Lexipedia

Decisione

52.2013.169

Licenza edilizia per la costruzione di una casa d'abitazione

26 agosto 2014Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i Servizi generali ed il municipio si oppongono all'accoglimento del ricorso,

senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione pervengono

l'istante in licenza arch. CO 1 ed i

proprietari dei terreni, CO 2 (mapp. __________) e CO 3 (mapp. __________),

che contestano in dettaglio le tesi della ricorrente con argomentazioni che,

per quanto necessario, saranno riprese in appresso. L'arch. CO 7, pure istante in licenza, ha presentato separatamente

la sua risposta per quanto attiene a questo ricorso, chiedendo di autorizzare

l'edificio come residenza primaria.

E. a. Con ricorso 28 maggio/3

giugno 2013 U__________ impugnano invece il giudizio 15 maggio 2013, domandando

di assortire la licenza edilizia al divieto d'uso della nuova costruzione quale

residenza secondaria.

b.

Con gravame 3 giugno 2013 anche B__________ impugna quest'ultima risoluzione

governativa. L'insorgente ribadisce una parte delle contestazioni sollevate,

senza successo, dinanzi al Consiglio di Stato: lesione del suo diritto di

essere sentito a causa della carente motivazione della decisione municipale,

assenza di indicazioni circa l'organizzazione del cantiere, inserimento

negativo del progetto nel paesaggio, disattenzione delle distanze rispetto ad

alcuni edifici insistenti sul suo fondo, mancanza di accertamenti geologici e

dei pericoli causati dal cantiere, disattenzione delle norme limitanti le

residenze secondarie.

c. Il Consiglio di Stato e l'ufficio domande di costruzione si oppongono

all'accoglimento dei ricorsi. A identica conclusione pervengono gli istanti in

licenza arch. CO 1 e arch. CO 7, ed i proprietari dei terreni, CO 2 (mapp. __________)

e CO 3 (mapp. __________), che contestano in dettaglio le tesi dei ricorrenti

con argomentazioni che, per quanto necessario, saranno riprese in appresso. Nella

risposta al ricorso di B__________ istanti e proprietari si dichiarano tuttavia

d'accordo di vincolare l'utilizzazione dell'edificio a residenza primaria.

Anche il municipio formula una richiesta in tal senso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data (art. 21 cpv. 1 legge edilizia cantonale del 13

marzo 1991; LE; RL 7.1.2.1), al pari della tempestività dei gravami (art. 46 cpv. 1 dell'or abrogata legge di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181).

1.2. Come ha rettamente considerato il Consiglio di Stato la legittimazione

attiva dei ricorrenti, proprietari di fondi confinanti con quelli edificandi e già

opponenti, è pure data (art. 21 cpv. 2 LE).

Per quanto concerne RI 1 la legittimazione è soddisfatta sia sulla base

dell'art. 12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio

del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451; cfr. DTF 139 II 271) che sulla base, più

ampia, dell'art. 8 LE.

1.3. I ricorsi sono dunque

ricevibili in ordine. Poiché presentano lo stesso fondamento fattuale, possono

essere evasi congiuntamente, mediante un unico giudizio (art. 51 LPamm) e sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18

cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

B__________ ribadisce anche

in questa sede l'assenza di qualsiasi indicazione concernente l'organizzazione

del cantiere, trattandosi di un'edificazione importante, che comporterà altrettanto

importanti scavi. La censura va respinta. In effetti, come ha ricordato il

Consiglio di Stato riprendendo integralmente la giurisprudenza di questa Corte

(STA 52.2011.520 del 9 luglio 2012 consid. 2.5), di principio, dalla procedura di rilascio del permesso esulano questioni che attengono alla progettazione

esecutiva dell'opera (cfr. RDAT I-1998 n. 37 in fine), come pure problematiche legate alla sua esecuzione (metodo di costruzione, impiego di determinate

installazioni, ecc.) che, a questo stadio della progettazione, sono generalmente ancora sconosciute. In tal senso, anche

gli art. 9 segg. del regolamento della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1), che stabiliscono il contenuto

della domanda di costruzione e dei

progetti, non contemplano l'obbligo per l'istante in licenza di presentare un

piano di cantiere (con indicazioni sulla posizione dei diversi macchinari,

ecc.), mentre l'art. 23 cpv. 2 RLE precisa che informazioni che attengono alla

fase di cantiere (modi di esecuzione, macchine impiegate, ecc.) vanno

notificate al municipio solo prima dell'inizio dei lavori (cfr. STA 52.2013.94/97 del 2 maggio 2014, consid. 3.4.2;

52.2012.170

del 29 aprile 2013, consid. 2.6).

Va rilevato che, in esito

alla verifica della conformità (dell'esecuzione) del progetto con il diritto

ambientale, in sede di avviso cantonale

l'autorità dipartimentale ha comunque dovuto imporre il rispetto di precise

prescrizioni ecologiche contenute nelle apposite direttive sulla

protezione dell'aria nei cantieri edili e sul rumore negli stessi emanate

dall'Ufficio federale dell'ambiente. Anche questo modo di procedere, conforme

alla prassi, va esente da critiche (cfr. tra

tante STA 52.2011.520 del 9 luglio 2012, consid. 2.5; 52.2012.112 del 19

febbraio 2013, consid. 2.4).

Ma, a prescindere da

quest'inflessione, allo stadio del rilascio del permesso di costruzione non

occorre procedere alla definizione degli aspetti realizzativi del progetto

concernenti l'approntamento del cantiere, come pretende l'insorgente.

3.

3.1. B__________ contesta

anche in questa sede l'assenza di una perizia volta a definire i pericoli

creati dalla costruzione, posta in un settore impervio.

3.2

Nella fattispecie,

contrariamente a quanto insiste a sostenere l'insorgente, i fondi edificandi non

figurano tra quelli esposti a pericoli naturali. Nel comune di Ronco sopra Ascona

i pertinenti accertamenti si sono peraltro conclusi

in tempi assai recenti, mediante l'adozione del piano delle zone di

pericolo da parte del Governo con risoluzione 30 marzo 2010 (n. 1530) fondata

sulla pertinente legge cantonale (LTPnat; RL 7.1.1.2). I problemi di sicurezza sollevati dal ricorrente possono pertanto

derivare solo dalla realizzazione delle costruzioni contemplate dal progetto. Non

originano invece direttamente dai terreni sui quali queste vengono

eseguite, come esige di principio la legge per legittimare le autorità a chiedere

informazioni o studi specialistici quali, ad esempio,

le perizie geologiche (cfr. art. 24 LE, 11 cpv. 3 RLE; cfr. RDAT I-1991 n. 38 concernente

l'or abrogata legge edilizia del 19 febbraio 1973, BU 1974, 49; inoltre STA

52.2009.261

dell'11 gennaio 2010, consid. 2.2). Ora, secondo la giurisprudenza,

se si eccettuano queste ipotesi previste dalla legge, la definizione degli

aspetti di dettaglio relativi alla sicurezza delle opere (calcoli statici,

perizie ecc.) esula dalla procedura di rilascio del permesso edilizio,

per rientrare nei limiti della progettazione

esecutiva (cfr. RDAT I-1998, n. 37; STA 52.2013.94/97 del 2 maggio 2014, consid.

3.4

, 52.2009.137 del 7 settembre 2009, consid. 5), ferma restando semmai

la facoltà per il municipio, in corso d'opera o a lavori ultimati, di ordinare

provvedimenti che si rendessero necessari per garantire la sicurezza delle

persone e delle cose (art. 35 LE; cfr. la giurisprudenza citata).

3.3

Nell'avviso cantonale l'ufficio dei pericoli naturali, degli incendi

e dei progetti ha rilevato, sulla base dell'apposita banca dati e di un

sopralluogo, che i fondi edificandi non sono interessati da pericoli geologici

di rilievo. Poiché tuttavia il progetto appare impegnativo per la geometria e

le dimensioni degli scavi in roccia, il menzionato ufficio ha consigliato al

municipio di richiedere, prima del rilascio

della licenza, una perizia geologico/mec-canica mirata a verificare la

fattibilità del progetto in totale sicurezza

e in assenza di danni per le proprietà circostanti. La perizia dovrebbe inoltre analizzare la stabilità globale

del versante sia durante i lavori che a lungo termine e definire il tipo e il

dimensionamento delle misure di sostegno dell'ammasso roccioso. L'ufficio cantonale in rassegna ha pure consigliato

al municipio di richiedere un accompagnamento geologico ai lavori.

Raccogliendo queste

suggestioni, in sede di evasione delle opposizioni

il municipio ha stabilito che queste misure dovranno essere eseguite. Nel

giudizio impugnato (consid. 4) il Governo ha a sua volta precisato che gli

accertamenti in rassegna andranno esperiti prima dell'inizio dei lavori.

Ora, sulla scorta delle permesse

giuridiche testé esposte, l'insorgente non può pretendere più di quanto

concessogli dal municipio e dal Governo. Poiché i vincoli imposti nella licenza

edilizia a questo riguardo non sono stati rimessi in discussioni dai beneficiari

della stessa, non appare nemmeno necessario esaminarne il fondamento in vista

di un loro eventuale annullamento.

3.4

La censura,

infondata, va pertanto rigettata.

4.

4.1. B__________ censura

quindi l'inserimento nel paesaggio della costruzione. Rimprovera al municipio

di non aver motivato il suo giudizio favorevole ed al Governo di aver

improvvisato una motivazione sostitutiva senza aver esperito un sopralluogo, sollecitato

dallo stesso.

4.2

Giusta l'art. 94 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale

del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1) le costruzioni devono inserirsi nel

paesaggio in maniera ordinata ed armoniosa. L'art. 100 del regolamento della

Lst del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1) precisa che una costruzione è

inserita nel paesaggio in maniera ordinata ed armoniosa quando si

integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le

preesistenze e le caratteristiche dei luoghi. L'art. 94 cpv. 2 Lst esige, di

regola, semplicemente che le costruzioni si inseriscano in modo ordinato ed

armonioso nel paesaggio; non richiede anche che ne migliorino la qualità o lo

abbelliscano, apportandovi un valore aggiunto (cfr. STA 52.2012.479 del 24

aprile 2014 consid. 3.2). Secondo l'art. 99 cpv. 2 Lst, nelle zone edificabili

la competenza ad applicare questa clausola estetica spetta al municipio, quando

non ricorrono le ipotesi di cui al cpv. 1 lett. b e c della stessa (cfr.

inoltre l'art. 107 RLst). Questo può chiedere il parere dell'autorità cantonale.

Analogamente a quanto previsto a livello cantonale, l'art. 6 cpv. 1 NAPR stabilisce,

a sua volta, che il municipio può prescrivere le necessarie misure di carattere

estetico-architettonico al fine di assicurare un armonioso inserimento delle

costruzioni nel paesaggio.

4.3

Giusta l'art. 26 cpv.

1.

LPamm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. Scopo dell'obbligo

della motivazione, com-ponente essenziale del diritto di essere sentito

ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost., è di permettere al destinatario di afferrare

le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con

piena cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo

(DTF 136 I 229 consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45, consid. 2a; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c; Lorenz Kneubühler, Die Begründungspflicht,

tesi, Berna 1998, pag. 29 seg.). Una motivazione può essere ritenuta

sufficiente - ed adempiere pertanto al citato

scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi

che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro; l'autorità

non è inoltre tenuta a pronunciarsi in modo

esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti:

può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti, in quanto atte ad

influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono

ininfluenti (DTF cit., ibidem, inoltre 130 II 530 consid. 4.3,

con rinvii; sentenze del Tribunale federale

1C_615/2012 del 12 aprile 2013 consid. 2.2,1C_287/2007 del 17 marzo 2008 consid.

2.2

, entrambe con rinvii; Scolari,

op. cit., n. 532 con rinvii, tra l'altro a RDAT I-1999 n. 27 consid. 3b; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 26 n. 2a, pure con rinvii). È tuttavia necessario

che l'autorità si confronti con la fattispecie all'esame: considerazioni di

natura generale, senza attinenza con il caso concreto, non appaiono invece sufficienti (cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kne-ubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,

2.

a edizione, Basilea 2013, n. 3.106).

4.4

In concreto, nell'opposizione

inoltrata al municipio il 15 ottobre 2012 il qui insorgente aveva sostenuto che

il progetto, "in stile casa di vetro neogermanico", fosse

sovradimensionato, privo di relazione con il paesaggio, con la struttura

geomorfologica del territorio e con l'architettura degli edifici circostanti,

ma in particolare con le residenze di proprietà B__________, R__________, e M__________

(ovvero la propria residenza, al mapp. __________), le quali, oltre ad evocare,

pur senza velleità imitative, la tradizione costruttiva locale, si ponevano in

relazione dialettica con la struttura articolata del terreno. In sede di evasione

delle opposizioni il municipio aveva considerato la costruzione "compatibile

con il luogo". Nel giudizio qui impugnato, il Consiglio di Stato, ha

ritenuto la motivazione dell'Esecutivo comunale "molto essenziale",

ma comunque non arbitraria, tenuto conto delle edificazioni poste nelle vicinanze

e della simulazione del progetto eseguita a computer.

4.5

Sulla scorta di

quanto esposto è giocoforza concludere, anzitutto, che il municipio non ha

motivato, com'era invece suo preciso dovere (art. 26 cpv. 1 LPamm), il proprio

giudizio sull'inserimento estetico del progetto, dettagliatamente censurato

dall'opponente; l'autorità comunale si è limitata ad esporre il risultato (positivo) del suo esame del progetto sotto

questo aspetto. Il municipio non ha successivamente posto rimedio a

questa omissione, fornendo una congrua spiegazione in sede di risposta al ricorso

dinanzi all'istanza inferiore; ciò che avrebbe permesso all'insorgente di contestarla quantomeno attraverso la presentazione

di una replica dinanzi alla stessa. Ferme queste premesse, il giudizio con cui

il Consiglio di Stato ha valutato come sufficientemente motivata, su questo

oggetto, la decisione del municipio, appare viziata.

4.6

Per nulla immune da

censure è pure l'agire del Governo in quanto tale. In effetti, a prescindere

dall'erronea valutazione circa la sufficienza della motivazione addotta dal

municipio, il Consiglio di Stato ha ritenuto

di comunque tutelarla, in quanto non arbitraria. Ora, tuttavia, quando agisce in

veste di autorità di ricorso il Governo fruisce di pieno potere cognitivo (art.

56.

LPamm; cfr., per tutte, RDAT I-1997 n. 21). Nemmeno il fatto che l'autorità

di prima istanza disponga di una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione

della nozione giuridica indeterminata di inserimento armonioso ed ordinato nel

paesaggio delle costruzioni (cfr. Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La

protezione del patrimonio costruito, con

particolare riferimento all'inventario ISOS, in RtiD I-2013, pag. 355

segg., 357 seg.) permette all'autorità di ricorso di scostarsi da questa regola

e di circoscrivere il suo sindacato entro i ristretti limiti dell’arbitrio. Ciò

facendo il Governo è dunque incorso, a sua volta, in un diniego di giustizia

formale.

4.7

Ma la risoluzione

governativa è ancor più criticabile laddove tenta di legittimare l'inserimento del

progetto nel paesaggio, facendo generico riferimento, senza il benché minimo

accertamento, alle edificazioni ubicate nelle adiacenze (quali sono queste

costruzioni, chiede giustamente il ricorrente, che invece ne indica alcune come esempio per dimostrare la tesi

contraria) e la simulazione del progetto a computer, che di certo

riproduce la controversa costruzione, ma che

nulla dice del contesto in cui viene inserita, salvo che per quanto

concerne l'abitazione dell'insorgente. La conclusione cui è addivenuto il

Consiglio di Stato non è pertanto fondata su accertamenti esatti e completi,

come esigono gli art. 18 cpv. 1 e 62 LPamm. Il

rifiuto, ingiustificato, opposto dal Governo alla domanda di esperimento

di un sopralluogo, sollecitato dall'insorgente, partecipa a questa violazione.

4.8

Ferme queste premesse il ricorso dev'essere accolto,

quantomeno parzialmente, già per le palesi carenze di motivazione,

precedute da quelle di accertamento, appena riscontrate (art. 61 seg. LPamm). La risoluzione governativa, che

conferma quella municipale, viene annullata. In applicazione dell'art. 65 cpv.

2.

LPamm gli atti vengono retrocessi al Consiglio di Stato, affinché provveda

a raccogliere la motivazione mancante del municipio sul tema dell'inserimento

delle costruzioni nel paesaggio, la sottoponga alle parti per una presa di

posizione, effettui i necessari accertamenti

ed emetta, in seguito, una nuova decisione convenientemente motivata sul

ricorso medesimo, senza limitare il proprio

potere cognitivo. A questo stadio del

processo appare per contro sproporzionato annullare direttamente la licenza

edilizia; tanto più che gli atti devono comunque essere retrocessi al Consiglio di Stato per lo svolgimento

di ulteriori accertamenti a dipendenza

di quanto verrà spiegato al considerando che segue (consid. 5).

5.

5.1. B__________ ripropone

la violazione delle distanze della nuova costruzione rispetto ai manufatti ai

sub. D e C ubicati sulla sua proprietà.

5.2

L'art. 7 delle norme di attuazione del piano regolatore

(NAPR) di Ronco s. Ascona regola - quale disposizione di carattere generale -

le distanze dall’area pubblica (cpv. 1), le distanze dai confini privati per le

costruzioni principali (cpv. 2), le distanze per le costruzioni accessorie

(cpv. 3), le distanze per le costruzioni interrate (cpv. 4), le distanze per le

piscine (cpv. 5) e le distanze dal bosco (cpv. 6).

La norma non disciplina le

distanze tra edifici. Soltanto l’art. 7 cpv. 2.2. NAPR vi accenna,

ammettendo l’edificazione in contiguità (a confine senza aperture), riservando

la possibilità di edificare con aperture se il proprietario del fondo contiguo

si assume la maggior distanza (in modo da garantire la distanza tra edifici). In questi casi si deve ammettere che le distanze

tra edifici possano essere dedotte da quelle dal confine: vale di conseguenza il principio secondo cui le distanze tra edifici

devono, in ogni caso, corrispondere alla somma delle rispettive distanze da confine (cfr. art. 39 cpv. 3 LE; STA di principio 52.2002.362

dell'11 dicembre 2002 consid. 3.2; inoltre STA 52.2009.449 del concernente comune

in rassegna). Per la zona residenziale estensiva (RE) la distanza minima dai

confini privati è di 3 m (cfr. tabella dei parametri edificatori di zona, art.

33.

NAPR). Quella tra edifici che sorgono in questa zona di utilizzazione

si attesta, di conseguenza, a 6 m.

5.3

In concreto, la facciata a valle del controverso edificio è parallela al confine tra l'edificando mapp. __________

e il mapp. __________, di proprietà

del ricorrente. La distanza minima tra la facciata ed il confine è di 2.20 m. Essa è pertanto inferiore alla distanza di 3 m prescritta dall'art. 33 NAPR. Va

tuttavia rilevato che il mapp. __________ beneficia di una servitù di

costruzione in deroga alle distanze legali a carico del mapp. __________, approvata

dal municipio ed iscritta a registro

fondiario (cfr. DG 17408/09.08.1996), in virtù della quale le

costruzioni sul mapp. __________ possono sorgere sino a due metri dal confine

con il mapp. __________, atteso che quest'ultimo si fa carico della maggior

distanza. La convezione tra proprietari permette dunque, in linea di principio,

di ovviare al mancato rispetto della distanza da confine. Va tuttavia rilevato

che all'interno della fascia di 4 m di profondità (= 6 m - 2 m) entro cui non possono, di conseguenza, essere eretti nuovi edifici al mapp. __________, su

quest'ultimo fondo insistono già due modeste costruzioni: il sub. D, censito

quale servizi di 5 mq, ed il contermine sub. C, censito quale portico

di 9 mq. Manufatti che il ricorrente afferma di utilizzare quali vani abitati

da oltre trent'anni.

Il municipio ha considerato che la costruzione

più vicina al confine, ovvero il sub. D, che dista 0.7 m dal confine, costituisce un accessorio interrato. Anche il Consiglio di Stato ha condiviso

quantomeno la qualifica di accessorio. Sia per questo manufatto che per il sub.

C, che dista 2.3 m dal confine, il Governo ha inoltre affermato che il

ricorrente non era stato in grado di produrre la licenza edilizia con cui i manufatti

erano stati trasformati in abitazione ed ha, per finire, ignorato l'esistenza

degli stessi ai fini del rispetto delle distanze tra edifici, confermando il

rilascio della licenza edilizia.

Le giustificazioni addotte

dalle autorità inferiori non convincono tuttavia completamente.

5.4

Intanto non si

capisce perché il sub. D, censito quale servizi, debba essere

considerato una costruzione accessoria (cfr. art. 5 cpv. 6 NAPR). A prescindere

dalla rilevanza del rilevamento del manufatto a registro fondiario, i servizi

(igienici) devono essere annoverati tra le

superfici utilizzate per l'abitazione e vengono, di conseguenza, conteggiati

nella superficie utile lorda degli edifici (art. 38 cpv. 1 LE); non

possono pertanto costituire delle costruzioni accessorie. In concreto, si

tratta semmai di acclarare se questo manufatto possa essere considerato interrato

giusta l'art. 7 cpv. 4 NAPR, ovvero sotterraneo giusta l’art. 5 cpv. 7 NAPR, come

sostengono d'acchito le istanze inferiori, per

cui né dovrebbe ossequiare la distanza prescritta per gli edifici in caso di

sua edificazione né, di riflesso, richiamerebbe a sua volta il rispetto di una

distanza verso lo stesso. Al riguardo, municipio e Governo non hanno tuttavia

preliminarmente chiarito il concetto di costruzione interrata rispettivamente

sotterranea giusta le citate disposizioni, e nell'incarto mancano altresì i

necessari accertamenti sulle caratteristiche e sull'utilizzo del manufatto.

Per quanto concerne il sub. C, più arretrato, ma comunque per la

netta maggior parte situato a meno di 4 m dal confine, dovrebbe trattarsi di un portico in origine, chiuso e trasformato in abitazione. Questo manufatto,

che nessuno sostiene sia interrato, costituisce dunque una costruzione

principale, dalla quale l'edificio progettato dai resistenti deve rispettare,

di principio, la distanza - non soddisfatta

- di 6 m. La controversa fabbrica potrebbe tuttavia essere tenuta all'ossequio di

una distanza molto inferiore verso questa costruzione attraverso l'applicazione dell'art. 7 cpv.

2.1

ultima frase NAPR, giusta cui per le distanze di nuovi edifici verso

edifici preesistenti valgono le disposizioni della legge di applicazione e

complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC; RL 4.1.1.1). Per

questo portico che, stando ai piani del progetto (cfr. piano prospetti e

sezioni, sezione f-f), non sembra nemmeno superare la quota del punto più basso

della controversa costruzione, si potrebbe inoltre

addivenire ad una riduzione delle distanze tra edifici tramite l'applicazione

dell'art. 7 cpv. 2.4 NAPR. Queste eventualità, totalmente disattese

dall'istanza inferiore, potrebbero peraltro essere applicate ai servizi

al sub. D, qualora non dovessero essere considerati né interrati rispettivamente

sotterranei.

Il

principio secondo cui il vicino non può sollevare eccezioni contro un progetto

prevalendosi di opere edilizie insistenti sul suo fondo sprovviste di un valido

titolo che le autorizzi (STA 52.2012.90 del 15 aprile 2013. consid.

2.2

) va per contro applicato con cautela e, in ogni caso, dopo una preventiva,

esaustiva verifica della situazione fattuale

e giuridica; il suo uso incontrollato può difatti condurre con facilità all'indebita

rimessa in discussione di situazioni legittime e consolidate da lungo tempo,

precedenti all'avvento della pianificazione del territorio od anche solo alla

normativa vigente, e può in pari tempo provocare un cumulo di violazioni della

legge, nell'ipotesi in cui l'autorità non possa esigere, per le costruzioni

preesistenti, il rispetto della normativa pertinente mediante l'adozione di

provvedimenti di ripristino. Per risolvere in modo radicale il problema delle distanze,

il Consiglio di Stato non poteva pertanto applicare questo principio semplicemente

perché nella risposta di causa gli istanti in licenza ed i proprietari avevano denunciato

un asserito abuso edilizio del vicino e quest'ultimo non aveva prodotto seduta

stante, ovvero in sede di replica, la licenza edilizia (nemmeno richiestagli)

di quanto realizzato, verosimilmente oltretutto da un certo tempo.

5.5

Il ricorso dev'essere pertanto accolto, quantomeno

parzialmente, anche su questo oggetto, in primo luogo per carenze di accertamento, e, in subordine, di non applicazione

delle norme di legge pertinenti (art. 61 seg. LPamm). Anche su questo tema, in ossequio

all'art. 65 cpv. 2 LPamm gli

atti vengono retrocedessi al Consiglio di Stato, affinché esperisca degli

adeguati accertamenti in loco e si pronunci nuovamente sul rispetto delle distanze: tema che, tra l'altro, potrebbe creare un

conflitto con il diritto applicabile solo per un modesto fronte (nemmeno 4 m) dell'estesa facciata a valle dell'avversato edificio.

6.

6.1. Tutti i ricorrenti ripropongono le censure sollevate senza

successo dinanzi alle istanze inferiori concernenti l'applicazione del nuovo

diritto. In particolare, rimproverano al Governo di non aver annullato o

comunque assoggettato al vincolo di residenza primaria la licenza edilizia in

applicazione dell'art. 75b Cost., che vieta

il rilascio di permessi per la costruzione di abitazioni secondarie nei comuni,

come Ronco s. Ascona, in cui la soglia del 20% di residenze secondarie è

superata.

6.2

Giusta l'art. 75b Cost., accettato nella votazione popolare

dell'11 marzo 2012, la quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle

unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un comune non può eccedere il 20% (cpv. 1). La legge obbliga i comuni a pubblicare

ogni anno il loro piano delle quote di abitazioni principali unitamente allo

stato dettagliato della sua esecuzione

(cpv. 2). Secondo l'art. 197 n. 9 Cost., disposizione transitoria

dell'art. 75b Cost., se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall'accettazione dell'art. 75b Cost., il

Consiglio federale emana mediante ordinanza

le necessarie disposizioni d'esecuzione per la costruzione, la vendita e l'iscrizione

nel registro fondiario (cpv. 1). I permessi

di costruzione per residenze secondarie concessi tra il 1° gennaio

dell'anno che segue l'accettazione dell'art. 75b Cost. e l'entrata in vigore

delle disposizioni d'esecuzione sono nulli (cpv. 2).

6.3

Con sentenze del 22 maggio 2013 (DTF 139 II 243 e 139 II

263), il Tribunale federale ha stabilito che l'art.

75b cpv. 1 Cost., in relazione con l'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost., vieta

direttamente il rilascio di licenze edilizie per residenze secondarie nei comuni in cui la quota del 20% è già raggiunta

o superata a partire dalla data della sua entrata in vigore, che

coincide con quella della sua accettazione in votazione popolare, ossia l'11

marzo 2012. Questo divieto vale per tutte le licenze edilizie rilasciate in

prima istanza nei comuni interessati dopo questa data, di principio anche se la

domanda di costruzione è stata presentata prima della stessa. I permessi di

costruzione rilasciati prima del 1° gennaio 2013

sono annullabili su ricorso, mentre quelli concessi dopo questa data

sono nulli in virtù dell'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost.

6.4

Ronco s. Ascona è tra

i comuni in cui si presume che la quota di abitazioni secondarie superi il 20%

del totale delle abitazioni; per questo motivo esso figura nell'allegato

all'ordinanza sulle abitazioni secondarie del 22 agosto 2012 (RS 702), in vigore

dal 1° gennaio 2013. Questo documento è stato allestito dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) sulla

base, in primo luogo, dei dati del censimento federale della popolazione 2000

(CFP 2000) confrontati, per quanto possibile, con quelli del registro federale

degli edifici e delle abitazioni (REA); secondo il CFP 2000 risulta in

particolare che le abitazioni occupate permanentemente nel comune interessato

si attestavano al 34% (30% secondo il REA), per cui le potenziali abitazioni

secondarie assommavano al 66%. La relativa tabella, elaborata dall'Ufficio

federale di statistica il 14 giugno 2012 (in

precedenza pubblicata all'indirizzo ‹http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00236/04094/index.html?lang=it›),

è stata frattanto sostituita dalla statistica degli edifici e delle abitazioni (SEA, pubblicata dal 12 marzo 2014 allo

stesso indirizzo), dalla quale risulta che a Ronco s. Ascona le abitazioni

occupate da persone con domicilio nel comune assommano al 30.2% e, di riflesso, le presunte residenze secondarie ammontano

al 69.8% di quelle totali. Tale presunzione non è inoltre stata

confutata dal comune interessato facendo capo alla possibilità concessagli a

tale scopo dall'art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza citata. Bisogna quindi concludere

che Ronco s. Ascona è un comune nel quale la quota di abitazioni secondarie

supera il 20% del totale delle abitazioni.

6.5

Sulla scorta della

giurisprudenza del Tribunale federale e contrariamente a quanto ritenuto dal

Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, il comune di Ronco s. Ascona

rientrava quindi nel campo di applicazione dell'art. 75b cpv. 1 Cost. già a

partire dall'11 marzo 2012. La nuova normativa costituzionale sulle abitazioni secondarie, applicata al caso di

specie, impediva di conseguenza il rilascio della controversa licenza,

concernente la costruzione di un edificio con due appartamenti, che è

avvenuto il 4 dicembre 2012, qualora questi

due enti fossero destinati a residenza secondaria. Ora, come ha ritenuto

anche il Consiglio di Stato nel controverso giudizio (cfr. consid. A dello

stesso), gli atti componenti la domanda di licenza edilizia non specificavano

che lo stabile avrebbe assunto questa precisa funzione. Essi indicano, per

contro, che la licenza edilizia veniva chiesta sia per la destinazione di

residenza primaria, sia per quella di residenza secondaria (cfr. il formulario "domanda di costruzione", cifra

10). Il permesso di costruzione potrebbe pertanto essere rilasciato purché

l'edificio (ovvero i due appartamenti) venga utilizzato interamente come

abitazione primaria.

7.

7.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, l'impugnativa di B__________ va dunque parzialmente

accolta. Egli non può conseguire direttamente l'annullamento della licenza edilizia.

La risoluzione governativa, fondata su accertamenti e argomenti viziati,

dev'essere tuttavia annullata e gli atti restituiti al Consiglio di Stato

affinché proceda come indicato ai consid. 4, per quanto concerne l'inserimento

della costruzione nel paesaggio, e consid. 5, per quanto attiene alle distanze

tra edifici. In caso di esito positivo di quest'esame, il municipio dovrà

vincolare il permesso di costruzione all’onere che l'edificio sia interamente

destinato a residenza primaria, alle condizioni dell'art. 6 dell'ordinanza sulle

residenze secondarie del 22 agosto 2012, come spiegato al consid. 6: è quanto

chiedono del resto gli stessi istanti in licenza, i proprietari ed il municipio.

7.2

I ricorsi di RI 1

e U__________, che hanno censurato solo la destinazione di residenza

secondaria, vanno invece accolti integralmente.

7.3

Ferme queste premesse, va precisato - ancorché

ovvio - che la continuazione della causa dinanzi al Consiglio di Stato

interesserà solo ed esclusivamente B__________. Per gli altri ricorrenti,

che hanno ottenuto piena soddisfazione delle loro domande ricorsuali, la lite

termina con l'emanazione del presente giudizio.

7.4

Va pure precisato che

le risoluzioni governative devono essere annullate rispettivamente modificate

solo nella misura in cui concernono i (ricorsi dei) qui insorgenti e non anche

per quanto attiene al ricorso, evaso congiuntamente a quello di B__________ e U__________,

presentato da K__________, alla quale è stata pure posta a carico una tassa di

giudizio ed il versamento di ripetibili. Il complesso delle tasse, delle spese

e delle ripetibili relative alla risoluzione 15 maggio 2013 (n. 2584),

comprendente tutte le parti coinvolte in quella procedura, viene condensato nel dispositivo n. 2.1. di questa sentenza,

relativo al ricorso di U__________, ma che vale (implicitamente) anche per B__________,

nei cui riguardi sono stati azzerati tutti gli oneri che era stato tenuto a

versare in quella sede (cfr. dispositivo n. 3.1 di questa sentenza).

8.

8.1.

La tassa di giustizia è posta a carico dei resistenti, istanti in licenza e proprietari, soccombenti (art. 28 LPamm). I resistenti sono

altresì tenuti a rifondere delle adeguate ripetibili ai ricorrenti, assistiti

da legali (art. 31 LPamm). Per RI 1 le ripetibili devono essere riferite ad

entrambe le sedi ricorsuali; ciò che non è possibile per gli altri insorgenti.

8.2

La circostanza secondo cui i resistenti

(istanti in licenza e proprietari)

abbiano chiesto, in questa sede, di autorizzare quantomeno la realizzazione degli

appartamenti destinati a residenza primaria non permette di mutare questo aggravio.

Essi hanno infatti contribuito a provocare le impugnative di prima e seconda

istanza. Se, in effetti, alla luce dell'opposizione, avessero chiesto subito di

vincolare il permesso di costruzione alla realizzazione di sole residenze

primarie, gli insorgenti non sarebbero stati costretti a presentare ricorso sino al Tribunale per

addivenire a questo stesso risultato.

Poco importa, a questo riguardo, che si associno alle conclusioni degli

insorgenti dinanzi a questa Corte. Il loro agire equivale difatti, su questo tema, ad un'acquiescenza alle domande della controparte.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso di RI

1 è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 27 marzo 2013 del

Consiglio di Stato (n. 1625) è annullata;

1.2. il rilascio del permesso di

costruzione di una casa bifamiliare ai mapp. __________ e __________ di Ronco

s. Ascona a favore degli arch. CO 1 e CO 7 è subordinato al vincolo di residenza

primaria dell'intero edificio, alle condizioni dell'art. 6 dell'ordinanza sulle

residenze secondarie del 22 agosto 2012; il municipio di Ronco s. Ascona è incaricato

dell'esecuzione;

2. Il ricorso di U__________

è accolto.

§. Di conseguenza:

2.1. I dispositivi

n. 3, 4, quest'ultimo soltanto nella misura in cui concerne U__________, e 5 della

decisione 15 maggio 2013 del Consiglio di Stato (n. 2584) sono modificati come segue;

"…

3. Il

ricorso 16 gennaio 2013 di U__________ è parzialmente accolto.

4. Il rilascio del permesso di costruzione di una casa bifamiliare

ai mapp. __________ e __________ di Ronco s. Ascona a favore degli arch. CO 1 e

CO 7 è subordinato al vincolo di residenza primaria dell'intero edificio, alle

condizioni dell'art. 6 dell'ordinanza sulle residenze secondarie del 22 agosto

2012; il municipio di Ronco s. Ascona è incaricato dell'esecuzione;

5. Le

spese e la tassa di giudizio, per complessivi fr. 1'600.-, sono poste in

ragione di fr. 800.- a carico di K__________, in solido, di fr. 600.- a carico di U__________, in solido, e

di fr. 200.-

a carico degli arch. CO 1 e CO 7 e di CO 2 e CO 3, in solido.

I ricorrenti rifonderanno inoltre alla

parte resistente il medesimo importo della tassa e delle spese che sono tenuti

a versare, a titolo di ripetibili.

…"

3. Il ricorso di B__________

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

3.1. Il dispositivo n. 1 ed i

dispositivi n. 4 e 5, questi ultimi soltanto nella misura in cui concernono B__________,

della decisione 15 maggio 2013 del Consiglio di Stato (n. 2584) sono annullati;

3.2. gli atti sono retrocessi al

Consiglio di Stato affinché proceda come indicato al consid. 7.1 e relativi

rinvii;

3.3. nel

caso di conferma del rilascio del permesso di costruzione di una casa

bifamiliare ai mapp. __________ e __________ di Ronco s. Ascona a favore degli arch. CO 1 e CO 7, il permesso è

subordinato al vincolo di residenza primaria dell'intero edificio, alle

condizioni dell'art. 6 dell'ordinanza sulle residenze secondarie del 22 agosto

2012; il municipio di Ronco s. Ascona è incaricato dell'esecuzione;

4.La tassa di

giustizia, di fr. 3'000.-, è posta a carico di CO 1 e CO 7 e di CO 2 e CO 3, in

solido. Essi sono inoltre tenuti a versare per ripetibili fr. 1'000.- a RI 1,

fr. 500.- ad U__________, congiuntamente, e fr. 500.- a B__________.

5. Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

6. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

segretaria