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Decisione

52.2013.167

Cambiamento di destinazione da residenza primaria a residenza secondaria

2 maggio 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Il 31 luglio 2012 il

municipio di Ascona ha rilasciato a CO 2 e CO 3 il permesso di costruire

un'abitazione plurifamiliare, "__________", ai mapp. __________ e __________

(dal 3 settembre 2012 riuniti nel nuovo mapp. __________), adibita a residenza

primaria.

B. a. Con domanda 6 novembre 2012, i proprietari citati hanno inoltrato

una "notifica di variazione", tendente a ottenere il permesso di cambiare la destinazione della "__________"

da residenza primaria a secondaria.

b. L'RI 1 si è opposta al rilascio del

permesso, eccependo un contrasto con l'art. 75b della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS

101), accettato in votazione popolare l'11 marzo 2012 e volto a limitare il numero

di abitazioni secondarie.

c. Il 21 dicembre 2012 il municipio ha

rilasciato la licenza edilizia. Esso ha ritenuto che la norma costituzionale

invocata dall'opponente non fosse applicabile alle domande inoltrate e

decise prima del 31 dicembre 2012.

C. a. Con ricorso 2 gennaio 2013, l'RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato, domandando l'annullamento della licenza. La ricorrente ha affermato

l'immediata applicabilità della citata normativa costituzionale.

b. Con risoluzione 27 marzo 2013 (n. 1629),

il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Riconosciuta la legittimazione

attiva dell'insorgente, il Governo ha ritenuto che l'art. 75b

Cost. non fosse applicabile alle licenze edilizie rilasciate entro il 31 dicembre

2012.

D. Con impugnativa 16 aprile 2013 l'RI 1 insorge contro il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, ribadendo la domanda e gli argomenti

sottoposti all'esame dell'istanza inferiore.

E. Il Consiglio di Stato e i Servizi generali si oppongono all'accoglimento

dell'impugnativa, senza formulare particolari osservazioni. Anche il municipio

e gli istanti resistono al ricorso, con argomenti che, se necessario, verranno

discussi in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data (art. 21 cpv. 1 legge edilizia cantonale del 13

marzo 1991; LE; RL 7.1.2.1) e il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181).

1.2. Come ha rettamente considerato

il Consiglio di Stato, la legittimazione attiva della ricorrente, già

opponente, è pure data (art. 21 cpv. 2 LE), sia sulla base dell'art. 12 della

legge federale sulla protezione della

natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451; cfr. DTF 139 II 271), sia

in forza dell'art. 8 LE.

1.3. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2.2.1. L'insorgente ripropone le censure sollevate senza successo

dinanzi alle istanze inferiori concernenti l'applicazione del nuovo diritto. In

particolare, rimprovera al Governo di non aver annullato la licenza edilizia in

forza dell'art. 75b Cost., che vieta il rilascio di permessi per la

costruzione di abitazioni secondarie nei comuni, come Ascona,

Considerandi

in cui la soglia del 20% di residenze secondarie è superata.

2.2

Giusta l'art. 75b Cost.,

accettato nella votazione popolare dell'11 marzo 2012, la quota di

abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della

superficie lorda per piano utilizzata a scopo

abitativo di un comune non può eccedere il 20% (cpv. 1). La legge

obbliga i comuni a pubblicare ogni anno il loro piano delle quote di abitazioni principali unitamente allo stato

dettagliato della sua esecuzione (cpv. 2).

Secondo l'art. 197 n. 9 Cost., disposizione transitoria dell'art. 75b

Cost., se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall'accettazione dell'art. 75b Cost.,

il Consiglio federale emana mediante ordinanza

le necessarie disposizioni d'esecuzione per la costruzione, la vendita e l'iscrizione nel registro fondiario (cpv. 1). I permessi di costruzione per residenze

secondarie concessi tra il 1° gennaio

dell'anno che segue l'accettazione dell'art. 75b Cost. e l'entrata in

vigore delle disposizioni d'esecuzione sono nulli (cpv. 2).

2.3

Con sentenze 22 maggio 2013 (DTF 139 II

243.

e 139 II 263), il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 75b cpv. 1 Cost., in relazione con

l'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost., vieta direttamente il rilascio di licenze edilizie per residenze

secondarie nei comuni in cui la quota del 20% è già raggiunta o superata a

partire dalla data della sua entrata in vigore, che coincide con quella della

sua accettazione in votazione popolare, ossia l'11 marzo 2012. Questo divieto

vale per tutte le licenze edilizie rilasciate in prima istanza nei comuni

interessati dopo questa data, di principio anche se la domanda di costruzione è

stata presentata prima della stessa. I permessi di costruzione rilasciati prima

del 1° gennaio 2013 sono annullabili su

ricorso, mentre quelli concessi dopo questa data sono nulli in virtù

dell'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost.

2.4

Ascona è tra i comuni in cui si presume che la quota di abitazioni

secondarie superi il 20% del totale delle abitazioni; per questo motivo esso

figura nell'allegato all'ordinanza sulle abitazioni secondarie del 22 agosto

2012.

(RS 702), in vigore dal 1° gennaio 2013. Questo documento è stato

allestito dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) sulla base,

in primo luogo, dei dati del censimento federale della popolazione 2000 (CFP

2000) confrontati, per quanto possibile, con quelli del registro federale degli

edifici e delle abitazioni (REA); secondo il CFP 2000 risulta in particolare

che le abitazioni occupate permanentemente nel comune interessato si

attestavano al 53%, per cui le potenziali abitazioni secondarie assommavano al 47%

(52% secondo il REA; cfr. la tabella elaborata dall'Ufficio federale di

statistica il 14 giugno 2012, in precedenza pubblicata all'indirizzo ‹http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00236/04094/index.html?lang=it›, sostituita il 12 marzo 2014 dalla statistica

degli edifici e delle abitazioni [SEA], che ha confermato - nel caso concreto -

il dato del REA). Tale presunzione non è, inoltre, stata confutata

dal comune interessato facendo capo alla possibilità

concessagli a tale scopo dall'art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza citata. Bisogna

quindi concludere che Ascona è un comune nel quale la quota di abitazioni

secondarie supera il 20% del totale delle abitazioni.

2.5

Sulla scorta della giurisprudenza del

Tribunale federale e contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di

Stato nel giudizio impugnato, il comune di Ascona rientrava quindi nel campo di

applicazione dell'art. 75b cpv. 1 Cost. già a partire dall'11 marzo 2012.

Pertanto, a tale regolamentazione risultava già assoggettata la licenza

originaria per la "__________", rilasciata il 31 luglio 2012. La

nuova normativa costituzionale sulle abitazioni secondarie, applicata al caso

di specie, impediva di conseguenza il rilascio della controversa licenza, concernente

il cambiamento di destinazione da residenza primaria a secondaria, che è avvenuto

il 21 dicembre 2012.

3.

Sulla scorta delle considerazioni che

precedono, il ricorso dev'essere accolto. La licenza

edilizia impugnata e la decisione governativa che la conferma devono dunque

essere annullate.

4.

La tassa di giustizia è posta a carico dei resistenti CO 2 e CO 3,

soccombenti (art. 28 LPamm). Essi sono inoltre tenuti a rifondere delle adeguate ripetibili all'insorgente, assistita da un

legale, a valere per entrambe le sedi di ricorso (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate la risoluzione

del Consiglio di Stato 27 marzo 2013 (n. 1629) e la licenza edilizia 21 dicembre

2012.

2. La tassa

di giustizia, di fr. 1'000.-, è posta a carico di CO 2 e CO 3, con vincolo di

solidarietà. Questi ultimi verseranno alla ricorrente identico importo per

ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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