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Decisione

52.2013.234

Ricorso presentato dal municipio: carenza di legittimazione attiva

10 giugno 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i municipi circa il menzionato cambiamento di prassi);

che i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in

genere, il rispetto delle condizioni formali, devono essere ossequiati in modo

severo: non costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento

Considerandi

rigoroso;

che, nella fattispecie, il ricorso presentato esclusivamente in nome del

municipio dev'essere quindi respinto in limine, siccome irricevibile per

carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e le spese (art. 28 LPamm) e non si assegnano

ripetibili, atteso come il ricorso non è stato intimato per le risposte (art.

31.

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è irricevibile.

2.Non si prelevano la tassa di giustizia e

le spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato Il

segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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