Lexipedia

Decisione

52.2013.212

Licenza edilizia per casa d'abitazione. Urbanizzazione: eccezioni all'obbligo di allacciamento alle canalizzazioni pubbliche. Residenze secondarie

3 ottobre 2014Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i posteggi non rispettassero la distanza minima di m 5.5 dalla strada prescritta

dall'art. 49 NAPR. Hanno contestato l'urbanizzazione dei fondi per quanto

concerneva lo smaltimento delle acque luride.

d.

Raccolti gli avvisi favorevoli dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (uno per ciascuna domanda di costruzione),

con tre distinte decisioni del 31 dicembre 2012 il municipio di Dalpe ha rilasciato

le licenze edilizie a CO 2. Esso ha ritenuto che l'art. 75b Cost. non

fosse applicabile alle domande di costruzione

inoltrate prima del 1° gennaio 2013, che gli atti delle domande fossero

completi e che i progetti ossequiassero le norme di piano regolatore.

B. a.

Con tre distinti gravami 18 gennaio 2013 RI 3 ed RI 1 e RI 2 sono insorti, congiuntamente, al

Consiglio di Stato, al quale hanno chiesto

di annullare il rilascio dei permessi di costruzione. I ricorrenti hanno

ribadito in toto le contestazioni sollevate dinanzi al municipio. Hanno pure

rilevato delle carenze nell'esame svolto dal dipartimento

del territorio, il quale - a loro dire

- non avrebbe verificato compiutamente

il rispetto dei parametri legali applicabili per quanto concerneva il camino, il risparmio energetico, la protezione del

suolo, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti.

b. Con tre giudizi separati 17 aprile 2013 il

Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi. Riconosciuta la potestà ricorsuale degli

insorgenti, il Governo ha

ritenuto che l'art. 75b Cost. non ritornasse applicabile alle licenze edilizie rilasciate entro il 31

dicembre 2012. Esso ha altresì esaminato nel dettaglio le contestazioni mosse

all'indirizzo dell'avviso cantonale, respingendole tutte. Ha, del pari,

confermato la conformità del progetto sia con riferimento alle norme del piano

regolatore che con la legislazione federale di protezione delle acque.

C. Con

tre distinte impugnative 7 maggio 2013 RI 3 ed i coniugi RI 1 si aggravano

contro gli altrettanti giudizi governativi al

Tribunale,RI 2Chiedono inoltre la congiunzione delle cause.

D. Il Consiglio di Stato ed i Servizi

generali si oppongono all'accoglimento del ricorso, senza formulare particolari

osservazioni. Il municipio rinvia alla risposta presentata dinanzi al Governo,

con cui aveva sollecitato la reiezione dell'impugnativa. L'istante in licenza chiede, in via principale, che il ricorso

venga dichiarato irricevibile e, in subordine, che venga respinto nel merito.

E. Con scritto 24 luglio 2014 il

giudice delegato ha chiesto al municipio di confermare che la canalizzazione

comunale interessante il settore ove sono posti i fondi edificandi sarebbe

stata realizzata nel periodo 2015-2018, come prospettato dal piano generale di

smaltimento delle acque (PGS).

Con lettera 28 agosto 2014 il

municipio ha confermato la sua intenzione di rispettare questa scadenza. Alle

parti è indi stata data la possibilità di esprimersi su questo accertamento

istruttorio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art.

21 cpv. 1 legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991; LE; RL 7.1.2.1), al pari

della tempestività del gravame (art. 46 cpv.

1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU

1966, 181).

1.2.

Come ha rettamente considerato il Consiglio di Stato la legittimazione attiva di

RI 3, già opponente, è pure data (art. 21 cpv. 2 LE), sia sulla base dell'art.

12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1°

luglio 1966 (LPN; RS 451; cfr. DTF 139 II 271) che sulla base, più ampia,

dell'art. 8 LE (cfr. dettagliatamente su questo tema STA 52.2013.208 del 17

giugno 2014 consid. 2.2., nota ai patroni delle parti ed alle autorità

intimate).

1.3.

Pure data è la qualità per agire ad RI 1 e RI 2, i cui mapp. __________ e __________

si ritrovano ad una manciata di metri dai

fondi edificandi - tale la larghezza della strada coattiva al mapp. __________ (alla quale sono cointeressati)

che divide le particelle - ritenuto altresì che i controversi edifici

verrebbero a trovarsi, al più, a meno di 30 m da quello insistente sulla loro proprietà (mapp. __________), dal quale sarebbero perfettamente visibili

(cfr. sentenza del Tribunale federale

1C_639/2012 del 23 aprile 2013 consid. 2.1, con rinvii, commentata da Clémence Grisel Rapin, Qualité pour recourir du voisin et griefs de recours, in BR

2/2014, pag. 85 seg.; inoltre, riassuntivamente sul ricorso del vicino in

materia edilizia, Alfred Kölz/Isabelle

Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 2013, 3.a edizione, n. 955)

1.4.

I ricorsi sono dunque ricevibili in ordine. Essi vengono decisi mediante un unico giudizio, in quanto

presentano lo stesso fondamento fattuale (art.

51 LPamm). Possono inoltre essere

evasi sulla base degli atti trasmessi dall'autorità inferiore, integrati dall'istruttoria

esperita in merito alla tempistica circa la realizzazione della canalizzazione

comunale in loco (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Gli insorgenti ripropongono quasi tutte

le censure sollevate dinanzi al Governo e che questo ha respinto.

3.

I ricorrenti eccepiscono in primo

luogo l'incompletezza degli atti della domanda di costruzione.

3.1

Essi ribadiscono, per

cominciare, che l'istante non ha prodotto le sezioni del terreno allestite dal

geometra revisore. Questa censura

consiste tuttavia in una semplice ripresentazione, senza modifiche (nemmeno del testo), di quella sollevata

nel ricorso al dinanzi al Consiglio di Stato e che questo ha dettagliatamente

esaminato nel suo giudizio (cfr. consid. 3). Ora, com'è noto, la pura

ripetizione della memoria presentata dinanzi all'istanza inferiore non soddisfa

i requisiti formali minimi di motivazione

prescritti dalla legge (art. 46 cpv. 2 LPamm), poiché non si confronta con i considerandi del giudizio

impugnato (cfr.

Frank Seethaler/Fabia Bochsler

in Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar zum

Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,

Zurigo 2009, ad art. 52 n. 72 seg. con rinvii). La censura in oggetto si

appalesa d'acchito inammissibile.

3.2

Gli insorgenti sostengono inoltre

che gli atti della domanda di costruzione non indicano il volume del materiale

di scavo, del materiale riportato in loco e della destinazione del materiale esuberante,

disattendendo con ciò l'art. 12 lett. c del

regolamento della LE del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1). Criticano il

Governo, secondo cui questa informazione poteva essere differita e fornita prima dell'inizio dei lavori, conformemente a quanto

aveva stabilito l'avviso cantonale (a pag. 6 in fine): avviso che tuttavia - fanno notare i ricorrenti - concerneva il concetto di smaltimento dei rifiuti

edili.

Ora,

secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, correttamente riportata dai

ricorrenti, l'art. 12 lett. c RLE non impone la presentazione di un piano degli scavi. La norma, che rientra tra i

provvedimenti volti a incentivare la riduzione degli scarti alla fonte,

segnatamente dei materiali da depositare in discarica (cfr. anche Piano

gestione dei rifiuti (PGR), capito C: rifiuti edili, ad 3.2.1), esige tuttavia

che l'istante fornisca quantomeno l'indicazioni del volume del materiale

proveniente dallo scavo e dalle demolizioni, del volume del materiale riportato

in loco e della destinazione del materiale esuberante (cfr. STA 52.2012.422 del

20.

febbraio 2014 consid. 3.1, 52.2012.112 del 19 febbraio 2013 consid. 2.3.1; 52.2008.269

dell'8 ottobre 2008 consid. 4).

In concreto, l'istante in licenza

non ha trasmesso le informazioni esatte

dall'art. 12 lett. c RLE al momento della presentazione della domanda di

costruzione, ma vi ha posto rimedio in sede di risposta ai ricorsi dinanzi al

Consiglio di Stato (cfr. risposte, ad 4.4): lo scavo previsto per le tre

piccole case (di 710 mc ciascuna) ammonta a 150 mc ed il materiale ottenuto

sarà completamente riutilizzato in loco per eseguire il riempimento del terreno

necessario alla realizzazione dei parcheggi previsti a monte degli edifici.

La censura va quindi disattesa,

anche se per motivi diversi da quelli addotti dall'istanza inferiore.

4.

I ricorrenti ripropongono indi parecchie

contestazioni nei confronti dell'avviso del dipartimento del territorio, al

quale rimproverano di non aver verificato compiutamente il rispetto dei

parametri legali applicabili per quanto atteneva il camino, il risparmio

energetico e la protezione del suolo. Anche queste censure consistono tuttavia

in una semplice ripresentazione, senza modifiche (nemmeno del testo), di quelle sollevate nel ricorso dinanzi al

Consiglio di Stato e che questo ha dettagliatamente esaminato nel suo giudizio

(cfr. consid. 4 e 5). Si appalesano pertanto d'acchito inammissibili per i

motivi spiegati al consid. 3.1.

5.

Secondo gli insorgenti il progetto

non rispetta inoltre il locale piano regolatore sotto svariati aspetti.

5.1

I ricorrenti chiedono in

primis la modifica del calcolo dell'indice di occupazione. Essi domandano che

nel calcolo di questo parametro venga incluso

il terrapieno che è ricavato tra le case e la strada per permettere la

formazione dei posteggi previsti dal progetto, quantomeno nella misura in cui questo

sporge dal terreno oltre 1.5 m e non può essere considerato opera o impianto

sotterraneo giusta l'art. 42 RLE. Ammettono tuttavia che l'indice di occupazione

sarebbe comunque sia ossequiato.

Intanto, l'esame di questa censura,

fondata su premesse errate (non ci si trova difatti di fronte ad un'opera

sotterranea), si appalesa del tutto inutile, e pertanto inammissibile, in

quanto nemmeno se dovesse risultare fondata

nel merito potrebbe condurre all'accoglimento della domanda ricorsuale di

annullamento delle licenze edilizie. Anche volendo sposare (nel risultato) la

tesi dei ricorrenti, l'indice di occupazione dei vari fondi si attesterebbe difatti ampiamente al di sotto del 30% prescritto

dall'art. 46 NAPR. Va comunque detto, a titolo abbondanziale, che secondo la

prassi e la giurisprudenza cantonali un terrapieno non costituisce un edificio,

per cui non può rientrare nella superficie edificata del fondo giusta l'art. 38

cpv. 3 LE.

5.2

Per i ricorrenti il progetto

viola l'art. 46 NAPR, che proscrive i tetti con falde sino a livello del

terreno. In concreto, poiché la costruzione è posta su di un pendìo, l'estremità

nord delle falde del tetto si avvicina al terreno sistemato, dal quale dista -

nel punto più prossimo - 44 cm. L'orientamento del tetto della costruzione essendo

parallelo alla pendenza del terreno, solo in quel punto potrebbe sorgere un

conflitto tra la disposizione delle falde e l'art. 46 NAPR. Come ha quindi

rettamente considerato il Consiglio di Stato, la decisione del municipio di

Dalpe di ritenere il progetto conforme,

anche sotto questo aspetto, al piano regolatore - decisione perfettamente

sostenibile ed altrettanto perfettamente condivisibile - non presta il

fianco a censura alcuna, tenuto altresì conto dell'ampio margine di

apprezzamento che spettava al municipio ai fini dell'applicazione della

pertinente normativa comunale (RDAT I-1995 n. 32; I-1996 n. 14; II-1996 n. 28;

I-2003 n. 59).

5.3

Gli insorgenti chiedono

inoltre di assoggettare al rispetto della distanza di 5.5 m dalla strada anche i tre posteggi esterni ricavati tra quest'ultima e l'edificio. Essi

sostengono che questa restrizione non sia applicabile solo alle autorimesse,

come prescrive l'art. 49 NAPR, che regola gli accessi ai fondi. A torto. La finalità

del citato arretramento è infatti quella di assicurare la fluidità e la

sicurezza del traffico stradale, impedendo indesiderati e pericolosi arresti

dei veicoli sul sedime stradale durante la fase di apertura (manuale o elettrica)

di cancelli o porte accesso alle autorimesse (cfr. RDAT II-1994 n. 50). Per

questo motivo, in realtà, questo arretramento non si applica nemmeno alle

autorimesse sprovviste di porte di chiusura (cfr. per un caso di applicazione

STA 52.2013.208 del 17 giugno 2014 consid. 7.1. nota ai patrocinatori ed alle

autorità intimate). A maggior ragione non si applica ai posteggi aperti. La

censura va pertanto disattesa senza che sia necessario accertare se la strada

coattiva al mapp. __________ costituisca una

strada aperta al pubblico a tenore dell'art. 49 NAPR, come non sembra

d'acchito escluso.

6.

I ricorrenti ribadiscono indi che

i fondi non sono urbanizzati per quanto concerne lo smaltimento delle acque

luride.

6.1

Poiché i mappali edificandi,

in quanto ubicati nella zona edificabile del locale piano regolatore, sono posti

nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche

(cfr. sul concetto art. 11 cpv. 2 della legge federale sulla protezione

delle acque del 24 gennaio 1991; LPAc; RS 814.20), le licenze edilizie possono essere

rilasciate solo se è garantito che le acque

di scarico inquinate delle costruzioni

sono immesse in queste ultime, come stabilisce l'art. 17 lett. a LPAc

(cfr. inoltre art. 11 cpv. 1 LPAc). Manifestamente a torto e con motivazione

per di più contraddittoria, il Consiglio di Stato, pur sottolineando la

necessità dell'allacciamento, ha affermato che i fondi in rassegna sono ubicati

fuori dal perimetro delle canalizzazioni pubbliche, al quale ritorna

applicabile l'art. 17 lett. b LPAc, il quale non impone quest'obbligo bensì l'adozione di procedimenti speciali che assicurano

l'evacuazione adeguata delle acque di scarico inquinate.

6.2

Il comune di Dalpe non ha

ancora realizzato la canalizzazione che permette l'allacciamento dei tre

edifici e che è pianificata oltretutto lungo il mapp. __________. Bisogna

pertanto verificare se sussistono i requisiti per accordare una deroga all'obbligo

dell'allacciamento. A questo riguardo, l'art. 18 cpv. 1 LPAc stabilisce che per

gli edifici e gli impianti minori che si trovano all'interno del perimetro

delle canalizzazioni pubbliche e che, per ragioni perentorie, non possono

essere ancora allacciati alla canalizzazione, il permesso di costruzione può essere

concesso se l'allacciamento è possibile a breve termine e, nel frattempo, l'eliminazione

delle acque di scarico sia assicurata in modo soddisfacente.

Per quanto attiene allo

smaltimento delle acque luride, i progetti prevedono di dotare ciascuna

abitazione di un piccolo impianto individuale di depurazione dimensionato per 4

abitanti equivalenti, le cui acque defluiscono in seguito in un pozzo

d'infiltrazione nel terreno (pozzo perdente). La proposta, avallata dai competenti

servizi dipartimentali, soddisfa il requisito legale dell'eliminazione

soddisfacente delle acque di scarico stabilito dall'art. 18 cpv. 1 LPAc. Del

pari, le abitazioni in oggetto, di modeste dimensioni (111 mq di superfici utile

lorda ciascuna), rispondono alla definizione di edificio minore ai sensi della

predetta disposizione: possono difatti essere considerati tali gli edifici il

cui carico inquinante non supera i 4-5 abitanti equivalenti (URP 2012, 681

segg. consid. 5.2; inoltre 2011, 10 segg.).

Rimane

a questo punto da stabilire se l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni

pubbliche delle controverse costruzioni è possibile a breve termine. A

questo riguardo la nuova normativa federale

si distanza dalla previgente, che fissava a questo scopo un termine di tre anni

(cfr. l'or abrogato art. 26 cpv. 1 dell'ordinanza generale sulle acque del 19

giugno 1972, BU 1972, 1138), lasciando di conseguenza alle autorità

incaricate della sua applicazione un certo margine di interpretazione.

Rifacendosi a quanto aveva

affermato il Dipartimento in sede di risposta (dinanzi al Governo), giusta cui

la zona edificabile dove sono ubicati i fondi interessati non è ancora servita

dalla canalizzazione comunale, ma che il piano di attuazione del PGS (piano

generale di smaltimento delle acque) prevede la realizzazione della stessa nel

periodo 2015-2018 (lotto Pitengo-Cioss), il 24 luglio 2014 il giudice delegato

ha invitato il municipio di Dalpe a confermargli (eventualmente con l'appoggio

di documentazione) che la citata scadenza potrà essere effettivamente

ossequiata rispettivamente, in caso contrario, a quale data è prevista la costruzione

della canalizzazione pubblica in oggetto od in subordine a partire da quale

data si può contare su questa realizzazione.

Con

scritto 28 agosto 2014, su cui le parti hanno potuto esprimersi,

l'Esecutivo ha confermato l'intenzione di rispettare la scadenza indicata nel

PGS. L'assicurazione della possibilità di un allacciamento a breve termine

delle costruzioni alla rete delle canalizzazioni

basta a perfezionare l'applicazione dell'eccezione di cui all'art. 18 cpv. 1

LPAc. A torto i ricorrenti pretendono che, per ritenere soddisfatta la

citata disposizione, il municipio avrebbe dovuto presentare anche i progetti e

le decisioni di stanziamento di credito per l'esecuzione delle opere fognarie:

queste esigenze potevano essere poste se l'allacciamento delle abitazioni alla

rete delle canalizzazioni pubbliche avrebbe dovuto essere tassativamente eseguito

entro la fine dei lavori di edificazione delle abitazioni medesime, non invece

entro un limite temporale più esteso (in concreto di 4 anni al massimo), come

si avvera in concreto.

6.3

Di conseguenza i fondi

edificandi possono essere considerati urbanizzati giusta l'art. 19 cpv. 1 della

legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS

700). Constatazione che implica la convalida dei permessi di costruzione in

applicazione dell'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT.

7.

RI 1 ripropongono infine le

censure sollevate senza successo dinanzi alle istanze inferiori concernenti

l'applicazione del nuovo diritto. In particolare, rimproverano al Governo di

non aver annullato le licenze edilizie in

applicazione dell'art. 75b Cost., che vieta il rilascio di permessi per la costruzione di abitazioni secondarie nei

comuni, come Dalpe, in cui la soglia del 20% di residenze secondarie è

superata.

7.2

Giusta l'art. 75b Cost.,

accettato nella votazione popolare dell'11 marzo 2012, la quota di abitazioni

secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della superficie lorda

per piano utilizzata a scopo abitativo di un

comune non può eccedere il 20% (cpv. 1). La legge obbliga i comuni a

pubblicare ogni anno il loro piano delle

quote di abitazioni principali unitamente allo stato dettagliato della sua esecuzione (cpv. 2). Secondo

l'art. 197 n. 9 Cost., disposizione

transitoria dell'art. 75b Cost., se la pertinente legislazione non entra

in vigore entro due anni dall'accettazione

dell'art. 75b Cost., il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d'esecuzione per la costruzione,

la vendita e l'iscrizione nel registro fondiario (cpv. 1). I permessi di costruzione per residenze secondarie

concessi tra il 1° gennaio dell'anno che segue l'accettazione dell'art. 75b

Cost. e l'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione sono nulli (cpv.

2).

7.3

Con sentenze del 22 maggio 2013 (DTF 139 II 243 e 139 II 263), il

Tribunale federale ha stabilito che l'art.

75b cpv. 1 Cost., in relazione con l'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost., vieta

direttamente il rilascio di licenze edilizie per residenze secondarie nei comuni in cui la quota del 20% è già raggiunta

o superata a partire dalla data della

sua entrata in vigore, che coincide con quella della sua accettazione in votazione popolare, ossia l'11

marzo 2012. Questo divieto vale per tutte le licenze edilizie rilasciate in

prima istanza nei comuni interessati dopo questa data, di principio anche

se la domanda di costruzione è stata presentata prima della stessa. I permessi di costruzione rilasciati prima del 1°

gennaio 2013 sono annullabili su

ricorso, mentre quelli concessi dopo questa data sono nulli in virtù

dell'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost.

7.4

Il comune di Dalpe figura

tra quelli in cui si presume che la quota di

abitazioni secondarie superi il 20% del totale delle abitazioni; per questo

motivo esso figura nell'allegato all'ordinanza sulle abitazioni secondarie del

22.

agosto 2012 (RS 702), in vigore dal 1° gennaio 2013. Questo documento è

stato allestito dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)

sulla base, in primo luogo, dei dati del censimento federale della popolazione

2000.

(CFP 2000) confrontati, per quanto possibile, con quelli del registro

federale degli edifici e delle abitazioni (REA); secondo il CFP 2000 risulta in particolare che le abitazioni

occupate permanentemente nel comune interessato si attestavano al 25%

(20% secondo il REA), per cui le potenziali abitazioni secondarie assommavano

al 75%. La relativa tabella, elaborata dall'Ufficio federale di statistica il

14.

giugno 2012 (in precedenza pubblicata all'indirizzo ‹http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00236/04094/index.html?lang=it›),

è stata frattanto sostituita dalla statistica degli edifici e delle abitazioni (SEA, pubblicata dal 12 marzo 2014 allo

stesso indirizzo), dalla quale risulta che a Dalpe le abitazioni

occupate da persone con domicilio nel comune assommano al 22.5% e, di riflesso, le presunte residenze secondarie

ammontano al 77.5% di quelle totali. Tale presunzione non è inoltre

stata confutata dal comune interessato facendo capo alla possibilità

concessagli a tale scopo dall'art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza citata. Bisogna

quindi concludere che Dalpe è un comune nel

quale la quota di abitazioni secondarie supera il 20% del totale delle

abitazioni.

7.5

Sulla scorta della giurisprudenza del Tribunale federale e

contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato nei giudizi impugnati,

il comune di Dalpe rientrava quindi nel campo di applicazione dell'art. 75b

cpv. 1 Cost. già a partire dall'11 marzo 2012. La nuova normativa

costituzionale sulle abitazioni secondarie, applicata al caso di specie,

impediva di conseguenza il rilascio della controverse licenze, concernenti ciascuna

la costruzione di una casa d'abitazione destinata a residenza secondaria, che è

avvenuto il 31 dicembre 2012.

8.

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, le impugnative, in quanto ricevibili, devono essere parzialmente

accolte. Le licenze edilizie e le decisioni governative che le confermano devono

essere annullate, in quanto autorizzano la realizzazione di edifici utilizzati

come residenze secondarie. Nulla osta tuttavia al rilascio di un permesso di

costruzione per gli stessi edifici, purché interamente destinati a residenza

primaria. In applicazione dell'art. 65 cpv. 2 LPamm gli atti vengono pertanto

retrocessi al municipio affinché chieda all'istante (rectius: agli istanti) se

intende destinare gli edifici ad abitazione primaria e, in caso di risposta

affermativa, conceda allo stesso il permesso per la costruzione delle tre abitazioni

interamente destinate ad abitazione primaria, alle condizioni dell'art. 6

dell'ordinanza sulle residenze secondarie del 22 agosto 2012.

9.

La

tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili (art. 31 LPamm), a

valere per le due sedi ricorsuali, sono ripartite tra i ricorrenti ed il resistente

in proporzione al rispettivo grado di soccombenza.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

In quanto

ricevibili, i ricorsi sono parzialmente accolti.

§. Di conseguenza:

1.1

le

decisioni 17 aprile 2013 del Consiglio di Stato (n. 2047, 2048 e 2049) e le

licenze edilizie 31 dicembre 2012 sono annullate;

1.2

gli atti sono retrocessi al

municipio di Dalpe affinché proceda come indicato al consid. 8.

2.

La tassa di

giustizia, di fr. 3'500.-, è posta a carico dell'associazione RI 3 per fr. 1'500.-,

di RI 1 e RI 2 in solido per fr. 1'500.- e di CO 2 per fr. 500.-. RI 3, RI 1 e RI

2.

sono inoltre tenuti a versare ad CO 2 i seguenti importi per ripetibili: fr.

1'500.- a carico di RI 3, fr. 750.- ciascuno a carico di RI 1 e RI 2.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La segretaria