52.2013.212
Licenza edilizia per casa d'abitazione. Urbanizzazione: eccezioni all'obbligo di allacciamento alle canalizzazioni pubbliche. Residenze secondarie
3 ottobre 2014Italiano21 min
Source ti.ch
Incarti n.
52.2013.212
52.2013.213
52.2013.214
Lugano
3 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello
Balerna, presidente,
Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi
segretaria:
Sarah
Socchi, vicecancelliera
statuendo
sui ricorsi 7 maggio 2013 di
RI
2
RI
3
patrocinati
da:
contro
a.
b.
c.
la
decisione 17 aprile 2013 (n. 2048) con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dagli
insorgenti avverso la risoluzione 31
dicembre 2012 con la quale il municipio di Dalpe ha rilasciato a CO 2 la licenza edilizia per la
costruzione di una casa d'abitazione
destinata a residenza secondaria al mapp. __________ di quel comune;
la
decisione 17 aprile 2013 (n. 2049) con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata
dagli insorgenti avverso la risoluzione 31
dicembre 2012 con la quale il municipio di Dalpe ha rilasciato a CO 2 la licenza edilizia per la
costruzione di una casa d'abitazione
destinata a residenza secondaria al mapp. __________ di quel comune;
la
decisione 17 aprile 2013 (n. 2047) con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata
dagli insorgenti avverso la risoluzione 31
dicembre 2012 con la quale il municipio di Dalpe ha rilasciato a CO 2 la licenza edilizia per la
costruzione di una casa d'abitazione
destinata a residenza secondaria al mapp. __________ di quel comune;
ritenuto, in
fatto
A. a.
Mediante tre domande di costruzione distinte del 24 settembre 2012 CO 2 e CO 2 hanno chiesto al municipio del
comune di Dalpe il permesso per l'edificazione di tre case d'abitazione monofamiliari identiche (una per
ciascuna domanda), da utilizzare come residenze secondarie, ai mapp. __________,
__________ e __________ rispettivamente di quel comune: fondi tra di
essi confinanti ed ubicati nella zona residenziale estensiva (R2) del piano
regolatore.
b.
L'associazione RI 3 si è opposta al rilascio dei permessi, eccependo un
contrasto con l'art. 75b della Costituzione federale della Confederazione
svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101),
accettato in votazione popolare dell'11 marzo 2012 e volto a limitare il
numero di abitazioni secondarie.
c. Anche RI 2 ed RI 1,
proprietari dei mapp. __________, __________, posti a monte dei fondi edificandi,
da cui sono separati dalla strada coattiva al
mapp. __________ di cui sono pure comproprietari insieme agli istanti,
hanno inoltrato un'opposizione. Oltre al problema della legittimità di nuove
residenze secondarie, Mauro ed RI 1 hanno sostenuto che i piani presentati
fossero incompleti a vario titolo: mancavano le sezioni del terreno allestite
dal geometra revisore, le informazioni sulle emissioni del riscaldamento
previsto (stufa a pellets), quelle sul materiale e sulle tecniche di scavo, quelle
sul cantiere. Indicazioni imprescindibili per poter stabilire se il progetto
rispettava le disposizioni legali pertinenti. I citati opponenti hanno inoltre
chiesto una modifica del calcolo dell'indice di occupazione, che doveva includere
lo zoccolo dell'edificio destinato a posteggio. Hanno messo in dubbio l'ossequio
dell'art. 46 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), che esclude
le costruzioni con (tetti a) falde fino a livello del terreno. Hanno affermato che
Fatti
i posteggi non rispettassero la distanza minima di m 5.5 dalla strada prescritta
dall'art. 49 NAPR. Hanno contestato l'urbanizzazione dei fondi per quanto
concerneva lo smaltimento delle acque luride.
d.
Raccolti gli avvisi favorevoli dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (uno per ciascuna domanda di costruzione),
con tre distinte decisioni del 31 dicembre 2012 il municipio di Dalpe ha rilasciato
le licenze edilizie a CO 2. Esso ha ritenuto che l'art. 75b Cost. non
fosse applicabile alle domande di costruzione
inoltrate prima del 1° gennaio 2013, che gli atti delle domande fossero
completi e che i progetti ossequiassero le norme di piano regolatore.
B. a.
Con tre distinti gravami 18 gennaio 2013 RI 3 ed RI 1 e RI 2 sono insorti, congiuntamente, al
Consiglio di Stato, al quale hanno chiesto
di annullare il rilascio dei permessi di costruzione. I ricorrenti hanno
ribadito in toto le contestazioni sollevate dinanzi al municipio. Hanno pure
rilevato delle carenze nell'esame svolto dal dipartimento
del territorio, il quale - a loro dire
- non avrebbe verificato compiutamente
il rispetto dei parametri legali applicabili per quanto concerneva il camino, il risparmio energetico, la protezione del
suolo, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti.
b. Con tre giudizi separati 17 aprile 2013 il
Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi. Riconosciuta la potestà ricorsuale degli
insorgenti, il Governo ha
ritenuto che l'art. 75b Cost. non ritornasse applicabile alle licenze edilizie rilasciate entro il 31
dicembre 2012. Esso ha altresì esaminato nel dettaglio le contestazioni mosse
all'indirizzo dell'avviso cantonale, respingendole tutte. Ha, del pari,
confermato la conformità del progetto sia con riferimento alle norme del piano
regolatore che con la legislazione federale di protezione delle acque.
C. Con
tre distinte impugnative 7 maggio 2013 RI 3 ed i coniugi RI 1 si aggravano
contro gli altrettanti giudizi governativi al
Tribunale,RI 2Chiedono inoltre la congiunzione delle cause.
D. Il Consiglio di Stato ed i Servizi
generali si oppongono all'accoglimento del ricorso, senza formulare particolari
osservazioni. Il municipio rinvia alla risposta presentata dinanzi al Governo,
con cui aveva sollecitato la reiezione dell'impugnativa. L'istante in licenza chiede, in via principale, che il ricorso
venga dichiarato irricevibile e, in subordine, che venga respinto nel merito.
E. Con scritto 24 luglio 2014 il
giudice delegato ha chiesto al municipio di confermare che la canalizzazione
comunale interessante il settore ove sono posti i fondi edificandi sarebbe
stata realizzata nel periodo 2015-2018, come prospettato dal piano generale di
smaltimento delle acque (PGS).
Con lettera 28 agosto 2014 il
municipio ha confermato la sua intenzione di rispettare questa scadenza. Alle
parti è indi stata data la possibilità di esprimersi su questo accertamento
istruttorio.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art.
21 cpv. 1 legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991; LE; RL 7.1.2.1), al pari
della tempestività del gravame (art. 46 cpv.
1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU
1966, 181).
1.2.
Come ha rettamente considerato il Consiglio di Stato la legittimazione attiva di
RI 3, già opponente, è pure data (art. 21 cpv. 2 LE), sia sulla base dell'art.
12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1°
luglio 1966 (LPN; RS 451; cfr. DTF 139 II 271) che sulla base, più ampia,
dell'art. 8 LE (cfr. dettagliatamente su questo tema STA 52.2013.208 del 17
giugno 2014 consid. 2.2., nota ai patroni delle parti ed alle autorità
intimate).
1.3.
Pure data è la qualità per agire ad RI 1 e RI 2, i cui mapp. __________ e __________
si ritrovano ad una manciata di metri dai
fondi edificandi - tale la larghezza della strada coattiva al mapp. __________ (alla quale sono cointeressati)
che divide le particelle - ritenuto altresì che i controversi edifici
verrebbero a trovarsi, al più, a meno di 30 m da quello insistente sulla loro proprietà (mapp. __________), dal quale sarebbero perfettamente visibili
(cfr. sentenza del Tribunale federale
1C_639/2012 del 23 aprile 2013 consid. 2.1, con rinvii, commentata da Clémence Grisel Rapin, Qualité pour recourir du voisin et griefs de recours, in BR
2/2014, pag. 85 seg.; inoltre, riassuntivamente sul ricorso del vicino in
materia edilizia, Alfred Kölz/Isabelle
Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurigo 2013, 3.a edizione, n. 955)
1.4.
I ricorsi sono dunque ricevibili in ordine. Essi vengono decisi mediante un unico giudizio, in quanto
presentano lo stesso fondamento fattuale (art.
51 LPamm). Possono inoltre essere
evasi sulla base degli atti trasmessi dall'autorità inferiore, integrati dall'istruttoria
esperita in merito alla tempistica circa la realizzazione della canalizzazione
comunale in loco (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
Gli insorgenti ripropongono quasi tutte
le censure sollevate dinanzi al Governo e che questo ha respinto.
3.
I ricorrenti eccepiscono in primo
luogo l'incompletezza degli atti della domanda di costruzione.
3.1
Essi ribadiscono, per
cominciare, che l'istante non ha prodotto le sezioni del terreno allestite dal
geometra revisore. Questa censura
consiste tuttavia in una semplice ripresentazione, senza modifiche (nemmeno del testo), di quella sollevata
nel ricorso al dinanzi al Consiglio di Stato e che questo ha dettagliatamente
esaminato nel suo giudizio (cfr. consid. 3). Ora, com'è noto, la pura
ripetizione della memoria presentata dinanzi all'istanza inferiore non soddisfa
i requisiti formali minimi di motivazione
prescritti dalla legge (art. 46 cpv. 2 LPamm), poiché non si confronta con i considerandi del giudizio
impugnato (cfr.
Frank Seethaler/Fabia Bochsler
in Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurigo 2009, ad art. 52 n. 72 seg. con rinvii). La censura in oggetto si
appalesa d'acchito inammissibile.
3.2
Gli insorgenti sostengono inoltre
che gli atti della domanda di costruzione non indicano il volume del materiale
di scavo, del materiale riportato in loco e della destinazione del materiale esuberante,
disattendendo con ciò l'art. 12 lett. c del
regolamento della LE del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1). Criticano il
Governo, secondo cui questa informazione poteva essere differita e fornita prima dell'inizio dei lavori, conformemente a quanto
aveva stabilito l'avviso cantonale (a pag. 6 in fine): avviso che tuttavia - fanno notare i ricorrenti - concerneva il concetto di smaltimento dei rifiuti
edili.
Ora,
secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, correttamente riportata dai
ricorrenti, l'art. 12 lett. c RLE non impone la presentazione di un piano degli scavi. La norma, che rientra tra i
provvedimenti volti a incentivare la riduzione degli scarti alla fonte,
segnatamente dei materiali da depositare in discarica (cfr. anche Piano
gestione dei rifiuti (PGR), capito C: rifiuti edili, ad 3.2.1), esige tuttavia
che l'istante fornisca quantomeno l'indicazioni del volume del materiale
proveniente dallo scavo e dalle demolizioni, del volume del materiale riportato
in loco e della destinazione del materiale esuberante (cfr. STA 52.2012.422 del
20.
febbraio 2014 consid. 3.1, 52.2012.112 del 19 febbraio 2013 consid. 2.3.1; 52.2008.269
dell'8 ottobre 2008 consid. 4).
In concreto, l'istante in licenza
non ha trasmesso le informazioni esatte
dall'art. 12 lett. c RLE al momento della presentazione della domanda di
costruzione, ma vi ha posto rimedio in sede di risposta ai ricorsi dinanzi al
Consiglio di Stato (cfr. risposte, ad 4.4): lo scavo previsto per le tre
piccole case (di 710 mc ciascuna) ammonta a 150 mc ed il materiale ottenuto
sarà completamente riutilizzato in loco per eseguire il riempimento del terreno
necessario alla realizzazione dei parcheggi previsti a monte degli edifici.
La censura va quindi disattesa,
anche se per motivi diversi da quelli addotti dall'istanza inferiore.
4.
I ricorrenti ripropongono indi parecchie
contestazioni nei confronti dell'avviso del dipartimento del territorio, al
quale rimproverano di non aver verificato compiutamente il rispetto dei
parametri legali applicabili per quanto atteneva il camino, il risparmio
energetico e la protezione del suolo. Anche queste censure consistono tuttavia
in una semplice ripresentazione, senza modifiche (nemmeno del testo), di quelle sollevate nel ricorso dinanzi al
Consiglio di Stato e che questo ha dettagliatamente esaminato nel suo giudizio
(cfr. consid. 4 e 5). Si appalesano pertanto d'acchito inammissibili per i
motivi spiegati al consid. 3.1.
5.
Secondo gli insorgenti il progetto
non rispetta inoltre il locale piano regolatore sotto svariati aspetti.
5.1
I ricorrenti chiedono in
primis la modifica del calcolo dell'indice di occupazione. Essi domandano che
nel calcolo di questo parametro venga incluso
il terrapieno che è ricavato tra le case e la strada per permettere la
formazione dei posteggi previsti dal progetto, quantomeno nella misura in cui questo
sporge dal terreno oltre 1.5 m e non può essere considerato opera o impianto
sotterraneo giusta l'art. 42 RLE. Ammettono tuttavia che l'indice di occupazione
sarebbe comunque sia ossequiato.
Intanto, l'esame di questa censura,
fondata su premesse errate (non ci si trova difatti di fronte ad un'opera
sotterranea), si appalesa del tutto inutile, e pertanto inammissibile, in
quanto nemmeno se dovesse risultare fondata
nel merito potrebbe condurre all'accoglimento della domanda ricorsuale di
annullamento delle licenze edilizie. Anche volendo sposare (nel risultato) la
tesi dei ricorrenti, l'indice di occupazione dei vari fondi si attesterebbe difatti ampiamente al di sotto del 30% prescritto
dall'art. 46 NAPR. Va comunque detto, a titolo abbondanziale, che secondo la
prassi e la giurisprudenza cantonali un terrapieno non costituisce un edificio,
per cui non può rientrare nella superficie edificata del fondo giusta l'art. 38
cpv. 3 LE.
5.2
Per i ricorrenti il progetto
viola l'art. 46 NAPR, che proscrive i tetti con falde sino a livello del
terreno. In concreto, poiché la costruzione è posta su di un pendìo, l'estremità
nord delle falde del tetto si avvicina al terreno sistemato, dal quale dista -
nel punto più prossimo - 44 cm. L'orientamento del tetto della costruzione essendo
parallelo alla pendenza del terreno, solo in quel punto potrebbe sorgere un
conflitto tra la disposizione delle falde e l'art. 46 NAPR. Come ha quindi
rettamente considerato il Consiglio di Stato, la decisione del municipio di
Dalpe di ritenere il progetto conforme,
anche sotto questo aspetto, al piano regolatore - decisione perfettamente
sostenibile ed altrettanto perfettamente condivisibile - non presta il
fianco a censura alcuna, tenuto altresì conto dell'ampio margine di
apprezzamento che spettava al municipio ai fini dell'applicazione della
pertinente normativa comunale (RDAT I-1995 n. 32; I-1996 n. 14; II-1996 n. 28;
I-2003 n. 59).
5.3
Gli insorgenti chiedono
inoltre di assoggettare al rispetto della distanza di 5.5 m dalla strada anche i tre posteggi esterni ricavati tra quest'ultima e l'edificio. Essi
sostengono che questa restrizione non sia applicabile solo alle autorimesse,
come prescrive l'art. 49 NAPR, che regola gli accessi ai fondi. A torto. La finalità
del citato arretramento è infatti quella di assicurare la fluidità e la
sicurezza del traffico stradale, impedendo indesiderati e pericolosi arresti
dei veicoli sul sedime stradale durante la fase di apertura (manuale o elettrica)
di cancelli o porte accesso alle autorimesse (cfr. RDAT II-1994 n. 50). Per
questo motivo, in realtà, questo arretramento non si applica nemmeno alle
autorimesse sprovviste di porte di chiusura (cfr. per un caso di applicazione
STA 52.2013.208 del 17 giugno 2014 consid. 7.1. nota ai patrocinatori ed alle
autorità intimate). A maggior ragione non si applica ai posteggi aperti. La
censura va pertanto disattesa senza che sia necessario accertare se la strada
coattiva al mapp. __________ costituisca una
strada aperta al pubblico a tenore dell'art. 49 NAPR, come non sembra
d'acchito escluso.
6.
I ricorrenti ribadiscono indi che
i fondi non sono urbanizzati per quanto concerne lo smaltimento delle acque
luride.
6.1
Poiché i mappali edificandi,
in quanto ubicati nella zona edificabile del locale piano regolatore, sono posti
nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche
(cfr. sul concetto art. 11 cpv. 2 della legge federale sulla protezione
delle acque del 24 gennaio 1991; LPAc; RS 814.20), le licenze edilizie possono essere
rilasciate solo se è garantito che le acque
di scarico inquinate delle costruzioni
sono immesse in queste ultime, come stabilisce l'art. 17 lett. a LPAc
(cfr. inoltre art. 11 cpv. 1 LPAc). Manifestamente a torto e con motivazione
per di più contraddittoria, il Consiglio di Stato, pur sottolineando la
necessità dell'allacciamento, ha affermato che i fondi in rassegna sono ubicati
fuori dal perimetro delle canalizzazioni pubbliche, al quale ritorna
applicabile l'art. 17 lett. b LPAc, il quale non impone quest'obbligo bensì l'adozione di procedimenti speciali che assicurano
l'evacuazione adeguata delle acque di scarico inquinate.
6.2
Il comune di Dalpe non ha
ancora realizzato la canalizzazione che permette l'allacciamento dei tre
edifici e che è pianificata oltretutto lungo il mapp. __________. Bisogna
pertanto verificare se sussistono i requisiti per accordare una deroga all'obbligo
dell'allacciamento. A questo riguardo, l'art. 18 cpv. 1 LPAc stabilisce che per
gli edifici e gli impianti minori che si trovano all'interno del perimetro
delle canalizzazioni pubbliche e che, per ragioni perentorie, non possono
essere ancora allacciati alla canalizzazione, il permesso di costruzione può essere
concesso se l'allacciamento è possibile a breve termine e, nel frattempo, l'eliminazione
delle acque di scarico sia assicurata in modo soddisfacente.
Per quanto attiene allo
smaltimento delle acque luride, i progetti prevedono di dotare ciascuna
abitazione di un piccolo impianto individuale di depurazione dimensionato per 4
abitanti equivalenti, le cui acque defluiscono in seguito in un pozzo
d'infiltrazione nel terreno (pozzo perdente). La proposta, avallata dai competenti
servizi dipartimentali, soddisfa il requisito legale dell'eliminazione
soddisfacente delle acque di scarico stabilito dall'art. 18 cpv. 1 LPAc. Del
pari, le abitazioni in oggetto, di modeste dimensioni (111 mq di superfici utile
lorda ciascuna), rispondono alla definizione di edificio minore ai sensi della
predetta disposizione: possono difatti essere considerati tali gli edifici il
cui carico inquinante non supera i 4-5 abitanti equivalenti (URP 2012, 681
segg. consid. 5.2; inoltre 2011, 10 segg.).
Rimane
a questo punto da stabilire se l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni
pubbliche delle controverse costruzioni è possibile a breve termine. A
questo riguardo la nuova normativa federale
si distanza dalla previgente, che fissava a questo scopo un termine di tre anni
(cfr. l'or abrogato art. 26 cpv. 1 dell'ordinanza generale sulle acque del 19
giugno 1972, BU 1972, 1138), lasciando di conseguenza alle autorità
incaricate della sua applicazione un certo margine di interpretazione.
Rifacendosi a quanto aveva
affermato il Dipartimento in sede di risposta (dinanzi al Governo), giusta cui
la zona edificabile dove sono ubicati i fondi interessati non è ancora servita
dalla canalizzazione comunale, ma che il piano di attuazione del PGS (piano
generale di smaltimento delle acque) prevede la realizzazione della stessa nel
periodo 2015-2018 (lotto Pitengo-Cioss), il 24 luglio 2014 il giudice delegato
ha invitato il municipio di Dalpe a confermargli (eventualmente con l'appoggio
di documentazione) che la citata scadenza potrà essere effettivamente
ossequiata rispettivamente, in caso contrario, a quale data è prevista la costruzione
della canalizzazione pubblica in oggetto od in subordine a partire da quale
data si può contare su questa realizzazione.
Con
scritto 28 agosto 2014, su cui le parti hanno potuto esprimersi,
l'Esecutivo ha confermato l'intenzione di rispettare la scadenza indicata nel
PGS. L'assicurazione della possibilità di un allacciamento a breve termine
delle costruzioni alla rete delle canalizzazioni
basta a perfezionare l'applicazione dell'eccezione di cui all'art. 18 cpv. 1
LPAc. A torto i ricorrenti pretendono che, per ritenere soddisfatta la
citata disposizione, il municipio avrebbe dovuto presentare anche i progetti e
le decisioni di stanziamento di credito per l'esecuzione delle opere fognarie:
queste esigenze potevano essere poste se l'allacciamento delle abitazioni alla
rete delle canalizzazioni pubbliche avrebbe dovuto essere tassativamente eseguito
entro la fine dei lavori di edificazione delle abitazioni medesime, non invece
entro un limite temporale più esteso (in concreto di 4 anni al massimo), come
si avvera in concreto.
6.3
Di conseguenza i fondi
edificandi possono essere considerati urbanizzati giusta l'art. 19 cpv. 1 della
legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS
700). Constatazione che implica la convalida dei permessi di costruzione in
applicazione dell'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT.
7.
RI 1 ripropongono infine le
censure sollevate senza successo dinanzi alle istanze inferiori concernenti
l'applicazione del nuovo diritto. In particolare, rimproverano al Governo di
non aver annullato le licenze edilizie in
applicazione dell'art. 75b Cost., che vieta il rilascio di permessi per la costruzione di abitazioni secondarie nei
comuni, come Dalpe, in cui la soglia del 20% di residenze secondarie è
superata.
7.2
Giusta l'art. 75b Cost.,
accettato nella votazione popolare dell'11 marzo 2012, la quota di abitazioni
secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della superficie lorda
per piano utilizzata a scopo abitativo di un
comune non può eccedere il 20% (cpv. 1). La legge obbliga i comuni a
pubblicare ogni anno il loro piano delle
quote di abitazioni principali unitamente allo stato dettagliato della sua esecuzione (cpv. 2). Secondo
l'art. 197 n. 9 Cost., disposizione
transitoria dell'art. 75b Cost., se la pertinente legislazione non entra
in vigore entro due anni dall'accettazione
dell'art. 75b Cost., il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d'esecuzione per la costruzione,
la vendita e l'iscrizione nel registro fondiario (cpv. 1). I permessi di costruzione per residenze secondarie
concessi tra il 1° gennaio dell'anno che segue l'accettazione dell'art. 75b
Cost. e l'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione sono nulli (cpv.
2).
7.3
Con sentenze del 22 maggio 2013 (DTF 139 II 243 e 139 II 263), il
Tribunale federale ha stabilito che l'art.
75b cpv. 1 Cost., in relazione con l'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost., vieta
direttamente il rilascio di licenze edilizie per residenze secondarie nei comuni in cui la quota del 20% è già raggiunta
o superata a partire dalla data della
sua entrata in vigore, che coincide con quella della sua accettazione in votazione popolare, ossia l'11
marzo 2012. Questo divieto vale per tutte le licenze edilizie rilasciate in
prima istanza nei comuni interessati dopo questa data, di principio anche
se la domanda di costruzione è stata presentata prima della stessa. I permessi di costruzione rilasciati prima del 1°
gennaio 2013 sono annullabili su
ricorso, mentre quelli concessi dopo questa data sono nulli in virtù
dell'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost.
7.4
Il comune di Dalpe figura
tra quelli in cui si presume che la quota di
abitazioni secondarie superi il 20% del totale delle abitazioni; per questo
motivo esso figura nell'allegato all'ordinanza sulle abitazioni secondarie del
22.
agosto 2012 (RS 702), in vigore dal 1° gennaio 2013. Questo documento è
stato allestito dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)
sulla base, in primo luogo, dei dati del censimento federale della popolazione
2000.
(CFP 2000) confrontati, per quanto possibile, con quelli del registro
federale degli edifici e delle abitazioni (REA); secondo il CFP 2000 risulta in particolare che le abitazioni
occupate permanentemente nel comune interessato si attestavano al 25%
(20% secondo il REA), per cui le potenziali abitazioni secondarie assommavano
al 75%. La relativa tabella, elaborata dall'Ufficio federale di statistica il
14.
giugno 2012 (in precedenza pubblicata all'indirizzo ‹http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00236/04094/index.html?lang=it›),
è stata frattanto sostituita dalla statistica degli edifici e delle abitazioni (SEA, pubblicata dal 12 marzo 2014 allo
stesso indirizzo), dalla quale risulta che a Dalpe le abitazioni
occupate da persone con domicilio nel comune assommano al 22.5% e, di riflesso, le presunte residenze secondarie
ammontano al 77.5% di quelle totali. Tale presunzione non è inoltre
stata confutata dal comune interessato facendo capo alla possibilità
concessagli a tale scopo dall'art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza citata. Bisogna
quindi concludere che Dalpe è un comune nel
quale la quota di abitazioni secondarie supera il 20% del totale delle
abitazioni.
7.5
Sulla scorta della giurisprudenza del Tribunale federale e
contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato nei giudizi impugnati,
il comune di Dalpe rientrava quindi nel campo di applicazione dell'art. 75b
cpv. 1 Cost. già a partire dall'11 marzo 2012. La nuova normativa
costituzionale sulle abitazioni secondarie, applicata al caso di specie,
impediva di conseguenza il rilascio della controverse licenze, concernenti ciascuna
la costruzione di una casa d'abitazione destinata a residenza secondaria, che è
avvenuto il 31 dicembre 2012.
8.
Sulla scorta delle considerazioni
che precedono, le impugnative, in quanto ricevibili, devono essere parzialmente
accolte. Le licenze edilizie e le decisioni governative che le confermano devono
essere annullate, in quanto autorizzano la realizzazione di edifici utilizzati
come residenze secondarie. Nulla osta tuttavia al rilascio di un permesso di
costruzione per gli stessi edifici, purché interamente destinati a residenza
primaria. In applicazione dell'art. 65 cpv. 2 LPamm gli atti vengono pertanto
retrocessi al municipio affinché chieda all'istante (rectius: agli istanti) se
intende destinare gli edifici ad abitazione primaria e, in caso di risposta
affermativa, conceda allo stesso il permesso per la costruzione delle tre abitazioni
interamente destinate ad abitazione primaria, alle condizioni dell'art. 6
dell'ordinanza sulle residenze secondarie del 22 agosto 2012.
9.
La
tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili (art. 31 LPamm), a
valere per le due sedi ricorsuali, sono ripartite tra i ricorrenti ed il resistente
in proporzione al rispettivo grado di soccombenza.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
In quanto
ricevibili, i ricorsi sono parzialmente accolti.
§. Di conseguenza:
1.1
le
decisioni 17 aprile 2013 del Consiglio di Stato (n. 2047, 2048 e 2049) e le
licenze edilizie 31 dicembre 2012 sono annullate;
1.2
gli atti sono retrocessi al
municipio di Dalpe affinché proceda come indicato al consid. 8.
2.
La tassa di
giustizia, di fr. 3'500.-, è posta a carico dell'associazione RI 3 per fr. 1'500.-,
di RI 1 e RI 2 in solido per fr. 1'500.- e di CO 2 per fr. 500.-. RI 3, RI 1 e RI
2.
sono inoltre tenuti a versare ad CO 2 i seguenti importi per ripetibili: fr.
1'500.- a carico di RI 3, fr. 750.- ciascuno a carico di RI 1 e RI 2.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La segretaria