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Decisione

52.2013.268

Revoca di un permesso di domicilio CE/AELS

30 maggio 2014Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti con loro via telefono, in forma scritta e di visita, qualora non

volessero seguirlo nella vicina Penisola. Del resto, egli potrebbe trasferirsi

nella fascia di confine, a una decina di chilometri quindi dal loro domicilio e

dove il sistema socioculturale è pressoché simile a quello del nostro Cantone,

cosicché le loro relazioni potranno essere senz'altro salvaguardate.

Non permette certo di sovvertire quanto precede l'argomento secondo

cui il suo allontanamento non farà altro che costringere la sua famiglia a ricorrere

all'assistenza pubblica, dal momento che la medesima fa già capo all'aiuto

sociale da quando egli si trova in carcere.

4.3. In conclusione, un'attenta

ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato

il provvedimento adottato dall'autorità inferiore anche sotto il profilo

dell'art. 8 CEDU, come pure dell'art. 13 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), di identica portata.

L'interesse pubblico a revocare il permesso di domicilio UE/AELS al ricorrente

è infatti preponderante rispetto ai suoi motivi di ordine privato di rimanere

nel nostro Paese, dove si è reso una persona indesiderata, nonostante tutti gli

anni trascorsi. Un ulteriore, semplice, ammonimento non può quindi trovare

spazio nella presente fattispecie.

5. In siffatte circostanze, la Sezione della popolazione non ha pertanto disatteso nessuna normativa internazionale e federale.

Inoltre la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere

di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri

in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima

dev'essere confermata.

6. Stante quanto precede, il ricorso

va integralmente respinto. La tassa di giudizio, commisurata al dispendio

occasionato dall'impugnativa, è posta a carico del ricorrente, in quanto

soccombente, conformemente all'art. 28 LPamm.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Spese e tassa di giustizia per

complessivi fr. 1'200.–, già anticipate dal ricorrente nella misura di fr.

800.

–, sono poste a suo carico.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il segretario