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Decisione

52.2013.27

Autorizzazione cantonale all'esercizio delle attività di investigazione - condanna penale

7 settembre 2013Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 opera a titolo

professionale da diversi anni in Svizzera nel campo delle attività di

investigazione, sorveglianza, difesa, trasporto valori e raccolta di

informazioni inerenti le persone per conto di ditte attive in questi settori.

Il 19 gennaio 2012, allorquando non si trovava in servizio,

egli ha avuto un acceso alterco negli spazi antistanti il supermercato __________

di __________ con un avventore che intendeva lasciare in sosta la propria

autovettura al di fuori degli appositi stalli.

In seguito a tali fatti,

con decreto d'accusa del 19 luglio 2012 il Procuratore pubblico lo ha

condannato alla pena pecuniaria di 15

aliquote giornaliere da fr. 70.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due

anni, ed alla multa di fr. 200.-, ritenendolo colpevole del reato di

lesioni semplici, per avere nelle suddette

circostanze di luogo e di tempo "intenzionalmente

cagionato un danno al corpo o alla salute di __________, e meglio per avergli sferrato un calcio ai genitali,

provocandogli con tale gesto una lesione tale da dovere richiedere un

intervento chirurgico".

Contro quest'ultimo atto RI 1 non ha sollevato alcuna opposizione, di modo che tale

condanna è cresciuta in giudicato.

B. Dando seguito ad un'istanza

presentata il 26 luglio 2012 da RI 1, con decisione 2 agosto 2012 la Polizia

cantonale ha rilasciato alla C__________ di __________,

ditta attiva nel campo della vigilanza e dell'investigazione, l'autorizzazione

ad avvalersi della collaborazione del richiedente in qualità di agente ausiliario,

ritenuto, tra l'altro, che dall'estratto del casellario giudiziale 9 luglio

2012 prodotto non risultava alcuna iscrizione di reato a suo carico.

Sennonché il 29 agosto successivo la Polizia cantonale ha ricevuto dal

Ministero Pubblico copia del decreto d'accusa 19 luglio 2012 emesso nei

confronti di RI 1. Preso così atto della condanna

penale pronunciata nei confronti di quest'ultimo e ottenuto un nuovo

estratto del casellario giudiziale aggiornato, con decisione 27 settembre 2012 tale

autorità ha revocato la predetta autorizzazione 2 agosto 2012

a favore della C__________, ritenendo che fossero venute meno le condizioni

che ne avevano determinato il rilascio.

C. Mediante giudizio del

5 dicembre 2012 il Consiglio di Stato ha confermato tale decisione, respingendo

il ricorso interposto contro la medesima da RI 1.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'art. 8 cpv. 2 della legge sulle

attività private di investigazione e di sorveglianza dell'8 novembre 1976

(Lapis; RL 1.4.3.1) non lascia alcun margine di apprezzamento, prevedendo il

rifiuto dell'autorizzazione cantonale ad operare in questo settore

professionale a chi, come nel caso concreto, è stato condannato per reati

intenzionali e la cui pena non è ancora stata cancellata dal casellario

giudiziale.

D. Avverso quest'ultima pronuncia RI 1 insorge ora dinnanzi

al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Pur riconoscendo di non essersi opposto al

decreto d'accusa pronunciato nei suoi confronti, professa la propria

estraneità ai fatti imputatigli dal Procuratore pubblico. Sostiene di essere

stato condannato penalmente sulla base di un'inchiesta lacunosa e di non

essersi assolutamente reso protagonista del reato ascrittogli. Rimprovera alle

precedenti istanze di giudizio di non avere tenuto conto delle circostanze che

hanno caratterizzato l'alterco avvenuto il 19 gennaio 2012 presso il

supermercato __________ di __________ e in particolare di non avere considerato

il fatto che nell'occasione egli aveva reagito ad una provocazione.

Chiede il richiamo dell'incarto penale che

lo concerne e dell'incarto AI relativo a __________. Domanda che siano

assunti quali testi lo stesso __________, gli agenti della polizia cantonale intervenuti

sul luogo dell'alterco, l'agente di sicurezza presente il 19 gennaio 2012

presso l'emporio __________ di __________ e la direttrice regionale alle

vendite di questa catena di negozi.

Postula infine che al suo gravame venga

conferito effetto sospensivo.

E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di

Stato, sia il Dipartimento delle istituzioni, senza formulare osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 23 cpv. 2

Lapis. La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 43 legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Di conseguenza il ricorso, tempestivo (art.

46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli

atti (art. 18 cpv. 1 LPamm), ritenuto che, come meglio si vedrà qui di

seguito, le varie prove sollecitate dal ricorrente non appaiono atte a

procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti nuovi rilevanti per l'emanazione

del presente giudizio. In ogni caso occorre sottolineare come la presumibile integralità dell'incarto penale che lo

concerne sia stata prodotta dallo stesso ricorrente dinnanzi al

Consiglio di Stato.

Considerandi

2.

Giusta l'art. 3

cpv. 1 Lapis, chiunque intende esercitare una delle attività che, in base all'art.

1.

Lapis, ricadono nel campo di applicazione di questa legge deve chiedere al

Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un'autorizzazione.

L'art. 5 cpv. 1 Lapis prevede che la stessa

è concessa se il richiedente è cittadino svizzero maggiorenne in

possesso dei diritti civili (lett. a), possiede il proprio domicilio politico o

dispone almeno di un domicilio di affari nel Cantone (lett. b), è una persona

di buona condotta (lett. c), possiede un'adeguata formazione scolastica (lett.

d), ha stipulato presso una compagnia svizzera un contratto d'assicurazione per

le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile le cui prestazioni minime

sono fissate dal regolamento (lett. e). Il requisito della nazionalità svizzera

- soggiunge il cpv. 2 di questa norma - non è richiesto per gli agenti ausiliari

che risiedono ininterrottamente nel Cantone da almeno 5 anni.

L'art. 8 Lapis precisa che l'autorizzazione

è rifiutata a chi non adempie le condizioni previste dalla legge (cpv.

1). In particolare essa è in ogni caso rifiutata a chi è stato condannato per

reati intenzionali e la cui pena non è ancora stata eliminata dal casellario

giudiziale e a chi, per i suoi precedenti, non presenta sufficienti garanzie per un corretto adempimento delle sue attività

(cpv. 2). Inoltre può essere rifiutata alle persone in possesso di attestati di

carenza beni (cpv. 3).

Giusta l'art. 9 cpv. 1 Lapis, Il Dipartimento revoca

temporaneamente o definitivamente l'autorizzazione quando il titolare non soddisfi più alle condizioni previste per il suo

rilascio (lett. a) quando ripetutamente o in modo grave egli

contravvenga alle norme della Lapis o del

relativo regolamento d'applicazione (lett. b) oppure quando uno o più

dei dipendenti o collaboratori violi gravemente o ripetutamente le norme di

legge e di regolamenti applicabili (lett. c).

3.

Come esposto in narrativa, il 19 luglio 2012 il Procuratore pubblico

ha condannato il ricorrente alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da

fr. 70.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due

anni, ed alla multa di fr. 200.-. per il reato di lesioni semplici. A quest'ultimo

il magistrato inquirente ha infatti rimproverato di avere "intenzionalmente

cagionato un danno al corpo o alla salute di __________, e meglio per avergli sferrato un calcio ai genitali, provocandogli con

tale gesto una lesione tale da dovere richiedere un intervento

chirurgico".

Invano egli tenta ora di contestare la predetta decisione penale, sostenendo di

essere estraneo al reato per il quale è stato condannato.

Il decreto di accusa è infatti cresciuto in giudicato incontestato il 27

agosto 2012, per cui non può più essere rimesso in discussione in questa sede.

Se il ricorrente non era d'accordo con le conclusioni a cui era pervenuto in

quell'occasione il magistrato inquirente doveva semplicemente interporre tempestiva

opposizione contro tale atto e pretendere così di essere sottoposto al giudizio

del competente Giudice penale. Non è quindi necessario

in questa sede procedere all'assunzione delle varie prove di cui l'insorgente

ha sollecitato l'assunzione con il preciso scopo di dimostrare la propria

estraneità ai fatti che gli sono stati rimproverati in quell'occasione. Per le

medesime ragioni, è dunque senza incorrere in una violazione dei diritti di

parte del ricorrente che il Consiglio di Stato non ha dato seguito alle

analoghe richieste che RI 1 aveva rivolto a quest'ultima istanza nella

precedente sede ricorsuale.

Se ne deve dedurre che l'insorgente, essendo stato condannato

per un reato intenzionale la cui pena risulta iscritta nel casellario

giudiziale (art. 8 cpv. 2 Lapis), non può vantare una buona condotta, per cui difetta

del requisito posto dall'art. 5 cpv. 1 lett. c Lapis per il rilascio dell'autorizzazione

all'esercizio delle attività private di investigazione e di sorveglianza

contemplate da questa stessa legge. Da qui la decisione del Dipartimento delle

istituzioni, e per esso della Polizia cantonale, fondata sull'art. 9 cpv. 1

lett. a Lapis, di revocargli il permesso che gli era stato in precedenza rilasciato.

4.

4.1. Il ricorrente non contesta la facoltà del Cantone Ticino di

sottoporre l'esercizio delle attività private di investigazione e di

sorveglianza ad autorizzazione e nemmeno il principio di porre, ai fini del

rilascio o del mantenimento di un simile permesso, delle condizioni personali, quali in particolare quella della buona

condotta. Egli ritiene però che il querelato provvedimento sarebbe

sproporzionato in quanto non terrebbe sufficientemente conto delle particolari circostanze

che hanno portato alla sua condanna.

4.2

Come sopra indicato, la contestata revoca è stata pronunciata giusta l'art.

9.

cpv. 1 lett. a Lapis in relazione con gli art. 5 cpv. 1 lett. c e 8 cpv. 2

Lapis. Mentre l'art. 5 cpv. 1 lett. c Lapis si limita a porre tra le condizioni

per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio delle attività private di

investigazione e di sorveglianza quella della buona condotta - concedendo di

principio un certo margine di apprezzamento alle autorità - l'art. 8 cpv. 2 Lapis,

che lo concretizza, non è invece formulato in maniera altrettanto aperta.

Secondo questa norma, colui che è stato condannato per reati intenzionali e la

cui pena non è ancora stata cancellata dal casellario giudiziale è infatti

considerato non adempiere il suddetto requisito, a prescindere da qualsiasi ulteriore

valutazione.

In concreto, il ricorrente è chiaramente stato sanzionato

sul piano penale per un reato intenzionale quale è quello contemplato dall'art.

123.

del codice penale svizzero (CP; RS 311.0). Al medesimo non giova pertanto

argomentare che la fattispecie penale andrebbe contestualizzata e sostenere che

la decisione adottata dall'autorità di prime cure non tiene debitamente conto

delle particolarità del caso concreto e delle conseguenze che una revoca

comporta. In presenza di una simile condanna, in base ai combinati art. 8 cpv.

2.

e 9 cpv. 1 lett. a Lapis all'autorità competente non restava infatti altro

che constatare che uno dei requisiti cui deve adempiere il detentore di un'autorizzazione

era venuto meno, e ordinare la revoca della medesima.

Un esame più sfumato della fattispecie avrebbe in effetti presupposto una

libertà nell'applicazione della legge, che tali norme non accordano (Pierre Moor,

Principes de l'activité étatique et responsabilité de l'État, in Droit

Constitutionnel suisse, 2000, pag. 265 segg. n. 60; GAAC 69/2005 n. 21 consid. 5.1).

4.3

Più che nella sua applicazione al caso concreto, ci si potrebbe

invero chiedere se la proporzionalità del provvedimento non debba essere data a

livello dei contenuti della norma stessa su cui il medesimo poggia. In altre

parole, v'è da chiedersi se il ricorrere di una delle fattispecie previste dall'art.

8.

cpv. 2 Lapis, che - come appena visto - non prevede la possibilità di operare

alcuna ponderazione degli interessi in gioco, costituisca, in ogni caso e

sempre, motivo per rifiutare o revocare l'autorizzazione, oppure se, in

determinati casi, il principio della proporzionalità non avrebbe dovuto imporre

al legislatore di adottare una disposizione che permetta alle autorità chiamate

ad applicare questa legge di tenere conto in una certa misura dell'entità della

condanna e delle circostanze che stanno a monte della medesima.

Il quesito può rimanere aperto in questa sede,

in quanto, a prescindere da qualsiasi considerazione teorica e generale, nel caso

di specie il querelato provvedimento non esplica effetti contrari al principio

della proporzionalità. Come più volte sottolineato in precedenza, l'insorgente è stato condannato ad una pena di fr. 1'050.- (corrispondente a 15 aliquote da fr. 70.– ciascuna), sospesa

condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e a una multa di fr. 200.–,

per lesioni semplici. Il reato in parola, previsto dall'art.

123.

CP, ricade tra quelli contemplati dal titolo primo, del secondo libro del

Codice penale che tratta "Dei reati contro la vita e l'integrità delle personalità

in atti" e, essendo qualificabile come un delitto, non può essere

considerato di lieve portata. Dal profilo oggettivo esso si configura dunque come

un'infrazione di una certa gravità, tant'è vero che la pena massima prevista

dalla legge è la detenzione sino a tre anni. Trattandosi di un reato commesso intenzionalmente, allo stato attuale delle cose la condanna che ne

deriva costituisce a non averne dubbio un motivo che, quand'anche la legge

permettesse una ponderazione degli interessi in gioco, a distanza di un solo

anno dalla sua crescita in giudicato giustificherebbe pienamente il mantenimento

del querelato provvedimento. Certo, stante il tenore dell'art. 8 cpv. 2 Lapis, il

ricorrente non potrà più sollecitare il rilascio di una nuova autorizzazione

sino al momento della cancellazione della pena subita dal casellario giudiziale.

Ciò ha luogo di principio dopo 10 anni dal giorno in cui il decreto d'accusa

pronunciato nei suoi confronti è divenuto esecutivo (art. 369 cpv. 3 e 6 lett.

a CP). Tuttavia, giusta l'art. 371

cpv. 3 bis CPhttps://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F311.0%2F371&SP=16|vcvfx2,

le sentenze che, come nel caso di specie, contengono una pena con la condizionale,

totale o parziale, non vengono riportate nell'estratto del casellario

rilasciato a privati se il condannato ha superato con successo il periodo di

prova. Questo significa che nella migliore delle ipotesi l'insorgente potrà

nuovamente inoltrare una nuova istanza d'autorizzazione ex art. 3 Lapis una

volta trascorsi con successo i due anni del periodo di prova fissato dal

Procuratore pubblico nel decreto d'accusa 19 luglio 2012, allegando

alla medesima un estratto del casellario giudiziale sprovvisto dell'iscrizione

della condanna qui in discussione (art. 6 lett. e regolamento di applicazione

della legge 8 novembre 1976 sulle attività private di investigazione e

sorveglianza; RALapis, RL 1.4.3.1.1). Ora, si tratta di un lasso di tempo non

propriamente lungo, sufficiente comunque a generare dei disagi non indifferenti

alla sua persona. Tenuto però conto del particolare settore d'attività che la Lapis

si prefigge di regolare, la scelta del legislatore di esigere da chi intende

operare nel campo della sorveglianza, della sicurezza e dell'investigazione privata

l'adempimento di accresciuti requisiti di integrità morale, ponendo quale

condizione l'assenza nel casellario giudiziale di iscrizioni relative a reati

intenzionali appare, in linea di principio, del tutto legittima, in quanto

dettata da evidenti interessi pubblici. Le funzioni, sovente alquanto delicate,

che queste persone sono chiamate ad assolvere fanno sì che il regime autorizzativo al quale le medesime devono

sottostare possa prevedere a questo proposito delle condizioni piuttosto

severe e restrittive. Per tornare al caso di specie, il genere

di reato per il quale il ricorrente è stato condannato è senz'altro

suscettibile di compromettere l'adempimento del requisito di cui all'art. 5

cpv. 1 lett. c Lapis su di un arco di tempo di due anni. Ciò permette dunque di

affermare che la revoca dell'autorizzazione in concreto disposta dalla Polizia

cantonale non si pone ancora in contrasto con il principio di proporzionalità,

nel senso denunciato dal ricorrente.

6.

In esito alle

considerazioni che precedono, il gravame dev'essere pertanto respinto con

conseguente conferma della risoluzione governativa impugnata.

Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione

dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto (art. 47 LPamm).

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'insorgente, secondo

soccombenza (art. 28 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le

spese di fr. 800.- sono poste a carico dell'insorgente.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

segretaria