52.2013.281
Decorrenza del termine di ammissione alla pratica legale
24 aprile 2014Italiano13 min
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Numero d'incarto:
52.2013.281
Data decisione, Autorità:
24.04.2014, TRAM
Titolo:
Decorrenza del termine di ammissione alla pratica legale
ISCRIZIONE
PRATICANTE
art. 9 COST
art. 10 LAVV
art. 4 cpv. 1 LAVV 2012
art. 5 LAVV 2012
art. 5 cpv. 1 let. b LAVV 2012
art. 13 let. b LAVV 2012
art. 28 LAVV 2012
art. 1 RAVV 2012
art. 27 cpv. 2 RAVV 2012
Incarto n.
52.2013.281
Lugano
24 aprile
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Flavia Verzasconi, Marco Lucchini
segretario:
Federico Pestoni, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 giugno 2013 di
RI 1
contro
la decisione 28 maggio 2013 del presidente supplente
della Commissione per l'avvocatura, con la quale l'insorgente è stato ammesso
alla pratica legale a partire dal 2 maggio 2013;
ritenuto, in fatto
Fatti
A. Con decisione 24 ottobre 2012 la Camera
per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello
ha ammesso il MLaw RI 1, __________, all'alunnato amministrativo, a far tempo
dal 1° ottobre 2012, dando seguito alla sua richiesta del 12 ottobre 2012.
B. Il 28 maggio 2013, il presidente supplente della Commissione per l'avvocatura,
ha ammesso RI 1 alla pratica legale.
L'iscrizione è avvenuta a partire solo dal 2 maggio 2013 (data della relativa
istanza) e non dal 1° aprile 2013 come richiesto invece dall'interessato.
Parimenti quest'ultimo è stato iscritto nell'elenco dei praticanti.
C. Contro tale decisione RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo di essere ammesso al periodo di pratica legale a far
tempo dal 1° aprile 2013. Egli censura l'assenza di indicazioni a livello
normativo che impongono la fissazione dell'iscrizione a partire dalla data
della relativa istanza. Lamenta quindi la violazione del principio della buona
fede, del divieto di formalismo eccessivo e del principio della proporzionalità
e della legalità. Tale pronuncia sarebbe pure in contrasto con quanto in
precedenza stabilito dall'autorità al momento della sua iscrizione all'alunnato
amministrativo nel 2012, avvenuta con effetto retroattivo, al 1° ottobre 2012,
così come era stato da lui richiesto.
D. Con risposta 4 luglio 2013 la Commissione per l'avvocatura ha
chiesto la reiezione del ricorso per motivi di cui si dirà, per quanto
necessario, in seguito.
E. In sede di replica il MLaw RI 1 ha affinato le proprie tesi ricorsuali,
ribadendo che l'istanza per l'iscrizione alla pratica legale è stata inoltrata
non appena venuto in possesso dei documenti esatti dalle normative in materia.
Dal canto suo la Commissione per l'avvocatura si è limitata a riconfermarsi
nelle proprie precedenti argomentazioni.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 28 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio
2012 (LAvv; RL 3.2.1.1). La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario della decisione impugnata e, pertanto, direttamente e
personalmente toccato dalla stessa, è certa ai sensi dell'art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del
19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966,
181). Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è
dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere
emanato sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria (art. 18 cpv. 1
LPamm).
Considerandi
2.
Vista la modifica legislativa recentemente intercorsa occorre innanzitutto
verificare l'applicabilità dell'attuale LAvv alla presente fattispecie, alla
luce delle norme transitorie relative allo specifico ambito dell'iscrizione
alla pratica legale.
L'art. 13 lett. b LAvv
concede la libertà di scegliere tra un periodo biennale di praticantato presso
uno studio legale e la sua combinazione con un periodo presso un'autorità
giudiziaria o un'amministrazione pubblica nel settore contenzioso.
Il tenore della norma transitoria di cui all'art. 27 cpv. 2 del regolamento
sull'avvocatura del 18 dicembre 2012 (RAvv; RL
3.2.1.1
) prevede che per i praticanti o alunni già iscritti, si applicano
le norme vigenti al momento dell'ammissione per ulteriori due anni dall'entrata
in vigore della legge e del regolamento.
Nella presente
fattispecie il ricorrente ha chiesto l'iscrizione alla pratica legale successivamente
all'entrata in vigore della LAvv e del RAvv e pertanto solo queste ultime normative
risultano applicabili. Dall'interpretazione
letterale della predetta disposizione transitoria risulta infatti che l'iscrizione
all'alunnato rispettivamente al praticantato costituiscono due procedure
distinte l'una dall'altra, alle quali vanno
applicate le norme vigenti al momento della rispettiva ammissione.
Ritenuto dunque che l'iscrizione
alla pratica legale, disgiunta da quella all'alunnato giudiziario, è stata
richiesta nel 2013, alla presente fattispecie non risulta più applicabile la vecchia legge sull'avvocatura
del 16 settembre 2002 (vLAvv), rispettivamente il vecchio regolamento sull'avvocatura del 28 ottobre 2002 (vRAvv), bensì l'attuale LAvv del 13 febbraio 2012 e
relativo RAvv del 18 dicembre 2012.
3.
Prima di entrare nel merito delle censure sollevate dall'insorgente,
occorre spendere alcune parole in merito alla questione relativa alla competenza
a decidere del presidente supplente della Commissione per l'avvocatura.
Giusta
l'art. 5 cpv. 1 lett. b LAvv, l'ammissione all'elenco dei praticanti per l'esercizio
della pratica legale è decisa dalla Commissione per l'avvocatura. Il presidente
della medesima, rispettivamente il suo supplente (art. 4 cpv. 1 LAvv), hanno la
facoltà di decidere solo nei casi non controversi; la parte interessata può
chiedere il riesame di queste pronunce alla Commissione (art. 5 cpv. 2 LAvv).
Nella
fattispecie, con la richiesta d'iscrizione alla pratica legale inoltrata il 2
maggio 2013, il ricorrente ha postulato l'inizio della medesima a partire dal
1° aprile 2013, ponendo dunque il quesito di sua una ammissione retroattiva. Nella
misura in cui su quest'ultimo punto la domanda non è stata accolta, la
questione andava considerata come controversa e, come tale, non poteva essere
decisa dal solo presidente supplente.
Visto
tuttavia che la Commissione, nella risposta di causa, ha preso posizione in
merito all'oggetto della controversia, facendo integralmente propria la decisione qui impugnata, si deve ammettere
che il suddetto vizio iniziale quo alla competenza dell'autorità tenuta a
statuire sulla domanda dell'insorgente è stato sanato a posteriori nel corso di
procedura. Ritenuto infatti che in concreto non sussistono affatto le condizioni
per ritenere nulla l'avversata pronuncia
presidenziale, un eventuale rinvio degli atti alla Commissione per
nuovamente statuire su di un aspetto sul quale si è già pronunciata costituirebbe
un inutile formalismo.
4.
Secondo dottrina, la patente d'avvocato è un'autorizzazione
di polizia, la cui natura è costitutiva.
Essa non si limita infatti ad accertare l'esistenza di un diritto, bensì
conferisce la facoltà di esercitare tutte le
prerogative legate alla professione specifica. In termini generali tale permesso
accorda pertanto al richiedente una posizione giuridica specifica che rende, dal
momento del suo rilascio, una determinata attività conforme alla legislazione
applicabile alla fattispecie (cfr. Ulrich
Häfelin/Georg Müller/
Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurigo 2010, n. 2525 e
segg.; Fritz Gygi,
Verwaltungsrecht, Berna 1986, pag. 177).
L'art. 5 della legge federale sulla
libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61)
prevede per ogni cantone l'istituzione di un registro degli avvocati con
indirizzo professionale nel territorio cantonale, che adempiono le condizioni di
formazione e personali di cui agli articoli 7 e 8 LLCA. Secondo
l'art. 6 LLCA il titolare di una patente cantonale di avvocato che intende
esercitare la rappresentanza in giudizio deve dunque chiedere di essere
iscritto in tale registro.
L'iscrizione equivale al rilascio di un'autorizzazione, comportante specifiche facoltà,
quali ad esempio il diritto di far uso del titolo professionale o di esercitare
la rappresentanza in giudizio nell'ambito di un monopolio, ma solo a far tempo
dalla effettiva iscrizione, atto che certifica l'adempimento delle condizioni
esatte nel merito dal diritto positivo (cfr. Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel, Kommentar
zum Anwaltsgesetz, 2a ed., Berna 2011, n. 20 ad
art. 5 e n. 6 ad art. 6; Walter Fellmann,
Anwaltsrecht, Berna 2010, n. 124 e segg.; Francois Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat,
Berna 2009, n. 675 e segg.).
5.
Fatta questa premessa di ordine generale, per quanto attiene più
specificatamente al settore dei praticanti, che qui più interessa, si deve considerare che l'art. 10 LAvv prevede che nel
relativo elenco sono iscritti i richiedenti che adempiono le
condizioni di cui all'art. 7 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 e all'art. 8 cpv. 1 lett.
a-c LLCA. Per i praticanti in uno studio di
avvocatura vi deve essere pure l'assunzione di responsabilità da parte
di un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati.
L'interpretazione
sistematica della norma, l'analisi dei materiali legislativi e l'esplicito
riferimento alla LLCA, confermano come le regole valide per l'iscrizione al
registro cantonale degli avvocati siano applicabili per analogia anche a quello
dei praticanti. In effetti la loro attività è sostanzialmente parificata a
quella di un avvocato, fatto per cui, anche per questa categoria l'iscrizione,
data la sua natura costitutiva, può manifestare il proprio effetto solo a far tempo
dal momento in cui ha luogo (cfr. Messaggio n. 6406 del 12 ottobre 2010, ad
art. 10 pag. 10).
L'art.
1.
RAvv sancisce che, per ottenere l'iscrizione alla pratica legale presso un avvocato
iscritto nel relativo registro cantonale,
il candidato deve inoltrare istanza alla Commissione
per l'avvocatura. A tale istanza, soggiunge questa
stessa norma, va allegato: a) un titolo di studio riconosciuto dalla LLCA;
b) l'attestazione di assunzione da parte di un avvocato iscritto nel registro
cantonale degli avvocati; c) la prova di essere al beneficio dell'esercizio dei diritti civili; d) la conferma di non essere gravato
da attestati di carenza beni; f) l'attestazione di essere coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile
dell'avvocato. Tali condizioni rispecchiano
sostanzialmente quanto previsto dagli art. 6, 7 e 8 della LLCA e risultano pertanto conformi al diritto
federale.
Solamente una volta appurato l'adempimento di tutte
queste condizioni, sulla base di un esame dei vari documenti allegati
all'istanza, la Commissione per l'avvocatura può
iscrivere il richiedente nell'elenco dei praticanti, concedendogli in questo
modo l'autorizzazione per poter esercitare l'attività in questione. Ciò non può
che cronologicamente far seguito alle necessarie verifiche dei documenti
presentati, una volta completate eventuali carenze. Alla stessa stregua di
quanto avviene per gli avvocati, anche per i praticanti l'iscrizione nel
relativo registro può unicamente esplicare effetto soltanto a partire dal
momento in cui la competente autorità cantonale ha avuto modo di accertare l'adempimento dei requisiti prescritti dalla legge.
Di conseguenza, negando all'insorgente l'iscrizione alla pratica legale a
partire da una data antecedente all'inoltro della sua istanza in tal senso,
l'autorità inferiore ha adottato una decisione conforme al diritto e come tale
rispettosa del principio della legalità. Sebbene infatti la legislazione
cantonale non contempli alcunché di esplicito in proposito, tale soluzione si
impone in virtù della natura giuridica dell'autorizzazione di polizia in parola
nonché di tutte le considerazioni che precedono.
Nel caso in esame vi
sarebbe addirittura da chiedersi se, coerentemente con quanto sopra esposto, l'iscrizione
del ricorrente nell'albo dei praticanti non avrebbe dovuto avvenire solo con
effetto al 28 maggio 2013, data in cui è
stata adottata la decisione di ammissione, anziché al momento dell'inoltro
della relativa istanza. Sennonché, il quesito può rimanere aperto in questa
sede in quanto il divieto di una reformatio in peius impedirebbe in ogni caso al
Tribunale cantonale amministrativo di riformare la decisione impugnata in tal
senso.
6.
Il
ricorrente lamenta la lesione del principio della buona fede, visto che per l'iscrizione all'alunnato alla sua
richiesta era stato conferito effetto retroattivo.
Il
citato principio, dedotto direttamente dall'art. 9 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), conferisce a
ogni individuo la facoltà di esigere che l'autorità
statale si conformi alle sue promesse o ai suoi comportamenti, evitando
di contraddirsi o di deludere la fiducia da essa ragionevolmente suscitata
(cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1.; 125 I 209 consid. 2c; 122 II 113 consid.
3b/cc; 121 I 181 consid. 2a). Non ogni violazione di tale principio comporta tuttavia
il diritto di pretendere che l'autorità modifichi la sua decisione o ne prenda un'altra
(cfr. DTF 129 II 361 consid. 7.1).
In
concreto non sono ravvisabili gli estremi per ammettere una simile violazione. Secondo
quanto affermato dalla Commissione per l'avvocatura nella risposta di causa 4
luglio 2013, quanto avvenuto in quell'occasione era semplicemente ascrivibile ad
una svista, ciò che permette di escludere l'esistenza di un'eventuale prassi in
tal senso. In ogni caso l'interesse al rispetto delle regole vigenti in questa
materia appare preponderante rispetto all'affidamento che l'insorgente poteva
riporre in quanto era accaduto in precedenza.
7.
Il ricorrente rimprovera all'autorità di prime cure di essere
incorsa in una lesione del divieto di formalismo eccessivo, poichè la decisione
impugnata gli pregiudicherebbe l'iscrizione alla più prossima sessione di esami.
Vi è
formalismo eccessivo, contrario all'art. 29 cpv. 1 Cost., qualora la stretta
applicazione delle norme di procedura non è giustificata da nessun interesse
degno di protezione, è fine a sé stessa e complica in maniera insostenibile la
realizzazione del diritto materiale o l'accesso ai tribunali. L'eccesso di
formalismo può risiedere sia nella regola di
comportamento imposta dal diritto cantonale, sia nella sanzione che una
violazione di tale regola implica (cfr. DTF 134 II 244 consid.
2.4
; DTF 132 I 249 consid.
5).
Nel
caso specifico non è ravvisabile alcun eccesso di formalismo da parte della
precedente istanza. La domanda del ricorrente, di iscrizione nel registro dei
praticanti a partire da una data anteriore alla presentazione della sua istanza,
si scontra manifestamente con lo scopo per cui sono stati istituiti sia il
registro degli avvocati che quello dei
praticanti. In effetti, come sopra rilevato, l'iscrizione in tali
registri comporta l'adempimento di una serie di condizioni professionali e personali che vanno verificate prima dell'ammissione,
e non a posteriori (cfr. DTF 2P.79/2003 del 4 luglio 2003 consid. 1.1; Walter Fellmann, op. cit., n. 78 e seg.,
124.
e seg., 675 e seg.; Francois
Bohnet/Vincent Martenet, op. cit., n. 679 e seg; n. 691 e seg.; n.
1112; Kaspar Schiller, Schweizerisches
Anwaltsrecht, Zurigo 2009, n. 158 e seg.). Anche questa censura va pertanto respinta.
8.
Da ultimo il ricorrente si duole
della violazione del principio della proporzionalità, che esige che le
restrizioni dei diritti dei cittadini siano
idonee, necessarie e proporzionali a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico perseguito (cfr. STA
90.2012.6
del 21 marzo 2013; RDAT II-2000
n. 75 consid. 5b con rinvii). Sostiene che il fatto di vedersi privato della possibilità di iscriversi
alla sessione autunnale 2014 dell'esame di capacità d'avvocato lo obbligherebbe
a prolungare la pratica oltre il termine di due anni previsto dall'art. 10 cpv.
2.
LAvv.
La
censura non merita accoglimento. In
effetti, il momento d'inoltro dell'istanza d'iscrizione
è stato deliberatamente scelto dal ricorrente. Egli avrebbe potuto e dovuto anticipare
l'ottenimento dei relativi documenti mancanti, così da evitare l'inconveniente
da lui evocato. D'altro canto, come giustamente osservato dalla Commissione, la normativa in vigore permette
comunque una proroga dell'iscrizione nell'elenco senza che ciò pregiudichi in
maniera irrimediabile la carriera professionale del ricorrente.
9.
Sulla base di quanto precede il gravame va respinto con conseguente
conferma della decisione impugnata.
La
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La
tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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