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Decisione

52.2013.304

Commessa pubblica. Legittimazione attiva (in casu negata) del membro di un consorzio a contestare autonomamente la decisione di delibera in favore di terzi. Incarico diretto

5 aprile 2016Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

il 30 dicembre 2015, quest'ultimo ha notificato al Tribunale dei fatti nuovi, ravvisati

a suo parere nella collaborazione che lo studio di architettura __________ di __________

sarebbe disposto a prestare all'arch. RI 1 e relativo team nello sviluppo del

progetto E__________;

considerato, in diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1

del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 del 6

febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4);

che il ricorso si avvera

indubbiamente tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP);

che resta da esaminare la

legittimazione attiva dell'insorgente,

partendo dalla premessa che in assenza di regolamentazione da parte del CIAP la procedura di ricorso è retta dalla

legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm, BU

1966, 181); alla fattispecie non torna infatti applicabile la nuova legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), poiché la decisione impugnata non è stata

emanata dopo la sua entrata in vigore (cfr. art. 113 cpv. 2 LPAmm);

che giusta l'art. 43 LPamm hanno qualità per interporre

ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata; la nozione di

interesse legittimo corrisponde, secondo la prassi di questo Tribunale,

a quella di interesse degno di protezione di cui all'art. 48 lett. a della

legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS

172.021) e l'art. 103 lett. a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; abrogata

dall'art. 131 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110);

che introducendo il requisito dell'interesse legittimo il

legislatore ha quindi voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis,

cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento

impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o

che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o

speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione;

che d'altro lato basta però l'esistenza di un interesse degno

di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti

soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica,

ideale o morale può essere sufficiente;

che affinché il gravame sia ricevibile in ossequio all'art.

43 LPamm basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse

personale, immediato ed attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento

di un giudizio più favorevole (cfr. RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1. e

rinvii; STA 52.2008.420 del 31 agosto 2010);

che alla seconda fase del concorso hanno partecipato dei

gruppi di lavoro interdisciplinari, tra cui il team E__________ (arch. RI 1, __________,

__________, __________, __________, __________, __________) guidato dal

ricorrente, che si è classificato al primo rango della classifica stilata dalla

giuria ed ha stipulato con il committente il contratto di prestazioni globali

11 ottobre 2012;

che i gruppi di lavoro interdisciplinari sono equiparabili ad

un consorzio, ovvero ad una società semplice ai sensi dell'art. 530 della legge

federale di complemento del codice civile svizzero (libro quinto: diritto delle

obbligazioni) del 30 marzo 1911 (CO; RS 220);

che la società semplice non ha capacità giuridica, né

processuale; solo i singoli membri della società riuniti in un litisconsorzio

necessario fruiscono della legittimazione attiva;

che nel caso di specie il ricorrente, pur affermando di agire

per sé e tutti i membri del team di progettazione, ha adito il Tribunale

cantonale amministrativo autonomamente, senza il concorso degli altri componenti

del suo gruppo di lavoro; lo prova il fatto che la procura data al primo

patrocinatore avv. __________ è stata conferita e sottoscritta a titolo

individuale dal solo arch. RI 1, il quale non ha mai prodotto, durante tutto

l'iter ricorsuale, alcuna dichiarazione di adesione alla causa da parte degli

altri consorziati, sebbene che tale questione fosse stata esplicitamente sollevata

dagli enti banditori nei loro allegati di causa e sia stata anche oggetto di

discussione tra le parti in occasione dell'udienza del 7 novembre 2013;

che all'insorgente non può essere quindi riconosciuta la

legittimazione attiva, poiché la rinuncia degli altri membri del team E__________

ad impugnare il provvedimento 14 giugno 2013 adottato dal committente ha tolto

qualsiasi utilità pratica all'interesse vantato dal ricorrente in ordine al suo

annullamento, non potendo in nessun caso il solo arch. RI 1 entrare in

considerazione ai fini dell'aggiudicazione del mandato (DTF 120 Ib 387 consid.

4c e rimandi);

che, essendo ben sette i professionisti costituitisi in

società semplice per partecipare alla fase finale della gara, l'accettazione,

da parte degli altri associati, della decisione con cui il committente ha

assegnato al team Z__________ il mandato per la progettazione di massima del

nuovo campus universitario equivale a defezione, ossia a modifica sostanziale

dell'identità del concorrente (STA 52.2002.132 del 7 maggio 2002); atto,

questo, che preclude irrimediabilmente al capofila della comunità di lavoro E__________

la possibilità di postulare la conferma dell'incarico ottenuto il 4 ottobre 2011;

che, quand'anche fosse stato ammissibile, il ricorso avrebbe

comunque dovuto essere respinto nel merito per

le ragioni seguenti;

che una volta aggiudicata

una commessa, la susseguente stipulazione del relativo contratto e tutte le

vertenze che possono nascere in relazione alla sua applicazione soggiacciono di

norma al diritto privato (Evelyne Clerc,

L'ouverture des marchés publics: Effectivité et protection juridique, Fribourg

1997, pag. 496 segg.; TA VS 19.5/3.61992; RVJ 1992 pag. 348; BR 1994 n. 206

pag. 104); la fattispecie all'esame non sfugge a questo principio, tant'è che le parti - sempre che nel frattempo ciò non

sia già accaduto - dovranno sottoporre le loro reciproche pretese discendenti

dalla disdetta del mandato di progettazione ad un giudice civile;

che l'aggiudicazione (in casu la

decisione di assegnazione del mandato) è una risoluzione fondata sul diritto

pubblico che precede la conclusione del contratto; essa conferisce

all'aggiudica-tario un diritto e comporta per quest'ultimo il dovere di

contrarre, mentre per il committente non

implica invece alcun obbligo, ove solo si consideri che la conclusione del

contratto non gli può essere imposta nemmeno tramite esecuzione forzata (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne

Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics,

Friborgo 2002, pag. 124; Matteo

Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana

gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 49);

che in materia di concorsi di progettazione vigono regole più sfumate

(vedi art. 28 e 30 lett. b regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006, RLCPubb/CIAP,

RL 7.1.4.1.6; art. 27 regolamento SIA 142), che in concreto sono state comunque rispettate appieno con

l'aggiudicazione del mandato al vincitore del concorso e la stipulazione

del relativo contratto con il deliberatario;

che, poste queste premesse e

ritenuto che il committente ha rescisso - per pretese

inadempienze e conseguente rottura del rapporto di fiducia - il contratto di

prestazioni globali sottoscritto l'11 ottobre 2012 con il gruppo

interdisciplinare guidato dall'insorgente, non v'è chi non veda che la stazione

appaltante non era affatto tenuta a revocare formalmente la delibera del

4 ottobre 2011;

che, come evidenziato anche dal

Tribunale federale nel suo giudizio del 20 dicembre 2013, l'urgenza della commessa

dopo anni di procedure concorsuali seguiti da tentativi di progettazione ritenuti

fallimentari, nonché l'ampiezza degli investimenti previsti, potevano senz'altro

giustificare nel caso concreto l'assegnazione di un incarico diretto (art. 13 cpv.

1 lett. e RLCPubb/CIAP), derogando al

cosiddetto "Abschlussverbot" comportante la necessità di indire un

nuovo concorso (vedi STF citata, consid. 4.4.3 ed i richiami dottrinali ivi riportati);

che, a questo punto, il ricorrente non può dunque più aspirare al

conseguimento di un nuovo incarico di progettazione e le sue aspettative si riducono all'eventuale riconoscimento di

congrue indennità in sede civile conseguentemente alla disdetta del

mandato notificatagli il 25 febbraio 2013;

che, stando così le cose, se fosse risultato ricevibile il ricorso

sarebbe stato in ogni modo respinto;

che la tassa di

giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili (art. 31 LPamm) seguono la

soccombenza del ricorrente.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

fr. 2'500.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo di versare

ai committenti fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti

ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La segretaria