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Decisione

52.2013.199

Licenza edilizia per la sistemazione di un accessorio

16 settembre 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti della tutela delle situazioni acquisite,

si applica anche nel caso in cui il contrasto è da ricondurre alle distanze dal

bosco (art. 6 legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998; LCFo; RL

8.4.1.1; cfr. ad esempio, STA 52.2008.75 del 16 aprile 2010, consid. 6; 52.2000.279

dell'8 gennaio 2001 consid. 5; cfr. anche Christoph Fritzsche/Peter Bösch/ Thomas Wipf, Zürcher Planungs- und Baurecht, Band

2, 5 ed., Zurigo 2011, pag. 787). Gli art. 66 Lst e 86

RLst sono inoltre applicabili alle costruzioni esistenti situate entro lo

spazio riservato ai corsi d'acqua ai sensi dell'art. 41c

cpv. 2 OPAc, rispettivamente nella fascia

determinata in base al cpv. 2 delle

disposizioni transitorie della modica 4 maggio 2011, in combinato disposto con l'art. 41c cpv. 2 OPAc (cfr. al riguardo: STA 52.2012.139 del 18 luglio

2013, 2.2.2 con rimando a UFAM, Erläuternder Bericht zur parlamentarischen

Initiative Schutz und Nutzung der Gewässer (07.492) - Änderung der

Gewässerschutz-, Wasserbau-, Energie und Fischereiverordnung, pag. 15; cfr.

anche Fritzsche/Bösch/Wipf, op. cit.,

pag. 792).

4. 4.1. Nel caso

concreto, il fabbricato (legnaia) esistente, realizzato prima del 1983, è

situato ad una distanza (m 3.50) inferiore a quella minima (6 m) che può essere eccezionalmente autorizzata in via di deroga,

in base all'art. 6 cpv. 3 LCFo. Il manufatto, secondo quanto accertato

dal Governo, è inoltre compreso nella fascia (8 m + larghezza

dell'alveo) a lato del corso d'acqua, determinata ai sensi

del cpv. 2 lett. a delle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio

2011. Si tratta quindi di una costruzione esistente in contrasto con il diritto

materialmente applicabile, entrato successivamente in vigore. Nessuno lo contesta.

4.2. Controversa è la questione a sapere se l'intervento intrapreso dal

ricorrente al manufatto, oggetto della domanda di costruzione in sanatoria alla

base del presente procedimento, possa essere autorizzato ai sensi degli art. 66

cpv. 2 lett. a Lst e 86 cpv. 3 RLst.

Il Governo, pur richiamandosi (a torto) all'abrogato art. 39 RLE (non più in

vigore nel momento in cui ha statuito per la seconda volta), ha negato questa

eventualità già perché il fabbricato in questione sarebbe stato costruito

ex novo. Le pareti e il tetto del manufatto, ha rilevato, sarebbero stati ricostruiti;

parimenti modificati sarebbero la forma e il volume, oltre all'aspetto esterno.

I lavori avrebbero dunque sovvertito l'identità del precedente manufatto,

travalicando il concetto di trasformazione ammissibile. La conclusione, contestata

dal ricorrente e opposta a quella tratta dal municipio, non può d'acchito essere

confermata. Le affermazioni dell'autorità di ricorso non trovano infatti

riscontro agli atti: in particolare le fotografie agli atti non permettono un

valido raffronto della situazione prima e dopo l'intervento ritenuto che non ritraggono

le medesime vedute rispettivamente facciate del manufatto. Non è segnatamente chiaro

se, come afferma l'Esecutivo cantonale, il fabbricato (al pari del vecchio

fabbricato vicino, cfr. supra consid. Aa) sia stato sostituito (integralmente

o in modo importante) da una nuova

costruzione (demolito e ricostruito) - ciò che avrebbe senz'altro determinato la

perdita della tutela delle situazioni acquisite (cfr. RDAT II-1994 n. 45; cfr.

anche Sco-lari, op. cit., annotazioni

preliminari agli art. 70/71 LALPT, n. 508) - o se, come afferma il

ricorrente e ritenuto dal municipio in base ai piani annessi alla domanda a

posteriori, la struttura del fabbricato (muratura e carpenteria) sia rimasta

intatta e siano semplicemente stati posati dei pannelli di rivestimento sulle

facciate, al fine di migliorarne l'estetica.

4.3. Ciò posto, già per questo motivo s'impone un rinvio degli atti all'istanza inferiore affinché, accertati i lavori

concretamente eseguiti al manufatto, al pari del suo stato precedente, si

pronunci nuovamente sulla conformità dell'intervento in relazione agli art. 66

cpv. 2 Lst e 86 cpv. 3 RLst, verificando, se del caso, anche gli altri requisiti

imposti da queste prescrizioni, in particolare la ponderazione degli interessi

contrapposti.

5. 5.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente

accolto, con conseguente annullamento della decisione governativa, in quanto

riferita alla sistemazione dell'accessorio

e alle spese processuali. Gli

atti sono rinviati al Governo affinché proceda come indicato al consid.

4.3.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico del

ricorrente e dei resistenti, suddivisa in parti uguali. I resistenti CO 2 rifonderanno inoltre all'insorgente,

assistito da un legale, un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 31

LPamm) per questa sede, proporzionalmente al

rispettivo grado di soccombenza.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 17 aprile 2013 (n.

2037) del Consiglio di Stato è annullata, nella misura in cui concerne la licenza

edilizia per la sistemazione dell'accessorio (dispositivo n. 1, seconda

frase) e le spese processuali (dispositivo n. 2);

1.2. gli atti sono rinviati al

Consiglio di Stato affinché proceda come indicato ai consid. 5.1 e 4.3.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di RI 1 in ragione di

fr. 750.- e CO 2 e CO 1 in solido, per la parte restante. Questi ultimi

rifonderanno inoltre a RI 1 un identico importo (fr. 750.-) a titolo di ripetibili

per questa sede.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La segretaria