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Decisione

52.2013.220

Licenza edilizia per l'ampliamento di un'abitazione

3 novembre 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. RI 1 e RI 2, qui

ricorrenti, sono comproprietari del mapp. 206 di Manno, ubicato in località Masma,

in zona residenziale estensiva (R2). Il fondo confina verso sud con il mapp.

1022, costituito in proprietà per piani, di cui sono comproprietari in ragione

di un mezzo ciascuno CO 2 e CO 1, frutto di un frazionamento della part. 206

originale avvenuto nel 2010. A cavallo dei due fondi sorge una costruzione

adibita ad abitazione, precedente al frazionamento, che, prescindendo dal piano

interrato, è strutturata su un livello al mapp. 206 e su due livelli (foglio

PPP n. 30083 e n. 30084) al mapp. 1022. I due fondi detengono inoltre in comproprietà coattiva, in misura di 1/3 rispettivamente 2/3, la part. 1023, situata sul

lato ovest/sud-ovest e censita come

accesso (sub. c), giardino (sub. d), abitazione (sub. A) e autorimessa

(sub. B).

b.

Il 14 febbraio 2012, RI 1 e RI 2 hanno chiesto al municipio di Manno il permesso

di ampliare la loro casa d'abitazione, sopraelevandola di un piano in

modo da formare un secondo appartamento di 4 locali, oltre a bagno e lavanderia

al piano. Il progetto prevedeva inoltre di realizzare una terrazza sul tetto e

due posteggi esterni sul lato ovest dell'edificio, nonché di installare una

termopompa nel piano interrato in sostituzione del vecchio impianto ad olio da

riscaldamento.

Alla domanda, pubblicata

dal 5 al 19 marzo 2102, si sono opposti CO 2 e CO 1, qui resistenti, i quali

hanno contestato l'intervento segnatamente

dal profilo dell'accesso, delle distanze e dell'indice di sfruttamento.

L'11 aprile 2012, i

Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno preavvisato

favorevolmente il progetto.

In data 25 maggio 2012,

gli istanti hanno chiesto di sospendere l'esame della domanda, in vista della

presentazione di una variante.

c. Il 6 luglio 2012, gli istanti in licenza hanno in effetti

inoltrato due varianti in forma di notifica, entrambe pubblicate dal 20

luglio al 3 agosto 2012, l'una concernente l'ampliamento della costruzione

esistente, che prevede di diminuire a 3 il numero di locali dell'appartamento

al secondo livello e di ridurre conseguentemente le dimensioni della terrazza

piana sul tetto, e l'altra relativa alla termopompa, di cui è previsto lo

spostamento all'esterno, dove sono ubicati i due nuovi posteggi.

Anche queste varianti

hanno suscitato l'opposizione dei vicini confinanti, sostanzialmente per gli

stessi motivi fatti valere in precedenza. In relazione alla termopompa, gli

opponenti hanno inoltre contestato la procedura di notifica e l'assenza di una

perizia fonica, evidenziando altresì che l'attuale impianto di riscaldamento è

posto anche al loro servizio.

La

notifica di costruzione concernente la termopompa è stata trasmessa alla Sezione

per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), la quale in

data 5 ottobre 2012 ha preavvisato favorevolmente l'intervento.

Preso atto di

quest'ultimo, il 17 ottobre 2012 il municipio ha rilasciato la postulata

licenza, respingendo l'opposizione sollevata.

Il 19 ottobre successivo

l'esecutivo comunale ha rilasciato pure il permesso

per l'ampliamento dell'edificio come da variante, respingendo anche in

questo caso l'opposizione interposta.

d. Contro entrambi i provvedimenti municipali, i vicini

opponenti sono insorti davanti al Governo.

B. Con giudizio unico 24 aprile 2013, il Consiglio di

Stato ha respinto il ricorso contro la decisione 17 ottobre 2012, confermando

quindi il permesso relativo alla termopompa (dispositivo n. 1). Ha invece accolto il gravame inoltrato avverso la

decisione 19 ottobre 2012, annullando di conseguenza la licenza edilizia

concernente l'ampliamento dell'edificio abitativo al mapp. 206 (dispositivo n.

2).

Per

quanto qui interessa, il Governo ha anzitutto disatteso la censura

relativa all'insufficienza dell'accesso, ritenendo che il fatto che l'ingresso

del nuovo appartamento sarebbe previsto nel corpo

scale di cui al sub. A della part. 1023, costituito in proprietà coattiva, non

si opporrebbe al progetto e che le contestazioni sollevate al riguardo

concernessero aspetti di diritto civile anziché amministrativo. Per contro,

l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che all'intervento ostasse il mancato

ossequio della distanza tra edifici (6.00 m) prescritta dall'art. 8 delle norme di applicazione del piano regolatore. L'avvenuto frazionamento del fondo avrebbe

difatti lasciato immutata la situazione di fatto, ma creato un confine tra le

due nuove proprietà, quella degli istanti in licenza (mapp. 206) con un solo

livello e quella degli opponenti (mapp. 1022) con due livelli, conferendo ai

rispettivi proprietari la facoltà di esigere il rispetto della distanza da

confine. La fascia inedificabile si estenderebbe pure in verticale,

impedendo dunque anche una sopraelevazione a

confine. Dovendosi annullare la licenza edilizia già per questo motivo, il Governo

ha rinunciato ad esaminare l'ulteriore censura relativa agli indici

edificatori.

C. Contro il predetto giudizio

governativo, limitatamente al dispositivo n. 2, RI 1 e RI 2 si aggravano

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il suo annullamento.

In via principale postulano inoltre il rinvio degli atti all'istanza inferiore

affinché si esprima anche sulla censura concernente gli indici edificatori,

mentre in via subordinata chiedono la conferma della licenza edilizia.

Evidenziato come la domanda di costruzione in esame avesse lo

scopo di completare il disegno dell'edificio come già era nelle intenzioni dei

precedenti proprietari (signori __________), i ricorrenti sostengono che la

struttura monca della casa mostra in modo lampante che lo stabile è stato

costruito, affinché venisse nel seguito realizzata la parte mancante. La

struttura stessa dell'edificio contiene pertanto

in sé l'accordo alla contiguità, senza che sia necessario l'accordo dei proprietari

del fondo contiguo. Gli insorgenti

rilevano inoltre che, visto che metà del muro del secondo piano accanto al

quale vorrebbero edificare il volume mancante appartiene loro, i vicini

avrebbero già dato il loro consenso all'edificazione

di un volume in contiguità. Non sarebbe quindi necessario un loro nuovo

accordo. A ragione, il municipio avrebbe quindi rilasciato la licenza

richiesta. Abbondanzialmente, per il caso in cui il Tribunale reputasse di

esaminare la censura relativa agli indici edificatori, i ricorrenti contestano

che questi ultimi non siano rispettati, rinviando ai calcoli annessi alla

domanda e verificati dall'autorità comunale.

D. All'accoglimento del ricorso

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i resistenti con argomenti

che, per quanto necessario, verranno ripresi in appresso.

Il comune di Manno, dal canto suo, si rimette al giudizio del

Tribunale.

E. Il 30 settembre 2014, il Tribunale

ha acquisito agli atti dall'Ufficio del registro fondiario l'istanza di

frazionamento 23 marzo 2010 concernente il

mapp. 206 con annesso piano di mutazione n. 1922 del geometra revisore

ing. Luigi Righitto (DG 7930 S del 7 aprile 2010). Delle osservazioni formulate dalle parti si dirà, per quanto

occorre, nel seguito.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge

edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL

7.1.2.1). La legittimazione attiva degli insorgenti, istanti in licenza,

è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di

procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, completati con la documentazione raccolta

presso l'Ufficio del registro fondiario

(art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione

dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in modo sufficientemente

chiaro dalle tavole processuali.

2.2.1. Le distanze

minime tra edifici fissate dagli ordinamenti edilizi servono anzitutto ad

assicurare l'igiene (insolazione, aerazione) e la sicurezza (pericolo d'incendio)

delle costruzioni. Le distanze da confine servono invece a suddividere le distanze

tra edifici fra i fondi confinanti. A differenza di quelle dal confine, le distanze

tra edifici sono per principio sottratte alla libera disposizione delle parti,

che non possono accordarsi per ridurle. A meno che la leg-ge applicabile non lo

vieti esplicitamente, due proprietari di fondi contermini possono tuttavia

convenire di edificare in contiguità, sopprimendo

qualsiasi spazio intermedio, in modo da realizzare un'unica costruzione,

composta da due o più edifici, addossati l'uno all'altro, senza

soluzione di continuità (STA 52.2002.425 del 7 febbraio 2003 consid. 2.).

2.2. Secondo l'art. 8 n. 1

NAPR, la distanza tra due

edifici su fondi contigui è la somma delle rispettive

distanze dallo stesso confine. Dato che, giusta il n. 2, nella zona R2 la

distanza minima di un edificio dai confini verso i lotti privati è di 3.00 m, in concreto la distanza minima tra edifici su fondi contigui ammonta a 6.00 m.

Deroghe sono

ammesse, precisa l'art. 8 n. 2.3 NAPR, se il proprietario del fondo contiguo si

assume la maggior distanza in modo da garantire la

distanza tra edifici o l'obbligo di contiguità. In tale evenienza, l'accordo si

ritiene concluso con la firma da parte del vicino dell'estratto planimetrico

allegato alla domanda di costruzione, ritenuto che il Municipio annota

l'accordo nel registro degli indici. Deroghe sono altresì ammesse nel caso particolare

di soprelevazioni di un unico piano di edifici sorti prima dell'entrata in

vigore del PR (1970), ove le distanze da confine e tra edifici possono essere

mantenute alla condizione che siano rispettate tutte le

altre disposizioni di piano regolatore e regolamento edilizio (art. 8 n. 2.2

NAPR). Caso, quest'ultimo, che non trova applicazione in concreto, posto che l'edificio

costruito a cavallo dei mapp. 206 e 1022 risale (al più presto) al 1981

(cfr. ricorso, pag. 9).

2.3. Nella fattispecie, i ricorrenti intendono sopraelevare la loro

abitazione per formare un nuovo appartamento. Il Governo, richiamando la STA 52.2002.425 del 7 febbraio 2003, ha in sostanza ritenuto che a tale progetto ostasse il

mancato accordo dei vicini, proprietari del fondo confinante e del contiguo

edificio. A torto.

Le

case delle parti in lite sono state costruite come un unico edificio negli anni

ottanta del secolo scorso. Le case non erano tenute a rispettare alcuna

distanza tra edifici, poiché erano concepite come un unico immobile. Esse non

dovevano d'altro canto rispettare alcuna distanza dal confine, perché non

esisteva alcun confine tra le stesse dal

quale potesse derivare l'obbligo di rispettare una simile distanza. Non

esistendo alcun confine fra le case ed appartenendo queste agli stessi

proprietari di allora, non è evidentemente stato stipulato un accordo per

edificare in contiguità.

Il frazionamento del fondo originario (mapp. 206) in due

distinte particelle (mapp. 206 e 1022), nel frattempo vendute ed ora appartenenti

a due diversi proprietari, ed una comproprietà coattiva (mapp. 1023), non ha

modificato la situazione di fatto preesistente. La creazione di un confine fra

le case ha tuttavia modificato il regime edilizio del fondo originario,

rendendo per principio applicabili le disposizioni sulle distanze da confine e

facendo diventare in linea di massima inedificabile

una fascia di terreno larga 6.00 m a cavallo del confine. L'edificazione

all’interno di questa fascia è di principio ammessa soltanto se i proprietari

si accordano o per costruire in contiguità o per suddividere

diversamente le distanze dal confine, ponendo a carico di uno dei due fondi la

distanza dal confine mancante all’altro, in modo che sia comunque rispettata la

distanza tra edifici risultante dalla somma delle distanze dal confine. Queste

ultime non si applicano tuttavia al controverso intervento di sopraelevazione,

poiché il muro (divisorio) esistente è

situato esattamente a cavallo del confine, che ne divide lo spessore in modo

che una metà appartiene alla part. 206 e l'altra metà alla part. 1022 (cfr.

piano di mutazione n. 1922). Sussiste

dunque già una situazione di contiguità a cavallo del confine, che non è

limitata al piano terreno, ma che si estende anche al primo piano, a

prescindere dal fatto che il volume costruito sulla part. 206 è costituito

soltanto dalla metà del muro divisorio. Tale situazione di contiguità

non richiama distanza. La costruzione del volume (ulteriore) costituito dal

nuovo appartamento può dunque avvenire senza il consenso dei vicini, nella

misura in cui l'intervento si limita a completare il disegno dell'edificio che

insiste sul mapp. 206, senza edificazione dello spazio, sovrastante o laterale,

che oltrepassa la contiguità esistente.

Non porta a diverso risultato la giurisprudenza richiamata

dal Governo ed evocata anche dai vicini qui resistenti. In effetti, la sentenza

STA 52.2002.425 concerneva un caso di sopraelevazione con edificazione dello

spazio sovrastante gli edifici contigui (cfr. pure STA 52.2005.96 dell'11

luglio 2005).

Come a

ragione ritenuto dall'Esecutivo cantonale, dal profilo del diritto pubblico non

giustifica altra conclusione nemmeno la circostanza che la progettata sopraelevazione

comporta di addossare in parte il volume costituito dal nuovo appartamento al

(lato nord del) corpo scale (mapp. 1023, sub. A) in comproprietà coattiva, dal

quale è pure previsto di realizzare l'accesso (porta d'entrata) al nuovo

appartamento. Anche il muro di questo manufatto appartiene ai ricorrenti. Neppure

da questo profilo vi è dunque motivo di negare il permesso postulato.

3.3.1. Sulla scorta delle considerazioni che

precedono, il ricorso va accolto, annullando il giudizio impugnato e

retrocedendo gli atti al Governo affinché si esprima sull'ulteriore censura relativa

agli indici edificatori.

3.2. La tassa di giustizia è a carico

dei resistenti, secondo soccombenza (art. 28 LPamm), i quali rifonderanno

inoltre ai ricorrenti, patrocinati da un legale, adeguate ripetibili per

questa sede (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 24 aprile 2013

(n. 2209) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati al Governo affinché si pronunci di nuovo in

conformità a quanto indicato al consid. 3.1.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

fr. 1'500.- è posta a carico dei resistenti, i quali rifonderanno fr. 1'200.- ai

ricorrenti a titolo di ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario