52.2013.169
Licenza edilizia per la costruzione di una casa d'abitazione
26 agosto 2014Italiano33 min
Source ti.ch
Incarti n.
52.2013.169
52.2013.256
52.2013.257
Lugano
26 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello
Balerna, presidente,
Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi
segretaria:
Sarah
Socchi, vicecancelliera
statuendo
sui ricorsi
a.
16
aprile 2013 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
b.
c.
la
decisione 27 marzo 2013 (n. 1625) con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la risoluzione 13
dicembre 2012 con la quale il municipio di Ronco s. Ascona ha rilasciato agli
arch. CO 7e CO 1 la licenza edilizia per la costruzione di una casa
bifamiliare ai mapp. __________ e __________ di quel comune;
3
giugno 2013 di
B__________ patrocinato da: __________
28
maggio/3 giugno 2013 di
U__________
patrocinati
da: __________
contro
la
decisione 15 maggio 2013 (n. 2584) con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dagli
insorgenti avverso la risoluzione 13
dicembre 2012 con la quale il municipio di Ronco s. Ascona ha rilasciato agli
arch. CO 7 e CO 1 la licenza edilizia per la costruzione di una casa
bifamiliare ai mapp. __________ e __________ di quel comune;
ritenuto, in
fatto
A. a.
Il 31 agosto 2012 gli arch. CO 7 e CO 1
hanno chiesto al municipio di Ronco s. Ascona il permesso per
l'edificazione di una casa bifamiliare, composta di 2 appartamenti, al mapp. __________
di quel comune, ubicato nella zona residenziale estensiva (RE) del piano
regolatore e di proprietà di CO 2. L'edificazione coinvolge in modo del tutto
marginale anche il confinante mapp. __________, di proprietà di CO 3.
b. RI 1 si è opposta al
rilascio del permesso, eccependo un contrasto con l'art. 75b della
Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), accettato in votazione popolare dell'11
marzo 2012 e volto a limitare il numero di abitazioni secondarie.
c. Anche T__________, K__________, U__________, proprietari del
mapp. __________, posto a monte dei fondi edificandi, hanno inoltrato un'opposizione.
Oltre al problema della legittimità di nuove
residenze secondarie, essi hanno sollevato quello della sicurezza dell'edificazione,
chiedendo in pari tempo l'allestimento di una perizia geologica/geotecnica,
ed hanno altresì domandato di conoscere il materiale impiegato per la
realizzazione del tetto, per valutare l'eventualità di immissioni di luce moleste
sulla loro proprietà.
Al rilascio del permesso si
è opposto anche B__________, proprietario del mapp. __________, ubicato
immediatamente a valle del mapp. __________. Anch'egli ha lamentato una
violazione dell'ordinamento costituzionale
sulle residenze secondarie. Ha poi eccepito un impatto negativo del progetto
sull'aspetto paesistico, una violazione delle distanze della costruzione
verso gli edifici sul suo fondo, ha chiesto
un approfondimento degli aspetti geologici (aggiornamento della perizia geologica allestita nel 2000 per
un precedente progetto) e informazioni sul riscaldamento degli edifici; ha
infine lamentato la lesione del suo diritto di utilizzare la parte inferiore
del giardino al mapp. __________.
d. Raccolto l'avviso favorevole (n. 81613) dei Servizi generali del
Dipartimento del territorio, il 13 dicembre 2012 il municipio ha rilasciato la
licenza edilizia. Esso ha ritenuto che l'art. 75b Cost. non fosse applicabile sino al 1° gennaio 2013, che il
progetto fosse compatibile con il luogo in cui veniva eseguito, che i problemi
di sicurezza e del riscaldamento fossero stati evasi nell'avviso cantonale, che il progetto rispettasse le distanze
e le prescrizioni sui tetti stabilite dal piano regolatore e che l'asserita
lesione del diritto d'uso del giardino riguardasse il diritto privato.
B. a.
Con gravame 2 gennaio 2013 RI 1 è insorta al Consiglio di Stato, al
quale ha chiesto, in via principale, di subordinare il rilascio del permesso di
costruzione al vincolo di residenza primaria dell'edificio e, in via
subordinata, di annullarlo. La ricorrente ha affermato l'immediata
applicabilità della normativa costituzionale in parola.
b.
Con giudizio 27 marzo 2013, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Riconosciuta la potestà ricorsuale
dell'insorgente, il Governo ha
ritenuto che l'art. 75b Cost. non ritornasse applicabile alle licenze edilizie
rilasciate entro il 31 dicembre 2012.
C. a. Con impugnativa 4 gennaio
2013 anche B__________ è insorto al Consiglio di Stato contro la licenza
edilizia, confermando ed anzi ampliando i motivi di opposizione al progetto.
Oltre alle censure già addotte, egli ha lamentato una lesione del suo diritto
di essere sentito a causa della carente motivazione della decisione municipale, l'assenza di indicazioni circa
l'organizzazione del cantiere, la disattenzione delle distanze dal bosco
e, per l'autorimessa, dalla strada, nonché delle disposizioni sui posteggi.
b. Con gravame 16 gennaio 2013 U__________ sono parimenti insorti contro
il permesso edilizio al Consiglio di Stato, al quale hanno chiesto di
annullarlo e di retrocedere gli atti al municipio per l'allestimento di una
perizia geologico/meccanica; hanno inoltre domandato di subordinare
un'eventuale licenza edilizia alla presentazione di una prova a futura memoria
sullo stato delle costruzioni sui fondi confinanti, di una perizia idrogeologica
ed al divieto di utilizzare l'edificio quale residenza secondaria.
c. Con unico giudizio del 15 maggio 2013 il Consiglio di Stato ha respinto tutte
le censure e, di conseguenza, anche questi ricorsi.
D. a.
Con impugnativa 16 aprile 2013 RI 1 si aggrava contro il giudizio
governativo 27 marzo 2013 al Tribunale, dinanzi al quale ribadisce le domande e
gli argomenti sottoposti all'esame dell'istanza inferiore.
b. Il Consiglio di Stato,
Fatti
i Servizi generali ed il municipio si oppongono all'accoglimento del ricorso,
senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione pervengono
l'istante in licenza arch. CO 1 ed i
proprietari dei terreni, CO 2 (mapp. __________) e CO 3 (mapp. __________),
che contestano in dettaglio le tesi della ricorrente con argomentazioni che,
per quanto necessario, saranno riprese in appresso. L'arch. CO 7, pure istante in licenza, ha presentato separatamente
la sua risposta per quanto attiene a questo ricorso, chiedendo di autorizzare
l'edificio come residenza primaria.
E. a. Con ricorso 28 maggio/3
giugno 2013 U__________ impugnano invece il giudizio 15 maggio 2013, domandando
di assortire la licenza edilizia al divieto d'uso della nuova costruzione quale
residenza secondaria.
b.
Con gravame 3 giugno 2013 anche B__________ impugna quest'ultima risoluzione
governativa. L'insorgente ribadisce una parte delle contestazioni sollevate,
senza successo, dinanzi al Consiglio di Stato: lesione del suo diritto di
essere sentito a causa della carente motivazione della decisione municipale,
assenza di indicazioni circa l'organizzazione del cantiere, inserimento
negativo del progetto nel paesaggio, disattenzione delle distanze rispetto ad
alcuni edifici insistenti sul suo fondo, mancanza di accertamenti geologici e
dei pericoli causati dal cantiere, disattenzione delle norme limitanti le
residenze secondarie.
c. Il Consiglio di Stato e l'ufficio domande di costruzione si oppongono
all'accoglimento dei ricorsi. A identica conclusione pervengono gli istanti in
licenza arch. CO 1 e arch. CO 7, ed i proprietari dei terreni, CO 2 (mapp. __________)
e CO 3 (mapp. __________), che contestano in dettaglio le tesi dei ricorrenti
con argomentazioni che, per quanto necessario, saranno riprese in appresso. Nella
risposta al ricorso di B__________ istanti e proprietari si dichiarano tuttavia
d'accordo di vincolare l'utilizzazione dell'edificio a residenza primaria.
Anche il municipio formula una richiesta in tal senso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data (art. 21 cpv. 1 legge edilizia cantonale del 13
marzo 1991; LE; RL 7.1.2.1), al pari della tempestività dei gravami (art. 46 cpv. 1 dell'or abrogata legge di procedura per le
cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181).
1.2. Come ha rettamente considerato il Consiglio di Stato la legittimazione
attiva dei ricorrenti, proprietari di fondi confinanti con quelli edificandi e già
opponenti, è pure data (art. 21 cpv. 2 LE).
Per quanto concerne RI 1 la legittimazione è soddisfatta sia sulla base
dell'art. 12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio
del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451; cfr. DTF 139 II 271) che sulla base, più
ampia, dell'art. 8 LE.
1.3. I ricorsi sono dunque
ricevibili in ordine. Poiché presentano lo stesso fondamento fattuale, possono
essere evasi congiuntamente, mediante un unico giudizio (art. 51 LPamm) e sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
B__________ ribadisce anche
in questa sede l'assenza di qualsiasi indicazione concernente l'organizzazione
del cantiere, trattandosi di un'edificazione importante, che comporterà altrettanto
importanti scavi. La censura va respinta. In effetti, come ha ricordato il
Consiglio di Stato riprendendo integralmente la giurisprudenza di questa Corte
(STA 52.2011.520 del 9 luglio 2012 consid. 2.5), di principio, dalla procedura di rilascio del permesso esulano questioni che attengono alla progettazione
esecutiva dell'opera (cfr. RDAT I-1998 n. 37 in fine), come pure problematiche legate alla sua esecuzione (metodo di costruzione, impiego di determinate
installazioni, ecc.) che, a questo stadio della progettazione, sono generalmente ancora sconosciute. In tal senso, anche
gli art. 9 segg. del regolamento della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1), che stabiliscono il contenuto
della domanda di costruzione e dei
progetti, non contemplano l'obbligo per l'istante in licenza di presentare un
piano di cantiere (con indicazioni sulla posizione dei diversi macchinari,
ecc.), mentre l'art. 23 cpv. 2 RLE precisa che informazioni che attengono alla
fase di cantiere (modi di esecuzione, macchine impiegate, ecc.) vanno
notificate al municipio solo prima dell'inizio dei lavori (cfr. STA 52.2013.94/97 del 2 maggio 2014, consid. 3.4.2;
52.2012.170
del 29 aprile 2013, consid. 2.6).
Va rilevato che, in esito
alla verifica della conformità (dell'esecuzione) del progetto con il diritto
ambientale, in sede di avviso cantonale
l'autorità dipartimentale ha comunque dovuto imporre il rispetto di precise
prescrizioni ecologiche contenute nelle apposite direttive sulla
protezione dell'aria nei cantieri edili e sul rumore negli stessi emanate
dall'Ufficio federale dell'ambiente. Anche questo modo di procedere, conforme
alla prassi, va esente da critiche (cfr. tra
tante STA 52.2011.520 del 9 luglio 2012, consid. 2.5; 52.2012.112 del 19
febbraio 2013, consid. 2.4).
Ma, a prescindere da
quest'inflessione, allo stadio del rilascio del permesso di costruzione non
occorre procedere alla definizione degli aspetti realizzativi del progetto
concernenti l'approntamento del cantiere, come pretende l'insorgente.
3.
3.1. B__________ contesta
anche in questa sede l'assenza di una perizia volta a definire i pericoli
creati dalla costruzione, posta in un settore impervio.
3.2
Nella fattispecie,
contrariamente a quanto insiste a sostenere l'insorgente, i fondi edificandi non
figurano tra quelli esposti a pericoli naturali. Nel comune di Ronco sopra Ascona
i pertinenti accertamenti si sono peraltro conclusi
in tempi assai recenti, mediante l'adozione del piano delle zone di
pericolo da parte del Governo con risoluzione 30 marzo 2010 (n. 1530) fondata
sulla pertinente legge cantonale (LTPnat; RL 7.1.1.2). I problemi di sicurezza sollevati dal ricorrente possono pertanto
derivare solo dalla realizzazione delle costruzioni contemplate dal progetto. Non
originano invece direttamente dai terreni sui quali queste vengono
eseguite, come esige di principio la legge per legittimare le autorità a chiedere
informazioni o studi specialistici quali, ad esempio,
le perizie geologiche (cfr. art. 24 LE, 11 cpv. 3 RLE; cfr. RDAT I-1991 n. 38 concernente
l'or abrogata legge edilizia del 19 febbraio 1973, BU 1974, 49; inoltre STA
52.2009.261
dell'11 gennaio 2010, consid. 2.2). Ora, secondo la giurisprudenza,
se si eccettuano queste ipotesi previste dalla legge, la definizione degli
aspetti di dettaglio relativi alla sicurezza delle opere (calcoli statici,
perizie ecc.) esula dalla procedura di rilascio del permesso edilizio,
per rientrare nei limiti della progettazione
esecutiva (cfr. RDAT I-1998, n. 37; STA 52.2013.94/97 del 2 maggio 2014, consid.
3.4
, 52.2009.137 del 7 settembre 2009, consid. 5), ferma restando semmai
la facoltà per il municipio, in corso d'opera o a lavori ultimati, di ordinare
provvedimenti che si rendessero necessari per garantire la sicurezza delle
persone e delle cose (art. 35 LE; cfr. la giurisprudenza citata).
3.3
Nell'avviso cantonale l'ufficio dei pericoli naturali, degli incendi
e dei progetti ha rilevato, sulla base dell'apposita banca dati e di un
sopralluogo, che i fondi edificandi non sono interessati da pericoli geologici
di rilievo. Poiché tuttavia il progetto appare impegnativo per la geometria e
le dimensioni degli scavi in roccia, il menzionato ufficio ha consigliato al
municipio di richiedere, prima del rilascio
della licenza, una perizia geologico/mec-canica mirata a verificare la
fattibilità del progetto in totale sicurezza
e in assenza di danni per le proprietà circostanti. La perizia dovrebbe inoltre analizzare la stabilità globale
del versante sia durante i lavori che a lungo termine e definire il tipo e il
dimensionamento delle misure di sostegno dell'ammasso roccioso. L'ufficio cantonale in rassegna ha pure consigliato
al municipio di richiedere un accompagnamento geologico ai lavori.
Raccogliendo queste
suggestioni, in sede di evasione delle opposizioni
il municipio ha stabilito che queste misure dovranno essere eseguite. Nel
giudizio impugnato (consid. 4) il Governo ha a sua volta precisato che gli
accertamenti in rassegna andranno esperiti prima dell'inizio dei lavori.
Ora, sulla scorta delle permesse
giuridiche testé esposte, l'insorgente non può pretendere più di quanto
concessogli dal municipio e dal Governo. Poiché i vincoli imposti nella licenza
edilizia a questo riguardo non sono stati rimessi in discussioni dai beneficiari
della stessa, non appare nemmeno necessario esaminarne il fondamento in vista
di un loro eventuale annullamento.
3.4
La censura,
infondata, va pertanto rigettata.
4.
4.1. B__________ censura
quindi l'inserimento nel paesaggio della costruzione. Rimprovera al municipio
di non aver motivato il suo giudizio favorevole ed al Governo di aver
improvvisato una motivazione sostitutiva senza aver esperito un sopralluogo, sollecitato
dallo stesso.
4.2
Giusta l'art. 94 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale
del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1) le costruzioni devono inserirsi nel
paesaggio in maniera ordinata ed armoniosa. L'art. 100 del regolamento della
Lst del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1) precisa che una costruzione è
inserita nel paesaggio in maniera ordinata ed armoniosa quando si
integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le
preesistenze e le caratteristiche dei luoghi. L'art. 94 cpv. 2 Lst esige, di
regola, semplicemente che le costruzioni si inseriscano in modo ordinato ed
armonioso nel paesaggio; non richiede anche che ne migliorino la qualità o lo
abbelliscano, apportandovi un valore aggiunto (cfr. STA 52.2012.479 del 24
aprile 2014 consid. 3.2). Secondo l'art. 99 cpv. 2 Lst, nelle zone edificabili
la competenza ad applicare questa clausola estetica spetta al municipio, quando
non ricorrono le ipotesi di cui al cpv. 1 lett. b e c della stessa (cfr.
inoltre l'art. 107 RLst). Questo può chiedere il parere dell'autorità cantonale.
Analogamente a quanto previsto a livello cantonale, l'art. 6 cpv. 1 NAPR stabilisce,
a sua volta, che il municipio può prescrivere le necessarie misure di carattere
estetico-architettonico al fine di assicurare un armonioso inserimento delle
costruzioni nel paesaggio.
4.3
Giusta l'art. 26 cpv.
1.
LPamm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. Scopo dell'obbligo
della motivazione, com-ponente essenziale del diritto di essere sentito
ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost., è di permettere al destinatario di afferrare
le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con
piena cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo
(DTF 136 I 229 consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45, consid. 2a; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c; Lorenz Kneubühler, Die Begründungspflicht,
tesi, Berna 1998, pag. 29 seg.). Una motivazione può essere ritenuta
sufficiente - ed adempiere pertanto al citato
scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi
che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro; l'autorità
non è inoltre tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti:
può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti, in quanto atte ad
influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono
ininfluenti (DTF cit., ibidem, inoltre 130 II 530 consid. 4.3,
con rinvii; sentenze del Tribunale federale
1C_615/2012 del 12 aprile 2013 consid. 2.2,1C_287/2007 del 17 marzo 2008 consid.
2.2
, entrambe con rinvii; Scolari,
op. cit., n. 532 con rinvii, tra l'altro a RDAT I-1999 n. 27 consid. 3b; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 26 n. 2a, pure con rinvii). È tuttavia necessario
che l'autorità si confronti con la fattispecie all'esame: considerazioni di
natura generale, senza attinenza con il caso concreto, non appaiono invece sufficienti (cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kne-ubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2.
a edizione, Basilea 2013, n. 3.106).
4.4
In concreto, nell'opposizione
inoltrata al municipio il 15 ottobre 2012 il qui insorgente aveva sostenuto che
il progetto, "in stile casa di vetro neogermanico", fosse
sovradimensionato, privo di relazione con il paesaggio, con la struttura
geomorfologica del territorio e con l'architettura degli edifici circostanti,
ma in particolare con le residenze di proprietà B__________, R__________, e M__________
(ovvero la propria residenza, al mapp. __________), le quali, oltre ad evocare,
pur senza velleità imitative, la tradizione costruttiva locale, si ponevano in
relazione dialettica con la struttura articolata del terreno. In sede di evasione
delle opposizioni il municipio aveva considerato la costruzione "compatibile
con il luogo". Nel giudizio qui impugnato, il Consiglio di Stato, ha
ritenuto la motivazione dell'Esecutivo comunale "molto essenziale",
ma comunque non arbitraria, tenuto conto delle edificazioni poste nelle vicinanze
e della simulazione del progetto eseguita a computer.
4.5
Sulla scorta di
quanto esposto è giocoforza concludere, anzitutto, che il municipio non ha
motivato, com'era invece suo preciso dovere (art. 26 cpv. 1 LPamm), il proprio
giudizio sull'inserimento estetico del progetto, dettagliatamente censurato
dall'opponente; l'autorità comunale si è limitata ad esporre il risultato (positivo) del suo esame del progetto sotto
questo aspetto. Il municipio non ha successivamente posto rimedio a
questa omissione, fornendo una congrua spiegazione in sede di risposta al ricorso
dinanzi all'istanza inferiore; ciò che avrebbe permesso all'insorgente di contestarla quantomeno attraverso la presentazione
di una replica dinanzi alla stessa. Ferme queste premesse, il giudizio con cui
il Consiglio di Stato ha valutato come sufficientemente motivata, su questo
oggetto, la decisione del municipio, appare viziata.
4.6
Per nulla immune da
censure è pure l'agire del Governo in quanto tale. In effetti, a prescindere
dall'erronea valutazione circa la sufficienza della motivazione addotta dal
municipio, il Consiglio di Stato ha ritenuto
di comunque tutelarla, in quanto non arbitraria. Ora, tuttavia, quando agisce in
veste di autorità di ricorso il Governo fruisce di pieno potere cognitivo (art.
56.
LPamm; cfr., per tutte, RDAT I-1997 n. 21). Nemmeno il fatto che l'autorità
di prima istanza disponga di una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione
della nozione giuridica indeterminata di inserimento armonioso ed ordinato nel
paesaggio delle costruzioni (cfr. Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La
protezione del patrimonio costruito, con
particolare riferimento all'inventario ISOS, in RtiD I-2013, pag. 355
segg., 357 seg.) permette all'autorità di ricorso di scostarsi da questa regola
e di circoscrivere il suo sindacato entro i ristretti limiti dell’arbitrio. Ciò
facendo il Governo è dunque incorso, a sua volta, in un diniego di giustizia
formale.
4.7
Ma la risoluzione
governativa è ancor più criticabile laddove tenta di legittimare l'inserimento del
progetto nel paesaggio, facendo generico riferimento, senza il benché minimo
accertamento, alle edificazioni ubicate nelle adiacenze (quali sono queste
costruzioni, chiede giustamente il ricorrente, che invece ne indica alcune come esempio per dimostrare la tesi
contraria) e la simulazione del progetto a computer, che di certo
riproduce la controversa costruzione, ma che
nulla dice del contesto in cui viene inserita, salvo che per quanto
concerne l'abitazione dell'insorgente. La conclusione cui è addivenuto il
Consiglio di Stato non è pertanto fondata su accertamenti esatti e completi,
come esigono gli art. 18 cpv. 1 e 62 LPamm. Il
rifiuto, ingiustificato, opposto dal Governo alla domanda di esperimento
di un sopralluogo, sollecitato dall'insorgente, partecipa a questa violazione.
4.8
Ferme queste premesse il ricorso dev'essere accolto,
quantomeno parzialmente, già per le palesi carenze di motivazione,
precedute da quelle di accertamento, appena riscontrate (art. 61 seg. LPamm). La risoluzione governativa, che
conferma quella municipale, viene annullata. In applicazione dell'art. 65 cpv.
2.
LPamm gli atti vengono retrocessi al Consiglio di Stato, affinché provveda
a raccogliere la motivazione mancante del municipio sul tema dell'inserimento
delle costruzioni nel paesaggio, la sottoponga alle parti per una presa di
posizione, effettui i necessari accertamenti
ed emetta, in seguito, una nuova decisione convenientemente motivata sul
ricorso medesimo, senza limitare il proprio
potere cognitivo. A questo stadio del
processo appare per contro sproporzionato annullare direttamente la licenza
edilizia; tanto più che gli atti devono comunque essere retrocessi al Consiglio di Stato per lo svolgimento
di ulteriori accertamenti a dipendenza
di quanto verrà spiegato al considerando che segue (consid. 5).
5.
5.1. B__________ ripropone
la violazione delle distanze della nuova costruzione rispetto ai manufatti ai
sub. D e C ubicati sulla sua proprietà.
5.2
L'art. 7 delle norme di attuazione del piano regolatore
(NAPR) di Ronco s. Ascona regola - quale disposizione di carattere generale -
le distanze dall’area pubblica (cpv. 1), le distanze dai confini privati per le
costruzioni principali (cpv. 2), le distanze per le costruzioni accessorie
(cpv. 3), le distanze per le costruzioni interrate (cpv. 4), le distanze per le
piscine (cpv. 5) e le distanze dal bosco (cpv. 6).
La norma non disciplina le
distanze tra edifici. Soltanto l’art. 7 cpv. 2.2. NAPR vi accenna,
ammettendo l’edificazione in contiguità (a confine senza aperture), riservando
la possibilità di edificare con aperture se il proprietario del fondo contiguo
si assume la maggior distanza (in modo da garantire la distanza tra edifici). In questi casi si deve ammettere che le distanze
tra edifici possano essere dedotte da quelle dal confine: vale di conseguenza il principio secondo cui le distanze tra edifici
devono, in ogni caso, corrispondere alla somma delle rispettive distanze da confine (cfr. art. 39 cpv. 3 LE; STA di principio 52.2002.362
dell'11 dicembre 2002 consid. 3.2; inoltre STA 52.2009.449 del concernente comune
in rassegna). Per la zona residenziale estensiva (RE) la distanza minima dai
confini privati è di 3 m (cfr. tabella dei parametri edificatori di zona, art.
33.
NAPR). Quella tra edifici che sorgono in questa zona di utilizzazione
si attesta, di conseguenza, a 6 m.
5.3
In concreto, la facciata a valle del controverso edificio è parallela al confine tra l'edificando mapp. __________
e il mapp. __________, di proprietà
del ricorrente. La distanza minima tra la facciata ed il confine è di 2.20 m. Essa è pertanto inferiore alla distanza di 3 m prescritta dall'art. 33 NAPR. Va
tuttavia rilevato che il mapp. __________ beneficia di una servitù di
costruzione in deroga alle distanze legali a carico del mapp. __________, approvata
dal municipio ed iscritta a registro
fondiario (cfr. DG 17408/09.08.1996), in virtù della quale le
costruzioni sul mapp. __________ possono sorgere sino a due metri dal confine
con il mapp. __________, atteso che quest'ultimo si fa carico della maggior
distanza. La convezione tra proprietari permette dunque, in linea di principio,
di ovviare al mancato rispetto della distanza da confine. Va tuttavia rilevato
che all'interno della fascia di 4 m di profondità (= 6 m - 2 m) entro cui non possono, di conseguenza, essere eretti nuovi edifici al mapp. __________, su
quest'ultimo fondo insistono già due modeste costruzioni: il sub. D, censito
quale servizi di 5 mq, ed il contermine sub. C, censito quale portico
di 9 mq. Manufatti che il ricorrente afferma di utilizzare quali vani abitati
da oltre trent'anni.
Il municipio ha considerato che la costruzione
più vicina al confine, ovvero il sub. D, che dista 0.7 m dal confine, costituisce un accessorio interrato. Anche il Consiglio di Stato ha condiviso
quantomeno la qualifica di accessorio. Sia per questo manufatto che per il sub.
C, che dista 2.3 m dal confine, il Governo ha inoltre affermato che il
ricorrente non era stato in grado di produrre la licenza edilizia con cui i manufatti
erano stati trasformati in abitazione ed ha, per finire, ignorato l'esistenza
degli stessi ai fini del rispetto delle distanze tra edifici, confermando il
rilascio della licenza edilizia.
Le giustificazioni addotte
dalle autorità inferiori non convincono tuttavia completamente.
5.4
Intanto non si
capisce perché il sub. D, censito quale servizi, debba essere
considerato una costruzione accessoria (cfr. art. 5 cpv. 6 NAPR). A prescindere
dalla rilevanza del rilevamento del manufatto a registro fondiario, i servizi
(igienici) devono essere annoverati tra le
superfici utilizzate per l'abitazione e vengono, di conseguenza, conteggiati
nella superficie utile lorda degli edifici (art. 38 cpv. 1 LE); non
possono pertanto costituire delle costruzioni accessorie. In concreto, si
tratta semmai di acclarare se questo manufatto possa essere considerato interrato
giusta l'art. 7 cpv. 4 NAPR, ovvero sotterraneo giusta l’art. 5 cpv. 7 NAPR, come
sostengono d'acchito le istanze inferiori, per
cui né dovrebbe ossequiare la distanza prescritta per gli edifici in caso di
sua edificazione né, di riflesso, richiamerebbe a sua volta il rispetto di una
distanza verso lo stesso. Al riguardo, municipio e Governo non hanno tuttavia
preliminarmente chiarito il concetto di costruzione interrata rispettivamente
sotterranea giusta le citate disposizioni, e nell'incarto mancano altresì i
necessari accertamenti sulle caratteristiche e sull'utilizzo del manufatto.
Per quanto concerne il sub. C, più arretrato, ma comunque per la
netta maggior parte situato a meno di 4 m dal confine, dovrebbe trattarsi di un portico in origine, chiuso e trasformato in abitazione. Questo manufatto,
che nessuno sostiene sia interrato, costituisce dunque una costruzione
principale, dalla quale l'edificio progettato dai resistenti deve rispettare,
di principio, la distanza - non soddisfatta
- di 6 m. La controversa fabbrica potrebbe tuttavia essere tenuta all'ossequio di
una distanza molto inferiore verso questa costruzione attraverso l'applicazione dell'art. 7 cpv.
2.1
ultima frase NAPR, giusta cui per le distanze di nuovi edifici verso
edifici preesistenti valgono le disposizioni della legge di applicazione e
complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC; RL 4.1.1.1). Per
questo portico che, stando ai piani del progetto (cfr. piano prospetti e
sezioni, sezione f-f), non sembra nemmeno superare la quota del punto più basso
della controversa costruzione, si potrebbe inoltre
addivenire ad una riduzione delle distanze tra edifici tramite l'applicazione
dell'art. 7 cpv. 2.4 NAPR. Queste eventualità, totalmente disattese
dall'istanza inferiore, potrebbero peraltro essere applicate ai servizi
al sub. D, qualora non dovessero essere considerati né interrati rispettivamente
sotterranei.
Il
principio secondo cui il vicino non può sollevare eccezioni contro un progetto
prevalendosi di opere edilizie insistenti sul suo fondo sprovviste di un valido
titolo che le autorizzi (STA 52.2012.90 del 15 aprile 2013. consid.
2.2
) va per contro applicato con cautela e, in ogni caso, dopo una preventiva,
esaustiva verifica della situazione fattuale
e giuridica; il suo uso incontrollato può difatti condurre con facilità all'indebita
rimessa in discussione di situazioni legittime e consolidate da lungo tempo,
precedenti all'avvento della pianificazione del territorio od anche solo alla
normativa vigente, e può in pari tempo provocare un cumulo di violazioni della
legge, nell'ipotesi in cui l'autorità non possa esigere, per le costruzioni
preesistenti, il rispetto della normativa pertinente mediante l'adozione di
provvedimenti di ripristino. Per risolvere in modo radicale il problema delle distanze,
il Consiglio di Stato non poteva pertanto applicare questo principio semplicemente
perché nella risposta di causa gli istanti in licenza ed i proprietari avevano denunciato
un asserito abuso edilizio del vicino e quest'ultimo non aveva prodotto seduta
stante, ovvero in sede di replica, la licenza edilizia (nemmeno richiestagli)
di quanto realizzato, verosimilmente oltretutto da un certo tempo.
5.5
Il ricorso dev'essere pertanto accolto, quantomeno
parzialmente, anche su questo oggetto, in primo luogo per carenze di accertamento, e, in subordine, di non applicazione
delle norme di legge pertinenti (art. 61 seg. LPamm). Anche su questo tema, in ossequio
all'art. 65 cpv. 2 LPamm gli
atti vengono retrocedessi al Consiglio di Stato, affinché esperisca degli
adeguati accertamenti in loco e si pronunci nuovamente sul rispetto delle distanze: tema che, tra l'altro, potrebbe creare un
conflitto con il diritto applicabile solo per un modesto fronte (nemmeno 4 m) dell'estesa facciata a valle dell'avversato edificio.
6.
6.1. Tutti i ricorrenti ripropongono le censure sollevate senza
successo dinanzi alle istanze inferiori concernenti l'applicazione del nuovo
diritto. In particolare, rimproverano al Governo di non aver annullato o
comunque assoggettato al vincolo di residenza primaria la licenza edilizia in
applicazione dell'art. 75b Cost., che vieta
il rilascio di permessi per la costruzione di abitazioni secondarie nei comuni,
come Ronco s. Ascona, in cui la soglia del 20% di residenze secondarie è
superata.
6.2
Giusta l'art. 75b Cost., accettato nella votazione popolare
dell'11 marzo 2012, la quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle
unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un comune non può eccedere il 20% (cpv. 1). La legge obbliga i comuni a pubblicare
ogni anno il loro piano delle quote di abitazioni principali unitamente allo
stato dettagliato della sua esecuzione
(cpv. 2). Secondo l'art. 197 n. 9 Cost., disposizione transitoria
dell'art. 75b Cost., se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall'accettazione dell'art. 75b Cost., il
Consiglio federale emana mediante ordinanza
le necessarie disposizioni d'esecuzione per la costruzione, la vendita e l'iscrizione
nel registro fondiario (cpv. 1). I permessi
di costruzione per residenze secondarie concessi tra il 1° gennaio
dell'anno che segue l'accettazione dell'art. 75b Cost. e l'entrata in vigore
delle disposizioni d'esecuzione sono nulli (cpv. 2).
6.3
Con sentenze del 22 maggio 2013 (DTF 139 II 243 e 139 II
263), il Tribunale federale ha stabilito che l'art.
75b cpv. 1 Cost., in relazione con l'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost., vieta
direttamente il rilascio di licenze edilizie per residenze secondarie nei comuni in cui la quota del 20% è già raggiunta
o superata a partire dalla data della sua entrata in vigore, che
coincide con quella della sua accettazione in votazione popolare, ossia l'11
marzo 2012. Questo divieto vale per tutte le licenze edilizie rilasciate in
prima istanza nei comuni interessati dopo questa data, di principio anche se la
domanda di costruzione è stata presentata prima della stessa. I permessi di
costruzione rilasciati prima del 1° gennaio 2013
sono annullabili su ricorso, mentre quelli concessi dopo questa data
sono nulli in virtù dell'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost.
6.4
Ronco s. Ascona è tra
i comuni in cui si presume che la quota di abitazioni secondarie superi il 20%
del totale delle abitazioni; per questo motivo esso figura nell'allegato
all'ordinanza sulle abitazioni secondarie del 22 agosto 2012 (RS 702), in vigore
dal 1° gennaio 2013. Questo documento è stato allestito dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) sulla
base, in primo luogo, dei dati del censimento federale della popolazione 2000
(CFP 2000) confrontati, per quanto possibile, con quelli del registro federale
degli edifici e delle abitazioni (REA); secondo il CFP 2000 risulta in
particolare che le abitazioni occupate permanentemente nel comune interessato
si attestavano al 34% (30% secondo il REA), per cui le potenziali abitazioni
secondarie assommavano al 66%. La relativa tabella, elaborata dall'Ufficio
federale di statistica il 14 giugno 2012 (in
precedenza pubblicata all'indirizzo ‹http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00236/04094/index.html?lang=it›),
è stata frattanto sostituita dalla statistica degli edifici e delle abitazioni (SEA, pubblicata dal 12 marzo 2014 allo
stesso indirizzo), dalla quale risulta che a Ronco s. Ascona le abitazioni
occupate da persone con domicilio nel comune assommano al 30.2% e, di riflesso, le presunte residenze secondarie ammontano
al 69.8% di quelle totali. Tale presunzione non è inoltre stata
confutata dal comune interessato facendo capo alla possibilità concessagli a
tale scopo dall'art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza citata. Bisogna quindi concludere
che Ronco s. Ascona è un comune nel quale la quota di abitazioni secondarie
supera il 20% del totale delle abitazioni.
6.5
Sulla scorta della
giurisprudenza del Tribunale federale e contrariamente a quanto ritenuto dal
Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, il comune di Ronco s. Ascona
rientrava quindi nel campo di applicazione dell'art. 75b cpv. 1 Cost. già a
partire dall'11 marzo 2012. La nuova normativa costituzionale sulle abitazioni secondarie, applicata al caso di
specie, impediva di conseguenza il rilascio della controversa licenza,
concernente la costruzione di un edificio con due appartamenti, che è
avvenuto il 4 dicembre 2012, qualora questi
due enti fossero destinati a residenza secondaria. Ora, come ha ritenuto
anche il Consiglio di Stato nel controverso giudizio (cfr. consid. A dello
stesso), gli atti componenti la domanda di licenza edilizia non specificavano
che lo stabile avrebbe assunto questa precisa funzione. Essi indicano, per
contro, che la licenza edilizia veniva chiesta sia per la destinazione di
residenza primaria, sia per quella di residenza secondaria (cfr. il formulario "domanda di costruzione", cifra
10). Il permesso di costruzione potrebbe pertanto essere rilasciato purché
l'edificio (ovvero i due appartamenti) venga utilizzato interamente come
abitazione primaria.
7.
7.1. Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, l'impugnativa di B__________ va dunque parzialmente
accolta. Egli non può conseguire direttamente l'annullamento della licenza edilizia.
La risoluzione governativa, fondata su accertamenti e argomenti viziati,
dev'essere tuttavia annullata e gli atti restituiti al Consiglio di Stato
affinché proceda come indicato ai consid. 4, per quanto concerne l'inserimento
della costruzione nel paesaggio, e consid. 5, per quanto attiene alle distanze
tra edifici. In caso di esito positivo di quest'esame, il municipio dovrà
vincolare il permesso di costruzione all’onere che l'edificio sia interamente
destinato a residenza primaria, alle condizioni dell'art. 6 dell'ordinanza sulle
residenze secondarie del 22 agosto 2012, come spiegato al consid. 6: è quanto
chiedono del resto gli stessi istanti in licenza, i proprietari ed il municipio.
7.2
I ricorsi di RI 1
e U__________, che hanno censurato solo la destinazione di residenza
secondaria, vanno invece accolti integralmente.
7.3
Ferme queste premesse, va precisato - ancorché
ovvio - che la continuazione della causa dinanzi al Consiglio di Stato
interesserà solo ed esclusivamente B__________. Per gli altri ricorrenti,
che hanno ottenuto piena soddisfazione delle loro domande ricorsuali, la lite
termina con l'emanazione del presente giudizio.
7.4
Va pure precisato che
le risoluzioni governative devono essere annullate rispettivamente modificate
solo nella misura in cui concernono i (ricorsi dei) qui insorgenti e non anche
per quanto attiene al ricorso, evaso congiuntamente a quello di B__________ e U__________,
presentato da K__________, alla quale è stata pure posta a carico una tassa di
giudizio ed il versamento di ripetibili. Il complesso delle tasse, delle spese
e delle ripetibili relative alla risoluzione 15 maggio 2013 (n. 2584),
comprendente tutte le parti coinvolte in quella procedura, viene condensato nel dispositivo n. 2.1. di questa sentenza,
relativo al ricorso di U__________, ma che vale (implicitamente) anche per B__________,
nei cui riguardi sono stati azzerati tutti gli oneri che era stato tenuto a
versare in quella sede (cfr. dispositivo n. 3.1 di questa sentenza).
8.
8.1.
La tassa di giustizia è posta a carico dei resistenti, istanti in licenza e proprietari, soccombenti (art. 28 LPamm). I resistenti sono
altresì tenuti a rifondere delle adeguate ripetibili ai ricorrenti, assistiti
da legali (art. 31 LPamm). Per RI 1 le ripetibili devono essere riferite ad
entrambe le sedi ricorsuali; ciò che non è possibile per gli altri insorgenti.
8.2
La circostanza secondo cui i resistenti
(istanti in licenza e proprietari)
abbiano chiesto, in questa sede, di autorizzare quantomeno la realizzazione degli
appartamenti destinati a residenza primaria non permette di mutare questo aggravio.
Essi hanno infatti contribuito a provocare le impugnative di prima e seconda
istanza. Se, in effetti, alla luce dell'opposizione, avessero chiesto subito di
vincolare il permesso di costruzione alla realizzazione di sole residenze
primarie, gli insorgenti non sarebbero stati costretti a presentare ricorso sino al Tribunale per
addivenire a questo stesso risultato.
Poco importa, a questo riguardo, che si associno alle conclusioni degli
insorgenti dinanzi a questa Corte. Il loro agire equivale difatti, su questo tema, ad un'acquiescenza alle domande della controparte.
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso di RI
1 è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 27 marzo 2013 del
Consiglio di Stato (n. 1625) è annullata;
1.2. il rilascio del permesso di
costruzione di una casa bifamiliare ai mapp. __________ e __________ di Ronco
s. Ascona a favore degli arch. CO 1 e CO 7 è subordinato al vincolo di residenza
primaria dell'intero edificio, alle condizioni dell'art. 6 dell'ordinanza sulle
residenze secondarie del 22 agosto 2012; il municipio di Ronco s. Ascona è incaricato
dell'esecuzione;
2. Il ricorso di U__________
è accolto.
§. Di conseguenza:
2.1. I dispositivi
n. 3, 4, quest'ultimo soltanto nella misura in cui concerne U__________, e 5 della
decisione 15 maggio 2013 del Consiglio di Stato (n. 2584) sono modificati come segue;
"…
3. Il
ricorso 16 gennaio 2013 di U__________ è parzialmente accolto.
4. Il rilascio del permesso di costruzione di una casa bifamiliare
ai mapp. __________ e __________ di Ronco s. Ascona a favore degli arch. CO 1 e
CO 7 è subordinato al vincolo di residenza primaria dell'intero edificio, alle
condizioni dell'art. 6 dell'ordinanza sulle residenze secondarie del 22 agosto
2012; il municipio di Ronco s. Ascona è incaricato dell'esecuzione;
5. Le
spese e la tassa di giudizio, per complessivi fr. 1'600.-, sono poste in
ragione di fr. 800.- a carico di K__________, in solido, di fr. 600.- a carico di U__________, in solido, e
di fr. 200.-
a carico degli arch. CO 1 e CO 7 e di CO 2 e CO 3, in solido.
I ricorrenti rifonderanno inoltre alla
parte resistente il medesimo importo della tassa e delle spese che sono tenuti
a versare, a titolo di ripetibili.
…"
3. Il ricorso di B__________
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
3.1. Il dispositivo n. 1 ed i
dispositivi n. 4 e 5, questi ultimi soltanto nella misura in cui concernono B__________,
della decisione 15 maggio 2013 del Consiglio di Stato (n. 2584) sono annullati;
3.2. gli atti sono retrocessi al
Consiglio di Stato affinché proceda come indicato al consid. 7.1 e relativi
rinvii;
3.3. nel
caso di conferma del rilascio del permesso di costruzione di una casa
bifamiliare ai mapp. __________ e __________ di Ronco s. Ascona a favore degli arch. CO 1 e CO 7, il permesso è
subordinato al vincolo di residenza primaria dell'intero edificio, alle
condizioni dell'art. 6 dell'ordinanza sulle residenze secondarie del 22 agosto
2012; il municipio di Ronco s. Ascona è incaricato dell'esecuzione;
4.La tassa di
giustizia, di fr. 3'000.-, è posta a carico di CO 1 e CO 7 e di CO 2 e CO 3, in
solido. Essi sono inoltre tenuti a versare per ripetibili fr. 1'000.- a RI 1,
fr. 500.- ad U__________, congiuntamente, e fr. 500.- a B__________.
5. Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
6. Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria