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Decisione

52.2013.281

Decorrenza del termine di ammissione alla pratica legale

24 aprile 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 24 ottobre 2012 la Camera

per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello

ha ammesso il MLaw RI 1, __________, all'alunnato amministrativo, a far tempo

dal 1° ottobre 2012, dando seguito alla sua richiesta del 12 ottobre 2012.

B. Il 28 maggio 2013, il presidente supplente della Commissione per l'avvocatura,

ha ammesso RI 1 alla pratica legale.

L'iscrizione è avvenuta a partire solo dal 2 maggio 2013 (data della relativa

istanza) e non dal 1° aprile 2013 come richiesto invece dall'interessato.

Parimenti quest'ultimo è stato iscritto nell'elenco dei praticanti.

C. Contro tale decisione RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo di essere ammesso al periodo di pratica legale a far

tempo dal 1° aprile 2013. Egli censura l'assenza di indicazioni a livello

normativo che impongono la fissazione dell'iscrizione a partire dalla data

della relativa istanza. Lamenta quindi la violazione del principio della buona

fede, del divieto di formalismo eccessivo e del principio della proporzionalità

e della legalità. Tale pronuncia sarebbe pure in contrasto con quanto in

precedenza stabilito dall'autorità al momento della sua iscrizione all'alunnato

amministrativo nel 2012, avvenuta con effetto retroattivo, al 1° ottobre 2012,

così come era stato da lui richiesto.

D. Con risposta 4 luglio 2013 la Commissione per l'avvocatura ha

chiesto la reiezione del ricorso per motivi di cui si dirà, per quanto

necessario, in seguito.

E. In sede di replica il MLaw RI 1 ha affinato le proprie tesi ricorsuali,

ribadendo che l'istanza per l'iscrizione alla pratica legale è stata inoltrata

non appena venuto in possesso dei documenti esatti dalle normative in materia.

Dal canto suo la Commissione per l'avvocatura si è limitata a riconfermarsi

nelle proprie precedenti argomentazioni.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 28 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio

2012 (LAvv; RL 3.2.1.1). La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario della decisione impugnata e, pertanto, direttamente e

personalmente toccato dalla stessa, è certa ai sensi dell'art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del

19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966,

181). Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è

dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere

emanato sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria (art. 18 cpv. 1

LPamm).

Considerandi

2.

Vista la modifica legislativa recentemente intercorsa occorre innanzitutto

verificare l'applicabilità dell'attuale LAvv alla presente fattispecie, alla

luce delle norme transitorie relative allo specifico ambito dell'iscrizione

alla pratica legale.

L'art. 13 lett. b LAvv

concede la libertà di scegliere tra un periodo biennale di praticantato presso

uno studio legale e la sua combinazione con un periodo presso un'autorità

giudiziaria o un'amministrazione pubblica nel settore contenzioso.

Il tenore della norma transitoria di cui all'art. 27 cpv. 2 del regolamento

sull'avvocatura del 18 dicembre 2012 (RAvv; RL

3.2.1.1

) prevede che per i praticanti o alunni già iscritti, si applicano

le norme vigenti al momento dell'ammissione per ulteriori due anni dall'entrata

in vigore della legge e del regolamento.

Nella presente

fattispecie il ricorrente ha chiesto l'iscrizione alla pratica legale successivamente

all'entrata in vigore della LAvv e del RAvv e pertanto solo queste ultime normative

risultano applicabili. Dall'interpretazione

letterale della predetta disposizione transitoria risulta infatti che l'iscrizione

all'alunnato rispettivamente al praticantato costituiscono due procedure

distinte l'una dall'altra, alle quali vanno

applicate le norme vigenti al momento della rispettiva ammissione.

Ritenuto dunque che l'iscrizione

alla pratica legale, disgiunta da quella all'alunnato giudiziario, è stata

richiesta nel 2013, alla presente fattispecie non risulta più applicabile la vecchia legge sull'avvocatura

del 16 settembre 2002 (vLAvv), rispettivamente il vecchio regolamento sull'avvocatura del 28 ottobre 2002 (vRAvv), bensì l'attuale LAvv del 13 febbraio 2012 e

relativo RAvv del 18 dicembre 2012.

3.

Prima di entrare nel merito delle censure sollevate dall'insorgente,

occorre spendere alcune parole in merito alla questione relativa alla competenza

a decidere del presidente supplente della Commissione per l'avvocatura.

Giusta

l'art. 5 cpv. 1 lett. b LAvv, l'ammissione all'elenco dei praticanti per l'esercizio

della pratica legale è decisa dalla Commissione per l'avvocatura. Il presidente

della medesima, rispettivamente il suo supplente (art. 4 cpv. 1 LAvv), hanno la

facoltà di decidere solo nei casi non controversi; la parte interessata può

chiedere il riesame di queste pronunce alla Commissione (art. 5 cpv. 2 LAvv).

Nella

fattispecie, con la richiesta d'iscrizione alla pratica legale inoltrata il 2

maggio 2013, il ricorrente ha postulato l'inizio della medesima a partire dal

1° aprile 2013, ponendo dunque il quesito di sua una ammissione retroattiva. Nella

misura in cui su quest'ultimo punto la domanda non è stata accolta, la

questione andava considerata come controversa e, come tale, non poteva essere

decisa dal solo presidente supplente.

Visto

tuttavia che la Commissione, nella risposta di causa, ha preso posizione in

merito all'oggetto della controversia, facendo integralmente propria la decisione qui impugnata, si deve ammettere

che il suddetto vizio iniziale quo alla competenza dell'autorità tenuta a

statuire sulla domanda dell'insorgente è stato sanato a posteriori nel corso di

procedura. Ritenuto infatti che in concreto non sussistono affatto le condizioni

per ritenere nulla l'avversata pronuncia

presidenziale, un eventuale rinvio degli atti alla Commissione per

nuovamente statuire su di un aspetto sul quale si è già pronunciata costituirebbe

un inutile formalismo.

4.

Secondo dottrina, la patente d'avvocato è un'autorizzazione

di polizia, la cui natura è costitutiva.

Essa non si limita infatti ad accertare l'esistenza di un diritto, bensì

conferisce la facoltà di esercitare tutte le

prerogative legate alla professione specifica. In termini generali tale permesso

accorda pertanto al richiedente una posizione giuridica specifica che rende, dal

momento del suo rilascio, una determinata attività conforme alla legislazione

applicabile alla fattispecie (cfr. Ulrich

Häfelin/Georg Müller/

Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurigo 2010, n. 2525 e

segg.; Fritz Gygi,

Verwaltungsrecht, Berna 1986, pag. 177).

L'art. 5 della legge federale sulla

libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61)

prevede per ogni cantone l'istituzione di un registro degli avvocati con

indirizzo professionale nel territorio cantonale, che adempiono le condizioni di

formazione e personali di cui agli articoli 7 e 8 LLCA. Secondo

l'art. 6 LLCA il titolare di una patente cantonale di avvocato che intende

esercitare la rappresentanza in giudizio deve dunque chiedere di essere

iscritto in tale registro.

L'iscrizione equivale al rilascio di un'autorizzazione, comportante specifiche facoltà,

quali ad esempio il diritto di far uso del titolo professionale o di esercitare

la rappresentanza in giudizio nell'ambito di un monopolio, ma solo a far tempo

dalla effettiva iscrizione, atto che certifica l'adempimento delle condizioni

esatte nel merito dal diritto positivo (cfr. Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel, Kommentar

zum Anwaltsgesetz, 2a ed., Berna 2011, n. 20 ad

art. 5 e n. 6 ad art. 6; Walter Fellmann,

Anwaltsrecht, Berna 2010, n. 124 e segg.; Francois Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat,

Berna 2009, n. 675 e segg.).

5.

Fatta questa premessa di ordine generale, per quanto attiene più

specificatamente al settore dei praticanti, che qui più interessa, si deve considerare che l'art. 10 LAvv prevede che nel

relativo elenco sono iscritti i richiedenti che adempiono le

condizioni di cui all'art. 7 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 e all'art. 8 cpv. 1 lett.

a-c LLCA. Per i praticanti in uno studio di

avvocatura vi deve essere pure l'assunzione di responsabilità da parte

di un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati.

L'interpretazione

sistematica della norma, l'analisi dei materiali legislativi e l'esplicito

riferimento alla LLCA, confermano come le regole valide per l'iscrizione al

registro cantonale degli avvocati siano applicabili per analogia anche a quello

dei praticanti. In effetti la loro attività è sostanzialmente parificata a

quella di un avvocato, fatto per cui, anche per questa categoria l'iscrizione,

data la sua natura costitutiva, può manifestare il proprio effetto solo a far tempo

dal momento in cui ha luogo (cfr. Messaggio n. 6406 del 12 ottobre 2010, ad

art. 10 pag. 10).

L'art.

1.

RAvv sancisce che, per ottenere l'iscrizione alla pratica legale presso un avvocato

iscritto nel relativo registro cantonale,

il candidato deve inoltrare istanza alla Commissione

per l'avvocatura. A tale istanza, soggiunge questa

stessa norma, va allegato: a) un titolo di studio riconosciuto dalla LLCA;

b) l'attestazione di assunzione da parte di un avvocato iscritto nel registro

cantonale degli avvocati; c) la prova di essere al beneficio dell'esercizio dei diritti civili; d) la conferma di non essere gravato

da attestati di carenza beni; f) l'attestazione di essere coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile

dell'avvocato. Tali condizioni rispecchiano

sostanzialmente quanto previsto dagli art. 6, 7 e 8 della LLCA e risultano pertanto conformi al diritto

federale.

Solamente una volta appurato l'adempimento di tutte

queste condizioni, sulla base di un esame dei vari documenti allegati

all'istanza, la Commissione per l'avvocatura può

iscrivere il richiedente nell'elenco dei praticanti, concedendogli in questo

modo l'autorizzazione per poter esercitare l'attività in questione. Ciò non può

che cronologicamente far seguito alle necessarie verifiche dei documenti

presentati, una volta completate eventuali carenze. Alla stessa stregua di

quanto avviene per gli avvocati, anche per i praticanti l'iscrizione nel

relativo registro può unicamente esplicare effetto soltanto a partire dal

momento in cui la competente autorità cantonale ha avuto modo di accertare l'adempimento dei requisiti prescritti dalla legge.

Di conseguenza, negando all'insorgente l'iscrizione alla pratica legale a

partire da una data antecedente all'inoltro della sua istanza in tal senso,

l'autorità inferiore ha adottato una decisione conforme al diritto e come tale

rispettosa del principio della legalità. Sebbene infatti la legislazione

cantonale non contempli alcunché di esplicito in proposito, tale soluzione si

impone in virtù della natura giuridica dell'autorizzazione di polizia in parola

nonché di tutte le considerazioni che precedono.

Nel caso in esame vi

sarebbe addirittura da chiedersi se, coerentemente con quanto sopra esposto, l'iscrizione

del ricorrente nell'albo dei praticanti non avrebbe dovuto avvenire solo con

effetto al 28 maggio 2013, data in cui è

stata adottata la decisione di ammissione, anziché al momento dell'inoltro

della relativa istanza. Sennonché, il quesito può rimanere aperto in questa

sede in quanto il divieto di una reformatio in peius impedirebbe in ogni caso al

Tribunale cantonale amministrativo di riformare la decisione impugnata in tal

senso.

6.

Il

ricorrente lamenta la lesione del principio della buona fede, visto che per l'iscrizione all'alunnato alla sua

richiesta era stato conferito effetto retroattivo.

Il

citato principio, dedotto direttamente dall'art. 9 della Costituzione federale

della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), conferisce a

ogni individuo la facoltà di esigere che l'autorità

statale si conformi alle sue promesse o ai suoi comportamenti, evitando

di contraddirsi o di deludere la fiducia da essa ragionevolmente suscitata

(cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1.; 125 I 209 consid. 2c; 122 II 113 consid.

3b/cc; 121 I 181 consid. 2a). Non ogni violazione di tale principio comporta tuttavia

il diritto di pretendere che l'autorità modifichi la sua decisione o ne prenda un'altra

(cfr. DTF 129 II 361 consid. 7.1).

In

concreto non sono ravvisabili gli estremi per ammettere una simile violazione. Secondo

quanto affermato dalla Commissione per l'avvocatura nella risposta di causa 4

luglio 2013, quanto avvenuto in quell'occasione era semplicemente ascrivibile ad

una svista, ciò che permette di escludere l'esistenza di un'eventuale prassi in

tal senso. In ogni caso l'interesse al rispetto delle regole vigenti in questa

materia appare preponderante rispetto all'affidamento che l'insorgente poteva

riporre in quanto era accaduto in precedenza.

7.

Il ricorrente rimprovera all'autorità di prime cure di essere

incorsa in una lesione del divieto di formalismo eccessivo, poichè la decisione

impugnata gli pregiudicherebbe l'iscrizione alla più prossima sessione di esami.

Vi è

formalismo eccessivo, contrario all'art. 29 cpv. 1 Cost., qualora la stretta

applicazione delle norme di procedura non è giustificata da nessun interesse

degno di protezione, è fine a sé stessa e complica in maniera insostenibile la

realizzazione del diritto materiale o l'accesso ai tribunali. L'eccesso di

formalismo può risiedere sia nella regola di

comportamento imposta dal diritto cantonale, sia nella sanzione che una

violazione di tale regola implica (cfr. DTF 134 II 244 consid.

2.4

; DTF 132 I 249 consid.

5).

Nel

caso specifico non è ravvisabile alcun eccesso di formalismo da parte della

precedente istanza. La domanda del ricorrente, di iscrizione nel registro dei

praticanti a partire da una data anteriore alla presentazione della sua istanza,

si scontra manifestamente con lo scopo per cui sono stati istituiti sia il

registro degli avvocati che quello dei

praticanti. In effetti, come sopra rilevato, l'iscrizione in tali

registri comporta l'adempimento di una serie di condizioni professionali e personali che vanno verificate prima dell'ammissione,

e non a posteriori (cfr. DTF 2P.79/2003 del 4 luglio 2003 consid. 1.1; Walter Fellmann, op. cit., n. 78 e seg.,

124.

e seg., 675 e seg.; Francois

Bohnet/Vincent Martenet, op. cit., n. 679 e seg; n. 691 e seg.; n.

1112; Kaspar Schiller, Schweizerisches

Anwaltsrecht, Zurigo 2009, n. 158 e seg.). Anche questa censura va pertanto respinta.

8.

Da ultimo il ricorrente si duole

della violazione del principio della proporzionalità, che esige che le

restrizioni dei diritti dei cittadini siano

idonee, necessarie e proporzionali a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico perseguito (cfr. STA

90.2012.6

del 21 marzo 2013; RDAT II-2000

n. 75 consid. 5b con rinvii). Sostiene che il fatto di vedersi privato della possibilità di iscriversi

alla sessione autunnale 2014 dell'esame di capacità d'avvocato lo obbligherebbe

a prolungare la pratica oltre il termine di due anni previsto dall'art. 10 cpv.

2.

LAvv.

La

censura non merita accoglimento. In

effetti, il momento d'inoltro dell'istanza d'iscrizione

è stato deliberatamente scelto dal ricorrente. Egli avrebbe potuto e dovuto anticipare

l'ottenimento dei relativi documenti mancanti, così da evitare l'inconveniente

da lui evocato. D'altro canto, come giustamente osservato dalla Commissione, la normativa in vigore permette

comunque una proroga dell'iscrizione nell'elenco senza che ciò pregiudichi in

maniera irrimediabile la carriera professionale del ricorrente.

9.

Sulla base di quanto precede il gravame va respinto con conseguente

conferma della decisione impugnata.

La

tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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