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Decisione

52.2013.163

Impianto per la telefonia mobile

5 dicembre 2014Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti ribadiscono e sviluppano le censure sollevate in

precedenza, aggiungendo, per quanto concerne l'ORNI, che nel frattempo il mapp.

__________0 è stato edificato e che un'altra antenna per la telefonia mobile è

stata posata su un palo ferroviario ubicato ad est di quello sul quale verrebbe

collocato l'impianto contestato, ciò che imporrebbe di procedere a nuove

misurazioni. Lamentano inoltre la violazione del diritto di essere sentiti, che

sarebbe stato leso sia perché il Governo, dopo aver averli informati che gli

incarti comunale e cantonale relativi alla domanda in esame erano andati persi,

non avrebbe comunicato loro più nulla, malgrado lo scritto con cui chiedevano

di consultare l'incarto ricostruito, sia perché non sono stati coinvolti nel

sopralluogo che il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato avrebbe esperito

e che, se effettuato in contraddittorio, avrebbe permesso di prendere

conoscenza dell'avvenuta edificazione al mapp. __________0, rispettivamente

dell'avvenuta posa di un'altra antenna per la telefonia mobile.

D. All'accoglimento del ricorso

si oppone il Consiglio di Stato, che osserva di non essere stato informato

dalle parti in merito ad interventi edificatori che sarebbero avvenuti sui

fondi limitrofi, di non aver esperito alcun sopralluogo, che sarebbe invece

stato effettuato dall'UBC preliminarmente all'emanazione del nuovo avviso

cantonale, e di avere per finire ricevuto dall'autorità comunale l'incarto

originale, ciò che, essendo venuta meno l'esigenza di ricostruirlo, avrebbe

fatto decadere la richiesta dei ricorrenti di prenderne visione.

Ad identica conclusione perviene la CO 1, qui resistente, contestando

in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti che, per quanto necessario,

verranno ripresi in appresso.

Dal canto loro, il municipio e l'Ufficio delle domande di

costruzione (UDC) sono rimasti silenti.

E. Della documentazione (piano) acquisito dall'Ufficio del demanio e delle

osservazioni formulate dalle parti si dirà, per quanto occorre, nel seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge

edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva

degli insorgenti, già opponenti e proprietari di fondi situati nel raggio

dell'antenna, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo [art. 46 cpv.

1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU

1966, 181)], è dunque ricevibile in ordine.

1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, integrati

dalla documenzione trasmessa dall'Ufficio del demanio e dalle osservazioni

delle parti di cui si è detto in narrativa (art. 18 cpv. 1 LPamm). La

situazione dei luoghi emerge chiaramente dai piani ed è sufficientemente nota a

questo Tribunale. Le prove sollecitate dagli insorgenti (sopralluogo, perizia

sulla distanza dal bosco e dalla strada e sui valori ORNI) non sono atte ad

apportare alla Corte la conoscenza di ulteriori

fatti rilevanti per il giudizio.

Per queste stesse ragioni è immune da critiche la decisione del

Governo di non assumere le prove (analoghe) richieste (cfr. DTF 130 II 425

consid. 2.1).

2. Preliminarmente, vista la

sua natura dirimente, va disattesa la censura concernente la violazione del

diritto di essere sentiti.

Nella misura in cui gli

insorgenti ravvisano la censurata lesione nel fatto che il Governo, dopo aver

averli informati che gli incarti comunale e cantonale relativi alla domanda in

esame erano andati persi, non avrebbe comunicato loro più nulla, malgrado lo

scritto con cui chiedevano di consultare l'incarto, occorre constatare che la

richiesta di visionare gli atti formulata dai ricorrenti il 13 dicembre 2011,

riguardava, semmai, l'incarto ricostruito. Posto che quest'ultimo non ha

necessitato di ricostruzione, essendo stato ritrovato, è a giusta ragione che

il Governo ha ritenuto che alla richiesta non dovesse più essere dato

particolare esito. Va poi osservato che i ricorrenti hanno potuto esprimersi

regolarmente nel contesto della procedura. In particolare, hanno potuto opporsi

alla domanda ed impugnare la licenza edilizia, di cui hanno perfettamente

recepito la portata, riproponendo e presentando, sia davanti all'Esecutivo

cantonale che in questa sede, tutte le opportune contestazioni. Non è dunque

ravvisabile alcuna violazione del loro diritto di essere sentiti. Dal canto

suo, il Governo ha preso posizione sulle censure sollevate, motivando partitamente

la loro reiezione. Se il suo giudizio regga, non attiene al diritto di essere

sentito, ma è questione di merito.

Quanto al sopralluogo, il

rimprovero mosso al Consiglio di Stato scaturisce da una lettura affrettata del

giudizio impugnato. La verifica in loco è stata in effetti esperita dall'UBC

nel contesto del rilascio del suo parere, come emerge peraltro dall'avviso

cantonale 13 agosto 2009 (pag. 5). Se il giudizio espresso dall'autorità

dipartimentale, avallato dal Governo, possa essere seguito, è questione che verrà

affrontata in appresso.

3. Conformità di zona

I ricorrenti contestano la

conformità della controversa antenna con la funzione che l'art. 55 NAPR assegna

alla zona di situazione. Sennonché, a questo riguardo, questo Tribunale si è già

espresso nella precedente sentenza del 25 febbraio 2009, che il giudizio

impugnato richiama esplicitamente.

In quel giudizio, questa

Corte ha avuto modo di affermare che l'impianto in discussione, in quanto posto

al servizio sia degli utenti della ferrovia, sia degli abitanti della limitrofa

zona residenziale, è conforme alla funzione assegnata all'area ferroviaria dall'art.

55 NAPR, a quel momento ancora in via di approvazione, dato che, riservando il

comparto agli edifici ed agli impianti inerenti l'attività della ferrovia, tale

norma intende soltanto escludere le opere estranee in quanto prive di qualsiasi

connessione con l'esercizio ferroviario. Opere, queste, fra le quali non rientrano

le infrastrutture (tecniche) di servizio, quali devono appunto essere

considerate, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte e dei tribunali

di altri cantoni (cfr. URP 2001, 163 consid. 5; BVR 2002, 409 seg., consid. 4;

ZGGVP 2000, 230), le antenne per la telefonia mobile. In effetti, non esistendo

zone riservate a questo specifico genere d'impianti, una diversa conclusione,

che accreditasse la tesi dei ricorrenti, porterebbe inevitabilmente ad escluderli

da qualsiasi altra zona, siccome non direttamente connessi alla funzione

assegnata, in quanto non destinati all'abitazione, al commercio, all'industria,

al turismo o ad insediamenti d'interesse pubblico (cfr. BVR 2002, 409 consid.

4).

La validità di queste considerazioni

non è seriamente messa in dubbio dai ricorrenti, che si limitano essenzialmente

a presentare il loro contrario punto di vista. Meritano dunque di essere riconfermate.

Posto che l'impianto va considerato conforme alla zona di situazione, viene a

cadere anche l'argomento sollevato sussidiariamente dagli insorgenti con

riferimento all'art. 24 della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700). Norma, quest'ultima, inapplicabile

al caso di specie, dato che il sedime in questione va appunto considerato come

parte integrante del comparto edificabile, siccome costruibile [ivi incluse le cosiddette

costruzioni accessorie non destinate totalmente o prevalentemente all'esercizio

ferroviario; cfr. art. 18m della legge federale sull'esercizio delle

ferrovie del 20 dicembre 1957 (Lferr; RS 742.101)] e concretamente già

edificato per l'uso ferroviario, nonché rientrante nella zona vastamente

edificata di Minusio (cfr. STF 1A.140/ 2003 del 18 marzo 2004 consid.

2.5, pubblicata in: ZBl 107/2006, pag. 193 segg.; STA 52.2006.406 del 3 gennaio

2008 consid. 3; BVR 2007 pag. 354). In tal senso, contrariamente a quanto

assumono gli insorgenti, l'intervento progettato non necessita dunque di un'autorizzazione eccezionale fondata sull'art. 24

LPT.

4. Protezione

dei beni culturali

Nell'ambito del precedente giudizio del 25 febbraio 2009,

questa Corte, constatato come il controverso impianto verrebbe a trovarsi nel

perimetro di rispetto nel frattempo istituito (cfr. art. 27 NAPR) della chiesa

di __________, dichiarata bene culturale d'interesse cantonale (art. 25 lett. a

cpv. 1 n. 2 NAPR), e della vicina omonima villa (art. 25 lett. b cpv. 3 n. 3

NAPR), dichiarata a sua volta bene culturale d'interesse comunale, ha ritenuto

necessario raccogliere il parere dell'UBC (cfr. art. 27 cpv. 3 NAPR).

Quest'ultimo, esperito

un sopralluogo di verifica e sentito il parere della CBC, ha confermato

l'avviso precedentemente espresso, ritenendo che l'impianto in

contestazione, per le sue caratteristiche, non comprometta o modifichi

l'integrità ed il valore dei beni protetti.

Il parere dell'autorità

dipartimentale è stato condiviso dal Governo, il quale, tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'impianto e del fatto che l'antenna verrebbe

montata su un traliccio già esistente della rete di alimentazione della

ferrovia, aumentandone l'altezza in modo trascurabile, ha

reputato che non fosse suscettibile di pregiudicare l'integrità ed il valore

dei beni protetti, rispettivamente di ostacolarne la vista o di deturparli.

La tesi

merita tutela. Come accennato sopra, il luogo prescelto si colloca

all'interno dell'area ferroviaria, contrassegnata dalla presenza di un'importante

infrastruttura. Rispetto ai tralicci esistenti

per l'erogazione della corrente elettrica, l'ingombro aggiuntivo (2.00 m)

rappresentato dalla progettata antenna appare invero di scarso rilievo e l'impatto

esercitato sui beni tutelati più che modesto. Dal canto loro, con la

variante approvata, i cassoni (armadi) per le apparecchiature tecniche sono

stati interrati, proprio per ulteriormente attenuare l'impatto visivo del nuovo

impianto sul comparto. Il loro ingombro viene dunque totalmente meno.

Contrariamente a quanto

sostenuto dagli insorgenti, la conclusione alla quale l'autorità inferiore è pervenuta

appare dunque del tutto sostenibile. Scaturisce da un esercizio corretto della

latitudine di giudizio che l'art. 22 della legge sulla protezione dei beni

culturali del 23 maggio 1997 (LBC; RL 9.3.2.1) le riserva in ordine

all'ammissibilità degli interventi. Non è messa in dubbio dall'art. 16 NAPR, norma

abrogata dal Consiglio di Stato in sede di approvazione della revisione del

piano regolatore (cfr. risoluzione n. 3687 del 9 luglio 2008,

pag. 110 seg.). Non porta ad altro risultato neppure il documento di base 23

luglio 2002 (versione riveduta del 12 marzo 2008) della Commissione federale dei

monumenti storici, dal titolo Antenne per la telefonia mobile sui monumenti

storici, che non ha carattere vincolante e riserva espressamente la valutazione

- nella fattispecie, favorevole - delle competenti autorità cantonali e/o comunali.

5. Distanza dal

bosco

5.1. L'art. 17 cpv. 1 della legge federale sulle foreste del

4 ottobre 1991 (LFO; RS 921.0), stabilisce il principio per cui le costruzioni

e gli impianti in vicinanza della foresta sono ammissibili soltanto se non ne

pregiudicano la conservazione, la cura e l'utilizzazione. I Cantoni, soggiunge

il cpv. 2, prescrivono per costruzioni ed impianti un'adeguata distanza minima

dalla foresta, in funzione della situazione di quest'ultima e dell'altezza

prevedibile dei suoi alberi. Secondo l'art. 6 LCFo, il piano regolatore fissa

la distanza degli edifici e degli impianti dal bosco (cpv. 1). Edifici ed

impianti, soggiunge l'art. 6 cpv. 2 LCFo, devono rispettare una distanza di

almeno 10.00 m dal bosco.

Le disposizioni sulle distanze dal bosco perseguono scopi molteplici. Come

norme di polizia edilizia mirano a proteggere le costruzioni e gli impianti dal

pericolo di caduta degli alberi, dagli incendi, dall'umidità e dall'ombra; come

norme di polizia forestale tendono invece a preservare il bosco dalle

immissioni dannose provocate dagli edifici, segnatamente proteggendolo dal

fuoco e salvaguardandone il valore ecologico (cfr. FF 1988 III 162; RDAT

I-2002, n. 29 consid. 2.2; STA 52.2007.331 del 28 novembre 2007 consid. 3 con rinvii).

5.2. L'art. 6 cpv. 3 LCFo stabilisce che, in casi eccezionali e con il consenso

dell'autorità cantonale, il municipio può concedere deroghe sino a 6.00

m dal limite del bosco (art. 6 cpv. 3 LCFo).

La deroga di cui all'art. 6 cpv. 3 LCFo deve essere concessa in maniera restrittiva

e solo quando sia data una situazione eccezionale (cfr. al riguardo: messaggio

del Consiglio di Stato n. 5014 del 21 giugno 2000 concernente la modifica della

legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998, pubbl. in RVGC anno parlamentare

2000/2001, vol. 3, seduta XXV del 4 dicembre 2000, pag. 2717, 2718 e 2720). L'art.

13 del regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002

(RLCFo; RL 8.4.1.1.1), che concretizza l'art. 6 cpv. 3 LCFo, precisa che, appurata

la necessità della deroga, la Sezione forestale formula il preavviso vincolante

tenendo conto in particolare del valore ecologico del bosco, del pericolo d'incendio,

delle possibilità di taglio e d'esbosco e della sua accessibilità.

Le eccezioni alla distanza legale minima dal bosco vanno valutate alla luce

delle funzioni forestali protette giusta l'art. 17 LFo. Determinante è la

questione di sapere se, a causa della stretta vicinanza di una costruzione al

bosco, una di queste funzioni sia seriamente messa in pericolo (cfr. Alois Keel/Willi Zimmermann,

Bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Waldgesetzgebung 2000-2008,

in URP 2009, pag. 277 con rinvii).

5.3. Nel caso concreto, constatato come l'impianto

litigioso verrebbe installato a circa 8-9

m dal limite del bosco che ricopre la sottostante riva del lago (cfr. piano di

situazione 1:500), ad una distanza inferiore rispetto a quella minima di 10

m prescritta dall'art. 6 cpv. 2 LCFo, con il precedente giudizio del 25

febbraio 2009 questo Tribunale ha rinviato gli atti al municipio affinché,

previa richiesta da parte dell'istante in licenza e con il consenso dell'autorità

cantonale, concedesse se del caso una deroga alla distanza di 10

m dal bosco.

Preso atto della richiesta di deroga formulata il 3 giugno

2009, la Sezione forestale ha preavvisato favorevolmente il progetto (cfr.

avviso cantonale, pag. 5), in quanto l'opera si colloca sul prolungamento di

un traliccio della rete di alimentazione ferroviaria già esistente, ed inoltre la

messa in opera dell'impianto non pregiudica in alcun modo la conservazione, la

cura e l'utilizzazione del bosco. Motivazione, questa,

che il municipio ha (implicitamente) avallato, concedendo la licenza edilizia,

e che il Governo ha considerato più che sostenibile, siccome derivante da

una corretta valutazione e ponderazione degli interessi in gioco.

Il ricorrente contesta questa conclusione. A

suo avviso la distanza sarebbe di 5.90 m anziché di 9.00 m, per cui sarebbe

comunque esclusa la concessione di una deroga. Il municipio non si sarebbe inoltre

pronuciato sulla deroga, che potrebbe del resto essere concessa soltanto in

casi eccezionali.

Le censure sono sprovviste di fondamento.

Intanto, per quanto concerne la distanza, già

nel precedente giudizio questa Corte aveva constatato, facendo capo al piano di

situazione in scala 1:500 agli atti, che le previste antenne si situano a

circa 8-9.00 m dal limite accertato del bosco sottostante. Tale distanza (ca.

9.00 m) è stata confermata dalla Sezione forestale in sede di nuovo avviso

cantonale (cfr. pag. 5). In questa sede, non vi è motivo di discostarsi

da questo duplice accertamento, a maggior ragione che i ricorrenti non spiegano

perché la distanza sarebbe invece di soli 5.90 m, né rendono verosimile in

alcun modo la loro tesi. In tali circostanze, è superflua la richiesta di

effettuare un sopralluogo, rispettivamente di allestire una perizia.

Ferme queste premesse, immune da critiche è la

decisione di concedere eccezionalmente una deroga alla distanza minima di 10.00

dal bosco, tenuto conto della particolare situazione del caso concreto. In

effetti, oggetto della deroga, peraltro limitata nella sua estensione (ca. 1.00

m), è un impianto di ridotte dimensioni, che verrebbe

montato su un traliccio già esistente della rete di alimentazione della

ferrovia. Dal profilo della distanza dal bosco, l'intervento è quindi

sostanzialmente irrilevante. Non crea alcun ulteriore pregiudizio. Rispetto

all'infrastruttura esistente non com-porta nemmeno una particolare

compromissione delle funzioni protette del bosco. Tenuto conto degli scopi pubblici

perseguiti dalla legge federale sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997

(LTC; RS 784.19), che tende a garantire a tutte le cerchie della popolazione in

tutte le parti del Paese un servizio universale di telecomunicazione affidabile

e a prezzi accessibili nonché a rendere possibile una concorrenza efficace

nella fornitura dei servizi di telecomunicazione (art. 1 LTC; cfr. DTF 133 II 353 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 321 consid. 4.3.4;

STA 52.2009.182 del 9 marzo 2010 consid. 3.3), una diversa

decisione sarebbe invero eccessivamente rigorosa, in quanto non giustificata

dal profilo degli interessi (pure pubblici) tutelati.

Contrariamente a quanto pretendono gli insorgenti, non porta

ad altro risultato nemmeno la circostanza che la licenza edilizia censurata non

prevede esplicitamente la concessione di una deroga. Nella misura in cui il

permesso in questione autorizza il progetto di cui alla domanda di costruzione

(variante), che contempla pure la richiesta di deroga, e richiama le particolari

condizioni previste dall'avviso cantonale, che comprendono anche l'accordo

della competente autorità dipartimentale al rilascio della deroga, la

concessione di quest'ultima è implicita. In tal senso non sussiste alcun

difetto suscettibile di portare all'annullamento della licenza.

6. Distanze

6.1. Distanza dalla strada

6.1.1. Giusta l'art. 8 cpv. 1

NAPR, dove non viene indicata una linea di arretramento

o di allineamento e al di fuori della zona del

nucleo,

dalle strade nazionali, cantonali e comunali le costruzioni devono rispettare

le seguenti distanze:

a) 25,0

metri dall'asse delle autostrade (art. 6 - Ordinanza sulle strade nazionali);

b) 4,0

metri dal ciglio o dal filo esterno del marciapiede, delle strade di

collegamento principali esistenti o di progetto;

c) 3,0

metri dal ciglio o dal filo esterno del marciapiede, delle strade di raccolta e

di servizio esistenti o di progetto;

d) 2,0

metri dai percorsi pedonali, piste ciclabili e sentieri, riservate le distanze

minime tra edifici.

Il

Municipio, prosegue la norma (cpv. 2), può concedere deroghe in casi

eccezionali. Sono riservate le competenze dell'Autorità cantonale relativamente

alle distanze dalle strade cantonali.

L'art. 8 cpv. 1 NAPR fissa delle distanze minime dalle strada

in base alla loro gerarchia. Distanze, queste, il cui scopo principale è quello

di tutelare la sicurezza delle circolazione, di assicurare la possibilità di

future correzioni stradali e di dare all'ambiente circostante un aspetto

decoroso ed ordinato (cfr. RtiD II-2009 n. 21 consid. 3.1.; RDAT

II-2003 n. 21 consid. 5.3; STA 52.1996. 177 del 24 settembre 1996 consid. 2.1.;

Adelio Scolari, Commentario, II.

ed., Cadenazzo 1996, ad art. 25 LE n. 1029).

L'art. 8 cpv. 2 NAPR prevede tuttavia la possibilità di concedere deroghe in

casi eccezionali, ovvero quando una rigida applicazione del regime ordinario si

riveli eccessivamente gravosa per il singolo senza che l'interesse pubblico o

quello dei vicini lo giustifichi (cfr. RDAT I-1999 n. 21 consid. 3d; I-1998 n. 8

consid. 3.2; II-1994 n. 50 consid. 3.1; Adelio

Scolari, Diritto amministrativo - Parte generale, Cadenazzo 2002, n. 791

segg.; Scolari, Commentario, ad

art. 2 LE n. 693 segg.). Di principio, la prescrizione presuppone dunque

l'esistenza di una situazione eccezionale e implica che vengano reciprocamente

soppesati gli interessi pubblici e privati coinvolti.

6.1.2. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le previste antenne, da posarsi

su di un palo esistente, non possono essere configurate alla stregua di "costruzioni".

Pertanto, non sarebbero soggette all'art. 8 NAPR. Trattandosi di un impianto,

non soggiacerebbero ai limiti ivi previsti.

La questione può essere lasciata indecisa. Quand'anche si volesse

ammettere che l'impianto in esame soggiaccia alle norme concernenti le distanze

dalle strade sancite dal piano regolatore di Minusio, i ricorrenti non ne

trarrebbero comunque alcun giovamento, poiché l'impianto risulterebbe conforme alla

distanza minima di m 2.00 imposta dall'art. 8 cpv. 1 lett. d NAPR verso i

percorsi pedonali, quale va considerata via alla Riva secondo il vigente piano

del traffico.

In questa sede, gli insorgenti

sostengono inoltre che anche gli armadi tecnici previsti a monte della ferrovia

non rispetterebbero la distanza minima di 3.00 dai vicini mapp. __________02 e __________84.

Sennonché, essi fondano la loro censura sul progetto originale anziché su

quello (di variante) approvato, che prevede l'interramento dei controversi manufatti

(cfr. pure piani annessi alla nuova scheda dei dati sul sito del 28 maggio

2013, allegata quale doc. 3 alla risposta 29 maggio 2013), i quali, siccome sotterranei

e privi di influssi significativi sui fondi contigui, possono sorgere (fin) sul

confine (art. 11 cpv. 3 NAPR). Pure questa censura va pertanto disattesa.

6.2. Distanza dal lago

6.2.1. Richiamando l'art. 7 NAPR,

gli insorgenti sostengono per la prima volta in questa sede che l'impianto non

rispetterebbe la distanza di 15.00 m dal lago. Invero, l'art. 7 cpv. 2 NAPR non

prevede tale distanza. Difatti, sancisce che la

distanza dalla riva del lago è quella riportata sul piano delle zone e sul

piano del paesaggio oppure è stabilita una distanza minima di 5,00 metri dalla

quota del limite del massimo spostamento delle acque pari a 194,50 m/slm. Nella misura in cui prescrive una distanza minima di 5.00 m, tale

norma non è tuttavia (più) conforme al diritto federale in vigore al

momento della decisione del Governo, che prevede, di regola, una distanza

minima maggiore. Si tratta dunque di esaminare se l'intervento può essere

autorizzato alla luce della normativa federale, direttamente applicabile, cui

si dovrà conformare la futura regolamentazione cantonale/comunale.

6.2.2.

6.2.2.1. Secondo l'art. 36a cpv.

1 della legge federale sulla protezione delle

acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20), nella versione in vigore

dal 1° gennaio 2011, previa consultazione degli ambienti interessati, i

Cantoni determinano lo spazio necessario alle acque superficiali affinché siano

garantite le funzioni naturali delle acque (lett. a), la protezione

contro le piene (lett. b) e l'utilizza­zio­ne delle acque (lett. c).

Il Consiglio federale, prosegue la norma (cpv. 2), disciplina i

dettagli. Inoltre, i Cantoni provvedono affinché lo spazio

riservato alle acque sia preso in considerazione nei piani direttori e di

utilizzazione e sia sistemato e sfruttato in modo estensivo (cpv. 3).

Il mandato ai

cantoni contenuto nell'art. 36a cpv. 1 LPAc ha carattere generale.

Spetta al diritto cantonale stabilire se il compito di determinare lo spazio riservato alle acque incombe al cantone stesso o ai

comuni oppure, ancora, se si tratti di un lavoro da espletare congiuntamente

(cfr. Hans W. Stutz, Raumbedarf

der Gewässer - die bundesrechtlichen Vorgaben für das Planungs- und Baurecht,

in: PBG 2011/4 pag. 9 e 16).

6.2.2.2. Il

Consiglio federale ha fatto uso della propria competenza, promulgando con effetto dal 1° giugno 2011 gli art. 41a (spazio riservato ai corsi d'acqua), 41b (spazio riservato alle acque stagnanti)

e 41c (sistemazione e sfruttamento

estensivi dello spazio riservato alle acque) dell'ordinanza sulla protezione delle acque del

28 ottobre 1998 (OPAc; RS 814.201).

Secondo l'art. 41b OPAc, lo spazio

riservato alle acque stagnanti (laghi), deve essere largo almeno 15.00 m,

misurati a partire dalla riva, ovvero dalla linea di sponda (cpv. 1). Quest'ultima

è la linea che delimita l'estensione delle acque e corrisponde al limite di massimo

spostamento delle acque alle piene ordinarie (cfr. UFAM,

Erläuternder Bericht zur parlamentarischen Initiative Schutz und Nutzung der

Gewässer (07.492) - Änderung der Gewässerschutz-, Wasserbau-, Energie und

Fischereiverordnung, pag. 13), che, sul lago Verbano, è fissato alla quota di

194.50 m/slm [cfr. art. 4 cpv. 2 legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986

(LDP; RL 9.4.1.1) e art. 2 cpv. 1 regolamento sul demanio pubblico del 30

agosto 1994 RDP; RL 9.4.1.1.1)]. Questa larghezza deve essere aumentata qualora

ciò fosse necessario per garantire a) la protezione contro le piene, b) lo

spazio necessario per una rivitalizzazione, c) interessi preponderanti della

protezione della natura e del paesaggio e d) l'utilizzazione delle acque

(cpv. 2). Per contro, analogamente a quanto avviene per i corsi d'acqua, nelle

zone densamente edificate, la larghezza dello spazio riservato alle acque può

essere adeguata alla situazione di edificazione, purché sia garantita la

protezione contro le piene (cpv. 3). In tali zone (ad esempio, città o centri di villaggi), difatti, la

determinazione dello spazio riservato alle acque giusta l'art. 41b OPAc non

è sensata o lo è soltanto tenendo conto delle situazioni esistenti (cfr. UFAM, op. cit., pag. 13). Infine, se non vi si oppongono interessi

preponderanti, è addirittura possibile rinunciare a fissare lo spazio

riservato alle acque se queste a) si trovano in foreste o in zone che nel

catasto della produzione agricola non sono classificate come regioni di montagna

o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura, b)

hanno una superificie inferiore a 0.5 ettari o c) sono artificiali.

Dal canto suo, l'art. 41c cpv. 1 prima proposizione OPAc prevede

che, di principio, nello spazio riservato alle acque è consentito realizzare

esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse

pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua

fluente o ponti. La situazione locale può tuttavia

consentire la costruzione anche d'impianti che non sono ad ubicazione

vincolata, ad esempio quando la presenza di dirupi o falesie riduce lo spazio

disponibile di modo che l'impianto in questione (condotte, ecc.) non può che passare

o essere collocato all'interno dello spazio riservato alle acque (cfr. UFAM, op. cit., pag. 14).

Inoltre (cfr. cpv. 1 seconda

proposizione), nelle zone densamente edificate, l'autorità

può autorizzare deroghe per impianti conformi alla

destinazione della zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti. Come

accennato, sono segnatamente considerate zone densamente edificate le città ed

i centri dei villaggi (cfr. UFAM, op. cit., pag. 15). Costituisce un indizio circa la

sussistenza di una tale zona il fatto che nei dintorni vi siano fondi ampiamente sfruttati dal profilo edilizio, o

che le costruzioni confinanti occupino anch'esse lo spazio riservato alle

acque, oppure, ancora, che il fondo dedotto in edificazione costituisca uno

degli ultimi spazi vuoti tra le costruzioni del comprensorio (cosiddetta Baulücke;

cfr. Christoph Fritzsche/Peter Bösch/Thomas Wipf, Zürcher Planung- und Baurecht, Band 2, 5 ed.,

Zurigo 2011, pag. 791). Interessi contrari preponderanti sono invece considerati

quelli concernenti la protezione contro le piene e la protezione della natura e

del paesaggio (cfr. UFAM, op. cit., pag. 15).

La norma

stabilisce anche (cpv. 2) che gli impianti realizzati in conformità con le

vigenti disposizioni e utilizzabili conformemente alla loro destinazione

situati entro lo spazio riservato alle acque

sono per principio protetti nella propria situazione di fatto. La manutenzione di tali opere è dunque permessa.

In che misura possa essere autorizzata anche una loro modifica o un

cambia-mento della loro destinazione, va determinato secondo gli art. 24

segg. della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22

giugno 1979 (LPT; RS 700) e l'art. 37a della relativa ordinanza del 28

giugno 2000 (OPT; RS 700.1) per le costruzioni situate fuori della zona

edificabile, rispettivamente in base alla specifica normativa cantonale (cfr.

art. 23 LPT) per quelle ubicate all'interno

di tale zona [in Ticino: art. 66 della legge sullo sviluppo territoriale del 21

giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1) ed art. 86 del relativo regolamento del 20

dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1); cfr. UFAM, op. cit.,

pag. 15].

6.2.2.3. Spetta ai cantoni determinare entro il 31 dicembre 2018 lo spazio

riservato alle acque conformemente agli art. 41a e 41b OPAc (cfr.

OPAc, cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011,

in vigore dal 1° giugno 2011). Concretamente, ciò significa che va approntato

un piano dello spazio riservato alle acque, che dovrà poi essere considerato

nel piano direttore e nei piani regolatori (cfr. UFAM, op. cit.,

pag. 13). Finché ciò non avverrà, la norma transitoria stabilisce

inoltre (cpv. 2) che le prescrizioni per gli impianti di cui all'art. 41c cpv.

1 e 2 si applicano ad ogni lato lungo le acque in una fascia larga (a) 8

metri in aggiunta alla

larghezza del fondo dell'alveo esistente, per i

corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo non supera i 12

metri di larghezza, (b) 20

metri, per i corsi d'acqua con un fondo dell'alveo di larghezza superiore ai 12

metri e (c) 20 metri, per le acque stagnanti con una superficie superiore

a 0,5 ettari. La norma transitoria fissa dunque la

larghezza dello spazio all'interno del quale trovano applicazione i disposti di

cui all'art. 41c cpv. 1 e 2 nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della novella legislativa ed il momento

in cui verrà determinato lo spazio riservato alle acque conformemente agli art.

41a e 41b OPAc.

6.2.3. In

concreto, non risulta che il cantone e/o il comune di Minusio abbiano già

proceduto a delimitare lo spazio riservato alle acque del lago Verbano conformemente all'art. 41b OPAc. Ne discende

che attualmente fa stato la norma transitoria della modifica dell'OPAc del 4

maggio 2011. Giusta quest'ultima, la fascia riservata in cui si applicano le prescrizioni

per gli impianti di cui all'art. 41c

cpv. 1 e 2 è larga 20.00 m. Dagli accertamenti esperiti risulta che l'area ferroviaria

(mapp. __________62) dista 20.00 dalla linea di sponda del lago, ossia dal

limite di massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie, pari a 194.50

m/slm. Ne discende che, essendo le antenne collocate su un montante

dell'alimentazione della ferrovia posto all'interno dell'area ferroviaria,

l'impianto in esame non invade lo spazio

riservato alle acque. Anche da questo profilo nulla osta dunque al rilascio del

permesso. Non è quindi necessario verificare se l'intervento potrebbe

comunque essere autorizzato in virtù dell'art. 41c cpv. 1 prima proposizione

OPAc o dell'art. 41c cpv. 2 OPAc, oppure se potrebbe beneficiare di una deroga giusta l'art. 41c cpv. 1 seconda proposizione OPAc.

Non portano ad altra

conclusione le considerazioni sviluppate dagli insorgenti nello scritto 9

ottobre 2014 circa il fatto che il controverso impianto sarebbe ubicato in zona

di pericolo di esondazione del lago Verbano. Dal piano P. 4.12 prodotto si evince

in effetti che la zona ferroviaria (mapp. __________62) si situa al di fuori

della zona di pericolo. Lo è a maggior ragione il controverso impianto, montato

sulla sommità di un traliccio esistente della rete di

alimentazione della ferrovia. Del resto, l'inserimento nella citata zona di

pericolo non esclude affatto qualsiasi intervento edilizio (cfr. art. 22 NAPR).

Ora, se è possibile costruirvi edifici abitativi, come è il caso di numerose

costruzioni presenti nel comparto, non si vede perché dovrebbe essere esclusa

la posa dell'antenna litigiosa.

7. Altezza

7.1. Il limite

d'altezza delle costruzioni definisce gli ingombri verticali delle costruzioni,

in modo da assicurare, in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità

degli insediamenti, dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali.

Indirettamente, esso determina inoltre la morfologia degli insediamenti, contenendone

l'impatto sul quadro del paesaggio.

Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un

edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo

superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Salvo diversa, esplicita disposizione,

sfuggono al computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali

torrette degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono oltre il

tetto e servono alla funzionalità degli edifici. L'esenzione è giustificata dal

fatto che queste installazioni non

determinano, di regola, ingombri apprezzabili dal profilo delle finalità

perseguite dalle norme sull'altezza (RtiD I-2004, n. 37, consid. 2.2.; RDAT

I-2000, n. 60; RDAT I-1991 n. 85 consid. 2; Scolari,

Commentario, ad art. 40 LE n. 1235). Al comune resta comunque riservata la

facoltà di assoggettare, mediante esplicita norma di legge, anche i corpi

tecnici od altri impianti installati sul tetto degli edifici a specifici limiti

d'altezza e di sviluppo orizzontale. La

loro altezza, in questo caso, è in linea di massima determinata a partire dal

livello del tetto ed indipendente da quella dell'edificio sottostante.

A prescindere da ciò, il fatto che l'art. 40 LE si riferisca agli edifici non

significa che, in difetto di una specifica regolamentazione, le altre

costruzioni, quali impianti ed installazioni, non soggiacciano a limiti

d'altezza e che il criterio di misurazione sancito da questa norma non sia

applicabile per analogia ad altre opere di sovrastruttura. Determinante, ai

fini dell'applicazione dei limiti d'altezza ad altre costruzioni, rimane

comunque la presenza di un ingombro effettivo, suscettibile di ingenerare sui

fondi circostanti e sul quadro del paesaggio ripercussioni analoghe a quelle

prodotte da un edificio. In quest'ordine di idee, la giurisprudenza delle autorità

e dei tribunali cantonali ha ripetutamente ritenuto che le prescrizioni

sull'altezza non si applicassero a pali della luce ed alle antenne a sé stanti (STA

52.2008.144 del 7 gennaio 2009

consid. 2.2.; 52.2003.182 del 29

settembre 2003 consid. 2.; URP 2001, pag. 163 consid. 5; BR 2006, 131 n. 329 e

330; BJM 2006, pag. 254 seg.; Benjamin

Witter, Die Bewilligung von Mobilfunkanlagen, Diss. Zurigo, 2006, pag. 91; Scolari,

Commentario, ad art. 40 LE n. 1243).

7.2. Secondo la recente giurisprudenza del

Tribunale federale, non è possibile applicare alle antenne di telefonia mobile restrizioni generali sulle

altezze di edifici e impianti, rispettivamente dei corpi sporgenti dai tetti,

con la conseguenza che le stesse non

possano più in larga misura essere autorizzate. Per motivi tecnici-funzionali,

affinché possano adempiere il loro

scopo, le antenne devono infatti generalmente sopravanzare i tetti degli edifici su cui insistono

rispettivamente delle costruzioni circostanti (cfr.

al riguardo: DTF 133 II 353 consid. 4.2; STF 1C.229/2011

dell'8 novembre 2011 consid. 2.4;1C.329/2011 del 30 novembre 2011 consid. 3.5;1C.248/2009

del 13 aprile 2010 consid. 3.1 e 3.3.1;1C.378/2008

del 27 gennaio 2009 consid. 4.2;1C.328/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 3.2.

e 3.3.).

Per contro, nell'ambito delle loro competenze i comuni possono

emanare disposizioni edilizie o

pianificatorie riferite alla costruzione di siffatte antenne volte a preservare le caratteristiche e la qualità di un determinato comparto di territorio.

Ciò deve avvenire in modo esplicito, nel rispetto dei limiti posti dal

diritto federale, segnatamente dal diritto sulla protezione dell'ambiente e

sulle telecomunicazioni. Queste disposizioni

devono in particolare tener conto degli interessi pubblici perseguiti

dalla LTC (cfr. DTF 133 II 353 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 321

consid. 4.3.4; STA 52.2009.182 del 9 marzo 2010 consid. 3.3). In tal senso, i comuni possono per

esempio adottare norme che escludono le antenne di telefonia mobile da

determinate aree soggette a particolare protezione (pianificazione negativa).

Anche l'applicazione della clausola generale di estetica non è esclusa.

Ipotizzabili sono inoltre pianificazioni positive che assegnino questi impianti

a determinati comparti. Di regola, queste regolamentazioni non devono tuttavia limitarsi

a valutazioni riferite a singole parti di

territorio, ma devono essere elaborate in un contesto più ampio, che tenga

conto di una visione globale di tutti i problemi rilevanti (cfr. DTF 138

Considerandi

II 173 consid. 6; 133 II 353 cons. 4.2.; 133 II 321, consid. 4.3.4; 133 II 64

consid. 6.4; STA 52.2009.182 del 9 marzo 2010 consid. 3.3).

7.3

Nel caso concreto, la resistente prevede di installare

il controverso impianto su un traliccio già esistente della

rete di alimentazione della ferrovia, alto m 10.00, applicando sulla sommità di

quest'ultimo un supporto metallico alto 2.00 m, al quale verrebbero agganciate

tre antenne.

Contrariamente a quanto

pretendono gli insorgenti, dal profilo dell'altezza, l'intervento non presta il

fianco a critiche.

Intanto, il manufatto

raggiunge l'altezza complessiva di 12.00 m e non di 13.00 m come a torto

assumono i ricorrenti (cfr. piano Vista "A"). Tale altezza non

è in contrasto con alcun limite. Difatti, le NAPR di Minusio non contengono

alcuna restrizione, in particolare

d'altezza, per le antenne di telefonia mobile. Neppure l'art. 55 NAPR,

relativo all'area ferroviaria, prevede un limite d'altezza. Inapplicabili sono

d'altronde le prescrizioni sull'altezza massima delle costruzioni della zona R2

limitrofa (art. 33 NAPR), che gli insorgenti richiamano per sopperire

all'assenza di qualsiasi restrizione in tal senso a carico dell'area

ferroviaria ed alle quali l'impianto in contestazione sfuggirebbe comunque per

le sue caratteristiche intrinseche. L'impianto in esame non si pone nemmeno in

contrasto con il limite d'altezza (m 2.50) fissato per i corpi tecnici dall'art.

12.

cpv. 2 NAPR, norma di per sé insuscettibile di ostare a sviluppi verticali

maggiori giustificati da motivi

tecnici-funzionali.

Non trattandosi di un

edificio, ossia di una costruzione che serve a riparare persone e cose dalle

intemperie, ma di un impianto destinato alla trasmissione di segnali della

telefonia mobile, l'installazione controversa potrebbe tutt'al più soggiacere,

per analogia, a limiti d'altezza validi per gli edifici qualora il suo ingombro,

tenuto conto delle finalità perseguite da questo parametro edilizio, fosse

assimilabile a quello di un edificio. Sennonché, in concreto, è da escludere

che l'installazione in oggetto possa essere assimilata ad un edificio in

considerazione dell'impatto che determina sui fondi circostanti e sul quadro

del paesaggio. In effetti, né l'aumento dell'altezza del traliccio da 10.00 a

12.00

m, né il maggiore ingombro rappresentato dalle antenne rispetto al

diametro del palo sulla cui sommità queste ultime sono applicate, sono tali da

arrecare un qualsivoglia pregiudizio ai fondi vicini dal profilo dell'aerazione

e dell'insolazione naturali, rispettivamente da pregiudicare il quadro del

paesaggio indirettamente tutelato dalle limitazioni dell'altezza massima degli

edifici. Sotto quest'ultimo aspetto, occorre segnatamente considerare che le

dimensioni dell'impianto in discussione sono invero assai modeste e non

modificano sensibilmente la situazione esistente. Neppure i ricorrenti, del

resto, pretendono il contrario.

8.

Radiazioni non ionizzanti

(RNI)

8.1

L'ORNI ha per scopo la protezione dell'uomo dalle RNI dannose

e moleste (art. 1 ORNI). L'ordinanza regola in particolare la limitazione delle

emissioni provenienti da campi elettrici e magnetici con frequenze (radiazioni)

da 0 Hz a 300 GHz prodotte durante l'esercizio di impianti fissi (art. 2 cpv. 1

lett. a), esclusi quindi i telefoni cellulari (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. d

ORNI).

Al riguardo essa prevede, all'art. 4, una limitazione preventiva delle

emissioni e, all'art. 5, una loro limitazione completiva più severa quando sia

accertato o probabile che uno o più valori limite di immissione siano superati. Gli art. 13 segg. disciplinano la

validità dei valori limite d'immissione, il rilevamento nonché la valutazione delle immissioni. Le limitazioni

preventive delle emissioni sono dettagliatamente precisate nell'allegato

1.

dell'ordinanza, i valori limite d'immissione nell'allegato 2.

Secondo l'art. 1 cpv. 2 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del

7.

ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), a scopo di prevenzione, gli effetti che

potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente.

L'art. 11 LPAmb stabilisce a sua volta che gli inquinamenti atmosferici, il

rumore, le vibrazioni e le radiazioni siano limitati alla fonte (cpv. 1) e che,

indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito

della prevenzione, vengano limitate nella misura massima consentita dal

progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche

(cpv. 2). Nell'ambito delle RNI gli impianti devono essere costruiti e fatti

funzionare in modo da rispettare le limitazioni preventive delle emissioni

definite nell'allegato 1 (art. 4 cpv. 1 ORNI).

Per gli impianti di trasmissione per la telefonia mobile e

per i collegamenti telefonici senza fili (cfr. in particolare, n. 61),

l'allegato 1 prevede, al n. 65, che nei luoghi a utilizzazione sensibile (LAUS)

i nuovi e vecchi impianti nello stato di esercizio determinante debbano

rispettare il valore limite dell'impianto. Secondo il n. 64 dell'allegato 1,

questo valore è di 4.0 V/m per gli impianti che trasmettono sulla frequenza di 900 MHz (lett. a), di 6.0 V/m per

quelli che trasmettono - come quello in

oggetto - nell'intervallo di frequenza di 1800 MHz o superiore (lett. b), e di

5,0 V/m per impianti che trasmettono in entrambi gli intervalli di frequenza

degli impianti di cui alle lett. a e b (lett. c). Il valore limite d'immissione

stabilito dall'ORNI per la frequenza di 1800 Mhz è invece di 58 V/m in termini

di intensità del campo elettrico (vedi allegato 2 ORNI cifra 11); tale valore,

di gran lunga superiore (dieci volte circa) al valore limite dell'impianto, va

osservato ovunque possano trattenersi delle persone (art. 13 cpv. 1 ORNI).

A norma dell'art. 3 cpv. 3 ORNI sono considerati LAUS: i locali situati in

edifici destinati regolarmente al soggiorno prolungato di persone (lett. a), i

terreni da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella

legislazione sulla pianificazione del territorio (lett. b), e le superfici di

parcelle non occupate da costruzioni, per le quali sono ammesse le

utilizzazioni giusta le lettere a e b.

Per fondi edificati solo parzialmente, che presentano delle riserve edilizie,

fa di principio stato l'utilizzazione esistente al momento del rilascio della

licenza edilizia per l'impianto di telefonia mobile (cfr. STF 1C.469/2009

del 25 maggio 2010 con rinvii). Onde tener conto di eventuali, successive

modifiche dell'assetto edilizio circostante è sufficiente subordinare la

licenza ad una riserva di adattamento, rispettivamente di soppressione

dell'impianto qualora non fosse possibile ridurre le immissioni riscontrabili

nei nuovi edifici al di sotto dei limiti fissati dall'ORNI (cfr. STF 1A.

108/2001 - 1.P.402/2001 del 2 settembre 2002 consid. 4; STA 52.2008.11 del 26

marzo 2008 consid. 2.2.2.).

8.2

In concreto, l'impianto in contestazione è costituito da

tre antenne GSM 1800 Kathrein, che trasmettono nell'intervallo di frequenza di

1800.

MHz. Soggiace dunque ad un valore limite dell'impianto (VLImp) di 6.0 V/m

(allegato 1 ORNI cifra 64 lett. b).

8.2.1

Nell'ambito del precedente giudizio, tenuto conto

della scheda dei dati sul sito dell'8 novembre 2005 allegata alla domanda

originale, questo Tribunale ha anzitutto ritenuto che il VLImp fosse rispettato

per i LAUS delle part. __________77, __________78, __________79, __________81,__________82,

__________87 e __________90, edificate in tutto o in parte. Ha inoltre

considerato che la condizione di adeguamento o di rimozione dell'impianto,

apposta nella licenza attraverso l'avviso cantonale, nel caso in cui l'assetto

edilizio di questi fondi si fosse modificato in futuro, rispondesse

compiutamente alle esigenze poste dall'ORNI e precisate dalla giurisprudenza

summenzionata. La Corte ha altresì reputato che l'uso del giardino annesso alla

casa dei ricorrenti RI 1 e RI 2 RI 1 (mapp. __________87) da parte di bambini

non permettesse di ravvisarvi un LAUS ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 lett. c ORNI,

posto che il terreno in questione non è definito come terreno da gioco privato

dalla legislazione sulla pianificazione del territorio. Ha poi ritenuto che,

non essendo destinata regolarmente al soggiorno prolungato di

persone, la chiesa di __________ (mapp. __________84) non fosse a

ragione stata considerata un LAUS, configurando tutt'al più un luogo di

soggiorno di breve durata (LSBD), per il quale valgono valori 10 volte

superiori a quelli previsti per i LAUS. Infine, il

Tribunale ha reputato che i valori prescritti dall'ORNI fossero ossequiati anche

per rapporto alla riva del lago (part. __________89), sulla quale esisterebbe

un parco giochi per bambini non censito come tale dalla pianificazione vigente

e pertanto non configurabile come LAUS, dato che nel punto 1a, situato ai piedi

dell'antenna e considerato come LSBD, è stato calcolato un valore di 5.85 V/m,

nettamente inferiore al valore limite d'immissione.

Malgrado ciò, il Tribunale ha considerato che, anche dal

profilo delle RNI, s'imponesse di completare gli accertamenti, in quanto la

scheda dei dati sul sito 8 novembre 2005 annessa agli atti non forniva

indicazione sui valori previsti per le part. __________02 e __________80

(recte: __________80 e __________02, quest'ultima derivante dal frazionamento

della part. __________81), mentre che la scheda dei dati sul sito 31 ottobre

2006, che, prodotta in un secondo tempo da CO 1, risultava valutare le RNI

anche per questi fondi (cfr. avviso cantonale 24 agosto 2007, pag. 4), non

figurava nell'incarto.

8.2.2

Le considerazioni sviluppate nel consid. 5.2. della

precedente sentenza di questa Corte meritano di essere confermate. A maggior

ragione che sia la scheda 31 ottobre 2006, nel frattempo acquisita agli atti,

sia la nuova scheda 28 maggio 2013, allegata quale doc. 3 alla risposta 29

maggio 2013 della resistente, confermano il rispetto del VLImp prescritto per

tutti i LAUS situati sui fondi limitrofi, inclusi i mapp. __________80 e __________02.

Non portano ad altra conclusione le censure sollevate dai

ricorrenti. Irricevibile è anzitutto l'affermazione secondo cui i calcoli

(previsioni matematiche) presentati dall'istante in licenza sarebbero errati,

tendenziosi e unilaterali. Le critiche non sono in effetti minimamente

sostanziate. Non permettono in particolare di dubitare della correttezza dei

calcoli effettuati dall'istante in licenza e verificati dalla SPAAS (cfr.

avviso cantonale). Superflua anche qui, dunque, la richiesta di

allestire una perizia. Priva di fondamento è poi l'asserzione, secondo

cui per Villa __________ (mapp. __________84) il limite ammesso sarebbe di

certo superato. In effetti, a prescindere dal fatto che anche questo edificio

andrebbe verosimilmente considerato un LSBD piuttosto che un LAUS, nella misura

in cui non sembra destinato regolarmente al soggiorno prolungato di persone, sia

la scheda 31 ottobre 2006, sia la scheda 28 maggio 2013, dimostrano il contrario

(cfr. pag. 4, LAUS n. 2). Il valore limite dell'impianto risulta rispettato

anche in corrispondenza del mapp. __________80 (cfr. scheda 31 ottobre 2006,

pag. 4, LAUS n. 8), rispettivamente dell'abitazione nel frattempo edificata

sullo stesso (cfr. 28 maggio 2013, pag. 16, LAUS n. 8). Stesso discorso vale

per il mapp. __________02, tuttora inedificato (cfr. schede citate, pag. 4,

LAUS n. 9). Da respingere sono pure le censure concernenti il parco giochi a

lago ed il giardino al mapp. __________87, che non tengono conto dei requisiti

di legge e delle motivazioni addotte al riguardo nel precedente giudizio. Non

vi è comunque motivo di ritenere che in tali luoghi il valore limite dell'impianto

non sia ossequiato, posto che lo è ad una distanza inferiore (cfr. schede

citate, pag. 4, LSBD n. 01a; avviso cantonale 13 agosto 2009, pag. 5).

8.3

Anche in questa sede devono

essere disattese le contestazioni dei ricorrenti riguardanti il cumulo delle

RNI dell'impianto in oggetto con quelle di altri non meglio precisati impianti.

Nella misura in cui si

riferissero alle RNI della linea di alimentazione della ferrovia, qualsiasi

cumulo con quelle prodotte dall'antenna è escluso. Come indicato nel consid.

5.3

del precedente giudizio, provenendo da impianti appartenenti a due diverse

categorie di frequenza, le RNI della linea elettrica della ferrovia non vanno difatti

sommate a quelle dell'antenna per la telefonia mobile (STA 52.2008.10 del 22 febbraio

2008.

consid. 4).

In quanto concernessero invece

eventuali altre antenne, occorre considerare che le RNI di altri impianti vanno

prese in considerazione soltanto se si tratta di antenne di

trasmissione che a) sono impiegate per reti a struttura cellulare destinate

alla telefonia mobile (attualmente le reti GSM, GSM-Rail,

UMTS, Tetrapol e TETRA) e per collegamenti telefonici senza filo (cfr. allegato 1 n. 61 dell'ORNI), ad esclusione in

particolare delle antenne destinate agli altri servizi radio (quali ad es.

radiodiffusione, Telepage, radiocomunicazione a scopo professionale, radio

amatoriale), che costituiscono una categoria d'impianto a sé stante (cfr. allegato

1.

n. 7 dell'ORNI), e delle antenne di trasmissione per ponte radio (cfr. allegato 1 n. 61 lett. a dell'ORNI), e b) sono

montate sullo stesso traliccio o tetto (cfr. allegato 1 n. 62 cpv. 1 dell'ORNI),

oppure sono situate in uno spazio ristretto rispetto all'impianto in questione,

ovvero all'interno del perimetro calcolato in funzione della potenza

delle nuove antenne (cfr. allegato 1 n. 62 cpv. 2 dell'ORNI; cfr.

pure UFAFP, Stazioni di base di telefonia mobile e WLL, Raccomandazioni

sull'esecuzione dell'ORNI, Berna 2002, pag. 12 segg.). Ora, in

concreto, né dalla scheda 31 ottobre 2006, né da quella datata 28 maggio

2013, emerge che all'interno del perimetro dell'impianto in discussione (r = 106

m; cfr scheda 28 maggio 2013, pag. 7) vi sia un'antenna ai sensi del n. 61 dell'allegato 1 dell'ORNI. Non porta ad altra conclusione la

fotografia prodotta in questa sede dagli insorgenti, la quale non dimostra l'esistenza

di un'altra antenna ai sensi del n. 61 dell'allegato 1 dell'ORNI,

peraltro non rilevabile dal catasto delle antenne di telefonia mobile

consultabile sul sito www.oasi.ti.ch/web/catasti/rni, né che la stessa si trovi

all'interno del perimetro dell'impianto contestato. Non sussistono dunque

i presupposti per imporre una valutazione combinata.

8.4

Da respingere è infine pure la censura riferita all'art.

5.

cpv. 2 RORNI, peraltro già disattesa nel

precedente giudizio (consid. 5.4.) di questa Corte, secondo cui la posa degli

impianti sarebbe per quanto possibile da evitare in zone a carattere prevalentemente

residenziale o in prossimità di luoghi ove soggiornano persone

particolarmente sensibili e sarebbe soggetta ad un obbligo di coordinamento e

di condivisione con gli altri operatori. La norma ha infatti valore di semplice

raccomandazione. Non esplica effetti vincolanti. Non fonda obblighi specifici. Lo escludono il principio della

prevalenza del diritto federale su quello cantonale (art. 49 Cost. fed.) ed il

carattere esaustivo della legislazione federale in materia di protezione dalle

RNI (cfr. STF 1P.562/2001 del 13 giugno 2002

pubbl. in RDAT II-2002 n. 56 consid. 6.6 e 6.7; STA 52.2009.182-197 del 9 marzo

2010, consid. 4.1 con rinvii).

8.5

In questa sede la resistente ha prodotto una nuova

scheda dei dati sul sito datata 28 maggio 2013. Rispetto a quelle precedenti

dell'8 novembre 2005 e del 31 ottobre 2006 è diminuita la potenza di emissione

del settore 1, rispettivamente la potenza di emissione cumulata in un settore

(cfr. pag. 7). In applicazione del principio di prevenzione si giustifica

dunque, come peraltro richiesto dalla stessa resistente, di subordinare la

licenza edilizia alla condizione che l'impianto in questione venga esercitato

conformemente alla nuova scheda (cfr. risposta 29 maggio 2013, pag. 12 pto.

25).

9.

9.1. In esito alle

considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto. La

licenza edilizia è confermata all'ulteriore condizione che l'impianto in

questione venga esercitato conformemente alla scheda dei dati sul sito datata

28.

maggio 2013.

9.2

La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti,

in solido, data la loro prepondernate soccombenza (art. 28 LPamm). Essi

rifonderanno inoltre alla resistente, assistita da un patrocinatore legale, adeguate

ripetibili per questa sede (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il

ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, il dispositivo n. 1

della decisione 12 marzo 2013 del Consiglio di Stato (n. 1332) è riformato nel

senso che la licenza edilizia 16 settembre 2009 è confermata all'ulteriore

condizione che l'impianto in questione venga esercitato conformemente alla

scheda dei dati sul sito datata 28 maggio 2013.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 3'500.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido. Questi ultimi

verseranno inoltre complessivi fr. 1'750.- alla resistente a titolo di

ripetibili di questa sede.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La segretaria