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Decisione

52.2013.19

Licenza edilizia per un vigneto. Agricoltura esercitata a titolo di hobby

30 giugno 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i giudizi (STF 1C.70/2007 del 23 ottobre 2008, STA 52.2007.197 del 28 novembre

2007) da esso citati, riferiti a fattispecie diverse, non concernenti impianti

per l'agricoltura esercitata a titolo hobbistico.

3. 3.1. In deroga al principio della

conformità di zona, fuori delle zone edificabili possono essere rilasciate

autorizzazioni eccezionali per la costruzione o il cambiamento di destinazione

di edifici o impianti soltanto se sono date, cumulativamente (DTF 124 II 252,

consid. 4), le condizioni poste dall'art. 24 LPT, vale a dire se la loro

destinazione esiga un'ubicazione fuori della zona edifica-bile (lett. a) e se

non vi si oppongano interessi preponderanti (lett. b). Il requisito

dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla sua realizzazione devono

essere poste esigenze severe. Occorre infatti che sia necessario realizzare

l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico,

inerenti all'esercizio o alla natura del terreno. Non sono sufficienti motivi

finanziari, personali o di comodità (DTF 136 II 214 consid. 2.1.; 129 II 63,

consid. 3.1.; 124 II 252 consid. 4a; 123 II 256 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar

Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 24 n. 8 segg.). Il vincolo può anche essere

negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona

edificabile, in particolare quando un edificio o impianto a causa delle

immissioni generate non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili

(per es. una struttura per la tenuta di animali o uno stand di tiro; DTF 129 II

63, consid. 3.1.; Waldmann/Hänni,

op. cit., ad art. 24 n. 8 segg.).

3.2. In concreto, è certo che l'impianto viticolo in discussione, che verrebbe gestito

da un non coltivatore a mero titolo ricreativo, non adempie il requisito dell'ubicazione

vincolata (art. 24 lett. a LPT). All'interno della zona agricola, quest'ultimo

requisito corrisponde in effetti sostanzialmente con quello della conformità di

zona ai sensi degli art. 22 cpv. 2 lett. a LPT e 16a LPT (cfr. DTF 125

Considerandi

II 278 consid. 3a; 123 II 499 consid. 3b/cc;1C.561/2012 del 4 ottobre 2013, consid. 3.1). Non vi sono ragioni oggettive, segnatamente d'ordine tecnico o d'esercizio

o legate alla configurazione o alle particolarità del suolo, che rendano

indispensabile la sua realizzazione nel luogo previsto. Neppure il resistente

pretende del resto che il vigneto in questione sarebbe ad ubicazione vincolata.

Già per questi motivi, non può dunque beneficiare di un'autorizzazione

eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT.

4.4.1

Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere accolto, con

conseguente annullamento del giudizio governativo impugnato e della licenza

edilizia rilasciata dal municipio.

4.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico di CO

1, il quale rifonderà inoltre al ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata

indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1

la decisione 12 dicembre 2012 del

Consiglio di Stato (n. 7036);

1.2

la decisione 4 luglio 2012 con cui

il municipio di Bioggio ha concesso a CO 1 la licenza edilizia per l'impianto

di un nuovo vigneto.

2.

La tassa di giustizia di fr. 1'500.-

è posta a carico di CO 1, il quale rifonderà inoltre fr. 2'000.- a RI 1, a

titolo di ripetibili di entrambe le istanze di ricorso.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La segretaria