52.2013.220
Licenza edilizia per l'ampliamento di un'abitazione
3 novembre 2014Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2013.220
Lugano
3 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello
Balerna, presidente,
Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente
segretario:
Mariano
Morgani, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 13 maggio 2013 di
RI
1 e RI 2
patrocinati
da: PA 2
contro
la
decisione 24 aprile 2013 (n. 2209) del Consiglio di Stato che:
-
respinge l'impugnativa
presentata da CO 2 e CO 1 avverso la decisione 17 ottobre 2012 con cui il
municipio di Manno ha rilasciato ai ricorrenti la licenza edilizia per la
posa di una termopompa al mapp. 206 di quel comune, rispettivamente
-
accoglie l'impugnativa inoltrata
da CO 2 e CO 1 avverso la decisione 19 ottobre 2012 con cui il municipio di
Manno ha rilasciato ai ricorrenti la licenza edilizia per l'ampliamento della
casa d'abitazione al mapp. 206 di quel comune;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. RI 1 e RI 2, qui
ricorrenti, sono comproprietari del mapp. 206 di Manno, ubicato in località Masma,
in zona residenziale estensiva (R2). Il fondo confina verso sud con il mapp.
1022, costituito in proprietà per piani, di cui sono comproprietari in ragione
di un mezzo ciascuno CO 2 e CO 1, frutto di un frazionamento della part. 206
originale avvenuto nel 2010. A cavallo dei due fondi sorge una costruzione
adibita ad abitazione, precedente al frazionamento, che, prescindendo dal piano
interrato, è strutturata su un livello al mapp. 206 e su due livelli (foglio
PPP n. 30083 e n. 30084) al mapp. 1022. I due fondi detengono inoltre in comproprietà coattiva, in misura di 1/3 rispettivamente 2/3, la part. 1023, situata sul
lato ovest/sud-ovest e censita come
accesso (sub. c), giardino (sub. d), abitazione (sub. A) e autorimessa
(sub. B).
b.
Il 14 febbraio 2012, RI 1 e RI 2 hanno chiesto al municipio di Manno il permesso
di ampliare la loro casa d'abitazione, sopraelevandola di un piano in
modo da formare un secondo appartamento di 4 locali, oltre a bagno e lavanderia
al piano. Il progetto prevedeva inoltre di realizzare una terrazza sul tetto e
due posteggi esterni sul lato ovest dell'edificio, nonché di installare una
termopompa nel piano interrato in sostituzione del vecchio impianto ad olio da
riscaldamento.
Alla domanda, pubblicata
dal 5 al 19 marzo 2102, si sono opposti CO 2 e CO 1, qui resistenti, i quali
hanno contestato l'intervento segnatamente
dal profilo dell'accesso, delle distanze e dell'indice di sfruttamento.
L'11 aprile 2012, i
Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno preavvisato
favorevolmente il progetto.
In data 25 maggio 2012,
gli istanti hanno chiesto di sospendere l'esame della domanda, in vista della
presentazione di una variante.
c. Il 6 luglio 2012, gli istanti in licenza hanno in effetti
inoltrato due varianti in forma di notifica, entrambe pubblicate dal 20
luglio al 3 agosto 2012, l'una concernente l'ampliamento della costruzione
esistente, che prevede di diminuire a 3 il numero di locali dell'appartamento
al secondo livello e di ridurre conseguentemente le dimensioni della terrazza
piana sul tetto, e l'altra relativa alla termopompa, di cui è previsto lo
spostamento all'esterno, dove sono ubicati i due nuovi posteggi.
Anche queste varianti
hanno suscitato l'opposizione dei vicini confinanti, sostanzialmente per gli
stessi motivi fatti valere in precedenza. In relazione alla termopompa, gli
opponenti hanno inoltre contestato la procedura di notifica e l'assenza di una
perizia fonica, evidenziando altresì che l'attuale impianto di riscaldamento è
posto anche al loro servizio.
La
notifica di costruzione concernente la termopompa è stata trasmessa alla Sezione
per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), la quale in
data 5 ottobre 2012 ha preavvisato favorevolmente l'intervento.
Preso atto di
quest'ultimo, il 17 ottobre 2012 il municipio ha rilasciato la postulata
licenza, respingendo l'opposizione sollevata.
Il 19 ottobre successivo
l'esecutivo comunale ha rilasciato pure il permesso
per l'ampliamento dell'edificio come da variante, respingendo anche in
questo caso l'opposizione interposta.
d. Contro entrambi i provvedimenti municipali, i vicini
opponenti sono insorti davanti al Governo.
B. Con giudizio unico 24 aprile 2013, il Consiglio di
Stato ha respinto il ricorso contro la decisione 17 ottobre 2012, confermando
quindi il permesso relativo alla termopompa (dispositivo n. 1). Ha invece accolto il gravame inoltrato avverso la
decisione 19 ottobre 2012, annullando di conseguenza la licenza edilizia
concernente l'ampliamento dell'edificio abitativo al mapp. 206 (dispositivo n.
2).
Per
quanto qui interessa, il Governo ha anzitutto disatteso la censura
relativa all'insufficienza dell'accesso, ritenendo che il fatto che l'ingresso
del nuovo appartamento sarebbe previsto nel corpo
scale di cui al sub. A della part. 1023, costituito in proprietà coattiva, non
si opporrebbe al progetto e che le contestazioni sollevate al riguardo
concernessero aspetti di diritto civile anziché amministrativo. Per contro,
l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che all'intervento ostasse il mancato
ossequio della distanza tra edifici (6.00 m) prescritta dall'art. 8 delle norme di applicazione del piano regolatore. L'avvenuto frazionamento del fondo avrebbe
difatti lasciato immutata la situazione di fatto, ma creato un confine tra le
due nuove proprietà, quella degli istanti in licenza (mapp. 206) con un solo
livello e quella degli opponenti (mapp. 1022) con due livelli, conferendo ai
rispettivi proprietari la facoltà di esigere il rispetto della distanza da
confine. La fascia inedificabile si estenderebbe pure in verticale,
impedendo dunque anche una sopraelevazione a
confine. Dovendosi annullare la licenza edilizia già per questo motivo, il Governo
ha rinunciato ad esaminare l'ulteriore censura relativa agli indici
edificatori.
C. Contro il predetto giudizio
governativo, limitatamente al dispositivo n. 2, RI 1 e RI 2 si aggravano
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il suo annullamento.
In via principale postulano inoltre il rinvio degli atti all'istanza inferiore
affinché si esprima anche sulla censura concernente gli indici edificatori,
mentre in via subordinata chiedono la conferma della licenza edilizia.
Evidenziato come la domanda di costruzione in esame avesse lo
scopo di completare il disegno dell'edificio come già era nelle intenzioni dei
precedenti proprietari (signori __________), i ricorrenti sostengono che la
struttura monca della casa mostra in modo lampante che lo stabile è stato
costruito, affinché venisse nel seguito realizzata la parte mancante. La
struttura stessa dell'edificio contiene pertanto
in sé l'accordo alla contiguità, senza che sia necessario l'accordo dei proprietari
del fondo contiguo. Gli insorgenti
rilevano inoltre che, visto che metà del muro del secondo piano accanto al
quale vorrebbero edificare il volume mancante appartiene loro, i vicini
avrebbero già dato il loro consenso all'edificazione
di un volume in contiguità. Non sarebbe quindi necessario un loro nuovo
accordo. A ragione, il municipio avrebbe quindi rilasciato la licenza
richiesta. Abbondanzialmente, per il caso in cui il Tribunale reputasse di
esaminare la censura relativa agli indici edificatori, i ricorrenti contestano
che questi ultimi non siano rispettati, rinviando ai calcoli annessi alla
domanda e verificati dall'autorità comunale.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i resistenti con argomenti
che, per quanto necessario, verranno ripresi in appresso.
Il comune di Manno, dal canto suo, si rimette al giudizio del
Tribunale.
E. Il 30 settembre 2014, il Tribunale
ha acquisito agli atti dall'Ufficio del registro fondiario l'istanza di
frazionamento 23 marzo 2010 concernente il
mapp. 206 con annesso piano di mutazione n. 1922 del geometra revisore
ing. Luigi Righitto (DG 7930 S del 7 aprile 2010). Delle osservazioni formulate dalle parti si dirà, per quanto
occorre, nel seguito.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge
edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL
7.1.2.1). La legittimazione attiva degli insorgenti, istanti in licenza,
è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di
procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere emanato sulla base degli atti, completati con la documentazione raccolta
presso l'Ufficio del registro fondiario
(art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione
dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in modo sufficientemente
chiaro dalle tavole processuali.
2.2.1. Le distanze
minime tra edifici fissate dagli ordinamenti edilizi servono anzitutto ad
assicurare l'igiene (insolazione, aerazione) e la sicurezza (pericolo d'incendio)
delle costruzioni. Le distanze da confine servono invece a suddividere le distanze
tra edifici fra i fondi confinanti. A differenza di quelle dal confine, le distanze
tra edifici sono per principio sottratte alla libera disposizione delle parti,
che non possono accordarsi per ridurle. A meno che la leg-ge applicabile non lo
vieti esplicitamente, due proprietari di fondi contermini possono tuttavia
convenire di edificare in contiguità, sopprimendo
qualsiasi spazio intermedio, in modo da realizzare un'unica costruzione,
composta da due o più edifici, addossati l'uno all'altro, senza
soluzione di continuità (STA 52.2002.425 del 7 febbraio 2003 consid. 2.).
2.2. Secondo l'art. 8 n. 1
NAPR, la distanza tra due
edifici su fondi contigui è la somma delle rispettive
distanze dallo stesso confine. Dato che, giusta il n. 2, nella zona R2 la
distanza minima di un edificio dai confini verso i lotti privati è di 3.00 m, in concreto la distanza minima tra edifici su fondi contigui ammonta a 6.00 m.
Deroghe sono
ammesse, precisa l'art. 8 n. 2.3 NAPR, se il proprietario del fondo contiguo si
assume la maggior distanza in modo da garantire la
distanza tra edifici o l'obbligo di contiguità. In tale evenienza, l'accordo si
ritiene concluso con la firma da parte del vicino dell'estratto planimetrico
allegato alla domanda di costruzione, ritenuto che il Municipio annota
l'accordo nel registro degli indici. Deroghe sono altresì ammesse nel caso particolare
di soprelevazioni di un unico piano di edifici sorti prima dell'entrata in
vigore del PR (1970), ove le distanze da confine e tra edifici possono essere
mantenute alla condizione che siano rispettate tutte le
altre disposizioni di piano regolatore e regolamento edilizio (art. 8 n. 2.2
NAPR). Caso, quest'ultimo, che non trova applicazione in concreto, posto che l'edificio
costruito a cavallo dei mapp. 206 e 1022 risale (al più presto) al 1981
(cfr. ricorso, pag. 9).
2.3. Nella fattispecie, i ricorrenti intendono sopraelevare la loro
abitazione per formare un nuovo appartamento. Il Governo, richiamando la STA 52.2002.425 del 7 febbraio 2003, ha in sostanza ritenuto che a tale progetto ostasse il
mancato accordo dei vicini, proprietari del fondo confinante e del contiguo
edificio. A torto.
Le
case delle parti in lite sono state costruite come un unico edificio negli anni
ottanta del secolo scorso. Le case non erano tenute a rispettare alcuna
distanza tra edifici, poiché erano concepite come un unico immobile. Esse non
dovevano d'altro canto rispettare alcuna distanza dal confine, perché non
esisteva alcun confine tra le stesse dal
quale potesse derivare l'obbligo di rispettare una simile distanza. Non
esistendo alcun confine fra le case ed appartenendo queste agli stessi
proprietari di allora, non è evidentemente stato stipulato un accordo per
edificare in contiguità.
Il frazionamento del fondo originario (mapp. 206) in due
distinte particelle (mapp. 206 e 1022), nel frattempo vendute ed ora appartenenti
a due diversi proprietari, ed una comproprietà coattiva (mapp. 1023), non ha
modificato la situazione di fatto preesistente. La creazione di un confine fra
le case ha tuttavia modificato il regime edilizio del fondo originario,
rendendo per principio applicabili le disposizioni sulle distanze da confine e
facendo diventare in linea di massima inedificabile
una fascia di terreno larga 6.00 m a cavallo del confine. L'edificazione
all’interno di questa fascia è di principio ammessa soltanto se i proprietari
si accordano o per costruire in contiguità o per suddividere
diversamente le distanze dal confine, ponendo a carico di uno dei due fondi la
distanza dal confine mancante all’altro, in modo che sia comunque rispettata la
distanza tra edifici risultante dalla somma delle distanze dal confine. Queste
ultime non si applicano tuttavia al controverso intervento di sopraelevazione,
poiché il muro (divisorio) esistente è
situato esattamente a cavallo del confine, che ne divide lo spessore in modo
che una metà appartiene alla part. 206 e l'altra metà alla part. 1022 (cfr.
piano di mutazione n. 1922). Sussiste
dunque già una situazione di contiguità a cavallo del confine, che non è
limitata al piano terreno, ma che si estende anche al primo piano, a
prescindere dal fatto che il volume costruito sulla part. 206 è costituito
soltanto dalla metà del muro divisorio. Tale situazione di contiguità
non richiama distanza. La costruzione del volume (ulteriore) costituito dal
nuovo appartamento può dunque avvenire senza il consenso dei vicini, nella
misura in cui l'intervento si limita a completare il disegno dell'edificio che
insiste sul mapp. 206, senza edificazione dello spazio, sovrastante o laterale,
che oltrepassa la contiguità esistente.
Non porta a diverso risultato la giurisprudenza richiamata
dal Governo ed evocata anche dai vicini qui resistenti. In effetti, la sentenza
STA 52.2002.425 concerneva un caso di sopraelevazione con edificazione dello
spazio sovrastante gli edifici contigui (cfr. pure STA 52.2005.96 dell'11
luglio 2005).
Come a
ragione ritenuto dall'Esecutivo cantonale, dal profilo del diritto pubblico non
giustifica altra conclusione nemmeno la circostanza che la progettata sopraelevazione
comporta di addossare in parte il volume costituito dal nuovo appartamento al
(lato nord del) corpo scale (mapp. 1023, sub. A) in comproprietà coattiva, dal
quale è pure previsto di realizzare l'accesso (porta d'entrata) al nuovo
appartamento. Anche il muro di questo manufatto appartiene ai ricorrenti. Neppure
da questo profilo vi è dunque motivo di negare il permesso postulato.
3.3.1. Sulla scorta delle considerazioni che
precedono, il ricorso va accolto, annullando il giudizio impugnato e
retrocedendo gli atti al Governo affinché si esprima sull'ulteriore censura relativa
agli indici edificatori.
3.2. La tassa di giustizia è a carico
dei resistenti, secondo soccombenza (art. 28 LPamm), i quali rifonderanno
inoltre ai ricorrenti, patrocinati da un legale, adeguate ripetibili per
questa sede (art. 31 LPamm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 24 aprile 2013
(n. 2209) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Governo affinché si pronunci di nuovo in
conformità a quanto indicato al consid. 3.1.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di
fr. 1'500.- è posta a carico dei resistenti, i quali rifonderanno fr. 1'200.- ai
ricorrenti a titolo di ripetibili.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il segretario