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Decisione

52.2013.196

Licenza edilizia. Antenna di telefonia mobile

27 novembre 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i concessionari e il Dipartimento del territorio. Un eventuale studio pianificatorio in atto, ha aggiunto

abbondanzialmente, potrebbe eventualmente comportare una sospensione

della domanda, ma non un diniego del permesso.

C. Con ricorso 29 aprile 2013, RI 1impugna ora il

predetto giudizio dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che

sia annullato e che gli atti siano rinviati al municipio per il rilascio

del permesso postulato.

Le antenne, argomenta, non oltrepasserebbero le dimensioni e le altezze tecnicamente

indispensabili per poter coprire la zona circostante

con i segnali GSM/UMTS. Il principio dell'inserimento ordinato e armonioso non

sarebbe applicabile; l'impianto non modificherebbe in ogni caso il

carattere del sito pittoresco. Irrilevante sarebbe invece la disdetta degli

accordi di coordinamento.

D. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione e il municipio si rimettono invece al

giudizio di questo Tribunale.

Gli opponenti non hanno presentato osservazioni.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia

cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certe sono la legittimazione

attiva della ricorrente, istante in licenza, personalmente e direttamente toccata

dal provvedimento impugnato (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 legge di procedura per

le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e la

tempestività del ricorso (art. 46 cpv. 1 LPamm).

1.2. Resta da verificare se il ricorso, in quanto rivolto contro un giudizio di

rinvio, sia ammissibile.

1.2.1. Giusta l'art. 59 cpv. 1 LPamm, se il Consiglio di Stato an-nulla la

decisione impugnata, esso decide nel merito o rinvia gli atti all'istanza

inferiore per nuova decisione. Le decisioni con cui l'autorità di ricorso

rinvia la causa all'istanza inferiore per nuovo giudizio sono di natura

incidentale o definitiva a seconda del loro contenuto concreto.

Sono incidentali quando lasciano all'istanza inferiore perlomeno una certa

libertà d'azione o di apprezzamento e non esplicano effetti di cosa giudicata.

Sono invece definitive se statuiscono in modo

vincolante su determinate questioni, soprattutto di merito. Se sono definitive,

sono normalmente impugnabili. Se sono incidentali, sono invece impugnabili solo

se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile (art. 44 LPamm;

cfr. STA 52.2010.21-29 del 24 settembre 2010, consid. 1.5; STA

52.2009.441 del 20 aprile 2010, consid. 2.1).

Un pregiudizio è irreparabile ai sensi dell'art. 44 LPamm, quando il ricorrente ha un interesse degno di protezione

all'immediata mo-difica o all'annullamento della decisione impugnata. Il

danno può anche consistere in un pregiudizio di mero fatto. Non basta comunque

che il ricorrente intenda semplicemente evitare un rincaro o uno svantaggio, da

un punto di vista economico, legato al prolungarsi della procedura (cfr. STA

52.2009.441 citata, consid. 2; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 44 LPamm, n. 2d e 3; per la

nozione di pregiudizio di fatto cfr. anche Felix

Uhlmann/ Simone Wälle-Bär, in Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das

Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, ad art. 46, n. 7 segg.; Tho-mas

Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton

Bern, Berna 1997, ad art. 61 n. 5).

1.2.2. Con il giudizio impugnato, l'Esecutivo cantonale

ha in particolare stabilito che l'impianto

deve sottostare all'art. 7 NAPR, che limita gli ingombri dei corpi

tecnici (cfr. infra, consid. 2), nonché al principio di inserimento

ordinato e armonioso nel paesaggio sancito dagli artt. 94 cpv. 2 e 99 Lst, frattanto

entrato in vigore (cfr. infra, consid.

3). Su questi punti il giudizio - pur non pronunciandosi ancora sul

rispetto o meno di queste disposizioni - è vincolante.

Il comune, rispettivamente i Servizi generali del Dipartimento del territorio, ai quali la causa è

stata rinviata per nuova decisione, devono attenervisi. Sull'obbligo di rispettare

queste disposizioni, il Governo ha dunque statuito in modo definitivo. Da

questo limitato profilo, il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

Ne va diversamente per la disdetta da parte dei concessionari di telefonia mobile

dei citati accordi di coordinamento. Il Governo si è infatti limitato a

indicare che l'autorità di prime cure, nella decisione che è chiamato a

rendere, dovrà tener conto di questa circostanza. Non ha impartito alcuna istruzione

vincolante; non si è pronunciato sul

coordinamento previsto dall'art. 5 del regolamento di applicazione dell'ordinanza

federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001

(RORNI; RL 9.2.1.1.5).

1.3. Con queste precisazioni, l'impugnativa è dunque ricevibile in ordine e può

essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Le prove genericamente sollecitate dall'insorgente

(sopralluogo, testi, ecc.) non appaiono in grado di portare ulteriori

elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.

2. Art. 7

NAPR-PN

2.1. Secondo l'art. 7 NAPRP-NP, i corpi tecnici non devono essere computati

nelle altezze degli edifici, purché siano contenuti nei limiti strettamente

indispensabili.

Scostandosi dall'art. 40 cpv. 1 LE, che per

misurare l'altezza degli edifici fa riferimento

Considerandi

al cornicione di gronda o al parapetto, prescindendo dai corpi tecnici,

la norma in oggetto esime lo sviluppo verticale di questi ingombri dal computo

dell'altezza degli edifici nella misura in

cui sono contenuti nei limiti strettamente indispensabili. Essa si limita tutto sommato a regolare la computabilità

dell'altezza dei corpi tecnici in quella degli edifici, imponendo di

conteggiarla se travalicano i limiti dell'indispensabilità.

Fintanto che non superano l'altezza massima

degli edifici, i corpi tecnici possono essere

autorizzati a prescindere dalla loro indispensabilità. Se non sono necessari,

vengono semplicemente conteggiati nell'altezza dell'edificio. Oltre

questo limite, per essere autorizzati devono invece risultare strettamente

indispensabili.

2.2

Nella misura in cui sono rispettati i

limiti del diritto federale in materia di telecomunicazioni e di protezione

dell'ambiente, anche le antenne possono essere assoggettate a prescrizioni

edilizie e pianificatorie volte a preservare le caratteristiche e la qualità di un determinato comparto di

territorio (cfr. STF 1C.239/2011 del 30 novembre 2011, consid. 2.3). Entro

questi limiti, l'art. 7 NAPRP-NP può dunque essere applicato anche alle antenne

di telefonia mobile. Per

rapporto a questa categoria di impianti, la norma - volta a contenere allo

stretto necessario l'ingombro dei corpi tecnici sporgenti dal tetto di stabili

situati all'interno del

nucleo che oltrepassano l'altezza massima degli edifici - si limita in

definitiva ad esigere dal concessionario di fornire i motivi che giustificano

le dimensioni dell'impianto, per motivi tecnici-funzionali (cfr. anche STF 1C.328/2007 del 18 dicembre 2007). Non vieta od ostacola in misura inammissibile la loro realizzazione

(ad esempio, come nel caso di una prescrizione che

fissa un limite d'altezza massimo, cfr. sul

tema: DTF 133 II 353 consid. 4.2; STA 52.2011.323 del 22 luglio 2013, consid. 2

con rinvii).

2.3

Nel caso

concreto, alla luce delle considerazioni che precedono, a giusta ragione il

Consiglio di Stato ha ritenuto che l'impianto in oggetto, da trattare alla stregua di un corpo

tecnico, dovesse rispettare

l'art. 7 NAPRP-NP. Nella misura in cui sostiene che le antenne sarebbero

effettivamente contenute nei limiti del necessario, neppure la ricorrente

contesta alla fin fine questa conclusione. Le motivazioni che adduce per

giustificare le dimensioni dell'impianto - che non emergevano peraltro già dalla

"scheda dei dati sul sito", ma rappresentano piuttosto una spiegazione

aggiuntiva sulla scorta degli elementi in essa contenuti - non devono per

contro essere vagliate per la prima volta in questa sede. Tali motivazioni - su

cui le precedenti istanze non si sono ancora pronunciate - saranno se del caso

oggetto della nuova decisione, che l'autorità di prime cure è chiamata a rendere.

3.

Principio

di inserimento ordinato e armonioso

3.1

Fino al 1° gennaio

2012, la legislazione del nostro Cantone, segnatamente il decreto legislativo

sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940

(DLBN; RL 9.3.1.1) e il

relativo regolamento, prevedevano due clausole estetiche generali negative. Per

i paesaggi e i panorami pittoreschi vigeva il divieto di deturpazione (art. 2

cpv. 2 DLBN e 3 cpv. 2 lett. d RBN), in base al quale erano vietate le

modificazioni dello stato dei

fondi tali da compromettere la bellezza e gli altri valori del paesaggio. In particolare, erano

vietate le costruzioni, ricostruzioni,

o ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di mole sproporzionata o in contrasto con il

carattere, l'armonia e i valori dell'ambiente circostante in genere (cfr. art.

3.

cpv. 2 lett. d RBN). Nei siti dichiarati pittoreschi vigeva invece il divieto

di alterazione (art. 3 cpv. 2 lett. c RBN), che imponeva ad ogni intervento di

integrarsi convenientemente in un sito, vietando ogni pregiudizio o anche solo

la modifica apprezzabile del carattere e dell'armonia dell'ambiente naturale o antropico

(cfr. Lorenzo

Anastasi/Davide Socchi,

La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in

RtiD I-2013, pag. 355 segg. con rinvii).

La legge sullo sviluppo territoriale, entrata in vigore il 1° gennaio 2012

(cfr. BU 2011, pag. 525 segg. e pag. 621 segg.), ha abrogato e sostituito il DLBN. All'art. 92 cpv. 2

Lst, ha in particolare introdotto un principio operativo, che

costituisce una clausola

estetica positiva, in luogo delle suddette clausole negative. Tale principio,

di natura positiva, esige che gli interventi si inseriscano nel paesaggio in

maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 del regolamento della legge sullo

sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1) precisa che l'inserimento

ordinato e armonioso si verifica quando l'intervento si integra nello spazio

circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le

caratteristiche dei luoghi.

3.2

Nel caso concreto, nel giudizio di rinvio il Consiglio di Stato ha

disposto che la domanda di costruzione per le antenne di telefonia mobile, su

cui il municipio e l'autorità dipartimentale sono nuovamente chiamate a

chinarsi, dovrà essere valutata non più alla luce del DLBN - frattanto abrogato

- ma del principio di inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio, che non

prevede più una clausola estetica negativa ma positiva.

La conclusione del Governo non presta il fianco a critiche. Per principio il

Consiglio di Stato applica infatti il diritto in vigore al momento in cui emana

la sua decisione (cfr. RDAT II-1994 n. 22 consid. 3; cfr. STA 52.2012.172 del

11.

dicembre 2012, consid.

5). La disposizione di cui all'art. 107 Lst, secondo cui le procedure in corso prima dell'entrata

in vigore di questa legge sono concluse secondo il diritto anteriore, concerne unicamente le procedure in

corso, ovvero quelle pianificatorie avviate secondo l'or abrogata legge cantonale di applicazione

della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365). Né dal suo testo né dai materiali legislativi

(cfr. citato messaggio 9

dicembre 2009 n. 6309) risulta che l'art. 107 Lst concerna anche l'applicazione

del DLBN, in sede di rilascio del permesso.

Anche su questo punto, il giudizio impugnato deve pertanto essere confermato. Se l'impianto

risponda al principio di inserimento ordinato e

armonioso nel paesaggio è invece questione di merito, sui cui le autorità di prime cure -

segnatamente l'Ufficio della natura e del paesaggio (cfr. art. 99 cpv. 1 lett.

b LSt e 109 cpv. 1 lett. b RLst) - deve ancora pronunciarsi ed esula pertanto

dal presente giudizio (cfr. comunque sulla tematica della clausola estetica:

STA 52.2011.323 citata, consid. 3).

4.

4.1. Sulla

base delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il

ricorso deve di conseguenza essere respinto.

4.2

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico della ricorrente,

secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa

di giudizio di fr. 1'500.- è posta a carico di RI 1

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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