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Decisione

52.2013.161

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 luglio 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i veicoli delle categorie G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli

art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c

cpv. 2 lett. b LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione

alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

D. Con giudizio 5 marzo 2013 il Consiglio di Stato ha

confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata

da RI 1.

Ricordato

di essere vincolata per giurisprudenza federale ai contenuti dello Strafbefehl

emanato il 18 giugno 2012 dal Procuratore pubblico, regolarmente passato in

giudicato in assenza di impugnazione, l'autorità

di ricorso di prime cure ha constatato la sussistenza di un'infrazione grave ai

sensi dell'art. 16c LCStr, reato che unito al precedente del 2008

impone ex lege una revoca della licenza di condurre della durata minima di sei mesi.

E. Contro il

predetto giudizio governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo di ridurre ad un mese il periodo di revoca

stabilito dalla Sezione della circolazione.

Narrati minuziosamente i fatti, il ricorrente ha

riproposto in sostanza le argomentazioni invano sottoposte al giudizio

del Consiglio di Stato, negando in particolare di essere incorso in un'infrazione

grave giusta l'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr. La manovra di retromarcia

è stata infatti eseguita quando già la polizia aveva bloccato l'imbocco dello

svincolo, facendogli dei gesti che egli ha interpretato

come un invito a retrocedere nella loro direzione. A prescindere dal possibile

malinteso, nella fattispecie non è comunque ravvisabile una grave messa in

pericolo del traffico suscettibile di giustificare

una revoca di ben sei mesi. Tanto più che gli necessita la patente per

svolgere il nuovo lavoro di rappresentante/venditore

trovato dopo sei mesi di disoccupazione e le autorità cantonali hanno

disatteso il principio di celerità della procedura amministrativa.

F. All'accoglimento del ricorso si è opposto il

Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio

impugnato.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla

circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985

(LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente,

destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura

per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo per effetto delle

ferie giudiziarie (art. 10 cpv. 3 LALCStr, nonché 13 e 46 cpv. 1 LPamm), è

pertanto ricevibile in ordine e non ponendo questioni di principio né di rilevante

importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1) può

essere evaso da un giudice unico sulla base delle tavole processuali, senza

procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Come si avrà modo

di spiegare in appresso, i fatti sono stati accertati in modo vincolante in

ambito penale, per cui non occorre assumere le prove notificate dall'insorgente.

2.2.1. Secondo costante giurisprudenza del

Tribunale federale, l'autorità amministrativa

competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio

scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in

giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la

procedura ordinaria (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa; STF

1C_354/2009 dell'8 settembre 2009, consid. 2.3). L'autorità amministrativa può

dissociarsi dalle determinazioni penali solo se può fondare la sua decisione su

accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono stati presi

in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove il cui apprezzamento

conduce ad un risultato diverso con i fatti accertati o infine se il giudice

penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che

riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 129 II 312 consid. 2.4; STF 1C_366/2011 del 20 luglio 2012,

consid. 2.1). Tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio

penale anche nel caso in cui quest'ultimo

sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente

ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato

sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere

che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di

revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito

del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In

simili circostanze, quest'ultimo non

può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi

di prova o argomenti difensivi, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché

ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio

emanato in tale procedura (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid.

3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_354/2009 dell'8 settembre 2009, consid.

Considerandi

2.

).

2.2

Nel

caso di specie, preso visione del rapporto di polizia stilato a constatazione

dei fatti occorsi il 15 dicembre 2011, la Sezione della circolazione ha

comunicato a RI 1 che il caso sarebbe stato

esaminato, dal profilo amministrativo, al termine del procedimento penale

pendente, in modo da poter esattamente stabilire sue eventuali

responsabilità.

Il 18

giugno 2012 il Procuratore pubblico ha condannato il ricorrente, ritenendolo colpevole del reato di grave infrazione alle

norme della circolazione previsto all'art. 90 cifra 2 LCStr. Nello Strafbefehl

erano descritti partitamente gli eventi che avevano indotto il magistrato a

sanzionare l'interessato con una pena pecuniaria di fr. 1'000.- e una multa di fr.

600.

-. Nel documento era peraltro indicato chiaramente che il medesimo, una

volta cresciuto in giudicato, sarebbe stato trasmesso alla Sezione della circolazione.

In tali circostanze, l'insorgente non poteva in buona fede ritenere che non

avrebbe potuto incorrere in un provvedimento amministrativo come quello litigioso

(STF 1C_279/2010 del 31 gennaio 2011), tanto più che in passato era già stato

oggetto di una revoca della patente e non era quindi nuovo ad esperienze del

genere. Ne consegue, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente,

che in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come

stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno oramai statuito sulla

fattispecie con sentenza passata in giudicato. Per evidenti ragioni di unità di

giudizio, questo Tribunale e per esso il suo giudice delegato, al pari delle

autorità amministrative inferiori, è infatti vincolato alla descrizione degli

avvenimenti che hanno portato alla condanna di JRI 1. Se quest'ultimo riteneva

che la sanzione penale fosse stata emanata sulla base di un presupposto

fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati nello Strafbefehl

e opporsi allo stesso, adducendo in quel contesto tutte le censure ed i mezzi

di prova che riteneva utili ai fini della sua difesa. L'insorgente, nonostante le

avvertenze ricevute dalla Sezione della circolazione, l'importanza dell'infrazione

imputatagli e l'ampiezza della pena irrogatagli, ha invece preferito accettare la

condanna per aver operato una manovra di retromarcia in autostrada, infrazione che palesemente comporta di regola anche

una revoca della licenza di condurre. In simili evenienze, il principio della

sicurezza giuridica impedisce al ricorrente di rimettere in discussione gli accertamenti

fattuali operati a livello penale al fine di eludere la misura amministrativa

che si impone (RtiD I-2011 n. 41).

2.3

Legato

all'accertamento dei fatti operato dal magistrato penale sulla scorta del solo

rapporto di polizia, questo Tribunale può nondimeno procedere ad una valutazione

giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009). Occorre

quindi verificare se al ricorrente è effettivamente addebitabile il compimento

di un'infrazione grave, come ritenuto dal Procuratore pubblico del Canton __________

e dalle autorità amministrative ticinesi, o piuttosto un'infrazione medio grave

ai sensi dell'art. 16b LCStr. La risposta al quesito si trova nella giurisprudenza

federale, senza dover rievocare la definizione dell'infrazione medio grave coniata dalla nostra massima istanza giudiziaria (cfr.

DTF 135 II 138 consid. 2.2.2).

3.

Dallo Strafbefehl 18 giugno 2012 emanato

dalla Procura pubblica di __________ risulta in maniera vincolante che il 15

dicembre 2011 RI 1 ha imboccato la rampa d'accesso autostradale (corsia

unica monodirezionale) che in territorio di __________ porta alla galleria __________.

Trovato il semaforo rosso, è tornato indietro percorrendo in retromarcia 300 m della stessa arteria, nel frattempo bloccata dalle forze dell'ordine per evitare possibili incidenti

tra la __________ che si muoveva a ritroso e altri utenti della strada (cfr., a

quest'ultimo proposito, rapporto 24 dicembre 2012 della polizia del Canton __________,

pag. 3). Il ricorrente stesso ha ammesso di aver iniziato la retromarcia dopo

essersi assicurato che non vi erano veicoli

nei dintorni (neppure della polizia dunque) e di aver eseguito la seconda

parte della manovra nonostante gli ordini di segno opposto impartitigli dagli

agenti della Cantonale nel frattempo giunti sul posto (e-mail 23 gennaio 2013 RI

1/UGC). Nel comportamento dell'insorgente è pertanto

ravvisabile una violazione degli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1 e 43 cpv. 3 LCStr,

nonché 36 cpv. 1 e 3 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del

13.

novembre 1962 (ONC; RS 741.11).

Dal profilo meramente amministrativo, il quadro che ne scaturisce è quello di

un'infrazione medio grave ex art. 16b LCStr, come stabilito dal

Tribunale federale in tre sentenze rese di recente su fattispecie analoghe (STF

1C_452/2011 del 21 agosto 2012,1C_184/2011 del 31 ottobre 2011,1C_436/2011

del 26 ottobre 2011 pubbl. in JdT 2011 I

pag. 326). Come in quei casi, anche in quello all'esame sono chiaramente

presenti violazioni alle norme della circolazione che hanno provocato un significativo

pericolo astratto per la sicurezza altrui. Il fatto che la polizia abbia sbarrato

la strada a manovra iniziata onde evitare che il veicolo in retromarcia

provocasse una disgrazia non sminuisce la gravità oggettiva e soggettiva dell'accaduto.

4.

4.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione

stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle

multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della

licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2

LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le

circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la

colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore

e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della

revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

Il nuovo

diritto prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza

dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b;

grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio grave

colui che violando le norme della circolazione cagiona un pericolo per la

sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1

lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti, la licenza di condurre deve essere revocata per

almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). Se nei due anni

precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o

medio grave, la revoca dovrà essere invece di almeno quattro mesi (art. 16b

cpv. 2 lett. b LCStr).

4.2

Dagli atti emerge che nel 2008 RI 1 ha

commesso un eccesso di velocità medio grave per il quale il 23 luglio 2008 gli

è stata revocata la licenza di condurre durante un mese in forza dell'art. 16b

LCStr. La misura è stata scontata dal 31 luglio al 30 agosto 2008.

Il 15 dicembre 2011 il ricorrente si è reso

protagonista dell'illecito stradale esaminato nei considerandi precedenti. Il

fatto di essere incorso in un'infrazione medio grave a distanza di oltre due

anni dalla scadenza della pregressa misura

amministrativa inflittagli per un reato di pari importanza gli permette di

sottrarsi all'appli-cazione delle severe norme (art. 16b cpv. 2

lett. b LCStr) relative alla durata minima della revoca in caso di reiterazione

(sistema a cascata) introdotte nella LCStr a contare dal 1° gennaio 2005. L'evento del 2008, per nulla lontano nel tempo, ha tuttavia macchiato irrimediabilmente il suo

registro delle sanzioni amministrative e concorre in negativo nella

commisurazione puntuale della misura che gli va irrogata in relazione ai fatti occorsi

a __________ (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

Se ne deve concludere che tenuto conto dell'infrazione medio

grave commessa dal ricorrente, del consistente grado di colpa che gli è

imputabile, della sua reputazione quale conducente intaccata dal precedente del

2008.

e del fatto che a suo beneficio gli può essere riconosciuta una necessità

professionale di guidare veicoli a motore in relazione all'attività di

venditore svolta attualmente, una revoca della licenza di condurre di due mesi appare

senz'altro giustificata siccome conforme al diritto, rispettosa del principio

della proporzionalità e aderente alla prassi invalsa nel nostro Paese. Invano

l'insorgente si duole del ritardo con il quale la

Sezione della circolazione ha pronunciato la controversa misura amministrativa.

Si dà comunque atto al ricorrente che nel suo caso è stato violato il diritto

di essere giudicato in un termine ragionevole (DTF 135 II 334 consid 2.3 e 3).

La revoca della licenza di condurre per due mesi viene nondimeno confermata, dato che in concreto l'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) non è stato disatteso in maniera grave e che

il provvedimento mantiene appieno il

suo scopo preventivo-educativo (DTF 133 II 331 consid. 6.4.2, 127 II 300 consid. 3d, 121 II 22 consid. 3a) a dispetto

del tempo trascorso dal compimento dell'infrazione.

5.

Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere parzialmente

accolto, riformando ai sensi dei considerandi il giudizio impugnato e la

risoluzione della Sezione della circolazione che esso ha tutelato.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a

carico del ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza (art. 28 LPamm). All'insorgente, patrocinato da un avvocato

iscritto nell'apposito registro, vanno riconosciute congrue ripetibili commisurate in funzione dell'esito solo in parte

favorevole dell'impugnativa (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza la

decisione 5 marzo 2013 (n. 1179) del Consiglio di Stato

e la risoluzione 31 gennaio 2013 della Sezione della circolazione sono annullate

e riformate nel senso che a RI 1 è revocata la licenza di condurre per la durata di due mesi in relazione all'infrazione

commessa a __________ il 15 dicembre 2011.

2. La tassa di

giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 600.-. Lo Stato

verserà al ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato La

segretaria

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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