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Decisione

52.2013.251

Licenza edilizia per la ristrutturazione di un albergo e la costruzione di un nuovo edificio di appartamenti, all'interno di un comparto disciplinato da un piano particolareggiato

23 giugno 2014Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

i tetti, corpi tecnici, accessi, ecc.) nonché, in quanto non diversamente stabilito

dalle NAPP1, le norme di attuazione del piano regolatore di Muralto (di

seguito: NAPR; cfr. art. 2 cpv. 2 NAPP1).

4.3. Il comparto di riferimento del Grand Hotel è suddiviso in quattro aree

(art. 6 cpv. 1 NAPP1): (1) l'area del Grand Hotel e della Casa Rossa,

(2) di trasformazione dell'edificazione, (3) di nuova

edificazione, nonché (4) l'area del parcheggio sotterraneo.

ESTRATTO GRAFICO NAPP1

N

Per questo comparto, il piano

particolareggiato stabilisce in modo preciso gli interventi (art. 6 cpv. 2-4

NAPP1), che possono essere eseguiti al Grand Hotel e alla Casa Rossa (1).

Il piano specifica inoltre le caratteristiche principali degli edifici che

possono sorgere nell'area di trasformazione dell'edificazione (2) e nell'area

di nuova edificazione (3). Definisce in particolare l'ubicazione, l'area di

occupazione (850 mq; 500 mq), la superficie utile lorda massima (1'200 mq;

2'500 mq), la quota superiore (220.00 e 216.50 m/sm; 239.50 m/sm) e la

destinazione degli stabili, senza tuttavia disciplinarne l'utilizzazione quale residenza

secondaria (cfr. consid. 5).

5.Residenze secondarie

5.1. Giusta l'art. 75b Cost., accettato nella votazione popolare dell'11 marzo

2012, la quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità

abitative e della superficie lorda per piano utiliz-zata a scopo abitativo di

un comune non può eccedere il 20% (cpv. 1).

La legge obbliga i comuni a pubblicare ogni anno il loro piano delle quote di

abitazioni principali unitamente allo stato dettagliato della sua esecuzione (cpv. 2). Secondo l'art. 197 n. 9

Cost., disposizione transitoria dell'art. 75b Cost., se la pertinente legislazione

non entra in vigore entro due anni dall'accettazione dell'art. 75b Cost., il

Consiglio federale emana mediante ordinan-za le necessarie disposizioni

d'esecuzione per la costruzione, la vendita e l'iscrizione nel registro

fondiario (cpv. 1). I permessi di costruzione per residenze secondarie concessi

tra il 1° gennaio dell'anno che segue l'accettazione dell'art. 75b Cost. e l'entrata

in vigore delle disposizioni d'esecuzione sono nulli (cpv. 2).

5.2. Con sentenze del 22 maggio 2013 (DTF 139 II 243 e 139 II 263), il

Tribunale federale ha stabilito che l'art. 75b cpv. 1 Cost., in relazione con

l'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost., vieta direttamente il rilascio di licenze

edilizie per residenze secondarie nei comuni in cui la quota del 20% è già raggiunta o superata a partire dalla data

della sua entrata in vigore, che coincide con quella della sua

accettazione in votazione popolare, ossia l'11 marzo 2012. Questo divieto vale

per tutte le licenze edilizie rilasciate in prima istanza nei comuni interessati

dopo questa data, di principio an-che se la domanda di costruzione è stata

presentata prima della stessa. I permessi di costruzione rilasciati prima del

1° gennaio 2013 sono annullabili su ricorso, mentre quelli concessi dopo questa

data sono nulli in virtù dell'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost.

5.3. Muralto figura tra i comuni in cui si presume che la quota di abitazioni

secondarie superi il 20% del totale delle abitazioni; per questo motivo esso

figura nell'allegato all'ordinanza sulle abitazioni secondarie del 22 agosto

2012 (RS 702), in vigore dal 1° gennaio 2013. Questo documento è stato

allestito dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) sulla base,

in primo luogo, dei dati del censimento federale della popolazione 2000 (CFP

2000) confrontati, per quanto possibile, con quelli del registro federale degli

edifici e delle abitazioni (REA). Secondo il CFP 2000 risulta in particolare

che le abitazioni occupate permanentemente nel comune interessato si

attestavano al 68% (55% secondo il REA), per cui le potenziali abitazioni

secondarie assommavano al 32%. La relativa tabella, elaborata dall'Ufficio

federale di statistica il 14 giugno 2012 (in precedenza pubblicata

all'indirizzo ‹http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00236/04094/index.html?lang=it›),

è stata frattanto sostituita dalla statistica degli edifici e delle abitazioni

(SEA, pubblicata dal 12 marzo 2014 allo stesso indirizzo), dalla quale risulta

che a Muralto le abitazioni occupate da persone con domicilio nel comune assommano

al 55.5% e, di riflesso, le presunte residenze secondarie ammontano al 44.5% di

quelle totali. Tale presunzione non è inoltre stata confutata dal comune

interessato facendo capo alla possibilità concessagli a tale scopo dall'art. 1

cpv. 3 dell'ordinanza citata. Bisogna quindi concludere che Muralto è un comune

nel quale la quota di abitazioni secondarie supera il 20% del totale delle

abitazioni.

5.4. Sulla scorta della giurisprudenza del Tribunale federale e contrariamente

a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, il comune di Muralto

rientra quindi nel campo di applicazione dell'art. 75b cpv. 1 Cost. già a

partire dall'11 marzo 2012. La nuova normativa costituzionale sulle abitazioni

secondarie, applicata al caso di specie, impediva di conseguenza il rilascio

della controversa licenza, che è avvenuto il 20 dicembre 2012, segnatamente

nella misura in cui ha autorizzato la costru-

zione del nuovo edificio con 18 appartamenti interamente votati a residenza

secondaria.

5.5. Invano si richiama la CO 7 al piano particolareggiato del Grand Hotel e all'art.

8 cpv. 1 dell'ordinanza citata.

In base a questa norma, le autorizzazioni edilizie per nuove abitazioni

secondarie possono essere rilasciate in virtù del diritto

anteriore sulla base di un piano regolatore speciale inerente a un

progetto, se detto piano:

a) è stato

approvato prima dell'11 marzo 2012, e

b) disciplina

gli elementi essenziali dell'autorizzazione edilizia riguardanti l'ubicazione,

la posizione, le dimensioni e l'aspetto degli edifici e degli impianti, nonché

la modalità e l'indice del loro sfruttamento.

La disposizione (ripresa anche dall'art.

11 dell'avamprogetto alla legge federale sulle abitazioni secondarie) tutela la

fiducia (art. 9 Cost.) riposta dal cittadino nei piani regolatori speciali

(riferiti a determinati progetti), ovvero nei piani che presentano un

elevato grado di dettaglio e che anticipano elementi essenziali dell'autorizzazione

edilizia (specialmente anche con riferimento al genere di utilizzazione, il che

implica anche che il piano regolatore speciale prevede già un'utilizzazione

quale abitazione secondaria) e vengono perciò equiparati alle autorizzazioni

edilizie rilasciate in virtù del vecchio

diritto (cfr. rapporto esplicativo

17 agosto 2012 dell'ARE, pag. 17; cfr. anche Bernhard

Waldmann, Zweitwoh-nungen - vom Umgang mit einer sperrigen Verfassungsnorm,

in: Schweizerische Baurechtstagung, 2013, pag. 148 in fine).

In concreto, il PP Grand Hotel, anche se è stato approvato prima dell'11

marzo 2012, non può essere assimilato ad un piano regolatore speciale ai sensi

dell'art. 8 cpv. 1 dell'ordinanza citata. Anche se disciplina le

caratteristiche principali degli edifici che possono essere eseguiti nel

comparto in questione (cfr. supra, consid. 4.3), il piano è comunque silente

sul tema - qui centrale - della loro possibile utilizzazione quali residenze

secondarie. L'art. 6 cpv. 8 NAPP1 si limita ad ammettere, nell'area di nuova

edificazione, una SUL massima di 2'500 mq a destinazione abitativa e

residenziale. Non prevede tuttavia espressamente la possibilità di destinarla

- in tutto o in parte - a residenza secondaria. Neppure l'art. 6 cpv. 3

NAPP1, che disciplina in generale le destinazioni nel comparto di riferimento

del Grand Hotel, lo precisa. Una simile indicazione non scaturisce nemmeno dal

rapporto di pianificazione. Lo conferma inequivocabilmente la risoluzione 1°

marzo 2011 del Consiglio di Stato (n. 1392) - rimasta incontestata - che ha

approvato, come alle considerazioni di merito, il piano particolareggiato del

Grand Hotel. Dopo aver ricordato la posizione centrale e strategica del

comparto, con l'alta qualità dei servizio di trasporto pubblico, e l'invito al

comune formulato dal Dipartimento del territorio, in sede di esame preliminare,

a specificare le proprie scelte sia in termini di vincolo d'uso della parte

residenziale in prossimità dell'albergo, sia in termini di limitazione della

residenza secondaria, segnatamente nel comparto di ristrutturazione dell'edificazione,

il CdS - precisa la risoluzione 1° marzo 2011 (consid. 3.5.3., pag. 14)

- non può che prendere atto della volontà del Comune di non esprimersi in merito

al tema delle residenze secondarie in questa procedura, attendendo l'esito del

ricorso presso la corte d'appello cantonale [contro la precedente decisione

14 ottobre 2008, n. 5231, con cui il Governo aveva approvato la revisione del

piano regolatore, imponendogli (pag. 16 segg.; 70) di elaborare una variante

per disciplinare l'uso delle residenze secondarie]. Se la decisione del

Tribunale confermerà le richieste cantonali - conclude - il Comune

sarà allora chiamato a determinarsi sulla questione delle residenze secondarie

per l'intero territorio comunale, ivi compreso il comparto soggetto al PP del

Grand Hotel.

Ora, a prescindere dall'esito della menzionata procedura di ricorso - sfociata

nella sentenza 14 marzo 2011 di questa Corte (STA 90.2008.74) - è evidente che il

comune ha omesso di disciplinare la tematica delle residenze secondarie,

rinviando semmai la definizione di tale aspetto ad un secondo tempo e prendendo

in considerazione possibili restrizioni future. Neppure la dichiarazione del

pianificatore, che la CO 7 produce in questa sede, è in grado di sovvertire questa

conclusione; semmai la conferma, laddove afferma che il comune non ha ritenuto

necessario regolamentare l'aspetto della residenza, nemmeno quella secondaria

(..) (cfr. pag. 3, ultimo capoverso).

Il piano particolareggiato non fornisce dunque assicurazioni individuali e

concrete sulle possibilità di utilizzare gli edifici nel comparto quali

residenze secondarie. Da questo profilo - diversamente da altri (cfr. infra,

consid. 6 e 7) - non può neppure aver generato aspettative suscettibili di

essere tutelate secondo il principio della buona fede (cfr. Waldmann, op. cit., pag. 149). Cadono

dunque nel vuoto tutte le relative argomentazioni dell'istante in licenza.

5.6. Da ultimo, non è dato di vedere come il municipio possa aver procrastinato

indebitamente la decisione sulla domanda di costruzione, se solo si considera

che la medesima è stata completata e modificata (variante 1) dalla

stessa CO 7 il 13 aprile 2012. Già solo per questo motivo, non vi è pertanto

neppure da chiedersi se l'autorità di prime cure avrebbe dovuto applicare il

diritto antecedente all'11 marzo 2012 (cfr. al riguardo: DTF 139 II 263, consid.

7 in fine; Scolari, op. cit., ad

art. 2 LE, n. 710). Ciò che, alla fin fine, neppure la CO 7, con la generica

doglianza avanzata in sede di duplica, sostiene seriamente.

6.Distanza dal

corso d'acqua del nuovo edificio

6.1. Il PP1 ammette che nelle aree di nuova edificazione e di trasformazione

dell'edificazione, i nuovi edifici possano essere costruiti a ridosso del fiume

Ramogna. La circostanza risulta inequivocabilmente dal piano del comparto di

riferimento del Grand Hotel (cfr. piano annesso alle NAPP1), che delimita la

superficie (500 mq e 850 mq) di queste aree (ora parzialmente occupate dalla

piscina in disuso; cfr. anche rapporto di pianificazione, pag. 16 seg.). Approvando

il piano particolareggiato il Consiglio di Stato (citata risoluzione 1° marzo

2011, pag. 15) ha infatti rilevato che l'applicazione dell'art. 34 del

Regolamento della Legge Edilizia (RALE) - a quel momento vigente - porterebbe

nel caso che qui ci concerne ad una distanza minima di almeno 8.00-10.0 m dal piede d'argine del Riale Ramogna (..). Ritenuto il contesto urbano e la situazione

specifica che caratterizza il Riale Ramogna a fianco del Grand Hotel (riale

arginato) - ha precisato (pag. 15) - come pure che il Piano

particolareggiato organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una

parte esattamente delimitata del territorio comunale per, in particolare,

perseguire obbiettivi inerenti alla protezione di beni culturali di interesse

cantonale, il CdS riconferma in questa sede la possibilità di derogare alla distanza

dal riale, e quindi approvare la proposta così come adottata dal Comune.

6.2. In concreto, l'edificio con i 18 appartamenti e lo zoccolo sul quale

insiste occupano integralmente l'area di nuova edificazione e l'area di trasformazione

dell'edificazione delimitate dal PP1. Le opere progettate si estendono pertanto

fino al fiume Ramogna, delimitato da alti muri d'argine.

In sede di avviso (n. 77833), l'autorità dipartimentale ha ritenuto che il

progetto non fosse censurabile dal profilo delle distanze dal corso d'acqua, nella

misura in cui (..) sono state fissate in ambito pianificatorio e

considerate rispettose delle prescrizioni legislative riguardo alle distanze

dai corsi d'acqua (cfr. preavvisi Ufficio della pianificazione locale, pag.

14 e Ufficio dei corsi d'acqua, pagg. 11 e 14). La conclusione, sostanzialmente

avallata dal Governo, è corretta.

La conformità del nuovo stabile con le disposizioni sulle distanze dai corsi d'acqua,

come visto, è infatti già stata stabilita in sede di approvazione del piano

particolareggiato, nell'ambito della quale, valutando le circostanze del caso

concreto (comparto urbano edificato, riale arginato) e gli interessi pubblici

in gioco, è stata concessa una deroga ai sensi del previgente art. 34 RLE (nel

frattempo abrogato, BU 2013, 147). Da questo profilo, il recente PP1 - che ha già

definito le caratteristiche principali degli ingombri delle costruzioni nelle

aree in questione (cfr. supra consid. 4.3) - è assimilabile ad una

decisione individuale e concreta, con una portata che si avvicina a quella dell'autorizzazione

a costruire, segnatamente della licenza edilizia preliminare (cfr. DTF 116 Ib

185 consid. 4b, riassunta in René

Wiederkehr/Paul Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band

I, Berna 2012, n. 2031; Scolari,

op. cit., ad art. 54/55 n. 412 e 415; Peter

Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltrecht, 4. edizione, Zürich

2002, pag. 110; René Wiederkehr, Brennpunkte

der Baugebietsetappierung, in ZBl 106/2005, pag. 345 seg.). Poco conta invece

che il PP1 ammetta la costruzione di questi ingombri, ma non la imponga, come

censurano i vicini ricorrenti. Su questo punto il progetto, conforme al piano

approvato, non può in concreto essere messo in discussione. Lo impediscono la

tutela del principio dell'affidamento e la sicurezza del diritto (cfr. anche Hans W. Stutz, Uferstreifen und

Gewässerraum - Umsetzung durch die Kantone, in URP 2/2012, pag. 107 seg.). I

vicini ricorrenti non fanno d'altronde valere motivi che, secondo la giurisprudenza,

potrebbero giustificare un esame pregiudiziale del recente provvedimento

pianificatorio nell'ambito della presente procedura (cfr. DTF 123 II 337

consid. 3a, 121 II 317 consid. 12c; sentenza 1P.51/2004 del 28 febbraio 2005,

consid. 4.2. in RtiD II-2005 n. 21, pag. 121 segg.). Le nuove disposizioni federali

sulla protezione delle acque (art. 36a legge federale sulla protezione

delle acque del 24 gennaio 1991; LPAc; RS 814.20; artt. 41a segg. OPAc e

disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011; cfr. al riguardo:

STA 52.2012.139 del 18 luglio 2013), entrate in vigore dal 1° giugno 2011 -

posteriormente all'approvazione del PP1 - non hanno in concreto modificato notevolmente

le circostanze. Anche queste norme, nelle zone densamente edificate, permettono

in effetti di concedere deroghe - come l'art. 34 RLE - per impianti conformi

alla destinazione della zona, purché non vi si oppongano interessi

preponderanti (cfr. art. 41c cpv. 1 OPAc; cfr. inoltre art. 41a cpv.

4 OPAc).

7.Distanza dalla

strada

Per motivi analoghi a quelli di cui si è detto al precedente considerando, da

respingere è la censura con cui i vicini lamentano che il nuovo edificio e l'autorimessa

non rispetterebbero la linea di arretramento da via Sempione prevista dal piano

delle zone del PR. Il progetto in questione è infatti aderente al PP1, che ha

stabilito chiaramente che gli edifici nelle aree di nuova edificazione e di

trasformazione dell'edificazione, come pure il parcheggio sotterraneo (1'350

mq) al servizio degli stabili nel comparto di riferimento del Grand Hotel, possono

sorgere a confine con la citata strada (cfr. piano del comparto annesso alle

NAPP1). Su questo punto il piano particolareggiato, esplicando effetti simili a

quelli di una licenza edilizia preliminare (cfr. supra, consid. 6.2), non

può essere rimesso in discussione in questa sede con la censura addotta dai

vicini ricorrenti. Un'opposta conclusione sarebbe contraria ai principi della

buona fede e della certezza del diritto.

La linea di arretramento tuttora prevista dal piano delle zone, in contrasto

con le sagome d'ingombro successivamente definite dal PP1, non è applicabile.

Determinante è infatti il regime speciale instaurato dal piano (cfr. anche art.

2 cpv. 2 NAPP1). La contraddizione grafica è peraltro stata oggetto di una

variante, recentemente adottata dal consiglio comunale (risoluzione del 11 marzo

2014) e pubblicata (cfr. l'avviso pubblicato in: www.muralto.ch),

che ha soppresso questa linea.

8.Altezza massima

del nuovo edificio

8.1. Nell'area di nuova edificazione del comparto di riferimento del Grand

Hotel, gli edifici non possono superare la quota di 239.50 msm (art. 6

cpv. 8 secondo periodo NAPP1).

Per tutto il comparto del PP1, dispone l'art. 11 cpv. 1 NAPP1, vige l'obbligo

del tetto piano. Fanno eccezione gli edifici del Grand Hotel, della Casa Rossa

e del comparto di mantenimento dell'edificazione (..). Per i tetti piani,

precisa l'art. 11 cpv. 2 NAPP1, è prescritta la realizzazione di una superficie

sistemata a verde per almeno il 75% della superficie di copertura.

8.2. Nel caso concreto, lo stabile progettato nell'area di nuova edificazione -

coperto da un tetto piano - raggiunge la quota di m 239.50 m/sm (cfr. incarto

municipio, plico doc. 4, sezioni). È dunque conforme all'art. 6 cpv. 8 NAPP1.

Il tetto è inoltre sistemato a verde per almeno il 75%, così come prescrive l'art.

11 cpv. 2 NAPP1 (cfr. anche licenza edilizia, condizione n. 5). Il tetto non è

invece accessibile, ovvero agibile dalle persone che risiedono nell'edificio;

né, contrariamente a quanto pretendono i vicini ricorrenti, deve esserlo. L'art.

11 NAPP1 infatti non lo prescrive. L'art. 25 NAPR ritiene auspicabile la

formazione di tetti giardino accessibili, ma non la obbliga. Non essendo

fruibile dai risiedenti dello stabile, non deve neppure essere munito di un

parapetto conforme alla norma SIA 358 (= SN 543 358, edizione 2010), da

conteggiare sull'altezza (cfr. STA 52.2009.314 del 3 febbraio 2010, consid.

2.1). La semplice agibilità del tetto ai fini di manutenzione non impone invece

la posa di un simile parapetto. La citata norma SIA non è infatti applicabile

alle parti d'opera accessibili unicamente a persone istruite o formate, per es.

per l'esecuzione di lavori di manutenzione (cfr. ad cifra 0.1.3). Lavori

(quali, ad esempio, il taglio erba) che potrebbero peraltro essere effettuati

anche mediante appositi apparecchi (ad es. robot tosaerba).

Su questo punto, sono dunque da respingere le censure dei vicini ricorrenti.

9.Manufatti

sporgenti dal tetto del Grand Hotel

9.1. Secondo l'art. 6 cpv. 4 NAPP1, è ammessa, a complemento della struttura

esistente, la realizzazione di spazi abitativi e utilizzazioni a scopo

alberghiero nel sottotetto del Grand Hotel con la formazione di aperture nel

tetto, ad esempio finestre, lucernari o terrazze. Questi manufatti,

soggiunge la norma, devono essere ricavati all'interno del volume del tetto

e non sporgere oltre le falde esistenti. La norma, chiarissima nel suo

testo, vieta dunque la formazione di qualsiasi manufatto che oltrepassi il

volume e le falde del tetto esistente (cfr. anche rapporto di pianificazione,

pag. 16).

Parimenti vietata, sul tetto del Grand Hotel e della Casa Rossa, è la posa di

corpi tecnici, ovvero degli elementi di natura tecnica sporgenti oltre la

copertura degli edifici che servono al funzionamento di un impianto all'esclusivo

servizio dell'edificio, quali le scale di accesso al tetto, i torrini per gli

ascensori, i comignoli, gli impianti di ventilazione e di climatizzazione,

nonché le antenne TV (cfr. art. 13 cpv. 1 NAPP1). Il divieto è deducibile dall'art.

13 cpv. 3 NAPP1, che concede per questi manufatti, tranne per gli edifici

tutelati (Grand Hotel, Casa Rossa…) un abbuono massimo in altezza di 2 m, misurato dalla copertura del tetto (..).

9.2. Nel caso concreto, il progetto prevede all'ultimo piano del Grand

Hotel due camere (11 e 12) con due soppalchi (mezzanino camera, 5

e 6) che si collegano ad una terrazza esterna, fuoriuscendo dalla falda sud-est

del tetto. Lo si deduce chiaramente dalla sezione 2-2 agli atti (incarto municipio,

piano di cui al doc. 35n). In quanto tali, le terrazze violano chiaramente l'art.

6 cpv. 4 NAPP1, poiché non sono ricavate all'interno del volume del tetto e sporgono

oltre la falda. A torto le precedenti istanze hanno in sostanza ritenuto che i

manufatti potessero comunque essere ammessi, in quanto mascherati verso valle dal

frontone con la dicitura "Albergo Locarno" (cfr. facciata sud-est,

piano citato). L'art. 6 cpv. 4 NAPP1 non ammette una simile possibilità, né

conferisce un margine d'apprezzamento all'autorità decidente.

Analoga conclusione vale per il corpo (m 16 x 4.50 ca.) contenente gli

ascensori (lift + atrio) e un locale tecnico previsto sul fronte opposto. Anche

questo manufatto disattende il citato art. 6 cpv. 4 NAPP1, poiché oltrepassa il

volume e lo spiovente del tetto (cfr. citata sezione 2-2). Nella misura in cui

è assimilabile ad un corpo tecnico, lede pure l'art. 13 NAPP1 che esclude la formazione

di simili manufatti sul tetto del Grand Hotel.

Anche in questo caso, priva di rilievo è la circostanza che il manufatto non

sarebbe percepibile da nord-ovest, poiché mascherato dal frontone con l'iscrizione

"Grande Albergo Locarno", che verrebbe peraltro sensibilmente ampliato

su questo versante.

Su questo punto la decisione impugnata non può dunque essere confermata, poiché

il progetto è lesivo dell'art. 6 cpv. 4 NAPP1.

10. Elementi monumentali del Grand

Hotel

10.1.

10.1.1. Il Grand Hotel, con la Casa Rossa e il parco antistante, sono considerati

un bene culturale d'interesse cantonale ai sensi dell'art. 20 cpv. 3 legge

sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC; RL 9.3.2.1; art.

32 cpv. 1 NAPR, art. 6 cpv. 2 NAPP1). Attorno al complesso del Grand Hotel è

stato istituito un perimetro di rispetto (cfr. art. 32 cpv. 3 NAPR), che

coincide con la totalità dell'area interessata dal PP1 (art. 5 cpv. 2 NAPP1).

Giusta l'art. 22 cpv. 1 LBC, salvo disposizione contraria, la protezione di un

bene culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e

strutture interne ed esterne. L'art. 6 cpv. 2 NAPP1 precisa che nell'area

del Grand Hotel e Casa Rossa gli edifici esistenti devono essere

salvaguardati nella loro forma, nel loro volume, nelle loro facciate e nella

loro struttura interna relativa ai saloni e al corpo centrale delle scale

(tipologia del vuoto). I seguenti elementi monumentali del Grand Hotel, soggiunge

il cpv. 5, sono soggetti a tutela nell'ambito delle riattazioni e delle

ristrutturazioni:

- le

terrazze con le scale di accesso al parco, compreso le "grotte"

sottostanti;

- i

saloni al pianterreno nelle loro componenti;

- il

corpo centrale delle scale (tipologia del vuoto).

In base all'art. 24 cpv. 1

LBC, qualunque intervento suscettibile di modificare l'aspetto o la sostanza di

un bene protetto di interesse cantonale, può essere eseguito solo con l'autorizzazione

ed in conformità alle indicazioni del Consiglio di Stato. Con l'art. 19 cpv. 3

RBC tale competenza è stata delegata all'Ufficio dei beni culturali (UBC), il

quale, previo avviso della Commissione dei

beni culturali (CBC), decide sull'autorizzazione di intervento.

10.2. Nel caso concreto, l'Ufficio

dei beni culturali, sentita la Commissione dei beni culturali, ha preavvisato

favorevolmente (autorizzato) il progetto di restauro al complesso del Grand Hotel,

tenuto conto degli adeguamenti apportati in sede di variante (cfr. avviso

cantonale, pag. 10). Riproponendo le censure sollevate senza successo in prima

istanza, i vicini ricorrenti obiettano dal canto loro che alcuni interventi interni

ed esterni al Grand Hotel e alla Casa Rossa disattenderebbero gli art. 6 cpv. 2

e cpv. 5 NAPP1. Le loro censure, come in sostanza concluso dal Governo, sono

infondate.

10.2.1. Il

progetto non prevede anzitutto l'abbattimento dei pilastri che sorreggono le

grotte, ma solo la puntuale demolizione o formazione di alcune pareti interne

(cfr. pianta P-3). Non risulta dunque lesivo dell'art. 6 cpv. 5 NAPP1, che sottopone

a tutela questa parte del complesso. La norma non vieta infatti qualsiasi

modifica della suddivisione degli spazi. Analoga conclusione vale per le

trasformazioni interne, tutto sommato contenute, previste nella Casa Rossa, in

particolare ai piani inferiori. Da questo profilo, non vi è dunque motivo per

scostarsi dalla decisione dell'autorità cantonale competente.

Parimenti immune da violazioni di diritto è la decisione di ritenere salvaguardata

la struttura interna dei saloni: l'abbattimento di due pareti divisorie (di

ca. un paio di metri l'una) nella sala per banchetti (n. 24; cfr. pianta piano

terreno) non altera tutto sommato la struttura di quel locale, né tanto meno quella

dei "saloni grandi" (n. 5) adiacenti. Da respingere è dunque la

generica obiezione dei ricorrenti. Altrettanto conforme agli art. 6 cpv. 2 e 5

NAPP1 risulta poi il tratto di muro che, completando quello esistente, delimita

una delle due scalinate al piano interrato (P-1): non è infatti dato di vedere

in che modo questo muro, simmetrico a quello esistente sulla scalinata opposta,

possa alterare la tipologia del vuoto del corpo centrale delle scale.

10.2.2. Il

progetto approvato - come alla variante del 13 aprile 2012 - prevede un nuovo atrio

d'ingresso (PT) al Grand Hotel, a forma rettangolare (ca. 5.60 x 30 m) e chiuso da vetrate, che riprende centralmente il portico (atrio balconato) esistente

(ca. 4 x 10 m), sorretto da quattro colonne di granito. Su questo punto, il

progetto iniziale - che prevedeva un atrio a forma semiellittica, con una

tettoia a confine con via Sempione - è infatti stato ridimensionato (cfr. supra,

consid. 2.2), su sollecito dell'UBC e della CBC (cfr. scritto 15 giugno 2012

dell'UBC e avviso cantonale, pag. 10).

Ora, diversamente dal primo progetto, quello approvato mantiene gli elementi

caratteristici del portico esistente (sebbene ampliato). Come risulta dal

prospetto nord-est (cfr. incarto municipio, piano di cui al doc. 35m), il corpo

centrale (con le quattro colonne e il balcone) continua ad imporsi rispetto alla

parte aggiunta sui lati, chiusa da vetrate e esili pilastri. In quanto costituita

da una struttura leggera e trasparente, quest'ultima non altera neppure la

facciata da cui sporge. Anche l'aumento di volumetria che determina è assai

contenuto per rapporto all'ingombro complessivo del Grand Hotel.

In queste circostanze, tenuto conto della latitudine di giudizio e del margine

d'apprezzamento che l'art. 6 cpv. 2 NAPP1 riserva all'autorità decidente, anche

in questo caso non vi sono validi motivi per scostarsi dal preavviso favorevole

(autorizzazione) dell'UBC e della CBC al progetto.

11. Parco

11.1. Il comparto di tutela del parco ha una superficie di ca. 6'000 mq ed è

suddiviso in tre aree: (1) area di sistemazione paesaggistica,

(2) di correlazione con il Grand Hotel e (3) di correlazione con l'edificazione.

ESTRATTO GRAFICO NAPP1

Il comparto si estende principalmente sul fondo del Grand Hotel (part. 114) e

in parte, segnatamente nell'area di correlazione con l'edificazione, su terreni

di proprietà di terzi (a valle: part. 560, 561, 570; a nord-est: part. 736 e

759).

Secondo l'art. 10 cpv. 2 NAPP1, nel comparto non sono ammesse costruzioni né

principali, né accessorie. Nell'area di correlazione con l'edificazione,

precisa inoltre (cpv. 3), viene concesso un passo pubblico pedonale (cfr. art.

10 cpv. 3 NAPP1).

11.2. In base all'art. 10 cpv. 4 NAPP1, i proprietari del Grand Hotel

(mappale N. 114 RFD) allestiscono, sentiti il Comune e gli altri proprietari,

un concetto unitario del comparto di tutela del parco che definisce:

(a) le

modalità di intervento (sistemazione, materiali, essenze vegetali, ecc.);

(b) il

tracciato del passo pubblico pedonale nell'area di correlazione con l'edificazione

citato al cpv. 3;

(c) la

realizzazione di spazi attrezzati annessi all'attività svolta nelle

"grotte" nell'area di correlazione con il Grand Hotel.

L'utilizzazione e le attività

ammesse nell'area di correlazione con l'edificazione, prosegue il cpv. 5,

sono regolate da una convenzione fra i proprietari, il Comune e i proprietari

del Grand Hotel (mappale N. 114 RFD) basata sul concetto citato al cpv. 4. La sistemazione,

la cura e la manutenzione del comparto, soggiunge il cpv. 6, sono a

carico dei proprietari del Grand Hotel (mappale N. 114 RFD), conformemente alle

disposizioni del concetto citati al cpv. 4.

Il concetto unitario, che interessi tutte le aree del comparto e definisca

quanto richiesto dall'art. 10 cpv. 4 NAPP1, deve essere presentato

contestualmente alla domanda di costruzione di ristrutturazione del Grand

Hotel. Lo si deduce dagli obbiettivi del piano particolareggiato, che mirano

non solo a restaurare il Grand Hotel (con la Casa Rossa) e a recuperarlo come moderna struttura alberghiera, ma anche a salvaguardare l'aspetto

monumentale del comparto (oggetto del PP1) nel suo insieme e a strutturare il

parco antistante come spazio verde di qualità (cfr. art. 3 NAPP1). Il comparto di

tutela del parco, come sottolinea il rapporto di pianificazione (pag. 23),

rappresenta infatti un elemento cruciale degli obbiettivi di tutela e di

riqualifica del piano particolareggiato, con particolare riguardo ai maestosi

alberi secolari già protetti dal PR.

Il concetto unitario deve essere allestito dai proprietari del Grand Hotel, sentiti

il comune e gli altri proprietari dei fondi interessati (cfr. art. 10 cpv. 4

NAPP1). La norma non richiede un loro "consenso", ma conferisce a

questi ultimi una facoltà, segnatamente quella di esprimersi ai fini dell'elaborazione

del concetto in questione. Secondo la norma, un accordo con il comune e i proprietari

deve invece essere raggiunto mediante stipulazione della convenzione prescritta

dal cpv. 5. Convenzione che, concernendo essenzialmente la facoltà di

utilizzare una determinata area di proprietà di terzi, può anche essere

perfezionata in una fase successiva, prima del rilascio del certificato di

abitabilità del complesso alberghiero (cfr. anche infra, consid. 11.4).

11.3. Nel caso concreto, la relazione tecnica 3 ottobre 2010 annessa al

progetto indica (pag. 6) che il parco viene preservato con le sue alberature

(rimandiamo alla relazione dettagliata dell'arch. __________). I percorsi

pedonali vengono mantenuti e valorizzati. È nostra intenzione, soggiunge, ipotizzare

una sistemazione del parco che permetta le proiezioni durante il festival

internazionale del film di Locarno come avveniva in passato. Per il parco è

prevista quindi una successiva domanda di costruzione. Il citato rapporto

dell'arch. __________ dell'ottobre 2011 ("Situazione attuale e progetto di

valorizzazione - Sistemazione esterna e parco"), accompagnato da due piani

(cfr. n. 116-E01, di situazione generali esterni e di valorizzazione del

patrimonio vegetale), riferisce in particolare delle alberature esistenti (cfr.

anche infra, consid. 12.2), nonché degli arbusti e degli arredi presenti

nel comprensorio. Illustrato un concetto generale di sistemazione del parco

(ampio prato al centro - aree sempreverdi ai margini), il rapporto indica

infine (pag. 14) che il progetto include le aree esterne delimitate dal

confine particellare del mappale 114 RFD e le aree marginali del parco

direttamente confinanti, incluse nel "comparto di tutela del parco" (..),

sottolineando tuttavia che il progetto di dettaglio per queste aree

marginali è in corso di elaborazione e strettamente correlato con le future trasformazioni

concernenti gli edifici a confine con il piazzale stazione nel rispetto dei

diritti di accesso pedonali e veicolari.

Facendo propria l'osservazione dell'Ufficio della natura e del paesaggio, che

rilevava come la documentazione proposta richiama un progetto di

sistemazione del parco che non è ancora stato trasmesso al Cantone (avviso

cantonale n. 77833, pag. 11), il municipio ha da un lato imposto (licenza

edilizia, condizione ad n. 1 cpv. 6, pag. 2) di sottoporre per esame e

approvazione il piano relativo alla sistemazione e riqualifica del parco. D'altro

lato, ha comunque approvato (condizione ad n. 6) l'area di sistemazione

paesaggistica sul mappale n. 114 conformemente alle indicazioni del piano n.

116-E01, che servirà quale linea guida per le sistemazioni dei mappali

560-561 e 736 (imponendo alcune condizioni relative all'iscrizione del citato

diritto di passo e alla convenzione sull'utilizzo degli spazi prevista dall'art.

10 cpv. 5 NAPP1, cfr. infra, consid. 11.4).

Il Governo, dal canto suo, ha annullato la prima condizione (n. 1 cpv. 6), che

ha genericamente ritenuto ingiustificata visto il dossier (rapporto + piani) dell'arch.

__________, che, checché ne dicano i servizi cantonali, non necessita di sviluppi

e approfondimenti tali da giustificare un nuovo piano, ma semmai solo un'evoluzione

dello stesso che non comporta modifiche tanto sostanziali da causare possibili

lesioni dei diritti dei vicini (cfr. risoluzione impugnata, consid. 3.1). In

tal senso, ha dunque escluso la necessità di sottoporre ulteriori progetti

(..), fatto salvo il progetto di dettaglio comprendente le aree

marginali.

I vicini ricorrenti contestano questa conclusione, ribadendo la mancanza

agli atti di un concetto unitario ai sensi dell'art. 10 cpv. 4 NAPP1. A giusta

ragione.

Il dossier dell'arch. __________ - che non è peraltro dato di sapere se sia

stato allestito dopo aver sentito il comune e i proprietari dei fondi

interessati - non è assimilabile ad un tale concetto; neppure lo pretende. Dal piano

di situazione generali esterni + valorizzazione patrimonio vegetale n. 116-E01

- che mette in evidenza il comparto sulla part. 114 - non risulta in

particolare (a) come verrà sistemata l'area di correlazione dell'edificazione

sui fondi limitrofi, né (b) il tracciato del passo pubblico su quest'ultima;

tanto meno viene definita (c) la realizzazione, nell'area di correlazione del

Grand Hotel, degli spazi attrezzati annessi all'attività svolta nelle grotte. Né

fornisce alcuna indicazione delle utilizzazioni e attività ammesse nell'area di

correlazione dell'edificazione, da porre alla base della convenzione da

sottoscrivere in una fase successiva con i proprietari dei fondi interessati

(art. 10 cpv. 5 NAPP1). Il dossier dell'arch. __________ è quindi chiaramente

insufficiente ai sensi dell'art. 10 cpv. 4 NAPP1. Le carenze non sono di

dettaglio. L'opposta conclusione a cui è pervenuto il Governo, senza neppure

confrontarsi con quanto richiede l'art. 10 NAPP1, non può essere tutelata. Altrettanto

inammissibile è la condizione con cui il municipio ha imposto la presentazione

per approvazione del concetto mancante (piano per la sistemazione e

riqualifica del parco), prima dell'inizio dei lavori. Per principio, non è infatti

possibile rilasciare una licenza subordinata alla condizione di presentare -

prima dell'inizio dei lavori - i piani o i documenti mancanti (cfr. STA 52.2010.171 citata, consid. 2.2). Neppure l'approvazione

parziale (riferita alla part. 114) della sistemazione paesaggistica secondo

il piano 116-E01 giova all'istante in licenza: questo piano, come detto, è

infatti insufficiente. Lo stesso municipio ha del resto rilevato che la tutela

del parco non può essere trattata in modo discontinuo e spezzettato, ma

è una sola unità, che nell'interesse pubblico, viene trattata in modo

unitario (cfr. licenza edilizia, osservazioni alle opposizioni, ad b, pag.

4).

L'art. 10 cpv. 4 NAPP1 non chiede ai proprietari della part. 114 di raccogliere

l'approvazione del concetto da parte degli altri proprietari interessati, ma

solo, come visto, di sentirli ai fini del suo allestimento. Da questo profilo,

non pone pertanto particolari difficoltà. L'allestimento del concetto del parco

non presuppone infine che siano definiti anche gli interventi nel comparto

sottostante di ristrutturazione dell'edificazione (cfr. art. 8 NAPP1). L'edificazione

dei fondi (part. 560, 561 e 570) lungo via della Stazione non costituisce

infatti un obbiettivo del PP1.

In conclusione, su questo punto la decisione impugnata non può dunque essere

confermata.

11.4. Stante quanto precede, cadono di per sé nel vuoto anche le condizioni imposte

dal municipio con la licenza edilizia, contestate dallaCO 7, relative al

perfezionamento - prima dell'inizio dei lavori - dell'iscrizione del

diritto di passo (10 cpv. 3 NAPP1) e della convenzione sull'utilizzo degli

spazi prevista dall'art. 10 cpv. 5 NAPP1.

A titolo abbondanziale, si può comunque rilevare che questi atti mirano in

sostanza a garantire la facoltà (anche da parte di terzi) di utilizzare determinate

superfici all'interno del comparto in questione, rispettivamente a regolarne l'uso

effettivo e l'amministrazione (conformemente al quadro prestabilito nel

concetto unitario, art. 10 cpv. 4 NAPP1). Aspetti, questi, che saranno tuttavia

d'attualità solo al termine dei lavori di restauro e di recupero del complesso

del Grand Hotel, rispettivamente di sistemazione del parco antistante, come

spazio verde di qualità (cfr. art. 3 NAPP1). Considerate le finalità perseguite,

e conformemente al principio di proporzionalità (cfr. al riguardo: RDAT II-2000

n. 75 consid. 5b con rinvii), non è dunque dato di vedere per quale motivo il

perfezionamento degli atti in questione (iscrizione a RF; stipula della convenzione)

non possa essere differita alla conclusione dei lavori, e meglio a prima della richiesta

del permesso di abitabilità per il Grand Hotel.

12. Piante protette

12.1. Secondo l'art. 15 NAPP1, gli alberi indicati nel piano dei comparti

(scala 1:1000) sono di principio ripresi dalla lista degli alberi ornamentali

pregevoli protetti dall'art. 31 delle NAPR. Gli alberi protetti indicati,

soggiunge il cpv. 2, non devono essere danneggiati tramite taglio, potatura

e sfrondatura e la loro protezione è definita dal citato art. 31 NAPR.

In base all'art. 31 cpv. 4 NAPR, il taglio delle piante protette è per

principio vietato e comunque soggetto ad autorizzazione municipale, sentito il

parere di un esperto, in relazione alla qualità del progetto presentato, il

Municipio deciderà caso per caso. L'autorizzazione al taglio di un albero

protetto, precisa il cpv. 5, sarà concessa a condizione di poter realizzare

una piantagione sostitutiva in luogo adatto nello stesso mappale o nelle immediate

vicinanze. Il Municipio ha la facoltà di fissare il numero, la specie e la grandezza

dei nuovi alberi (cpv. 6).

12.2. Nel caso concreto, il progetto prevede l'eliminazione di tre piante

protette, e meglio (1) di una Sequoia sempervirens e (2) di una Magnolia

grandiflora, poiché in posizioni conflittuali con il nuovo edificio rispettivamente

l'autorimessa, nonché (3) di un Ginko biloba. Al di là di quest'ultima,

che verrebbe sostituita con un Rhododendron arboreum, nella stessa

posizione, per le altre due piante il rapporto si limita ad indicare che devono

purtroppo essere abbattute e sostituite all'interno del parco (area a

sud), al posto di altre piante che dovrebbero essere abbattute (cfr. pag. 7

e 8). Secondo il rapporto, non sussisterebbero problemi a sostituire queste

piante inserendole in un progetto di valorizzazione d'insieme di tutta l'area

verde storica (pag. 8).

Il municipio ha autorizzato il taglio di questi alberi, precisando di

chiedere mediante il progetto indicato sul "piano di situazione generali

esterni + valorizzazione patrimonio vegetale n. 116-E01" (..) la

posa di una piantumazione sostitutiva e di valorizzazione (cfr. licenza

edilizia, pag. 7 ad lettera n; cfr. anche sue osservazioni al Governo, pag. 5).

Il Governo, dal canto suo, ha tutelato questa decisione, ritenendo che tale

aspetto sarebbe stato curato con particolare attenzione dal corposo studio dell'arch.

__________.

Nella misura in cui censurano nuovamente il taglio di questi alberi, segnatamente

della Magnolia e della Sequoia, le censure dei vicini ricorrenti vanno invero disattese.

Essi non si confrontano infatti con i motivi addotti dal municipio, secondo cui

già in sede di pianificazione, nella definizione delle aree destinate alla nuova

edificazione e al parcheggio sotterraneo, ponderando tutti gli interessi, è stata

valutata la necessità di sacrificare questi alberi, in particolare la sequoia,

per permettere di realizzare l'accesso al posteggio sotterraneo (cfr. licenza

edilizia, pag. 7 ad lett. n).

Un'opposta conclusione deve essere tratta per quanto attiene la piantagione

sostitutiva, che secondo gli stessi insorgenti non sarebbe sufficientemente

definita ai sensi dell'art. 31 cpv. 5 NAPR. Dal piano a cui si richiama il municipio

(n. 116-E01) - che indica nel dettaglio le piante esistenti - non si evince in

effetti con chiarezza se, come e dove verrà realizzata una piantumazione volta

a compensare la Sequoia sempervirens e la Magnolia grandiflora da abbattere (piantumazione che dovrebbe essere indicata

in colore rosa sul citato piano). Tanto meno lo si deduce dal citato rapporto

dell'arch. __________, che ritiene la sostituzione possibile rispettivamente da

inserire in un non meglio precisato progetto di valorizzazione d'insieme.

Nella misura in cui non pone - a titolo di condizione - un chiaro obbligo di

realizzare una piantagione sostitutiva per gli alberi protetti da abbattere, contrariamente

a quanto concluso dalla precedente istanza, anche su questo punto la licenza

edilizia non può essere confermata siccome lesiva dell'art. 31 cpv. 5 NAPR.

13. Accessi

13.1. Secondo l'art. 12 cpv. 1 NAPP1, il piano degli accessi (planimetria

1:1000) indica gli accessi veicolari alle strutture di parcheggio ammessi. Quest'ultimo

prevede in particolare due accessi bidirezionali (­¯) su via Sempione: il

primo, in corrispondenza dell'area di nuova edificazione (sud-ovest); il

secondo, oltre il complesso del Grand Hotel, a confine con il mapp. 746 (nord).

Queste indicazioni - che mirano evidentemente a distaccare il più possibile gli

accessi dagli edifici protetti - sono vincolanti: lo si deduce dal testo della

norma, laddove precisa che il piano indica gli accessi veicolari ammessi;

ciò che esclude quindi la possibilità di realizzarne altri, diversi. Lo

conferma inoltre il rapporto di pianificazione (pag. 25), il quale specifica

che nel piano in questione sono indicati i punti in cui devono essere previsti

gli accessi alle strutture di parcheggio private, sia quelle esistenti sia in

particolare quelle previste.

13.2 Nel caso concreto, il progetto prevede un accesso veicolare (Ñ entrata) da via Sempione, poco prima del Grand

Hotel, e un secondo (D uscita),

sulla stessa via, di fronte alla Casa Rossa (cfr. incarto del municipio, piano

PT). Rispetto al citato piano degli accessi del PP1, sono dunque situati circa una

decina di metri più a nord (Ñ), rispettivamente

almeno 15-20 m più a sud (D).

Contrariamente a quanto concluso dalle precedenti istanze, quanto meno per quel

che concerne il secondo accesso, il progetto non può essere ritenuto conforme

all'art. 12 cpv. 1 NAPP1. Pur tenendo conto di un certo margine d'apprezzamento

nel tradurre a livello di progetto l'indicazione grafica (­¯) vincolante

risultante dal piano degli accessi, l'uscita (D)

prevista diverge infatti in modo troppo importante (min. 15-20 m) da tale piano e come tale è inammissibile. A maggior ragione se si considera che la stessa è

collocata proprio dirimpetto alla dépendence. Nella misura in cui è approdata

ad una conclusione opposta, ritenendo - a torto - che il piano fosse solo

indicativo, la decisione impugnata non può essere confermata, siccome lesiva

del diritto.

Una diversa conclusione, tenuto conto del margine d'apprezzamento di cui si è

detto, può invece tutto sommato valere per l'entrata (Ñ), marginale rispetto al Grand Hotel e comunque collocata nel

settore (di nuova edificazione) ad essa riservato.

In conclusione, anche per questo motivo il progetto, che dev'essere

rielaborato, non può pertanto essere approvato.

14. Aspetti paesaggistici

Da respingere è la generica censura con cui i ricorrenti lamentano che il nuovo

edificio, dal profilo dell'altezza e del volume, disattenderebbe il principio d'inserimento

ordinato e armonioso nel paesaggio ai sensi dell'art. 94 cpv. 2 Lst rispettivamente

la tutela e la valorizzazione del Grand Hotel quale bene culturale d'interesse

cantonale. La nuova edificazione, come rilevato giustamente dall'Ufficio della

natura e del paesaggio - che unitamente alla Commissione del paesaggio ha

preavvisato favorevolmente il progetto (cfr. avviso cantonale, pag. 11) - è

infatti conforme al piano particolareggiato. Piano che, al fine di rendere

economicamente sostenibile il raggiungimento degli obbiettivi prefissati (art.

3 NAPP1), valorizzando il comparto e il complesso monumentale protetto, gli ha attribuito

un'area specifica, definendone gli ingombri (cfr. anche ris. gov. n. 1392 del

1° marzo 2011, pag. 12 e 13). Questi ingombri (altezza, superficie utile lorda,

area occupata), considerata la portata del PP1 assimilabile a quella di una

licenza edilizia preliminare, non possono essere rimessi in discussione in

questa sede. La censura, che è volta alla fin fine a rimettere in discussione quanto

stabilito dal PP1, è pertanto inammissibile.

Parimenti irricevibile, anche perché immotivata, è infine la doglianza con cui

lamentano una privazione d'insolazione verso gli edifici di loro proprietà,

situati oltre il fiume Ramogna rispettivamente ad una ventina di metri di

distanza.

15. Aspetti ambientali

15.1. Secondo l'art. 11 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del

7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le

vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte

(limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante

esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella

misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e

dalle possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono

inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico

inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (cpv. 3).

Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo,

precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni del-l'autorità

esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio

e sopportabile sotto il profilo economico, e (b) in modo che le immissioni

foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP).

La costruzione di impianti

fissi, dispone dal canto suo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, è autorizzata solo se le

immissioni foniche da essi prodotte non superano, da sole, i VP nelle

vicinanze. L'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva

del rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore

di detti impianti siano o potrebbero essere superati, determina o fa

determinare le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF) in base a calcoli o

misurazioni (art. 38 OIF; STA 52.2008.255 del 22 agosto 2008 consid. 3.1).

15.2. Per quel che concerne la valutazione delle immissioni, l'OIF fissa negli

allegati 3 e seguenti i valori limite d'esposizione al rumore, in particolare,

i valori di pianificazione ed i valori limite d'immissione (VLI), a seconda del

tipo d'impianto ed in funzione del grado di sensibilità (GdS) assegnato alle

singole zone di utilizzazione.

I limiti di esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri sono

fissati dall'allegato 6 all'OIF, che per le zone destinate all'abitazione,

nelle quali non sono previste aziende moleste fissa un valore di pianificazione

(Lr ) di 55 dB(A) per il giorno, rispettivamente di 45 dB(A) per la

notte.

15.3. Nel caso concreto, il progetto prevede di installare diversi impianti

tecnici (caldaia alimentata a olio combustibile, diversi impianti di climatizzazione

e ventilazione, impianti di ventilazione con camini per l'evacuazione dell'aria

viziata dall'autorimessa e dalle cucine, ecc.; cfr. in tal senso: incarto

municipio, relazione tecnica: "relazione impianti RVCS", pag. 13

segg.). Questi impianti non risultano ulteriormente definiti. Ne dà atto lo

stesso studio fonico del 3 ottobre 2011 della __________ annesso al progetto

(pag. 12), che precisa come al momento (..) è stato unicamente

possibile definire i punti [teorici] di aspirazione e espulsione dell'aria.

In particolare è previsto un punto di aspirazione sul muro verso il riale Ramogna

e 3 punti di espulsione a tetto dei due edifici. In questa fase è quindi unicamente

possibile l'esecuzione di un calcolo a ritroso, determinando il livello sonoro

di emissione massima ammissibile presso i 4 punti considerati, per far in modo

che, sommato al carico fonico calcolato nel capitolo precedente (parcheggi +

rampe), non si superino i valori di pianificazione presso i punti di misura

critici (pag. 12), ovvero relativi ad alcuni edifici circostanti (cfr.

allegato 5 allo studio fonico). In tal senso, utilizzando un modello di

calcolo, è stato quindi definito il livello di pressione sonora massima Leq

= 53 dB(A), valore che deve essere garantito ad 1 m di distanza dalle griglie di espulsione e aspirazione (pag. 13). In sede di avviso cantonale,

l'autorità dipartimentale si è limitata ad imporre il rispetto di quanto

stabilito dal citato referto, in particolare che i condotti di presa e di resa

dell'aria, muniti di appositi silenziatori, dovranno essere dimensionati in

modo tale che sia rispettato il citato livello di pressione sonora [Leq 1 m di 53 dB(A)]. Il Governo, dal canto suo, ha confermato questa decisione. A torto.

La decisione dell'autorità dipartimentale, come censurano i vicini ricorrenti,

prescinde infatti dalle concrete caratteristiche e ubicazioni degli impianti

che dovranno essere installati. Si limita ad avallare un calcolo a ritroso,

con valori e punti di emissione teorici (diversi da quelli che sono stati

definiti, parzialmente, dai piani di cui alla variante 1; cfr. piano "posizione

camini d'espulsione" 13 aprile 2012 di cui al doc. 35g). Lo studio fonico,

per sua stessa ammissione, si basa oltretutto sul semplice rispetto dei valori

di pianificazione, facendo quindi astrazione del principio di prevenzione. Ciò

che, come più volte stabilito da questo Tribunale, non è ammissibile (cfr. STA

52.2012.112 del 19 febbraio 2013 consid. 8; 52.2011.312 del 22 giugno 2012 consid.

8.5). Contrariamente a quanto inspiegabilmente indicato dal Governo, il citato

studio non stabilisce affatto che ad 1 m di distanza dalle griglie di emissione il valore di pianificazione diurno di 55 dB(A) è rispettato (?) e giocoforza

a distanze maggiori tale limite sarà pure rispettato. Tanto meno che ciò

sarebbe stato concretamente valutato, come dimostrano le tabelle Allegati 6

e 7: tali tabelle si riferiscono in effetti al rumore proveniente dai

parcheggi e dalla rampa.

Anche su questo punto, la decisione impugnata non può pertanto essere

confermata.

15.4. Analoga conclusione vale per quanto attiene il carico fonico proveniente dai

bar e dai ristoranti del Grand Hotel, che tanto il progetto quanto le

precedenti istanze hanno omesso di valutare.

Il progetto prevede in particolare un pub (62 posti) e un bar (57 p., di cui 12

esterni) all'interno delle grotte (P-3), quattro sale ristorante (P-1; 162 p.)

che danno sulla terrazza destinata al servizio esterno (96 p.), nonché un piano

bar (PT; 30 p.). Lo studio fonico 3 ottobre 2011 annesso al progetto è silente

sul rumore proveniente dall'esercizio di questi spazi. L'8 novembre 2011, la CO

7 ha prodotto uno studio (verifica acustica) dell'11 ottobre 2012 della __________,

commissionata da un vicino, che si esprime tuttavia solo sull'impatto fonico (su

un'abitazione vicina) generato dal locale (bar-pub) previsto nelle grotte

(P-3).

In sede di avviso cantonale, la SPAAS non ha eseguito alcuna valutazione in

merito, ma si è limitata a imporre che, una volta definito il gerente, si dovrà

presentare una domanda di costruzione di variante che definisca nel

dettaglio le attività previste in questi spazi (bar, bar-pub, ristoranti),

disponendo che senza la presentazione di questa variante di progetto non

sarà possibile lo svolgimento di manifestazioni o d'intrattenimenti musicali di

alcun genere. Il Governo dal canto suo ha ritenuto che vi sarebbe comunque

stata una verifica del rumore dei previsti esercizi pubblici eseguita dalla __________

in data 11 ottobre 2012 (..) che avrebbe confermato una chiara prognosi positiva.

La mancanza di una verifica più di dettaglio - ha aggiunto - non potrebbe

dunque portare all'annientamento completo della licenza (..) bensì solo ad

una sua modifica nel senso che la medesima va assortita dalla condizione per

cui i lavori non potranno essere iniziati sino all'ottenimento della rispettiva

licenza per gli spazi adibiti ad esercizio pubblico, che dovrà comprendere una

dettagliata riverifica degli aspetti fonici. Tale decisione, come censurano

i vicini ricorrenti, non può essere tutelata.

Contrariamente a quanto indicato dal Governo, agli atti non figura infatti

alcuna verifica, né valutazione del rumore proveniente dai diversi spazi riservati

alla ristorazione e a bar del Grand Hotel, segnatamente di quello derivante

dalla riproduzione di musica, dalla clientela e dal servizio (cfr. al riguardo,

la direttiva del Cercle Bruit richiamata anche dal citato studio __________).

Di sicuro rilievo risulta in particolare quello connesso all'esercizio dell'ampia

terrazza esterna, con quasi un centinaio di posti. Aspetto, questo che, al di

là del divieto di svolgere particolari manifestazioni, va chiarito in

sede di rilascio del permesso e non può essere rinviato ad una successiva variante.

16. Dato che il giudizio impugnato, al

pari della licenza edilizia, non può comunque essere confermata, si può infine prescindere

dall'esaminare le ulteriori due condizioni del permesso (relative all'inizio

lavori e al permesso di abitabilità), censurate dallaCO 7.

17. 17.1. Stante quanto precede, i

ricorsi di RI 1 e RI 2, RI 4RI 5, nonché di __________ devono dunque essere

accolti, annullando la decisione impugnata unitamente alla licenza edilizia.

17.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico

della CO 7, la quale rifonderà inoltre ai vicini ricorrenti, patrocinati da un

legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm), per

entrambe le istanze.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. 1.1.

Il ricorso (c) della CO 7 è respinto.

1.2.

I ricorsi (a) di RI 1 (b__________ sono accolti.

§ Di

conseguenza, la decisione 15 maggio 2013 del Consiglio di Stato (n. 2568) e la licenza

edilizia 20 dicembre 2012 rilasciata dal municipio di Muralto sono annullate.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 4'000.-

è posta a carico della CO 7, la quale rifonderà inoltre fr. 3'000.- a __________

e fr. 3'000.- (complessivamente) a RI 1 e RI 2 RI 4, RI 5 e RI 5 a titolo di ripetibili

per entrambe le istanze.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La segretaria