52.2013.163
Impianto per la telefonia mobile
5 dicembre 2014Italiano47 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2013.163
Lugano
5 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello
Balerna, presidente,
Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Sarah
Socchi, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 16 aprile 2013 di
RI
1
RI
2
RI
3
RI
4
RI
5
RI
6
RI
7
RI
8
RI
9
RI
10
RI
11
RI
12
RI
13
RI
14
patrocinati
da: PA 1
contro
la
decisione 12 marzo 2013 del Consiglio di Stato (n. 1332) che respinge il
ricorso presentato dagli insorgenti avverso la decisione 16 settembre 2009
con cui il municipio di Minusio ha rilasciato alla T__________ SA la licenza
edilizia per la posa di un impianto per la telefonia mobile al mapp. 14__________
di quel comune;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 30 giugno/6 luglio
2006 la T__________ SA ha chiesto al municipio di Minusio il permesso di
installare un impianto per la telefonia mobile sull'area (part. 14__________)
della ferrovia in località Rivapiana, laddove transita sotto la chiesa di __________.
L'impianto, volto soprattutto a migliorare la copertura dell'abitato di Minusio
situato ad est della chiesa in questione, è costituito dagli usuali contenitori
delle componenti elettriche e da un supporto metallico, alto 2
m, che verrebbe applicato alla sommità di uno dei montanti della rete di
alimentazione della ferrovia per sorreggere tre antenne GSM/UMTS.
Alla domanda, pubblicata dal 6 al 20 ottobre 2006, si sono
opposti numerosi vicini, fra cui i qui ricorrenti, che hanno contestato
l'intervento sotto vari profili.
b. In data 9/11 luglio 2007, l'istante in licenza ha
presentato una variante, che, al fine di ridurre l'impatto visivo, prevede di
interrare le apparecchiature tecniche.
La variante, pubblicata dal 20 luglio al 3 agosto 2007, ha
suscitato di nuovo l'opposizione, tra l'altro, dei qui insorgenti.
Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del
Dipartimento del territorio, il 1° ottobre 2007 il municipio ha rilasciato la licenza
richiesta in variante, respingendo con risoluzione del 4 ottobre seguente le
opposizioni sollevate.
c. Con giudizio 23 gennaio 2008 (n. 304), il Consiglio di
Stato ha annullato il provvedimento municipale, accogliendo parzialmente
l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti e rinviando gli atti al
municipio per l'eventuale adozione di una decisione di blocco edilizio
ai sensi dell'art. 66 dell'allora vigente legge cantonale di applicazione della
legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU
1990, 365).
Dopo aver escluso l'applicabilità della legislazione
ferroviaria, il Governo ha anzitutto respinto le censure sollevate dagli insorgenti
con riferimento alla conformità di zona dell'impianto, ritenendolo compatibile
con la funzione della zona in esame, indipendentemente dalle sue
caratteristiche specifiche. Disattese le ulteriori contestazioni riguardanti
l'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del
23 dicembre 1999 (ORNI; RS 814.710) ed il relativo regolamento cantonale d'applicazione
del 26 giugno 2001 (RORNI; RL 9.2.1.1.5), l'Esecutivo cantonale ha in seguito
ritenuto che l'impianto non disattendesse nemmeno la distanza minima dal bosco
(m 10), prescritta dall'art. 6 cpv. 2 della legge cantonale sulla foreste del
21 aprile 1998 (LCFo; RL 8.4.1.1). In conclusione, il Consiglio di Stato
ha tuttavia ritenuto che l'antenna si ponesse in contrasto con l'art. 55 delle
norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) approvato e pubblicato, che
nell'area ferroviaria ammette solo edifici e impianti inerenti l'attività della
ferrovia. Da qui il rinvio degli atti al municipio.
d. Con sentenza 25 febbraio 2009 (inc. 52.2008.62), il
Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il gravame interposto dalla CO 1
(di seguito: __________), subentrata nelle more del procedimento alla T__________
SA, annullando il giudizio governativo impugnato assieme alla licenza edilizia
e rinviando gli atti al municipio affinché, previa richiesta da parte dell'istante
in licenza per il rilascio di una deroga alla distanza di 10
m dal bosco, raccogliesse un nuovo e completo avviso del Dipartimento del
territorio e statuisse nuovamente sulla domanda di costruzione.
La Corte cantonale ha anzitutto ritenuto che il rinvio
disposto dal Governo affinché l'esecutivo comunale si esprimesse in merito ad
un eventuale blocco edilizio fosse infondato, in quanto l'impianto progettato non
è in contrasto con la funzione assegnata all'area ferroviaria dall'art. 55
NAPR. Rilevato tuttavia come l'impianto verrebbe installato a circa 8-9 m dal
limite del bosco e non rispetta dunque la distanza minima di 10 m prescritta
dall'art. 6 cpv. 2 LCFo, il Tribunale ha reputato che l'annullamento del per-messo
ed il rinvio degli atti al municipio si giustificasse comunque, stante la
necessità di statuire, previa richiesta da parte dell'interessata,
sull'eventuale concessione di una deroga alla distanza di 10 m dal bosco. Dato
che nel frattempo il controverso impianto di telefonia mobile era stato incluso
nel perimetro di rispetto della chiesa di __________ e della vicina, omonima
villa, il Tribunale ha altresì stabilito che il nuovo avviso dei Servizi generali,
che il municipio era tenuto a raccogliere, avrebbe dovuto comprendere anche
quello dell'Ufficio dei beni culturali (UBC). Infine, il Tribunale ha
considerato che gli accertamenti fossero carenti per quanto concerne il
rispetto dei valori prescritti dall'ORNI per rapporto alle part. __________02 e
__________80 (recte: __________0 e 4102), non essendo stata acquisita agli atti
la relativa scheda. Anche a questo riguardo ha pertanto esatto la completazione
degli atti. Per contro, ha disatteso le ulteriori censure concernenti il cumulo
delle radiazioni non ionizzanti (RNI) dell'impianto in oggetto con quelle di
altri impianti, rispettivamente l'applicazione dell'art. 5 cpv. 2 RORNI.
e. Il 29 maggio/3 giugno 2009, l'istante in licenza ha
ripresentato la domanda di costruzione (nella versione della variante), postulando
la concessione di una deroga alla distanza dal bosco.
La domanda è stata pubblicata dal 25 giugno al 9 luglio 2009
ed ha suscitato di nuovo l'opposizione dei qui ricorrenti.
Il 13 agosto 2009, tenuto segnatamente conto dei pareri
positivi rilasciati dalla Sezione forestale, dalla Sezione della protezione
dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) e dell'Ufficio dei beni culturali
(UBC), i Servizi generali hanno emesso un nuovo avviso cantonale (n. 55413),
che annulla e sostituisce quello precedente del 24 agosto 2007, preavvisando
favorevolmente l'intervento. Preso atto di quest'ultimo, in data 16 settembre
2009 il municipio ha rilasciato il permesso postulato, respingendo con separato
scritto l'opposizione interposta.
B. Con giudizio 12 marzo 2013,
il Consiglio di Stato ha respinto l'im-pugnativa presentata dai vicini opponenti
avverso il nuovo provvedimento municipale, confermando dunque la licenza
edilizia.
Il Governo ha anzitutto ribadito la conformità del
controverso impianto con la funzione assegnata dall'art. 55 NAPR alla zona ferroviaria
in cui verrebbe a trovarsi. Ha poi disatteso le contestazioni riguardanti l'ORNI, rilevando in particolare come dalle verifiche effettuate,
controllate dall'autorità dipartimentale, fosse risultato che i valori limite
d'immissione (VLI) sono rispettati. Sotto il profilo della protezione dei beni
culturali, richiamato il parere favorevole dell'UBC e della Commissione dei
beni culturali (CBC), ha reputato che l'impianto non pregiudicasse l'intergrità
ed il valore dei beni protetti presenti in loco, viste le sue ridotte
dimensioni ed il fatto che verrebbe montato su un palo già esistente. Quanto
alla distanza dal bosco, evidenziato come l'impianto verrebbe installato a
circa 8-9.00 m dal bosco che ricopre la sottostante riva del lago, l'Esecutivo
cantonale ha condiviso le valutazioni della Sezione forestale favorevoli alla
concessione di una deroga, non ravvisando nella sua messa in opera un elemento
suscettibile di comprometterne la conservazione, la cura e l'utilizzazione. Da
ultimo, il Consiglio di Stato ha considerato che l'art. 8 NAPR relativo alle
distanze dalle strade fosse inapplicabile al manufatto in discussione.
C. Contro il predetto giudizio
governativo, gli opponenti soccombenti si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla licenza
edilizia.
Fatti
I ricorrenti ribadiscono e sviluppano le censure sollevate in
precedenza, aggiungendo, per quanto concerne l'ORNI, che nel frattempo il mapp.
__________0 è stato edificato e che un'altra antenna per la telefonia mobile è
stata posata su un palo ferroviario ubicato ad est di quello sul quale verrebbe
collocato l'impianto contestato, ciò che imporrebbe di procedere a nuove
misurazioni. Lamentano inoltre la violazione del diritto di essere sentiti, che
sarebbe stato leso sia perché il Governo, dopo aver averli informati che gli
incarti comunale e cantonale relativi alla domanda in esame erano andati persi,
non avrebbe comunicato loro più nulla, malgrado lo scritto con cui chiedevano
di consultare l'incarto ricostruito, sia perché non sono stati coinvolti nel
sopralluogo che il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato avrebbe esperito
e che, se effettuato in contraddittorio, avrebbe permesso di prendere
conoscenza dell'avvenuta edificazione al mapp. __________0, rispettivamente
dell'avvenuta posa di un'altra antenna per la telefonia mobile.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che osserva di non essere stato informato
dalle parti in merito ad interventi edificatori che sarebbero avvenuti sui
fondi limitrofi, di non aver esperito alcun sopralluogo, che sarebbe invece
stato effettuato dall'UBC preliminarmente all'emanazione del nuovo avviso
cantonale, e di avere per finire ricevuto dall'autorità comunale l'incarto
originale, ciò che, essendo venuta meno l'esigenza di ricostruirlo, avrebbe
fatto decadere la richiesta dei ricorrenti di prenderne visione.
Ad identica conclusione perviene la CO 1, qui resistente, contestando
in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti che, per quanto necessario,
verranno ripresi in appresso.
Dal canto loro, il municipio e l'Ufficio delle domande di
costruzione (UDC) sono rimasti silenti.
E. Della documentazione (piano) acquisito dall'Ufficio del demanio e delle
osservazioni formulate dalle parti si dirà, per quanto occorre, nel seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge
edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva
degli insorgenti, già opponenti e proprietari di fondi situati nel raggio
dell'antenna, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo [art. 46 cpv.
1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU
1966, 181)], è dunque ricevibile in ordine.
1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, integrati
dalla documenzione trasmessa dall'Ufficio del demanio e dalle osservazioni
delle parti di cui si è detto in narrativa (art. 18 cpv. 1 LPamm). La
situazione dei luoghi emerge chiaramente dai piani ed è sufficientemente nota a
questo Tribunale. Le prove sollecitate dagli insorgenti (sopralluogo, perizia
sulla distanza dal bosco e dalla strada e sui valori ORNI) non sono atte ad
apportare alla Corte la conoscenza di ulteriori
fatti rilevanti per il giudizio.
Per queste stesse ragioni è immune da critiche la decisione del
Governo di non assumere le prove (analoghe) richieste (cfr. DTF 130 II 425
consid. 2.1).
2. Preliminarmente, vista la
sua natura dirimente, va disattesa la censura concernente la violazione del
diritto di essere sentiti.
Nella misura in cui gli
insorgenti ravvisano la censurata lesione nel fatto che il Governo, dopo aver
averli informati che gli incarti comunale e cantonale relativi alla domanda in
esame erano andati persi, non avrebbe comunicato loro più nulla, malgrado lo
scritto con cui chiedevano di consultare l'incarto, occorre constatare che la
richiesta di visionare gli atti formulata dai ricorrenti il 13 dicembre 2011,
riguardava, semmai, l'incarto ricostruito. Posto che quest'ultimo non ha
necessitato di ricostruzione, essendo stato ritrovato, è a giusta ragione che
il Governo ha ritenuto che alla richiesta non dovesse più essere dato
particolare esito. Va poi osservato che i ricorrenti hanno potuto esprimersi
regolarmente nel contesto della procedura. In particolare, hanno potuto opporsi
alla domanda ed impugnare la licenza edilizia, di cui hanno perfettamente
recepito la portata, riproponendo e presentando, sia davanti all'Esecutivo
cantonale che in questa sede, tutte le opportune contestazioni. Non è dunque
ravvisabile alcuna violazione del loro diritto di essere sentiti. Dal canto
suo, il Governo ha preso posizione sulle censure sollevate, motivando partitamente
la loro reiezione. Se il suo giudizio regga, non attiene al diritto di essere
sentito, ma è questione di merito.
Quanto al sopralluogo, il
rimprovero mosso al Consiglio di Stato scaturisce da una lettura affrettata del
giudizio impugnato. La verifica in loco è stata in effetti esperita dall'UBC
nel contesto del rilascio del suo parere, come emerge peraltro dall'avviso
cantonale 13 agosto 2009 (pag. 5). Se il giudizio espresso dall'autorità
dipartimentale, avallato dal Governo, possa essere seguito, è questione che verrà
affrontata in appresso.
3. Conformità di zona
I ricorrenti contestano la
conformità della controversa antenna con la funzione che l'art. 55 NAPR assegna
alla zona di situazione. Sennonché, a questo riguardo, questo Tribunale si è già
espresso nella precedente sentenza del 25 febbraio 2009, che il giudizio
impugnato richiama esplicitamente.
In quel giudizio, questa
Corte ha avuto modo di affermare che l'impianto in discussione, in quanto posto
al servizio sia degli utenti della ferrovia, sia degli abitanti della limitrofa
zona residenziale, è conforme alla funzione assegnata all'area ferroviaria dall'art.
55 NAPR, a quel momento ancora in via di approvazione, dato che, riservando il
comparto agli edifici ed agli impianti inerenti l'attività della ferrovia, tale
norma intende soltanto escludere le opere estranee in quanto prive di qualsiasi
connessione con l'esercizio ferroviario. Opere, queste, fra le quali non rientrano
le infrastrutture (tecniche) di servizio, quali devono appunto essere
considerate, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte e dei tribunali
di altri cantoni (cfr. URP 2001, 163 consid. 5; BVR 2002, 409 seg., consid. 4;
ZGGVP 2000, 230), le antenne per la telefonia mobile. In effetti, non esistendo
zone riservate a questo specifico genere d'impianti, una diversa conclusione,
che accreditasse la tesi dei ricorrenti, porterebbe inevitabilmente ad escluderli
da qualsiasi altra zona, siccome non direttamente connessi alla funzione
assegnata, in quanto non destinati all'abitazione, al commercio, all'industria,
al turismo o ad insediamenti d'interesse pubblico (cfr. BVR 2002, 409 consid.
4).
La validità di queste considerazioni
non è seriamente messa in dubbio dai ricorrenti, che si limitano essenzialmente
a presentare il loro contrario punto di vista. Meritano dunque di essere riconfermate.
Posto che l'impianto va considerato conforme alla zona di situazione, viene a
cadere anche l'argomento sollevato sussidiariamente dagli insorgenti con
riferimento all'art. 24 della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700). Norma, quest'ultima, inapplicabile
al caso di specie, dato che il sedime in questione va appunto considerato come
parte integrante del comparto edificabile, siccome costruibile [ivi incluse le cosiddette
costruzioni accessorie non destinate totalmente o prevalentemente all'esercizio
ferroviario; cfr. art. 18m della legge federale sull'esercizio delle
ferrovie del 20 dicembre 1957 (Lferr; RS 742.101)] e concretamente già
edificato per l'uso ferroviario, nonché rientrante nella zona vastamente
edificata di Minusio (cfr. STF 1A.140/ 2003 del 18 marzo 2004 consid.
2.5, pubblicata in: ZBl 107/2006, pag. 193 segg.; STA 52.2006.406 del 3 gennaio
2008 consid. 3; BVR 2007 pag. 354). In tal senso, contrariamente a quanto
assumono gli insorgenti, l'intervento progettato non necessita dunque di un'autorizzazione eccezionale fondata sull'art. 24
LPT.
4. Protezione
dei beni culturali
Nell'ambito del precedente giudizio del 25 febbraio 2009,
questa Corte, constatato come il controverso impianto verrebbe a trovarsi nel
perimetro di rispetto nel frattempo istituito (cfr. art. 27 NAPR) della chiesa
di __________, dichiarata bene culturale d'interesse cantonale (art. 25 lett. a
cpv. 1 n. 2 NAPR), e della vicina omonima villa (art. 25 lett. b cpv. 3 n. 3
NAPR), dichiarata a sua volta bene culturale d'interesse comunale, ha ritenuto
necessario raccogliere il parere dell'UBC (cfr. art. 27 cpv. 3 NAPR).
Quest'ultimo, esperito
un sopralluogo di verifica e sentito il parere della CBC, ha confermato
l'avviso precedentemente espresso, ritenendo che l'impianto in
contestazione, per le sue caratteristiche, non comprometta o modifichi
l'integrità ed il valore dei beni protetti.
Il parere dell'autorità
dipartimentale è stato condiviso dal Governo, il quale, tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'impianto e del fatto che l'antenna verrebbe
montata su un traliccio già esistente della rete di alimentazione della
ferrovia, aumentandone l'altezza in modo trascurabile, ha
reputato che non fosse suscettibile di pregiudicare l'integrità ed il valore
dei beni protetti, rispettivamente di ostacolarne la vista o di deturparli.
La tesi
merita tutela. Come accennato sopra, il luogo prescelto si colloca
all'interno dell'area ferroviaria, contrassegnata dalla presenza di un'importante
infrastruttura. Rispetto ai tralicci esistenti
per l'erogazione della corrente elettrica, l'ingombro aggiuntivo (2.00 m)
rappresentato dalla progettata antenna appare invero di scarso rilievo e l'impatto
esercitato sui beni tutelati più che modesto. Dal canto loro, con la
variante approvata, i cassoni (armadi) per le apparecchiature tecniche sono
stati interrati, proprio per ulteriormente attenuare l'impatto visivo del nuovo
impianto sul comparto. Il loro ingombro viene dunque totalmente meno.
Contrariamente a quanto
sostenuto dagli insorgenti, la conclusione alla quale l'autorità inferiore è pervenuta
appare dunque del tutto sostenibile. Scaturisce da un esercizio corretto della
latitudine di giudizio che l'art. 22 della legge sulla protezione dei beni
culturali del 23 maggio 1997 (LBC; RL 9.3.2.1) le riserva in ordine
all'ammissibilità degli interventi. Non è messa in dubbio dall'art. 16 NAPR, norma
abrogata dal Consiglio di Stato in sede di approvazione della revisione del
piano regolatore (cfr. risoluzione n. 3687 del 9 luglio 2008,
pag. 110 seg.). Non porta ad altro risultato neppure il documento di base 23
luglio 2002 (versione riveduta del 12 marzo 2008) della Commissione federale dei
monumenti storici, dal titolo Antenne per la telefonia mobile sui monumenti
storici, che non ha carattere vincolante e riserva espressamente la valutazione
- nella fattispecie, favorevole - delle competenti autorità cantonali e/o comunali.
5. Distanza dal
bosco
5.1. L'art. 17 cpv. 1 della legge federale sulle foreste del
4 ottobre 1991 (LFO; RS 921.0), stabilisce il principio per cui le costruzioni
e gli impianti in vicinanza della foresta sono ammissibili soltanto se non ne
pregiudicano la conservazione, la cura e l'utilizzazione. I Cantoni, soggiunge
il cpv. 2, prescrivono per costruzioni ed impianti un'adeguata distanza minima
dalla foresta, in funzione della situazione di quest'ultima e dell'altezza
prevedibile dei suoi alberi. Secondo l'art. 6 LCFo, il piano regolatore fissa
la distanza degli edifici e degli impianti dal bosco (cpv. 1). Edifici ed
impianti, soggiunge l'art. 6 cpv. 2 LCFo, devono rispettare una distanza di
almeno 10.00 m dal bosco.
Le disposizioni sulle distanze dal bosco perseguono scopi molteplici. Come
norme di polizia edilizia mirano a proteggere le costruzioni e gli impianti dal
pericolo di caduta degli alberi, dagli incendi, dall'umidità e dall'ombra; come
norme di polizia forestale tendono invece a preservare il bosco dalle
immissioni dannose provocate dagli edifici, segnatamente proteggendolo dal
fuoco e salvaguardandone il valore ecologico (cfr. FF 1988 III 162; RDAT
I-2002, n. 29 consid. 2.2; STA 52.2007.331 del 28 novembre 2007 consid. 3 con rinvii).
5.2. L'art. 6 cpv. 3 LCFo stabilisce che, in casi eccezionali e con il consenso
dell'autorità cantonale, il municipio può concedere deroghe sino a 6.00
m dal limite del bosco (art. 6 cpv. 3 LCFo).
La deroga di cui all'art. 6 cpv. 3 LCFo deve essere concessa in maniera restrittiva
e solo quando sia data una situazione eccezionale (cfr. al riguardo: messaggio
del Consiglio di Stato n. 5014 del 21 giugno 2000 concernente la modifica della
legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998, pubbl. in RVGC anno parlamentare
2000/2001, vol. 3, seduta XXV del 4 dicembre 2000, pag. 2717, 2718 e 2720). L'art.
13 del regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002
(RLCFo; RL 8.4.1.1.1), che concretizza l'art. 6 cpv. 3 LCFo, precisa che, appurata
la necessità della deroga, la Sezione forestale formula il preavviso vincolante
tenendo conto in particolare del valore ecologico del bosco, del pericolo d'incendio,
delle possibilità di taglio e d'esbosco e della sua accessibilità.
Le eccezioni alla distanza legale minima dal bosco vanno valutate alla luce
delle funzioni forestali protette giusta l'art. 17 LFo. Determinante è la
questione di sapere se, a causa della stretta vicinanza di una costruzione al
bosco, una di queste funzioni sia seriamente messa in pericolo (cfr. Alois Keel/Willi Zimmermann,
Bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Waldgesetzgebung 2000-2008,
in URP 2009, pag. 277 con rinvii).
5.3. Nel caso concreto, constatato come l'impianto
litigioso verrebbe installato a circa 8-9
m dal limite del bosco che ricopre la sottostante riva del lago (cfr. piano di
situazione 1:500), ad una distanza inferiore rispetto a quella minima di 10
m prescritta dall'art. 6 cpv. 2 LCFo, con il precedente giudizio del 25
febbraio 2009 questo Tribunale ha rinviato gli atti al municipio affinché,
previa richiesta da parte dell'istante in licenza e con il consenso dell'autorità
cantonale, concedesse se del caso una deroga alla distanza di 10
m dal bosco.
Preso atto della richiesta di deroga formulata il 3 giugno
2009, la Sezione forestale ha preavvisato favorevolmente il progetto (cfr.
avviso cantonale, pag. 5), in quanto l'opera si colloca sul prolungamento di
un traliccio della rete di alimentazione ferroviaria già esistente, ed inoltre la
messa in opera dell'impianto non pregiudica in alcun modo la conservazione, la
cura e l'utilizzazione del bosco. Motivazione, questa,
che il municipio ha (implicitamente) avallato, concedendo la licenza edilizia,
e che il Governo ha considerato più che sostenibile, siccome derivante da
una corretta valutazione e ponderazione degli interessi in gioco.
Il ricorrente contesta questa conclusione. A
suo avviso la distanza sarebbe di 5.90 m anziché di 9.00 m, per cui sarebbe
comunque esclusa la concessione di una deroga. Il municipio non si sarebbe inoltre
pronuciato sulla deroga, che potrebbe del resto essere concessa soltanto in
casi eccezionali.
Le censure sono sprovviste di fondamento.
Intanto, per quanto concerne la distanza, già
nel precedente giudizio questa Corte aveva constatato, facendo capo al piano di
situazione in scala 1:500 agli atti, che le previste antenne si situano a
circa 8-9.00 m dal limite accertato del bosco sottostante. Tale distanza (ca.
9.00 m) è stata confermata dalla Sezione forestale in sede di nuovo avviso
cantonale (cfr. pag. 5). In questa sede, non vi è motivo di discostarsi
da questo duplice accertamento, a maggior ragione che i ricorrenti non spiegano
perché la distanza sarebbe invece di soli 5.90 m, né rendono verosimile in
alcun modo la loro tesi. In tali circostanze, è superflua la richiesta di
effettuare un sopralluogo, rispettivamente di allestire una perizia.
Ferme queste premesse, immune da critiche è la
decisione di concedere eccezionalmente una deroga alla distanza minima di 10.00
dal bosco, tenuto conto della particolare situazione del caso concreto. In
effetti, oggetto della deroga, peraltro limitata nella sua estensione (ca. 1.00
m), è un impianto di ridotte dimensioni, che verrebbe
montato su un traliccio già esistente della rete di alimentazione della
ferrovia. Dal profilo della distanza dal bosco, l'intervento è quindi
sostanzialmente irrilevante. Non crea alcun ulteriore pregiudizio. Rispetto
all'infrastruttura esistente non com-porta nemmeno una particolare
compromissione delle funzioni protette del bosco. Tenuto conto degli scopi pubblici
perseguiti dalla legge federale sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997
(LTC; RS 784.19), che tende a garantire a tutte le cerchie della popolazione in
tutte le parti del Paese un servizio universale di telecomunicazione affidabile
e a prezzi accessibili nonché a rendere possibile una concorrenza efficace
nella fornitura dei servizi di telecomunicazione (art. 1 LTC; cfr. DTF 133 II 353 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 321 consid. 4.3.4;
STA 52.2009.182 del 9 marzo 2010 consid. 3.3), una diversa
decisione sarebbe invero eccessivamente rigorosa, in quanto non giustificata
dal profilo degli interessi (pure pubblici) tutelati.
Contrariamente a quanto pretendono gli insorgenti, non porta
ad altro risultato nemmeno la circostanza che la licenza edilizia censurata non
prevede esplicitamente la concessione di una deroga. Nella misura in cui il
permesso in questione autorizza il progetto di cui alla domanda di costruzione
(variante), che contempla pure la richiesta di deroga, e richiama le particolari
condizioni previste dall'avviso cantonale, che comprendono anche l'accordo
della competente autorità dipartimentale al rilascio della deroga, la
concessione di quest'ultima è implicita. In tal senso non sussiste alcun
difetto suscettibile di portare all'annullamento della licenza.
6. Distanze
6.1. Distanza dalla strada
6.1.1. Giusta l'art. 8 cpv. 1
NAPR, dove non viene indicata una linea di arretramento
o di allineamento e al di fuori della zona del
nucleo,
dalle strade nazionali, cantonali e comunali le costruzioni devono rispettare
le seguenti distanze:
a) 25,0
metri dall'asse delle autostrade (art. 6 - Ordinanza sulle strade nazionali);
b) 4,0
metri dal ciglio o dal filo esterno del marciapiede, delle strade di
collegamento principali esistenti o di progetto;
c) 3,0
metri dal ciglio o dal filo esterno del marciapiede, delle strade di raccolta e
di servizio esistenti o di progetto;
d) 2,0
metri dai percorsi pedonali, piste ciclabili e sentieri, riservate le distanze
minime tra edifici.
Il
Municipio, prosegue la norma (cpv. 2), può concedere deroghe in casi
eccezionali. Sono riservate le competenze dell'Autorità cantonale relativamente
alle distanze dalle strade cantonali.
L'art. 8 cpv. 1 NAPR fissa delle distanze minime dalle strada
in base alla loro gerarchia. Distanze, queste, il cui scopo principale è quello
di tutelare la sicurezza delle circolazione, di assicurare la possibilità di
future correzioni stradali e di dare all'ambiente circostante un aspetto
decoroso ed ordinato (cfr. RtiD II-2009 n. 21 consid. 3.1.; RDAT
II-2003 n. 21 consid. 5.3; STA 52.1996. 177 del 24 settembre 1996 consid. 2.1.;
Adelio Scolari, Commentario, II.
ed., Cadenazzo 1996, ad art. 25 LE n. 1029).
L'art. 8 cpv. 2 NAPR prevede tuttavia la possibilità di concedere deroghe in
casi eccezionali, ovvero quando una rigida applicazione del regime ordinario si
riveli eccessivamente gravosa per il singolo senza che l'interesse pubblico o
quello dei vicini lo giustifichi (cfr. RDAT I-1999 n. 21 consid. 3d; I-1998 n. 8
consid. 3.2; II-1994 n. 50 consid. 3.1; Adelio
Scolari, Diritto amministrativo - Parte generale, Cadenazzo 2002, n. 791
segg.; Scolari, Commentario, ad
art. 2 LE n. 693 segg.). Di principio, la prescrizione presuppone dunque
l'esistenza di una situazione eccezionale e implica che vengano reciprocamente
soppesati gli interessi pubblici e privati coinvolti.
6.1.2. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le previste antenne, da posarsi
su di un palo esistente, non possono essere configurate alla stregua di "costruzioni".
Pertanto, non sarebbero soggette all'art. 8 NAPR. Trattandosi di un impianto,
non soggiacerebbero ai limiti ivi previsti.
La questione può essere lasciata indecisa. Quand'anche si volesse
ammettere che l'impianto in esame soggiaccia alle norme concernenti le distanze
dalle strade sancite dal piano regolatore di Minusio, i ricorrenti non ne
trarrebbero comunque alcun giovamento, poiché l'impianto risulterebbe conforme alla
distanza minima di m 2.00 imposta dall'art. 8 cpv. 1 lett. d NAPR verso i
percorsi pedonali, quale va considerata via alla Riva secondo il vigente piano
del traffico.
In questa sede, gli insorgenti
sostengono inoltre che anche gli armadi tecnici previsti a monte della ferrovia
non rispetterebbero la distanza minima di 3.00 dai vicini mapp. __________02 e __________84.
Sennonché, essi fondano la loro censura sul progetto originale anziché su
quello (di variante) approvato, che prevede l'interramento dei controversi manufatti
(cfr. pure piani annessi alla nuova scheda dei dati sul sito del 28 maggio
2013, allegata quale doc. 3 alla risposta 29 maggio 2013), i quali, siccome sotterranei
e privi di influssi significativi sui fondi contigui, possono sorgere (fin) sul
confine (art. 11 cpv. 3 NAPR). Pure questa censura va pertanto disattesa.
6.2. Distanza dal lago
6.2.1. Richiamando l'art. 7 NAPR,
gli insorgenti sostengono per la prima volta in questa sede che l'impianto non
rispetterebbe la distanza di 15.00 m dal lago. Invero, l'art. 7 cpv. 2 NAPR non
prevede tale distanza. Difatti, sancisce che la
distanza dalla riva del lago è quella riportata sul piano delle zone e sul
piano del paesaggio oppure è stabilita una distanza minima di 5,00 metri dalla
quota del limite del massimo spostamento delle acque pari a 194,50 m/slm. Nella misura in cui prescrive una distanza minima di 5.00 m, tale
norma non è tuttavia (più) conforme al diritto federale in vigore al
momento della decisione del Governo, che prevede, di regola, una distanza
minima maggiore. Si tratta dunque di esaminare se l'intervento può essere
autorizzato alla luce della normativa federale, direttamente applicabile, cui
si dovrà conformare la futura regolamentazione cantonale/comunale.
6.2.2.
6.2.2.1. Secondo l'art. 36a cpv.
1 della legge federale sulla protezione delle
acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20), nella versione in vigore
dal 1° gennaio 2011, previa consultazione degli ambienti interessati, i
Cantoni determinano lo spazio necessario alle acque superficiali affinché siano
garantite le funzioni naturali delle acque (lett. a), la protezione
contro le piene (lett. b) e l'utilizzazione delle acque (lett. c).
Il Consiglio federale, prosegue la norma (cpv. 2), disciplina i
dettagli. Inoltre, i Cantoni provvedono affinché lo spazio
riservato alle acque sia preso in considerazione nei piani direttori e di
utilizzazione e sia sistemato e sfruttato in modo estensivo (cpv. 3).
Il mandato ai
cantoni contenuto nell'art. 36a cpv. 1 LPAc ha carattere generale.
Spetta al diritto cantonale stabilire se il compito di determinare lo spazio riservato alle acque incombe al cantone stesso o ai
comuni oppure, ancora, se si tratti di un lavoro da espletare congiuntamente
(cfr. Hans W. Stutz, Raumbedarf
der Gewässer - die bundesrechtlichen Vorgaben für das Planungs- und Baurecht,
in: PBG 2011/4 pag. 9 e 16).
6.2.2.2. Il
Consiglio federale ha fatto uso della propria competenza, promulgando con effetto dal 1° giugno 2011 gli art. 41a (spazio riservato ai corsi d'acqua), 41b (spazio riservato alle acque stagnanti)
e 41c (sistemazione e sfruttamento
estensivi dello spazio riservato alle acque) dell'ordinanza sulla protezione delle acque del
28 ottobre 1998 (OPAc; RS 814.201).
Secondo l'art. 41b OPAc, lo spazio
riservato alle acque stagnanti (laghi), deve essere largo almeno 15.00 m,
misurati a partire dalla riva, ovvero dalla linea di sponda (cpv. 1). Quest'ultima
è la linea che delimita l'estensione delle acque e corrisponde al limite di massimo
spostamento delle acque alle piene ordinarie (cfr. UFAM,
Erläuternder Bericht zur parlamentarischen Initiative Schutz und Nutzung der
Gewässer (07.492) - Änderung der Gewässerschutz-, Wasserbau-, Energie und
Fischereiverordnung, pag. 13), che, sul lago Verbano, è fissato alla quota di
194.50 m/slm [cfr. art. 4 cpv. 2 legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986
(LDP; RL 9.4.1.1) e art. 2 cpv. 1 regolamento sul demanio pubblico del 30
agosto 1994 RDP; RL 9.4.1.1.1)]. Questa larghezza deve essere aumentata qualora
ciò fosse necessario per garantire a) la protezione contro le piene, b) lo
spazio necessario per una rivitalizzazione, c) interessi preponderanti della
protezione della natura e del paesaggio e d) l'utilizzazione delle acque
(cpv. 2). Per contro, analogamente a quanto avviene per i corsi d'acqua, nelle
zone densamente edificate, la larghezza dello spazio riservato alle acque può
essere adeguata alla situazione di edificazione, purché sia garantita la
protezione contro le piene (cpv. 3). In tali zone (ad esempio, città o centri di villaggi), difatti, la
determinazione dello spazio riservato alle acque giusta l'art. 41b OPAc non
è sensata o lo è soltanto tenendo conto delle situazioni esistenti (cfr. UFAM, op. cit., pag. 13). Infine, se non vi si oppongono interessi
preponderanti, è addirittura possibile rinunciare a fissare lo spazio
riservato alle acque se queste a) si trovano in foreste o in zone che nel
catasto della produzione agricola non sono classificate come regioni di montagna
o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura, b)
hanno una superificie inferiore a 0.5 ettari o c) sono artificiali.
Dal canto suo, l'art. 41c cpv. 1 prima proposizione OPAc prevede
che, di principio, nello spazio riservato alle acque è consentito realizzare
esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse
pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua
fluente o ponti. La situazione locale può tuttavia
consentire la costruzione anche d'impianti che non sono ad ubicazione
vincolata, ad esempio quando la presenza di dirupi o falesie riduce lo spazio
disponibile di modo che l'impianto in questione (condotte, ecc.) non può che passare
o essere collocato all'interno dello spazio riservato alle acque (cfr. UFAM, op. cit., pag. 14).
Inoltre (cfr. cpv. 1 seconda
proposizione), nelle zone densamente edificate, l'autorità
può autorizzare deroghe per impianti conformi alla
destinazione della zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti. Come
accennato, sono segnatamente considerate zone densamente edificate le città ed
i centri dei villaggi (cfr. UFAM, op. cit., pag. 15). Costituisce un indizio circa la
sussistenza di una tale zona il fatto che nei dintorni vi siano fondi ampiamente sfruttati dal profilo edilizio, o
che le costruzioni confinanti occupino anch'esse lo spazio riservato alle
acque, oppure, ancora, che il fondo dedotto in edificazione costituisca uno
degli ultimi spazi vuoti tra le costruzioni del comprensorio (cosiddetta Baulücke;
cfr. Christoph Fritzsche/Peter Bösch/Thomas Wipf, Zürcher Planung- und Baurecht, Band 2, 5 ed.,
Zurigo 2011, pag. 791). Interessi contrari preponderanti sono invece considerati
quelli concernenti la protezione contro le piene e la protezione della natura e
del paesaggio (cfr. UFAM, op. cit., pag. 15).
La norma
stabilisce anche (cpv. 2) che gli impianti realizzati in conformità con le
vigenti disposizioni e utilizzabili conformemente alla loro destinazione
situati entro lo spazio riservato alle acque
sono per principio protetti nella propria situazione di fatto. La manutenzione di tali opere è dunque permessa.
In che misura possa essere autorizzata anche una loro modifica o un
cambia-mento della loro destinazione, va determinato secondo gli art. 24
segg. della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22
giugno 1979 (LPT; RS 700) e l'art. 37a della relativa ordinanza del 28
giugno 2000 (OPT; RS 700.1) per le costruzioni situate fuori della zona
edificabile, rispettivamente in base alla specifica normativa cantonale (cfr.
art. 23 LPT) per quelle ubicate all'interno
di tale zona [in Ticino: art. 66 della legge sullo sviluppo territoriale del 21
giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1) ed art. 86 del relativo regolamento del 20
dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1); cfr. UFAM, op. cit.,
pag. 15].
6.2.2.3. Spetta ai cantoni determinare entro il 31 dicembre 2018 lo spazio
riservato alle acque conformemente agli art. 41a e 41b OPAc (cfr.
OPAc, cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011,
in vigore dal 1° giugno 2011). Concretamente, ciò significa che va approntato
un piano dello spazio riservato alle acque, che dovrà poi essere considerato
nel piano direttore e nei piani regolatori (cfr. UFAM, op. cit.,
pag. 13). Finché ciò non avverrà, la norma transitoria stabilisce
inoltre (cpv. 2) che le prescrizioni per gli impianti di cui all'art. 41c cpv.
1 e 2 si applicano ad ogni lato lungo le acque in una fascia larga (a) 8
metri in aggiunta alla
larghezza del fondo dell'alveo esistente, per i
corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo non supera i 12
metri di larghezza, (b) 20
metri, per i corsi d'acqua con un fondo dell'alveo di larghezza superiore ai 12
metri e (c) 20 metri, per le acque stagnanti con una superficie superiore
a 0,5 ettari. La norma transitoria fissa dunque la
larghezza dello spazio all'interno del quale trovano applicazione i disposti di
cui all'art. 41c cpv. 1 e 2 nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della novella legislativa ed il momento
in cui verrà determinato lo spazio riservato alle acque conformemente agli art.
41a e 41b OPAc.
6.2.3. In
concreto, non risulta che il cantone e/o il comune di Minusio abbiano già
proceduto a delimitare lo spazio riservato alle acque del lago Verbano conformemente all'art. 41b OPAc. Ne discende
che attualmente fa stato la norma transitoria della modifica dell'OPAc del 4
maggio 2011. Giusta quest'ultima, la fascia riservata in cui si applicano le prescrizioni
per gli impianti di cui all'art. 41c
cpv. 1 e 2 è larga 20.00 m. Dagli accertamenti esperiti risulta che l'area ferroviaria
(mapp. __________62) dista 20.00 dalla linea di sponda del lago, ossia dal
limite di massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie, pari a 194.50
m/slm. Ne discende che, essendo le antenne collocate su un montante
dell'alimentazione della ferrovia posto all'interno dell'area ferroviaria,
l'impianto in esame non invade lo spazio
riservato alle acque. Anche da questo profilo nulla osta dunque al rilascio del
permesso. Non è quindi necessario verificare se l'intervento potrebbe
comunque essere autorizzato in virtù dell'art. 41c cpv. 1 prima proposizione
OPAc o dell'art. 41c cpv. 2 OPAc, oppure se potrebbe beneficiare di una deroga giusta l'art. 41c cpv. 1 seconda proposizione OPAc.
Non portano ad altra
conclusione le considerazioni sviluppate dagli insorgenti nello scritto 9
ottobre 2014 circa il fatto che il controverso impianto sarebbe ubicato in zona
di pericolo di esondazione del lago Verbano. Dal piano P. 4.12 prodotto si evince
in effetti che la zona ferroviaria (mapp. __________62) si situa al di fuori
della zona di pericolo. Lo è a maggior ragione il controverso impianto, montato
sulla sommità di un traliccio esistente della rete di
alimentazione della ferrovia. Del resto, l'inserimento nella citata zona di
pericolo non esclude affatto qualsiasi intervento edilizio (cfr. art. 22 NAPR).
Ora, se è possibile costruirvi edifici abitativi, come è il caso di numerose
costruzioni presenti nel comparto, non si vede perché dovrebbe essere esclusa
la posa dell'antenna litigiosa.
7. Altezza
7.1. Il limite
d'altezza delle costruzioni definisce gli ingombri verticali delle costruzioni,
in modo da assicurare, in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità
degli insediamenti, dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali.
Indirettamente, esso determina inoltre la morfologia degli insediamenti, contenendone
l'impatto sul quadro del paesaggio.
Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un
edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo
superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Salvo diversa, esplicita disposizione,
sfuggono al computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali
torrette degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono oltre il
tetto e servono alla funzionalità degli edifici. L'esenzione è giustificata dal
fatto che queste installazioni non
determinano, di regola, ingombri apprezzabili dal profilo delle finalità
perseguite dalle norme sull'altezza (RtiD I-2004, n. 37, consid. 2.2.; RDAT
I-2000, n. 60; RDAT I-1991 n. 85 consid. 2; Scolari,
Commentario, ad art. 40 LE n. 1235). Al comune resta comunque riservata la
facoltà di assoggettare, mediante esplicita norma di legge, anche i corpi
tecnici od altri impianti installati sul tetto degli edifici a specifici limiti
d'altezza e di sviluppo orizzontale. La
loro altezza, in questo caso, è in linea di massima determinata a partire dal
livello del tetto ed indipendente da quella dell'edificio sottostante.
A prescindere da ciò, il fatto che l'art. 40 LE si riferisca agli edifici non
significa che, in difetto di una specifica regolamentazione, le altre
costruzioni, quali impianti ed installazioni, non soggiacciano a limiti
d'altezza e che il criterio di misurazione sancito da questa norma non sia
applicabile per analogia ad altre opere di sovrastruttura. Determinante, ai
fini dell'applicazione dei limiti d'altezza ad altre costruzioni, rimane
comunque la presenza di un ingombro effettivo, suscettibile di ingenerare sui
fondi circostanti e sul quadro del paesaggio ripercussioni analoghe a quelle
prodotte da un edificio. In quest'ordine di idee, la giurisprudenza delle autorità
e dei tribunali cantonali ha ripetutamente ritenuto che le prescrizioni
sull'altezza non si applicassero a pali della luce ed alle antenne a sé stanti (STA
52.2008.144 del 7 gennaio 2009
consid. 2.2.; 52.2003.182 del 29
settembre 2003 consid. 2.; URP 2001, pag. 163 consid. 5; BR 2006, 131 n. 329 e
330; BJM 2006, pag. 254 seg.; Benjamin
Witter, Die Bewilligung von Mobilfunkanlagen, Diss. Zurigo, 2006, pag. 91; Scolari,
Commentario, ad art. 40 LE n. 1243).
7.2. Secondo la recente giurisprudenza del
Tribunale federale, non è possibile applicare alle antenne di telefonia mobile restrizioni generali sulle
altezze di edifici e impianti, rispettivamente dei corpi sporgenti dai tetti,
con la conseguenza che le stesse non
possano più in larga misura essere autorizzate. Per motivi tecnici-funzionali,
affinché possano adempiere il loro
scopo, le antenne devono infatti generalmente sopravanzare i tetti degli edifici su cui insistono
rispettivamente delle costruzioni circostanti (cfr.
al riguardo: DTF 133 II 353 consid. 4.2; STF 1C.229/2011
dell'8 novembre 2011 consid. 2.4;1C.329/2011 del 30 novembre 2011 consid. 3.5;1C.248/2009
del 13 aprile 2010 consid. 3.1 e 3.3.1;1C.378/2008
del 27 gennaio 2009 consid. 4.2;1C.328/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 3.2.
e 3.3.).
Per contro, nell'ambito delle loro competenze i comuni possono
emanare disposizioni edilizie o
pianificatorie riferite alla costruzione di siffatte antenne volte a preservare le caratteristiche e la qualità di un determinato comparto di territorio.
Ciò deve avvenire in modo esplicito, nel rispetto dei limiti posti dal
diritto federale, segnatamente dal diritto sulla protezione dell'ambiente e
sulle telecomunicazioni. Queste disposizioni
devono in particolare tener conto degli interessi pubblici perseguiti
dalla LTC (cfr. DTF 133 II 353 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 321
consid. 4.3.4; STA 52.2009.182 del 9 marzo 2010 consid. 3.3). In tal senso, i comuni possono per
esempio adottare norme che escludono le antenne di telefonia mobile da
determinate aree soggette a particolare protezione (pianificazione negativa).
Anche l'applicazione della clausola generale di estetica non è esclusa.
Ipotizzabili sono inoltre pianificazioni positive che assegnino questi impianti
a determinati comparti. Di regola, queste regolamentazioni non devono tuttavia limitarsi
a valutazioni riferite a singole parti di
territorio, ma devono essere elaborate in un contesto più ampio, che tenga
conto di una visione globale di tutti i problemi rilevanti (cfr. DTF 138
Considerandi
II 173 consid. 6; 133 II 353 cons. 4.2.; 133 II 321, consid. 4.3.4; 133 II 64
consid. 6.4; STA 52.2009.182 del 9 marzo 2010 consid. 3.3).
7.3
Nel caso concreto, la resistente prevede di installare
il controverso impianto su un traliccio già esistente della
rete di alimentazione della ferrovia, alto m 10.00, applicando sulla sommità di
quest'ultimo un supporto metallico alto 2.00 m, al quale verrebbero agganciate
tre antenne.
Contrariamente a quanto
pretendono gli insorgenti, dal profilo dell'altezza, l'intervento non presta il
fianco a critiche.
Intanto, il manufatto
raggiunge l'altezza complessiva di 12.00 m e non di 13.00 m come a torto
assumono i ricorrenti (cfr. piano Vista "A"). Tale altezza non
è in contrasto con alcun limite. Difatti, le NAPR di Minusio non contengono
alcuna restrizione, in particolare
d'altezza, per le antenne di telefonia mobile. Neppure l'art. 55 NAPR,
relativo all'area ferroviaria, prevede un limite d'altezza. Inapplicabili sono
d'altronde le prescrizioni sull'altezza massima delle costruzioni della zona R2
limitrofa (art. 33 NAPR), che gli insorgenti richiamano per sopperire
all'assenza di qualsiasi restrizione in tal senso a carico dell'area
ferroviaria ed alle quali l'impianto in contestazione sfuggirebbe comunque per
le sue caratteristiche intrinseche. L'impianto in esame non si pone nemmeno in
contrasto con il limite d'altezza (m 2.50) fissato per i corpi tecnici dall'art.
12.
cpv. 2 NAPR, norma di per sé insuscettibile di ostare a sviluppi verticali
maggiori giustificati da motivi
tecnici-funzionali.
Non trattandosi di un
edificio, ossia di una costruzione che serve a riparare persone e cose dalle
intemperie, ma di un impianto destinato alla trasmissione di segnali della
telefonia mobile, l'installazione controversa potrebbe tutt'al più soggiacere,
per analogia, a limiti d'altezza validi per gli edifici qualora il suo ingombro,
tenuto conto delle finalità perseguite da questo parametro edilizio, fosse
assimilabile a quello di un edificio. Sennonché, in concreto, è da escludere
che l'installazione in oggetto possa essere assimilata ad un edificio in
considerazione dell'impatto che determina sui fondi circostanti e sul quadro
del paesaggio. In effetti, né l'aumento dell'altezza del traliccio da 10.00 a
12.00
m, né il maggiore ingombro rappresentato dalle antenne rispetto al
diametro del palo sulla cui sommità queste ultime sono applicate, sono tali da
arrecare un qualsivoglia pregiudizio ai fondi vicini dal profilo dell'aerazione
e dell'insolazione naturali, rispettivamente da pregiudicare il quadro del
paesaggio indirettamente tutelato dalle limitazioni dell'altezza massima degli
edifici. Sotto quest'ultimo aspetto, occorre segnatamente considerare che le
dimensioni dell'impianto in discussione sono invero assai modeste e non
modificano sensibilmente la situazione esistente. Neppure i ricorrenti, del
resto, pretendono il contrario.
8.
Radiazioni non ionizzanti
(RNI)
8.1
L'ORNI ha per scopo la protezione dell'uomo dalle RNI dannose
e moleste (art. 1 ORNI). L'ordinanza regola in particolare la limitazione delle
emissioni provenienti da campi elettrici e magnetici con frequenze (radiazioni)
da 0 Hz a 300 GHz prodotte durante l'esercizio di impianti fissi (art. 2 cpv. 1
lett. a), esclusi quindi i telefoni cellulari (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. d
ORNI).
Al riguardo essa prevede, all'art. 4, una limitazione preventiva delle
emissioni e, all'art. 5, una loro limitazione completiva più severa quando sia
accertato o probabile che uno o più valori limite di immissione siano superati. Gli art. 13 segg. disciplinano la
validità dei valori limite d'immissione, il rilevamento nonché la valutazione delle immissioni. Le limitazioni
preventive delle emissioni sono dettagliatamente precisate nell'allegato
1.
dell'ordinanza, i valori limite d'immissione nell'allegato 2.
Secondo l'art. 1 cpv. 2 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del
7.
ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), a scopo di prevenzione, gli effetti che
potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente.
L'art. 11 LPAmb stabilisce a sua volta che gli inquinamenti atmosferici, il
rumore, le vibrazioni e le radiazioni siano limitati alla fonte (cpv. 1) e che,
indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito
della prevenzione, vengano limitate nella misura massima consentita dal
progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche
(cpv. 2). Nell'ambito delle RNI gli impianti devono essere costruiti e fatti
funzionare in modo da rispettare le limitazioni preventive delle emissioni
definite nell'allegato 1 (art. 4 cpv. 1 ORNI).
Per gli impianti di trasmissione per la telefonia mobile e
per i collegamenti telefonici senza fili (cfr. in particolare, n. 61),
l'allegato 1 prevede, al n. 65, che nei luoghi a utilizzazione sensibile (LAUS)
i nuovi e vecchi impianti nello stato di esercizio determinante debbano
rispettare il valore limite dell'impianto. Secondo il n. 64 dell'allegato 1,
questo valore è di 4.0 V/m per gli impianti che trasmettono sulla frequenza di 900 MHz (lett. a), di 6.0 V/m per
quelli che trasmettono - come quello in
oggetto - nell'intervallo di frequenza di 1800 MHz o superiore (lett. b), e di
5,0 V/m per impianti che trasmettono in entrambi gli intervalli di frequenza
degli impianti di cui alle lett. a e b (lett. c). Il valore limite d'immissione
stabilito dall'ORNI per la frequenza di 1800 Mhz è invece di 58 V/m in termini
di intensità del campo elettrico (vedi allegato 2 ORNI cifra 11); tale valore,
di gran lunga superiore (dieci volte circa) al valore limite dell'impianto, va
osservato ovunque possano trattenersi delle persone (art. 13 cpv. 1 ORNI).
A norma dell'art. 3 cpv. 3 ORNI sono considerati LAUS: i locali situati in
edifici destinati regolarmente al soggiorno prolungato di persone (lett. a), i
terreni da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella
legislazione sulla pianificazione del territorio (lett. b), e le superfici di
parcelle non occupate da costruzioni, per le quali sono ammesse le
utilizzazioni giusta le lettere a e b.
Per fondi edificati solo parzialmente, che presentano delle riserve edilizie,
fa di principio stato l'utilizzazione esistente al momento del rilascio della
licenza edilizia per l'impianto di telefonia mobile (cfr. STF 1C.469/2009
del 25 maggio 2010 con rinvii). Onde tener conto di eventuali, successive
modifiche dell'assetto edilizio circostante è sufficiente subordinare la
licenza ad una riserva di adattamento, rispettivamente di soppressione
dell'impianto qualora non fosse possibile ridurre le immissioni riscontrabili
nei nuovi edifici al di sotto dei limiti fissati dall'ORNI (cfr. STF 1A.
108/2001 - 1.P.402/2001 del 2 settembre 2002 consid. 4; STA 52.2008.11 del 26
marzo 2008 consid. 2.2.2.).
8.2
In concreto, l'impianto in contestazione è costituito da
tre antenne GSM 1800 Kathrein, che trasmettono nell'intervallo di frequenza di
1800.
MHz. Soggiace dunque ad un valore limite dell'impianto (VLImp) di 6.0 V/m
(allegato 1 ORNI cifra 64 lett. b).
8.2.1
Nell'ambito del precedente giudizio, tenuto conto
della scheda dei dati sul sito dell'8 novembre 2005 allegata alla domanda
originale, questo Tribunale ha anzitutto ritenuto che il VLImp fosse rispettato
per i LAUS delle part. __________77, __________78, __________79, __________81,__________82,
__________87 e __________90, edificate in tutto o in parte. Ha inoltre
considerato che la condizione di adeguamento o di rimozione dell'impianto,
apposta nella licenza attraverso l'avviso cantonale, nel caso in cui l'assetto
edilizio di questi fondi si fosse modificato in futuro, rispondesse
compiutamente alle esigenze poste dall'ORNI e precisate dalla giurisprudenza
summenzionata. La Corte ha altresì reputato che l'uso del giardino annesso alla
casa dei ricorrenti RI 1 e RI 2 RI 1 (mapp. __________87) da parte di bambini
non permettesse di ravvisarvi un LAUS ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 lett. c ORNI,
posto che il terreno in questione non è definito come terreno da gioco privato
dalla legislazione sulla pianificazione del territorio. Ha poi ritenuto che,
non essendo destinata regolarmente al soggiorno prolungato di
persone, la chiesa di __________ (mapp. __________84) non fosse a
ragione stata considerata un LAUS, configurando tutt'al più un luogo di
soggiorno di breve durata (LSBD), per il quale valgono valori 10 volte
superiori a quelli previsti per i LAUS. Infine, il
Tribunale ha reputato che i valori prescritti dall'ORNI fossero ossequiati anche
per rapporto alla riva del lago (part. __________89), sulla quale esisterebbe
un parco giochi per bambini non censito come tale dalla pianificazione vigente
e pertanto non configurabile come LAUS, dato che nel punto 1a, situato ai piedi
dell'antenna e considerato come LSBD, è stato calcolato un valore di 5.85 V/m,
nettamente inferiore al valore limite d'immissione.
Malgrado ciò, il Tribunale ha considerato che, anche dal
profilo delle RNI, s'imponesse di completare gli accertamenti, in quanto la
scheda dei dati sul sito 8 novembre 2005 annessa agli atti non forniva
indicazione sui valori previsti per le part. __________02 e __________80
(recte: __________80 e __________02, quest'ultima derivante dal frazionamento
della part. __________81), mentre che la scheda dei dati sul sito 31 ottobre
2006, che, prodotta in un secondo tempo da CO 1, risultava valutare le RNI
anche per questi fondi (cfr. avviso cantonale 24 agosto 2007, pag. 4), non
figurava nell'incarto.
8.2.2
Le considerazioni sviluppate nel consid. 5.2. della
precedente sentenza di questa Corte meritano di essere confermate. A maggior
ragione che sia la scheda 31 ottobre 2006, nel frattempo acquisita agli atti,
sia la nuova scheda 28 maggio 2013, allegata quale doc. 3 alla risposta 29
maggio 2013 della resistente, confermano il rispetto del VLImp prescritto per
tutti i LAUS situati sui fondi limitrofi, inclusi i mapp. __________80 e __________02.
Non portano ad altra conclusione le censure sollevate dai
ricorrenti. Irricevibile è anzitutto l'affermazione secondo cui i calcoli
(previsioni matematiche) presentati dall'istante in licenza sarebbero errati,
tendenziosi e unilaterali. Le critiche non sono in effetti minimamente
sostanziate. Non permettono in particolare di dubitare della correttezza dei
calcoli effettuati dall'istante in licenza e verificati dalla SPAAS (cfr.
avviso cantonale). Superflua anche qui, dunque, la richiesta di
allestire una perizia. Priva di fondamento è poi l'asserzione, secondo
cui per Villa __________ (mapp. __________84) il limite ammesso sarebbe di
certo superato. In effetti, a prescindere dal fatto che anche questo edificio
andrebbe verosimilmente considerato un LSBD piuttosto che un LAUS, nella misura
in cui non sembra destinato regolarmente al soggiorno prolungato di persone, sia
la scheda 31 ottobre 2006, sia la scheda 28 maggio 2013, dimostrano il contrario
(cfr. pag. 4, LAUS n. 2). Il valore limite dell'impianto risulta rispettato
anche in corrispondenza del mapp. __________80 (cfr. scheda 31 ottobre 2006,
pag. 4, LAUS n. 8), rispettivamente dell'abitazione nel frattempo edificata
sullo stesso (cfr. 28 maggio 2013, pag. 16, LAUS n. 8). Stesso discorso vale
per il mapp. __________02, tuttora inedificato (cfr. schede citate, pag. 4,
LAUS n. 9). Da respingere sono pure le censure concernenti il parco giochi a
lago ed il giardino al mapp. __________87, che non tengono conto dei requisiti
di legge e delle motivazioni addotte al riguardo nel precedente giudizio. Non
vi è comunque motivo di ritenere che in tali luoghi il valore limite dell'impianto
non sia ossequiato, posto che lo è ad una distanza inferiore (cfr. schede
citate, pag. 4, LSBD n. 01a; avviso cantonale 13 agosto 2009, pag. 5).
8.3
Anche in questa sede devono
essere disattese le contestazioni dei ricorrenti riguardanti il cumulo delle
RNI dell'impianto in oggetto con quelle di altri non meglio precisati impianti.
Nella misura in cui si
riferissero alle RNI della linea di alimentazione della ferrovia, qualsiasi
cumulo con quelle prodotte dall'antenna è escluso. Come indicato nel consid.
5.3
del precedente giudizio, provenendo da impianti appartenenti a due diverse
categorie di frequenza, le RNI della linea elettrica della ferrovia non vanno difatti
sommate a quelle dell'antenna per la telefonia mobile (STA 52.2008.10 del 22 febbraio
2008.
consid. 4).
In quanto concernessero invece
eventuali altre antenne, occorre considerare che le RNI di altri impianti vanno
prese in considerazione soltanto se si tratta di antenne di
trasmissione che a) sono impiegate per reti a struttura cellulare destinate
alla telefonia mobile (attualmente le reti GSM, GSM-Rail,
UMTS, Tetrapol e TETRA) e per collegamenti telefonici senza filo (cfr. allegato 1 n. 61 dell'ORNI), ad esclusione in
particolare delle antenne destinate agli altri servizi radio (quali ad es.
radiodiffusione, Telepage, radiocomunicazione a scopo professionale, radio
amatoriale), che costituiscono una categoria d'impianto a sé stante (cfr. allegato
1.
n. 7 dell'ORNI), e delle antenne di trasmissione per ponte radio (cfr. allegato 1 n. 61 lett. a dell'ORNI), e b) sono
montate sullo stesso traliccio o tetto (cfr. allegato 1 n. 62 cpv. 1 dell'ORNI),
oppure sono situate in uno spazio ristretto rispetto all'impianto in questione,
ovvero all'interno del perimetro calcolato in funzione della potenza
delle nuove antenne (cfr. allegato 1 n. 62 cpv. 2 dell'ORNI; cfr.
pure UFAFP, Stazioni di base di telefonia mobile e WLL, Raccomandazioni
sull'esecuzione dell'ORNI, Berna 2002, pag. 12 segg.). Ora, in
concreto, né dalla scheda 31 ottobre 2006, né da quella datata 28 maggio
2013, emerge che all'interno del perimetro dell'impianto in discussione (r = 106
m; cfr scheda 28 maggio 2013, pag. 7) vi sia un'antenna ai sensi del n. 61 dell'allegato 1 dell'ORNI. Non porta ad altra conclusione la
fotografia prodotta in questa sede dagli insorgenti, la quale non dimostra l'esistenza
di un'altra antenna ai sensi del n. 61 dell'allegato 1 dell'ORNI,
peraltro non rilevabile dal catasto delle antenne di telefonia mobile
consultabile sul sito www.oasi.ti.ch/web/catasti/rni, né che la stessa si trovi
all'interno del perimetro dell'impianto contestato. Non sussistono dunque
i presupposti per imporre una valutazione combinata.
8.4
Da respingere è infine pure la censura riferita all'art.
5.
cpv. 2 RORNI, peraltro già disattesa nel
precedente giudizio (consid. 5.4.) di questa Corte, secondo cui la posa degli
impianti sarebbe per quanto possibile da evitare in zone a carattere prevalentemente
residenziale o in prossimità di luoghi ove soggiornano persone
particolarmente sensibili e sarebbe soggetta ad un obbligo di coordinamento e
di condivisione con gli altri operatori. La norma ha infatti valore di semplice
raccomandazione. Non esplica effetti vincolanti. Non fonda obblighi specifici. Lo escludono il principio della
prevalenza del diritto federale su quello cantonale (art. 49 Cost. fed.) ed il
carattere esaustivo della legislazione federale in materia di protezione dalle
RNI (cfr. STF 1P.562/2001 del 13 giugno 2002
pubbl. in RDAT II-2002 n. 56 consid. 6.6 e 6.7; STA 52.2009.182-197 del 9 marzo
2010, consid. 4.1 con rinvii).
8.5
In questa sede la resistente ha prodotto una nuova
scheda dei dati sul sito datata 28 maggio 2013. Rispetto a quelle precedenti
dell'8 novembre 2005 e del 31 ottobre 2006 è diminuita la potenza di emissione
del settore 1, rispettivamente la potenza di emissione cumulata in un settore
(cfr. pag. 7). In applicazione del principio di prevenzione si giustifica
dunque, come peraltro richiesto dalla stessa resistente, di subordinare la
licenza edilizia alla condizione che l'impianto in questione venga esercitato
conformemente alla nuova scheda (cfr. risposta 29 maggio 2013, pag. 12 pto.
25).
9.
9.1. In esito alle
considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto. La
licenza edilizia è confermata all'ulteriore condizione che l'impianto in
questione venga esercitato conformemente alla scheda dei dati sul sito datata
28.
maggio 2013.
9.2
La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti,
in solido, data la loro prepondernate soccombenza (art. 28 LPamm). Essi
rifonderanno inoltre alla resistente, assistita da un patrocinatore legale, adeguate
ripetibili per questa sede (art. 31 LPamm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il
ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, il dispositivo n. 1
della decisione 12 marzo 2013 del Consiglio di Stato (n. 1332) è riformato nel
senso che la licenza edilizia 16 settembre 2009 è confermata all'ulteriore
condizione che l'impianto in questione venga esercitato conformemente alla
scheda dei dati sul sito datata 28 maggio 2013.
2.
La tassa di giustizia di
fr. 3'500.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido. Questi ultimi
verseranno inoltre complessivi fr. 1'750.- alla resistente a titolo di
ripetibili di questa sede.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La segretaria