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Decisione

52.2013.182

Ricorso presentato dal municipio - carenza di legittimazione attiva

24 aprile 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

52.2013.182

Data decisione, Autorità:

24.04.2013, TRAM

Titolo:

Ricorso presentato dal municipio - carenza di legittimazione attiva

IRRECEVIBILITÀ

LEGITTIMAZIONE

MUNICIPIO

art. 18 cpv. 3 COST TI

art. 9 cpv. 1 LOC

art. 13 cpv. 1 let. l LOC

art. 106 let. a LOC

art. 110 cpv. 1 let. l LOC

Incarto n.

52.2013.182

Lugano

24 aprile

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Raffaello Balerna, presidente

assistito

dal segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul

ricorso 22 aprile 2013 del

RI 1

patrocinato da: PA 1

contro

la risoluzione 27 marzo 2013 (n. 1610) del Consiglio

di Stato che accoglie l'impugnativa di CO 1 e CO 2 avverso la decisione 29

gennaio 2013 del municipio di RI 1 in materia di trasferimento d'ufficio del

domicilio;

richiamato l'art. 48 della legge di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che con decisione 29 gennaio 2013 il municipio di RI 1 ha iscritto

d'ufficio CO 1 e CO 2 nel domicilio del comune a far tempo dal 1° aprile 2012;

che contro la decisione del municipio CO 1 e CO 2 sono insorti davanti al Governo,

chiedendone l'annullamento;

che, con risoluzione 27 marzo 2013, con motivazioni che qui non conta

riportare, il Consiglio di Stato ha accolto il gravame e annullato la decisione

Considerandi

impugnata;

che con impugnativa 22 aprile 2013 il municipio di RI 1 adisce il Tribunale

cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della risoluzione

governativa; non è qui necessario riportare le argomentazioni addotte;

che il ricorso non è stato intimato per le risposte;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

208.

cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2);

che il ricorso, che non pone questioni di principio, può essere deciso nella

composizione di un giudice unico (art. 49 cpv. 2 legge sull'organizzazione

giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 3.1.1.1);

che, giusta l'art. 48 LPamm, l'autorità di ricorso può - immediatamente o dopo

aver richiamato gli atti - respingere con breve motivazione i ricorsi

inammissibili o manifestamente infondati, come nel presente caso, per i

seguenti motivi;

che per costante giurisprudenza di questo Tribunale, al municipio dev'essere

negata la legittimazione a ricorrere;

che, in effetti, il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 18

cpv. 3 Costituzione della Repubblica e Cantone Ti-cino del 15 dicembre 1997;

Cost./TI; RL 1.1.1.1; art. 9 cpv. 1 LOC); non si identifica, con esso, ma lo

rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria;

che legittimato a ricorrere e detentore

della qualità per agire in giudizio è soltanto il comune, in quanto corporazione

di diritto pubblico; diversamente da quest'ultimo, il municipio non possiede

invece né la capacità giuridica, né quella di essere parte (cfr. STF 1P.77/1999

del 5 marzo 1999, pubbl. in: RDAT II-1999 n. 48 con rinvii a giurisprudenza e

dottrina; inoltre, tra le tante sentenze del Tribunale cantonale amministrativo,

STA 52.2012.81 del 23 febbraio 2012, 52. 2010. 417 del 10 gennaio 2011,

52.2008.158

del 24 aprile 2008, 52.2007.130 del 23 aprile 2007, 52.2005.430 del

28.

dicembre 2005, 52.2003.64 del 10 marzo 2003, 52.2002.324 del 25 settembre

2002, 52.2001.140 del 15 giugno 2001, pubbl. in: RDAT I-2002 n. 8);

che il municipio può dunque esclusivamente introdurre un ricorso in nome del

comune, esercitando una competenza di rappresentanza di quest'ultimo che gli

spetta in vertenze di carattere amministrativo anche senza l'autorizzazione del

consiglio comunale (art. 13 cpv. 1 lett. l, 106 lett. a, 110 cpv. 1 lett. l

LOC; inoltre: RDAT II-1999 n. 48);

che non si può, tuttavia, ritenere che i ricorsi presentati dal municipio in

nome proprio possano essere considerati come introdotti in nome del comune:

recependo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche il Tribunale

cantonale amministrativo ha abbandonato la prassi opposta, favorevole all'ente

pubblico ma contraria alla legge (cfr. le numerosissime sentenze prolate citate

in precedenza; inoltre: circolare, datata aprile 2000, attraverso cui la Sezione degli enti locali ha reso attenti i municipi circa il menzionato cambiamento di

prassi);

che i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in

genere, il rispetto delle condizioni formali, devono essere ossequiati in modo

severo: non costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento

rigoroso;

che, nella fattispecie, è fuor di dubbio che il

ricorso sia presentato esclusivamente in nome del municipio, che espressamente

dichiara di ritenersi legittimato (cfr. ricorso, in ordine, primo paragrafo,

ultima frase);

che l'impugnativa deve dunque essere respinta in

limine, siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;

che, dato l'esito, si prescinde dal

prelevare una tassa di giustizia dall'ente pubblico soccombente (art. 28 LPamm),

mentre la mancata intimazione del ricorso per le risposte permette di evitare

l'aggravio allo stesso delle ripetibili di controparte (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato Il

segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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