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Decisione

52.2013.277

Naturalizzazione

6 novembre 2013Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i principi generali del diritto e tenendo conto del senso e dello scopo perseguiti dalla legislazione in materia.

Dal profilo materiale le decisioni adottate in questo ambito costituiscono

pertanto degli atti concreti di applicazione della legge. Chiunque faccia

istanza di naturalizzazione assume nella relativa procedura la qualità di parte

e può esigere l'ottenimento di una decisione,

la quale, stante il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2

Cost, deve essere motivata, soprattutto quando è negativa (DTF

129 I 232 consid. 3.3)..

Questi principi, ulteriormente ribaditi e

precisati dal Tribunale federale ancora in tempi recenti (DTF 134 I 56; 132 I

196; 131 I 18), sono stati ancorati nella LCit, con la modifica del 21 dicembre

2007, agli art. 15a (procedura nel Cantone), 15b (obbligo di motivazione) e 15c

(protezione della sfera privata), in vigore dal 1° gennaio 2009.

3. Come

accennato in narrativa, il 10 maggio 2010 il legislativo di Savosa ha concesso

l'attinenza comunale a RI 1; dal canto suo, l'8 ottobre 2010 l'UFM gli ha rilasciato l'autorizzazione federale alla naturalizzazione, valida per 3 anni. Per

poter acquisire la cittadinanza svizzera, l'interessato doveva però ottenere

ancora la concessione di quella cantonale. Sennonché, con decreto d'accusa 8

novembre 2010 (DA __________), RI 1 è stato condannato dal Procuratore pubblico

alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 70.– ciascuna

corrispondenti a fr. 700.–, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di

3 anni, nonché alla multa di fr. 500.–, per grave infrazione alle norme della

circolazione. Il 7 agosto 2010, egli aveva circolato a S__________, malgrado il

vigente limite di 50 km/h, alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia cantonale mediante apparecchio

radar, cagionando in tal modo un serio pericolo per la sicurezza altrui. La

condanna, cresciuta in giudicato, è stata iscritta a casellario giudiziale.

Il 30 dicembre 2010 l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha ricordato a RI 1 che, giusta

l'art. 14 LCit, il candidato alla naturalizzazione

deve conformarsi all'ordine giuridico. Gli ha quindi comunicato che, a

seguito della condanna penale, era venuta a mancare una delle condizioni

necessarie per l'ottenimento della cittadinanza cantonale e lo ha invitato a

ritirare la domanda.

4.4.1. Il ricorrente ammette di non adempiere attualmente le condizioni

dell'art. 14 LCit. e che la cittadinanza elvetica potrà essergli concessa

soltanto dopo la scadenza del periodo di prova di tre anni fissatogli con

decreto d'accusa dell'8 novembre 2010, allorquando

sull'estratto del casellario giudiziale non figurerà più l'iscrizione relativa alla

suddetta condanna. Egli rimprovera però alle varie autorità cantonali

che si sono chinate sulla sua domanda di

naturalizzazione di avere mantenuto un comportamento contraddittorio,

lesivo del principio della buona fede.

A questo proposito pone in evidenza come in un primo tempo l'Ufficio di

vigilanza sullo stato civile lo avesse invitato a ritirare tale istanza,

adducendo che l'autorizzazione federale alla naturalizzazione non sarebbe più

stata valida e nemmeno rinnovabile al momento della cancellazione della pena

dal casellario giudiziale. Al contrario la CPR gli aveva comunicato il 19

settembre 2011 di non voler chiedere la bocciatura della sua domanda di naturalizzazione,

essendo intenzionata ad attendere la scadenza del periodo di prova della pena che

gli era stata inflitta con il beneficio della condizionale. Sostiene pertanto di

aver mantenuto la richiesta di naturalizzazione allo scopo di ottenere una

decisione una volta trascorso il periodo di prova della pena, e non certo per

provocare una decisione negativa prima di questa scadenza. Il fatto che la sua

domanda sia stata portata dinnanzi al Gran Consiglio, che l'ha in seguito

respinta, configurerebbe quindi a suo dire una violazione del principio della

buona fede.

4.2. L'art. 9 Cost. sancisce che ognuno ha

diritto di essere trattato secondo il principio della buona fede da parte degli

organi dello Stato. L'autorità che fa

promesse o raccomandazioni, dà informazioni o assicurazioni o assume un

atteggiamento tale da far nascere precise aspettative è pertanto, in principio,

tenuta a rispettare le aspettative così suscitate, quand'anche fossero

contrarie alla legge (illegali), se sono cumulativamente adempiute le seguenti condizioni: l'autorità è intervenuta in

una situazione concreta nei confronti di una determinata persona, la

stessa ha agito o reputato di aver agito nei limiti della sua competenza, il

privato non ha immediatamente potuto rendersi conto dell'inesattezza delle

informazioni ricevute e, fondandosi sulle stesse, ha preso disposizioni che non

potrebbe modificare senza subire pregiudizio,

inoltre la legge non deve essere cambiata tra il momento della decisione

e quello in cui la buona fede viene invocata (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1 con rinvii; Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Cadenazzo 2002,

n. 616 seg., 639 con rinvii).

4.3. Nel caso di specie va innanzitutto detto

che lo scritto 30 dicembre 2010 dell'Ufficio di vigilanza sullo stato civile

conteneva effettivamente un'imprecisione, ma questa riguardava unicamente la

questione della prorogabilità del termine triennale di validità dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione.

Il ricorrente non ha comunque dato seguito all'invito che gli era stato rivolto

in quell'occasione di ritirare la sua richiesta, per cui egli non è stato

indotto da tale scritto ad adottare una qualsiasi disposizione suscettibile di

arrecargli un pregiudizio irreversibile. Già per questo motivo si deve dunque escludere

che tale episodio lo abbia leso nelle sue garanzie costituzionali.

Per quanto attiene poi all'operato della

CPR, si può chiedere se la sua decisione - adottata il 5 settembre 2011 e

comunicata all'insorgente il 19 settembre 2011 seguente - di voler sospendere l'esame della domanda di naturalizzazione in attesa

che fosse trascorso il periodo di

prova della pena inflittagli con decreto d'accusa 8 novembre 2010 avesse

una portata giuridicamente vincolante verso l'esterno e in questo senso fosse

effettivamente tale da poter far nascere in RI 1 una qualsiasi aspettativa

tutelabile dal profilo dell'art. 9 Cost. Ora, il quesito, senz'altro interessante

dal profilo giuridico, non necessita di essere risolto in questa sede, in

quanto, a prescindere dal medesimo, la decisione impugnata deve in ogni caso

essere annullata in virtù delle altre ragioni qui di seguito esposte.

5.5.1. Nel suo gravame l'insorgente rimprovera pure al Legislativo

cantonale di avere disatteso il principio della proporzionalità. Sostiene che

in seguito alla decisione negativa adottata da quest'ultima autorità egli sarà

costretto ha ricominciare da capo la procedura di naturalizzazione, mentre che

se, come auspicato in un primo tempo dalla CPR, si fosse atteso lo stralcio

della sua condanna dall'estratto del casellario giudiziale, egli avrebbe potuto

acquisire la nazionalità svizzera entro breve tempo e senza doversi fare carico

di ulteriori oneri finanziari.

5.2. Come esposto sopra, fondandosi sulla

condanna inflittagli con decreto d'accusa 8 novembre 2010, nel suo

messaggio del 14 giugno 2011 il Consiglio di Stato ha ritenuto che il

ricorrente non adempiva più le condizioni per l'ottenimento della cittadinanza cantonale,

per cui ha proposto al Gran Consiglio di respingere la sua domanda di

naturalizzazione. Sebbene che RI 1 non contesti

in questa sede l'assunto sul quale si fonda la conclusione a cui è

pervenuto in quell'occasione il Governo cantonale,

Considerandi

la questione a ben vedere non risulta così netta e scontata. Per quanto attiene

alla condizione posta dall'art. 14 lett. c LCit, bisogna considerare che nelle sue direttive sul tema l'UFM ha

specificato che in linea di principio in caso di pene detentive, pene pecuniarie

o di condanna a lavori di pubblica utilità pronunciate

con il beneficio della condizionale occorre attendere la scadenza del periodo

di prova e di un ulteriore termine di sicurezza di 6 mesi prima di statuire

sulla domanda di naturalizzazione, atteso che una volta trascorso con successo

questo lasso di tempo tali condanne non vanno più menzionate. La procedura di

naturalizzazione può però seguire ugualmente il suo corso, malgrado che il periodo di prova (e il termine supplementare di

6.

mesi) della pena sospesa con la condizionale non sia ancora decorso, allorquando si è in presenza di pene lievi

pronunciate con la condizionale, sempre che le restanti condizioni per

la naturalizzazione siano indubbiamente soddisfatte e previa valutazione della

situazione nel suo complesso. Ciò è il caso in particolare in presenza di una

multa o di un arresto (ai sensi della previgente normativa penale), come pure

per le pene detentive fino a due settimane, per le pene pecuniarie sino a 14

aliquote e/o sino a 56 ore di lavoro di pubblica utilità inflitte in seguito ad

infrazioni stradali generiche o reati commessi per negligenza, a condizione

comunque che si tratti di un'infrazione una tantum. In caso di pene leggermente

superiori a quelle appena esposte o se non si tratta di un'infrazione commessa una

tantum, deve essere valutata la situazione nel suo complesso (cfr. Manuale

sulla cittadinanza dell'UFM, n. 4.7.3.1 c, pag. 34 e seg.). Sennonché, questo specifico

aspetto non necessita in concreto di essere ulteriormente approfondito, visto

che il ricorrente non pretende in questa sede che il Gran Consiglio dovesse

rilasciargli la cittadinanza cantonale prima

della scadenza del termine di prova fissato dal Ministero pubblico e che,

comunque sia, quelle appena esposte non sono che delle direttive, le quali non privano

comunque le autorità cantonali dell'ampio margine d'apprezzamento che la legge

affida loro riguardo alla verifica dell'adempimento

o meno della suddetta condizione. Cionondimeno non si può tralasciare di

considerare che nel caso in esame si è in presenza di una persona che, pur

avendo commesso un'infrazione grave alle regole della circolazione stradale (la

quale non va affatto minimizzata), è stata condannata ad una pena pecuniaria

sospesa con la condizionale di entità tutto sommato contenuta (10 aliquote

giornaliere). Inoltre il ricorrente in precedenza non aveva mai interessato con

il proprio comportamento le autorità penali

del nostro Paese o estere e, fatta eccezione per l'aspetto testé

menzionato, sembrerebbe adempiere tutte le rimanenti condizioni per poter

ottenere la cittadinanza cantonale. In simili circostanze e alla luce delle

considerazioni che precedono, la decisione con cui il Parlamento cantonale ha respinto

tout court la domanda presentata da RI 1 denota un rigore tale da porsi

in contrasto con il principio della proporzionalità. Vista la situazione, la

soluzione inizialmente prospettata con lettera 19 settembre 2011 dalla CPR, di

tenere in sospeso la pratica sino alla scadenza del periodo di prova della pena

e di attendere ulteriori 6 mesi prima di statuire sulla medesima, avrebbe

consentito al Gran Consiglio di farsi un'idea ancor più completa in merito alla

persona del ricorrente alla luce anche del comportamento tenuto dal medesimo

durante questo lasso di tempo, senza comunque precludergli la possibilità di eventualmente adottare una decisione negativa in un

secondo tempo, qualora fosse emerso che l'insorgente non aveva superato

con successo il periodo di prova in questione o nel caso in cui nel frattempo

fosse venuto a mancare qualche altro requisito necessario per l'acquisizione della cittadinanza cantonale. Nello

stesso tempo però un simile modo di procedere avrebbe consentito a RI 1, in

caso d'assenza di ulteriori condanne, di non dover ricominciare da capo una

procedura di naturalizzazione che lo aveva già impegnato sull'arco di diversi

anni. D'altra parte lo stesso ricorrente, dopo che inizialmente aveva insistito

per ottenere una decisione in tempi rapidi, si era per atti concludenti dimostrato sostanzialmente d'accordo con

l'idea di una temporanea sospensione della procedura di naturalizzazione, cosi

come gli era stato esposto il 19 settembre del 2011 dalla CPR. Contrariamente

a quanto indicato nel rapporto di maggioranza allestito da questa commissione

il 13 maggio 2013, nessun elemento agli atti permette di affermare che successivamente a tale data RI 1 abbia modificato

la propria posizione in proposito, sollecitando nuovamente l'emanazione

di una decisione formale da parte del Parlamento prima della scadenza del periodo di prova della pena subita. Significativo

a questo proposito è il fatto che nel rapporto di minoranza della CPR è

stato rilevato come nel caso di specie non fossero intervenuti fatti nuovi suscettibili

di giustificare una modifica del modo di procedere che era stato deciso all'unanimità

dai membri di questa stessa commissione nel settembre del 2011.

Oltretutto, al di là della questione della proporzionalità, si deve considerare

che, stante quanto emerge dalle tavole processuali, il fatto di sospendere l'esame

della domanda di naturalizzazione in attesa della conclusione del periodo di

prova della pena decretato dal Ministero pubblico costituirebbe una prassi

ormai consolidata delle autorità ticinesi, ragione per la quale la decisione impugnata potrebbe porre alcuni problemi anche dal

profilo del principio della parità di trattamento qualora non dovessero sussistere

- come sembra essere il caso in concreto - ragioni valide per derogare ad un

simile modo di procedere.

5.3

Nelle sue osservazioni al ricorso il Consiglio di Stato ha rilevato che,

vista la durata del periodo di prova della pena e tenuto conto degli ulteriori

sei mesi di attesa imposti dalla prassi federale in materia, la procedura di

naturalizzazione del ricorrente non avrebbe in ogni caso potuto essere

riattivata prima del 17 giugno 2014, data che però sarebbe caduta successivamente

al termine di scadenza dell'autorizzazione federale, previsto per l'8 ottobre 2013. A questo proposito il Governo ha quindi aggiunto che anche in caso di prolungamento sino all'8

ottobre 2014 di detta autorizzazione federale, il tempo a disposizione per

poter evadere l'istanza di conferimento della

cittadinanza cantonale all'insorgente sarebbe stato insufficiente, considerata

la necessità di aggiornare l'incarto e di redigere un nuovo messaggio all'indirizzo

del Parlamento.

Ora, tale argomentazione non può essere condivisa e, soprattutto, non permette

ancora di giustificare la decisione di rifiuto qui contestata. Innanzitutto si

deve considerare che, in caso di superamento del periodo di prova, la pena di

10.

aliquote inflitta all'insorgente non verrà

più menzionata nell'estratto del casellario giudiziale a partire dall'8

novembre 2013 e non dal 17 dicembre 2013, come indicato dalle autorità cantonali,

essendo determinante la data in cui è stata pronunciata la sanzione e non la

sua crescita in giudicato (cfr. Thomas

Sprenger in Schweizerische Strafprozessordnung - Basler Kommentar,

Basilea 2011, n. 24 e seg. ad art. 437 CPP). Questo significa che, tenuto conto

del periodo d'attesa di 6 mesi, la procedura di naturalizzazione potrebbe essere riattivata "già" l'8 maggio

2014, anziché il 17 giugno 2014. Certo, l'intervallo di tempo che intercorre

tra queste due date non è enorme, ma trattasi pur sempre di quasi 5

settimane in più a disposizione delle autorità per giungere ad una decisione di

merito. Ma anche volendo prescindere da questo aspetto, si deve considerare che,

date le circostanze, è altamente verosimile che le autorità federali opteranno

se del caso per un prolungamento superiore ad un anno dell'autorizzazione

rilasciata al ricorrente, motivo per il quale il Parlamento cantonale non sarebbe

necessariamente tenuto a pronunciarsi sulla richiesta del ricorrente entro la suddetta data, ma disporrebbe

di un lasso di tempo più ampio per evadere la

pratica. Una simile possibilità è infatti esplicitamente contemplata dalle

direttive federali in materiai, le quali per l'appunto precisano che di regola

l'autorizzazione viene prorogata di un anno, ma che questo termine può essere

maggiore quando ciò appaia sensato in rapporto alla durata della procedura

cantonale (cfr. Manuale sulla cittadinanza dell'UFM, n. 2.4.1.2.6 c, pag. 29). A

questo proposito occorre in effetti considerare che, come ha avuto modo di sottolineare

in un suo recente giudizio il Tribunale federale, il termine di validità

triennale dell'autorizzazione federale di cui all'art. 13 cpv. 3 LCit mira in

primo luogo a tutelare la parte che ha formulato l'istanza di naturalizzazione.

Fissando un simile limite, il legislatore federale ha infatti inteso concretizzare

il diritto all'ottenimento di un giudizio entro un lasso di tempo ragionevole,

deducibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (principio di celerità), onde evitare che queste

procedure possano durare troppo a lungo (DTF 135 I 265 consid. 4.4). Laddove però

una proroga è domandata - come sarebbe il caso in concreto - nell'interesse stesso del candidato alla naturalizzazione e

con lo scopo di permettere di portare a compimento una procedura in corso da

tempo, non dovrebbero sussistere ostacoli alla concessione da parte dell'UFM di un prolungamento superiore ad

un anno.

6.

6.1.

In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere accolto.

Di conseguenza gli atti sono retrocessi al Gran Consiglio, e per esso alla CPR, affinché una volta trascorso

il periodo di prova della pena inflitta con decreto d'accusa 8 dicembre 2010 a RI 1 e dopo avere atteso ulteriori 6 mesi, riattivi senza indugio la procedura di

naturalizzazione che lo concerne e statuisca nuovamente sulla sua domanda di

ottenimento della cittadinanza cantonale.

6.2

Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto

sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.

Non si prelevano né tasse né spese (art. 28 LPamm).

Al ricorrente, patrocinato da un legale, deve essere riconosciuta un'indennità

per ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza gli atti sono retrocessi al Gran Consiglio, e per esso

alla CPR, affinché una volta trascorso il periodo di prova della pena inflitta

con decreto d'accusa 8 dicembre 2010 a RI 1 e dopo avere atteso ulteriori 6

mesi, riattivi senza indugio la procedura di naturalizzazione che lo concerne e

statuisca nuovamente sulla sua domanda di ottenimento della cittadinanza

cantonale.

2. Non si

prelevano né tasse, né spese. Lo Stato del Cantone Ticino è tenuto a versare

all'insorgente fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale

federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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