Lexipedia

Decisione

52.2013.303

Risoluzione consiglio comunale che approva progetto e stanzia credito d'investimento per riqualifica urbana

7 marzo 2014Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il 19 dicembre 2012 il municipio

di __________ ha licenziato il messaggio n. 34/2012 con

il quale ha chiesto l'approvazione del progetto

per la riqualifica urbana di Viale __________ e Piazza della __________ e lo stanziamento del relativo credito d'investimento.

Le commissioni della gestione ed edilizia hanno approvato la proposta

municipale con separati rapporti 25 gennaio 2013.

b. Il 4 febbraio 2013 il consiglio comunale

di __________, alla presenza di 32 membri su 35, ha approvato la suddetta trattanda con 28 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astensioni,

risolvendo quanto segue:

"1. Sono approvati il progetto e il preventivo

concernenti le opere di riqualifica urbana di Viale __________ e Piazza della __________

__________.

2. È concesso l'esonero dal prelievo dei contributi di miglioria per i costi di

riqualifica urbana.

3. Al Municipio è concesso il relativo credito d'investimento di fr. 3'245'000.-

(IVA esclusa), di cui fr. 2'300'000.- al c.to 501.315 sistemazione Viale __________

/Piazza __________ e fr. 945'000.- al c.to 501.184 canalizzazione viale __________.

4. All'azienda elettrica comunale è concesso il relativo credito d'investimento

di fr. 910'000.- al c.to 501.150.

5. All'azienda acqua potabile comunale è concesso il relativo credito d'investimento

di fr. 520'000.- al c.to 501.410.

6. Il credito concesso decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2014".

c. La risoluzione è stata pubblicata all'albo comunale a decorrere dal 6 febbraio

2013.

B. Contro questa decisione RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5 sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone

l'annullamento. Innanzitutto essi hanno criticato il contenuto del messaggio

municipale ritenuto incompleto e impreciso, in particolare per quanto concerne la

quantificazione della spesa determinante. A

questo proposito hanno precisato che in esso non sono riportati nel

dettaglio i costi relativi alle singole opere e infrastrutture e neppure sono

distinti i costi tra i nuovi lavori e gli

interventi di manutenzione. Ciò che comporterebbe l'impossibilità di esprimersi in merito alla richiesta

di esonero dei contributi di miglioria. In secondo luogo essi hanno censurato

il mancato prelievo di detti tributi, ritenuto in ogni caso che l'intervento di

riqualifica in questione (o, almeno, la maggior parte di esso) sarebbe comunque

foriero di indubbi vantaggi particolari, specie per i proprietari dei fondi

circostanti.

C. Con giudizio 4 giugno 2013 il Governo

ha respinto il ricorso, confermando la controversa

deliberazione del legislativo comunale. Appurato che quest'ultimo organo aveva

potuto dibattere e decidere in merito alla proposta contenuta nel messaggio n. 34/2012 con sufficiente cognizione di causa, esso non ha ravvisato

alcuna carenza di ordine formale e

procedurale invalidante la decisione avversata. L'Esecutivo cantonale ha

quindi rilevato che l'opera in questione non generava vantaggi particolari, trattandosi

soltanto di un intervento di abbellimento nell'interesse dell'intera comunità e

dell'immagine turistica del comune di __________ come pure di coloro che vi

transitano, fatta eccezione per l'allargamento del marciapiede. Sennonchè il

prelievo del contributo per la precitata miglioria (ovvero fr. 14'550.-, pari

al 30% del costo complessivo del medesimo di fr. 48'500.-, trattandosi di

urbanizzazione generale) non si giustificava per ragioni di economicità (c.d.

contributo non redditizio).

D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e RI

5 insorgono ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo e chiedono l'annullamento della stessa oltre

che della deliberazione dell'esecutivo comunale

da esso tutelata. In sostanza, essi ribadiscono anche in questa sede la tesi secondo cui l'intervento di

riqualifica in questione procura indubbi

vantaggi particolari ai proprietari dei fondi circostanti (già solamente per il

plusvalore immobiliare che comporta) ed è quindi soggetto al prelievo di contributi

di miglioria. Precisano pure che, secondo le disposizioni vigenti in materia,

il comune può prescindere dall'imposizione

- a determinate condizioni - unicamente con il consenso del Consiglio di Stato,

che tuttavia manca nel caso di specie. Ritengono inoltre che il municipio

avrebbe dovuto considerare quale spesa determinante il costo totale dell'intervento

di riqualifica in questione, ovvero fr. 4'675'000.-. Chiedono infine una

verifica delle censure di ordine formale sollevate in prima istanza che

ritengono essere state respinte "in

maniera non del tutto convincente" dal Governo, dandole per

trascritte nel gravame in disamina.

E. Chiamato ad esprimersi, il Consiglio

di Stato ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa,

senza formulare particolari osservazioni. Dal canto suo il municipio di __________

ha avversato il gravame con argomenti di cui si dirà all'occorrenza nei

seguenti considerandi.

Parimenti dicasi per il presidente del consiglio comunale, il quale ha

precisato come dal punto di vista formale la contestata decisione sia stata adottata nel pieno rispetto della legislazione vigente

in materia. In sede di replica e di duplica le parti hanno ulteriormente precisato e sviluppato le rispettive

argomentazioni, riconfermandosi nelle loro contrapposte domande di giudizio. I

ricorrenti hanno postulato altresì l'esperimento di un sopralluogo.

F. Il 1°

luglio 2013 il comune di __________ ha chiesto, in via provvisionale, che al gravame

fosse revocato l'effetto sospensivo. Chiamati a pronunciarsi, i ricorrenti

hanno resistito alla richiesta; per contro sia il presidente del consiglio

comunale sia il Consiglio di Stato non hanno preso posizione in proposito. L'istanza

è stata respinta con decisione 31 luglio 2013

del giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo, la legittimazione

attiva degli insorgenti, destinatari del giudizio impugnato nonché cittadini attivi di __________, e

la tempestività del gravame sono incontestabilmente date in virtù degli art. 208 cpv. 1 e 209

lett. a) della legge organica comunale del 10

marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), nonché 43 e 46 cpv. 1 della legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181).

Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e

può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1

LPamm). La situazione dei luoghi è

difatti nota alla Corte e emerge - al pari dell'og-getto di contestazione - in

modo sufficiente dalle carte processuali. Ulteriori prove, in particolare

il sopralluogo richiesto dai ricorrenti, non appaiono invero suscettibili, nell'ambito

di una valutazione anticipata delle medesime,

di procurare la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il

giudizio (cfr. DTF 131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008, n. 6, pag. 559 e rinvii).

Considerandi

2.

Preliminarmente occorre rilevare che gli insorgenti chiedono una

verifica delle censure di ordine formale sollevate in prima istanza che, a loro

mente, sarebbero state respinte "in maniera non del tutto convincente"

dal Governo, dandole per trascritte nel gravame in disamina (cfr. pag. 14 e 15

del gravame). Ora, si osserva che il Tribunale entra nel merito ed esamina

unicamente censure formulate conformemente a quanto prescritto dall'art. 46

cpv. 2 LPamm. Richieste generiche, non motivate né sostanziate sono

irricevibili. Tale è la domanda formulata nel ricorso qui oggetto di giudizio, che pertanto non viene esaminata oltre. Anche

volendone ammettere la ricevibilità, i ricorrenti non ne trarrebbero comunque alcun giovamento. Dalle tavole processuali

emerge difatti chiaramente che - come

peraltro rettamente individuato dal Governo - la proposta allestita dall'esecutivo

comunale e contenuta nel messaggio municipale n. 34/2012 è stata

adottata con sufficiente conoscenza di causa, sulla base di una documentazione (progetto e preventivo) completa e dettagliata, al

termine di un regolare iter procedurale e di un dibattito plenario

durante il quale tutti i consiglieri presenti (inclusi, quindi, i qui insorgenti)

hanno potuto esprimersi liberamente in merito, senza alcuna limitazione di

qualsiasi genere.

3.3.1

Secondo l'art. 1 cpv. 1 della legge sui contributi di miglioria

del 24 aprile 1990 (LCM; RL 7.3.3.1), il Cantone, i comuni ed i consorzi di

comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere che

procurano vantaggi particolari. Con il consenso del Consiglio di Stato, si può prescindere dall'imposizione

qualora il finanziamento dell'opera è adeguatamente garantito da altri tributi

(art. 1 cpv. 2 LCM). Danno luogo a contributo, in

particolare (art. 3 cpv. 1 LCM), le opere di urbanizzazione generale e particolare

dei terreni (lett. a), le opere di premunizione e di bonifica (lett. b) e le

ricomposizioni particellari (lett. c).

Con urbanizzazione generale si intende l'allacciamento

di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di urbanizzazione,

segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e

delle acque di rifiuto nonché a strade ed accessi che servono direttamente il

territorio edificabile (art. 3 cpv. 2 LCM). L'urbanizzazione particolare

comprende invece il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli

impianti di urbanizzazione, nonché alle

strade di quartiere aperte al pubblico ed alle canalizzazioni pubbliche

(art. 3 cpv. 3 LCM). Il contributo è imponibile anche per il miglioramento o l'ampliamento

di un'opera esistente, esclusi i lavori di manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCM).

Per quanto riguarda il vantaggio particolare ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LCM,

esso è presunto quando l'opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a

migliorarne l'urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando

migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità

e la tranquillità dei fondi tenuto conto

della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed

oneri (art. 4 LCM). In questo senso,

la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi sono

opere che creano indubbi vantaggi particolari per le proprietà immobiliari

servite (STA 52.2012.27 del 31 gennaio 2013 consid. 2.1 e rinvii ivi citati; Adelio Scolari, Tasse e

contributi di miglioria, 1a ed., Cadenazzo 2005, n. 193). In particolare, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, anche un intervento di rifacimento di una strada o di una piazza

che comporti, tra l'altro, la posa di una

pavimentazione pregiata, è un'opera per la quale possono essere prelevati

contributi di miglioria, in quanto è

suscettibile di apportare vantaggi particolari ai fondi adiacenti (cfr. in questo senso: STA 52.98.00063 del 1°

marzo 1999 consid. 5.3; 52.97.00162 del 24 ottobre 1997 consid. 4.2 e

52.2010

-323 del 7 dicembre 2011 consid. 2.2; Adelio Scolari, op.

cit., n. 193). Sono imponibili

tutti i proprietari, i titolari di diritti reali limitati o di altri diritti,

compresi gli enti pubblici, cui dalle opere

derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCM). Per il calcolo dei

contributi sono determinanti le spese totali d'esecuzione o di acquisto

dell'opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti,

la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione (art. 6 cpv. 1 LCM).

Per le opere di urbanizzazione generale la

quota a carico dei proprietari non può

essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di

urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa determinante; se la distinzione tra opere di urbanizzazione

generale e particolare non è agevole, può essere stabilita una percentuale

media (art. 7 cpv. 1 LCM). Per le altre opere la quota è fissata in base al

vantaggio particolare presumibile (art. 7 cpv. 2 LCM).

3.2

Il principio dell'imposizione come pure il

piano di finanziamento di

un'opera pubblica e la quota imponibile del relativo intervento sono decisi dal

legislativo comunale

(ovvero dall'assemblea o dal consiglio comunale; cfr.

art. 13 lett. g e 42 cpv. 1 e 2 LOC). A quest'ultimo spetta dunque il

compito di pronunciarsi unicamente sul principio

e sulla percentuale di prelievo dei contributi. Tutti gli altri aspetti inerenti al calcolo dei contributi da prelevare devono

invece essere risolti dal municipio attraverso l'elaborazione del relativo prospetto. In tale ambito, oltre a

stabilire nel piano del perimetro la porzione di

territorio per la quale l'opera è principalmente

destinata o a cui si estendono effetti particolari, quest'ultimo organo

è pure tenuto a stabilire la spesa determinante da finanziare mediante

contributi di miglioria (art. 6 LCM), ciò che necessariamente

gli impone di pronunciarsi in merito agli interventi che devono essere presi in

considerazione ai fini dell'imposizione (STA 52.2012.27 del 31 gennaio 2013

consid. 2.2 e rinvii ivi citati).

3.3

Giova inoltre ricordare che il comune ticinese dispone di una grande

libertà nell'ambito dell'applicazione della LCM, che gli è affidata dal legislatore

cantonale, e pertanto di autonomia protetta. Questa prerogativa non solleva

però il comune dall'obbligo di interpretare ed applicare correttamente le

definizioni e le disposizioni contenute

nella legislazione cantonale. In sostanza, il comune ticinese non

dispone di libertà di decisione quando si tratta di determinare il principio

(obbligo) dell'imposizione dei contributi di miglioria e la natura dell'opera

di urbanizzazione che ne sta alla base. Una volta assodati tali elementi, esso

acquista invece un ragguardevole margine di manovra nel fissare la percentuale

di imposizione (STA 52.2012.27 del 31 gennaio 2013 consid.

2.3

e rinvii ivi citati).

4.

Nel caso concreto il credito di fr. 4'675'000.- votato dal legislativo

comunale di __________ concerne la "riqualifica

urbana di Viale __________ e Piazza

della __________ __________ ". Come riportato in narrativa,

nella decisione avversata il Consiglio di Stato ha stabilito che solamente l'allargamento

del marciapiede di viale __________ costituisce un'opera di urbanizzazione

generale soggetta al prelievo di contributi di miglioria che tuttavia, nel caso

specifico, una simile soluzione non si giustificherebbe per ragioni di

econimicità. Secondo i ricorrenti, invece, l'intervento di riqualifica in questione (o, almeno, la maggior parte di esso) sarebbe

foriero di indubbi vantaggi particolari, specie ai proprietari dei fondi

circostanti, che andrebbero quindi assoggettati al pagamento del relativo

tributo. Litigiose sono quindi la determinazione del principio (obbligo) dell'imposizione

dei contributi di miglioria e la natura dell'opera

di urbanizzazione che ne sta alla base. A questo proposito va rilevato

quanto segue.

4.1

Dalle tavole processuali (cfr. messaggio

municipale citato; incarto del progetto definitivo, in particolare rapporto

tecnico con relative planimetrie; fotografie agli atti) emerge che viale __________

è un nodo importante dell'assetto urbano di __________ in quanto punto di

arrivo nel __________. Esso fa parte - insieme alla porta d'ingres-so del

nucleo storico (Piazza della __________) - di un comparto densamente edificato

caratterizzato dalla presenza di numerose attività a carattere commerciale e di

servizio (segnatamente autosilo, collegio __________,

polizia, posta, banche, cinema, bar, ecc.). I precitati servizi pubblici,

come pure la vicinanza con la zona pedonale del __________, sono importanti

generatori di spostamenti pedonali e ciclabili, che vanno ad aggiungersi ad un

considerevole volume di traffico in transito. Attualmente il viale comprende

due corsie veicolari (di 3.00 rispettivamente 4.00 metri di larghezza) a senso unico di circolazione (di cui la prima riservata ai bus) per il

tratto che si estende tra viale __________ e via __________ rispettivamente due

corsie veicolari a senso unico e una corsia ciclabile

per il segmento che si estende tra via __________ e via __________

passando per via __________. Provenendo da viale Monte Verità, sul lato sinistro

di viale __________ c'è un percorso pedonale parzialmente

coperto (porticato lastricato in pietra naturale) costeggiato da un marciapiede

asfaltato (larghezza complessiva circa 4 metri) mentre sul lato destro c'è un marciapiede (eseguito in parte in porfido ed in parte in

asfalto) la cui larghezza varia tra 1.50 e 7 metri. Lungo ambedue i lati del viale si alternano alcune aiuole

rettangolari caratterizzate da vegetazione per lo più a basso fusto. Dal

canto suo, Piazza della __________ non presenta una vera e propria struttura ed

è semplicemente asfaltata.

4.2

A seguito dell'intervento di riqualifica previsto, la superficie stradale

di viale __________ sarà ridotta a una corsia veicolare di 4.30 metri di larghezza a

senso unico di circolazione (al cui interno verrà predisposta una corsia

ciclabile 1.20 metri) per il tratto che si estende tra viale __________ e via __________

rispettivamente a una corsia veicolare di 3.10 metri di larghezza a senso unico di circolazione per la porzione di strada che si estende tra

via __________ e via __________. Verranno ribassate le delimitazioni tra spazio

veicolare e spazio prettamente pedonale tramite canalette scorriacqua realizzate con mocche di porfido Quasso al

Monte. Verranno pure ridefinite (e potenziate a quattro) le attuali tre zone di

attraversamento (strisce gialle). Verrà predisposta altresì una nuova

alberatura ad alto fusto (sul lato sinistro) oltre a una illuminazione pubblica

con tecnologia LED (sul lato destro). Verranno sistemati 7 nuovi stalli di

parcheggio (oltre a 1 per disabili) di corta

durata a lato dello stabile occupato dalla __________ e dal __________

(oltre ai 10 ubicati dietro lo stabile della __________, come allo stato

attuale). Il progetto prevede anche il rafforzamento dell'immagine dell'autosilo

comunale come la "stazione di __________ ", con conseguente spostamento

ai suoi margini di tutti i principali terminali di trasporto pubblico/privato.

In particolare, è programmato lo spostamento del terminale bus urbano a lato

del collegio __________, con conseguente riordino dell'accesso veicolare di via

__________ (ridimensionamento) e posa di una pensilina di copertura, oltre allo

spostamento del terminale taxi e alla definizione di uno spazio shuttle hotel a

lato della parte terminale di via __________, dove già oggi sono ubicati i taxi.

Per quanto concerne Piazza della __________, è prevista la pavimentazione in

selciato di granito Onsernone oltre alla posa in diagonale di 6/7 vasi-panchina

di marmo di Peccia, contenenti ciascuno un albero, dotati di impianti di

irrigazione e illuminazione autonoma che creeranno una gradevole luce d'ambiente

notturna intorno agli stessi. L'illuminazione generale della piazza è della

stessa tipologia di quella prevista per viale __________. Oltre ad alcuni elementi

di arredo come i cestini per i rifiuti, verrà posata pure una rastrelliera in

acciaio per il parcheggio di 20-30 biciclette. Da ultimo, è previsto l'adattamento

della canalizzazione acque miste e della condotta AAP alla nuova sistemazione

stradale con materiali di uso comune nelle costruzioni.

4.3

Ora, occorre innanzitutto rilevare che

gli interventi previsti su viale __________ e Piazza della __________

costituiscono indubbiamente delle opere di urbanizzazione generale ai

sensi dell'art. 3 cpv. 2 LCM. Poste nel

centro della città nelle immediate vicinanze della zona pedonale del __________,

tali impianti svolgono difatti una doppia funzione: da un lato permettono la

circolazione di transito di pedoni e veicoli ma nel contempo servono da accesso

(pedonale e/o veicolare) per le proprietà adiacenti. L'intervento di riqualifica

in oggetto segnerà un profondo mutamento delle loro possibilità di fruizione.

In primo luogo, perchè verrà rafforzato il carattere e la funzionalità urbana

del viale, a scapito della sua funzione stradale, in particolare sottolineandone

le peculiarità di spazio pubblico centrale dell'abitato, zona di incontro e di

sosta per l'utenza. Verrà favorita la mobilità lenta ed anche gli spostamenti

degli utenti con difficoltà motorie, sarà

poi marcata la funzione di centralità di questo spazio e verranno garantite

condizioni di sicurezza adeguate al suo contesto. Secondariamente, perché

verrà valorizzato tutto lo spazio urbano che

va dall'imbocco di via __________ fino al nuovo edificio amministrativo al di

là di viale __________, conferendo alla Piazza della __________ un

carattere di unitarietà. Pur privilegiandone la fruibilità da parte dei pedoni,

verrà garantito il transito delle automobili, delimitandone la manovra ed

impedendone la sosta. Infine, verranno pure incrementate le possibilità di

posteggio di corta durata e saranno razionalizzati e ottimizzati gli spazi destinati

ai servizi di trasporto pubblici. La riqualifica di viale __________ e Piazza

della __________, giustifica pertanto l'imposizione di contributi di miglioria.

La sistemazione prospettata dal comune non costituisce difatti manifestamente

un intervento di manutenzione, nemmeno straordinaria (art. 3 cpv. 4 LCM). Il

fatto che la situazione attuale di viale __________ e Piazza della __________

abbia carattere "provvisorio", come più volte indicato nei propri

allegati dal municipio, non fa altro che corroborare tali conclusioni. Irrilevante

ai fini del presente giudizio è invece la circostanza, pure puntualizzata dall'esecutivo

comunale nei propri allegati, che in Piazza della __________ fosse già presente

una pavimentazione con dadi di porfido sulla quale è stato poi posato un manto

di asfalto "provvisorio" in attesa di deciderne la sistemazione

finale di cui al progetto in disamina.

4.4

Quanto ai vantaggi particolari, essi si manifestano sotto diverse forme.

Anzitutto é indiscutibile che, in quanto opere di urbanizzazione generale,

viale __________ e Piazza della __________ servono per l'accesso ai fondi

confinanti o comunque posti nelle immediate vicinanze (art. 4 cpv. 1 lett. a

LCM). Questa prima constatazione basterebbe già di per sé a legittimare la

controversa imposizione a seguito delle opere di riqualificazione in rassegna

che ne miglioreranno sensibilmente l'urbanizzazione tanto dal profilo ambientale (convertendole in aree prevalentemente

pedonali, con accresciuta sicurezza per l'utenza), quanto dal profilo

urbanistico (conferendo loro un assetto strutturato, moderno e di qualità).

Tali fattori, uniti alla pavimentazione pregiata e all'alberatura (laddove ne è

prevista la posa) che ne impreziosiscono la linea essenziale, contribuiranno inoltre

a valorizzare gli stabili e il loro accesso, accrescendone il pregio. Il tutto

a vantaggio della tranquillità, della

salubrità e della redditività dei fondi adiacenti (art. 4 cpv. 1 lett. b

e c LCM). Il fatto che l'intervento di riqualifica in disamina abbia

indubbiamente anche un carattere comunitario e turistico é insuscettibile di

menomare i vantaggi particolari dalla stessa apportati ai precitati sedimi. Trattasi

difatti di un aspetto che esula dalla presente procedura nella misura in cui di

esso occorrerà, semmai, tenere conto in sede di fissazione della percentuale di

prelievo, di esclusiva competenza del legislativo comunale (cfr. consid. 3.2 e

4.

).

4.5

Stante quanto precede, l'intervento di riqualifica di viale __________ e

Piazza della __________ soggiace al prelievo di contributi di miglioria in una percentuale variante tra il 30 %

ed il 70% della spesa determinante (art. 7 cpv. 1 LCM). Visto l'ampio

potere di apprezzamento al riguardo riservato

dalla legge all'autorità decidente (cfr. consid. 3.3) - al cui esercizio

il Tribunale non può direttamente sostituirsi a motivo del limitato potere di

controllo dello stesso (art. 61 LPamm) - spetterà quindi al consiglio comunale di __________ di fissare l'esatta quota di imposizione

dei tributi in rassegna, muovendosi

nei limiti appena indicati. Per adottare una decisione in merito quell'autorità dovrà adeguatamente soppesare,

tra i vari elementi influenti a tale scopo, il carattere altresì comunitario e

turistico dell'intervento di riqualifica in disamina.

5.

I ricorrenti ritengono infine che il municipio avrebbe dovuto considerare

quale spesa determinante il costo totale dell'intervento di riqualifica in

questione ovvero fr. 4'675'000.-.

A questo proposito occorre precisare che nella spesa determinante sono da computare, ad esclusione di eventuali sussidi (art. 6 cpv.

3.

LCM), tutti i costi connessi con la realizzazione

dell'opera riconducibili tanto alla preliminare fase di progettazione

quanto alla costruzione vera e propria dell'opera

e di tutte le sue parti costitutive (Adelio Scolari, op.

cit., n. 219 e 220). Nel caso di un intervento stradale

che comprende anche la realizzazione o il rifacimento delle infrastrutture sono

deducibili le spese afferenti a quelle opere

che sono finanziabili con altri tributi, come ad esempio le canalizzazioni

fognarie che sono soggette al

contributo di costruzione (art. 96 legge d'applicazione della

legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971; LALIA; RL

9.1.1

). Ferma questa premessa di ordine generale, val qui la pena di ribadire

(cfr. consid. 3.2) che, nell'ipotesi di prelievo, la percentuale di imposizione

stabilita dal legislativo costituisce anche il solo elemento di computo definitivo,

e pertanto, impugnabile. Per l'imposizione effettiva dei proprietari, ovvero

per la ripartizione tra di essi della quota dei costi posta a loro carico, sono

invece determinanti i costi contemplati all'art. 6 LCM, che potranno però

essere accertati nel dettaglio, in via definitiva, solo nella fase esecutiva,

di competenza del municipio (art. 11 cpv. 1, 2 lett. c e 3 LCM). Di modo che la

contestazione dell'inclusione di singole posizioni di spesa nel calcolo dei

costi che legittimano l'imposizione dei contributi

di miglioria dovrà essere, se del caso, effettuata in quella sede, mediante l'impugnazione

del prospetto dei contributi (art. 11 segg. LCM; STA 52.98.00063 del 1° marzo

1999, consid. 6.2 e rinvii ivi citati).

6.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono

il ricorso deve essere parzialmente accolto ed il

giudizio avversato annullato, al pari della deliberazione del legislativo

comunale 4 febbraio 2013 da esso tutelata

limitatamente al dispositivo n. 2 di quest'ultima, con cui è stato concesso l'esonero

dal prelievo di contributi di miglioria.

Di conseguenza gli atti sono retrocessi al consiglio comunale di __________

affinchè proceda ai sensi del considerando n. 4.5. Per il resto la

determinazione del legislativo è confermata, in quanto immune da critiche.

7.

Visto l'esito, la tassa di giustizia è

posta a carico dei ricorrenti in solido, proporzionalmente

al proprio grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente, essendo

intervenuto in causa per motivi dipendenti dalla propria funzione (art. 28

LPamm).

Quest'ultimo rifonderà comunque agli

insorgenti, patrocinati in questa sede da un legale, un'indennità

ridotta a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. sono annullate la risoluzione 4 giugno

2013 (n. 2908) del Consiglio di Stato e la deliberazione 4 febbraio 2013 del consiglio comunale di __________

limitatamente al suo dispositivo

n. 2 con cui viene concesso l'esonero dal prelievo dei

contributi di miglioria per i costi di riqualifica urbana di Viale __________ e Piazza della __________.

1.2. gli atti sono retrocessi al consiglio

comunale di __________ affinché proceda nei propri incombenti ai sensi del

considerando n. 4.5

2. La tassa

di giustizia e le spese di fr. 500.- sono poste in parti uguali a carico dei ricorrenti,

con vincolo di solidarietà.

3. Il comune

di __________ rifonderà agli insorgenti fr. 800.- a titolo di ripetibili.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster