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Decisione

52.2013.269

Multa per violazione regolamento comunale per il servizio raccolta rifiuti

3 luglio 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

risiede nel comune di __________, dove è pure domiciliato.

Il 21 febbraio 2013 l'impianto di videosorveglianza istallato presso la piazza

di raccolta dei rifiuti di via __________ a __________ ha registrato la

presenza di quest'ultimo mentre, dopo essere sceso dall'autovettura targata TI

a lui intestata, depositava un sacco dei rifiuti non ufficiale nel cassonetto

adibito alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

In relazione a

questo fatto, il 5 marzo 2013 il municipio di __________ ha aperto nei confronti di RI 1 una procedura contravvenzionale, sfociata nella risoluzione n. 1281

del 2 aprile 2013 con la quale detta autorità gli ha inflitto una multa di fr.

300.- per violazione degli art. 4 cpv. 2 e 11 del regolamento concernente la

gestione dei rifiuti del comune di __________ dell'8 febbraio 2010 (RGR).

B. Con decisione 22 maggio 2013, il Consiglio di Stato ha respinto il

ricorso inoltrato da RI 1 contro la citata risoluzione municipale. L'Esecutivo

cantonale, dopo aver definito il quadro giuridico di riferimento, ha ritenuto

che il ricorrente, non essendo domiciliato a __________ non fosse autorizzato

ad usufruire di questo servizio e come tale

non potesse depositare in questo comune i rifiuti provenienti dall'economia domestica

del figlio, domiciliato nel comune di __________ in località __________,

senza oltretutto utilizzare l'apposito sacco ufficiale soggetto a tassa. Esso

ha quindi confermato la multa posta a suo carico, negando l'asserita buona fede

del ricorrente e ritenendo la sanzione conforme alla legislazione in vigore in

materia ed l'importo rispettoso del principio di proporzionalità.

C. Avverso questa pronuncia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

postulandone l'annullamento. Ritiene che la multa inflittagli sia

ingiusta e sproporzionata. Pur riconoscendo nella loro sostanza i fatti rimproveratigli, ribadisce, in maniera peraltro

piuttosto confusa, la propria buona fede, sostenendo di essere a quel

tempo convinto che l'abitazione di suo figlio, da dove provenivano i rifiuti

depositati, si trovasse sul territorio giurisdizionale di __________. Afferma

poi di essere stato tratto in inganno anche dal colore dei sacchi ufficiali

soggetti a tassa che a suo dire a quell'epoca erano neri come quello da lui

depositato e che non gli avrebbero permesso di riconoscere immediatamente l'errore

nel quale è incorso.

D. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, senza formulare

osservazioni, sia il municipio di __________, rinviando a quanto già addotto dinnanzi

alla precedente autorità di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 e 148 cpv. 3 legge organica

comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 2.1.1.2). Il ricorso è tempestivo (art. 46

cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966;

LPamm; RL 3.3.1.1) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 LPamm). L'impugnativa

è dunque ricevibile in ordine e può essere decisa sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. Giusta l'art. 145 LOC, primo capoverso, il municipio punisce

con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze

municipali od alle leggi la cui applicazione gli è affidata. La multa

amministrativa è una sanzione penale che viene inflitta dall'autorità

amministrativa, di regola per le violazioni minori di diritto pubblico. Quale

sanzione amministrativa rappresenta uno strumento coercitivo conferito all'autorità

per ottenere il rispetto della legge. Non è però paragonabile alle pene sancite

dal diritto penale propriamente detto, specie dal punto di vista della stigmatizzazione sociale (cfr. Adelio Scolari, Diritto amministrativo-parte

generale, 2a ed., Bellinzona/Cadenazzo 2002, n. 1030 e n. 1018). Conformemente

al principio della legalità, essa esige l'esistenza di una base legale (cfr. Scolari, op. cit. n 1022 e 1031). Benché

di principio sia richiesta una base legale stabilita in una legge in senso formale,

specialmente quando la sanzione comporta una grave limitazione della libertà

personale, la multa può essere stabilita

anche in un'ordinanza o regolamento, in ogni caso quando l'ammontare non sia

particolarmente elevato (cfr. Scolari,

op.cit., n. 1023 con rinvii). Le sanzioni amministrative presuppongono sempre la colpa. Se ciò valga anche

per le multe è tuttavia controverso (cfr. Scolari,

op. cit., n.1024; Ulrich

Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a

ed., Zurigo 2006, n. 1179 con rinvii). Nella fissazione dell'importo dell'ammenda

l'autorità municipale gode di un'ampia latitudine

di giudizio, essa deve comunque rispettare il principio di proporzionalità ed

essere confacentemente commisurata alla gravità dell'infrazione,

rispettivamente della colpa (cfr.

Häfelin/Mül-ler/Uhlmann, op. cit., n.

1148).

2.2

Come ben esposto dal Consiglio di Stato, l'art. 4 cpv. 1 RGR stabilisce

che nel comune di __________ il servizio di raccolta e di smaltimento dei

rifiuti è istituito come servizio pubblico. Il cpv. 2 di questa norma prevede

che possono essere smaltiti dai servizi comunali soltanto i rifiuti prodotti

nel comprensorio di questo stesso comune. La loro consegna è obbligatoria su

tutto il territorio comunale (art. 5 cpv. 1 RGR). A questo proposito il municipio

organizza il servizio e stabilisce i luoghi, le piazze di raccolta e le

modalità di consegna, se del caso in accordo con gli organi consortili (art. 5

cpv. 2 RGR).

Per quanto riguarda in particolare i rifiuti solidi urbani (RSU), il loro

smaltimento deve avvenire utilizzando esclusivamente i sacchi ufficiali tassati

(art. 11 cpv. 1 RGR).

Gli incaricati del comune, di consorzi e l'assuntore del servizio di raccolta dei

rifiuti possono effettuare controlli sui rifiuti consegnati, aprendo i sacchi ed i contenitori per verificarne il

contenuto e compiendo ogni altro accertamento per stabilirne la proprietà

(art. 28 cpv. 1 RGR). Per lo svolgimento di questi controlli il municipio può

avvalersi dell'uso della videosorveglianza, secondo le modalità previste dal

relativo regolamento comunale (art. 28 cpv. 2 RGR).

Giusta l'art. 29 cpv. 1 RGR, le infrazioni a

questo regolamento nonché alle relative ordinanze di applicazione e alle

decisioni del municipio sono punite da quest'ultimo mediante la procedura di

contravvenzione. L'importo massimo della multa è di fr. 20'000.- quando le

contravvenzioni riguardano la raccolta separata ed il compostaggio degli scarti

vegetali non compostati dai privati, organizzati dal Comune. La proceduta,

soggiunge il cpv. 2, è regolata dagli articoli 147 seguenti della Legge organica

comunale.

3.

Nella

fattispecie in esame, il deposito di un sacco, oltretutto non ufficiale, contenente rifiuti domestici nell'apposito

contenitore ubicato presso la piazza di raccolta di via __________ nel

comune di __________ è avvenuto per opera di una persona che non risiede, né è

domiciliata in questo comune, bensì a __________. L'agire del ricorrente

integra dunque chiaramente una violazione di quanto

stabilito sia dall'art. 4 cpv. 2 RGR, norma che limita la consegna di rifiuti

domestici ai soli residenti del comprensorio comunale, sia dall'art. 11

cpv. 1 RGR, che impone l'uso di sacchi ufficiali soggetti a tassa per il

deposito dei RSU negli appositi contenitori. Nulla muta a questo proposito il

fatto che tale sacco, secondo quanto affermato dall'insorgente, conteneva i

rifiuti provenienti dall'economia domestica del figlio __________. Quest'ultimo

risiede infatti in località __________, che fa parte del comune di __________,

ragione per la quale neppure in questo caso il ricorrente avrebbe potuto fare

capo alla suddetta piazza di raccolta.

RI 1 è quindi passibile di una sanzione amministrativa così come previsto all'art.

29.

RGR. A nulla gli giova affermare di aver agito in buona fede e di non

essersi reso conto sul momento dell'errore che stava commettendo. Secondo

quanto emerge dagli atti, presso la piazza di raccolta di via __________ è

presente un pannello informativo che richiama l'attenzione degli utenti circa

il fatto che l'uso della struttura "è riservato unicamente ai cittadini

residenti a __________ e ai proprietari di case secondarie sul territorio".

Inoltre su ogni cassonetto destinato alla raccolta

dei RSU è posizionato un adesivo (bianco), che, oltre a nuovamente menzionare

il comune di __________, richiama pure l'obbligo di utilizzare i sacchi

ufficiali da 17, 35, 60 o 110 L. In simili circostanze, la versione fornita dal

ricorrente, secondo cui egli non si sarebbe reso conto di trovarsi presso una

piazza di raccolta rifiuti situata nel suddetto comune e di poter utilizzare in

quel luogo soltanto i relativi sacchi ufficiali soggetti a tassa non è affatto credibile,

senza che si renda qui necessario ulteriormente disquisire sul colore dei

medesimi, che comunque erano e sono bianchi come si può desumere dal predetto

adesivo incollato sui cassonetti. Parimenti non risulta plausibile che egli non

sapesse che suo figlio risiede nel vicino

territorio di __________, anziché a __________.

La decisione impugnata va tutelata anche in relazione all'importo della multa

inflitta e al rispetto del principio di proporzionalità. Infatti, esso tiene

tutto sommato rettamente conto della duplice infrazione

commessa e dell'agire dell'insorgente. Inoltre si situa entro i limiti

concessi dalla norma. In ogni caso, tale somma è in linea con il carattere

repressivo dell'ammenda, volto ad evitare il ripetersi, in futuro, di analoghe

violazioni (cfr. Häfelin/Müller/

Uhlmann, op.cit., n. 1137).

4.

4.1. In

esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto

con conseguente conferma della decisione governativa qui impugnata.

4.2

La tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale

a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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