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Decisione

52.2013.22

Dipendente cantonale. Sospensione del passaggio nella classe di stipendio superiore

10 giugno 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

risoluzione n. 631 del 18 febbraio 2009 il Consiglio di Stato ha nominato RI 1 quale

segretaria (21-24) presso la Divisione della giustizia con effetto dal 1° marzo

2009. Attribuita al Ministero pubblico con sede di servizio a __________, all'interessata è

stato riconosciuto uno stipendio fisso annuo pari a fr. 57'505.-, corrispondente

alla 21.a classe dell'organico al minimo, dedotto il 3% in applicazione delle

misure di risparmio. Dopo un anno di attività

e perdurando il rapporto d'impiego, si legge nella risoluzione di

nomina, la signora RI 1 verrà iscritta nella 21.a classe dell'Organico al

minimo.

La sua retribuzione è dunque evoluta come segue:

- dal 1. marzo 2009 classe

21 con 0 aumenti (dedotto il 3%)

- dal 1. marzo 2010 classe 21 con 0 aumenti

- dal 1. marzo 2011 classe 21 con 1 aumento

B. Dal 1° aprile 2011 RI 1 ha

accumulato i seguenti periodi

di inabilità lavorativa dovuta a malattia in gravidanza (contrazioni premature/lombalgia;

cfr. certificati medici agli atti):

- dal 01.04.2011 al 9.5.2011 al 30%;

- dal 10.5.2011 al 31.05.2011 al 50%;

- dal 01.06.2011 al 9 luglio 2011 al 100%.

Il 10 luglio 2011 ha dato alla luce il suo primo figlio. Scaduto il congedo maternità pagato di 16

settimane (durato dal giorno del parto al 29 ottobre 2011), ha prolungato la

sua assenza (retribuita) fino al 28 dicembre 2011, potendola giustificare con diritti

maturati e non ancora goduti, come vacanze e recupero ore per lavoro straordinario.

Preso atto del preavviso favorevole del Procuratore

generale __________, suo funzionario dirigente, la dipendente ha poi ottenuto

un congedo post-parto non pagato, per il

periodo dal 29 dicembre 2011 al 28 settembre 2012. A contare dal 29 settembre 2012 le è stata concessa una riduzione del grado di

occupazione al 50%. Il 1° ottobre 2012 RI 1 ha dunque ripreso la sua attività

lavorativa a metà tempo, caratterizzata - fino alla nascita del secondogenito (il

19 dicembre 2012) - da importanti periodi di assenza per malattia (36 giorni

tra il 1° ottobre 2012 e il 19 dicembre 2012). La dipendente ha quindi

usufruito di un ulteriore congedo maternità pagato fino al 9 aprile 2013.

C. Il 29

ottobre 2012 il funzionario dirigente ha preavvisato negativamente l'avanzamento

nella classe alternativa di stipendio superiore (classe 22, a contare dal 3 dicembre 2012), adducendo la seguente motivazione:

Assenza al 100% dal

1.6.2011 per malattia e congedo maternità. Ripresa ridotta dell'attività il

1.10.2012 e congedo per seconda maternità da dicembre 2012, per cui non è

possibile la valutazione.

D. In ossequio alla direttiva di esecuzione 1.4.3 "Norme di

promozione e avanzamento in classi alternative e tra parentesi" del 10

luglio 2012 e preso atto dell'avviso 29 ottobre 2012 del Procuratore generale __________, il 5 dicembre 2012 il

Consiglio di Stato ha risolto di sospendere alla dipendente il passaggio

nella classe di stipendio superiore prevista dalla sua funzione.

E. Avverso la predetta risoluzione, comunicata il 10

dicembre seguente, RI 1 insorge ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.

La ricorrente precisa anzitutto che le assenze per malattia registrate tra i

mesi di aprile e luglio del 2011 erano direttamente legate alla prima

gravidanza, come si evince dai certificati medici prodotti sub doc. 1-3. Contesta

in seguito l'asserita impossibilità di

valutare il suo operato a cagione delle ripetute assenze per malattia e congedi

maternità di cui ha beneficiato e produce, a suffragio delle proprie argomentazioni,

copia degli attestati di servizio rilasciatile dai suoi due precedenti

diretti superiori. I giudizi ivi contenuti - rileva la dipendente - appaiono

positivi, precisi, motivati, dettagliati e consentono di farsi un'idea della

qualità del lavoro che essa svolge presso il Ministero pubblico. Sospendendo il

passaggio nella classe superiore di stipendio, l'autorità di nomina ha

disatteso non solo le disposizioni in materia di congedi maternità e protezione

delle donne in gravidanza, ma ha pure penalizzato abusivamente chiunque, per

legge, ha diritto ad un avanzamento, ma non può usufruirne in ragione dei congedi

(pagati e non) di cui ha di fatto beneficiato.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Dipartimento delle finanze e dell'economia e il

Consiglio di Stato con motivazioni che verranno riprese, se del caso, nei

seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento

degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL

2.5.4.1). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e

personalmente interessata dalla decisione impugnata (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del

19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm)

è pertanto ricevibile in ordine e può essere esaminato sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Giusta l'art. 1a cpv. 1 della legge sugli stipendi degli impiegati

dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 (LStip; RL 2.5.4.4) la pianta e

la classificazione degli impiegati dello Stato e dei docenti e le relative modificazioni sono stabilite dal Consiglio

di Stato con decreto esecutivo, sulla base della descrizione e della valutazione

di ogni singola funzione o categoria di funzioni. Richiamata quest'ultima

disposizione, il Governo ha emanato il Regolamento concernente le funzioni e le

classificazioni dei dipendenti dello Stato del 10 luglio 2012 (RL 2.5.4.1.2), il

quale distingue i dipendenti per funzione, separandoli in distinti capitoli per

ciascun Dipartimento al quale appartengono. A ciascuna funzione è attribuita una classe di organico esattamente

definita, unica o con possibili alternative indicate.

L'art. 3 cpv. 1 LStip stabilisce le classi di stipendio dei dipendenti

cantonali, fissando lo stipendio minimo e quello massimo, rispettivamente gli

aumenti annui di ogni singola classe.

L'art. 8 cpv. 1 LStip dispone che i dipendenti hanno diritto all'aumento

annuale di stipendio previsto dall'art. 3 LStip. Tale aumento, specifica

il cpv. 2, è concesso agli impiegati ogni dodici mesi di servizio fino al raggiungimento del massimo della rispettiva

classe.

L'art. 7 cpv. 1 LStip regola lo stipendio

iniziale dei dipendenti cantonali, prescrivendo - per principio - che è

fissato dall'atto di nomina e che corrisponde al minimo della classe prevista

per la rispettiva funzione. I capoversi seguenti conferiscono al Consiglio di

Stato la facoltà di stabilire uno stipendio iniziale diverso (maggiore oppure

inferiore). Quest'ultima norma serve anche per calcolare lo stipendio in caso

di promozione, avanzamento o riclassificazione. Ad essa rinvia infatti

espressamente l'art. 11 cpv. 1 LStip, precisando che il nuovo stipendio non

deve comunque essere inferiore a quello complessivo precedente, maggiorato di

un aumento annuo. La LStip non definisce le nozioni di promozione, avanzamento

e riclassificazione. Tali concetti sono esplicitati all'art. 42 del Regolamento

dei dipendenti dello Stato del 13 dicembre 1995 (RDS; RL 2.5.4.1.1). La promozione

consiste nel passaggio da una funzione ad un'altra di grado superiore, ivi

compresi i casi di funzioni alternative o, nell'ambito della medesima funzione,

il passaggio nelle classi indicate tra parentesi (art. 42 cpv. 1 RDS). L'avanzamento,

soggiunge il cpv. 2, consiste invece nel passaggio da una classe

alternativa all'altra nell'ambito della medesima funzione. La riclassificazione

è costituita infine dall'assegnazione di una nuova classe di stipendio ad una determinata

funzione (cpv. 3).

L'art. 10 LStip attribuisce al Consiglio di Stato il

compito di elaborare delle regole di promozione nei casi di funzioni per le

quali sono previste classi alternative di stipendio [per

classi alternative si intendono quelle previste dal Regolamento concernente le

funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato per una medesima

funzione: in genere sono indicate separate da un trattino (RDAT I-1992 n. 12)].

Con risoluzione n. 3942 del 10 luglio 2012 il Governo ha previsto per la funzione di

segretario/a (classe di stipendio 21-24; cfr. RL 2.5.4.1.2) il passaggio dalla

classe alternativa di stipendio inferiore a quella superiore di regola dopo due

anni (cfr. direttiva di esecuzione

1.4.3

"Norme di promozione e avanzamento

in classi alternative e tra parentesi", cifra 3.6 "Funzioni

amministrative", pag. 22). L'avanzamento nella

classe alternativa superiore è soggetto al preavviso favorevole del funzionario

dirigente (STA 53.2006.32 del 22 novembre 2006 consid. 2.2.3.); può avvenire

infatti soltanto se il dipendente ha dimostrato capacità e diligenza

nell'esplicare le sue mansioni e se il suo comportamento è corretto (ibidem,

cifra 1.2, pag. 2).

3.

3.1. La ricorrente contesta la decisione

con cui il Consiglio di

Stato ha risolto di sospenderle il passaggio nella classe alternativa di

stipendio superiore (classe 22), giacché ritenuta discriminatoria, arbitraria e

contraria alle disposizioni in materia di congedi

maternità e protezione delle donne in gravidanza. La bontà

del suo operato presso il Ministero pubblico è perfettamente desumibile dagli

attestati di servizio che le hanno rilasciato i suoi due precedenti funzionari

dirigenti. È dunque a torto che il Procuratore generale ha preavvisato

negativamente l'avanzamento salariale in discussione, sostenendo che il lavoro della

dipendente fosse oggettivamente ingiudicabile a cagione delle ripetute assenze

per malattia e congedi maternità di cui ha beneficiato. La tesi difensiva non

può essere accreditata.

3.2

RI 1 è stata nominata, a contare dal 1° marzo 2009, quale segretaria 21-24

presso la Divisione della giustizia e attribuita al Ministero pubblico con sede di servizio a __________.

Superato il periodo di prova, il 1° marzo 2010 è stata inserita nella 21.a

classe dell'organico al minimo. Come si evince dalla risoluzione governativa n.

3942.

del 10 luglio 2012, direttiva di esecuzione 1.4.3, regolante la promozione

e l'avanzamento in classi alternative e tra

parentesi, per la funzione di segretaria (21-24) il passaggio dalla classe alternativa di

stipendio inferiore a quella superiore avviene

di regola dopo due anni. L'avanzamento è soggetto al preavviso favorevole

del funzionario dirigente e può avvenire soltanto se il dipendente ha

dimostrato capacità e diligenza nell'esplicare le sue mansioni e se il suo

comportamento è corretto.

Posto

che, come detto, la ricorrente è stata inserita nella 21.a classe al minimo a contare dal 1° marzo 2010, i

due anni oggetto di valutazione scadrebbero (al più presto) il 29

febbraio 2012. Tuttavia, avvalendosi della giurisprudenza sviluppata da questo

Tribunale in materia di computo del congedo parentale per stabilire l'anzianità

di servizio (cfr. STA 53.1999.00002 del 1° marzo

2000.

confermata dalla STF 1A.132/2000 del 20 novembre 2000 = RDAT I-2001 n. 48), l'autorità di nomina ha ritenuto di

differire la data di scadenza di ulteriori 9 mesi (pari al congedo post-parto

non pagato di cui la dipendente ha beneficiato per il periodo dal 29 dicembre 2011 al 28 settembre 2012), portandola

alla fine del mese di novembre 2012.

Così stando le cose, a nulla giovano eventuali certificazioni relative alla

qualità del lavoro svolto dalla ricorrente in epoca precedente al periodo oggetto di valutazione, come quella datata 21

dicembre 2009 (valutazione del 10° mese), che si riferisce al primo anno di

servizio, considerato di prova (cfr. art. 18 cpv. 1 LORD) e che serve sostanzialmente

a verificare la capacità e l'idoneità del dipendente ad assumere una funzione

specifica e ad accertare la corrispondenza al profilo lavorativo ricercato (Peter Hänni, Das öffentliche Dienstrecht der Schweiz, 2. ed.,

Zurigo 2008, pag. 630 segg.; STA 52.2010.175 del 30 marzo 2011 consid.

3.2

; 52.2011.238 dell'11 gennaio 2012 consid. 3.). A tutt'altra finalità mira

per contro il periodo di due anni previsto dalle norme di avanzamento citate in

precedenza per il passaggio alla classe alternativa di stipendio superiore. Per

potervi ambire, durante questo lasso di tempo la dipendente deve dimostrare non

solo capacità e diligenza nell'esplicare le proprie

mansioni, ma dare anche prova di un comportamento corretto. Ciò che, con ogni

evidenza, sottintende una presenza costante sul posto di lavoro, oltre che

l'effettivo svolgimento dei propri compiti a favore dello Stato. A giusta

ragione il funzionario dirigente ha ritenuto quindi di non poter preavvisare positivamente

il passaggio alla 22.a classe di stipendio data l'impossibilità concreta di una

verifica della sussistenza delle premesse legali per giustificare un avanzamento

salariale come quello auspicato dall'insorgente. Le tavole processuali

dimostrano in effetti come RI 1

sia rimasta assente per quasi tutta la durata del periodo durante il quale avrebbe

dovuto essere valutata.

Gli attestati di servizio prodotti dalla ricorrente, i cui giudizi sono

sostanzialmente positivi, si riferiscono al periodo 1° marzo 2009 - 1° giugno

2011.

(cfr. doc. 4 e 5). Non coprono l'intero intervallo di tempo in discussione.

Per di più, a contare dal 1° aprile 2011 la dipendente ha accumulato diversi periodi di inabilità

lavorativa (dal 01.04.2011 al 9.5.2011 al 30%, dal 10.5.2011 al 31.05.2011

al 50%, dal 01.06.2011 al 9 luglio 2011 al 100%). Esaurito il primo congedo maternità

pagato, ha prolungato la sua assenza (retribuita) fino al 28 dicembre 2011 e beneficiato in seguito di un congedo post-parto non pagato dal

29.

dicembre 2011 al 28 settembre 2012. Dal 1° ottobre 2012 ha ripreso la sua attività lavorativa al 50% e registrato 36 giorni di malattia fino al 19 dicembre

2012, data in cui ha cominciato a decorrere il congedo maternità pagato relativo

al suo secondogenito.

Le finalità del periodo di due anni previsto dalle norme di promozione e

avanzamento in classi alternative e tra parentesi del 10 luglio 2012 sono

indubbiamente state compromesse dalle assenze per malattia e congedi maternità

(pagati e non) della dipendente. In queste circostanze, applicando per analogia

al contesto in esame la giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale in

materia di prolungamento del periodo di prova di un

dipendente a causa delle sue assenze e della conseguente impossibilità

oggettiva di potere effettuare la valutazione del suo inserimento (cfr. la STA 52.2010.175 del 30 marzo 2011),

non v'è dubbio alcuno che il Procuratore generale sia

stato effettivamente impossibilito ad esprimere un qualsivoglia giudizio sulla capacità e diligenza di RI 1 nell'esplicare le proprie mansioni,

rispettivamente sulla correttezza del suo comportamento. Presupposti, questi, indispensabili per poter ottenere un avanzamento nella classe alternativa di

stipendio superiore. Contrariamente a quanto assevera

la ricorrente, il motivo dell'assenza non ha influito in alcun modo sul

preavviso formulato dal funzionario dirigente. Non sarebbe andata diversamente in

caso di assenze fondate su congedi non pagati per altri motivi, come ad esempio

per l'aggiornamento e il perfezionamento professionale, per lo studio o la riqualificazione

professionale, ecc. Non sussiste pertanto

alcuna violazione delle disposizioni in materia di congedi maternità e

protezione delle donne in gravidanza, né discriminazione

dei sessi. Nella fattispecie analoga di (mancato) computo di un congedo

parentale non pagato per stabilire l'anzianità di servizio ex art. 15 cpv. 4

LStip, il Tribunale federale aveva stabilito infatti che "[…] il fatto

di non considerare questo congedo ai fini dell'anzianità di servizio non costituisce

una discriminazione fondata su un'asserita diversità di sesso; nella misura in

cui la Corte cantonale, in applicazione dell'art. 15 cpv. 4 LStip, ha ritenuto che il mancato computo del

congedo parentale ai fini dell'anzianità di servizio dipende

essenzialmente dalla sua durata, quale fattore determinante, e riguarda allo stesso

modo ogni beneficiario di un congedo non pagato superiore ai trenta giorni

concesso per i motivi più diversi (cfr. art. 49 e 50 Lord), non si verifica

alcuna discriminazione salariale che svantaggi maggiormente persone di un

determinato sesso. […] Il giudizio impugnato non è arbitrario nel suo

risultato, trattando, dal punto di vista dell'anzianità di servizio, allo

stesso modo tutti i beneficiari di un congedo non pagato, indipendentemente dai

motivi per cui è stato concesso" (RDAT I-2001 n. 48). Tali principi

valgono, mutatis mutandis, anche per il caso che qui ci occupa, ove il

godimento del congedo post-parto non pagato deve comportare per la qui

ricorrente, oltre al posticipo della sua valutazione, anche l'impossibilità di essere

giudicata durante questo periodo. Il dipendente congedato senza stipendio non

soltanto è liberato dai suoi obblighi di servizio, ma perde infatti anche le

sue prerogative, conservando unicamente il diritto di riprendere il servizio

alla scadenza del congedo (cfr. RDAT I-2003 n. 9).

Stante

quanto precede, la decisione avversata non presta il fianco a critiche e merita

piena tutela.

4.

Sulla

scorta di quanto precede il ricorso deve quindi essere respinto. La tassa di

giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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