel contempo, sono stati condannati, sempre per
infrazione aggravata alla LStup, anche sua madre __________ e lo zio, avendo
tutti agito in correità. Statuendo sull'appello di RI 1 e su quello incidentale
del Ministero pubblico, con sentenza 28 novembre 2012 - confermata come detto
dal Tribunale federale il 17 settembre 2013 - la CARP
ha accolto parzialmente il primo e respinto il secondo, riducendo a 15 mesi la
pena detentiva inflitta. Al di là di questo aspetto legato alla commisurazione
della pena, entrambe le autorità di ricorso hanno comunque sostanzialmente
confermato le imputazioni a carico dell'insorgente. Eloquenti
in merito alla responsabilità penale della ricorrente appaiono le considerazioni
sviluppate dalla CARP nel suo giudizio (sentenza
anonimizzata, consid. 45, con AP1 riferito a RI 1):
"(...) per la valutazione della colpa va considerato,
in primo luogo, il quantitativo di droga trattata, ovvero 300 grammi di cocaina che, ritenuto il grado di purezza pari al 25%, equivale a 75 grammi di cocaina pura (doc. TPC 33). Si tratta di un quantitativo importante e abbondantemente al
di là del limite richiesto per l'applicazione
del caso grave ex. art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, in grado di mettere
potenzialmente in pericolo la salute di un gran numero di persone, che sapeva essere
frutto di un traffico internazionale. Sebbene a livello organizzativo AP 1
ricoprisse senz'altro un ruolo minore della madre, va sottolineato, come già
fatto in prima istanza, il suo coinvolgimento in alcune delle fasi cruciali
della vicenda (presa in consegna di 300 grammi di cocaina, contatti con gli acquirenti, trattative concernenti il pagamento al fornitore) ad eccezione degli
accordi iniziali con A. e la prima consegna di 3 ovuli a IM 2, nonché il fatto
che lei era la sua persona di fiducia e che, quindi, in assenza della madre -
come è stato il caso nella fase in cui quest'ultima si trovava a __ - ricopriva
un ruolo di responsabilità all'interno della piccola rete domestica che componeva
assieme a madre e zio.
Dal profilo
soggettivo, come per la madre, anche per AP 1 si tratta di un traffico
perpetrato per spirito di lucro (diversamente dal tossicomane che delinque per
finanziare il proprio consumo di droga). Per quanto attiene alla libertà dell'appellante
di decidere fra legalità e illegalità, va detto che AP 1 era titolare di un
permesso di soggiorno B (la decisione di mancato rinnovo è attualmente sub iudice)
e beneficiaria di prestazioni sociali a seguito della nascita della figlia più
che sufficienti a permetterle di vivere onestamente.
L'incidenza
negativa di questi due elementi - o meglio, del movente di lucro e dell'ampia
libertà di decidere fra legalità e illegalità - va però mitigata a causa della
sindrome affettiva bipolare di cui AP 1 soffre e che, come già evocato, ha dato
luogo in passato ad episodi maniacali con sintomi psicotici e a ricoveri in
strutture stazionarie del Cantone. Pur non pregiudicando la sua capacità di
intendere e di volere, come già osservato dai primi giudici, tale patologia va
tuttavia tenuta in maggior considerazione di quanto fatto dai primi giudici in
quanto pone AP 1 in uno stato di parziale sudditanza dalla madre con cui vive.
Ne segue che, per le circostanze legate al reato, adeguata appare essere una
pena detentiva aggirantesi sui 13 mesi.
La colpa di AP 1
deve poi essere ponderata in funzione delle sue circostanze personali. Del valore
attenuante nullo della sua incensuratezza in Svizzera, già s'è detto. Nulla di
positivo AP 1 può dedurre dal suo comportamento processuale caratterizzato da
continue menzogne. La sua malattia non può essere chiamata a giustificazione
dei suoi molteplici “non ricordo”, non essendo evocata nemmeno dai medici una
qualche influenza di tale patologia sulla sua capacità di ricordare i fatti. Il
suo comportamento processuale è stato improntato alla negazione più totale,
anche confrontata con schiaccianti risultanze istruttorie a suo carico, ciò che
- pur configurando un diritto della difesa - non può comportare sconti di pena.
Nemmeno si ravvisano, nel suo passato, situazioni o comportamenti
particolarmente meritori visto che la giovane neppure ha mai lavorato in vita
sua. Per contro, in questo ambito, così come per la madre, va considerata quale
elemento aggravante la pesante condanna cilena per reati di stupefacenti e i
quasi quattro mesi di detenzione preventiva e l'espulsione dal paese. In questo
senso, anche AP 1 dimostra di essere impermeabile agli interventi dell'autorità,
ciò che non può non preoccupare.
Pertanto, tutto
considerato - in particolare, considerata la recidiva specifica - questa Corte
ritiene di dover aumentare di 2 mesi la pena base e, così, infliggerle la pena
detentiva di 15 mesi”.
Ne discende che la ricorrente
è stata condannata per ben due volte nell'arco di pochi anni per avere
trafficato un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale
da mettere in pericolo la salute di parecchie persone.
Essa ha quindi
dimostrato di non volere o di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento
vigente nel paese che lo ospita e di essere un pericolo per l'ordine e la
sicurezza pubblica. Considerato in particolare che quanto da essa
commesso non concerne il consumo di stupefacenti bensì lo spaccio, lo stato in
cui essa si sarebbe trovata a delinquere non diminuisce l'interesse al suo allontanamento.
Del resto, in occasione della sua ultima condanna, non è
nemmeno stato considerato che essa avesse agito in stato di scemata imputabilità.
6.3
Va pure rilevato, per completezza, che il 14 settembre 2007, al momento di rilasciarle
il permesso di dimora CE/AELS, il Dipartimento non era a conoscenza che il 12
luglio precedente essa era stata condannata in Cile a una pena detentiva di 3
anni. Giudizio, questo, che l'interessata ha
sempre sottaciuto, affermando ancora il 10 maggio 2010, nell'ambito di
una procedura ricorsuale concernente il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno,
di non aver subìto condanne né messo in pericolo la sicurezza pubblica in
Svizzera o all'estero.
Con il
suo comportamento, essa ha quindi tratto scientemente in inganno l'autorità
preposta all'esame della sua domanda. È infatti evidente che se avesse saputo sin dall'inizio del suo grave
precedente penale, ben difficilmente l'autorità
dipartimentale le avrebbe rilasciato un permesso di dimora CE/AELS per poter lavorare
nel nostro Paese.
6.4
Alla luce di quanto precede,
considerato che ha sottaciuto fatti
essenziali durante la procedura d'autorizzazione (art.
62.
lett. a LStr), che è stata condannata a una pena detentiva
di lunga durata ai sensi dell'art. 62 lett. b LStr (pena privativa della libertà
superiore a un anno ai sensi della giurisprudenza menzionata nel consid. 4) ed
ha violato in modo rilevante e ripetutamente,
nonché esposto a pericolo, l'ordine pubblico giusta l'art. 62 lett. c LStr, l'insorgente
adempie i requisiti per la revoca - nonché per il mancato rinnovo - del suo
permesso di dimora sulla base del diritto interno.
Va da sé che, rappresentando attualmente una
minaccia effettiva ed abbastanza grave per la società, la ricorrente adempirebbe
pure i requisiti legittimanti un provvedimento per motivi di ordine pubblico ai
sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 Allegato I ALC testé
menzionata, qualora tale accordo fosse applicabile nella fattispecie.
7.
A questo
punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione
della popolazione.
7.1
RI 1 è giunta in Svizzera nel 2006. Quand'anche
non si volesse tenere conto del periodo di carcerazione sofferto in Cile nella
prima parte del 2007, la sua presenza nel nostro Paese va
comunque considerata di media durata. Ora,
se da una parte questa circostanza ha un sicuro peso nell'ambito della
ponderazione degli interessi in presenza, dall'altra bisogna tenere conto che i
gravi reati in materia di stupefacenti di cui si è macchiata in questi anni, l'hanno
resa una persona indesiderata in Svizzera. Ritenuto che l'insorgente ha
ampiamente dimostrato la sua incapacità di adattarsi all'ordinamento giuridico
del nostro Paese, da tempo non svolge più un'attività lucrativa regolare, ha contratto
diversi debiti ed è ricorsa all'aiuto sociale, non si può certo ritenere che essa
sia integrata in Svizzera.
Bisogna anche tenere conto che la ricorrente
è entrata in Svizzera all'età di 23 anni. Un suo rientro in Italia o nella
Repubblica Dominicana, dove è sovente tornata per trascorrere le vacanze, non
le porrà insormontabili problemi di risocializzazione, ritenuto pure che non
rende nemmeno minimamente verosimile di non avervi ancora dei parenti. Va
peraltro osservato, su quest'ultimo aspetto, che anche a sua madre __________ è stato revocato il permesso di
dimora e che la relativa decisione è cresciuta in giudicato (vedi STF __________
del giugno 2013).
Un suo rientro nella vicina Penisola o sull'isola
caraibica appare quindi tutto sommato esigibile. Del resto, le
difficoltà che dovrà affrontare una volta giunta in patria sono aspetti del
tutto normali che toccano la maggior parte
dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine
dopo diversi anni trascorsi all'estero.
Di conseguenza, considerati la gravità dei
reati commessi e il pericolo che essa
rappresenta attualmente per l'ordine pubblico, un'attenta ponderazione
di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionata la decisione
adottata dall'autorità inferiore.
Va pure rilevato, per completezza, che in
questa sede essa non invoca nemmeno che l'affezione bipolare di cui soffre non
possa essere trattata in Italia o nella Repubblica Dominicana.
7.2
Per quanto
riguarda sua figlia RI 1 (__________2010), essa è ancora molto piccola e dipendente
dalla madre, ragione per la quale non si pone nemmeno il
problema di un suo eventuale sradicamento con la partenza dalla Svizzera.
L'insorgente adduce che l'allontanamento della
bimba violerebbe la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS 0.107), in quanto comprometterà la relazione
con il padre. La tesi non può esserle di soccorso. Innanzitutto, dal relativo certificato di
nascita, non risulta chi sia il padre naturale di RI 2. Inoltre, nemmeno
nel corso di tutta la procedura ricorsuale l'insorgente ne ha fornito l'identità,
cosicché non è dato di sapere né se egli risiede in Svizzera o all'estero né l'estensione
di un eventuale diritto di visita sulla medesima. In siffatte circostanze, non
è quindi dato di vedere come la CDF sia stata violata nella presente fattispecie.
Va infine osservato che RI 2 non potrebbe pretendere di ottenere un'autorizzazione
di soggiorno a titolo autonomo sulla base dell'ALC in virtù della sua cittadinanza
italiana, ritenuto che è minorenne e dipende in tutto e per tutto dalla madre.
8.
Revocando
il permesso di dimora alle ricorrenti, la Sezione della popolazione non ha
pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione
censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che
la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla
valutazione dell'adeguatezza della misura
adottata, per cui la medesima dev'essere confermata.
9.
Stante
quanto precede il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va dunque respinto. La tassa di giustizia e le
spese sono solidalmente a carico delle ricorrenti in quanto soccombenti (art.
28.
LPamm), con la precisazione che la quota parte di RI 2 va accollata alla madre, in quanto sua
rappresentante legale.
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Spese e
tassa di giustizia per complessivi fr. 800.-, sono poste solidalmente a carico
delle ricorrenti. La quota
parte riferita di RI 2 va però accollata alla madre, in quanto sua
rappresentante legale.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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