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Decisione

52.2013.216

Trasformazione di un tetto piano in terrazzo e installazione di collettori solari

30 settembre 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti sostengono

che la procedura della notifica non sarebbe adeguata al caso concreto, stante

che gli interventi causerebbero nuove e diverse ripercussioni sull'ambiente

circostante. L'esecutivo comunale avrebbe dovuto raccogliere l'avviso dei

servizi dipartimentali, invece di stabilire arbitrariamente che fosse

sufficiente richiedere il parere della SPAAS. Durante la procedura di ricorso,

il vizio non sarebbe stato sanato, visto che il Dipartimento del territorio non

si sarebbe espresso nel merito. Il fatto che l'esito della procedura potrebbe

rimanere invariato non permetterebbe di ritenere sanata la lacuna, come

ritenuto a torto dal Governo. Inoltre, l'altezza dei collettori andrebbe

computata su quella dell'edificio. Non si tratterebbe infatti di corpi tecnici,

visto che modificherebbero la percezione dello stabile e sarebbero sovradimensionati

rispetto alle sue esigenze.

D. All'accoglimento del ricorso

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione

pervengono il municipio, che riconferma quanto espresso davanti all'Esecutivo

cantonale, e gli istanti in licenza, con argomentazioni che verranno riprese,

per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia

cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva

dei ricorrenti, già opponenti (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo [art.

46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966

(LPamm; BU 1966, 181)], è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. La licenza edilizia è

rilasciata dal municipio dietro domanda di costruzione (art. 4 cpv. 1 LE),

debitamente pubblicata e notificata ai confinanti (art. 6 LE), di regola previo

avviso del Dipartimento del territorio, che si pronuncia sulla conformità

dell'inter-vento con il diritto federale e cantonale, la cui applicazione è rimessa

al suo giudizio (art. 7 LE). Per lavori di secondaria importanza ai sensi

dell'art. 11 cpv. 1 LE è invece prevista una proce-dura semplificata, che

prescinde dal coinvolgimento dell'autorità cantonale.

La suddivisione delle

competenze tra municipio e Dipartimento del territorio si basa essenzialmente

sul rango delle norme che queste due autorità sono chiamate ad applicare: al Dipartimento

compete l'applicazione del diritto federale e cantonale, al municipio spetta

quella del diritto comunale. Per contro, la distinzione tra le due procedure si

fonda sull'importanza dell'opera edilizia e si manifesta nel coinvolgimento o

meno del Dipartimento: le opere edilizie sono di principio autorizzate secondo

la procedura ordinaria (art. 4 LE), che costituisce la regola, mentre i lavori

di secondaria importanza sono autorizzati secondo la procedura di notifica

(art. 11 LE), che rappresenta l'eccezione.

Ne consegue che i criteri applicati per suddividere le competenze tra comune e

Cantone non coincidono con quelli impiegati per distinguere le procedure. È

dunque possibile che la scelta del rito applicabile, rimessa per legge al

municipio, possa determinare una disattenzione delle competenze del

Dipartimento del territorio nei casi in cui opere che richiamano l'applicazione

di norme del diritto federale o cantonale vengono assoggettate alla procedura

di notifica anziché a quella ordinaria. Ipotesi, questa, che si verifica sia

nel caso di opere ritenute a torto di secondaria importanza, sia nel caso di

opere che sono effettivamente di secondaria importanza, ma che per le loro

caratteristiche richiamano l'ap-plicazione di disposizioni del diritto federale

o cantonale (cfr. STA 52.2009.488 del 7 maggio 2010 consid. 2.1).

2.2

Gli interventi

soggetti alla procedura ordinaria sono definiti per clausola generale (art. 4 e

5.

regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL

7.1.2.1

). Quelli sottoposti alla procedura della notifica sono invece

elencati secondo il sistema enumerativo (art. 6 cpv. 1 RLE). L'enumerazione

delle opere soggette alla procedura di notifica operata dall'art. 6 cpv. 1 RLE

non è comunque atta a superare l'incongruenza riscontrabile tra i criteri che

distinguono le competenze e quelli che determinano le procedure. Lo si deduce

dal cpv. 2 della stessa norma, che impedisce al municipio di autorizzare lavori

che comportano l'applicazione di leggi rimesse al giudizio dell'autorità

cantonale (allegato 1) senza raccogliere il benestare di quest'ultima (cfr. STA

52.2009.488

citata consid. 2.2, 52.2009.215 del 7 gennaio 2010 consid. 2.1,

52.2009.73

del 30 aprile 2009 consid. 4.1).

2.3

Fatta astrazione

della documentazione che l'istante deve produrre nella fase iniziale, la

procedura ordinaria coincide con quella di notifica. In entrambe le procedure,

la domanda di costruzione viene di regola pubblicata, mediante avviso all'albo e

ai confinanti (cfr. art. 12 RLE). La differenza è data soprattutto dal

coinvolgimento o meno dell'autorità cantonale.

Di solito, le

contestazioni riguardanti la procedura applicabile, che vengono sollevate dagli

opponenti in sede di ricorso contro il rilascio della licenza edilizia, hanno

dunque per oggetto il mancato conseguimento dell'avviso cantonale, determinato

dall'assoggettamento della domanda di costruzione alla procedura di notifica

anziché a quella ordinaria da parte del municipio. Scelta, questa, che - di

regola - è determinata dalla classificazione dell'intervento fra quelli

elencati dall'art. 6 cpv. 1 RLE, con contemporanea esclusione

dell'applicabilità del diritto federale o cantonale ai sensi dell'art. 6 cpv. 2

RLE.

In questi casi, la

ripetizione ab initio dell'intera procedura di rilascio del permesso di

costruzione appare per principio ingiustificata, poiché la pubblicazione della

domanda ha comunque offerto a tutti gli interessati la possibilità di

opporvisi. La violazione del diritto non è invero riconducibile alla

pubblicazione difettosa, ma al mancato conseguimento dell'avviso cantonale,

necessario perché l'opera non rientra nel novero dei lavori soggetti a

sem-plice notifica elencati dall'art. 6 cpv. 1 RLE o perché, quand'an-che vi

rientri, necessita l'applicazione di norme del diritto federale o cantonale e

comporta almeno l'emanazione dell'avviso dell'uf-ficio competente ad applicare

tali norme (art. 6 cpv. 2 RLE). Pertanto, ove ritenga che l'opera non potesse

essere autorizzata secondo la procedura di notifica, il Consiglio di Stato può

alterna-tivamente (art. 59 cpv. 2 LPamm): (1) statuire nel merito del ricorso,

dopo aver sanato il difetto, raccogliendo direttamente tale avviso e offerto

alle parti la possibilità di determinarsi in proposito, oppure (2) annullare la

licenza, rinviando gli atti al municipio affinché statuisca nuovamente sulla

domanda di costruzione pre-via acquisizione dell'avviso dipartimentale mancante

(STA 52.2009.488 citata consid. 2.3). Quest'ultima soluzione appare

segnatamente appropriata allorché i difetti riscontrati vadano oltre alla

mancata raccolta dell'avviso cantonale, ad esempio quando gli atti debbano

essere completati prima di essere di nuovo sottoposti all'avviso dell'autorità

cantonale (STA 52.2007.76 del 28 agosto 2007 consid. 4.5).

3.

3.1. Nel caso

concreto, il municipio ha adottato la procedura semplificata della notifica,

ritenendo che l'intervento non implicasse l'applicazione di norme di competenza

delle autorità cantonali (cfr. risposta 21 febbraio 2013). Da parte sua, il

Governo ha considerato che l'omessa trasmissione degli atti ai servizi dipartimentali

non giustificasse l'annullamento della licenza, visto che non sarebbero stati

lesi i diritti di terzi e che gli altri servizi cantonali non avrebbero avuto

interesse a prendere posizione in merito al progetto.

Di contro, i

ricorrenti ritengono che suddetta omissione rappresenterebbe un vizio

procedurale, non sanato davanti al Consiglio di Stato, di gravità tale da dover

annullare la licenza edilizia e ripetere l'intera procedura.

3.2

Trattandosi del

cambiamento della morfologia di una parte consistente del tetto (oltre mq 150) e

di diversi interventi costruttivi che incidono sul suo aspetto e su quello

dell'edificio in generale (scala esterna, parapetti e vasche in cemento,

collettori solari), i lavori in questione non potevano essere considerati di secondaria

importanza e soggetti alla procedura della notifica giusta l'art. 6 cpv. 1 n. 1

RLE.

L'erronea scelta della

procedura da parte dell'esecutivo comunale costituisce di per sé un difetto.

Tuttavia, la domanda di costruzione è stata pubblicata all'albo comunale e

notificata ai confinanti, fra cui i ricorrenti, che hanno potuto far valere

appieno i loro diritti, stante che il progetto forniva tutte le indicazioni

necessarie a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle

opere (cfr. art. 11 cpv. 1 RLE). Nessuno pretende peraltro il contrario. Il

municipio ha inoltre sottoposto il progetto alla SPAAS, la quale non ha

ravvisato contrasti tra le opere dedotte in edificazione e il diritto

ambientale (cfr. lettere 5 novembre 2012 e 11 novembre 2012). Sostanzialmente,

la domanda è stata quindi trattata secondo la procedura ordinaria. Il

coinvolgimento soltanto parziale dell'autorità cantonale non giustifica in concreto,

diversamente da quanto postulato nel gravame, l'annullamento della procedura

allo scopo di raccogliere un avviso completo dai Servizi generali del

Dipartimento del territorio. Gli insorgenti non contestano difatti le

conclusioni alle quali è giunta la

SPAAS. Non pretendono nemmeno che il controverso progetto edilizio

richiamerebbe l'applicazione di normative del diritto federale o cantonale

rimesse al giudizio di altri servizi dipartimentali. In tali circostanze, la

loro richiesta non merita dunque tutela, siccome costitutiva di un formalismo

eccessivo, contrario all'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101; cfr. DTF 134 II 244

consid. 2.4.2, 132 I 249 consid. 5).

4.

4.1. Gli insorgenti ritengono

che l'altezza dei collettori solari andrebbe computata su quella dell'edificio

sottostante, non potendo essere assimilati a corpi tecnici. Sarebbero infatti

sovradimensionati rispetto alle esigenze dell'abitazione e alla superficie del

tetto e modificherebbero in modo importante la percezione dello stabile.

4.2

4.2.1

Le norme che

limitano le altezze delle costruzioni sono volte a definirne gli ingombri

verticali, in modo da assicurare, in concorso con le prescrizioni sulle

distanze tra edifici, la salubrità degli insediamenti dal profilo

dell'illuminazione e dell'areazione naturali. Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE,

l'altezza di un edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più

alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Salvo diversa

esplicita disposizione, sfuggono al computo dell'altezza i corpi tecnici,

ovvero quegli elementi costruttivi di ridotte dimensioni, che sporgono oltre il

tetto e servono alla funzionalità degli edifici. L'esenzione è giustificata dal

fatto che queste installazioni non determinano, di regola, ingombri

apprezzabili dal profilo delle finalità perseguite dalle norme sull'altezza

(RtiD I-2004 n. 37 consid. 2.2; RDAT I-2000 n. 60, I-1991 n. 85 consid. 2; Adelio Scolari, Commentario, II ed.,

Cadenazzo 1996, ad art. 40 LE n. 1235). Resta comunque riservata al comune la

facoltà di assoggettare, mediante esplicita norma di legge, anche i corpi

tecnici o altri impianti installati sul tetto degli edifici a specifici limiti

di altezza e di sviluppo orizzontale.

4.2.2

L'art.

28.

NAPR, disciplinante i parametri edificatori della zona residenziale, nella

quale è incluso il fondo dei resistenti, limita l'altezza delle costruzioni a m

10.00

(cpv. 2). A differenza di altri ordinamenti comunali, le NAPR di Sorengo

non contemplano definizioni dell'altezza degli edifici, né prevedono il modo di

misurarla, per cui al riguardo fanno (direttamente) stato le norme della LE e

del RLE. Neppure prevedono una disciplina specifica per i corpi tecnici. Ne

consegue che per l'edificazione di questi ultimi e di altre installazioni

assimilabili trova applicazione la citata regola, secondo cui queste opere di

sovrastruttura non soggiacciono a limiti d'altezza fintanto che non determinano

un ingombro rilevante dal profilo delle finalità perseguite dalle disposizioni

regolanti questo parametro edilizio (STA 52.2003.182 del 29 settembre 2003

consid. 2.4).

Nella valutazione della

rilevanza degli ingombri, va riconosciuta all'autorità decidente la facoltà di

applicare un metro di giudizio rapportato a questo tipo di manufatti; metro di

giudizio che le istanze di ricorso, trattandosi di norme del diritto comunale

autonomo, sono tenute a rispettare, limitandosi a intervenire soltanto nei casi

in cui la decisione appare oggettivamente insostenibile (STA 52.2011.323 del 22

luglio 2013 consid. 2.2, 52.2006.74 del 14 luglio 2006 consid. 2.1 con rinvii).

4.3

In

concreto, i resistenti prevedono di installare sul tetto del corpo secondario,

parallelamente al cornicione della facciata sud-est, su tre distinte file, nove

collettori solari con pannelli di ca. m 2.22 x 1.17, sporgenti dal tetto piano

per m 1.07 e che occupano ca. mq 21 di quest'ultimo.

In quanto

destinati a supportare l'impianto di riscaldamento esistente, sono assimilabili

a un corpo tecnico. Per stabilire la loro conformità col diritto dal profilo

delle altezze, in difetto di una norma comunale che limiti l'altezza dei corpi

tecnici, va valutato se determinano un ingombro rilevante.

Lateralmente,

dato l'esile profilo della struttura che sorregge i pannelli, tanto in termini

assoluti che relativi alle dimensioni del complesso edilizio (larghezza totale

di oltre m 25), l'ingombro dei collettori è pressoché insignificante. Frontalmente,

risulta percepibile unicamente la prima fila, giacché le altre due, retrostanti,

sono totalmente coperte. Essa si trova ad un'altezza di quasi m 10 dal livello

della strada, in posizione leggermente arretrata rispetto al profilo della

facciata (ca. m 1.5), che si sviluppa su un fronte lungo oltre m 20. Dal retro

dell'abitazione è visibile solamente la terza fila di collettori, la quale si

trova a oltre m 18 dal cornicione della facciata nord-ovest del corpo

principale ed è in parte coperta dal parapetto e dalle vasche in cemento. In

sintesi, le tre file di collettori, alte poco più di un metro e larghe ca. m

6.

, poste su un tetto di oltre mq 300, non sono di dimensioni tali da

sovvertire la percezione dell'ingombro dell'edificio sottostante. Il loro

impatto sui fondi circostanti non può perciò dirsi significativo. La censura

sollevata va dunque disattesa.

Non porta ad

altra conclusione il fatto che l'impianto possa essere sovradimensionato o non

necessario per la funzionalità del fabbricato. L'assoggettamento dei corpi

tecnici a limiti di sviluppo verticale e orizzontale è volto unicamente a

contenerne gli ingombri. Non mira a escludere le installazioni estranee, tantomeno

quelle funzionalmente connesse ma non indispensabili per l'edificio che le ospita.

Non vieta neppure di collocare sui tetti gli impianti che non devono

necessariamente essere installati in cima agli edifici. Contrariamente a quanto

preteso dagli insorgenti, non s'impone dunque lo spostamento di alcuni pannelli

sulla facciata.

Date queste

circostanze, tenuto conto del margine di apprezzamento che deve essere

riconosciuto alla prima istanza, le sue deduzioni, avallate dal Governo, secondo

le quali l'impianto in discussione non determina un ingombro rilevante e non si

pone quindi in contrasto con la normativa comunale in materia di altezza delle

costruzioni, resistono alle censure dei ricorrenti, che non sono suscettibili

di far apparire la decisione censurata come oggettivamente insostenibile.

5.

5.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

5.2

La

tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, secondo soccombenza (art.

28.

LPamm). Questi ultimi verseranno ai resistenti, patrocinati da un legale,

un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 1'500.- è posta a carico dei ricorrenti, i quali rifonderanno ai resistenti

fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

segretario