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Decisione

52.2013.197

Permesso di dimora

27 marzo 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il 4

luglio 2012, il cittadino algerino I__________

(1986), nato in Marocco e residente a __________ (Italia, prov. di Varese) dove

è titolare di un permesso di soggiorno, ha chiesto di essere autorizzato a

entrare nel nostro Paese e di essere posto al beneficio di un permesso

di dimora temporaneo in attesa di sposarsi

con la cittadina di origine bosniaca, naturalizzata svizzera, RI 1

(1986), madre di suo figlio B__________ (__________.12), la quale aveva

garantito per il suo sostentamento. La famiglia avrebbe abitato in un

appartamento di 2½ locali a __________,

con una pigione di fr. 920.– mensili.

I__________ ha

dichiarato che durante la sua permanenza in Svizzera, avrebbe mantenuto

l'attuale lavoro di giardiniere con partita IVA.

b. Su richiesta dell'autorità competente, RI

1 ha indicato di essere al beneficio dal 1° agosto 2012 sia di un assegno

famigliare integrativo (AFI), sia di un assegno di prima infanzia (API).

L'11 settembre 2012, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha segnalato di essere intervenuto in

favore dell'interessata nei mesi di ottobre e novembre 2009, ottobre e novembre

2010, nonché nel periodo gennaio-luglio 2012, con degli aiuti per complessivi

fr. 20'960.70.

B. Il 27 settembre 2012, la Sezione della popolazione

del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la suddetta domanda. In sostanza,

l'autorità dipartimentale ha rilevato che i mezzi finanziari a disposizione di I__________ per il sostentamento erano insufficienti,

ritenuto pure che RI 1 dipendeva dall'aiuto sociale. La decisione è stata

resa sulla base degli art. 3, 30 cpv. 1 lett. b, 42, 96 della legge federale

sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), nonché 6 cpv. 2, 31 dell'ordinanza

sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA;

RS 142.201), e 8 della Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre

1950 (CEDU; RS 0.101).

Il 22 ottobre

2012, B__________ è stato riconosciuto figlio di I__________. Il 30 novembre 2012, quest'ultimo si

è sposato a __________ con RI 1.

C. Con

giudizio 10 aprile 2013 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli

estremi per non rilasciare un permesso di dimora a I__________ per i motivi addotti dal Dipartimento. Secondo

l'Esecutivo cantonale, nonostante il matrimonio

e il riconoscimento del figlio nel frattempo avvenuti, gli interessati non

disponevano ancora di mezzi finanziari sufficienti e correvano pertanto il

rischio di cadere in futuro a carico dell'assistenza pubblica.

D.

Contro la predetta

pronunzia governativa la soccombente si aggrava ora davanti

al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora

in favore di I__________.

Sostiene di aver diritto al ricongiungimento

famigliare e che una volta ottenuto il permesso suo marito potrà lavorare in

Svizzera, cosicchè non correranno il rischio di far capo all'assistenza pubblica.

Ha inoltre affermato di rimborsare attualmente il debito assistenziale, nella

misura delle sue possibilità, in ragione di fr. 100.- mensili.

E.

All'accoglimento

del gravame si sono opposti sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, quest'ultimo

con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

F.

Pendente causa, la

ricorrente ha iniziato a svolgere un apprendistato quale impiegata di commercio

AFC presso lo __________ con uno stipendio lordo mensile di fr. 815.-. Il

relativo contratto di tirocinio è stato versato agli atti.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a della legge di

applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8

giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Va comunque

rilevato sin dall'inizio che la richiesta di rilascio di un permesso di dimora temporaneo in favore di I__________ in attesa di

sposarsi con RI 1 è divenuta priva di oggetto, ritenuto che la coppia è convolata

a nozze dopo l'emanazione della decisione dipartimentale di diniego. A ben

guardare, però, il giudizio emanato dal Consiglio di Stato si riferisce pure al

rifiuto di rilasciare un permesso di dimora a I__________

per vivere presso la moglie, e questo a causa della loro situazione finanziaria,

di modo che essa ha ancora un interesse pratico e attuale ad impugnare la

decisione dell'autorità inferiore.

Il gravame in oggetto, tempestivo giusta

l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181) e presentato da una persona senz'altro

legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può

essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2. 2.1. Giusta l'art. 42 cpv. 1 LStr, i coniugi stranieri

e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini

svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se

coabitano con loro. Come indicato in narrativa, I__________ si è sposato con la cittadina elvetica RI 1 il 30

novembre 2012. Se essi non vivono attualmente in comunione domestica nel nostro

Paese, questo è dovuto all'opposizione delle nostre autorità di non autorizzargli

il soggiorno. In siffatte circostanze, la ricorrente può quindi invocare, in

linea di principio, il diritto al rilascio del permesso richiesto in favore del

marito sulla base dell'art. 42 cpv. 1 LStr.

2.2. Essendo cittadina elvetica, RI 1 può invocare

in favore di I__________ anche l'art.

8 CEDU, che garantisce il diritto al rispetto della sua vita privata e

familiare. Ad identica conclusione si può giungere per quanto riguarda il

legame di quest'ultimo con il figlio B__________,

che egli ha riconosciuto il 22 ottobre

2012. Se questo diritto esista effettivamente, è una questione che va esaminata

nel merito della vertenza (STF 2D_138/2008 del 10 giugno 2009 consid. 2.2).

2.3. Ne discende che la ricorrente può

prevalersi sia dell'art. 42 cpv. 1 LStr che dell'art. 8 CEDU per pretendere il

rilascio di un permesso di dimora a favore di suo marito.

3. 3.1.

Secondo l'art. 51 cpv. 1 lett. b LStr, i diritti giusta l'art. 42 si

estinguono se sussistono motivi di revoca tra l'altro, secondo l'art. 63 cpv. 1 lett. c della medesima legge, se

lo straniero o una persona a suo carico

dipende dall'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole.

3.2. L'art. 8 n. 2 CEDU sancisce che un'ingerenza

nell'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare garantito da tale norma

è ammissibile se è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una

società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine

pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la

protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle

libertà altrui. Sapere se le autorità di polizia degli stranieri debbano

rilasciare un'autorizzazione di soggiorno, va esaminato ponderando tutti gli

interessi pubblici e privati in gioco (DTF 125 II 633 consid. 2e). E' anche in

tale ambito che dev'essere accuratamente appurato se vi è il rischio che

l'interessato, rimanendo in Svizzera, chieda prestazioni assistenziali (DTF 122

Considerandi

II 1 consid. 2 e rinvii).

4.

4.1. In concreto,

RI 1 ha ottenuto prestazioni assistenziali nell'ottobre e novembre 2009, nell'ottobre

e novembre 2010, nonché dal gennaio al luglio 2012, accumulando nei confronti

dello Stato un debito complessivo di fr. 20'960.70. Dal 1° agosto 2012, a seguito della nascita di B__________ (__________.12), essa percepisce mensilmente un assegno

famigliare integrativo (AFI) e un assegno di prima infanzia (API) di fr. 559.–,

rispettivamente, fr. 2'931.– (doc. C e D: decisioni 11.04.13 dell'Istituto

delle assicurazioni sociali).

Sulla base di tale situazione finanziaria il

Consiglio di Stato ha negato il permesso richiesto, in quanto I__________ non ha mai provveduto a mantenere la

propria famiglia e per il fatto che RI 1, benché sia giovane e in grado

di lavorare, non si è dimostrata in grado di procacciarsi un lavoro che le

permetta di uscire dall'indigenza. Ha quindi ritenuto che con la venuta in

Svizzera del marito della ricorrente, la famiglia __________ corresse il

rischio di dipendere in futuro

dall'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole.

4.2

L'Esecutivo cantonale ha quindi dato

particolare peso al fatto che RI 1 e suo figlio B__________ devono ricorrere

all'aiuto sociale, ciò che è fuorviante, ritenuto che sono entrambi cittadini svizzeri.

Determinante ai fini del presente giudizio è

piuttosto la questione di sapere se sia I__________

a correre il rischio concreto di cadere a carico dell'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole, come

sancito dall'art. 63 cpv. 1 lett. c LStr, una volta ottenuto il permesso di dimora nel nostro Paese. Su tale aspetto, il

Governo si è tuttavia limitato ad indicare che quest’ultimo non aveva ancora provveduto a mantenere la famiglia.

4.3

I__________

non dispone di alcun contratto di lavoro per poter

svolgere un'attività lucrativa nel nostro Paese. In Italia, per contro, svolge

un'attività lavorativa come giardiniere presso __________ a __________ (VA).

Nell'ambito della richiesta volta ad ottenere un

permesso di dimora temporaneo in attesa di contrarre matrimonio, egli ha prodotto

l'estratto di conto economico al 28.06.12 nonché

il CUD 2012 relativo all'anno 2011, recante un reddito imponibile di € 6'789.19,

senz'altro insufficiente per poter mantenere la propria famiglia in Svizzera.

D'altra parte, però, non bisogna dimenticare che i coniugi di cittadini svizzeri, i quali

hanno diritto al rilascio di un permesso di dimora, non sono sottoposti a

contingente per poter svolgere un'attività lucrativa. Qualora dovesse trovare

lavoro nel nostro Paese quale giardiniere, I__________ potrebbe ambire ad una

retribuzione sensibilmente superiore a quella che attualmente percepisce oltre confine.

Inoltre, con l'ottenimento del

permesso richiesto, l'interessato andrebbe a vivere nell'appartamento di 2 ½ locali della moglie in via __________ a __________,

che può essere considerato adeguato per ospitarli unitamente al figlio di 2

anni, ragione per la quale i coniugi __________ non dovrebbero più sobbarcarsi

l'onere di due economie domestiche separate.

Sennonché, nulla è dato di sapere di preciso

riguardo alla situazione personale di I__________, segnatamente al suo legame con moglie e figlio, alla

sua formazione professionale, alle sue conoscenze linguistiche, nonché

al suo stato di salute. Pertanto è del tutto impossibile delineare un quadro

preciso circa le possibilità, per quest'ultimo, di svolgere un'attività

lavorativa nel nostro Paese. Sulla base degli atti prodotti, la situazione di I__________ non è quindi affatto chiara, di

modo che gli elementi per poter valutare correttamente la presente fattispecie risultano

insufficienti.

5.

Stante

quanto precede, si giustifica pertanto di annullare la decisione dipartimentale

impugnata e quella governativa che la tutela, rinviando gli atti direttamente

alla Sezione della popolazione affinché si pronunci nuovamente sulla domanda,

previa verifica di quanto indicato al considerando 4. In particolare essa dovrà riesaminare la situazione finanziaria della famiglia __________ accertando

se con il rilascio di un permesso di dimora a

I__________, quest'ultimo correrà effettivamente il rischio concreto di

cadere in maniera continua e considerevole a carico dell'assistenza pubblica.

6.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto parzialmente

accolto.

Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal

prelievo di una tassa di giustizia e delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1. la

risoluzione 10 aprile 2013 (n. 1863) del Consiglio di Stato;

1.2. la

decisione 27 settembre 2012 (ST 151) della Sezione della popolazione.

2. Gli atti

sono retrocessi alla Sezione della popolazione, affinché si chini sulla domanda

di rilascio di un permesso di dimora in favore di I__________ (1986), come indicato ai considerandi.

3. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese. La somma di fr. 500.–, già versata

dall'insorgente a titolo di anticipo, le viene restituita.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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